Articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 294
Articolo 2
Versione
21 agosto 1998
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.
Entrata in vigore il 21 agosto 1998