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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4036/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 4036 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2019,
TRA
Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo (già Parte_1
, C.F. e P.IVA: , in persona del direttore generale Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
“p.t.”, elettivamente domiciliata in Palermo, in via Salvatore Meccio n. 16, presso lo studio dell'avv.
Pietro Maria Aiello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corleone (PA), in via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina
Concetta Castellano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Corleone n. 130/2019 conclusioni: come da verbale d'udienza del 23.01.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, appellava la sentenza n. 130/2019 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Corleone accoglieva l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 29620189001024487, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620150029722938.
Nel dettaglio, l'odierno appellante deduceva:
a) la violazione del principio del contraddittorio per mancata chiamata in causa dell'ente creditore, in assenza di qualsivoglia motivazione da parte del primo giudice;
b) la violazione e mancata applicazione dell'art. 617 c.p.c. per avere il giudice di “prime cure” accolto una domanda di nullità formale dell'atto impugnato proposta oltre il termine decadenziale ivi previsto;
c) l'errata declaratoria, da parte del primo giudice, di inesistenza della notifica, in compiuta mediante operatore privato (Nexive S.P.A.), e, comunque, l'irrilevanza della suddetta circostanza ai fini della validità dell'atto impugnato, avendo la suddetta notifica raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;
d) la tardività delle domande avanzate dalla controparte in primo grado per il mancato rispetto del termine di trenta giorni ex l. 698/1981 previsto per l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento;
e) la preclusione dell'azione proposta dalla parte avversa alla luce di quanto disposto dall'art. 57 D.P.R. n. 602/1973, che fa divieto di promuovere opposizioni esecutive avverso atti della riscossione esattoriale, avendo comunque il debitore la possibilità di ottenere il risarcimento dall'art. 59 D.P.R. n. 602/1973;
f) la validità e regolarità contenutistica dell'intimazione di pagamento impugnata, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e aggiornato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
g) l'erroneità ed ingiustizia della statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alle spese processuali del primo grado di giudizio.
Tutto quanto dedotto, chiedeva al Tribunale adito: Parte_1
1. in via preliminare, di ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per disintegrità del contradditorio e/o per violazioni di ogni e ciascuno dei termini decadenziali eccepiti dall'odierna appellante, adottando ogni conseguente statuizione;
2. nel merito, in via subordinata alle superiori domande, annullare la sentenza impugnata e confermare la cartella di pagamento controversa o, in via meramente subordinata alla conferma di annullamento di tale atto, riformare la statuizione relativa alle spese, rideterminandole in conformità ai parametri ministeriali vigenti.
Con comparsa di risposta del 17.03.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando tutte le difese avversarie e chiedendo il rigetto del gravame proposto avverso la sentenza impugnata, ritenuto inammissibile e/o comunque infondato.
Deduceva di aver opposto l'intimazione di pagamento n. 29620189001024487 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620150029722938, dinanzi al Giudice di Pace di Corleone, che veniva da questi accolta per l'accertata nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, effettuata da un'agenzia privata di recapiti sprovvista di licenza, giusta eccezione formulata dall'opponente all'udienza di prima comparizione e trattazione, non contestata dalla controparte in quanto non comparsa.
Per ciò che concerne l'atto di appello, ne eccepiva, innanzitutto, la mancanza Controparte_1 di specificità, chiarezza e concretezza in relazione alle parti ed ai fatti contestati della sentenza impugnata.
Con riferimento alla denunciata violazione del principio del contraddittorio da parte del primo giudice, l'appellato ne eccepiva l'inammissibilità in quanto domanda nuova e, pertanto, vietata dall'art. 345 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza atteso l'oggetto dell'opposizione dallo stesso proposta in primo grado, limitata a censurare vizi propri dell'intimazione di pagamento, senza alcun riferimento al titolo sottostante la cartella e/o verbale prodromico.
Per ciò che concerne la tardività dell'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, per mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., o comunque la dedotta inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di trenta giorni previsto dalla l. 698/1981, affermava di avere proposto un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine. censurava, altresì, il terzo motivo di appello sia in punto di ammissibilità, Controparte_1 non avendo eccepito il raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto Parte_1 impugnato nel giudizio di primo grado, sia con riferimento alla fondatezza, non essendo stato provato il possesso della licenza speciale da parte dell'operatore privato incaricato per la notifica dell'intimazione di pagamento.
Contestava, inoltre, le doglianze di controparte relative alle statuizioni afferenti alle spese del giudizio di primo grado, nonché l'ammissibilità delle conclusioni rassegnate con l'atto d'appello, da ritenersi nuove e, pertanto, vietate ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Si opponeva, infine, alla domanda di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, formulando all'uopo richiesta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 283, comma II, c.p.c.
Tutto ciò dedotto, chiedeva al Tribunale adito:
a) in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza del
Giudice di Pace di Corleone n. 130/2019 e, per l'effetto, condannare parte appellante al pagamento della sanzione ex art. 283 c. 2 c.p.c. (da € 250,00 a € 10.000,00) nella misura ritenuta di giustizia, in favore della Cassa delle Ammende;
b) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ed irrituale la richiesta di annullamento della sentenza impugnata per disintegrità del contraddittorio;
c) ulteriormente, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello di
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corleone n. 130/2019; Parte_1
d) in via principale, rigettare l'appello di avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Corleone n. 130/2019, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
e) sempre in via principale, condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria quantificato in € 500,00.
Rigettata la richiesta cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata con ordinanza del 30.04.2021, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
23.01.2025 e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente, la causa veniva assegnata in decisione.
*****
Sulla mancanza di specificità, chiarezza e concretezza dell'atto di appello in relazione alle parti ed ai fatti contestati della sentenza impugnata.
In sede di costituzione in giudizio, ha eccepito la mancanza di specificità, Controparte_1 chiarezza e concretezza nell'atto di appello in relazione alle parti ed ai fatti contestati della sentenza impugnata, deducendone, pertanto, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta del 17.03.2020).
L'eccezione “de qua” deve considerarsi infondata.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile alle impugnazioni proposte sino al 28.02.2023
(cfr. D.lgs. 149/2022), introdotta dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (art. 54), prevede(va) che l'atto d'appello, oltre ad essere motivato, dovesse contenere a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata […]”.
Secondo il costante indirizzo della Giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la richiamata norma, “ratione temporis” vigente, deve essere interpretata “[…] nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. SS. UU. 16 novembre
2017 n. 27 199; “ex multis” Cass. 19 novembre 2019 n. 29958; Cass. 5 giugno 2019 n. 15274).
Nel caso “de quo” le prescrizioni legislative prima citate appaiono rispettate, avendo indicato le parti della sentenza di primo grado oggetto di doglianza, con Parte_1 indicazione delle circostanze da cui, ad avviso della parte appellante, sarebbero derivate le violazioni di legge, in ragione delle quali ha chiesto a questo giudice di riformare la decisione emessa dal
Giudice di Pace di Corleone.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile.
Sull'ammissibilità e tempestività dell'opposizione proposta da relativa Controparte_1 all'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620189001024487.
Con l'atto d'appello, ha censurato la sentenza emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Corleone, nella parte in cui quest'ultimo non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda con cui ha chiesto al primo giudice di ritenere, e dichiarare, l'inesistenza giuridica Controparte_1 della notificazione della cartella di pagamento, lamentando, così, la violazione del termine previsto dall'art. 617 c.p.c.
Ebbene, quanto sopra riportato è stato contestato da rilevando, innanzitutto, Controparte_1 che sia l'opposizione di primo grado, e sia la doglianza da lui sollevata nelle note (di cui fu chiesta l'allegazione al verbale di prima udienza), non avevano ad oggetto la notifica della cartella di pagamento, bensì la notifica dell'intimazione di pagamento.
Rilievo che appare fondato alla luce degli atti di causa.
Tuttavia, essendo la tempestività dell'opposizione, avanzata avverso la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, una questione rilevabile di ufficio, essa deve comunque essere vagliata in questa sede.
Infatti, alla luce del tenore letterale dell'art. 345, comma II, c.p.c. nel giudizio di appello “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Oggetto della suddetta preclusione sono, quindi, le eccezioni in senso stretto, vale a dire quelle che il giudice non può esaminare se non previa istanza di parte, e non anche quelle in senso lato “che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte” (cfr. Cass. SS.
UU. n. 10531/2013; Cass. civ. n. 31638/2018; Cass. civ., n. 3838/2021).
Ciò posto, si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui si ritiene di aderire, avverso le cartelle esattoriali o avvisi di mora (intimazioni di pagamento) emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, si possono esercitare le seguenti azioni:
“L'opposizione a sanzioni amministrative indicata dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento, che consentono all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., quando è contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. In questo caso, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente è quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio.
L'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli attinenti alla notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora” (cfr. Cass. SS. UU. 26 luglio 2006 n. 16997; “ex multis” cfr. Cass. 8 febbraio 2006 n.
2819; Cass. 22 febbraio 2010 n. 4139).
La Corte di cassazione ha, altresì, affermato che: “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.”.
(cfr. Cass. 4 settembre 2019 n. 22094).
Con riferimento al caso di specie, ritiene questo giudice che l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di vizi formali attinenti alla regolarità del procedimento di notificazione dell'atto impositivo, nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto, o dalla sua effettiva conoscenza;
termine posto dal Legislatore a pena di decadenza, e a presidio di interessi di natura pubblicistica, per cui se ne deve ritenere la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Tutto ciò ritenuto, allora, l'opposizione come proposta da deve considerarsi Controparte_1 tardiva poiché avanzata oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c., avendo quest'ultimo dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento il 22.02.2019 e avendo, tuttavia, proposto l'eccezione in rassegna solo all'udienza del 12.09.2019 innanzi al giudice di prime cure.
Gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado da e non Controparte_1 riproposti in appello, devono intendersi rinunciati.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che “le domande e le eccezioni assorbite in primo grado vanno riproposte in appello, non oltre la prima udienza. Dunque, nel processo ordinario di cognizione, come da novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le parti che propongono impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, devono riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite” (cfr. Cass. S.U. n. 7940 del 21 marzo 2019).
Più recentemente, la Suprema Corte ha così ribadito: “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.”(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25840 del 23 settembre 2021).
Non avendo, allora, si ribadisce, espressamente riproposto gli ulteriori motivi Controparte_1
di opposizione formulati in primo grado, essi devono considerarsi rinunciati.
Parte appellata, come sopra indicata, va, inoltre, condannata a rifondere nei confronti di le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in ragione Parte_1 dell'attività difensiva svolta ai valori minimi.
Nulla sulle spese di primo grado, essendosi costituitasi mediante Parte_1 proprio funzionario.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
− in riforma della sentenza del Giudice di pace di Corleone n. 130/2019, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione come proposta da avverso l'intimazione Controparte_1 di pagamento n. 29620189001024487, limitatamente alla cartella di pagamento n.
2962015002972293B;
− condanna alla refusione delle spese processuali del secondo grado di Controparte_1 giudizio in favore di che vengono liquidate, quanto alle spese vive, Parte_1 negli importi prenotati a debito, nonché in € 332,00 per compensi, oltre IVA (se dovuta), CPA
e spese generali come per legge.
15.04.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 4036 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2019,
TRA
Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo (già Parte_1
, C.F. e P.IVA: , in persona del direttore generale Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
“p.t.”, elettivamente domiciliata in Palermo, in via Salvatore Meccio n. 16, presso lo studio dell'avv.
Pietro Maria Aiello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corleone (PA), in via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina
Concetta Castellano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Corleone n. 130/2019 conclusioni: come da verbale d'udienza del 23.01.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, appellava la sentenza n. 130/2019 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Corleone accoglieva l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 29620189001024487, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620150029722938.
Nel dettaglio, l'odierno appellante deduceva:
a) la violazione del principio del contraddittorio per mancata chiamata in causa dell'ente creditore, in assenza di qualsivoglia motivazione da parte del primo giudice;
b) la violazione e mancata applicazione dell'art. 617 c.p.c. per avere il giudice di “prime cure” accolto una domanda di nullità formale dell'atto impugnato proposta oltre il termine decadenziale ivi previsto;
c) l'errata declaratoria, da parte del primo giudice, di inesistenza della notifica, in compiuta mediante operatore privato (Nexive S.P.A.), e, comunque, l'irrilevanza della suddetta circostanza ai fini della validità dell'atto impugnato, avendo la suddetta notifica raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;
d) la tardività delle domande avanzate dalla controparte in primo grado per il mancato rispetto del termine di trenta giorni ex l. 698/1981 previsto per l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento;
e) la preclusione dell'azione proposta dalla parte avversa alla luce di quanto disposto dall'art. 57 D.P.R. n. 602/1973, che fa divieto di promuovere opposizioni esecutive avverso atti della riscossione esattoriale, avendo comunque il debitore la possibilità di ottenere il risarcimento dall'art. 59 D.P.R. n. 602/1973;
f) la validità e regolarità contenutistica dell'intimazione di pagamento impugnata, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e aggiornato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
g) l'erroneità ed ingiustizia della statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alle spese processuali del primo grado di giudizio.
Tutto quanto dedotto, chiedeva al Tribunale adito: Parte_1
1. in via preliminare, di ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per disintegrità del contradditorio e/o per violazioni di ogni e ciascuno dei termini decadenziali eccepiti dall'odierna appellante, adottando ogni conseguente statuizione;
2. nel merito, in via subordinata alle superiori domande, annullare la sentenza impugnata e confermare la cartella di pagamento controversa o, in via meramente subordinata alla conferma di annullamento di tale atto, riformare la statuizione relativa alle spese, rideterminandole in conformità ai parametri ministeriali vigenti.
Con comparsa di risposta del 17.03.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando tutte le difese avversarie e chiedendo il rigetto del gravame proposto avverso la sentenza impugnata, ritenuto inammissibile e/o comunque infondato.
Deduceva di aver opposto l'intimazione di pagamento n. 29620189001024487 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620150029722938, dinanzi al Giudice di Pace di Corleone, che veniva da questi accolta per l'accertata nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, effettuata da un'agenzia privata di recapiti sprovvista di licenza, giusta eccezione formulata dall'opponente all'udienza di prima comparizione e trattazione, non contestata dalla controparte in quanto non comparsa.
Per ciò che concerne l'atto di appello, ne eccepiva, innanzitutto, la mancanza Controparte_1 di specificità, chiarezza e concretezza in relazione alle parti ed ai fatti contestati della sentenza impugnata.
Con riferimento alla denunciata violazione del principio del contraddittorio da parte del primo giudice, l'appellato ne eccepiva l'inammissibilità in quanto domanda nuova e, pertanto, vietata dall'art. 345 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza atteso l'oggetto dell'opposizione dallo stesso proposta in primo grado, limitata a censurare vizi propri dell'intimazione di pagamento, senza alcun riferimento al titolo sottostante la cartella e/o verbale prodromico.
Per ciò che concerne la tardività dell'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, per mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., o comunque la dedotta inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di trenta giorni previsto dalla l. 698/1981, affermava di avere proposto un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine. censurava, altresì, il terzo motivo di appello sia in punto di ammissibilità, Controparte_1 non avendo eccepito il raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto Parte_1 impugnato nel giudizio di primo grado, sia con riferimento alla fondatezza, non essendo stato provato il possesso della licenza speciale da parte dell'operatore privato incaricato per la notifica dell'intimazione di pagamento.
Contestava, inoltre, le doglianze di controparte relative alle statuizioni afferenti alle spese del giudizio di primo grado, nonché l'ammissibilità delle conclusioni rassegnate con l'atto d'appello, da ritenersi nuove e, pertanto, vietate ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Si opponeva, infine, alla domanda di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, formulando all'uopo richiesta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 283, comma II, c.p.c.
Tutto ciò dedotto, chiedeva al Tribunale adito:
a) in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza del
Giudice di Pace di Corleone n. 130/2019 e, per l'effetto, condannare parte appellante al pagamento della sanzione ex art. 283 c. 2 c.p.c. (da € 250,00 a € 10.000,00) nella misura ritenuta di giustizia, in favore della Cassa delle Ammende;
b) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ed irrituale la richiesta di annullamento della sentenza impugnata per disintegrità del contraddittorio;
c) ulteriormente, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello di
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corleone n. 130/2019; Parte_1
d) in via principale, rigettare l'appello di avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Corleone n. 130/2019, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
e) sempre in via principale, condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da lite temeraria quantificato in € 500,00.
Rigettata la richiesta cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata con ordinanza del 30.04.2021, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
23.01.2025 e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente, la causa veniva assegnata in decisione.
*****
Sulla mancanza di specificità, chiarezza e concretezza dell'atto di appello in relazione alle parti ed ai fatti contestati della sentenza impugnata.
In sede di costituzione in giudizio, ha eccepito la mancanza di specificità, Controparte_1 chiarezza e concretezza nell'atto di appello in relazione alle parti ed ai fatti contestati della sentenza impugnata, deducendone, pertanto, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta del 17.03.2020).
L'eccezione “de qua” deve considerarsi infondata.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile alle impugnazioni proposte sino al 28.02.2023
(cfr. D.lgs. 149/2022), introdotta dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (art. 54), prevede(va) che l'atto d'appello, oltre ad essere motivato, dovesse contenere a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata […]”.
Secondo il costante indirizzo della Giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la richiamata norma, “ratione temporis” vigente, deve essere interpretata “[…] nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. SS. UU. 16 novembre
2017 n. 27 199; “ex multis” Cass. 19 novembre 2019 n. 29958; Cass. 5 giugno 2019 n. 15274).
Nel caso “de quo” le prescrizioni legislative prima citate appaiono rispettate, avendo indicato le parti della sentenza di primo grado oggetto di doglianza, con Parte_1 indicazione delle circostanze da cui, ad avviso della parte appellante, sarebbero derivate le violazioni di legge, in ragione delle quali ha chiesto a questo giudice di riformare la decisione emessa dal
Giudice di Pace di Corleone.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato ammissibile.
Sull'ammissibilità e tempestività dell'opposizione proposta da relativa Controparte_1 all'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620189001024487.
Con l'atto d'appello, ha censurato la sentenza emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Corleone, nella parte in cui quest'ultimo non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda con cui ha chiesto al primo giudice di ritenere, e dichiarare, l'inesistenza giuridica Controparte_1 della notificazione della cartella di pagamento, lamentando, così, la violazione del termine previsto dall'art. 617 c.p.c.
Ebbene, quanto sopra riportato è stato contestato da rilevando, innanzitutto, Controparte_1 che sia l'opposizione di primo grado, e sia la doglianza da lui sollevata nelle note (di cui fu chiesta l'allegazione al verbale di prima udienza), non avevano ad oggetto la notifica della cartella di pagamento, bensì la notifica dell'intimazione di pagamento.
Rilievo che appare fondato alla luce degli atti di causa.
Tuttavia, essendo la tempestività dell'opposizione, avanzata avverso la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, una questione rilevabile di ufficio, essa deve comunque essere vagliata in questa sede.
Infatti, alla luce del tenore letterale dell'art. 345, comma II, c.p.c. nel giudizio di appello “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Oggetto della suddetta preclusione sono, quindi, le eccezioni in senso stretto, vale a dire quelle che il giudice non può esaminare se non previa istanza di parte, e non anche quelle in senso lato “che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte” (cfr. Cass. SS.
UU. n. 10531/2013; Cass. civ. n. 31638/2018; Cass. civ., n. 3838/2021).
Ciò posto, si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui si ritiene di aderire, avverso le cartelle esattoriali o avvisi di mora (intimazioni di pagamento) emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, si possono esercitare le seguenti azioni:
“L'opposizione a sanzioni amministrative indicata dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento, che consentono all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., quando è contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. In questo caso, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente è quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio.
L'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli attinenti alla notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora” (cfr. Cass. SS. UU. 26 luglio 2006 n. 16997; “ex multis” cfr. Cass. 8 febbraio 2006 n.
2819; Cass. 22 febbraio 2010 n. 4139).
La Corte di cassazione ha, altresì, affermato che: “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.”.
(cfr. Cass. 4 settembre 2019 n. 22094).
Con riferimento al caso di specie, ritiene questo giudice che l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di vizi formali attinenti alla regolarità del procedimento di notificazione dell'atto impositivo, nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto, o dalla sua effettiva conoscenza;
termine posto dal Legislatore a pena di decadenza, e a presidio di interessi di natura pubblicistica, per cui se ne deve ritenere la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Tutto ciò ritenuto, allora, l'opposizione come proposta da deve considerarsi Controparte_1 tardiva poiché avanzata oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c., avendo quest'ultimo dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento il 22.02.2019 e avendo, tuttavia, proposto l'eccezione in rassegna solo all'udienza del 12.09.2019 innanzi al giudice di prime cure.
Gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado da e non Controparte_1 riproposti in appello, devono intendersi rinunciati.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che “le domande e le eccezioni assorbite in primo grado vanno riproposte in appello, non oltre la prima udienza. Dunque, nel processo ordinario di cognizione, come da novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le parti che propongono impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, devono riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite” (cfr. Cass. S.U. n. 7940 del 21 marzo 2019).
Più recentemente, la Suprema Corte ha così ribadito: “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.”(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25840 del 23 settembre 2021).
Non avendo, allora, si ribadisce, espressamente riproposto gli ulteriori motivi Controparte_1
di opposizione formulati in primo grado, essi devono considerarsi rinunciati.
Parte appellata, come sopra indicata, va, inoltre, condannata a rifondere nei confronti di le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in ragione Parte_1 dell'attività difensiva svolta ai valori minimi.
Nulla sulle spese di primo grado, essendosi costituitasi mediante Parte_1 proprio funzionario.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
− in riforma della sentenza del Giudice di pace di Corleone n. 130/2019, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione come proposta da avverso l'intimazione Controparte_1 di pagamento n. 29620189001024487, limitatamente alla cartella di pagamento n.
2962015002972293B;
− condanna alla refusione delle spese processuali del secondo grado di Controparte_1 giudizio in favore di che vengono liquidate, quanto alle spese vive, Parte_1 negli importi prenotati a debito, nonché in € 332,00 per compensi, oltre IVA (se dovuta), CPA
e spese generali come per legge.
15.04.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle