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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 4241/23
promosso da
- Sig.ra SE AR NI GO, nata ad [...]/SP, Brasile, il 10/12/1962, residente in [...]. José Aureo Bustamante, n. 301, apt. 181-A, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF ), in proprio ed in qualità di genitore esercente la C.F._1 patria potestà unitamente al Sig. RL NT de OR GO, nato a [...]/SP, Brasile, il 14/03/1960, residente in [...]. José Aureo Bustamante, n. 301, apt. 181-A, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile, del figlio minorenne:
- Sig. UR NI GO, nato a [...]/SP, Brasile, il 14/02/2006, residente in [...]. José Aureo Bustamante, n. 301, apt. 181- A, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF ; C.F._2
- la Sig.ra LA NI GO, nata a [...]/SP, Brasile, il 08/06/1997, residente in [...]. José Aureo Bustamante, n. 301, apt. 181-A, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF ); C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Licia Celi (CF ), C.F._4
Ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.10.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. NT AS ER nato il [...] nel Comune di Sacile (Pn). Il Ministero dell'Interno si è costituito rilevando in via preliminare ed assorbente l'inefficacia della documentazione versata in atti dai ricorrenti. All'udienza del 6.06.2024, tenutasi con trattazione scritta, il Giudice, rilevata la costituzione del Ministero e ritenendo necessario permettere a parte ricorrente di controdedurre rinviava il procedimento all'udienza con trattazione scritta del 27.02.2025 concedendo a parte ricorrente termine per il deposito di memorie di replica/documentazione integrativa. All'udienza del 27.02.2025 tenutasi con trattazione scritta, parte ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento senza di fatto replicare alle eccezioni svolte dal Ministero. Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza. Conclusione delle parti Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
Parte resistente
“Affinchè voglia l'ill.mo il Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a lla ricorrent e SE AR NI GO, non possedendo efficacia in Italia la documentazione formata in Br asile, effettuata e formata in violazione delle previsioni del Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza anche in capo ai figli ricorrenti LA NI GO e UR NI GO Spese vinte o quantomeno compensate”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Come rilevato dal Ministero il certificato di matrimonio (doc. 9) tra i sig.ri AR de DE ER ed il sig NT NI non possiede i requisiti di validità ed efficacia per considerarlo come un matrimonio valido per l'ordinamento civile, non essendo stato celebrato, all'esito di formalità preliminari da osservare, innanzi all'ufficiale di stato civile ed essendovi altresì stato fissato un termine di durata e previste obbligazioni di carattere economico. Sul punto parte ricorrente non ha formulato nessuna specifica controdeduzione e non è stato versato in giudizio alcun valido documento probatorio attestante l'esistenza di un valido vincolo coniugale, nè è stata allegata alcuna regolarizzazione del rapporto familiare nel corso della vita dei sig.ri AR de DE ER e NT NI. Di conseguenza, come rilevato dal Ministero, la ricorrente SE AR NI GO si trova nella condizione di figlia nata fuori dal matrimonio ed il certificato di nascita prodotto non può essere considerato valido ai fini dell'attestazione di maternità ivi presente poiché tale dichiarazione è stata effettuata solo dal padre NT NI. La dichiarazione di genitorialità ivi effettuata non può perciò ritenersi efficace in Italia per attestare la genitorialità di AR de DE ER nei confronti di SE AR NI GO. Ai sensi dell'art 258 c.c. commi 1 e 2, “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto”. Parte ricorrente avrebbe dovuto integrare la documentazione agli atti producendo un valido atto di riconoscimento di maternità da parte della sig.ra AR de DE ER nei confronti di SE AR NI GO, integrazione che non risulta essere avvenuta.
Di conseguenza, poiché la sig.ra SE AR NI GO non ha mai potuto acquisire la cittadinanza italiana ne risulta pregiudicata anche la posizione dei figli ricorrenti LA NI GO e UR NI GO.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero che liquida in Euro 1.200,00 per compensi. Trieste, 2.04.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 4241/23
promosso da
- Sig.ra SE AR NI GO, nata ad [...]/SP, Brasile, il 10/12/1962, residente in [...]. José Aureo Bustamante, n. 301, apt. 181-A, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF ), in proprio ed in qualità di genitore esercente la C.F._1 patria potestà unitamente al Sig. RL NT de OR GO, nato a [...]/SP, Brasile, il 14/03/1960, residente in [...]. José Aureo Bustamante, n. 301, apt. 181-A, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile, del figlio minorenne:
- Sig. UR NI GO, nato a [...]/SP, Brasile, il 14/02/2006, residente in [...]. José Aureo Bustamante, n. 301, apt. 181- A, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF ; C.F._2
- la Sig.ra LA NI GO, nata a [...]/SP, Brasile, il 08/06/1997, residente in [...]. José Aureo Bustamante, n. 301, apt. 181-A, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile (CF ); C.F._3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Licia Celi (CF ), C.F._4
Ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.10.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. NT AS ER nato il [...] nel Comune di Sacile (Pn). Il Ministero dell'Interno si è costituito rilevando in via preliminare ed assorbente l'inefficacia della documentazione versata in atti dai ricorrenti. All'udienza del 6.06.2024, tenutasi con trattazione scritta, il Giudice, rilevata la costituzione del Ministero e ritenendo necessario permettere a parte ricorrente di controdedurre rinviava il procedimento all'udienza con trattazione scritta del 27.02.2025 concedendo a parte ricorrente termine per il deposito di memorie di replica/documentazione integrativa. All'udienza del 27.02.2025 tenutasi con trattazione scritta, parte ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento senza di fatto replicare alle eccezioni svolte dal Ministero. Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza. Conclusione delle parti Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
Parte resistente
“Affinchè voglia l'ill.mo il Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a lla ricorrent e SE AR NI GO, non possedendo efficacia in Italia la documentazione formata in Br asile, effettuata e formata in violazione delle previsioni del Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza anche in capo ai figli ricorrenti LA NI GO e UR NI GO Spese vinte o quantomeno compensate”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Come rilevato dal Ministero il certificato di matrimonio (doc. 9) tra i sig.ri AR de DE ER ed il sig NT NI non possiede i requisiti di validità ed efficacia per considerarlo come un matrimonio valido per l'ordinamento civile, non essendo stato celebrato, all'esito di formalità preliminari da osservare, innanzi all'ufficiale di stato civile ed essendovi altresì stato fissato un termine di durata e previste obbligazioni di carattere economico. Sul punto parte ricorrente non ha formulato nessuna specifica controdeduzione e non è stato versato in giudizio alcun valido documento probatorio attestante l'esistenza di un valido vincolo coniugale, nè è stata allegata alcuna regolarizzazione del rapporto familiare nel corso della vita dei sig.ri AR de DE ER e NT NI. Di conseguenza, come rilevato dal Ministero, la ricorrente SE AR NI GO si trova nella condizione di figlia nata fuori dal matrimonio ed il certificato di nascita prodotto non può essere considerato valido ai fini dell'attestazione di maternità ivi presente poiché tale dichiarazione è stata effettuata solo dal padre NT NI. La dichiarazione di genitorialità ivi effettuata non può perciò ritenersi efficace in Italia per attestare la genitorialità di AR de DE ER nei confronti di SE AR NI GO. Ai sensi dell'art 258 c.c. commi 1 e 2, “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto”. Parte ricorrente avrebbe dovuto integrare la documentazione agli atti producendo un valido atto di riconoscimento di maternità da parte della sig.ra AR de DE ER nei confronti di SE AR NI GO, integrazione che non risulta essere avvenuta.
Di conseguenza, poiché la sig.ra SE AR NI GO non ha mai potuto acquisire la cittadinanza italiana ne risulta pregiudicata anche la posizione dei figli ricorrenti LA NI GO e UR NI GO.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero che liquida in Euro 1.200,00 per compensi. Trieste, 2.04.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Baldini