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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1096/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Federico Ria Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1096 dell'anno 2023 del Ruolo Generale ver- tente tra e con studio in Parte_1 Parte_2
Roma in Via Paolo Emilio n. 71 rappresentati e difesi, con poteri disgiunti, nel presente giudizio da se medesimi e giusta procura speciale già allegata al ricorso per cassazione dall'Avv. Rocco Baldassini ed elettivamente domicilia- ti nei rispettivi domicili digitali
Appellanti in riassunzione e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura apposta su foglio unito al presente atto ai sensi dell'art. 83
c.p.c., dall' Avv. Domenico de Nardis, presso il quale è elettivamente domici- liato nella sede Comunale sita in via San Bernardino n. 4; appellato in riassunzione
IN PERSONA DEL Controparte_2
PRESIDENTE P.T.; Controparte_3
;
[...]
Appellati contumaci
CONCLUSIONI per parte appellante;
Piaccia a codesta Corte di Appello, in relazione alla parte di superficie della particella 119 (estesa 11.011 mq.) e l'intera superficie della particella ex 114
(ora particella 1637 estesa 6.140 mq. e particella 1638 estesa 1.330 mq.)
(s.eo.) di cui al decreto di esproprio n. 171 del 30.4.2014 ed al decreto di esproprio n. 173 del 30.4.2014:
accertare e dichiarare l'edificabilità di fatto delle citate particelle;
accertare, determinare e liquidare nella misura unitaria di euro 150,00 mq. l'indennità di esproprio espressa alla data dei decreti di esproprio
(30.4.2014) e così per un ammontare pari ad euro 2.752.650,00 (17.151 mq. X
150,00 euro);
accertare, determinare e liquidare l'indennità di occupazione tempora- nea dalla data di immissione possesso (aprile 2009) alla data del decreto di esproprio (aprile 2014) nella misura di un dodicesimo della indennità di esproprio per ogni anno di occupazione e così per un ammontare pari ad euro
1.146.937,50 (per la particella 1637 di 6.140 mq.) e pari ad euro 286.734,45
(per la particella 1638 di 1.330 mq.);
condannare il in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. a versare al in favore degli attori le citate indennità nella misura ri- CP_5 tenuta di giustizia, con interessi dalla data del decreto di esproprio (quanto al- la indennità di esproprio) e dal termine finale di ogni anno di occupazione
2 temporanea (quanto alla indennità di occupazione temporanea) il tutto fino al versamento;
vittoria di spese.
Parte appellata “conclude per la conferma, con ogni op- Controparte_6 portuna integrazione della motivazione, della stima già determinata con la sentenza n. 1939/2018.” altre parti appellate: contumaci
OGGETTO: citazione in riassunzione a seguito della ordinanza di rinvio n.
20382/23 con la quale la Cassazione ha cassato la sentenza di questa Corte n.
1939/2018 depositata il 18.10.2018 in materia di opposizione alla stima di in- dennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.p.r. 327/2001.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione dell'indennizzo per l'espropriazione dei terreni di proprietà degli attori, e Parte_1
, siti in località S. Elia, catastalmente indivi- Parte_2 CP_1 duati al fg. 92, p.lle 119, 1636, 1637 e 1635.
1.1. Con provvedimento emesso ai sensi del decreto del Presidente del Consi- glio dei Ministri del 6.4.2009, il Commissario Delegato includeva i terreni di proprietà degli attori tra le aree da occupare e da espropriare destinate alla co- struzione dell'edilizia residenziale e delle relative opere di urbanizzazione e servizi, a seguito degli eventi sismici del mese di aprile 2009.
1.2. Il richiamato decreto commissariale era stato emesso in conformità alla normativa emergenziale prodotta a seguito degli eventi sismici nelle Regione
Abruzzo del mese di aprile 2009 ed in particolare in conformità all'art. 2 d.l.
28.4.2009 n. 97.
3 1.3. A chiusura dei relativi procedimenti, sono stati emessi in data 30.4.2014 i seguenti decreti di esproprio con i quali sono state acquisite le rispettive aree per una superficie complessiva estesa 26.475 mq.:
a) decreto n. 171 per la particella 1637 (ex 114) estesa 6.140 mq.;
b) decreto n. 172 per la particella 1636 (ex 163) estesa 3.680 mq.;
c) decreto n. 173 per la particella 119 estesa 16.655 mq.
1.4. Con vari provvedimenti, comunicati nel giugno 2012, erano state deter- minate le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione in base ad una stima del valore venale pari ad € 13/mq., salva una piccola porzione di mq.
14.801, valutata € 25,00/mq.; per un totale di € 569.181,70 quanto all'indennità di esproprio e di € 154.371,49 quanto all'indennità di occupa- zione;
1.5. Con atto di citazione notificato il 06.07.2012 gli attori chiedevano la de- terminazione giudiziale delle indennità di esproprio, di occupazione tempora- nea e di quella aggiuntiva e la condanna dei convenuti al relativo pagamento, con la maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi “bancari”.
1.6. Il CTU, con la relazione estimativa del 09.04.2014 e successiva relazione di replica del 03.06.2014. determinava in € 12,65/mq. il valore unitario dei terreni ricompresi in zona di rispetto dell'abitato ed in 12,88/mq. il valore dei terreni privi di normazione urbanistica, assimilati – ai sensi dell'art. 89 L.R.
18/1983, che rinvia, in relazione alle cd. aree bianche, alla disciplina dei suoli agricoli.
Espletata l'integrazione della CTU, comprensiva alla risposta alle osservazio- ni delle parti, la causa era posta in decisione.
1.7. Con sentenza n. 1939/2018 del 18.10.2018 la Corte di Appello di
L'Aquila, con riferimento alla destinazione urbanistica delle aree alla data del
06.04.2009 e mantenendo fermi i più alti valori unitari risultanti dalla stima provvisoria effettuata dall'Agenzia delle Entrate, determinava in € 13,27 al mq il valore unitario delle aree ricomprese nella zona di rispetto dell'abitato e
4 nella zona destinata a viabilità e parcheggi (espropriati per un'estensione di mq 11.462) ed in euro 25,53 il valore unitario delle aree nella zona per servizi pubblici (espropriati per un'estensione di mq 15.013);
1.8. Nelle ragioni della decisione questa Corte di Appello assimilava i citati terreni privi di destinazione urbanistica (“area bianca”) ai terreni agricoli, ma contrariamente a quanto stimato dal CTU (€/mq 12,88), riconosceva i più alti valori unitari risultanti dalla stima provvisoria effettuata dall'ex Agenzia del
Territorio, che era stata effettuata con riferimento a terreni edificabili.
1.9. In particolare, questa Corte affermava testualmente che la stima “delle indennità è stata determinata sulla scorta della relazione dell'Agenzia del
Territorio del 30/3/2012 (prodotta dalla Avvocatura distrettuale dello Stato), che ha quantificato - con metodo comparativo - in € 13,00/mq. il valore vena- le unitario delle porzioni di terreno ricomprese in zona di rispetto dell'abitato
(l'intera particella 163, poi frazionata nelle p.lle 1635 e 1636, e mq.
5.496 della p.lla 119) ed in zona destinata a viabilità e parcheggio (mq.
2.498 della
p.lla119), ritenute non edificabili, ed in € 25,00/mq. il valore venale delle porzioni di terreno ricomprese in zona per servizi pubblici (l'intera p.lla 114, poi frazionata nelle p.ile 1637 e _ 1638, e _mq._8.66 1 della p.ila _ 119), ri- tenute edificabili. ”
2. Avverso la predetta sentenza del 18.10.2018, con atto notificato il
12.04.2019, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo motivo, hanno contestato che la Corte territoriale aveva accertato la destinazione dei terreni espropriati a seguito degli eventi sismici del
6.04.2009 sulla base della loro classificazione urbanistica antecedente alla da- ta del 6.04.2009 anziché considerare quella vigente alla data dei decreti di esproprio, nel caso emessi il 30.04.2014; con il secondo motivo di ricorso in Cassazione, i proprietari, odierni appellan- ti, impugnavano la citata sentenza sostenendo che alle aree prive di disciplina
5 urbanistica (cosiddette bianche) non fosse applicabile la disciplina dei suoli agricoli, in ragione dell'assenza di opere di urbanizzazione primaria e che oc- correva considerare la edificabilità di fatto sulla base della funzionalità delle aree in termini di completamento delle aree contigue edificabili, essendo irri- levante la possibilità di allaccio alle strutture di urbanizzazione primaria.
2.1. Con l'ordinanza n. 20382/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il se- condo motivo del ricorso con riguardo alla determinazione del valore venale di alcune delle aree espropriate prive di normazione urbanistica (cd “zone bianche”) con riferimento non all'epoca di valutazione (data del sisma del
6.4.2009), bensì alla destinazione agricola ad esse riconosciuta solo per l'assenza di opere di urbanizzazione primaria, dovendosi piuttosto adottare, ai fini dell'accertamento della natura edificabile o meno dell'area, il criterio dell'edificabilità di fatto (art. 4 u. comma L. n. 10 del 1977), “che impone un metodo di valutazione incentrato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate all'edificazione in base alle scelte legislative e a quelle pianificatorie dei comuni”
2.2. In particolare, con l'ordinanza di rinvio n. 20382/23 la Corte di Cassazio- ne ha affermato: “Fondata invece appare la seconda doglianza mossa dai ri- correnti laddove essi criticano l'equiparazione praticata fra l'area priva di normazione urbanistica, quella appunto di cui alla particella (Omissis) e alla particella ex (Omissis), ora particelle (Omissis), per cui erano decaduti i vin- coli espropriativi apposti nel 1979, qualificabile come "area bianca", a un terreno agricolo in ragione dell'assenza di opere di urbanizzazione primaria.
La Corte di appello ha ritenuto insussistente il carattere della edificabilità di fatto a causa della mancanza di opere di urbanizzazione primaria richiaman- dosi alla giurisprudenza di questa Corte, non letta però correttamente.
Secondo questo orientamento, che merita continuità, l'avvenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio rende l'area (e non la zona) priva di re-
6 golamentazione urbanistica, sicché, in tale ipotesi, non è consentito farne ri- vivere la condizione preesistente ma opera la disciplina prevista per le cd. aree bianche di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c., la quale, peraltro, non comporta un automatico riconoscimento della natura edificabile dell'area oc- cupata, dovendo essere apprezzata la ricorrenza di tale carattere in base al criterio dell'edificabilità di fatto, che impone un metodo di valutazione incen- trato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed armo- nico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate all'edificazione in base alle scelte legislative e a quelle pianificatorie dei co- muni (Sez. 1, n. 12268 del 14.6.2016; Sez. 1, n. 9488 del 30.4.2014).
Si è anche aggiunto più recentemente che rientra tra le aree cd. bianche, pri- ve di regolamentazione urbanistica, l'area ricompresa in una zona destinata a verde pubblico "con caratteristiche speciali", in relazione alla quale, per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l'entità della relativa edificabilità, sia rimandato ad uno specifico accordo di programma D.P.R. n.
267 del 2000, ex art. 34 mai adottato, con la conseguenza che l'indennità di esproprio ad essa riferita va determinata sulla base del criterio dell'edificabi- lità di fatto, tenuto conto delle misure di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali (Sez. 1, n. 11360 del 7.4.2022).
La predetta valutazione è stata omessa dalla Corte territoriale e certamente a tali fini doveva essere considerata anche l'approvazione di un piano integrato di intervento per la creazione di insediamenti residenziali con accordo di programma, sottoscritto dalle parti private, ratificato dal e approva- CP_1 to definitivamente con decreto del Presidente della Regione, solamente ineffi- cace per la mancata sottoscrizione della convenzione definitiva”
2.3.Con la pronuncia sopra indicata, la Corte di Cassazione, dopo aver rileva- to che la Corte d'Appello aveva erroneamente equiparato la cd “area bianca” ai terreni agricoli, senza verificare l'edificabilità di fatto delle aree, ha rinviato la causa in sede rescissoria in diversa composizione al fine di rideterminare il
7 valore di mercato dei terreni di cui sopra alla luce ed in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di edificabilità di fatto in relazione alle aree bianche.
2.4. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 chetti riassumevano, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio avanti a questa
Corte chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occu- pazione legittima in relazione alla parte di superficie della particella 119
(estesa 11.011 mq.) e l'intera superficie della particella ex 114 (ora particella
1637 estesa 6.140 mq. e particella 1638 estesa 1.330 mq.) di cui ai decreti di esproprio n. 171 e n. 173 del 30.4.2014, secondo i principi fissati dalla Su- prema Corte.
2.5. Questa Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, è chiamata a fare stretta applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione e, in questo senso, a quantificare l'indennità di espropriazione in base al criterio generale del valore venale pieno del suolo edificabile.
2.6. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della del Consi- CP_2 glio che, regolarmente attinto dalla notifica della citazione in CP_2 riassunzione, non ha inteso costituirsi. Sempre in via preliminare, va altresì rilevato che sul difetto di legittimazione passiva del
[...]
su cui si è pronunciata la Corte con la Controparte_7 prima sentenza è caduto il giudicato per mancata proposizione di impugna- zione nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione e definito con la sentenza di annullamento con rinvio.
2.7. Nell'ordinanza della Suprema Corte si richiede la stima delle sole aree ri- cadenti in zona bianca. Il CTU, dott. , è stato pertanto Persona_1 chiamato ad effettuare una nuova valutazione sia dell'edificabilità “di fatto” sia del relativo valore di mercato di dette aree e, segnatamente, di una parte della particella 119 e dell'intera particella ex 114 (ora rispettivamente parti-
8 cella 1637 estesa 6.140 mq, e particella 1638 estesa 1.330 mq.) limitatamente alla determinazione dell'indennità di occupazione.
2.8. Il CTU, in ossequio a quanto statuito dal Supremo Consesso, ha eviden- ziato che, con riferimento alla data del 06.04.2009, parte delle aree espropriate ricadeva in “Zona per servizi pubblici — Art. 30” con destinazione Scuola
Materna (M) e Scuola elementare (SE), parte in “Zona destinata alla viabilità
e parcheggio — Art. 27”.
Al fine di determinare il valore delle aree ricadenti in “zona bianca” pari a complessivi mq 17.151, il CTU ha proceduto attraverso il metodo sintetico comparativo facendo riferimento al valore delle aree edificabili limitrofe”.
2.9.La stima comparativa è stata attuata con l'utilizzazione di opportuni coef- ficienti di omogeneizzazione che tenessero conto delle differenze tra il subject ed i comparabili, questi ultimi ricompresi in “Zona residenziale di espansione di tipo 2 delle Frazioni — Art. 51” con Uf = 0,3 mq/mq, tenendo conto del diverso grado di edificabilità e della necessità per l'area de qua di realizzare a spese del lottizzante le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da cede- re al CP_1
3. In tal senso, il CTU ha ritenuto utile riportare anche alcuni comparabili in- dicati nella relazione di “Controdeduzioni del CTU alle osservazioni del CTP della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Protezione Civile” che sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamenti:
3.1. All'esito della stima condotta, ha determinato in euro 150,00 mq. il valore unitario medio riferito proprio alle “…aree edificabili limitrofe alla data di emissione dei decreti di esproprio (30.4.2014) ricadenti in zona di espansione;
- ha aggiunto che “tale valore si riferisce ad un'area edificabile che non ne- cessita di piano attuativo e di cessione di standard” e per la quale sono assen- tibili interventi edilizi diretti.
9 3.2. Operando la media dei valori unitari accertati dalla Agenzia delle Entrate in relazione a terreni edificabili a destinazione residenziale, con indice di edi- ficazione territoriale = 0,30 mq/mq, si ottiene:
(124,20 + 150,08 + 144,90 + 160,43 + 165,60 + 165,60) / 6 = in c.t. € 152,00 / mq.
3.3. Da quanto sopra, ha ritenuto che il valore medio delle aree edificabili li- mitrofe alla data di emissione dei decreti di esproprio (30.04.2014) ricadenti in “Zona di espansione tipo 2 delle frazioni” con UF = 0,30 mq/mq sia assu- mibile in Euro 150,00 al mq.
3.4. Ha aggiunto che “tale valore si riferisce ad un'area edificabile che non necessita di piano attuativo e di cessione di standard “e per la quale sono as- sentibili interventi edilizi diretti (p. 50) ed ha precisato che, invece, i terreni oggetto di giudizio richiedono la preventiva approvazione degli strumenti ur- banistici (“attuazione indiretta”) e la cessione di standard.
3.5. Ha evidenziato (ibidem p. 59) che, nel caso di specie, ai fini estimativi, a parità di tutte le altre condizioni, esiste differenza di valore tra un'area dotata di un indice fondiario edificabile direttamente senza grandi necessità di rea- lizzazione e cessione di aree a standard ed un'area dotata di un indice di edifi- cabilità territoriale, sicché è necessario realizzare le opere di urbanizzazione primaria (ossia strade, parcheggi, area verde, rete fognante, rete idrica, rete elettrica e altro) e quelle di urbanizzazione secondaria da cedere al CP_1
3.6. Tale differenza di valore, oltre che dai riscontri oggettivi provenienti dal mercato delle aree edificabili, può ricondursi in linea di principio all'art. 2 della legge regionale n. 49 del 2012, antecedente all'emissione dei decreti di esproprio, avente ad oggetto «disposizioni comuni agli interventi di riqualifi- cazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l'ampliamento, la de- molizione e ricostruzione» dove al comma 7 è prevista la monetizzazione de- gli standard minimi indicati dall'art. 3 del DM 1444/68 nel caso in cui non sia
10 possibile o non risulti di utilità pubblica realizzarli nell'ambito del piano attua- tivo.
3.7. Ha spiegato che, nel caso di redazione di piani attuativi o proposte di pia- ni complessi da parte dei privati, per i quali sia di maggior convenienza per l'amministrazione comunale, anziché ottenere la cessione di aree per spazi pubblici nell'ambito delle ottime medesimi, addivenire alla monetizzazione di tali aree per il conseguente raggiungimento, da parte dell'amministrazione stessa, della realizzazione di aree standard di più opportuna entità e miglior fruibilità per la collettività, è possibile ricorrere alla monetizzazione di queste da stimarsi con riferimento al costo di acquisto di aree equivalenti da reperirsi nelle immediate vicinanze e dei costi per la realizzazione delle infrastrutture, compresi i costi di progettazione e le altre spese generali.
3.8. Pertanto, se si devono equiparare le aree direttamente edificabili con quelle per cui è necessario realizzare per la loro trasformazione edilizia le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la differenza di valore corri- sponderebbe all'importo alternativo alla cessione delle aree standard nei ter- mini del citato art. 2 della legge regionale 49/2012. Quindi, posto che non è stato possibile individuare comparabili del tutto omogenei all'area oggetto di causa, ovvero ricompresi in un Programma di Intervento, ha determinato il va- lore attraverso una stima comparativa con l'utilizzazione di opportuni coeffi- cienti di omogeneizzazione che tengono conto delle differenze tra il “subject”
e i comparabili, questi ultimi ricompresi in “Zona residenziale di espansione di tipo due delle Frazioni- articolo 51 con UF =0,3mq/mq tenendo conto del diverso grado di edificabilità e della necessità per l'area in questione di realiz- zare a spese del lottizzante le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da cedere al Comune.
3.9. Ha aggiunto che il costruttore assegna alle aree un differente valore pro- prio in funzione dei maggiori oneri che dovrà sostenere se per l'area risulta necessario procedere alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizza-
11 zione primaria e secondaria, che quindi andrà a scaricare sulla proposta di ac- quisto dell'area affinché il profitto ritraibile rimanga invariato e di questo co- stituisce riprova la circostanza che, effettuando una stima analitica ricostrutti- va (che il CTU poi ha comunque effettuato) tali costi vengono detratti al valo- re del complesso immobiliare realizzabile sul comparto edificabile al fine di determinare, per differenza con gli altri costi imputabili alla trasformazione edilizia, il valore dell'area. Ed ha sottolineato (ibidem p. 61) che la regola che l'indennità di esproprio segue il reale valore di mercato non può superare il differente apprezzamento che si genera tra aree edificabili in ragione degli oneri aggiuntivi necessari per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione pri- maria e secondaria in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 28 della legge
1150/94 concordate o progettate con strumento attuativo e successiva cessione gratuita alla PA.
4. Peraltro, in tema di imposta comunale sugli immobili a cui si è effettuato riferimento per determinare il coefficiente di adeguamento, questa imposta- zione è riconosciuta anche dalla Cassazione, che ha statuito che l'edificabilità di un'area ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal indipen- CP_1 dentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'ado- zione di strumenti urbanistici attuativi, ma tuttavia occorre tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio ( Cassazione Con
23902/2020 e Cass. sez. Trib. n. 23682/2022.
4.1. Ha aggiunto che, nel caso in esame, al fine di reperire i comparabili il più possibile omogenei all'area da stimare, ha rintracciato atti di compravendita di terreni edificabili a destinazione residenziale per lo più ricompresi in “Zona di espansione tipo 2 delle Frazioni- art. 51 con UF= 0,30 mq/mq per i quali è
12 prevista l'attuazione con intervento edilizio diretto ed eventualmente, se indi- cato nella grafica di PRG, con sola cessione di aree per urbanizzazione prima- ria e secondaria e non di assunzione degli oneri di per la realizzazione.
4.2. D'altro canto, anche i risultati dell'utilizzo del sistema analitico ricostrut- tivo sono stati di valori inferiore a quello determinato col procedimento sinte- tico comparativo, a conferma della validità di quest'ultimo.
4.3. Ha però rilevato che, per rendere omogeno il valore di mercato dei terreni oggetto di causa (non immediatamente edificabili in quanto suscettibili di at- tuazione indiretta) con quello dei terreni immediatamente edificabili (suscetti- bili di interventi di edificazione diretta), è necessario applicare al valore di mercato unitario dei secondi un coefficiente medio riduttivo che ha determi- nato nella misura del 35%.
4.4. Ne ha dedotto che il valore unitario delle aree per cui è causa è pari a:
(€/mq 150,00 — 35%) x 0,19/0,30 = €/mq 58,50.
4.5. Ha sul punto contrastato le osservazioni dei ricorrenti, che insistevano per il riconoscimento del medesimo (maggior) valore delle aree contigue, eviden- ziando come i due riferimenti giurisprudenziali citati fossero attinenti a diver- sa fattispecie, confermando la propria valutazione, che il Collegio fa propria perché logica e adeguatamente argomentata sulla base della effettiva situazio- ne di fatto sottesa.
4.6. Pertanto, il valore complessivo delle aree espropriate ricadenti in zona bianca ammonta a: mq 17.151 x € 58,50 = Euro 1.003.333,50, che corrispon- de ad un maggior importo rispetto a quanto indicato nella sentenza appellata pari ad € 591.496,45.
In merito all'indennità di occupazione d'urgenza delle aree ricadenti in zona bianca, l'importo è stato stimato tenendo conto che, nella sentenza oggetto di ricorso per Cassazione, parte delle aree bianche, ovvero quelle che ricadevano in zona destinata alla viabilità afferente alla p.lla 119, pari a mq 2.123, erano state stimate in euro 13,27 al mq e quelle ricadenti in zona riservata
13 all'edilizia scolastica, pari a mq 15.028 erano state stimante in euro 25,53 al mq, il tutto per la durata di 60 mesi.
4.7. L'indennità di occupazione ex art. 22 bis del DPR 327/2001 è stata quindi calcolata sul maggior importo stimato in questa sede rispetto a quello deter- minato dalla sentenza cassata, che risulta pari ad € 246.456,85 (v. CTU p. 55).
4.8. In merito all'occupazione temporanea della p.lla 1.638, di mq 1.330, per determinare l'indennità di occupazione temporanea dell'area restituita, il CTU ha adottato lo stesso criterio di cui sopra, ovvero questa è stata determinata sul maggior importo stimato nella attuale relazione rispetto a quanto determinato nella sentenza appellata e per il periodo indicato nella stessa, ovvero pari a 15 mesi: da tale calcolo l'indennità è risultata pari ad € 4.567,29.
4.9. Nel rispondere, poi, alle osservazioni del CTP di parte attrice, finalizzate a dimostrare la sottostima effettuata per le aree di che trattasi, l'esperto ha confermato la propria valutazione, riportando anche la stima effettuata me- diante il metodo analitico-ricostruttivo, che avrebbe restituito un valore (Euro
38,10 al mq) più basso di quello ottenuto con il metodo sintetico comparativo
(€ 58,50).
5. Inoltre, il CTU ha correttamente quantificato esattamente in mq 17.151 la superfice delle aree espropriate ricadenti in zona bianca, oggetto di ricorso in
Cassazione: pertanto, ha correttamente ritenuto che “la richiesta di estendere la determinazione dell'indennità di esproprio all'intera area espropriata per la realizzazione nel progetto C.A.S.E. di S. Elia pari a mq 26.475 esula dal perimetro del quesito posto dall'Ecc.ma Corte”.
Non vi è motivo, pertanto per discostarsi da una siffatta valutazione, che la
Corte ritiene congrua condividendo appieno le argomentazioni del CTU.
5.1. Conclusivamente, le ulteriori maggiori somme spettanti agli attori in rias- sunzione per l'espropriazione e la occupazione legittima dei terreni di cui al decreto di localizzazione ed ai decreti di esproprio in atti (occupazione pro-
14 trattasi per 15 mesi quanto alle porzioni non espropriate e per 60 mesi quanto a quelle espropriate) devono essere determinate come segue:
1)Indennità di esproprio aree ricomprese in zona bianca corrispondente ad un maggior importo di € 591.496,45, facente carico al Comune di CP_1
2) Maggior importo indennità occupazione Art. 22- bis aree ricomprese in zo- na bianca - Mesi 60 pari ad € 246.456,85, facente carico al Comune di
; CP_1
3) Maggior importo indennità occupazione temporanea p.lla 1.638 di mq
1.330 — Mesi 15, pari ad € 4.567,72, facente carico alla Presidenza del Con- siglio dei Ministri (atteso che sulla Presidenza del Consiglio grava l'onere re- lativo alla indennità di occupazione temporanea del terreno medesimo, occu- pato ma non espropriato).
5.2. Le parti appellanti dovranno pertanto ottenere il pagamento della maggior somma stimata dal CTU e di cui si è detto, con le maggiorazioni di interessi dalla data del dovuto al deposito.
5.3. In conclusione, ritiene la Corte che la domanda sia, nei limiti e per le ra- gioni esposte, fondata, con ordine, rivolto al Comune espropriante, di deposito presso la Cassa DD.PP. delle maggiori somme accertate come dovute ed ivi non ancora depositate.
5.4. Della somma residua (€ 842.521,02), come si è detto, va ordinato il depo- sito presso la Cassa Depositi e Prestiti, con la maggiorazione degli interessi compensativi, in misura legale, dalla scadenza di ogni singola annualità quan- to alle indennità di occupazione temporanea, e, quanto alla indennità di espro- priazione dal 30/4/2014, data dei decreti di espropriazione, fino al deposito stesso.
5.5. L'accoglimento, sia pur parziale, della domanda, comporta la condanna delle controparti a rifondere ai ricorrenti le spese di lite di tutti i gradi del giu- dizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo tariffa, e quelle di CTU,
15 come liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a definitivo carico del
[...]
Parte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti Parte_1 del , della Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di n. 1939/2018, così provve-
[...] de:
1)determina le maggiori indennità spettanti a e Parte_1 [...]
e (secondo le rispettive quote di comproprietà) in conseguen- Persona_2 za della occupazione legittima e della espropriazione degli immobili per cui è causa (terreni siti in località S. Elia, già catastalmente individuati al CP_1 fg. 92, p.lle 114, 119 e 163) in complessivi € 842.521,02 oltre interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito di cui appresso;
2) ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al CP_6 di depositare le somme di cui sopra, ciascuno per la parte di rispetti-
[...] va spettanza, presso la;
Controparte_9
3) pone le spese di CTU a definitivo carico del Controparte_6
4) condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese dell'intero giudizio, che liquida quanto alla prima fase, in € 26.155,00, in € 14.005,00 per il giudizio di cassazione e in € 26.155,00 per la presente fase di rinvio, in ogni caso oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1096/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Federico Ria Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1096 dell'anno 2023 del Ruolo Generale ver- tente tra e con studio in Parte_1 Parte_2
Roma in Via Paolo Emilio n. 71 rappresentati e difesi, con poteri disgiunti, nel presente giudizio da se medesimi e giusta procura speciale già allegata al ricorso per cassazione dall'Avv. Rocco Baldassini ed elettivamente domicilia- ti nei rispettivi domicili digitali
Appellanti in riassunzione e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura apposta su foglio unito al presente atto ai sensi dell'art. 83
c.p.c., dall' Avv. Domenico de Nardis, presso il quale è elettivamente domici- liato nella sede Comunale sita in via San Bernardino n. 4; appellato in riassunzione
IN PERSONA DEL Controparte_2
PRESIDENTE P.T.; Controparte_3
;
[...]
Appellati contumaci
CONCLUSIONI per parte appellante;
Piaccia a codesta Corte di Appello, in relazione alla parte di superficie della particella 119 (estesa 11.011 mq.) e l'intera superficie della particella ex 114
(ora particella 1637 estesa 6.140 mq. e particella 1638 estesa 1.330 mq.)
(s.eo.) di cui al decreto di esproprio n. 171 del 30.4.2014 ed al decreto di esproprio n. 173 del 30.4.2014:
accertare e dichiarare l'edificabilità di fatto delle citate particelle;
accertare, determinare e liquidare nella misura unitaria di euro 150,00 mq. l'indennità di esproprio espressa alla data dei decreti di esproprio
(30.4.2014) e così per un ammontare pari ad euro 2.752.650,00 (17.151 mq. X
150,00 euro);
accertare, determinare e liquidare l'indennità di occupazione tempora- nea dalla data di immissione possesso (aprile 2009) alla data del decreto di esproprio (aprile 2014) nella misura di un dodicesimo della indennità di esproprio per ogni anno di occupazione e così per un ammontare pari ad euro
1.146.937,50 (per la particella 1637 di 6.140 mq.) e pari ad euro 286.734,45
(per la particella 1638 di 1.330 mq.);
condannare il in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. a versare al in favore degli attori le citate indennità nella misura ri- CP_5 tenuta di giustizia, con interessi dalla data del decreto di esproprio (quanto al- la indennità di esproprio) e dal termine finale di ogni anno di occupazione
2 temporanea (quanto alla indennità di occupazione temporanea) il tutto fino al versamento;
vittoria di spese.
Parte appellata “conclude per la conferma, con ogni op- Controparte_6 portuna integrazione della motivazione, della stima già determinata con la sentenza n. 1939/2018.” altre parti appellate: contumaci
OGGETTO: citazione in riassunzione a seguito della ordinanza di rinvio n.
20382/23 con la quale la Cassazione ha cassato la sentenza di questa Corte n.
1939/2018 depositata il 18.10.2018 in materia di opposizione alla stima di in- dennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.p.r. 327/2001.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione dell'indennizzo per l'espropriazione dei terreni di proprietà degli attori, e Parte_1
, siti in località S. Elia, catastalmente indivi- Parte_2 CP_1 duati al fg. 92, p.lle 119, 1636, 1637 e 1635.
1.1. Con provvedimento emesso ai sensi del decreto del Presidente del Consi- glio dei Ministri del 6.4.2009, il Commissario Delegato includeva i terreni di proprietà degli attori tra le aree da occupare e da espropriare destinate alla co- struzione dell'edilizia residenziale e delle relative opere di urbanizzazione e servizi, a seguito degli eventi sismici del mese di aprile 2009.
1.2. Il richiamato decreto commissariale era stato emesso in conformità alla normativa emergenziale prodotta a seguito degli eventi sismici nelle Regione
Abruzzo del mese di aprile 2009 ed in particolare in conformità all'art. 2 d.l.
28.4.2009 n. 97.
3 1.3. A chiusura dei relativi procedimenti, sono stati emessi in data 30.4.2014 i seguenti decreti di esproprio con i quali sono state acquisite le rispettive aree per una superficie complessiva estesa 26.475 mq.:
a) decreto n. 171 per la particella 1637 (ex 114) estesa 6.140 mq.;
b) decreto n. 172 per la particella 1636 (ex 163) estesa 3.680 mq.;
c) decreto n. 173 per la particella 119 estesa 16.655 mq.
1.4. Con vari provvedimenti, comunicati nel giugno 2012, erano state deter- minate le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione in base ad una stima del valore venale pari ad € 13/mq., salva una piccola porzione di mq.
14.801, valutata € 25,00/mq.; per un totale di € 569.181,70 quanto all'indennità di esproprio e di € 154.371,49 quanto all'indennità di occupa- zione;
1.5. Con atto di citazione notificato il 06.07.2012 gli attori chiedevano la de- terminazione giudiziale delle indennità di esproprio, di occupazione tempora- nea e di quella aggiuntiva e la condanna dei convenuti al relativo pagamento, con la maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi “bancari”.
1.6. Il CTU, con la relazione estimativa del 09.04.2014 e successiva relazione di replica del 03.06.2014. determinava in € 12,65/mq. il valore unitario dei terreni ricompresi in zona di rispetto dell'abitato ed in 12,88/mq. il valore dei terreni privi di normazione urbanistica, assimilati – ai sensi dell'art. 89 L.R.
18/1983, che rinvia, in relazione alle cd. aree bianche, alla disciplina dei suoli agricoli.
Espletata l'integrazione della CTU, comprensiva alla risposta alle osservazio- ni delle parti, la causa era posta in decisione.
1.7. Con sentenza n. 1939/2018 del 18.10.2018 la Corte di Appello di
L'Aquila, con riferimento alla destinazione urbanistica delle aree alla data del
06.04.2009 e mantenendo fermi i più alti valori unitari risultanti dalla stima provvisoria effettuata dall'Agenzia delle Entrate, determinava in € 13,27 al mq il valore unitario delle aree ricomprese nella zona di rispetto dell'abitato e
4 nella zona destinata a viabilità e parcheggi (espropriati per un'estensione di mq 11.462) ed in euro 25,53 il valore unitario delle aree nella zona per servizi pubblici (espropriati per un'estensione di mq 15.013);
1.8. Nelle ragioni della decisione questa Corte di Appello assimilava i citati terreni privi di destinazione urbanistica (“area bianca”) ai terreni agricoli, ma contrariamente a quanto stimato dal CTU (€/mq 12,88), riconosceva i più alti valori unitari risultanti dalla stima provvisoria effettuata dall'ex Agenzia del
Territorio, che era stata effettuata con riferimento a terreni edificabili.
1.9. In particolare, questa Corte affermava testualmente che la stima “delle indennità è stata determinata sulla scorta della relazione dell'Agenzia del
Territorio del 30/3/2012 (prodotta dalla Avvocatura distrettuale dello Stato), che ha quantificato - con metodo comparativo - in € 13,00/mq. il valore vena- le unitario delle porzioni di terreno ricomprese in zona di rispetto dell'abitato
(l'intera particella 163, poi frazionata nelle p.lle 1635 e 1636, e mq.
5.496 della p.lla 119) ed in zona destinata a viabilità e parcheggio (mq.
2.498 della
p.lla119), ritenute non edificabili, ed in € 25,00/mq. il valore venale delle porzioni di terreno ricomprese in zona per servizi pubblici (l'intera p.lla 114, poi frazionata nelle p.ile 1637 e _ 1638, e _mq._8.66 1 della p.ila _ 119), ri- tenute edificabili. ”
2. Avverso la predetta sentenza del 18.10.2018, con atto notificato il
12.04.2019, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo motivo, hanno contestato che la Corte territoriale aveva accertato la destinazione dei terreni espropriati a seguito degli eventi sismici del
6.04.2009 sulla base della loro classificazione urbanistica antecedente alla da- ta del 6.04.2009 anziché considerare quella vigente alla data dei decreti di esproprio, nel caso emessi il 30.04.2014; con il secondo motivo di ricorso in Cassazione, i proprietari, odierni appellan- ti, impugnavano la citata sentenza sostenendo che alle aree prive di disciplina
5 urbanistica (cosiddette bianche) non fosse applicabile la disciplina dei suoli agricoli, in ragione dell'assenza di opere di urbanizzazione primaria e che oc- correva considerare la edificabilità di fatto sulla base della funzionalità delle aree in termini di completamento delle aree contigue edificabili, essendo irri- levante la possibilità di allaccio alle strutture di urbanizzazione primaria.
2.1. Con l'ordinanza n. 20382/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il se- condo motivo del ricorso con riguardo alla determinazione del valore venale di alcune delle aree espropriate prive di normazione urbanistica (cd “zone bianche”) con riferimento non all'epoca di valutazione (data del sisma del
6.4.2009), bensì alla destinazione agricola ad esse riconosciuta solo per l'assenza di opere di urbanizzazione primaria, dovendosi piuttosto adottare, ai fini dell'accertamento della natura edificabile o meno dell'area, il criterio dell'edificabilità di fatto (art. 4 u. comma L. n. 10 del 1977), “che impone un metodo di valutazione incentrato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate all'edificazione in base alle scelte legislative e a quelle pianificatorie dei comuni”
2.2. In particolare, con l'ordinanza di rinvio n. 20382/23 la Corte di Cassazio- ne ha affermato: “Fondata invece appare la seconda doglianza mossa dai ri- correnti laddove essi criticano l'equiparazione praticata fra l'area priva di normazione urbanistica, quella appunto di cui alla particella (Omissis) e alla particella ex (Omissis), ora particelle (Omissis), per cui erano decaduti i vin- coli espropriativi apposti nel 1979, qualificabile come "area bianca", a un terreno agricolo in ragione dell'assenza di opere di urbanizzazione primaria.
La Corte di appello ha ritenuto insussistente il carattere della edificabilità di fatto a causa della mancanza di opere di urbanizzazione primaria richiaman- dosi alla giurisprudenza di questa Corte, non letta però correttamente.
Secondo questo orientamento, che merita continuità, l'avvenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio rende l'area (e non la zona) priva di re-
6 golamentazione urbanistica, sicché, in tale ipotesi, non è consentito farne ri- vivere la condizione preesistente ma opera la disciplina prevista per le cd. aree bianche di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c., la quale, peraltro, non comporta un automatico riconoscimento della natura edificabile dell'area oc- cupata, dovendo essere apprezzata la ricorrenza di tale carattere in base al criterio dell'edificabilità di fatto, che impone un metodo di valutazione incen- trato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed armo- nico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate all'edificazione in base alle scelte legislative e a quelle pianificatorie dei co- muni (Sez. 1, n. 12268 del 14.6.2016; Sez. 1, n. 9488 del 30.4.2014).
Si è anche aggiunto più recentemente che rientra tra le aree cd. bianche, pri- ve di regolamentazione urbanistica, l'area ricompresa in una zona destinata a verde pubblico "con caratteristiche speciali", in relazione alla quale, per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l'entità della relativa edificabilità, sia rimandato ad uno specifico accordo di programma D.P.R. n.
267 del 2000, ex art. 34 mai adottato, con la conseguenza che l'indennità di esproprio ad essa riferita va determinata sulla base del criterio dell'edificabi- lità di fatto, tenuto conto delle misure di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali (Sez. 1, n. 11360 del 7.4.2022).
La predetta valutazione è stata omessa dalla Corte territoriale e certamente a tali fini doveva essere considerata anche l'approvazione di un piano integrato di intervento per la creazione di insediamenti residenziali con accordo di programma, sottoscritto dalle parti private, ratificato dal e approva- CP_1 to definitivamente con decreto del Presidente della Regione, solamente ineffi- cace per la mancata sottoscrizione della convenzione definitiva”
2.3.Con la pronuncia sopra indicata, la Corte di Cassazione, dopo aver rileva- to che la Corte d'Appello aveva erroneamente equiparato la cd “area bianca” ai terreni agricoli, senza verificare l'edificabilità di fatto delle aree, ha rinviato la causa in sede rescissoria in diversa composizione al fine di rideterminare il
7 valore di mercato dei terreni di cui sopra alla luce ed in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di edificabilità di fatto in relazione alle aree bianche.
2.4. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 chetti riassumevano, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio avanti a questa
Corte chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occu- pazione legittima in relazione alla parte di superficie della particella 119
(estesa 11.011 mq.) e l'intera superficie della particella ex 114 (ora particella
1637 estesa 6.140 mq. e particella 1638 estesa 1.330 mq.) di cui ai decreti di esproprio n. 171 e n. 173 del 30.4.2014, secondo i principi fissati dalla Su- prema Corte.
2.5. Questa Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, è chiamata a fare stretta applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione e, in questo senso, a quantificare l'indennità di espropriazione in base al criterio generale del valore venale pieno del suolo edificabile.
2.6. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della del Consi- CP_2 glio che, regolarmente attinto dalla notifica della citazione in CP_2 riassunzione, non ha inteso costituirsi. Sempre in via preliminare, va altresì rilevato che sul difetto di legittimazione passiva del
[...]
su cui si è pronunciata la Corte con la Controparte_7 prima sentenza è caduto il giudicato per mancata proposizione di impugna- zione nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione e definito con la sentenza di annullamento con rinvio.
2.7. Nell'ordinanza della Suprema Corte si richiede la stima delle sole aree ri- cadenti in zona bianca. Il CTU, dott. , è stato pertanto Persona_1 chiamato ad effettuare una nuova valutazione sia dell'edificabilità “di fatto” sia del relativo valore di mercato di dette aree e, segnatamente, di una parte della particella 119 e dell'intera particella ex 114 (ora rispettivamente parti-
8 cella 1637 estesa 6.140 mq, e particella 1638 estesa 1.330 mq.) limitatamente alla determinazione dell'indennità di occupazione.
2.8. Il CTU, in ossequio a quanto statuito dal Supremo Consesso, ha eviden- ziato che, con riferimento alla data del 06.04.2009, parte delle aree espropriate ricadeva in “Zona per servizi pubblici — Art. 30” con destinazione Scuola
Materna (M) e Scuola elementare (SE), parte in “Zona destinata alla viabilità
e parcheggio — Art. 27”.
Al fine di determinare il valore delle aree ricadenti in “zona bianca” pari a complessivi mq 17.151, il CTU ha proceduto attraverso il metodo sintetico comparativo facendo riferimento al valore delle aree edificabili limitrofe”.
2.9.La stima comparativa è stata attuata con l'utilizzazione di opportuni coef- ficienti di omogeneizzazione che tenessero conto delle differenze tra il subject ed i comparabili, questi ultimi ricompresi in “Zona residenziale di espansione di tipo 2 delle Frazioni — Art. 51” con Uf = 0,3 mq/mq, tenendo conto del diverso grado di edificabilità e della necessità per l'area de qua di realizzare a spese del lottizzante le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da cede- re al CP_1
3. In tal senso, il CTU ha ritenuto utile riportare anche alcuni comparabili in- dicati nella relazione di “Controdeduzioni del CTU alle osservazioni del CTP della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Protezione Civile” che sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamenti:
3.1. All'esito della stima condotta, ha determinato in euro 150,00 mq. il valore unitario medio riferito proprio alle “…aree edificabili limitrofe alla data di emissione dei decreti di esproprio (30.4.2014) ricadenti in zona di espansione;
- ha aggiunto che “tale valore si riferisce ad un'area edificabile che non ne- cessita di piano attuativo e di cessione di standard” e per la quale sono assen- tibili interventi edilizi diretti.
9 3.2. Operando la media dei valori unitari accertati dalla Agenzia delle Entrate in relazione a terreni edificabili a destinazione residenziale, con indice di edi- ficazione territoriale = 0,30 mq/mq, si ottiene:
(124,20 + 150,08 + 144,90 + 160,43 + 165,60 + 165,60) / 6 = in c.t. € 152,00 / mq.
3.3. Da quanto sopra, ha ritenuto che il valore medio delle aree edificabili li- mitrofe alla data di emissione dei decreti di esproprio (30.04.2014) ricadenti in “Zona di espansione tipo 2 delle frazioni” con UF = 0,30 mq/mq sia assu- mibile in Euro 150,00 al mq.
3.4. Ha aggiunto che “tale valore si riferisce ad un'area edificabile che non necessita di piano attuativo e di cessione di standard “e per la quale sono as- sentibili interventi edilizi diretti (p. 50) ed ha precisato che, invece, i terreni oggetto di giudizio richiedono la preventiva approvazione degli strumenti ur- banistici (“attuazione indiretta”) e la cessione di standard.
3.5. Ha evidenziato (ibidem p. 59) che, nel caso di specie, ai fini estimativi, a parità di tutte le altre condizioni, esiste differenza di valore tra un'area dotata di un indice fondiario edificabile direttamente senza grandi necessità di rea- lizzazione e cessione di aree a standard ed un'area dotata di un indice di edifi- cabilità territoriale, sicché è necessario realizzare le opere di urbanizzazione primaria (ossia strade, parcheggi, area verde, rete fognante, rete idrica, rete elettrica e altro) e quelle di urbanizzazione secondaria da cedere al CP_1
3.6. Tale differenza di valore, oltre che dai riscontri oggettivi provenienti dal mercato delle aree edificabili, può ricondursi in linea di principio all'art. 2 della legge regionale n. 49 del 2012, antecedente all'emissione dei decreti di esproprio, avente ad oggetto «disposizioni comuni agli interventi di riqualifi- cazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l'ampliamento, la de- molizione e ricostruzione» dove al comma 7 è prevista la monetizzazione de- gli standard minimi indicati dall'art. 3 del DM 1444/68 nel caso in cui non sia
10 possibile o non risulti di utilità pubblica realizzarli nell'ambito del piano attua- tivo.
3.7. Ha spiegato che, nel caso di redazione di piani attuativi o proposte di pia- ni complessi da parte dei privati, per i quali sia di maggior convenienza per l'amministrazione comunale, anziché ottenere la cessione di aree per spazi pubblici nell'ambito delle ottime medesimi, addivenire alla monetizzazione di tali aree per il conseguente raggiungimento, da parte dell'amministrazione stessa, della realizzazione di aree standard di più opportuna entità e miglior fruibilità per la collettività, è possibile ricorrere alla monetizzazione di queste da stimarsi con riferimento al costo di acquisto di aree equivalenti da reperirsi nelle immediate vicinanze e dei costi per la realizzazione delle infrastrutture, compresi i costi di progettazione e le altre spese generali.
3.8. Pertanto, se si devono equiparare le aree direttamente edificabili con quelle per cui è necessario realizzare per la loro trasformazione edilizia le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la differenza di valore corri- sponderebbe all'importo alternativo alla cessione delle aree standard nei ter- mini del citato art. 2 della legge regionale 49/2012. Quindi, posto che non è stato possibile individuare comparabili del tutto omogenei all'area oggetto di causa, ovvero ricompresi in un Programma di Intervento, ha determinato il va- lore attraverso una stima comparativa con l'utilizzazione di opportuni coeffi- cienti di omogeneizzazione che tengono conto delle differenze tra il “subject”
e i comparabili, questi ultimi ricompresi in “Zona residenziale di espansione di tipo due delle Frazioni- articolo 51 con UF =0,3mq/mq tenendo conto del diverso grado di edificabilità e della necessità per l'area in questione di realiz- zare a spese del lottizzante le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da cedere al Comune.
3.9. Ha aggiunto che il costruttore assegna alle aree un differente valore pro- prio in funzione dei maggiori oneri che dovrà sostenere se per l'area risulta necessario procedere alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizza-
11 zione primaria e secondaria, che quindi andrà a scaricare sulla proposta di ac- quisto dell'area affinché il profitto ritraibile rimanga invariato e di questo co- stituisce riprova la circostanza che, effettuando una stima analitica ricostrutti- va (che il CTU poi ha comunque effettuato) tali costi vengono detratti al valo- re del complesso immobiliare realizzabile sul comparto edificabile al fine di determinare, per differenza con gli altri costi imputabili alla trasformazione edilizia, il valore dell'area. Ed ha sottolineato (ibidem p. 61) che la regola che l'indennità di esproprio segue il reale valore di mercato non può superare il differente apprezzamento che si genera tra aree edificabili in ragione degli oneri aggiuntivi necessari per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione pri- maria e secondaria in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 28 della legge
1150/94 concordate o progettate con strumento attuativo e successiva cessione gratuita alla PA.
4. Peraltro, in tema di imposta comunale sugli immobili a cui si è effettuato riferimento per determinare il coefficiente di adeguamento, questa imposta- zione è riconosciuta anche dalla Cassazione, che ha statuito che l'edificabilità di un'area ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal indipen- CP_1 dentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'ado- zione di strumenti urbanistici attuativi, ma tuttavia occorre tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio ( Cassazione Con
23902/2020 e Cass. sez. Trib. n. 23682/2022.
4.1. Ha aggiunto che, nel caso in esame, al fine di reperire i comparabili il più possibile omogenei all'area da stimare, ha rintracciato atti di compravendita di terreni edificabili a destinazione residenziale per lo più ricompresi in “Zona di espansione tipo 2 delle Frazioni- art. 51 con UF= 0,30 mq/mq per i quali è
12 prevista l'attuazione con intervento edilizio diretto ed eventualmente, se indi- cato nella grafica di PRG, con sola cessione di aree per urbanizzazione prima- ria e secondaria e non di assunzione degli oneri di per la realizzazione.
4.2. D'altro canto, anche i risultati dell'utilizzo del sistema analitico ricostrut- tivo sono stati di valori inferiore a quello determinato col procedimento sinte- tico comparativo, a conferma della validità di quest'ultimo.
4.3. Ha però rilevato che, per rendere omogeno il valore di mercato dei terreni oggetto di causa (non immediatamente edificabili in quanto suscettibili di at- tuazione indiretta) con quello dei terreni immediatamente edificabili (suscetti- bili di interventi di edificazione diretta), è necessario applicare al valore di mercato unitario dei secondi un coefficiente medio riduttivo che ha determi- nato nella misura del 35%.
4.4. Ne ha dedotto che il valore unitario delle aree per cui è causa è pari a:
(€/mq 150,00 — 35%) x 0,19/0,30 = €/mq 58,50.
4.5. Ha sul punto contrastato le osservazioni dei ricorrenti, che insistevano per il riconoscimento del medesimo (maggior) valore delle aree contigue, eviden- ziando come i due riferimenti giurisprudenziali citati fossero attinenti a diver- sa fattispecie, confermando la propria valutazione, che il Collegio fa propria perché logica e adeguatamente argomentata sulla base della effettiva situazio- ne di fatto sottesa.
4.6. Pertanto, il valore complessivo delle aree espropriate ricadenti in zona bianca ammonta a: mq 17.151 x € 58,50 = Euro 1.003.333,50, che corrispon- de ad un maggior importo rispetto a quanto indicato nella sentenza appellata pari ad € 591.496,45.
In merito all'indennità di occupazione d'urgenza delle aree ricadenti in zona bianca, l'importo è stato stimato tenendo conto che, nella sentenza oggetto di ricorso per Cassazione, parte delle aree bianche, ovvero quelle che ricadevano in zona destinata alla viabilità afferente alla p.lla 119, pari a mq 2.123, erano state stimate in euro 13,27 al mq e quelle ricadenti in zona riservata
13 all'edilizia scolastica, pari a mq 15.028 erano state stimante in euro 25,53 al mq, il tutto per la durata di 60 mesi.
4.7. L'indennità di occupazione ex art. 22 bis del DPR 327/2001 è stata quindi calcolata sul maggior importo stimato in questa sede rispetto a quello deter- minato dalla sentenza cassata, che risulta pari ad € 246.456,85 (v. CTU p. 55).
4.8. In merito all'occupazione temporanea della p.lla 1.638, di mq 1.330, per determinare l'indennità di occupazione temporanea dell'area restituita, il CTU ha adottato lo stesso criterio di cui sopra, ovvero questa è stata determinata sul maggior importo stimato nella attuale relazione rispetto a quanto determinato nella sentenza appellata e per il periodo indicato nella stessa, ovvero pari a 15 mesi: da tale calcolo l'indennità è risultata pari ad € 4.567,29.
4.9. Nel rispondere, poi, alle osservazioni del CTP di parte attrice, finalizzate a dimostrare la sottostima effettuata per le aree di che trattasi, l'esperto ha confermato la propria valutazione, riportando anche la stima effettuata me- diante il metodo analitico-ricostruttivo, che avrebbe restituito un valore (Euro
38,10 al mq) più basso di quello ottenuto con il metodo sintetico comparativo
(€ 58,50).
5. Inoltre, il CTU ha correttamente quantificato esattamente in mq 17.151 la superfice delle aree espropriate ricadenti in zona bianca, oggetto di ricorso in
Cassazione: pertanto, ha correttamente ritenuto che “la richiesta di estendere la determinazione dell'indennità di esproprio all'intera area espropriata per la realizzazione nel progetto C.A.S.E. di S. Elia pari a mq 26.475 esula dal perimetro del quesito posto dall'Ecc.ma Corte”.
Non vi è motivo, pertanto per discostarsi da una siffatta valutazione, che la
Corte ritiene congrua condividendo appieno le argomentazioni del CTU.
5.1. Conclusivamente, le ulteriori maggiori somme spettanti agli attori in rias- sunzione per l'espropriazione e la occupazione legittima dei terreni di cui al decreto di localizzazione ed ai decreti di esproprio in atti (occupazione pro-
14 trattasi per 15 mesi quanto alle porzioni non espropriate e per 60 mesi quanto a quelle espropriate) devono essere determinate come segue:
1)Indennità di esproprio aree ricomprese in zona bianca corrispondente ad un maggior importo di € 591.496,45, facente carico al Comune di CP_1
2) Maggior importo indennità occupazione Art. 22- bis aree ricomprese in zo- na bianca - Mesi 60 pari ad € 246.456,85, facente carico al Comune di
; CP_1
3) Maggior importo indennità occupazione temporanea p.lla 1.638 di mq
1.330 — Mesi 15, pari ad € 4.567,72, facente carico alla Presidenza del Con- siglio dei Ministri (atteso che sulla Presidenza del Consiglio grava l'onere re- lativo alla indennità di occupazione temporanea del terreno medesimo, occu- pato ma non espropriato).
5.2. Le parti appellanti dovranno pertanto ottenere il pagamento della maggior somma stimata dal CTU e di cui si è detto, con le maggiorazioni di interessi dalla data del dovuto al deposito.
5.3. In conclusione, ritiene la Corte che la domanda sia, nei limiti e per le ra- gioni esposte, fondata, con ordine, rivolto al Comune espropriante, di deposito presso la Cassa DD.PP. delle maggiori somme accertate come dovute ed ivi non ancora depositate.
5.4. Della somma residua (€ 842.521,02), come si è detto, va ordinato il depo- sito presso la Cassa Depositi e Prestiti, con la maggiorazione degli interessi compensativi, in misura legale, dalla scadenza di ogni singola annualità quan- to alle indennità di occupazione temporanea, e, quanto alla indennità di espro- priazione dal 30/4/2014, data dei decreti di espropriazione, fino al deposito stesso.
5.5. L'accoglimento, sia pur parziale, della domanda, comporta la condanna delle controparti a rifondere ai ricorrenti le spese di lite di tutti i gradi del giu- dizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo tariffa, e quelle di CTU,
15 come liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a definitivo carico del
[...]
Parte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti Parte_1 del , della Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di n. 1939/2018, così provve-
[...] de:
1)determina le maggiori indennità spettanti a e Parte_1 [...]
e (secondo le rispettive quote di comproprietà) in conseguen- Persona_2 za della occupazione legittima e della espropriazione degli immobili per cui è causa (terreni siti in località S. Elia, già catastalmente individuati al CP_1 fg. 92, p.lle 114, 119 e 163) in complessivi € 842.521,02 oltre interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito di cui appresso;
2) ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al CP_6 di depositare le somme di cui sopra, ciascuno per la parte di rispetti-
[...] va spettanza, presso la;
Controparte_9
3) pone le spese di CTU a definitivo carico del Controparte_6
4) condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese dell'intero giudizio, che liquida quanto alla prima fase, in € 26.155,00, in € 14.005,00 per il giudizio di cassazione e in € 26.155,00 per la presente fase di rinvio, in ogni caso oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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