Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.
Articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 294
Articolo 2
- Legge 30 luglio 1998, n. 294
Articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 294
Versione
21 agosto 1998
21 agosto 1998
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Roma, sentenza 25/08/2025, n. 4857
- Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3284
- TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/04/2025, n. 7018
- Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/02/2025, n. 390
- Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 958
- Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 259
- Articolo 1 della Legge 28 maggio 2004, n. 141