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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG Nr. 89/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari ConIGliere rel.
Dr. Giuliano Berardi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 luglio 2024
Da
(CF: ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a RC (PN) Via Correr n. 7 int. 5, rappresentata ed assistita dall' avv. Annalisa Del Col, C.F.
[...]
posta certificata con studio in Pordenone, C.F._2 Email_1
Viale Cossetti n. 22, fax 0434.523812, e dall'avv. Olivier Brosolo, , CodiceFiscale_3
pec. con studio in Spilimbergo, Via Pilacorte n. 1, fax Email_2
0427.40788, entrambi del Foro di Pordenone, anche in via disgiunta, per mandato allegato al presente atto in file separato, e con domicilio eletto presso lo studio della prima in Pordenone, Viale Cossetti
n. 22, pec Email_1
appellante
Contro
O), C.F. con sede in Via Controparte_1 P.IVA_1
della Vecchia Ceramica n. 4 - 33170 Pordenone (PN), in persona del Direttore Generale dott.
che sta in giudizio in forza del decreto del medesimo Direttore generale N. 677 del Controparte_2
06/09/2024 (all. A), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Pamio (cod. fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pordenone Via dei C.F._4 Molini n. 3, domicilio telematico PEC , come da Email_3
mandato su foglio separato allegato al presente atto;
appellata
appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Pordenone n.156 /2023 pubblicata il 14 febbraio 2024 e non notificata
In punto: impugnazione sospensione
CONCLUSIONI
Per parte appellante che la Corte d'Appello voglia riformare la sentenza impugnata n. 156/2023 e per l'effetto accogliere le domande della IG. sotto i profili esposti in ricorso e riportati nel presente atto nei Parte_1
motivi di appello sub 1, 2, 3 e 4 qui evidenziati, e quindi disapplicare o dichiarare non applicabile l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 convertito con L. n. 76/2021 e ss. modifiche ed integrazioni, sia laddove ha imposto l'obbligo della “vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2” per gli esercenti le professioni sanitarie, sia laddove ha previsto che la “vaccinazione” costituisca “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” dei predetti, con condanna dell'appellata a corrispondere alla dipendente IG.ra , Parte_1
illegittimamente ed ingiustamente sospesa, quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, anche contributivi, non pagati, a decorrere dal giorno 15.07.2021 e sino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro (cessazione dell'obbligo previsto dall'art. 4 avvenuta in data 1.11.2022), ovvero quanto sarà determinato dall'Ill.ma Corte;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via subordinata,
Voglia la Corte accogliere il motivo d'appello formulato sub 5 e quindi in riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellata a corrispondere alla dipendente IG.ra , per Parte_1
l'ingiustificata mancata collocazione alternativa e/o a mansioni diverse (il "repěchage" previsto dall'allora comma 8 del D.L. 44/2021), quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, anche contributivi, non pagati, a decorrere dal giorno 15.07.2021 e sino al 15.12.2021 o comunque quanto sarà determinato dall'Ill.mo Corte;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Riformare la decisione in punto condanna alle spese per le ragioni esposte nel motivo formulato sub
6. Spese rifuse per entrambi gradi del giudizio, con spese generali ed accessori di legge.
Per parte appellata:
In via principale
1) Per le esposte ragioni rigettarsi l'appello avversario e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 156/23 del Tribunale di Pordenone, Giudice del lavoro 2) Con vittoria delle spese del grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone, rigettate le questioni di costituzionalità dell'obbligo vaccinale sollevate da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
( d'ora in poi per brevità ), di cui era dipendente quale infermiera professionale,
[...] CP_3
ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso dall'ente nei suoi confronti con decorrenza 15 luglio 2021, respingeva ogni domanda azionata dall'interessata, condannandola anche al pagamento delle spese del giudizio.
A sostegno della decisione il tribunale richiamava precedente provvedimento emesso dallo stesso ufficio in contenzioso analogo nel quale il medesimo giudice del lavoro, evidenziava la compatibilità all'ordinamento interno e comunitario della disposizione normativa di cui all'art. 4 DL 44/21 in ragione della quale la come personale infermieristico non vaccinato- era stata interdetta Pt_1 temporaneamente dall'esercizio della professione e dallo svolgimento della prestazione lavorativa;
obbligo la cui durata era stata inizialmente prevista fino al 31.12.22.
Nel caso di specie il giudice osservava che l'interessata era stata sospesa anche dall'ordine professionale da cui era stata reintegrata successivamente con decorrenza 1.11.22.
Rigettava ogni richiesta ulteriore azionata dalla ed avente ad oggetto l'adibizione in mansioni Pt_1
diverse ritenuto che trattavasi di previsione normativa non più vigente in ragione della legge di conversione n. 3/22 del 21 gennaio 2022.
A sostegno della legittimità costituzionale della disposizione richiamava anche le sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale n. 14,15 e 16 del 2022.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la con una serie di motivi. Pt_1
Si costituiva ritualmente l che contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione. CP_3
3. La causa subiva un rinvio per eIGenze di riorganizzazione del ruolo del relatore;
indi mutato il relatore in ragione dell'immissione del nuovo conIGliere lavoro della Corte di Appello di Trieste, la causa era discussa oralmente all'udienza del 27 marzo 2025 e decisa dalla Corte come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La ha impugnato la sentenza con una serie di motivi. Pt_1
Con il primo motivo contestava l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in merito alla eccezione della legittimità dell'obbligo vaccinale con farmaci che, in ragione della documentazione ufficiale, erano destinati alla prevenzione del Covid 19 e non della Sars Cov-2; a nulla rilevando in merito l'asserito principio di solidarietà richiamato dal tribunale di Pordenone.
Con un secondo motivo ha contestato l'omessa pronuncia del giudice rispetto al rilievo che i vaccini fossero utilizzati off label e quindi in contrasto con la normativa europea.
Con ulteriore censura criticava la decisione nel punto in cui il tribunale non aveva preso in considerazione che il farmaco utilizzato per il vaccino fosse sperimentale e quindi non potesse essere utilizzato in forma generalizzata tenuto conto dei pericoli e del numero di decessi conseguenti all'inoculazione del farmaco;
elementi che avrebbero dovuto indurre il legislatore a far cessare il suo utilizzo.
Con altro motivo censurava la sentenza nel punto in cui il giudice non aveva preso in considerazione che l'infermiera aveva lamentato di essere immunodepressa e di avere diritto ad essere esentata dalla vaccinazione, fermo restando che il consenso prestato per la vaccinazione non era informato come richiesto dalla legge.
Con quinto motivo contestava che il giudice non si fosse pronunciato sulla sua richiesta di essere utilizzata in mansioni diverse;
obbligo di repechage gravante sulla almeno fino al Controparte_1
15.12.21, come confermato anche da recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass.
15697/24); instava, a fronte dell'inadempimento della azienda sanitaria, per il risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni perdute compresa la contribuzione dal 15 luglio 2021 al 14 dicembre
2021. A sostegno della prova della possibilità di riutilizzo invocava nota del direttore generale dell'azienda del dicembre 2021 in cui il premenzionato autorizzava anche infermieri con green pass scaduto e tampone negativo a presentarsi al lavoro.
Con sesto e ultimo motivo criticava la sentenza nel punto in cui il giudice, nel rigettare le domande attoree, aveva condannato la parte alla rifusione delle spese di lite, nonostante la avesse già Pt_1
rinunciato alla domanda di assegno alimentare sulla quale comunque erroneamente il giudice si pronunciava. Assumeva che l'evidente complessità della materia avrebbe giustificato quanto meno la compensazione delle spese di lite.
5. Si costituiva ritualmente l' che contrastava integralmente le domande attoree rispetto alle CP_3
quali osservava che la dipendente aveva rifiutato la vaccinazione senza esibire alcuna documentazione medica idonea ad attestare che avesse diritto alla esenzione;
nel merito osservava che la AM era stata sospesa anche dall'ordine professionale e quindi la non avrebbe potuto CP_3 utilizzarla in alcun modo, tanto che quando l'ordine professionale l'aveva reintegrata aveva ripreso servizio ( in data 2.11.22). Rispetto al primo motivo di appello rilevava che 2 era una variante del Covid 19 e quindi CP_4
il vaccino aveva efficacia prevenzionale anche rispetto a questa variante come attestato anche dall'Istituto Superiore di Sanità ; rilevava che il vaccino preveniva sia la malattia che il contagio.
Richiamava a sostegno della correttezza della decisione di primo grado la sentenza della Corte
Costituzionale n. 14/23.
Contestava integralmente gli altri motivi rilevando che il vaccino era utile anche rispetto al virus Sars
Cov. 2 e che in ogni caso i vaccini non erano sperimentali.
Eccepiva che la parte avrebbe potuto rifiutare l'inoculazione trattandosi di libero consenso e contestava il motivo del repechage evidenziando che l'ente aveva dato prova dell'impossibilità di utilizzare il personale infermieristico non vaccinato in diversa mansione;
in ogni caso sarebbe stato onere dell'interessata indicare i posti disponibili. Assumeva che la documentazione versata in atti era sufficiente a provare l'assolvimento dell'onere da parte dell'ente.
In ogni caso instava perché il Collegio autorizzasse il deposito di ulteriore documentazione utile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. per provare tale impossibilità ( docc. Da 22 a 31).
Chiedeva quindi di produrre i piani di fabbisogno triennale da cui emergeva che le attività diverse da quelle infermieristiche e consistenti in attività amministrative e non strettamente sanitarie , durante il periodo Covid, erano state esternalizzate.
Osservava che le eIGenze di personale riguardavano esclusivamente il personale sanitario e non amministrativo;
peraltro nel 2021 le assunzioni erano bloccate fino a novembre 2021; osservava che tutti i soggetti sospesi perché infermieri non vaccinati, non erano stati utilizzati diversamente e che in ogni caso anche il curriculum della non consentiva il suo riutilizzo in mansioni diverse. Pt_1
Contestava anche il motivo sulle spese e in ogni caso in via subordinata osservava che le somme spettanti alla lavoratrice erano al netto e non arricchite da cumulo di interessi e rivalutazione attesa la natura pubblica del rapporto di impiego.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le seguenti assorbenti ragioni di seguito indicate.
I motivi da uno a quattro possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e vanno rigettati in quanto infondati;
trattasi di contestazioni con le quali la pur assumendo di non Pt_1
voler riproporre le questioni di costituzionalità sollevate in primo grado tuttavia, nel richiamarne le argomentazioni, contestava egualmente l'obbligo vaccinale e la legittimità della propria sospensione avendo scelto di non sottoporsi alla vaccinazione.
Infatti i motivi inerenti la diversa finalità prevenzionale, la temporaneità dell'obbligo vaccinale, la carenza di un consenso informato effettivo, in contrasto con quanto previsto dalla normativa interna ed eurocomunitaria, sono questioni già esaminate e rigettate autorevolmente dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14,15 , nonché 185 e 186/23, correttamente citate anche dal primo giudice.
Pronunce cui questa Corte non può che richiamarsi, in ragione dell'autorevolezza del consesso che le ha pronunciate e della carenza nel giudizio da parte della odierna appellante, di argomentazioni ulteriori idonee a superare il convincimento espresso dai giudici della Consulta negli arresti citati.
In particolare- come osservato anche dalla parte appellata- è attestato dalle autorità sanitarie nazionali e dalla letteratura scientifica più accreditata ( cfr. doc.18 parte appellata), che la vaccinazione di cui all'art. 4 Dl 44/21 costituisse non soltanto una misura per contrastare la patologia ma anche un metodo efficace prevenzionale della diffusione dell'infezione Sars Cov-2.
Né è sostenibile che l'utilizzo del vaccino fosse contrario alle norme eurounitarie che impongono che ogni farmaco sia utilizzato per l'indicazione terapeutica prevista nelle schede tecniche dei prodotti e non per usi diversi ( cfr. regolamento Ue n. 712/12 art. 16 e 17).
Infatti la malattia provocata dal virus Sars- Cov2( nuovo ceppo del Covid 19) è il Covid-19 e quindi il vaccino previene, riduce ed elimina gli effetti della malattia Covid-19, in linea con le sue schede tecniche.
In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata la parte motivazionale della sentenza della
Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 31218/24 ove, con riferimento all'obbligo vaccinale per il personale scolastico, i giudici di legittimità osservavano che:”… È indubbio che la norma (art.
4-ter
d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla «prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2», ma ciò altro non IGnifica se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi.”( cfr. il sottolineato è della scrivente).
7. In merito alla natura sperimentale del vaccino che pertanto non avrebbe potuto essere qualificato come obbligatorio anche se in via temporanea, trattasi di censura già esaminata e autorevolmente confutata dai giudici della Consulta che, con la sentenza n. 14/23, oltre ad evidenziare che anche il quadro normativo ha subito- compreso l' art. 4 del dl 44/21- numerose modifiche in relazione alle conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale e , soprattutto in relazione alla durata dell'obbligo in relazione alla necessità di gestire la pandemia in risposta alla evoluzione della situazione sanitaria e delle conoscenze mediche , hanno valutato in modo approfondito anche l'aspetto dell'attendibilità scientifica.
In particolare ai punti motivazionali 10 e seguenti della sentenza n. 14/23 che viene richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., i giudici costituzionali hanno escluso la natura sperimentale del vaccino e della sua efficacia osservando quanto segue:” 10.1.- Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. 10.2.- Relativamente ai primi due profili - che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta - convergono le conclusioni dell'AIFA, dell'ISS e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti Covid--19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia [...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell'ISS sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile
«affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA).
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l'ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti Covid-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere
l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS). 10.3.- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente - l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla CP_5
farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti Covid-19» e «analisi del segnale»
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente eIGuo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l'ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
Covid-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti Covid-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini Covid-19 sono lievi e di breve durata.
Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS). 11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di
CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva,
e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non
è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di
"un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio…omissis”.
8. Rispetto al quarto motivo questa Corte osserva che la non ha provato, come era suo onere, Pt_1
di trovarsi in una situazione patologica incompatibile con la somministrazione del vaccino;
né ha mai presentato alla datrice di lavoro documentazione sanitaria utile e sufficiente ad esonerarla dall'obbligo in contestazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 Dl 44/21 ( attestazione del medico di medicina generale).
8.1.Quanto poi alla questione del consenso informato trattasi di aspetto anche questo esaminato e superato dai giudici costituzionali. In particolare nella sentenza n. 14/23, ai punti motivazionali 16 e seguenti, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esclude il consenso informato rispetto alla vaccinazione obbligatoria di cui all'art. 4 cit. hanno rilevato che :”.. 16.1.- Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene - premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione - la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.”.
Nel caso di specie la si è rifiutata liberamente di prestare il proprio consenso e non ha Pt_1 sottoscritto il consenso non essendosi vaccinata, ma questo non prova che i sanitari non l'avessero resa edotta dei rischi dei benefici e delle modalità terapeutiche alternative.
Pertanto anche questo motivo è infondato e va rigettato.
9. Merita per contro accoglimento il quinto motivo di appello inerente l'obbligo da parte della CP_3 di utilizzare l'infermiera non vaccinata in mansioni diverse, obbligo previsto dalla norma di cui all'art. 4 comma 8 DL 44/21 conv. 76/21 ed eliminato dal legislatore salvo che per il personale esentato con decorrenza successiva al 14 dicembre 2021( cfr. art.
4-ter commi 2,3,5,6 del Dl 44/21 quale introdotto dal DL 172/21 conv. In legge 3/22).
9.1. In via preliminare istruttoria, prima di esaminare le ragioni che hanno determinato questo
Collegio ad accogliere parzialmente il ricorso in appello, deve essere rigettata la richiesta formulata dalla di produzione dei documenti da 22 a 31 idonei e sufficienti, ad avviso della appellata, a CP_3 comprovare che l'azienda sanitaria aveva sospeso la in quanto non vi erano posizioni di lavoro Pt_1
diverse – di tipo amministrativo e/o tecnico anche inferiori - in cui avrebbe potuto essere utilizzata, al pari degli altri 14 colleghi sospesi con decorrenza 15.7.21.
In primo grado rispetto a questa domanda l'azienda si era difesa invocando la modifica introdotta dalla legge di conversione che aveva eliminato l'obbligo di utilizzo in mansioni diverse anche in ragione della permanenza della sospensione dall'albo degli infermieri ( cfr. memoria di costituzione di primo grado pagg. 21 e seguenti).
Inoltre la datrice di lavoro riteneva di aver comunque provato l'impossibilità di utilizzarla in diverse mansioni avendo allegato in giudizio ( cfr. docc. 19 e 20) nota della direzione sanitaria di data
20.07.21 attestante che “ il personale indicato” ( tra cui la ” non può trovare collocazione Pt_1
con mansioni diverse da quelle assegnate e pertanto non può essere adibito a mansioni che non implichino rischi di diffusione del contagio”.
Nessuna ulteriore allegazione o richiesta di prova sul punto, nonostante la ricorrente avesse contestato l'assunto rilevando che nell'agosto 2021, ricevuto il provvedimento di sospensione, aveva chiesto di essere adibita a mansioni diverse, assumendo che per ragioni di salute era già stata utilizzata in mansioni non sanitarie ma amministrative, ma nessuna risposta le era stata data dall'ente.
A sostegno del ricorso la allegava inoltre una nota ( sub. doc.84) del direttore generale con Pt_1 cui l'azienda comunicava che dal 15 dicembre 2021 i dipendenti con green pass scaduto potevano accedere ai luoghi di lavoro anche senza essere vaccinati purchè in possesso di un tampone negativo
( cd. Green Pass base).
Contestazioni che la riteneva di poter superare con le difese sopra riportate e con la nota generale CP_3
sopra richiamata cui non era allegata alcuna documentazione utile a comprovare che nessuna altra posizione disponibile diversa dall'esercizio della prestazione sanitaria fosse disponibile.
Né era allegata documentazione da cui desumere che non esistevano posizioni esenti da rischio di contagio assegnabili alla Pt_1
10. In appello per contro l'azienda chiede a questo Collegio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., di ammettere la produzione di nuova documentazione atta- nella sostanza- a comprovare che la sospensione della ricorrente- al pari dell'altro personale- era stata preceduta da una effettiva valutazione della impossibilità di un ricollocamento in mansioni diverse.
Documentazione che dovrebbe- secondo la parte appellata- integrare quanto già prodotto e che la stessa parte qualifica come dirimente.
11. Ad avviso di questo Collegio la richiesta va disattesa : come è noto l'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice del lavoro, anche nell'ambito della ricerca della verità materiale, non possono mai essere esercitati per colmare lacune probatorie gravanti sulla parte.
A fronte delle richieste della ricorrente in primo grado, era onere dell'azienda dimostrare o chiedere di provare che prima di sospenderla aveva effettuato la valutazione dell'impossibilità di adirla a mansioni socio sanitarie e/o tecnico amministrative anche inferiori, allegando, tenuto conto anche del numero complessivo dei sospesi e delle specificità professionali di ciascuno, quali posizioni erano state considerate ed il motivo eventualmente per cui non erano state ritenute utili.
Così ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc Cass. 23605/20:” Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le eIGenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già IGnificativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti.”.
La lavoratrice nel primo grado aveva contestato la veridicità della laconica nota del direttore del sanitario;
a questo punto sarebbe stato opportuno da parte dell'ente replicare alle contestazioni della lavoratrice la quale aveva allegato in via ulteriore- cfr. nota di legale di agosto 2021 sub.doc. 5 parte appellante-che prima della sospensione era già stata utilizzata in mansioni diverse.
Le allegazioni in appello da parte della relative al suo curriculum e difetto di titoli di studio CP_3
diversi da quelli infermieristici- all'evidenza- sono allegazioni nuove non consentite in appello alla luce delle note decadenze del rito.
Pertanto le richieste istruttorie debbono essere rigettate e la documentazione da 22 fino a 31 va dichiarata non utilizzabile trattandosi di documenti non introdotti ritualmente in giudizio.
Tale documentazione pertanto non viene presa in considerazione dal Collegio ai fini della decisione.
12. Esaminando la questione giuridica controversa il primo giudice nell'esaminare implicitamente la domanda attorea l'aveva rigettata osservando che con la legge di conversione n. 3/22 il legislatore aveva eliminato la possibilità per il personale sanitario non vaccinato di essere utilizzato in mansioni diverse;
attribuendo all'evidenza valore retroattivo alla nuova previsione.
12.1.Interpretazione errata come evidenziato anche da questa Corte in proprio precedente (
[...]
contro sentenza n.177/2024), ove questo Collegio ha richiamato recente arresto Parte_2 CP_6
della Corte di Cassazione n. 15697/2024 della Suprema Corte precisando sotto il profilo normativo che:”. Sul piano normativo si deve osservare che il testo dell'art.4 comma 8 del d.l. 44/2021 in vigore fino al 26/11/2021 garantiva ai lavoratori non adempienti all'obbligo vaccinale il diritto ad essere adibiti "ove possibile, a mansioni, an-che inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6,...e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio".Solo a partire dal 27/11/2021 l'art.1 comma 1 lettera b) del d.l. 72/2021, modificando l'art.4 comma 7 del d.l. 44/2021, ha limitato questo diritto ai soli "soggetti di cui al comma 2" e cioè ai lavoratori per i quali fosse disposto, in presenza di un accertato pericolo per la salute, l'esonero o il differimento della vaccinazione. La nuova disciplina è divenuta operativa - secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia1 (dalla quale non vi è ragione di discostarsi) - il 15/12/2021 e pertanto si deve ritenere che fino a quella data il diritto al repechage doveva essere riconosciuto dal datore di lavoro a tutti i dipendenti non vaccinati, senza poter distinguere fra quelli che non lo erano perchè esonerati (in via provvisoria o definitiva) e quelli che avevano liberamente scelto di non vaccinarsi;
e di conseguenza spettava anche al IG. .”. Pt_2
Pronuncia che consente di rigettare l'interpretazione della parte appellata secondo cui l'obbligo era venuto meno;
sentenza condivisa anche sotto il profilo probatorio laddove evidenzia che è onere del datore di lavoro provare l'assenza di posti disponibili non limitandosi a allegare tout court l'assenza, ma dando prova specifica di tale impossibilità in relazione all'organizzazione della struttura, al numero del personale impiegato, all'elenco dei lavoratori sanitari esonerati dall'obbligo e quelli sospesi, per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, eventualmente indicando anche i criteri preferenziali seguiti per escludere la possibilità di riutilizzo della Pt_1
12.2. Per quanto esposto nel caso di specie il direttore sanitario si era limitato a dichiarare l'impossibilità di riutilizzo in mansioni diverse di tutti e 15 gli operatori sanitari sospesi al pari della nessuna altra specificazione salvo poi in giudizio di appello chiedere di provare che le Pt_1
assunzioni e i fabbisogni successivi erano esclusivamente di personale sanitario in quanto i compiti amministrativi o comunque di diversa natura erano stati esternalizzati.
Nessuna contestazione era stata introdotta dalla in primo grado neppure rispetto alla nota CP_3
dimessa dalla parte attrice sub. 81 a firma del Direttore Generale che nel dicembre 2021 consentiva anche ai non vaccinati o comunque ai sanitari che non avevano ultimato il ciclo vaccinale con il richiamo obbligatorio, ad operare nella struttura anche senza vaccino, con mero tampone negativo.
Comportamento contrastante anche con l'assunto giuridico della secondo cui la in ogni CP_3 Pt_1
caso non avrebbe potuto essere utilizzata nelle mansioni di inquadramento perché sospesa temporaneamente anche dal proprio ordine professionale.
13. Eccezione replicata in appello ma superabile alla luce dell'arresto della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato secondo cui la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per inidoneità sopravvenuta all'esercizio della stessa non estingueva, quanto meno fino al 15.12.21
l'obbligo della datrice di lavoro di retribuire il dipendente sospeso, salva l'ipotesi di prova, gravante sull'ente, dell'impossibilità di utilizzo in mansioni diverse anche di livello inferiore.
Così nella sentenza n. 15697/24 nell'esaminare proprio il profilo probatorio i giudici di legittimità con pronuncia condivisa da questa Corte anche su questo profilo rilevavano che:”..
9. In definitiva, fino al 14.12.2021, chi non rientrava – come gli odierni controricorrenti – tra le categorie esentate
il rifiuto del vaccino diveniva causa tout court di inadempimento per tali lavoratori, senza ulteriori mediazioni attraverso repêchage e, con ciò, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, per quanto già detto ai punti 6.2 e 7.2, da quel momento non può più essere considerato illegittimo" (così, in motivazione, Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15697 del 05/06/2024). dalla vaccinazione, poteva rifiutare il vaccino ed il rapporto di lavoro proseguiva, seppure in regime di sospensione ma con obbligo retributivo, a meno che il datore di lavoro avesse dimostrato di non poter trovare una diversa collocazione non a rischio, nel quale caso le retribuzioni non erano dovute;
dal 15.12.2021, invece, il rifiuto del vaccino diveniva causa tout court di inadempimento per tali lavoratori, senza ulteriori mediazioni attraverso repêchage e, con ciò, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, per quanto già detto ai punti 6.2 e 7.2, da quel momento non può più essere considerato illegittimo. 10. Ciò posto, il primo motivo è tuttavia infondato, nella parte in cui con esso si sostiene che il regime probatorio, quanto al repêchage, non farebbe gravare sul datore l'onere di comprovare l'inesistenza di posti per un'utile ricollocazione del lavoratore. Non vi è dubbio che la fattispecie sostanziale non sia quella del licenziamento, ma non vi è altrettanto dubbio che la legge imponesse, come evidenziato da Corte costituzionale 15/2023 cit. uno «sforzo di cooperazione» destinato inevitabilmente ad essere ricondotto ad un obbligo datoriale. Se di obbligo si tratta, valgono però i consolidati principi per cui addotto (da parte del lavoratore) l'inadempimento, non può che essere il datore a dimostrare di avere invece adempiuto o che, per l'assenza di posti, non era possibile adempiere (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533). 10.1 In mancanza di prova in tal senso da parte datoriale – profilo su cui in concreto si tornerà in prosieguo - spetta dunque al lavoratore, in mancanza di attuazione fisiologica del sinallagma, a titolo risarcitorio, un importo non inferiore alle retribuzioni perdute. 11. Venendo quindi ai profili più strettamente riguardanti Part Part l'accertamento dei fatti, non è fondato l'assunto della secondo cui la Delibera della , essendo da valorizzare come atto pubblico, rispetto alle circostanze in essa attestate avrebbe portata di fede privilegiata. A prescindere dalla effettiva natura di atto pubblico di quella delibera, la Corte territoriale, con apprezzamento rigoroso ma in sé ineccepibile, non si è discostata dai fatti in essa riferiti. Piuttosto la Corte di merito, a fronte di valutazioni contenute nella delibera stessa, che ovviamente, anche se si trattasse di atto pubblico non avrebbero effetto di fede privilegiata (Cass. 29 agosto 2008, n. 21816; Cass. 27 ottobre 2008, n. 25844; Cass. 22 giugno 2020, n. 15108), ha ritenuto che fossero necessarie al convincimento giudiziale migliori specificità non emerse dall'istruttoria. omissis”.Ed ancora :”.. 11.2 È poi errato lamentare che, richiedendo un tale rigore, il giudice si sarebbe sostituito a scelte discrezionali del datore di lavoro inerenti all'organizzazione del lavoro, in quanto non è ciò quanto preteso dalla Corte territoriale, la quale ha soltanto affermato che
l'accertamento dell'adempimento datoriale d'un obbligo sancito dalla legge imponeva un accertamento rigoroso. 12. Da quanto precede, è quindi indubbio e definitivamente accertato che le sospensioni dal servizio, fino al 14.12.2021, sono state attuate senza che il datore di lavoro abbia adempiuto il proprio obbligo di repêchage..”.
14. Come evidenziato dalla parte appellante nessuna domanda ulteriore subordinata era stata coltivata dalla che in primo grado aveva comunque rinunciato alla richiesta di assegno alimentare. Pt_1
Residua la valutazione del motivo delle spese.
Deve darsi atto che la materia per cui è causa, oggetto di interventi normativi e giurisprudenziali in corso di causa, consente di disporre la compensazione almeno parziale delle spese di lite.
L'accoglimento parziale della richiesta della che è dunque parzialmente vincitrice della lite Pt_1
impone di porre in suo favore la quota residua che è liquidata in ragione del valore indeterminabile della controversia, prima fascia, secondo i criteri di cui al Dm 55/14 e ss. modificazioni.
In merito come evidenziato anche in sede di discussione è provato che la dopo la proposizione Pt_1 dell'appello ha ultimato il pagamento delle spese di lite cui è stata condannata dal tribunale di
Pordenone.
Pertanto, in ragione dell'operata compensazione, avrà diritto alla restituzione delle maggiori somme corrisposte alla in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_3
15. Dunque in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento parziale dell'appello proposto, la per il periodo di sospensione dal 15 luglio 2021 al 15.12.2021, ha diritto al trattamento Pt_1
economico cui avrebbe avuto diritto se non sospesa, con gli accessori nella forma della maggior somma tra interessi e rivalutazione ( cfr. art. 22 comma 36 L.724/94) dalle singole scadenze al saldo.
Le spese sono compensate nella quota di 2/3 e la frazione residua è posta a carico della CP_3
soccombente in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento del proposto appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità della sospensione di limitatamente al periodo dal Parte_1
15.07.21 al 14.12.21 e per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, a corrisponderle la retribuzione e ogni altro compenso spettantele in tale periodo in ragione del rapporto di lavoro in essere con l'azienda sanitaria, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna a rifondere alla CP_3 Pt_1
la quota residua che in detta frazione liquida quanto al primo grado in euro 1670,00 e quanto al secondo grado in euro 2315,00, per compensi oltre, per entrambi i gradi , al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Dà atto del pagamento integrale delle spese di primo grado da parte di in favore di Pt_1
e per l'effetto, tenuto conto del capo 2 del presente dispositivo, condanna a CP_3 CP_3 restituire alla le maggiori somme ricevute a titolo di spese legali in forza della sentenza Pt_1
di primo grado oggi riformata.
Trieste, 27 marzo 2025
Il ConIGliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "8. Resta da definire quale sia la data dirimente, nel passaggio tra l'una e l'altra delle fasi la cui scansione come sopra ricostruite, In proposito, nonostante il d.l. n. 172 del 2021 cit. sia entrato in vi-gore fin dal 27.11.2021, ritiene il collegio che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al 15.12.2021. [...]
9. In definitiva, fino al 14.12.2021, chi non rientrava – come gli odierni controricorrenti – tra le categorie esentate dalla vaccinazione, poteva rifiutare il vaccino ed il rapporto di lavoro proseguiva, seppure in regime di sospensione ma con obbligo retributivo, a meno che il datore di lavoro avesse dimostrato di non poter trovare una diversa collocazione non a rischio, nel quale caso le retribuzioni non erano dovute;
dal 15.12.2021, invece,
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari ConIGliere rel.
Dr. Giuliano Berardi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 luglio 2024
Da
(CF: ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a RC (PN) Via Correr n. 7 int. 5, rappresentata ed assistita dall' avv. Annalisa Del Col, C.F.
[...]
posta certificata con studio in Pordenone, C.F._2 Email_1
Viale Cossetti n. 22, fax 0434.523812, e dall'avv. Olivier Brosolo, , CodiceFiscale_3
pec. con studio in Spilimbergo, Via Pilacorte n. 1, fax Email_2
0427.40788, entrambi del Foro di Pordenone, anche in via disgiunta, per mandato allegato al presente atto in file separato, e con domicilio eletto presso lo studio della prima in Pordenone, Viale Cossetti
n. 22, pec Email_1
appellante
Contro
O), C.F. con sede in Via Controparte_1 P.IVA_1
della Vecchia Ceramica n. 4 - 33170 Pordenone (PN), in persona del Direttore Generale dott.
che sta in giudizio in forza del decreto del medesimo Direttore generale N. 677 del Controparte_2
06/09/2024 (all. A), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Pamio (cod. fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pordenone Via dei C.F._4 Molini n. 3, domicilio telematico PEC , come da Email_3
mandato su foglio separato allegato al presente atto;
appellata
appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Pordenone n.156 /2023 pubblicata il 14 febbraio 2024 e non notificata
In punto: impugnazione sospensione
CONCLUSIONI
Per parte appellante che la Corte d'Appello voglia riformare la sentenza impugnata n. 156/2023 e per l'effetto accogliere le domande della IG. sotto i profili esposti in ricorso e riportati nel presente atto nei Parte_1
motivi di appello sub 1, 2, 3 e 4 qui evidenziati, e quindi disapplicare o dichiarare non applicabile l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 convertito con L. n. 76/2021 e ss. modifiche ed integrazioni, sia laddove ha imposto l'obbligo della “vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2” per gli esercenti le professioni sanitarie, sia laddove ha previsto che la “vaccinazione” costituisca “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” dei predetti, con condanna dell'appellata a corrispondere alla dipendente IG.ra , Parte_1
illegittimamente ed ingiustamente sospesa, quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, anche contributivi, non pagati, a decorrere dal giorno 15.07.2021 e sino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro (cessazione dell'obbligo previsto dall'art. 4 avvenuta in data 1.11.2022), ovvero quanto sarà determinato dall'Ill.ma Corte;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via subordinata,
Voglia la Corte accogliere il motivo d'appello formulato sub 5 e quindi in riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellata a corrispondere alla dipendente IG.ra , per Parte_1
l'ingiustificata mancata collocazione alternativa e/o a mansioni diverse (il "repěchage" previsto dall'allora comma 8 del D.L. 44/2021), quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, anche contributivi, non pagati, a decorrere dal giorno 15.07.2021 e sino al 15.12.2021 o comunque quanto sarà determinato dall'Ill.mo Corte;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Riformare la decisione in punto condanna alle spese per le ragioni esposte nel motivo formulato sub
6. Spese rifuse per entrambi gradi del giudizio, con spese generali ed accessori di legge.
Per parte appellata:
In via principale
1) Per le esposte ragioni rigettarsi l'appello avversario e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 156/23 del Tribunale di Pordenone, Giudice del lavoro 2) Con vittoria delle spese del grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone, rigettate le questioni di costituzionalità dell'obbligo vaccinale sollevate da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
( d'ora in poi per brevità ), di cui era dipendente quale infermiera professionale,
[...] CP_3
ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso dall'ente nei suoi confronti con decorrenza 15 luglio 2021, respingeva ogni domanda azionata dall'interessata, condannandola anche al pagamento delle spese del giudizio.
A sostegno della decisione il tribunale richiamava precedente provvedimento emesso dallo stesso ufficio in contenzioso analogo nel quale il medesimo giudice del lavoro, evidenziava la compatibilità all'ordinamento interno e comunitario della disposizione normativa di cui all'art. 4 DL 44/21 in ragione della quale la come personale infermieristico non vaccinato- era stata interdetta Pt_1 temporaneamente dall'esercizio della professione e dallo svolgimento della prestazione lavorativa;
obbligo la cui durata era stata inizialmente prevista fino al 31.12.22.
Nel caso di specie il giudice osservava che l'interessata era stata sospesa anche dall'ordine professionale da cui era stata reintegrata successivamente con decorrenza 1.11.22.
Rigettava ogni richiesta ulteriore azionata dalla ed avente ad oggetto l'adibizione in mansioni Pt_1
diverse ritenuto che trattavasi di previsione normativa non più vigente in ragione della legge di conversione n. 3/22 del 21 gennaio 2022.
A sostegno della legittimità costituzionale della disposizione richiamava anche le sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale n. 14,15 e 16 del 2022.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la con una serie di motivi. Pt_1
Si costituiva ritualmente l che contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione. CP_3
3. La causa subiva un rinvio per eIGenze di riorganizzazione del ruolo del relatore;
indi mutato il relatore in ragione dell'immissione del nuovo conIGliere lavoro della Corte di Appello di Trieste, la causa era discussa oralmente all'udienza del 27 marzo 2025 e decisa dalla Corte come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La ha impugnato la sentenza con una serie di motivi. Pt_1
Con il primo motivo contestava l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in merito alla eccezione della legittimità dell'obbligo vaccinale con farmaci che, in ragione della documentazione ufficiale, erano destinati alla prevenzione del Covid 19 e non della Sars Cov-2; a nulla rilevando in merito l'asserito principio di solidarietà richiamato dal tribunale di Pordenone.
Con un secondo motivo ha contestato l'omessa pronuncia del giudice rispetto al rilievo che i vaccini fossero utilizzati off label e quindi in contrasto con la normativa europea.
Con ulteriore censura criticava la decisione nel punto in cui il tribunale non aveva preso in considerazione che il farmaco utilizzato per il vaccino fosse sperimentale e quindi non potesse essere utilizzato in forma generalizzata tenuto conto dei pericoli e del numero di decessi conseguenti all'inoculazione del farmaco;
elementi che avrebbero dovuto indurre il legislatore a far cessare il suo utilizzo.
Con altro motivo censurava la sentenza nel punto in cui il giudice non aveva preso in considerazione che l'infermiera aveva lamentato di essere immunodepressa e di avere diritto ad essere esentata dalla vaccinazione, fermo restando che il consenso prestato per la vaccinazione non era informato come richiesto dalla legge.
Con quinto motivo contestava che il giudice non si fosse pronunciato sulla sua richiesta di essere utilizzata in mansioni diverse;
obbligo di repechage gravante sulla almeno fino al Controparte_1
15.12.21, come confermato anche da recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass.
15697/24); instava, a fronte dell'inadempimento della azienda sanitaria, per il risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni perdute compresa la contribuzione dal 15 luglio 2021 al 14 dicembre
2021. A sostegno della prova della possibilità di riutilizzo invocava nota del direttore generale dell'azienda del dicembre 2021 in cui il premenzionato autorizzava anche infermieri con green pass scaduto e tampone negativo a presentarsi al lavoro.
Con sesto e ultimo motivo criticava la sentenza nel punto in cui il giudice, nel rigettare le domande attoree, aveva condannato la parte alla rifusione delle spese di lite, nonostante la avesse già Pt_1
rinunciato alla domanda di assegno alimentare sulla quale comunque erroneamente il giudice si pronunciava. Assumeva che l'evidente complessità della materia avrebbe giustificato quanto meno la compensazione delle spese di lite.
5. Si costituiva ritualmente l' che contrastava integralmente le domande attoree rispetto alle CP_3
quali osservava che la dipendente aveva rifiutato la vaccinazione senza esibire alcuna documentazione medica idonea ad attestare che avesse diritto alla esenzione;
nel merito osservava che la AM era stata sospesa anche dall'ordine professionale e quindi la non avrebbe potuto CP_3 utilizzarla in alcun modo, tanto che quando l'ordine professionale l'aveva reintegrata aveva ripreso servizio ( in data 2.11.22). Rispetto al primo motivo di appello rilevava che 2 era una variante del Covid 19 e quindi CP_4
il vaccino aveva efficacia prevenzionale anche rispetto a questa variante come attestato anche dall'Istituto Superiore di Sanità ; rilevava che il vaccino preveniva sia la malattia che il contagio.
Richiamava a sostegno della correttezza della decisione di primo grado la sentenza della Corte
Costituzionale n. 14/23.
Contestava integralmente gli altri motivi rilevando che il vaccino era utile anche rispetto al virus Sars
Cov. 2 e che in ogni caso i vaccini non erano sperimentali.
Eccepiva che la parte avrebbe potuto rifiutare l'inoculazione trattandosi di libero consenso e contestava il motivo del repechage evidenziando che l'ente aveva dato prova dell'impossibilità di utilizzare il personale infermieristico non vaccinato in diversa mansione;
in ogni caso sarebbe stato onere dell'interessata indicare i posti disponibili. Assumeva che la documentazione versata in atti era sufficiente a provare l'assolvimento dell'onere da parte dell'ente.
In ogni caso instava perché il Collegio autorizzasse il deposito di ulteriore documentazione utile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. per provare tale impossibilità ( docc. Da 22 a 31).
Chiedeva quindi di produrre i piani di fabbisogno triennale da cui emergeva che le attività diverse da quelle infermieristiche e consistenti in attività amministrative e non strettamente sanitarie , durante il periodo Covid, erano state esternalizzate.
Osservava che le eIGenze di personale riguardavano esclusivamente il personale sanitario e non amministrativo;
peraltro nel 2021 le assunzioni erano bloccate fino a novembre 2021; osservava che tutti i soggetti sospesi perché infermieri non vaccinati, non erano stati utilizzati diversamente e che in ogni caso anche il curriculum della non consentiva il suo riutilizzo in mansioni diverse. Pt_1
Contestava anche il motivo sulle spese e in ogni caso in via subordinata osservava che le somme spettanti alla lavoratrice erano al netto e non arricchite da cumulo di interessi e rivalutazione attesa la natura pubblica del rapporto di impiego.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le seguenti assorbenti ragioni di seguito indicate.
I motivi da uno a quattro possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e vanno rigettati in quanto infondati;
trattasi di contestazioni con le quali la pur assumendo di non Pt_1
voler riproporre le questioni di costituzionalità sollevate in primo grado tuttavia, nel richiamarne le argomentazioni, contestava egualmente l'obbligo vaccinale e la legittimità della propria sospensione avendo scelto di non sottoporsi alla vaccinazione.
Infatti i motivi inerenti la diversa finalità prevenzionale, la temporaneità dell'obbligo vaccinale, la carenza di un consenso informato effettivo, in contrasto con quanto previsto dalla normativa interna ed eurocomunitaria, sono questioni già esaminate e rigettate autorevolmente dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14,15 , nonché 185 e 186/23, correttamente citate anche dal primo giudice.
Pronunce cui questa Corte non può che richiamarsi, in ragione dell'autorevolezza del consesso che le ha pronunciate e della carenza nel giudizio da parte della odierna appellante, di argomentazioni ulteriori idonee a superare il convincimento espresso dai giudici della Consulta negli arresti citati.
In particolare- come osservato anche dalla parte appellata- è attestato dalle autorità sanitarie nazionali e dalla letteratura scientifica più accreditata ( cfr. doc.18 parte appellata), che la vaccinazione di cui all'art. 4 Dl 44/21 costituisse non soltanto una misura per contrastare la patologia ma anche un metodo efficace prevenzionale della diffusione dell'infezione Sars Cov-2.
Né è sostenibile che l'utilizzo del vaccino fosse contrario alle norme eurounitarie che impongono che ogni farmaco sia utilizzato per l'indicazione terapeutica prevista nelle schede tecniche dei prodotti e non per usi diversi ( cfr. regolamento Ue n. 712/12 art. 16 e 17).
Infatti la malattia provocata dal virus Sars- Cov2( nuovo ceppo del Covid 19) è il Covid-19 e quindi il vaccino previene, riduce ed elimina gli effetti della malattia Covid-19, in linea con le sue schede tecniche.
In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata la parte motivazionale della sentenza della
Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 31218/24 ove, con riferimento all'obbligo vaccinale per il personale scolastico, i giudici di legittimità osservavano che:”… È indubbio che la norma (art.
4-ter
d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla «prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2», ma ciò altro non IGnifica se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi.”( cfr. il sottolineato è della scrivente).
7. In merito alla natura sperimentale del vaccino che pertanto non avrebbe potuto essere qualificato come obbligatorio anche se in via temporanea, trattasi di censura già esaminata e autorevolmente confutata dai giudici della Consulta che, con la sentenza n. 14/23, oltre ad evidenziare che anche il quadro normativo ha subito- compreso l' art. 4 del dl 44/21- numerose modifiche in relazione alle conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale e , soprattutto in relazione alla durata dell'obbligo in relazione alla necessità di gestire la pandemia in risposta alla evoluzione della situazione sanitaria e delle conoscenze mediche , hanno valutato in modo approfondito anche l'aspetto dell'attendibilità scientifica.
In particolare ai punti motivazionali 10 e seguenti della sentenza n. 14/23 che viene richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., i giudici costituzionali hanno escluso la natura sperimentale del vaccino e della sua efficacia osservando quanto segue:” 10.1.- Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. 10.2.- Relativamente ai primi due profili - che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta - convergono le conclusioni dell'AIFA, dell'ISS e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti Covid--19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia [...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell'ISS sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile
«affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA).
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l'ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti Covid-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere
l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS). 10.3.- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente - l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla CP_5
farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti Covid-19» e «analisi del segnale»
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente eIGuo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l'ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
Covid-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti Covid-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini Covid-19 sono lievi e di breve durata.
Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS). 11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di
CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva,
e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non
è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di
"un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio…omissis”.
8. Rispetto al quarto motivo questa Corte osserva che la non ha provato, come era suo onere, Pt_1
di trovarsi in una situazione patologica incompatibile con la somministrazione del vaccino;
né ha mai presentato alla datrice di lavoro documentazione sanitaria utile e sufficiente ad esonerarla dall'obbligo in contestazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 Dl 44/21 ( attestazione del medico di medicina generale).
8.1.Quanto poi alla questione del consenso informato trattasi di aspetto anche questo esaminato e superato dai giudici costituzionali. In particolare nella sentenza n. 14/23, ai punti motivazionali 16 e seguenti, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esclude il consenso informato rispetto alla vaccinazione obbligatoria di cui all'art. 4 cit. hanno rilevato che :”.. 16.1.- Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene - premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione - la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.”.
Nel caso di specie la si è rifiutata liberamente di prestare il proprio consenso e non ha Pt_1 sottoscritto il consenso non essendosi vaccinata, ma questo non prova che i sanitari non l'avessero resa edotta dei rischi dei benefici e delle modalità terapeutiche alternative.
Pertanto anche questo motivo è infondato e va rigettato.
9. Merita per contro accoglimento il quinto motivo di appello inerente l'obbligo da parte della CP_3 di utilizzare l'infermiera non vaccinata in mansioni diverse, obbligo previsto dalla norma di cui all'art. 4 comma 8 DL 44/21 conv. 76/21 ed eliminato dal legislatore salvo che per il personale esentato con decorrenza successiva al 14 dicembre 2021( cfr. art.
4-ter commi 2,3,5,6 del Dl 44/21 quale introdotto dal DL 172/21 conv. In legge 3/22).
9.1. In via preliminare istruttoria, prima di esaminare le ragioni che hanno determinato questo
Collegio ad accogliere parzialmente il ricorso in appello, deve essere rigettata la richiesta formulata dalla di produzione dei documenti da 22 a 31 idonei e sufficienti, ad avviso della appellata, a CP_3 comprovare che l'azienda sanitaria aveva sospeso la in quanto non vi erano posizioni di lavoro Pt_1
diverse – di tipo amministrativo e/o tecnico anche inferiori - in cui avrebbe potuto essere utilizzata, al pari degli altri 14 colleghi sospesi con decorrenza 15.7.21.
In primo grado rispetto a questa domanda l'azienda si era difesa invocando la modifica introdotta dalla legge di conversione che aveva eliminato l'obbligo di utilizzo in mansioni diverse anche in ragione della permanenza della sospensione dall'albo degli infermieri ( cfr. memoria di costituzione di primo grado pagg. 21 e seguenti).
Inoltre la datrice di lavoro riteneva di aver comunque provato l'impossibilità di utilizzarla in diverse mansioni avendo allegato in giudizio ( cfr. docc. 19 e 20) nota della direzione sanitaria di data
20.07.21 attestante che “ il personale indicato” ( tra cui la ” non può trovare collocazione Pt_1
con mansioni diverse da quelle assegnate e pertanto non può essere adibito a mansioni che non implichino rischi di diffusione del contagio”.
Nessuna ulteriore allegazione o richiesta di prova sul punto, nonostante la ricorrente avesse contestato l'assunto rilevando che nell'agosto 2021, ricevuto il provvedimento di sospensione, aveva chiesto di essere adibita a mansioni diverse, assumendo che per ragioni di salute era già stata utilizzata in mansioni non sanitarie ma amministrative, ma nessuna risposta le era stata data dall'ente.
A sostegno del ricorso la allegava inoltre una nota ( sub. doc.84) del direttore generale con Pt_1 cui l'azienda comunicava che dal 15 dicembre 2021 i dipendenti con green pass scaduto potevano accedere ai luoghi di lavoro anche senza essere vaccinati purchè in possesso di un tampone negativo
( cd. Green Pass base).
Contestazioni che la riteneva di poter superare con le difese sopra riportate e con la nota generale CP_3
sopra richiamata cui non era allegata alcuna documentazione utile a comprovare che nessuna altra posizione disponibile diversa dall'esercizio della prestazione sanitaria fosse disponibile.
Né era allegata documentazione da cui desumere che non esistevano posizioni esenti da rischio di contagio assegnabili alla Pt_1
10. In appello per contro l'azienda chiede a questo Collegio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., di ammettere la produzione di nuova documentazione atta- nella sostanza- a comprovare che la sospensione della ricorrente- al pari dell'altro personale- era stata preceduta da una effettiva valutazione della impossibilità di un ricollocamento in mansioni diverse.
Documentazione che dovrebbe- secondo la parte appellata- integrare quanto già prodotto e che la stessa parte qualifica come dirimente.
11. Ad avviso di questo Collegio la richiesta va disattesa : come è noto l'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice del lavoro, anche nell'ambito della ricerca della verità materiale, non possono mai essere esercitati per colmare lacune probatorie gravanti sulla parte.
A fronte delle richieste della ricorrente in primo grado, era onere dell'azienda dimostrare o chiedere di provare che prima di sospenderla aveva effettuato la valutazione dell'impossibilità di adirla a mansioni socio sanitarie e/o tecnico amministrative anche inferiori, allegando, tenuto conto anche del numero complessivo dei sospesi e delle specificità professionali di ciascuno, quali posizioni erano state considerate ed il motivo eventualmente per cui non erano state ritenute utili.
Così ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc Cass. 23605/20:” Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le eIGenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già IGnificativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti.”.
La lavoratrice nel primo grado aveva contestato la veridicità della laconica nota del direttore del sanitario;
a questo punto sarebbe stato opportuno da parte dell'ente replicare alle contestazioni della lavoratrice la quale aveva allegato in via ulteriore- cfr. nota di legale di agosto 2021 sub.doc. 5 parte appellante-che prima della sospensione era già stata utilizzata in mansioni diverse.
Le allegazioni in appello da parte della relative al suo curriculum e difetto di titoli di studio CP_3
diversi da quelli infermieristici- all'evidenza- sono allegazioni nuove non consentite in appello alla luce delle note decadenze del rito.
Pertanto le richieste istruttorie debbono essere rigettate e la documentazione da 22 fino a 31 va dichiarata non utilizzabile trattandosi di documenti non introdotti ritualmente in giudizio.
Tale documentazione pertanto non viene presa in considerazione dal Collegio ai fini della decisione.
12. Esaminando la questione giuridica controversa il primo giudice nell'esaminare implicitamente la domanda attorea l'aveva rigettata osservando che con la legge di conversione n. 3/22 il legislatore aveva eliminato la possibilità per il personale sanitario non vaccinato di essere utilizzato in mansioni diverse;
attribuendo all'evidenza valore retroattivo alla nuova previsione.
12.1.Interpretazione errata come evidenziato anche da questa Corte in proprio precedente (
[...]
contro sentenza n.177/2024), ove questo Collegio ha richiamato recente arresto Parte_2 CP_6
della Corte di Cassazione n. 15697/2024 della Suprema Corte precisando sotto il profilo normativo che:”. Sul piano normativo si deve osservare che il testo dell'art.4 comma 8 del d.l. 44/2021 in vigore fino al 26/11/2021 garantiva ai lavoratori non adempienti all'obbligo vaccinale il diritto ad essere adibiti "ove possibile, a mansioni, an-che inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6,...e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio".Solo a partire dal 27/11/2021 l'art.1 comma 1 lettera b) del d.l. 72/2021, modificando l'art.4 comma 7 del d.l. 44/2021, ha limitato questo diritto ai soli "soggetti di cui al comma 2" e cioè ai lavoratori per i quali fosse disposto, in presenza di un accertato pericolo per la salute, l'esonero o il differimento della vaccinazione. La nuova disciplina è divenuta operativa - secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia1 (dalla quale non vi è ragione di discostarsi) - il 15/12/2021 e pertanto si deve ritenere che fino a quella data il diritto al repechage doveva essere riconosciuto dal datore di lavoro a tutti i dipendenti non vaccinati, senza poter distinguere fra quelli che non lo erano perchè esonerati (in via provvisoria o definitiva) e quelli che avevano liberamente scelto di non vaccinarsi;
e di conseguenza spettava anche al IG. .”. Pt_2
Pronuncia che consente di rigettare l'interpretazione della parte appellata secondo cui l'obbligo era venuto meno;
sentenza condivisa anche sotto il profilo probatorio laddove evidenzia che è onere del datore di lavoro provare l'assenza di posti disponibili non limitandosi a allegare tout court l'assenza, ma dando prova specifica di tale impossibilità in relazione all'organizzazione della struttura, al numero del personale impiegato, all'elenco dei lavoratori sanitari esonerati dall'obbligo e quelli sospesi, per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, eventualmente indicando anche i criteri preferenziali seguiti per escludere la possibilità di riutilizzo della Pt_1
12.2. Per quanto esposto nel caso di specie il direttore sanitario si era limitato a dichiarare l'impossibilità di riutilizzo in mansioni diverse di tutti e 15 gli operatori sanitari sospesi al pari della nessuna altra specificazione salvo poi in giudizio di appello chiedere di provare che le Pt_1
assunzioni e i fabbisogni successivi erano esclusivamente di personale sanitario in quanto i compiti amministrativi o comunque di diversa natura erano stati esternalizzati.
Nessuna contestazione era stata introdotta dalla in primo grado neppure rispetto alla nota CP_3
dimessa dalla parte attrice sub. 81 a firma del Direttore Generale che nel dicembre 2021 consentiva anche ai non vaccinati o comunque ai sanitari che non avevano ultimato il ciclo vaccinale con il richiamo obbligatorio, ad operare nella struttura anche senza vaccino, con mero tampone negativo.
Comportamento contrastante anche con l'assunto giuridico della secondo cui la in ogni CP_3 Pt_1
caso non avrebbe potuto essere utilizzata nelle mansioni di inquadramento perché sospesa temporaneamente anche dal proprio ordine professionale.
13. Eccezione replicata in appello ma superabile alla luce dell'arresto della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato secondo cui la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per inidoneità sopravvenuta all'esercizio della stessa non estingueva, quanto meno fino al 15.12.21
l'obbligo della datrice di lavoro di retribuire il dipendente sospeso, salva l'ipotesi di prova, gravante sull'ente, dell'impossibilità di utilizzo in mansioni diverse anche di livello inferiore.
Così nella sentenza n. 15697/24 nell'esaminare proprio il profilo probatorio i giudici di legittimità con pronuncia condivisa da questa Corte anche su questo profilo rilevavano che:”..
9. In definitiva, fino al 14.12.2021, chi non rientrava – come gli odierni controricorrenti – tra le categorie esentate
il rifiuto del vaccino diveniva causa tout court di inadempimento per tali lavoratori, senza ulteriori mediazioni attraverso repêchage e, con ciò, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, per quanto già detto ai punti 6.2 e 7.2, da quel momento non può più essere considerato illegittimo" (così, in motivazione, Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15697 del 05/06/2024). dalla vaccinazione, poteva rifiutare il vaccino ed il rapporto di lavoro proseguiva, seppure in regime di sospensione ma con obbligo retributivo, a meno che il datore di lavoro avesse dimostrato di non poter trovare una diversa collocazione non a rischio, nel quale caso le retribuzioni non erano dovute;
dal 15.12.2021, invece, il rifiuto del vaccino diveniva causa tout court di inadempimento per tali lavoratori, senza ulteriori mediazioni attraverso repêchage e, con ciò, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, per quanto già detto ai punti 6.2 e 7.2, da quel momento non può più essere considerato illegittimo. 10. Ciò posto, il primo motivo è tuttavia infondato, nella parte in cui con esso si sostiene che il regime probatorio, quanto al repêchage, non farebbe gravare sul datore l'onere di comprovare l'inesistenza di posti per un'utile ricollocazione del lavoratore. Non vi è dubbio che la fattispecie sostanziale non sia quella del licenziamento, ma non vi è altrettanto dubbio che la legge imponesse, come evidenziato da Corte costituzionale 15/2023 cit. uno «sforzo di cooperazione» destinato inevitabilmente ad essere ricondotto ad un obbligo datoriale. Se di obbligo si tratta, valgono però i consolidati principi per cui addotto (da parte del lavoratore) l'inadempimento, non può che essere il datore a dimostrare di avere invece adempiuto o che, per l'assenza di posti, non era possibile adempiere (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533). 10.1 In mancanza di prova in tal senso da parte datoriale – profilo su cui in concreto si tornerà in prosieguo - spetta dunque al lavoratore, in mancanza di attuazione fisiologica del sinallagma, a titolo risarcitorio, un importo non inferiore alle retribuzioni perdute. 11. Venendo quindi ai profili più strettamente riguardanti Part Part l'accertamento dei fatti, non è fondato l'assunto della secondo cui la Delibera della , essendo da valorizzare come atto pubblico, rispetto alle circostanze in essa attestate avrebbe portata di fede privilegiata. A prescindere dalla effettiva natura di atto pubblico di quella delibera, la Corte territoriale, con apprezzamento rigoroso ma in sé ineccepibile, non si è discostata dai fatti in essa riferiti. Piuttosto la Corte di merito, a fronte di valutazioni contenute nella delibera stessa, che ovviamente, anche se si trattasse di atto pubblico non avrebbero effetto di fede privilegiata (Cass. 29 agosto 2008, n. 21816; Cass. 27 ottobre 2008, n. 25844; Cass. 22 giugno 2020, n. 15108), ha ritenuto che fossero necessarie al convincimento giudiziale migliori specificità non emerse dall'istruttoria. omissis”.Ed ancora :”.. 11.2 È poi errato lamentare che, richiedendo un tale rigore, il giudice si sarebbe sostituito a scelte discrezionali del datore di lavoro inerenti all'organizzazione del lavoro, in quanto non è ciò quanto preteso dalla Corte territoriale, la quale ha soltanto affermato che
l'accertamento dell'adempimento datoriale d'un obbligo sancito dalla legge imponeva un accertamento rigoroso. 12. Da quanto precede, è quindi indubbio e definitivamente accertato che le sospensioni dal servizio, fino al 14.12.2021, sono state attuate senza che il datore di lavoro abbia adempiuto il proprio obbligo di repêchage..”.
14. Come evidenziato dalla parte appellante nessuna domanda ulteriore subordinata era stata coltivata dalla che in primo grado aveva comunque rinunciato alla richiesta di assegno alimentare. Pt_1
Residua la valutazione del motivo delle spese.
Deve darsi atto che la materia per cui è causa, oggetto di interventi normativi e giurisprudenziali in corso di causa, consente di disporre la compensazione almeno parziale delle spese di lite.
L'accoglimento parziale della richiesta della che è dunque parzialmente vincitrice della lite Pt_1
impone di porre in suo favore la quota residua che è liquidata in ragione del valore indeterminabile della controversia, prima fascia, secondo i criteri di cui al Dm 55/14 e ss. modificazioni.
In merito come evidenziato anche in sede di discussione è provato che la dopo la proposizione Pt_1 dell'appello ha ultimato il pagamento delle spese di lite cui è stata condannata dal tribunale di
Pordenone.
Pertanto, in ragione dell'operata compensazione, avrà diritto alla restituzione delle maggiori somme corrisposte alla in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_3
15. Dunque in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento parziale dell'appello proposto, la per il periodo di sospensione dal 15 luglio 2021 al 15.12.2021, ha diritto al trattamento Pt_1
economico cui avrebbe avuto diritto se non sospesa, con gli accessori nella forma della maggior somma tra interessi e rivalutazione ( cfr. art. 22 comma 36 L.724/94) dalle singole scadenze al saldo.
Le spese sono compensate nella quota di 2/3 e la frazione residua è posta a carico della CP_3
soccombente in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento del proposto appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità della sospensione di limitatamente al periodo dal Parte_1
15.07.21 al 14.12.21 e per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, a corrisponderle la retribuzione e ogni altro compenso spettantele in tale periodo in ragione del rapporto di lavoro in essere con l'azienda sanitaria, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna a rifondere alla CP_3 Pt_1
la quota residua che in detta frazione liquida quanto al primo grado in euro 1670,00 e quanto al secondo grado in euro 2315,00, per compensi oltre, per entrambi i gradi , al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Dà atto del pagamento integrale delle spese di primo grado da parte di in favore di Pt_1
e per l'effetto, tenuto conto del capo 2 del presente dispositivo, condanna a CP_3 CP_3 restituire alla le maggiori somme ricevute a titolo di spese legali in forza della sentenza Pt_1
di primo grado oggi riformata.
Trieste, 27 marzo 2025
Il ConIGliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "8. Resta da definire quale sia la data dirimente, nel passaggio tra l'una e l'altra delle fasi la cui scansione come sopra ricostruite, In proposito, nonostante il d.l. n. 172 del 2021 cit. sia entrato in vi-gore fin dal 27.11.2021, ritiene il collegio che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al 15.12.2021. [...]
9. In definitiva, fino al 14.12.2021, chi non rientrava – come gli odierni controricorrenti – tra le categorie esentate dalla vaccinazione, poteva rifiutare il vaccino ed il rapporto di lavoro proseguiva, seppure in regime di sospensione ma con obbligo retributivo, a meno che il datore di lavoro avesse dimostrato di non poter trovare una diversa collocazione non a rischio, nel quale caso le retribuzioni non erano dovute;
dal 15.12.2021, invece,