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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6450 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti precisate all'udienza odierna che si è tenuta nelle modalità dell'art.127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22939 /2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. e p.iva - con sede a Napoli in Via Stella n. 9, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te p.t. , nato a [...] il CP_1
06/09/1993 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Grifoni C.F. C.F._1
, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato, C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Morghen 63. Il sottoscritto Avvocato dichiara ad ogni effetto di legge di voler ricevere le comunicazioni inerenti tale giudizio al seguente numero di fax 0815781712 o all'indirizzo di p.e.c.
Email_1
OPPONENTE
E
(cf. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. - CodiceFiscale_3
PEC.: ), con il quale è elettivamente Email_2 domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura
Metropolitana INPS di Napoli
NONCHÉ
, C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rapp.te p.t. – e per esso- del procuratore speciale Avv. ANGELO LOPATRIELLO
Responsabile Atti Introduttivi del , in virtù di atto di conferimento dei poteri Controparte_4 sottoscritto dall'Avv. Ernesto Maria RUFFINI, Direttore di , Controparte_3 con procura speciale autenticata dal Notaio di Roma in data 25.07.24, Persona_2
Rep. n. 181515 – Racc. n. 12772, elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo 156, presso lo studio dell'Avvocato Marina PAPARO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende, giusta procura in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c.
Email_4
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/10/2024 e notificato ritualmente alle controparti Parte_1 ha rappresentato che in data 07 ottobre 2024 è stata notificata alla ricorrente intimazione
[...] di pagamento n. 07120249043025942000, con la quale Controparte_5 ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.202.907,16. La suddetta intimazione di pagamento deriverebbe, tra l'altro, da un presunto debito della ricorrente relativo ai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n. 37120230001215580000 – ente creditore sede di Napoli per l'importo di € 175,54; avviso di addebito n. CP_2
37120230001548562000 – ente creditore sede di Napoli per l'importo di € 56.116,58; CP_2 avviso di addebito n. 37120230001709801000 – ente creditore sede di Napoli per CP_2
l'importo di € 497,96; avviso di addebito n. 37120230004364846000 – ente creditore CP_2 sede di Napoli per l'importo di € 9.958,78; avviso di addebito n. 37120230004364947000 –
2 ente creditore sede di Napoli per l'importo di € 1.111,95; tutte mai notificate, per un CP_2 importo complessivo di € 67.860,81.
Rilevava che gli avvisi di addebito indicati non sono mai stati correttamente e ritualmente notificati alla ricorrente nè sono mai stati preceduti dalla notifica degli atti prodromici;
che le somme pretese dall' di Napoli e di cui agli avvisi di addebito n. 37120230001215580000, CP_2
n. 37120230001548562000, n. 37120230001709801000 e il n. 37120230004364947000 a titolo di contributi, venivano iscritte abbondantemente oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello del termine fissato per il versamento;
la NULLITÀ PER
MANCATA INDICAZIONE DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI, la VIOLAZIONE DEL
DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L 212/2000 -
ERRATO CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI - OMESSA E/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE.
Chiedeva:
“Accertare e dichiarare, con riferimento agli avvisi di addebito emessi dall' la nullità CP_2
e/o l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120249043025942000 effettuata dalla per omessa e/o irrituale notifica degli atti prodromici;
Controparte_3
3. Dichiarare comunque l decaduto dal diritto di riscuotere i contributi ai sensi CP_2 dell'art. 25 D. Lgs. 46/99;
4. In ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso;
5. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere meritevole di accoglimento la domanda, ridurre il presunto credito vantato dall' , alla luce della eventuale correzione per conteggi Controparte_3 illegittimi di interessi moratori così come indicati.
6. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”
Sospesa la esecuzione dell'atto opposto inaudita altera parte, i resistenti si costituivano eccependo la tardività del ricorso essendo stati regolarmente notificati gli atti sottostanti all'intimazione impugnata e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso
3 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell'intimazione di cui si tratta e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
Col presente ricorso l'opponente ha impugnato gli avvisi di addebito n. 371 2023
00012155 80 000, n. 371 2023 00015485 62 000, n. 371 2023 00017098 01 000, n. 371 2023
00043648 46 000 e n. 371 2023 00043649 47 000 .
La notifica degli avvisi di addebito in questione è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo UNISTORESSRL@LEGALMAIL.IT, indirizzo risultante dalla visura camerale e dal registro INI PEC.
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende a offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti ed esaminata anche nel contraddittorio tra le parti, si evince che:
- l'avviso di addebito n. 371 2023 00012155 80 000 è stato notificato in data 13.05.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
- l'avviso di addebito n. 371 2023 00015485 62 000 è stato notificato in data 31.05.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
4 - l'avviso di addebito n. 371 2023 00017098 01 000 è stato notificato in data 31.05.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
- l'avviso di addebito n. 371 2023 00043648 46 000 è stato notificato in data 05.10.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna
- l'avviso di addebito n. 371 2023 00043649 47 000 è stato notificato in data 05.10.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna
Conseguentemente l'azione proposta va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche).
Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili.
Pertanto l'opposizione va rigettata e va revocato il provvedimento di sospensione di questo giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il G.L., definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1700, 00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e
CPA, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Napoli, il 22/09/2025 IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano esaminate le conclusioni delle parti precisate all'udienza odierna che si è tenuta nelle modalità dell'art.127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22939 /2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. e p.iva - con sede a Napoli in Via Stella n. 9, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te p.t. , nato a [...] il CP_1
06/09/1993 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Grifoni C.F. C.F._1
, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato, C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Morghen 63. Il sottoscritto Avvocato dichiara ad ogni effetto di legge di voler ricevere le comunicazioni inerenti tale giudizio al seguente numero di fax 0815781712 o all'indirizzo di p.e.c.
Email_1
OPPONENTE
E
(cf. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. - CodiceFiscale_3
PEC.: ), con il quale è elettivamente Email_2 domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura
Metropolitana INPS di Napoli
NONCHÉ
, C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rapp.te p.t. – e per esso- del procuratore speciale Avv. ANGELO LOPATRIELLO
Responsabile Atti Introduttivi del , in virtù di atto di conferimento dei poteri Controparte_4 sottoscritto dall'Avv. Ernesto Maria RUFFINI, Direttore di , Controparte_3 con procura speciale autenticata dal Notaio di Roma in data 25.07.24, Persona_2
Rep. n. 181515 – Racc. n. 12772, elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo 156, presso lo studio dell'Avvocato Marina PAPARO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende, giusta procura in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c.
Email_4
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/10/2024 e notificato ritualmente alle controparti Parte_1 ha rappresentato che in data 07 ottobre 2024 è stata notificata alla ricorrente intimazione
[...] di pagamento n. 07120249043025942000, con la quale Controparte_5 ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.202.907,16. La suddetta intimazione di pagamento deriverebbe, tra l'altro, da un presunto debito della ricorrente relativo ai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n. 37120230001215580000 – ente creditore sede di Napoli per l'importo di € 175,54; avviso di addebito n. CP_2
37120230001548562000 – ente creditore sede di Napoli per l'importo di € 56.116,58; CP_2 avviso di addebito n. 37120230001709801000 – ente creditore sede di Napoli per CP_2
l'importo di € 497,96; avviso di addebito n. 37120230004364846000 – ente creditore CP_2 sede di Napoli per l'importo di € 9.958,78; avviso di addebito n. 37120230004364947000 –
2 ente creditore sede di Napoli per l'importo di € 1.111,95; tutte mai notificate, per un CP_2 importo complessivo di € 67.860,81.
Rilevava che gli avvisi di addebito indicati non sono mai stati correttamente e ritualmente notificati alla ricorrente nè sono mai stati preceduti dalla notifica degli atti prodromici;
che le somme pretese dall' di Napoli e di cui agli avvisi di addebito n. 37120230001215580000, CP_2
n. 37120230001548562000, n. 37120230001709801000 e il n. 37120230004364947000 a titolo di contributi, venivano iscritte abbondantemente oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello del termine fissato per il versamento;
la NULLITÀ PER
MANCATA INDICAZIONE DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI, la VIOLAZIONE DEL
DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L 212/2000 -
ERRATO CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI - OMESSA E/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE.
Chiedeva:
“Accertare e dichiarare, con riferimento agli avvisi di addebito emessi dall' la nullità CP_2
e/o l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120249043025942000 effettuata dalla per omessa e/o irrituale notifica degli atti prodromici;
Controparte_3
3. Dichiarare comunque l decaduto dal diritto di riscuotere i contributi ai sensi CP_2 dell'art. 25 D. Lgs. 46/99;
4. In ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso;
5. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere meritevole di accoglimento la domanda, ridurre il presunto credito vantato dall' , alla luce della eventuale correzione per conteggi Controparte_3 illegittimi di interessi moratori così come indicati.
6. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”
Sospesa la esecuzione dell'atto opposto inaudita altera parte, i resistenti si costituivano eccependo la tardività del ricorso essendo stati regolarmente notificati gli atti sottostanti all'intimazione impugnata e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso
3 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell'intimazione di cui si tratta e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
Col presente ricorso l'opponente ha impugnato gli avvisi di addebito n. 371 2023
00012155 80 000, n. 371 2023 00015485 62 000, n. 371 2023 00017098 01 000, n. 371 2023
00043648 46 000 e n. 371 2023 00043649 47 000 .
La notifica degli avvisi di addebito in questione è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo UNISTORESSRL@LEGALMAIL.IT, indirizzo risultante dalla visura camerale e dal registro INI PEC.
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende a offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti ed esaminata anche nel contraddittorio tra le parti, si evince che:
- l'avviso di addebito n. 371 2023 00012155 80 000 è stato notificato in data 13.05.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
- l'avviso di addebito n. 371 2023 00015485 62 000 è stato notificato in data 31.05.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
4 - l'avviso di addebito n. 371 2023 00017098 01 000 è stato notificato in data 31.05.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
- l'avviso di addebito n. 371 2023 00043648 46 000 è stato notificato in data 05.10.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna
- l'avviso di addebito n. 371 2023 00043649 47 000 è stato notificato in data 05.10.2023 come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna
Conseguentemente l'azione proposta va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche).
Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili.
Pertanto l'opposizione va rigettata e va revocato il provvedimento di sospensione di questo giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il G.L., definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1700, 00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e
CPA, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Napoli, il 22/09/2025 IL GIUDICE
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