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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3580/2021 promosso da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Zimatore e Antonio Fasano giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Catanzaro, via Buccarelli n. 49;
p.i.: P.IVA_1
- attrice opponente -
contro
Controparte_1
in persona della Curatrice dott.ssa CP_2
p.i: P.IVA_2
- convenuto opposto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 927/2021 emesso dal
Tribunale civile di Treviso il 13.4.2021, accertando e dichiarando che la nulla deve al Parte_1 CP_1
quale corrispettivo previsto nel contratto di avvalimento stipulato il 9.10.2019 per i motivi indicati in narrativa;
[...]
- condannare il al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti Controparte_1
difensori.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la ditta Parte_1
Parte (in prosieguo anche solo ) chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 927/2021 emesso
[...]
dal Tribunale di Treviso il 13.4.2021 in favore del (in prosieguo anche solo Controparte_1
), con il quale le era stato ingiunto di pagare all'odierno convenuto la somma di € 13.860,29, CP_1
oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte Nel ricorso per decreto ingiuntivo, il aveva sostenuto di essere creditore della in virtù CP_1
del contratto di avvalimento sottoscritto in data 9.10.2019 avente ad oggetto il prestito dei requisiti necessari per consentire alla ditta attrice di partecipare a una gara di appalto indetta da per Parte_2
lavori di manutenzione di infrastrutture idrauliche e civili in varie zone della Calabria.
In seguito all'aggiudicazione definitiva di DSE, l'odierno convenuto aveva richiesto il pagamento del premio concordato, procedendo ad emettere apposita fattura, senza tuttavia nulla ricevere dalla controparte e, per tale motivo, aveva agito monitoriamente per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto.
L'attrice, nel presentare opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, eccepiva l'inadempimento del che, in seguito alla conclusione del contratto e prima dell'aggiudicazione CP_1
definitiva, era stato attinto da comunicazione interdittiva antimafia con conseguente impossibilità di
2
continuare a prestare i requisiti necessari per l'affidamento dell'appalto, in virtù dell'art. 89 comma 3 del
Codice dei Contratti pubblici al tempo vigente (d.lgs. n.50 del 2016).
La ditta attrice, in seguito alla comunicazione della stazione appaltante relativa alla sussistenza di tale motivo obbligatorio di esclusione e della necessità di sostituire l'impresa ausiliaria, era dunque stata costretta a reperire una nuova controparte contrattuale al fine di regolarizzare la propria posizione e conseguire l'aggiudicazione definitiva della gara, quale presupposto per la conclusione del successivo contratto di appalto.
Parte Per tali motivi, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che nulla fosse dovuto a titolo di corrispettivo del contratto di avvalimento concluso con il convenuto.
Si costitutiva inizialmente il negando il proprio inadempimento in ragione del fatto che CP_1
l'interdittiva antimafia era intervenuta solo successivamente all'aggiudicazione definitiva, così di fatto non interferendo sulla legittimità della pretesa alla c.d. success fee, ossia al premio pattuito dalle parti per il risultato ottenuto in caso di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 8 del contratto di avvalimento.
Il convenuto chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto e formulava istanza ex art. 648 cod. proc. civ.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 21.10.2021, svoltasi mediante il deposito di note autorizzate, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ritenendo necessario acquisire maggiore prova del credito (in particolare sotto il profilo del momento effettivo della sua insorgenza) e concedeva alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. iv.
All'udienza del 10.10.2024 il Giudice dava atto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del e della conseguente intervenuta interruzione del procedimento. Controparte_1
Alla successiva udienza di riassunzione, il Giudice constatava la mancata costituzione del e ne CP_1
dichiarava la contumacia. Ritenuta inoltre la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.4.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., parte attrice precisava le proprie
3
conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
* * *
Parte L'opposizione formulata da è fondata e merita accoglimento.
Il convenuto ha richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione al credito CP_1
oggetto della fattura n. 199/2020 ma l'attrice opponente ha eccepito – in verità già nella fase stragiudiziale della presente vertenza e precedentemente all'emissione della fattura – l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione dell'inadempimento del convenuto che, in seguito alla conclusione del contratto di avvalimento e prima dell'aggiudicazione definitiva, non ha prestato i requisiti concordati a causa della comunicazione interdittiva antimafia intervenuta nei suoi confronti, quale motivo di esclusione obbligatoria ai sensi dell'art. 80 Codice dei Contratti pubblici.
L'oggetto del presente giudizio attiene dunque alla ricostruzione del momento preciso in cui è effettivamente intervenuta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'attrice, quale evento a fondamento del credito del nei confronti dell'impresa ausiliata. CP_1
Il contratto di avvalimento concluso tra le parti in data 9.10.2019 riguardava infatti il prestito da parte del dei requisiti morali e dei requisiti relativi alla categoria OG06 e alla cifra d'affari al fine di CP_1
Parte consentire alla ditta di partecipare alla gara indetta da per dei lavori di manutenzione Parte_2
di infrastrutture idriche e civili in varie zone della Regione Calabria.
A fronte del prestito dei requisiti, la ditta ausiliata si impegnava a riconoscere un primo premio – c.d. success fee – per il risultato ottenuto, e dunque per l'aggiudicazione definitiva della gara, da calcolarsi secondo i criteri indicati dall'art. 8 (3% del valore dell'appalto) e da ritenersi dovuto indipendentemente dalle vicende successive all'aggiudicazione (e quindi dunque anche a prescindere dalla mancata sottoscrizione del contratto di appalto).
La pretesa creditoria del si basa sul fatto che, secondo quanto da esso affermato, la DSE CP_1
avrebbe ottenuto l'aggiudicazione definitiva in data 13.12.2019 e dunque in un momento anteriore
4
rispetto all'interdittiva antimafia, intervenuta nel maggio dell'anno successivo.
Tuttavia, il provvedimento richiamato dal convenuto opposto – e prodotto nella fase monitoria – quale prova fondante l'avvenuta aggiudicazione definitiva (e quindi il sorgere del credito), ha in realtà ad oggetto la mera proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante, così come eccepito e dimostrato dall'attrice opponente.
Tale documento fa infatti riferimento alla procedura aperta della gara n. 622 ai sensi dell'art. 60 d.lgs.
50/2016, da svolgersi in modalità telematica al fine di aggiudicare con il criterio del minor prezzo l'affidamento dei lavori e riporta al suo interno tutti i verbali delle operazioni di gara.
Il verbale finale del 13.12.2019, contenuto a pag. 3, contrariamente a quanto affermato dal , ha CP_1
ad oggetto la proposta di aggiudicazione, così come si desume dal suo tenore letterale (“il Seggio di gara fa scorrere la graduatoria e formula la seguente proposta di aggiudicazione da rimettere alla Stazione appaltante per la conseguente approvazione (…)” (doc. 3 parte attrice).
Ad ogni modo, a fugare ogni dubbio, parte attrice ha altresì fornito la prova che l'aggiudicazione definitiva
è avvenuta solo successivamente alla comunicazione antimafia di maggio 2020 mediante la produzione in giudizio della nota prot. n. 2544 del 2.09.2020 della Stazione appaltante avente ad oggetto la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ed efficace relativa alla procedura n. 622 lavori di manutenzione suddivisi in 4 Lotti – Lotto 2 (doc. allegato con la seconda memoria 183 cod. proc. civ.).
È dunque evidente che, in virtù della previsione nel contratto di avvalimento della c.d. success fee dovuta dalla ditta ausiliata all'esito dell'eventuale aggiudicazione definitiva della gara, prima di tale momento quest'ultima nulla avrebbe dovuto riconoscere all'ausiliaria.
In ogni caso, il successivo inadempimento del ha trovato piena conferma nell'ulteriore CP_1
documentazione prodotta da parte attrice.
Come risulta infatti dagli atti del presente giudizio, in data 28.5.2020 la DSE ha ricevuto l'avviso da parte della stazione appaltante circa l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti dell'impresa ausiliaria a causa della comunicazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bologna nei confronti di
5
quest'ultima che costituisce, ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, motivo obbligatorio di esclusione (doc. 4 parte attrice).
Parte Di conseguenza, al fine di regolarizzare la propria posizione, la ditta ha proceduto a sostituire nell'immediatezza dei fatti l'impresa ausiliaria e, in data 4.6.2020, ha concluso un nuovo contratto di avvalimento con la Ferraro Costruzioni S.r.l. avente ad oggetto il prestito dei medesimi requisiti morali ed economici oggetto del primo contratto, tra cui, in particolare, il requisito relativo alla categoria OG06
(doc. 5 parte attrice).
Si deve dunque concludere che solo grazie al prestito dei requisiti da parte della nuova impresa ausiliata
Parte
– espressamente richiamati nella comunicazione di aggiudicazione – la ditta è successivamente risultata destinataria del provvedimento di aggiudicazione definitiva quale presupposto a monte del contratto di appalto che si è infine concluso in data 2.9.2020, con consegna dei lavori prevista e avvenuta il 1.10.2020 (doc. 7 parte attrice).
L'eccepito inadempimento del convenuto opposto ha dunque trovato piena conferma all'esito del presente giudizio, con conseguente accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria avanzata nel giudizio monitorio.
Alla luce delle ragioni fino a qui esposte, questo Giudice ritiene meritevole di accoglimento la domanda attorea e conseguentemente dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 927/2021 emesso dal Tribunale di Treviso in data 13.4.2021.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del convenuto opposto. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e minimi per la fase decisionale dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca, per le ragioni di cui in motivazione, il decreto
6
ingiuntivo n. 297/2021, emesso dal Tribunale di Treviso il 13.4.2021;
- accerta l'insussistenza del credito vantato da;
Controparte_1
Parte
- condanna alla rifusione, in favore di di Pace delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in complessivi € 118,50 per anticipazioni, € 4.227,00 per compensi oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati antistatari.
Treviso, 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3580/2021 promosso da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Zimatore e Antonio Fasano giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Catanzaro, via Buccarelli n. 49;
p.i.: P.IVA_1
- attrice opponente -
contro
Controparte_1
in persona della Curatrice dott.ssa CP_2
p.i: P.IVA_2
- convenuto opposto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 927/2021 emesso dal
Tribunale civile di Treviso il 13.4.2021, accertando e dichiarando che la nulla deve al Parte_1 CP_1
quale corrispettivo previsto nel contratto di avvalimento stipulato il 9.10.2019 per i motivi indicati in narrativa;
[...]
- condannare il al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti Controparte_1
difensori.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la ditta Parte_1
Parte (in prosieguo anche solo ) chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 927/2021 emesso
[...]
dal Tribunale di Treviso il 13.4.2021 in favore del (in prosieguo anche solo Controparte_1
), con il quale le era stato ingiunto di pagare all'odierno convenuto la somma di € 13.860,29, CP_1
oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte Nel ricorso per decreto ingiuntivo, il aveva sostenuto di essere creditore della in virtù CP_1
del contratto di avvalimento sottoscritto in data 9.10.2019 avente ad oggetto il prestito dei requisiti necessari per consentire alla ditta attrice di partecipare a una gara di appalto indetta da per Parte_2
lavori di manutenzione di infrastrutture idrauliche e civili in varie zone della Calabria.
In seguito all'aggiudicazione definitiva di DSE, l'odierno convenuto aveva richiesto il pagamento del premio concordato, procedendo ad emettere apposita fattura, senza tuttavia nulla ricevere dalla controparte e, per tale motivo, aveva agito monitoriamente per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto.
L'attrice, nel presentare opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, eccepiva l'inadempimento del che, in seguito alla conclusione del contratto e prima dell'aggiudicazione CP_1
definitiva, era stato attinto da comunicazione interdittiva antimafia con conseguente impossibilità di
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continuare a prestare i requisiti necessari per l'affidamento dell'appalto, in virtù dell'art. 89 comma 3 del
Codice dei Contratti pubblici al tempo vigente (d.lgs. n.50 del 2016).
La ditta attrice, in seguito alla comunicazione della stazione appaltante relativa alla sussistenza di tale motivo obbligatorio di esclusione e della necessità di sostituire l'impresa ausiliaria, era dunque stata costretta a reperire una nuova controparte contrattuale al fine di regolarizzare la propria posizione e conseguire l'aggiudicazione definitiva della gara, quale presupposto per la conclusione del successivo contratto di appalto.
Parte Per tali motivi, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che nulla fosse dovuto a titolo di corrispettivo del contratto di avvalimento concluso con il convenuto.
Si costitutiva inizialmente il negando il proprio inadempimento in ragione del fatto che CP_1
l'interdittiva antimafia era intervenuta solo successivamente all'aggiudicazione definitiva, così di fatto non interferendo sulla legittimità della pretesa alla c.d. success fee, ossia al premio pattuito dalle parti per il risultato ottenuto in caso di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 8 del contratto di avvalimento.
Il convenuto chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto e formulava istanza ex art. 648 cod. proc. civ.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 21.10.2021, svoltasi mediante il deposito di note autorizzate, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ritenendo necessario acquisire maggiore prova del credito (in particolare sotto il profilo del momento effettivo della sua insorgenza) e concedeva alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. iv.
All'udienza del 10.10.2024 il Giudice dava atto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del e della conseguente intervenuta interruzione del procedimento. Controparte_1
Alla successiva udienza di riassunzione, il Giudice constatava la mancata costituzione del e ne CP_1
dichiarava la contumacia. Ritenuta inoltre la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.4.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., parte attrice precisava le proprie
3
conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Parte L'opposizione formulata da è fondata e merita accoglimento.
Il convenuto ha richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione al credito CP_1
oggetto della fattura n. 199/2020 ma l'attrice opponente ha eccepito – in verità già nella fase stragiudiziale della presente vertenza e precedentemente all'emissione della fattura – l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione dell'inadempimento del convenuto che, in seguito alla conclusione del contratto di avvalimento e prima dell'aggiudicazione definitiva, non ha prestato i requisiti concordati a causa della comunicazione interdittiva antimafia intervenuta nei suoi confronti, quale motivo di esclusione obbligatoria ai sensi dell'art. 80 Codice dei Contratti pubblici.
L'oggetto del presente giudizio attiene dunque alla ricostruzione del momento preciso in cui è effettivamente intervenuta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'attrice, quale evento a fondamento del credito del nei confronti dell'impresa ausiliata. CP_1
Il contratto di avvalimento concluso tra le parti in data 9.10.2019 riguardava infatti il prestito da parte del dei requisiti morali e dei requisiti relativi alla categoria OG06 e alla cifra d'affari al fine di CP_1
Parte consentire alla ditta di partecipare alla gara indetta da per dei lavori di manutenzione Parte_2
di infrastrutture idriche e civili in varie zone della Regione Calabria.
A fronte del prestito dei requisiti, la ditta ausiliata si impegnava a riconoscere un primo premio – c.d. success fee – per il risultato ottenuto, e dunque per l'aggiudicazione definitiva della gara, da calcolarsi secondo i criteri indicati dall'art. 8 (3% del valore dell'appalto) e da ritenersi dovuto indipendentemente dalle vicende successive all'aggiudicazione (e quindi dunque anche a prescindere dalla mancata sottoscrizione del contratto di appalto).
La pretesa creditoria del si basa sul fatto che, secondo quanto da esso affermato, la DSE CP_1
avrebbe ottenuto l'aggiudicazione definitiva in data 13.12.2019 e dunque in un momento anteriore
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rispetto all'interdittiva antimafia, intervenuta nel maggio dell'anno successivo.
Tuttavia, il provvedimento richiamato dal convenuto opposto – e prodotto nella fase monitoria – quale prova fondante l'avvenuta aggiudicazione definitiva (e quindi il sorgere del credito), ha in realtà ad oggetto la mera proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante, così come eccepito e dimostrato dall'attrice opponente.
Tale documento fa infatti riferimento alla procedura aperta della gara n. 622 ai sensi dell'art. 60 d.lgs.
50/2016, da svolgersi in modalità telematica al fine di aggiudicare con il criterio del minor prezzo l'affidamento dei lavori e riporta al suo interno tutti i verbali delle operazioni di gara.
Il verbale finale del 13.12.2019, contenuto a pag. 3, contrariamente a quanto affermato dal , ha CP_1
ad oggetto la proposta di aggiudicazione, così come si desume dal suo tenore letterale (“il Seggio di gara fa scorrere la graduatoria e formula la seguente proposta di aggiudicazione da rimettere alla Stazione appaltante per la conseguente approvazione (…)” (doc. 3 parte attrice).
Ad ogni modo, a fugare ogni dubbio, parte attrice ha altresì fornito la prova che l'aggiudicazione definitiva
è avvenuta solo successivamente alla comunicazione antimafia di maggio 2020 mediante la produzione in giudizio della nota prot. n. 2544 del 2.09.2020 della Stazione appaltante avente ad oggetto la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ed efficace relativa alla procedura n. 622 lavori di manutenzione suddivisi in 4 Lotti – Lotto 2 (doc. allegato con la seconda memoria 183 cod. proc. civ.).
È dunque evidente che, in virtù della previsione nel contratto di avvalimento della c.d. success fee dovuta dalla ditta ausiliata all'esito dell'eventuale aggiudicazione definitiva della gara, prima di tale momento quest'ultima nulla avrebbe dovuto riconoscere all'ausiliaria.
In ogni caso, il successivo inadempimento del ha trovato piena conferma nell'ulteriore CP_1
documentazione prodotta da parte attrice.
Come risulta infatti dagli atti del presente giudizio, in data 28.5.2020 la DSE ha ricevuto l'avviso da parte della stazione appaltante circa l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti dell'impresa ausiliaria a causa della comunicazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bologna nei confronti di
5
quest'ultima che costituisce, ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, motivo obbligatorio di esclusione (doc. 4 parte attrice).
Parte Di conseguenza, al fine di regolarizzare la propria posizione, la ditta ha proceduto a sostituire nell'immediatezza dei fatti l'impresa ausiliaria e, in data 4.6.2020, ha concluso un nuovo contratto di avvalimento con la Ferraro Costruzioni S.r.l. avente ad oggetto il prestito dei medesimi requisiti morali ed economici oggetto del primo contratto, tra cui, in particolare, il requisito relativo alla categoria OG06
(doc. 5 parte attrice).
Si deve dunque concludere che solo grazie al prestito dei requisiti da parte della nuova impresa ausiliata
Parte
– espressamente richiamati nella comunicazione di aggiudicazione – la ditta è successivamente risultata destinataria del provvedimento di aggiudicazione definitiva quale presupposto a monte del contratto di appalto che si è infine concluso in data 2.9.2020, con consegna dei lavori prevista e avvenuta il 1.10.2020 (doc. 7 parte attrice).
L'eccepito inadempimento del convenuto opposto ha dunque trovato piena conferma all'esito del presente giudizio, con conseguente accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria avanzata nel giudizio monitorio.
Alla luce delle ragioni fino a qui esposte, questo Giudice ritiene meritevole di accoglimento la domanda attorea e conseguentemente dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 927/2021 emesso dal Tribunale di Treviso in data 13.4.2021.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del convenuto opposto. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e minimi per la fase decisionale dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca, per le ragioni di cui in motivazione, il decreto
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ingiuntivo n. 297/2021, emesso dal Tribunale di Treviso il 13.4.2021;
- accerta l'insussistenza del credito vantato da;
Controparte_1
Parte
- condanna alla rifusione, in favore di di Pace delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in complessivi € 118,50 per anticipazioni, € 4.227,00 per compensi oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori attorei che si sono dichiarati antistatari.
Treviso, 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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