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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 156/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Cod. Fisc. Parte_1 [...]
, e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._1 Parte_2
Cod. Fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzio Baja;
CodiceFiscale_2
- attori;
contro
, P.IV , con sede legale a Enna, Via S. Agata 65/71, in persona del Controparte_1 P.IV_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Fazzi;
- convenuta;
avente a OGGETTO
responsabilità civile;
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
Parte attrice: “a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, P. IV , con sede legale a Enna, Via S. P.IV_1
Agata n. 65/71, nella causazione dei danni da infiltrazioni subiti dagli attori e descritti in narrativa e,
per l'effetto, condannarla a pagare - a titolo di risarcimento in favore di e Parte_1 [...]
- la somma complessiva di € 15.546,00 (€ 14.946,00 Stima CTU ing. + 600,00 Parte_2 Per_1
spese legali fase stragiudiziale e di negoziazione assistita) oltre a rivalutazione monetaria e interessi
legali dalla diffida fino al soddisfo;
b) condannare altresì, al pagamento Controparte_1
dell'ulteriore somma, ex. art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per quanto specificato in
citazione; c) riconoscere il favore di spese, diritti e compensi del presente giudizio, da distrarsi in
favore del procuratore antistatario che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi”.
Parte convenuta: “…rigetto della domanda attrice per mancata prova della esistenza di nesso
eziologico tra il danno e la res gestita dalla convenuta. Si chiede rigettarsi altresì la domanda al
pagamento delle spese indicate da parte attrice per attività stragiudiziale e tecnica di parte perchè
prive di quietanza attestante l'avvenuto pagamento le seconde e le prime perchè prive del carattere
della necessarietà … si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti … Con vittoria di spese e
compensi di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
1) Fatti rilevanti e posizioni delle parti.
Gli attori evocano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni da infiltrazioni Controparte_2
subiti dall'immobile di loro proprietà ubicato in Leonforte e meglio descritto in atti.
Deducono, in particolare, che dal 2017 sino al gennaio 2019 l'immobile è stato interessato da pagina 2 di 25 infiltrazioni di umidità dovute a perdita della condotta fognaria gestita dalla società convenuta e adiacente l'immobile stesso.
In base alla conformazione dei luoghi, per la quale si rinvia alle immagini in atti, gli attori lamentano,
precisamente, formazione di umidità e rigonfiamento dell'intonaco sia nei vani terranei di Via Roma
nn. 45 e 47 (oggi nn. 47 e 49) sia nei vani dell'abitazione di Via Bellini nn. 8 e 10.
In ordine alla prova della riconducibilità delle infiltrazioni alla condotta fognaria gestita da CP_3
gli attori rappresentano che nel gennaio 2019, a seguito dell'ennesimo sollecito ripetutosi a far data dal
2017, la società convenuta constatò la riconducibilità delle doglianze attoree al modo di essere della condotta fognaria sulla base dello sversamento nell'immobile attoreo di liquido immesso in sede di indagine all'interno della condotta fognaria stessa ed effettuò, quindi, opere manutentive tali da porre fine alle infiltrazioni.
Per quel che riguarda la quantificazione dei danni subiti, gli attori producono un computo metrico per complessivi euro 13.445,89.
chiede il rigetto della domanda deducendo che i danni di cui gli attori si dolgono non CP_3
sarebbero riconducibili agli eventi del gennaio 2019, allorquando si verificò un minimo sversamento di liquido a danno delle pareti attoree e che, invece, i danni di cui gli attori chiedono il risarcimento sono da addebitare alle caratteristiche costruttive dell'immobile, alla sua epoca di costruzione e alla sua ubicazione in parte seminterrata, la quale comporterebbe fisiologicamente la formazione di umidità.
Sulla base di tali deduzioni l'ente convenuto deduce l'imputabilità dei danni a parte attrice invocando,
quantomeno, l'art. 1227 c.c. ai fini della limitazione della propria eventuale responsabilità.
deduce in particolare che nessuna infiltrazione anteriore al 2019 le sarebbe addebitabile CP_3
giacchè sino all'anno 2019 la condotta fognaria non era interessata da alcuna criticità.
La convenuta deduce altresì che la quantificazione dei danni operata da parte attrice è eccessiva pagina 3 di 25 essendo presenti in seno al computo metrico lavori di miglioramento e non già di mero ripristino dell'immobile.
2) La consulenza tecnica
Il consulente tecnico incaricato nel corso del giudizio al fine di verificare lo stato dei luoghi, le cause delle lamentate infiltrazioni e i lavori necessari all'eliminazione dei danni, osservati i luoghi di causa,
conclude nel senso della riconducibilità delle infiltrazioni presenti nell'immobile attoreo all'accumulo di acqua nel sottosuolo, acqua che si presumere essere quella derivante dalla condotta oggetto di manutenzione.
Pur non escludendo la possibilità astratta di un concorso con altre cause, quali l'ubicazione e le caratteristiche costruttive dell'immobile, quindi, il consulente tecnico, per un verso, afferma la riconducibilità delle infiltrazioni, tutte, ad acqua sversata nel sottosuolo e, per altro verso, afferma essere impossibile stabilire in quale misura percentuale potrebbero aver contribuito le concause ipotizzate dalla convenuta (caratteristiche costruttive, ubicazione dell'immobile ed epoca di realizzazione dello stesso).
Quanto alla indicazione dei lavori necessari al ripristino dell'immobile e alla quantificazione economica degli stessi il c.t.u. ritiene condivisibile il computo metrico prodotto da parte attrice, rispetto al quale evidenzia che lo stesso, per un verso, andrebbe attualizzato visto l'incremento dei prezzi delle materie prime e, per altro verso, andrebbe ribassato di una percentuale forfetariamente individuata nel
6% per “le situazioni al contorno (tra cui lo status quo dell'immobile nelle condizioni in cui si è
presentato all'ispezione peritale e le caratteristiche costruttive dell'immobile)” (cfr. c.t.u. pag. 20).
3) Contestazioni di parte convenuta alla c.t.u.
Rispetto alla consulenza in questione, parte convenuta ne deduce la nullità o comunque la necessaria integrazione in ragione della carente argomentazione in ordine alle concause da imputare, in tesi, a pagina 4 di 25 parte attrice, e precisamente in ordine alle caratteristiche costruttive dell'immobile e alla sua ubicazione. Obietta in particolare che il c.t.u. nulla riferisce sulla circostanza per cui “l'immobile è
costruito sotto strada, per ben due livelli per cui l'umidità è fisiologica e salvo la prova della
costruzione a regola d'arte con i sistemi di protezione ed isolamento”.
In ordine alle opere necessarie al ripristino e ai costi indicati dal c.t.u., la convenuta deduce che i lavori indicati riguarderebbero porzioni di immobile ben più ampie da quelle colpite dalle infiltrazioni.
4) Applicabilità dell'art. 2051 c.c.
Così sinteticamente riassunte le posizioni delle parti, può osservarsi quanto segue.
Anzitutto, va detto che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”
Nel caso di specie si assume, infatti, l'esistenza di un danno cagionato “da cosa a cosa” e precisamente il danno all'immobile di proprietà attrice derivato da infiltrazioni cagionate dalla (dal modo di essere della) condotta fognaria. Si assume altresì che tale condotta fognaria si trovi nella custodia della convenuta CP_1
Occorre quindi verificare: i) l'esistenza del danno di cui gli attori si dolgono;
ii) la derivazione causale del danno dalla cosa indicata dagli attori e, in particolare, dalla condotta fognaria (nesso di causalità);
iii) il rapporto di custodia tra la cosa e parte convenuta.
4.1) I danni.
Ebbene, quanto all'esistenza dei danni, si può rilevare che l'esistenza di infiltrazioni nell'immobile attoreo è incontestata e risulta accertata anche dal consulente tecnico.
È incontestato, altresì, il titolo proprietario di parte attrice.
Sul punto, basti rilevare che vertendosi in tema di risarcimento del danno non occorre la prova rigorosa pagina 5 di 25 della proprietà. Tale prova, nel caso di specie, può ritenersi allora raggiunta in ragione della mancata contestazione ai sensi degli artt. 115 e 167 c.p.c.
Può quindi dirsi sussistente il danno consistente nell'ammaloramento dell'immobile attoreo dovuto a infiltrazioni.
4.2) Il nesso di causalità tra il danno e la condotta fognaria
Occorre allora verificare se il danno derivi dalla cosa indicata dagli attori.
Occorre, cioè, verificare la sussistenza del nesso di causa tra la condotta fognaria e le infiltrazioni presenti nell'immobile attoreo.
Sul punto preme rilevare che secondo una condivisibile e unanime opinione, nel giudizio civile, a differenza di quanto accade in sede penale, il nesso di causalità (materiale) va accertato sulla base di un criterio probabilistico riassumibile nella formula “più probabile che no” rispetto alla “certezza oltre il ragionevole dubbio” che si esige, invece, nel giudizio penale.
Sul punto, particolarmente rilevanti ai fini del presente giudizio sono le seguenti parole spese da Cass.
2021 n. 19033: “Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, mentre nel processo penale
vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (e pertanto in termini di – quasi – certezza: v.
Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n. 30328, e, conformemente, Cass., pen., 25/08/2015, n. 41158; Cass.,
pen., 19/3/2015, n. 22378), nel giudizio civile in tema di nesso di causalità (che consiste nella relazione
materiale designante il derivare di un evento da una condotta (dolosa o) colposa: cfr., da ultimo,
Cass., 18/4/2019, n. 10812) opera la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza
dell'evidenza o del “più probabile che non” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007,
n. 21619. E, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25365; Cass., 20/6/2019, n. 16581) dell'evento lesivo alla
sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione (v.,
in particolare, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass.,
pagina 6 di 25 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255). Si è da questa Corte precisato che in sede civile il
nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni
riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello
scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro
allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro “i pragmatici
confini della dimensione “storica””, valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze
che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non
abbia il dovere o la possibilità di agire (così Cass., 16/10/2007, n. 21619. V. altresì Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 576) … Si è al riguardo ulteriormente precisato che vanno poste a carico del
debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere dalla sua
antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto sia delle condizioni
personali (quand'anche eccezionali) del danneggiato, sia il fatto successivo del terzo (v., da ultimo,
Cass., 10/4/2019, n. 10812). Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve invero limitarsi
ad un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno
insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne
una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v. Cass.,
20/6/2019, n. 16581. Cfr. altresì, con riferimento alla prova per presunzioni, Cass., 21/12/1987, n.
9504), e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale
appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale (cfr., con riferimento agli
elementi idonei a fondare la prova presuntiva, già Cass., 27/11/1982, n. 6460). Si è altresì sottolineato
che, in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora nessuna di esse
appaia ne' del tutto inverosimile ne' risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto
all'evento, è compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti “più probabile che non”
determinativa dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto
pagina 7 di 25 che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024;
Cass., 22/10/2013, n. 23933). E' pertanto erroneo ritenere non provato il nesso eziologico tra condotta
e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il
giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella “più probabile”
in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (cfr. Cass., 22/10/2013, n.
23933); e in ogni caso, escludere che le varie ipotesi causali possano essere “concorrenti”, dovendo
tenersi in proposito in rilievo che è erroneo anche ritenere che una mera ipotesi non possa essere
sufficiente a fondare un giudizio di causalità, atteso che nella singola concreta e specifica vicenda del
caso pure un evento improbabile può ritenersi “causa” d'un evento, se tutte le altre possibili cause
siano ancor meno probabili (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024). Come questa Corte ha già avuto modo di
affermare, allorquando non si pervenga a ravvisare la sussistenza di una causa sopravvenuta idonea a
determinare in via autonoma ed esclusiva il danno evento (cfr. Cass., 28/9/2018, n. 23450; Cass.,
6/5/2015, n. 9008; Cass., 13/1/2015, n. 280; Cass., 23/9/2013, n. 21715; Cass., 17/2/2011, n. 3847;
Cass., 21/7/2003, n. 11316), il problema del concorso di cause delle cause trova soluzione nell'articolo
41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e
l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale
di una di esse (v. Cass., 28/7/2017, n. 18753; Cass., 14/7/2011, n. 15537; Cass., 2/2/2010, n. 2360),
trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno (cfr. Cass.,
9/4/2014, n. 8372; Cass., 3/3/2010, n. 7618; Cass., 9/11/2006, n. 23918. Cfr. altresì Cass., 11/5/2012,
n. 7404). Sotto altro profilo, deve tenersi del pari in considerazione che allorquando emerga la
sussistenza di una concorrente causa naturale non imputabile, non essendo ammissibile la
comparazione della medesima con la causa umana imputabile (comparazione che solo tra
comportamenti umani colposi è in realtà ammissibile: v. Cass., 21/7/2011, n. 15991, e conformemente
pagina 8 di 25 Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 21/8/2018, n.
20829; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 18/4/2019, n. 10812), all'antecedente (e non successivo)
fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa
del responsabile e dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva
riscontrata situazione patologica può attribuirsi rilievo non già sul piano della ricostruzione del nesso
di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto
autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del responsabile dell'illecito, bensì
unicamente sul piano della logicamente successiva (all'accertamento dell'an dell'illecito o
dell'inadempimento) fase della determinazione equitativa (articolo 1226 c.c.) del danno-conseguenza
risarcibile, risultando legittimata solamente ad una delimitazione del quantum del risarcimento, sulla
base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e
prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass.,
21/8/2018, n. 20836; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n.
2893; Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 21/7/2011, n. 15991)”.
Ebbene, versando i principi sopra esposti nell'ambito della presente controversia, si può rilevare che alla luce degli elementi disponibili e della consulenza tecnica in atti appare altamente probabile che la condotta fognaria (il malfunzionamento della stessa) sia stata la causa delle infiltrazioni di cui gli attori si dolgono, di modo che appare sussistere il nesso di causalità materiale indicato dagli attori tra i danni e la (il malfunzionamento della) condotta fognaria (poi ripristinata nel gennaio 2019).
Prima di vedere quali indizi militano in tal senso, appare utile evidenziare che parte convenuta, né in sede di comparsa di costituzione, né in sede di prima memoria istruttoria (non depositata) ha contestato le seguenti circostanze: che l'attore lamentava infiltrazioni sin dal 2017; che nel gennaio CP_1
versato all'interno della stessa si disperdeva nel suolo sino a giungere all'immobile attoreo. Tutte le pagina 9 di 25 successive contestazioni, formulate con gli scritti successivi alla seconda memoria istruttoria, non sono valide a smentire le suddette circostanze poiché ai sensi del sistema degli artt. 115 e 167 c.p.c. è nella prima difesa utile che ciascuna parte deve contestare i fatti ex adverso dedotti a fondamento della pretesa spiegata. Del pari, sostanzialmente inutilizzabili sono i documenti prodotti in seno alla seconda memoria istruttoria, aventi a oggetto fatti non dedotti entro lo spirare dei termini assertori. Trattasi
peraltro di documenti contestati dagli attori, i quali ne hanno evidenziato la formazione unilaterale e l'assenza di alcuna data certa, con la conseguenza che, in ogni caso, gli stessi sarebbero pur sempre privi di valenza probatoria.
Ciò posto, nel senso dell'esistenza del nesso causale tra le infiltrazioni presenti nell'immobile attore e la tubatura della condotta fognaria milita, anzitutto, proprio la circostanza per cui nel gennaio 2019 si accertò che il liquido versato nella condotta fognaria giungeva alle pareti dell'immobile di parte attrice.
Ciò, inconfutabilmente, dimostra che la condotta fognaria era interessata da perdite.
Del pari nel senso della riconducibilità alla condotta fognaria (recte, alle perdite di acqua provenienti dalla stessa) delle infiltrazioni per cui è causa è la circostanza, pacifica, per cui le lamentele della parte attrice presero avvio dall'anno 2017 e cessarono solo a seguito dell'intervento manutentivo del gennaio
2019. Non risulta, infatti, che dopo il 2019 gli attori abbiano lamentato ulteriori infiltrazioni.
Ciò induce a ritenere che le perdite della condotta fognaria non iniziarono nel gennaio del 2019, ma ben prima.
In tale direzione milita poi, soprattutto, la consulenza tecnica d'ufficio, ove si legge chiaramente che la causa delle infiltrazioni che hanno danneggiato l'immobile attoreo è da ravvisare nella perdita di acqua nel sottosuolo, acqua che ha impregnato il terreno circostante la fondazione.
Orbene, la perdita di acqua nel sottosuolo appare senz'altro riconducibile alla condotta fognaria indicata da parte attrice visto che nel sottosuolo corre proprio la condotta fognaria che nel gennaio 2019
pagina 10 di 25 risultò malfunzionante (recte, risultò perdere liquidi).
Anche l'ubicazione delle infiltrazioni ritratte nella perizia in atti appare perfettamente compatibile con la perdita di acqua da parte della condotta fognaria oggetto di manutenzione nel gennaio 2019.
Sul punto occorre avere particolare riguardo sia al tratto di condotta fognaria oggetto dell'intervento,
sia alla particolare conformazione dell'immobile attoreo.
Difatti, la conformazione dell'immobile è peculiare: si tratta di immobile su più livelli, posto ad angolo tra due vie, di modo che rispetto a una via (la via Bellini, ove è ubicato il tratto di tubatura riparato nel gennaio 2019) alcuni piani sono seminterrati, mentre gli stessi si trovano livello di strada avendo riguardo alla via ad angolo (via Roma).
Più precisamente, quanto alla via Bellini, l'immobile ha ingresso dal n. 8 e dal n. 10.
Il n. 8 è posto a un livello sottostante rispetto all'ingresso di cui al n. 10.
Vi sono delle scale che dal n. 8 portano al n. 10 e altre che da questo a un livello superiore (al n. 12).
Proprio dinnanzi a tali scale si trova la condotta fognaria ripristinata nel gennaio 2019.
Ai livelli seminterrati rispetto alla via Bellini, ma a livello stradale rispetto alla via Roma si trovano gli altri locali.
Da ciò si comprende già che può parlarsi di primo piano della via Bellini e di secondo piano della via
Bellini solo tenendo a mente che questi sono tali solo rispetto ai locali della via Roma, altrimenti dovrebbe parlarsi di piano terreno e di primo piano della via Bellini.
Si rinvia alle immagini inserite nella relazione di c.t.u. per una miglior comprensione della conformazione dei luoghi.
La tubazione di cui nel gennaio 2019 si accertò il malfunzionamento, come accennato, si trova(va) al livello intermedio tra il n. 8 e il n. 10, corrispondente, grosso modo, alla linea ideale del soffitto del n. 8
pagina 11 di 25 (v. in particolare fotografie a pag.
6-7 della c.t.u.) o, meglio, alla porzione di immobile ove è ubicata una scalinata, e precisamente quella che congiunge il n. 10 al n. 12 della via Bellini, nonché subito sotto, il n. 8 al n. 10.
Le infiltrazioni, anzitutto, si manifestano proprio nel punto immediatamente adiacente alla tubatura oggetto di intervento, e precisamente nella scala che si vede accedendo dal civico n. 10 della via
Bellini, posta proprio di fronte il luogo oggetto di manutenzione da parte della convenuta (v. foto pag. 9
della c.t.u.).
Subito dopo, le infiltrazioni si manifestano nei punti intermedi tra il n. 8 e il n. 10: difatti si hanno infiltrazioni nella porzione corrispondente alle scale che congiungono il n. 8 col n. 10 (si veda il prospetto esterno come da foto inserite nella c.t.u.), nonché sul soffitto del piano primo (ossia di quello cui si accede al n. 8) e sulle pareti laterali del piano stesso.
Le infiltrazioni, poi, come appare naturale secondo la conformazione dei luoghi e secondo la normale discesa di acqua accumulatasi nel terreno (che ha impregnato la fondazione), si riscontrano nei vani sottostanti alla via Bellini, ossia quelli cui si accede da via Roma.
La localizzazione delle infiltrazioni appare, in definitiva, confermare che le stesse siano dipese principalmente dall'accumulo di acqua nel sottosuolo della via Bellini, accumulo che ben si spiega con l'accertato malfunzionamento della condotta fognaria che, infatti, nel gennaio 2019, risultò perdere liquidi, i quali si insinuavano sino ai locali di via Roma appartenenti agli attori.
Non vi sono, si noti, infiltrazioni nelle pareti e nel soffitto del piano secondo della via Bellini, essendo il punto più alto in cui le stesse si manifestano quello della scala posta di fronte al luogo ove la tubatura perdeva liquido, mentre nelle restanti pareti del piano in questione alcuna infiltrazione viene lamentata da parte attrice.
Si deve ancora evidenziare che avendo il c.t.u. rilevato che la causa principale delle infiltrazioni subite pagina 12 di 25 dall'immobile attoreo è da ravvisare nell'accumulo di acqua nel sottosuolo, è inverosimile la tesi di parte convenuta secondo cui prima dell'intervento del gennaio 2019 nessuna perdita di acqua caratterizzava la condotta poi riparata.
La perdita di acqua nel sottosuolo, infatti, è stata rilevante, tant'è che il c.t.u. osserva che la stessa ha impregnato il terreno circostante la fondazione.
Ciò non è compatibile con una perdita avvenuta in un brevissimo lasso temporale, come sostiene parte convenuta, sibbene con perdite protrattesi per anni. Il che non fa che confermare la bontà della tesi attorea, che, incontestatamente, lamenta infiltrazioni già dal 2017.
Inverosimile, oltre che priva di riscontro è, ancora, la tesi di parte convenuta secondo cui l'immobile degli attori ha subito infiltrazioni derivanti dalla ubicazione seminterrata dei locali.
Ciò sia perché l'ubicazione può dirsi seminterrata solo rispetto alla via Bellini, sia perché, nella specie,
il c.t.u., senza che sul punto si rilevino contraddizioni o lacune, ha accertato che le infiltrazioni per cui
è causa derivano “principalmente” da acqua presente nel sottosuolo (e non da umidità fisiologica) e l'acqua, con ragionevole probabilità, non può che essere quella della condotta fognaria, visto che la stessa, pacificamente (non valendo le tardive contestazioni sul punto), era affetta da perdite.
Peraltro, quand'anche si dimostrasse l'esistenza di altre condotte nel sottosuolo, che siano viziate, che sversino liquido nel terreno e che siano ubicate in corrispondenza dell'immobile attoreo, si sarebbe in presenza di un concorso di responsabilità tra il proprietario (custode) delle tubature in questione e il custode della condotta fognaria. Concorso che ai sensi dell'art. 2055 c.c. non sottrarrebbe il custode della condotta fognaria al risarcimento integrale, salva rivalsa nei confronti dei corresponsabili, salvo dimostrare che le tubature malfunzionanti appartengono allo stesso proprietario danneggiato, con conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c. Ma di ciò non v'è traccia alcuna, né, invero, v'è tempestiva deduzione e articolazione probatoria da parte convenuta.
pagina 13 di 25 È vero, poi, che il c.t.u. discorre dell'accumulo di acqua nel sottosuolo quale causa “principale” (e non necessariamente esclusiva) delle infiltrazioni, così sottendendo la possibilità dell'esistenza di altre concause.
Ma come si è appena rilevato e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, al fine di andare esente da responsabilità l'autore di una delle cause del danno deve dimostrare che le altre sono tali da provocare un identico risultato anche in assenza della propria condotta ovvero che le concause siano dipese da condotte dello stesso danneggiato di carattere colposo.
Ebbene, nel caso di specie, non solo di ciò non v'è traccia, ma appare irrevocabile in dubbio che senza l'accumulo di acqua nel sottosuolo le infiltrazioni per cui è causa non sarebbero state riscontrare hic et
nunc, ossia per come esse, effettivamente, sono.
Aggiungasi che essendo la fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., una volta accertato il nesso causale tra i danni e la cosa in custodia, il custode deve dimostrare l'esistenza di un fatto definibile come fortuito, mentre il fatto ignoto resta a suo carico.
Dunque, il fatto che non possano escludersi cause secondarie non vale a escludere la responsabilità del custode della condotta fognaria né a limitarla.
Una limitazione della responsabilità potrebbe derivare, come accennato, dalla dimostrazione di cause concorrenti imputabili al danneggiato, operando in tal caso l'art. 1227 c.c.
Ma di ciò, nel caso di specie non vi è prova come più volte si è già detto.
Devesi sul punto considerare che, peraltro, non sarebbe imputabile al fatto colposo del danneggiato l'ubicazione dell'immobile o la tecnica costruttiva dello stesso.
Più in particolare, l'ubicazione dell'immobile e la fisiologica comparsa di tracce di infiltrazioni non è
una condotta colposa imputabile, ma una concausa naturale dell'umidità cui l'immobile è di per sé
pagina 14 di 25 esposto, come tale del tutto irrilevante ai fini della causalità, almeno finché non si deduca e si dimostri -
cosa nella specie non avvenuta- una carente manutenzione dell'immobile da parte del proprietario.
L'eventuale errata tecnica costruttiva, poi, sarebbe imputabile al costruttore dell'immobile e si configurerebbe quale concausa imputabile al terzo, inidonea a mandare il custode esente da responsabilità (arg. ex art. 2055 c.c.) finché non si provi che la stessa costituisca caso fortuito (arg. ex art. 2051 c.c.).
Ma v'è di più.
A smentire la tesi di parte convenuta, secondo cui le infiltrazioni deriverebbero principalmente (e non in modo marginale e secondario) dalla tecnica costruttiva dell'immobile e dalla sua ubicazione, è la già
descritta localizzazione delle infiltrazioni.
Difatti, se le infiltrazioni derivassero dall'essere l'immobile ubicato al di sotto del livello terraneo,
allora non si spiegherebbe per quale ragione le infiltrazioni si riscontrano anche nel soffitto del primo piano, ossia al piano terra della via Bellini (ingresso dal civico n. 8).
Per altro verso, se le infiltrazioni derivassero dalla tecnica costruttiva dell'immobile, allora non si spiegherebbe perché mai queste non si trovino anche ai livelli superiori dell'immobile stesso ma solo al piano terreno e al primo piano (nonché al secondo nella sola parete -quella della scalinata- ubicata proprio di fronte al punto ove era localizzata la perdita di acqua dalla tubatura).
Alla luce dei principi sopra esposti in tema di accertamento del nesso di causalità materiale tra condotta
(recte -trattandosi di fattispecie rientrante nella disciplina dell'art. 2051 c.c.- disfunzione della cosa) e danno, deve quindi affermarsi che è più probabile che no (se non addirittura certo) che i danni lamentati dagli attori sono da ricondurre a perdite di acqua provenienti dalla condotta fognaria ubicata in prossimità dell'immobile attoreo.
Per ragioni di completezza, appare utile rilevare, ancora, come tutte le contestazioni mosse dalla parte pagina 15 di 25 convenuta alla consulenza tecnica esperita non ne inficiano in alcun modo la validità, né l'attendibilità.
Come si è visto, peraltro, numerosi sono gli indizi che conducono a ritenere provato il nesso causale e la consulenza costituisce solo la cartina di tornasole degli indizi stessi avendo il consulente accertato che le infiltrazioni sono riconducibili ad accumulo di acqua nel sottosuolo.
Non inficia in alcun modo la consulenza, peraltro, l'affermazione per cui l'acqua proveniente dalla tubatura sarebbe la causa “principale”, mentre non sarebbe possibile calcolare l'incidenza in percentuale di eventuali altre cause.
L'irrilevanza di tale circostanza emerge sotto quattro distinti profili: in primo luogo, come si è visto,
provata la causa principale dei danni nella perdita di liquido dalla condotta fognaria, ciò è sufficiente a sanzionare la responsabilità del custode della stessa, senza che rilevi l'eventuale esistenza di altri fattori causali;
in secondo luogo, il c.t.u. chiaramente indica che gli altri fattori causali avrebbero un impatto del tutto marginale;
in terzo luogo, come pure si è detto, l'eventuale concorso di altre cause imputabili a terzi non esclude né limita la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato;
infine, non vi è
prova che le ulteriori ipotizzate cause siano imputabili ai sensi dell'art. 1227 c.c. agli attori.
Sulla irrilevanza di tale questione anche ai fini della determinazione del danno risarcibile si rinvia a quanto si dirà a proposto della quantificazione del risarcimento.
Sempre per ragioni di completezza, appare doveroso, vista l'insistenza della convneuta in sede di precisazione delle conclusioni, ribadire il rigetto dei mezzi istruttori articolati in seno alla seconda memoria istruttoria della stessa parte in quanto irrilevanti i capitolati sub 1 e 2, avendo a oggetto circostanze pacifiche, e inammissibili i capitolati 4 e 5, avendo a oggetto fatti non dedotti entro lo spirare dei termini assertori.
4.3) Il rapporto di custodia
Il rapporto di custodia tra condotta fognaria ed ente convenuto è rimasto privo di contestazione ed è
pagina 16 di 25 peraltro documentalmente provato, atteso che proprio l'ente convenuto intervenne a porre fine al malfunzionamento denunciato da parte attrice.
Va quindi affermata la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art. 2051 c.c.
5) Il danno risarcibile.
Nell'ambito della responsabilità aquiliana, nell'alveo della quale rientra la fattispecie in esame, “il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227” (art. 2056 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., che descrive il c.d. nesso di causalità giuridica, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dall'evento dannoso, nella specie, dell'evento infiltrativo.
Ebbene, i danni conseguenti alle infiltrazioni sono descritti in sede di c.t.u., ove si indicano i lavori necessari al ripristino dell'immobile (ai quali si rinvia) e i relativi costi nella somma di euro 13.445,89.
Del tutto prive di riscontro sono le affermazioni di parte convenuta secondo cui il computo metrico adottato dal c.t.u. comprenderebbe migliorie rispetto allo stato dell'immobile anteriore alle infiltrazioni denunciate.
Difatti, sul punto, la convenuta menziona opere non presenti nel computo metrico affermando che in seno allo stesso si prevede la “realizzazione di consolidamento con struttura in cemento armato (oggi
non esistente) esecuzione di iniezioni di additivo stabilizzante;
collegamento della muratura”.
Deve certamente trattarsi di un mero refuso compiuto da parte convenuta giacché, per un verso, tali opere non sono previste nel computo metrico (né in quello di parte, né in quello depositato dal c.t.u.,
che a quello di parte si è rifatto) e, per altro verso, è la stessa convenuta che discorre di un immobile appartenente ad altro soggetto, ossia a a tale (cfr. comparsa di costituzione di parte convenuta, Per_2
pag. 4).
pagina 17 di 25 Infondata è anche la doglianza per cui il computo metrico riguarderebbe aree dell'immobile ben più
estese di quelle interessate dalle infiltrazioni.
Precisamente, la convenuta giunge ad affermare che le opere riguarderebbero l'intero immobile.
Ebbene, anzitutto, così non è, non essendo prevista alcuna opera al piano secondo (al piano corrispondente al n. 10 della via Bellini) se non il rifacimento della parete interna posta di fronte al luogo ove venne accertato il difetto della tubatura.
In secondo luogo, va richiamato il condivisibile orientamento della Corte regolatrice in tema di risarcimento del danno da infiltrazioni.
Precisamente, nelle controversie in cui sia accertato che alcune pareti di una stanza sono interessate da infiltrazioni imputabili alla parte convneuta, mentre altre parteti della stessa stanza sono interessate da infiltrazioni non imputabili alla convenuta, quest'ultima è comunque tenuta al ripristino dell'intera stanza e, quindi, anche all'inevitabile eliminazione di infiltrazioni che non le sono direttamente imputabili quali quelle che, nella tesi di parte convenuta, potrebbero dirsi del tutto fisiologiche in ragione del corso del tempo, dell'ubicazione dell'immobile e della sua tecnica costruttiva.
Si veda, in particolare, Cass. 2015 n. 12920: “Nel caso di specie è stato accertato che oltre ai danni
recati dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento dei ricorrenti e diffuse in varie stanze
dell'appartamento posto al piano di sotto e su diverse pareti del salone, che è l'ambiente più ampio,
esiste un'altra macchia di umidità, su una delle pareti del salone, che non proviene dall'appartamento
dei ricorrenti (e che non è stato neppure accertato quando si sia verificata né è chiaramente detto da
chi sia stata provocata) e la cui esistenza non è, come rilevato dai ricorrenti, legata da alcun nesso di
interdipendenza con le infiltrazioni provocate dai ricorrenti. Quindi, l'obbligazione dei ricorrenti di
risarcire l'intero danno subito dai (omissis) … si fonda … sul diritto dei danneggiati ad ottenere il
ristoro integrale del danno subito. Poiché il danno consiste in macchie diffuse sulle pareti e sul soffitto
pagina 18 di 25 di alcuni ambienti, il ristoro integrale, nel caso di specie, deve necessariamente consistere in un
intervento ripristinatorio che abbia per oggetto tutte le stanze oggetto di infiltrazioni e per l'intero, non
potendo essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non
preveda l'integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli
ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate. Soltanto nel caso in
cui esistesse una situazione di degrado a carico della parete che non risente delle infiltrazioni
provenienti dall'appartamento di (omissis) tale da rendere necessario un intervento di ripristino
diverso e più oneroso di quello necessario ad eliminare i danni provocati dai (omissis) ( es.
rifacimento integrale dell'intonaco, consolidamento della parete) - ma tanto non è stato neppure
ipotizzato dai ricorrenti - esso non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non vi
ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto. Può quindi affermarsi che il
proprietario di un immobile, il quale domandi il risarcimento dei danni ad esso cagionati in
conseguenza delle infiltrazioni …, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di
uniformità, richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità
del bene rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma
occorrente per tale lavoro, trattandosi di esborso necessario per la totale eliminazione delle
conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Si veda, altresì, Cass. 2013 n. 259, così massimata: “Il proprietario di un immobile, il quale domandi il
risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione di appartamento
sottostante, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di uniformità, richiedano un più
esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità del bene, ha diritto di
conseguire il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro, senza alcun limite relativo
all'eventuale vantaggio ricevuto, trattandosi di esborso per la totale eliminazione delle conseguenze
pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
pagina 19 di 25 Il principio in questione, invero, è risalente e si trova già in Cass. 1982 n. 2063: “qualora una parete di
un locale ad uso abitazione abbisogni, in conseguenza dell'illecito altrui, di ritinteggiatura, e questa,
per esigenze di uniformità di colore, che si traducono in condizioni di normale abitabilità, debba
essere estesa anche alle rimanenti parti, il diritto del proprietario dell'immobile di conseguire, a titolo
di risarcimento, il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro non trova limitazioni, in
relazione alla vetustà della precedente tinteggiatura, ed all'eventuale vantaggio ricevuto essendosi in
presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che
non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Anche sotto tale prospettiva, allora, si coglie come sia del tutto irrilevante il fatto che il consulente non abbia indicato in termini percentuali l'incidenza di eventuali cause ulteriori delle infiltrazioni: se infatti talune infiltrazioni non fossero state riconducibili alla tubatura gestita da questa avrebbe CP_1
comunque dovuto esser condannata al pagamento di quanto necessario al completo ripristino di tutti i vani dell'immobile comuqne interessati dalle infiltrazioni ad essa riconducibili, e quindi, del piano primo di via Bellini, nonché dei vani terreni su via Roma e, ancora, della parete della scala ubicata al ivico 10 di via Bellini (salva, perciò, solo l'ipotesi di infiltrazioni localizzate in tutt'altra posizione, ad esempio nei soffitti del secondo piano della via Bellini).
In altri termini, poiché le infiltrazioni causate dall'accumulo di acqua nel sottosuolo colpiscono buona parte del piano primo e dei piani terreni, il computo metrico redatto dal c.t.u. (sulla scorta di quello redatto dal consulente di parte) non appare esporsi alle censure formulate dalla convneuta.
A ben vedere, peraltro, il c.t.u., dopo aver affermato la necessità di attualizzare i prezzi indicati in seno al computo metrico datato 2021 già prodotto dagli attori e ritenuto condivisibile, ritiene di ridurre forfetariamente del 6% gli importi in ragione “della situazione al contorno” come si è segnalato supra,
sì che, in definitiva, non procede all'attualizzazione dei prezzi.
pagina 20 di 25 Ma poiché, come si è detto, alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità, il danneggiante deve risarcire l'intero danno, si ritiene che la riduzione forfetariamente applicata dal c.t.u. sia del tutto arbitraria e giuridicamente non corretta.
Al fine di ristorare integralmente il danno, peraltro, non occorre verificare il mutamento dei prezzi delle materie prime, quanto, piuttosto, riconoscere la rivalutazione monetaria della somma indicata essendo,
secondo la prevalente opinione, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano una obbligazione “di valore”.
Ne deriva che la somma indicata nella misura di euro 13.445,89 va rivalutata di anno in anno alla luce degli indici ISTAT relativi al potere d'acquisto della moneta.
Tale rivalutazione, invero, opererà soltanto a partire dall'anno 2022, e ciò in quanto il computo metrico preso a riferimento dal c.t.u. è quello redatto dal consulente di parte attrice in data 2.12.2021.
La complessiva somma di euro 13.445,89 va quindi maggiorata per rivalutazione monetaria.
Si ritiene, tuttavia, che sulla stessa non vadano applicati interessi giacchè nessun maggior danno risulta dedotto né dimostrato da parte attrice.
Si veda, sul punto quanto condivisibilmente affermato da Cass. 2018 n. 18567 (ord.): “Il giudice di
merito ha liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna
valutazione del profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico
debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione
all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a
reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si
sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare,
anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma
pagina 21 di 25 originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra
remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio
che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente
configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi
costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso,
non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da
ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di
per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali
(Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio
2010, n. 3355)”.
Si veda altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd.
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a
motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
Non appare poi corretto, come ritenuto dal c.t.u., maggiorare la somma di euro 1.500,00 per la nomina di un tecnico direttore dei lavori, trattandosi, con specifico riferimento ai lavori indicati nel computo metrico, di una facoltà e non di un obbligo.
6) Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta (arg. ex art. 91
c.p.c.).
Tali spese si quantificano nella somma di euro 2.540,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14 e ss.
pagina 22 di 25 modifiche, parametri minimi in ragione dell'esiguità dell'attività svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità, scaglione di valore relativo alle cause dal valore ricompreso tra euro 5.201,00
ed euro 26.000,00). Alla somma anzidetta si aggiunge quella di euro 264,00 per esborsi.
Parte attrice domanda altresì la somma di euro 600,00, oltre accessori di legge a titolo di spese stragiudiziali.
Invero, le spese sostenute per l'attività stragiudiziale non ricadono sotto la disciplina delle spese legali,
trattandosi di un danno da valutare ai sensi dell'art. 1223 c.c. (“Le spese sostenute per l'assistenza
stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da
un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali
oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente
secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali
vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono
essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle
successive prestazioni di patrocinio in giudizio”, Cass. 2020 n. 24481), dunque, è principalmente per comodità espositiva che si è scelto di trattare la questione in questa sede dedicata alle spese.
La scelta in questione, invero, è consigliata anche dal d.m. 55/14 che, come accennato nella massima appena sopra trascritta, prevede la liquidazione dei compensi per la fase stragiudiziale.
Ora, nel caso di specie, l'attività stragiudiziale è consistita in una diffida, inviata dal procuratore dell'attore alla convenuta, per la quale viene richiesta la liquidazione di euro 100,00 (oltre accessori di legge), nonché nell'avvio del procedimento di negoziazione assistita che, ai sensi del d.l. 132/2014 -art.
3- costituisce, rispetto alla presente causa, condizione di procedibilità, per la quale si domanda la somma di euro 500,00 (oltre accessori di legge).
La somma richiesta, per complessivi euro 600,00, oltre accessori di legge, appare congrua alla luce del pagina 23 di 25 d.m. 55/14 e la convenuta va quindi condannata al relativo pagamento.
Non pertinenti, sul punto, appaiono i richiami operati dalla convenuta alla giurisprudenza di legittimità
al fine di negare la debenza di tali somme.
Segnatamente, la convenuta richiama la giurisprudenza della Corte regolatrice che nega il risarcimento delle spese stragiudiziali in caso di mancata prova dell'avvenuto esborso e in caso di accertata inutilità
o superfluità della stessa.
Ma, per un verso, provata l'esecuzione dell'attività stragiudiziale, è del tutto conseguente che nella sfera patrimoniale del soggetto assistito sia entrata la relativa posizione debitoria e, per altro verso,
appare evidentemente fuori luogo discorrere di inutilità o superfluità dell'attività stragiudiziale consistita nell'assolvimento della segnalata condizione di procedibilità consistente nel procedimento di negoziazione assistita.
Devesi ancora rilevare che il procuratore di parte attrice domanda la distrazione delle spese, giudiziali e stragiudiziali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La distrazione va certamente riconosciuta quanto alle spese giudiziali.
Quanto alle spese stragiudiziali, invece, trattandosi di un danno emergente e non di spese di lite, come si è sopra chiarito, non si ritiene applicabile l'art. 93 c.p.c., il quale riguarda le spese di lite.
Infine, non si ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocato da parte attrice. La
prova del nesso causale posto fondamento della responsabilità di parte convenuta è stata infatti raggiunta in via presuntiva e la resistenza in giudizio della convenuta non pare né temeraria né incauta non essendosi imputata su tesi insostenibili o in netto e immotivato contrasto con consolidati orientamenti di legittimità.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 Il Tribunale, definitivamente decidendo, così dispone:
condanna parte convneuta a pagare, in favore degli attori in solido, la somma di euro 13.445,89, oltre rivalutazione monetaria a far data dal 2.12.2021 alla data della presente decisione, e con gli interessi nella misura legale (art. 1284 c. 1 c.c.) dal giorno della presente pronuncia;
condanna altresì parte convenuta a pagare, in favore degli attori in solido, la somma di euro 600,00,
con gli interessi nella misura legale (art. 1284 c. 1 c.c.) dal giorno della presente pronuncia;
condanna, ancora, parte convenuta al pagamento della somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge, per onorario professionale, oltre euro 264,00 per esborsi, direttamente al procuratore di parte attrice, avv. Nunzio Baja dichiaratosi antistatario.
Enna, 26.3.2025.
Il GIUDICE
Davide Palazzo
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Isabella Salerno, aspirante GOP.
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 mise in opera una riparazione della condotta fognaria difettosa dopo aver constato che il liquido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 156/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Cod. Fisc. Parte_1 [...]
, e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._1 Parte_2
Cod. Fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzio Baja;
CodiceFiscale_2
- attori;
contro
, P.IV , con sede legale a Enna, Via S. Agata 65/71, in persona del Controparte_1 P.IV_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Fazzi;
- convenuta;
avente a OGGETTO
responsabilità civile;
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
Parte attrice: “a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, P. IV , con sede legale a Enna, Via S. P.IV_1
Agata n. 65/71, nella causazione dei danni da infiltrazioni subiti dagli attori e descritti in narrativa e,
per l'effetto, condannarla a pagare - a titolo di risarcimento in favore di e Parte_1 [...]
- la somma complessiva di € 15.546,00 (€ 14.946,00 Stima CTU ing. + 600,00 Parte_2 Per_1
spese legali fase stragiudiziale e di negoziazione assistita) oltre a rivalutazione monetaria e interessi
legali dalla diffida fino al soddisfo;
b) condannare altresì, al pagamento Controparte_1
dell'ulteriore somma, ex. art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per quanto specificato in
citazione; c) riconoscere il favore di spese, diritti e compensi del presente giudizio, da distrarsi in
favore del procuratore antistatario che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi”.
Parte convenuta: “…rigetto della domanda attrice per mancata prova della esistenza di nesso
eziologico tra il danno e la res gestita dalla convenuta. Si chiede rigettarsi altresì la domanda al
pagamento delle spese indicate da parte attrice per attività stragiudiziale e tecnica di parte perchè
prive di quietanza attestante l'avvenuto pagamento le seconde e le prime perchè prive del carattere
della necessarietà … si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti … Con vittoria di spese e
compensi di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
1) Fatti rilevanti e posizioni delle parti.
Gli attori evocano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni da infiltrazioni Controparte_2
subiti dall'immobile di loro proprietà ubicato in Leonforte e meglio descritto in atti.
Deducono, in particolare, che dal 2017 sino al gennaio 2019 l'immobile è stato interessato da pagina 2 di 25 infiltrazioni di umidità dovute a perdita della condotta fognaria gestita dalla società convenuta e adiacente l'immobile stesso.
In base alla conformazione dei luoghi, per la quale si rinvia alle immagini in atti, gli attori lamentano,
precisamente, formazione di umidità e rigonfiamento dell'intonaco sia nei vani terranei di Via Roma
nn. 45 e 47 (oggi nn. 47 e 49) sia nei vani dell'abitazione di Via Bellini nn. 8 e 10.
In ordine alla prova della riconducibilità delle infiltrazioni alla condotta fognaria gestita da CP_3
gli attori rappresentano che nel gennaio 2019, a seguito dell'ennesimo sollecito ripetutosi a far data dal
2017, la società convenuta constatò la riconducibilità delle doglianze attoree al modo di essere della condotta fognaria sulla base dello sversamento nell'immobile attoreo di liquido immesso in sede di indagine all'interno della condotta fognaria stessa ed effettuò, quindi, opere manutentive tali da porre fine alle infiltrazioni.
Per quel che riguarda la quantificazione dei danni subiti, gli attori producono un computo metrico per complessivi euro 13.445,89.
chiede il rigetto della domanda deducendo che i danni di cui gli attori si dolgono non CP_3
sarebbero riconducibili agli eventi del gennaio 2019, allorquando si verificò un minimo sversamento di liquido a danno delle pareti attoree e che, invece, i danni di cui gli attori chiedono il risarcimento sono da addebitare alle caratteristiche costruttive dell'immobile, alla sua epoca di costruzione e alla sua ubicazione in parte seminterrata, la quale comporterebbe fisiologicamente la formazione di umidità.
Sulla base di tali deduzioni l'ente convenuto deduce l'imputabilità dei danni a parte attrice invocando,
quantomeno, l'art. 1227 c.c. ai fini della limitazione della propria eventuale responsabilità.
deduce in particolare che nessuna infiltrazione anteriore al 2019 le sarebbe addebitabile CP_3
giacchè sino all'anno 2019 la condotta fognaria non era interessata da alcuna criticità.
La convenuta deduce altresì che la quantificazione dei danni operata da parte attrice è eccessiva pagina 3 di 25 essendo presenti in seno al computo metrico lavori di miglioramento e non già di mero ripristino dell'immobile.
2) La consulenza tecnica
Il consulente tecnico incaricato nel corso del giudizio al fine di verificare lo stato dei luoghi, le cause delle lamentate infiltrazioni e i lavori necessari all'eliminazione dei danni, osservati i luoghi di causa,
conclude nel senso della riconducibilità delle infiltrazioni presenti nell'immobile attoreo all'accumulo di acqua nel sottosuolo, acqua che si presumere essere quella derivante dalla condotta oggetto di manutenzione.
Pur non escludendo la possibilità astratta di un concorso con altre cause, quali l'ubicazione e le caratteristiche costruttive dell'immobile, quindi, il consulente tecnico, per un verso, afferma la riconducibilità delle infiltrazioni, tutte, ad acqua sversata nel sottosuolo e, per altro verso, afferma essere impossibile stabilire in quale misura percentuale potrebbero aver contribuito le concause ipotizzate dalla convenuta (caratteristiche costruttive, ubicazione dell'immobile ed epoca di realizzazione dello stesso).
Quanto alla indicazione dei lavori necessari al ripristino dell'immobile e alla quantificazione economica degli stessi il c.t.u. ritiene condivisibile il computo metrico prodotto da parte attrice, rispetto al quale evidenzia che lo stesso, per un verso, andrebbe attualizzato visto l'incremento dei prezzi delle materie prime e, per altro verso, andrebbe ribassato di una percentuale forfetariamente individuata nel
6% per “le situazioni al contorno (tra cui lo status quo dell'immobile nelle condizioni in cui si è
presentato all'ispezione peritale e le caratteristiche costruttive dell'immobile)” (cfr. c.t.u. pag. 20).
3) Contestazioni di parte convenuta alla c.t.u.
Rispetto alla consulenza in questione, parte convenuta ne deduce la nullità o comunque la necessaria integrazione in ragione della carente argomentazione in ordine alle concause da imputare, in tesi, a pagina 4 di 25 parte attrice, e precisamente in ordine alle caratteristiche costruttive dell'immobile e alla sua ubicazione. Obietta in particolare che il c.t.u. nulla riferisce sulla circostanza per cui “l'immobile è
costruito sotto strada, per ben due livelli per cui l'umidità è fisiologica e salvo la prova della
costruzione a regola d'arte con i sistemi di protezione ed isolamento”.
In ordine alle opere necessarie al ripristino e ai costi indicati dal c.t.u., la convenuta deduce che i lavori indicati riguarderebbero porzioni di immobile ben più ampie da quelle colpite dalle infiltrazioni.
4) Applicabilità dell'art. 2051 c.c.
Così sinteticamente riassunte le posizioni delle parti, può osservarsi quanto segue.
Anzitutto, va detto che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”
Nel caso di specie si assume, infatti, l'esistenza di un danno cagionato “da cosa a cosa” e precisamente il danno all'immobile di proprietà attrice derivato da infiltrazioni cagionate dalla (dal modo di essere della) condotta fognaria. Si assume altresì che tale condotta fognaria si trovi nella custodia della convenuta CP_1
Occorre quindi verificare: i) l'esistenza del danno di cui gli attori si dolgono;
ii) la derivazione causale del danno dalla cosa indicata dagli attori e, in particolare, dalla condotta fognaria (nesso di causalità);
iii) il rapporto di custodia tra la cosa e parte convenuta.
4.1) I danni.
Ebbene, quanto all'esistenza dei danni, si può rilevare che l'esistenza di infiltrazioni nell'immobile attoreo è incontestata e risulta accertata anche dal consulente tecnico.
È incontestato, altresì, il titolo proprietario di parte attrice.
Sul punto, basti rilevare che vertendosi in tema di risarcimento del danno non occorre la prova rigorosa pagina 5 di 25 della proprietà. Tale prova, nel caso di specie, può ritenersi allora raggiunta in ragione della mancata contestazione ai sensi degli artt. 115 e 167 c.p.c.
Può quindi dirsi sussistente il danno consistente nell'ammaloramento dell'immobile attoreo dovuto a infiltrazioni.
4.2) Il nesso di causalità tra il danno e la condotta fognaria
Occorre allora verificare se il danno derivi dalla cosa indicata dagli attori.
Occorre, cioè, verificare la sussistenza del nesso di causa tra la condotta fognaria e le infiltrazioni presenti nell'immobile attoreo.
Sul punto preme rilevare che secondo una condivisibile e unanime opinione, nel giudizio civile, a differenza di quanto accade in sede penale, il nesso di causalità (materiale) va accertato sulla base di un criterio probabilistico riassumibile nella formula “più probabile che no” rispetto alla “certezza oltre il ragionevole dubbio” che si esige, invece, nel giudizio penale.
Sul punto, particolarmente rilevanti ai fini del presente giudizio sono le seguenti parole spese da Cass.
2021 n. 19033: “Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, mentre nel processo penale
vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (e pertanto in termini di – quasi – certezza: v.
Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n. 30328, e, conformemente, Cass., pen., 25/08/2015, n. 41158; Cass.,
pen., 19/3/2015, n. 22378), nel giudizio civile in tema di nesso di causalità (che consiste nella relazione
materiale designante il derivare di un evento da una condotta (dolosa o) colposa: cfr., da ultimo,
Cass., 18/4/2019, n. 10812) opera la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza
dell'evidenza o del “più probabile che non” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007,
n. 21619. E, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25365; Cass., 20/6/2019, n. 16581) dell'evento lesivo alla
sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione (v.,
in particolare, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass.,
pagina 6 di 25 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255). Si è da questa Corte precisato che in sede civile il
nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni
riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello
scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro
allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro “i pragmatici
confini della dimensione “storica””, valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze
che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non
abbia il dovere o la possibilità di agire (così Cass., 16/10/2007, n. 21619. V. altresì Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 576) … Si è al riguardo ulteriormente precisato che vanno poste a carico del
debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere dalla sua
antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto sia delle condizioni
personali (quand'anche eccezionali) del danneggiato, sia il fatto successivo del terzo (v., da ultimo,
Cass., 10/4/2019, n. 10812). Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve invero limitarsi
ad un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno
insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne
una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v. Cass.,
20/6/2019, n. 16581. Cfr. altresì, con riferimento alla prova per presunzioni, Cass., 21/12/1987, n.
9504), e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale
appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale (cfr., con riferimento agli
elementi idonei a fondare la prova presuntiva, già Cass., 27/11/1982, n. 6460). Si è altresì sottolineato
che, in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora nessuna di esse
appaia ne' del tutto inverosimile ne' risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto
all'evento, è compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti “più probabile che non”
determinativa dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto
pagina 7 di 25 che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024;
Cass., 22/10/2013, n. 23933). E' pertanto erroneo ritenere non provato il nesso eziologico tra condotta
e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il
giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella “più probabile”
in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (cfr. Cass., 22/10/2013, n.
23933); e in ogni caso, escludere che le varie ipotesi causali possano essere “concorrenti”, dovendo
tenersi in proposito in rilievo che è erroneo anche ritenere che una mera ipotesi non possa essere
sufficiente a fondare un giudizio di causalità, atteso che nella singola concreta e specifica vicenda del
caso pure un evento improbabile può ritenersi “causa” d'un evento, se tutte le altre possibili cause
siano ancor meno probabili (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024). Come questa Corte ha già avuto modo di
affermare, allorquando non si pervenga a ravvisare la sussistenza di una causa sopravvenuta idonea a
determinare in via autonoma ed esclusiva il danno evento (cfr. Cass., 28/9/2018, n. 23450; Cass.,
6/5/2015, n. 9008; Cass., 13/1/2015, n. 280; Cass., 23/9/2013, n. 21715; Cass., 17/2/2011, n. 3847;
Cass., 21/7/2003, n. 11316), il problema del concorso di cause delle cause trova soluzione nell'articolo
41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e
l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale
di una di esse (v. Cass., 28/7/2017, n. 18753; Cass., 14/7/2011, n. 15537; Cass., 2/2/2010, n. 2360),
trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno (cfr. Cass.,
9/4/2014, n. 8372; Cass., 3/3/2010, n. 7618; Cass., 9/11/2006, n. 23918. Cfr. altresì Cass., 11/5/2012,
n. 7404). Sotto altro profilo, deve tenersi del pari in considerazione che allorquando emerga la
sussistenza di una concorrente causa naturale non imputabile, non essendo ammissibile la
comparazione della medesima con la causa umana imputabile (comparazione che solo tra
comportamenti umani colposi è in realtà ammissibile: v. Cass., 21/7/2011, n. 15991, e conformemente
pagina 8 di 25 Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 21/8/2018, n.
20829; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 18/4/2019, n. 10812), all'antecedente (e non successivo)
fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa
del responsabile e dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva
riscontrata situazione patologica può attribuirsi rilievo non già sul piano della ricostruzione del nesso
di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto
autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del responsabile dell'illecito, bensì
unicamente sul piano della logicamente successiva (all'accertamento dell'an dell'illecito o
dell'inadempimento) fase della determinazione equitativa (articolo 1226 c.c.) del danno-conseguenza
risarcibile, risultando legittimata solamente ad una delimitazione del quantum del risarcimento, sulla
base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e
prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass.,
21/8/2018, n. 20836; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n.
2893; Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 21/7/2011, n. 15991)”.
Ebbene, versando i principi sopra esposti nell'ambito della presente controversia, si può rilevare che alla luce degli elementi disponibili e della consulenza tecnica in atti appare altamente probabile che la condotta fognaria (il malfunzionamento della stessa) sia stata la causa delle infiltrazioni di cui gli attori si dolgono, di modo che appare sussistere il nesso di causalità materiale indicato dagli attori tra i danni e la (il malfunzionamento della) condotta fognaria (poi ripristinata nel gennaio 2019).
Prima di vedere quali indizi militano in tal senso, appare utile evidenziare che parte convenuta, né in sede di comparsa di costituzione, né in sede di prima memoria istruttoria (non depositata) ha contestato le seguenti circostanze: che l'attore lamentava infiltrazioni sin dal 2017; che nel gennaio CP_1
versato all'interno della stessa si disperdeva nel suolo sino a giungere all'immobile attoreo. Tutte le pagina 9 di 25 successive contestazioni, formulate con gli scritti successivi alla seconda memoria istruttoria, non sono valide a smentire le suddette circostanze poiché ai sensi del sistema degli artt. 115 e 167 c.p.c. è nella prima difesa utile che ciascuna parte deve contestare i fatti ex adverso dedotti a fondamento della pretesa spiegata. Del pari, sostanzialmente inutilizzabili sono i documenti prodotti in seno alla seconda memoria istruttoria, aventi a oggetto fatti non dedotti entro lo spirare dei termini assertori. Trattasi
peraltro di documenti contestati dagli attori, i quali ne hanno evidenziato la formazione unilaterale e l'assenza di alcuna data certa, con la conseguenza che, in ogni caso, gli stessi sarebbero pur sempre privi di valenza probatoria.
Ciò posto, nel senso dell'esistenza del nesso causale tra le infiltrazioni presenti nell'immobile attore e la tubatura della condotta fognaria milita, anzitutto, proprio la circostanza per cui nel gennaio 2019 si accertò che il liquido versato nella condotta fognaria giungeva alle pareti dell'immobile di parte attrice.
Ciò, inconfutabilmente, dimostra che la condotta fognaria era interessata da perdite.
Del pari nel senso della riconducibilità alla condotta fognaria (recte, alle perdite di acqua provenienti dalla stessa) delle infiltrazioni per cui è causa è la circostanza, pacifica, per cui le lamentele della parte attrice presero avvio dall'anno 2017 e cessarono solo a seguito dell'intervento manutentivo del gennaio
2019. Non risulta, infatti, che dopo il 2019 gli attori abbiano lamentato ulteriori infiltrazioni.
Ciò induce a ritenere che le perdite della condotta fognaria non iniziarono nel gennaio del 2019, ma ben prima.
In tale direzione milita poi, soprattutto, la consulenza tecnica d'ufficio, ove si legge chiaramente che la causa delle infiltrazioni che hanno danneggiato l'immobile attoreo è da ravvisare nella perdita di acqua nel sottosuolo, acqua che ha impregnato il terreno circostante la fondazione.
Orbene, la perdita di acqua nel sottosuolo appare senz'altro riconducibile alla condotta fognaria indicata da parte attrice visto che nel sottosuolo corre proprio la condotta fognaria che nel gennaio 2019
pagina 10 di 25 risultò malfunzionante (recte, risultò perdere liquidi).
Anche l'ubicazione delle infiltrazioni ritratte nella perizia in atti appare perfettamente compatibile con la perdita di acqua da parte della condotta fognaria oggetto di manutenzione nel gennaio 2019.
Sul punto occorre avere particolare riguardo sia al tratto di condotta fognaria oggetto dell'intervento,
sia alla particolare conformazione dell'immobile attoreo.
Difatti, la conformazione dell'immobile è peculiare: si tratta di immobile su più livelli, posto ad angolo tra due vie, di modo che rispetto a una via (la via Bellini, ove è ubicato il tratto di tubatura riparato nel gennaio 2019) alcuni piani sono seminterrati, mentre gli stessi si trovano livello di strada avendo riguardo alla via ad angolo (via Roma).
Più precisamente, quanto alla via Bellini, l'immobile ha ingresso dal n. 8 e dal n. 10.
Il n. 8 è posto a un livello sottostante rispetto all'ingresso di cui al n. 10.
Vi sono delle scale che dal n. 8 portano al n. 10 e altre che da questo a un livello superiore (al n. 12).
Proprio dinnanzi a tali scale si trova la condotta fognaria ripristinata nel gennaio 2019.
Ai livelli seminterrati rispetto alla via Bellini, ma a livello stradale rispetto alla via Roma si trovano gli altri locali.
Da ciò si comprende già che può parlarsi di primo piano della via Bellini e di secondo piano della via
Bellini solo tenendo a mente che questi sono tali solo rispetto ai locali della via Roma, altrimenti dovrebbe parlarsi di piano terreno e di primo piano della via Bellini.
Si rinvia alle immagini inserite nella relazione di c.t.u. per una miglior comprensione della conformazione dei luoghi.
La tubazione di cui nel gennaio 2019 si accertò il malfunzionamento, come accennato, si trova(va) al livello intermedio tra il n. 8 e il n. 10, corrispondente, grosso modo, alla linea ideale del soffitto del n. 8
pagina 11 di 25 (v. in particolare fotografie a pag.
6-7 della c.t.u.) o, meglio, alla porzione di immobile ove è ubicata una scalinata, e precisamente quella che congiunge il n. 10 al n. 12 della via Bellini, nonché subito sotto, il n. 8 al n. 10.
Le infiltrazioni, anzitutto, si manifestano proprio nel punto immediatamente adiacente alla tubatura oggetto di intervento, e precisamente nella scala che si vede accedendo dal civico n. 10 della via
Bellini, posta proprio di fronte il luogo oggetto di manutenzione da parte della convenuta (v. foto pag. 9
della c.t.u.).
Subito dopo, le infiltrazioni si manifestano nei punti intermedi tra il n. 8 e il n. 10: difatti si hanno infiltrazioni nella porzione corrispondente alle scale che congiungono il n. 8 col n. 10 (si veda il prospetto esterno come da foto inserite nella c.t.u.), nonché sul soffitto del piano primo (ossia di quello cui si accede al n. 8) e sulle pareti laterali del piano stesso.
Le infiltrazioni, poi, come appare naturale secondo la conformazione dei luoghi e secondo la normale discesa di acqua accumulatasi nel terreno (che ha impregnato la fondazione), si riscontrano nei vani sottostanti alla via Bellini, ossia quelli cui si accede da via Roma.
La localizzazione delle infiltrazioni appare, in definitiva, confermare che le stesse siano dipese principalmente dall'accumulo di acqua nel sottosuolo della via Bellini, accumulo che ben si spiega con l'accertato malfunzionamento della condotta fognaria che, infatti, nel gennaio 2019, risultò perdere liquidi, i quali si insinuavano sino ai locali di via Roma appartenenti agli attori.
Non vi sono, si noti, infiltrazioni nelle pareti e nel soffitto del piano secondo della via Bellini, essendo il punto più alto in cui le stesse si manifestano quello della scala posta di fronte al luogo ove la tubatura perdeva liquido, mentre nelle restanti pareti del piano in questione alcuna infiltrazione viene lamentata da parte attrice.
Si deve ancora evidenziare che avendo il c.t.u. rilevato che la causa principale delle infiltrazioni subite pagina 12 di 25 dall'immobile attoreo è da ravvisare nell'accumulo di acqua nel sottosuolo, è inverosimile la tesi di parte convenuta secondo cui prima dell'intervento del gennaio 2019 nessuna perdita di acqua caratterizzava la condotta poi riparata.
La perdita di acqua nel sottosuolo, infatti, è stata rilevante, tant'è che il c.t.u. osserva che la stessa ha impregnato il terreno circostante la fondazione.
Ciò non è compatibile con una perdita avvenuta in un brevissimo lasso temporale, come sostiene parte convenuta, sibbene con perdite protrattesi per anni. Il che non fa che confermare la bontà della tesi attorea, che, incontestatamente, lamenta infiltrazioni già dal 2017.
Inverosimile, oltre che priva di riscontro è, ancora, la tesi di parte convenuta secondo cui l'immobile degli attori ha subito infiltrazioni derivanti dalla ubicazione seminterrata dei locali.
Ciò sia perché l'ubicazione può dirsi seminterrata solo rispetto alla via Bellini, sia perché, nella specie,
il c.t.u., senza che sul punto si rilevino contraddizioni o lacune, ha accertato che le infiltrazioni per cui
è causa derivano “principalmente” da acqua presente nel sottosuolo (e non da umidità fisiologica) e l'acqua, con ragionevole probabilità, non può che essere quella della condotta fognaria, visto che la stessa, pacificamente (non valendo le tardive contestazioni sul punto), era affetta da perdite.
Peraltro, quand'anche si dimostrasse l'esistenza di altre condotte nel sottosuolo, che siano viziate, che sversino liquido nel terreno e che siano ubicate in corrispondenza dell'immobile attoreo, si sarebbe in presenza di un concorso di responsabilità tra il proprietario (custode) delle tubature in questione e il custode della condotta fognaria. Concorso che ai sensi dell'art. 2055 c.c. non sottrarrebbe il custode della condotta fognaria al risarcimento integrale, salva rivalsa nei confronti dei corresponsabili, salvo dimostrare che le tubature malfunzionanti appartengono allo stesso proprietario danneggiato, con conseguente applicabilità dell'art. 1227 c.c. Ma di ciò non v'è traccia alcuna, né, invero, v'è tempestiva deduzione e articolazione probatoria da parte convenuta.
pagina 13 di 25 È vero, poi, che il c.t.u. discorre dell'accumulo di acqua nel sottosuolo quale causa “principale” (e non necessariamente esclusiva) delle infiltrazioni, così sottendendo la possibilità dell'esistenza di altre concause.
Ma come si è appena rilevato e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, al fine di andare esente da responsabilità l'autore di una delle cause del danno deve dimostrare che le altre sono tali da provocare un identico risultato anche in assenza della propria condotta ovvero che le concause siano dipese da condotte dello stesso danneggiato di carattere colposo.
Ebbene, nel caso di specie, non solo di ciò non v'è traccia, ma appare irrevocabile in dubbio che senza l'accumulo di acqua nel sottosuolo le infiltrazioni per cui è causa non sarebbero state riscontrare hic et
nunc, ossia per come esse, effettivamente, sono.
Aggiungasi che essendo la fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., una volta accertato il nesso causale tra i danni e la cosa in custodia, il custode deve dimostrare l'esistenza di un fatto definibile come fortuito, mentre il fatto ignoto resta a suo carico.
Dunque, il fatto che non possano escludersi cause secondarie non vale a escludere la responsabilità del custode della condotta fognaria né a limitarla.
Una limitazione della responsabilità potrebbe derivare, come accennato, dalla dimostrazione di cause concorrenti imputabili al danneggiato, operando in tal caso l'art. 1227 c.c.
Ma di ciò, nel caso di specie non vi è prova come più volte si è già detto.
Devesi sul punto considerare che, peraltro, non sarebbe imputabile al fatto colposo del danneggiato l'ubicazione dell'immobile o la tecnica costruttiva dello stesso.
Più in particolare, l'ubicazione dell'immobile e la fisiologica comparsa di tracce di infiltrazioni non è
una condotta colposa imputabile, ma una concausa naturale dell'umidità cui l'immobile è di per sé
pagina 14 di 25 esposto, come tale del tutto irrilevante ai fini della causalità, almeno finché non si deduca e si dimostri -
cosa nella specie non avvenuta- una carente manutenzione dell'immobile da parte del proprietario.
L'eventuale errata tecnica costruttiva, poi, sarebbe imputabile al costruttore dell'immobile e si configurerebbe quale concausa imputabile al terzo, inidonea a mandare il custode esente da responsabilità (arg. ex art. 2055 c.c.) finché non si provi che la stessa costituisca caso fortuito (arg. ex art. 2051 c.c.).
Ma v'è di più.
A smentire la tesi di parte convenuta, secondo cui le infiltrazioni deriverebbero principalmente (e non in modo marginale e secondario) dalla tecnica costruttiva dell'immobile e dalla sua ubicazione, è la già
descritta localizzazione delle infiltrazioni.
Difatti, se le infiltrazioni derivassero dall'essere l'immobile ubicato al di sotto del livello terraneo,
allora non si spiegherebbe per quale ragione le infiltrazioni si riscontrano anche nel soffitto del primo piano, ossia al piano terra della via Bellini (ingresso dal civico n. 8).
Per altro verso, se le infiltrazioni derivassero dalla tecnica costruttiva dell'immobile, allora non si spiegherebbe perché mai queste non si trovino anche ai livelli superiori dell'immobile stesso ma solo al piano terreno e al primo piano (nonché al secondo nella sola parete -quella della scalinata- ubicata proprio di fronte al punto ove era localizzata la perdita di acqua dalla tubatura).
Alla luce dei principi sopra esposti in tema di accertamento del nesso di causalità materiale tra condotta
(recte -trattandosi di fattispecie rientrante nella disciplina dell'art. 2051 c.c.- disfunzione della cosa) e danno, deve quindi affermarsi che è più probabile che no (se non addirittura certo) che i danni lamentati dagli attori sono da ricondurre a perdite di acqua provenienti dalla condotta fognaria ubicata in prossimità dell'immobile attoreo.
Per ragioni di completezza, appare utile rilevare, ancora, come tutte le contestazioni mosse dalla parte pagina 15 di 25 convenuta alla consulenza tecnica esperita non ne inficiano in alcun modo la validità, né l'attendibilità.
Come si è visto, peraltro, numerosi sono gli indizi che conducono a ritenere provato il nesso causale e la consulenza costituisce solo la cartina di tornasole degli indizi stessi avendo il consulente accertato che le infiltrazioni sono riconducibili ad accumulo di acqua nel sottosuolo.
Non inficia in alcun modo la consulenza, peraltro, l'affermazione per cui l'acqua proveniente dalla tubatura sarebbe la causa “principale”, mentre non sarebbe possibile calcolare l'incidenza in percentuale di eventuali altre cause.
L'irrilevanza di tale circostanza emerge sotto quattro distinti profili: in primo luogo, come si è visto,
provata la causa principale dei danni nella perdita di liquido dalla condotta fognaria, ciò è sufficiente a sanzionare la responsabilità del custode della stessa, senza che rilevi l'eventuale esistenza di altri fattori causali;
in secondo luogo, il c.t.u. chiaramente indica che gli altri fattori causali avrebbero un impatto del tutto marginale;
in terzo luogo, come pure si è detto, l'eventuale concorso di altre cause imputabili a terzi non esclude né limita la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato;
infine, non vi è
prova che le ulteriori ipotizzate cause siano imputabili ai sensi dell'art. 1227 c.c. agli attori.
Sulla irrilevanza di tale questione anche ai fini della determinazione del danno risarcibile si rinvia a quanto si dirà a proposto della quantificazione del risarcimento.
Sempre per ragioni di completezza, appare doveroso, vista l'insistenza della convneuta in sede di precisazione delle conclusioni, ribadire il rigetto dei mezzi istruttori articolati in seno alla seconda memoria istruttoria della stessa parte in quanto irrilevanti i capitolati sub 1 e 2, avendo a oggetto circostanze pacifiche, e inammissibili i capitolati 4 e 5, avendo a oggetto fatti non dedotti entro lo spirare dei termini assertori.
4.3) Il rapporto di custodia
Il rapporto di custodia tra condotta fognaria ed ente convenuto è rimasto privo di contestazione ed è
pagina 16 di 25 peraltro documentalmente provato, atteso che proprio l'ente convenuto intervenne a porre fine al malfunzionamento denunciato da parte attrice.
Va quindi affermata la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art. 2051 c.c.
5) Il danno risarcibile.
Nell'ambito della responsabilità aquiliana, nell'alveo della quale rientra la fattispecie in esame, “il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227” (art. 2056 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., che descrive il c.d. nesso di causalità giuridica, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dall'evento dannoso, nella specie, dell'evento infiltrativo.
Ebbene, i danni conseguenti alle infiltrazioni sono descritti in sede di c.t.u., ove si indicano i lavori necessari al ripristino dell'immobile (ai quali si rinvia) e i relativi costi nella somma di euro 13.445,89.
Del tutto prive di riscontro sono le affermazioni di parte convenuta secondo cui il computo metrico adottato dal c.t.u. comprenderebbe migliorie rispetto allo stato dell'immobile anteriore alle infiltrazioni denunciate.
Difatti, sul punto, la convenuta menziona opere non presenti nel computo metrico affermando che in seno allo stesso si prevede la “realizzazione di consolidamento con struttura in cemento armato (oggi
non esistente) esecuzione di iniezioni di additivo stabilizzante;
collegamento della muratura”.
Deve certamente trattarsi di un mero refuso compiuto da parte convenuta giacché, per un verso, tali opere non sono previste nel computo metrico (né in quello di parte, né in quello depositato dal c.t.u.,
che a quello di parte si è rifatto) e, per altro verso, è la stessa convenuta che discorre di un immobile appartenente ad altro soggetto, ossia a a tale (cfr. comparsa di costituzione di parte convenuta, Per_2
pag. 4).
pagina 17 di 25 Infondata è anche la doglianza per cui il computo metrico riguarderebbe aree dell'immobile ben più
estese di quelle interessate dalle infiltrazioni.
Precisamente, la convenuta giunge ad affermare che le opere riguarderebbero l'intero immobile.
Ebbene, anzitutto, così non è, non essendo prevista alcuna opera al piano secondo (al piano corrispondente al n. 10 della via Bellini) se non il rifacimento della parete interna posta di fronte al luogo ove venne accertato il difetto della tubatura.
In secondo luogo, va richiamato il condivisibile orientamento della Corte regolatrice in tema di risarcimento del danno da infiltrazioni.
Precisamente, nelle controversie in cui sia accertato che alcune pareti di una stanza sono interessate da infiltrazioni imputabili alla parte convneuta, mentre altre parteti della stessa stanza sono interessate da infiltrazioni non imputabili alla convenuta, quest'ultima è comunque tenuta al ripristino dell'intera stanza e, quindi, anche all'inevitabile eliminazione di infiltrazioni che non le sono direttamente imputabili quali quelle che, nella tesi di parte convenuta, potrebbero dirsi del tutto fisiologiche in ragione del corso del tempo, dell'ubicazione dell'immobile e della sua tecnica costruttiva.
Si veda, in particolare, Cass. 2015 n. 12920: “Nel caso di specie è stato accertato che oltre ai danni
recati dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento dei ricorrenti e diffuse in varie stanze
dell'appartamento posto al piano di sotto e su diverse pareti del salone, che è l'ambiente più ampio,
esiste un'altra macchia di umidità, su una delle pareti del salone, che non proviene dall'appartamento
dei ricorrenti (e che non è stato neppure accertato quando si sia verificata né è chiaramente detto da
chi sia stata provocata) e la cui esistenza non è, come rilevato dai ricorrenti, legata da alcun nesso di
interdipendenza con le infiltrazioni provocate dai ricorrenti. Quindi, l'obbligazione dei ricorrenti di
risarcire l'intero danno subito dai (omissis) … si fonda … sul diritto dei danneggiati ad ottenere il
ristoro integrale del danno subito. Poiché il danno consiste in macchie diffuse sulle pareti e sul soffitto
pagina 18 di 25 di alcuni ambienti, il ristoro integrale, nel caso di specie, deve necessariamente consistere in un
intervento ripristinatorio che abbia per oggetto tutte le stanze oggetto di infiltrazioni e per l'intero, non
potendo essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non
preveda l'integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli
ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate. Soltanto nel caso in
cui esistesse una situazione di degrado a carico della parete che non risente delle infiltrazioni
provenienti dall'appartamento di (omissis) tale da rendere necessario un intervento di ripristino
diverso e più oneroso di quello necessario ad eliminare i danni provocati dai (omissis) ( es.
rifacimento integrale dell'intonaco, consolidamento della parete) - ma tanto non è stato neppure
ipotizzato dai ricorrenti - esso non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non vi
ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto. Può quindi affermarsi che il
proprietario di un immobile, il quale domandi il risarcimento dei danni ad esso cagionati in
conseguenza delle infiltrazioni …, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di
uniformità, richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità
del bene rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma
occorrente per tale lavoro, trattandosi di esborso necessario per la totale eliminazione delle
conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Si veda, altresì, Cass. 2013 n. 259, così massimata: “Il proprietario di un immobile, il quale domandi il
risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione di appartamento
sottostante, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di uniformità, richiedano un più
esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità del bene, ha diritto di
conseguire il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro, senza alcun limite relativo
all'eventuale vantaggio ricevuto, trattandosi di esborso per la totale eliminazione delle conseguenze
pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
pagina 19 di 25 Il principio in questione, invero, è risalente e si trova già in Cass. 1982 n. 2063: “qualora una parete di
un locale ad uso abitazione abbisogni, in conseguenza dell'illecito altrui, di ritinteggiatura, e questa,
per esigenze di uniformità di colore, che si traducono in condizioni di normale abitabilità, debba
essere estesa anche alle rimanenti parti, il diritto del proprietario dell'immobile di conseguire, a titolo
di risarcimento, il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro non trova limitazioni, in
relazione alla vetustà della precedente tinteggiatura, ed all'eventuale vantaggio ricevuto essendosi in
presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che
non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Anche sotto tale prospettiva, allora, si coglie come sia del tutto irrilevante il fatto che il consulente non abbia indicato in termini percentuali l'incidenza di eventuali cause ulteriori delle infiltrazioni: se infatti talune infiltrazioni non fossero state riconducibili alla tubatura gestita da questa avrebbe CP_1
comunque dovuto esser condannata al pagamento di quanto necessario al completo ripristino di tutti i vani dell'immobile comuqne interessati dalle infiltrazioni ad essa riconducibili, e quindi, del piano primo di via Bellini, nonché dei vani terreni su via Roma e, ancora, della parete della scala ubicata al ivico 10 di via Bellini (salva, perciò, solo l'ipotesi di infiltrazioni localizzate in tutt'altra posizione, ad esempio nei soffitti del secondo piano della via Bellini).
In altri termini, poiché le infiltrazioni causate dall'accumulo di acqua nel sottosuolo colpiscono buona parte del piano primo e dei piani terreni, il computo metrico redatto dal c.t.u. (sulla scorta di quello redatto dal consulente di parte) non appare esporsi alle censure formulate dalla convneuta.
A ben vedere, peraltro, il c.t.u., dopo aver affermato la necessità di attualizzare i prezzi indicati in seno al computo metrico datato 2021 già prodotto dagli attori e ritenuto condivisibile, ritiene di ridurre forfetariamente del 6% gli importi in ragione “della situazione al contorno” come si è segnalato supra,
sì che, in definitiva, non procede all'attualizzazione dei prezzi.
pagina 20 di 25 Ma poiché, come si è detto, alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità, il danneggiante deve risarcire l'intero danno, si ritiene che la riduzione forfetariamente applicata dal c.t.u. sia del tutto arbitraria e giuridicamente non corretta.
Al fine di ristorare integralmente il danno, peraltro, non occorre verificare il mutamento dei prezzi delle materie prime, quanto, piuttosto, riconoscere la rivalutazione monetaria della somma indicata essendo,
secondo la prevalente opinione, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano una obbligazione “di valore”.
Ne deriva che la somma indicata nella misura di euro 13.445,89 va rivalutata di anno in anno alla luce degli indici ISTAT relativi al potere d'acquisto della moneta.
Tale rivalutazione, invero, opererà soltanto a partire dall'anno 2022, e ciò in quanto il computo metrico preso a riferimento dal c.t.u. è quello redatto dal consulente di parte attrice in data 2.12.2021.
La complessiva somma di euro 13.445,89 va quindi maggiorata per rivalutazione monetaria.
Si ritiene, tuttavia, che sulla stessa non vadano applicati interessi giacchè nessun maggior danno risulta dedotto né dimostrato da parte attrice.
Si veda, sul punto quanto condivisibilmente affermato da Cass. 2018 n. 18567 (ord.): “Il giudice di
merito ha liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna
valutazione del profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico
debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione
all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a
reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si
sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare,
anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma
pagina 21 di 25 originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra
remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio
che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente
configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi
costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso,
non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da
ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di
per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali
(Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio
2010, n. 3355)”.
Si veda altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd.
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a
motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
Non appare poi corretto, come ritenuto dal c.t.u., maggiorare la somma di euro 1.500,00 per la nomina di un tecnico direttore dei lavori, trattandosi, con specifico riferimento ai lavori indicati nel computo metrico, di una facoltà e non di un obbligo.
6) Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta (arg. ex art. 91
c.p.c.).
Tali spese si quantificano nella somma di euro 2.540,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14 e ss.
pagina 22 di 25 modifiche, parametri minimi in ragione dell'esiguità dell'attività svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità, scaglione di valore relativo alle cause dal valore ricompreso tra euro 5.201,00
ed euro 26.000,00). Alla somma anzidetta si aggiunge quella di euro 264,00 per esborsi.
Parte attrice domanda altresì la somma di euro 600,00, oltre accessori di legge a titolo di spese stragiudiziali.
Invero, le spese sostenute per l'attività stragiudiziale non ricadono sotto la disciplina delle spese legali,
trattandosi di un danno da valutare ai sensi dell'art. 1223 c.c. (“Le spese sostenute per l'assistenza
stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da
un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali
oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente
secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali
vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono
essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle
successive prestazioni di patrocinio in giudizio”, Cass. 2020 n. 24481), dunque, è principalmente per comodità espositiva che si è scelto di trattare la questione in questa sede dedicata alle spese.
La scelta in questione, invero, è consigliata anche dal d.m. 55/14 che, come accennato nella massima appena sopra trascritta, prevede la liquidazione dei compensi per la fase stragiudiziale.
Ora, nel caso di specie, l'attività stragiudiziale è consistita in una diffida, inviata dal procuratore dell'attore alla convenuta, per la quale viene richiesta la liquidazione di euro 100,00 (oltre accessori di legge), nonché nell'avvio del procedimento di negoziazione assistita che, ai sensi del d.l. 132/2014 -art.
3- costituisce, rispetto alla presente causa, condizione di procedibilità, per la quale si domanda la somma di euro 500,00 (oltre accessori di legge).
La somma richiesta, per complessivi euro 600,00, oltre accessori di legge, appare congrua alla luce del pagina 23 di 25 d.m. 55/14 e la convenuta va quindi condannata al relativo pagamento.
Non pertinenti, sul punto, appaiono i richiami operati dalla convenuta alla giurisprudenza di legittimità
al fine di negare la debenza di tali somme.
Segnatamente, la convenuta richiama la giurisprudenza della Corte regolatrice che nega il risarcimento delle spese stragiudiziali in caso di mancata prova dell'avvenuto esborso e in caso di accertata inutilità
o superfluità della stessa.
Ma, per un verso, provata l'esecuzione dell'attività stragiudiziale, è del tutto conseguente che nella sfera patrimoniale del soggetto assistito sia entrata la relativa posizione debitoria e, per altro verso,
appare evidentemente fuori luogo discorrere di inutilità o superfluità dell'attività stragiudiziale consistita nell'assolvimento della segnalata condizione di procedibilità consistente nel procedimento di negoziazione assistita.
Devesi ancora rilevare che il procuratore di parte attrice domanda la distrazione delle spese, giudiziali e stragiudiziali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La distrazione va certamente riconosciuta quanto alle spese giudiziali.
Quanto alle spese stragiudiziali, invece, trattandosi di un danno emergente e non di spese di lite, come si è sopra chiarito, non si ritiene applicabile l'art. 93 c.p.c., il quale riguarda le spese di lite.
Infine, non si ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocato da parte attrice. La
prova del nesso causale posto fondamento della responsabilità di parte convenuta è stata infatti raggiunta in via presuntiva e la resistenza in giudizio della convenuta non pare né temeraria né incauta non essendosi imputata su tesi insostenibili o in netto e immotivato contrasto con consolidati orientamenti di legittimità.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 Il Tribunale, definitivamente decidendo, così dispone:
condanna parte convneuta a pagare, in favore degli attori in solido, la somma di euro 13.445,89, oltre rivalutazione monetaria a far data dal 2.12.2021 alla data della presente decisione, e con gli interessi nella misura legale (art. 1284 c. 1 c.c.) dal giorno della presente pronuncia;
condanna altresì parte convenuta a pagare, in favore degli attori in solido, la somma di euro 600,00,
con gli interessi nella misura legale (art. 1284 c. 1 c.c.) dal giorno della presente pronuncia;
condanna, ancora, parte convenuta al pagamento della somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge, per onorario professionale, oltre euro 264,00 per esborsi, direttamente al procuratore di parte attrice, avv. Nunzio Baja dichiaratosi antistatario.
Enna, 26.3.2025.
Il GIUDICE
Davide Palazzo
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Isabella Salerno, aspirante GOP.
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 mise in opera una riparazione della condotta fognaria difettosa dopo aver constato che il liquido