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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 5893/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.2.2025, tra:
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Mario
Liscio (C.F. ) ed Ulderico Nigro (C.F.: C.F._2 C.F._3
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione, dall'avvocato Armando Ciappa (C.F.: ) e C.F._4 dall'avvocato Giovanni Ciappa (C.F.: ) C.F._5
- resistente –
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro il
[...]
, con cui hanno premesso: Controparte_2
- che è proprietario - conduttore di un fondo rustico sito in Agro di Cerignola (FG), in prossimità della località “Bellaveduta”, identificato in catasto al foglio 433, particelle 51, 53,
96;
- che su tale fondo insiste un vigneto ultraventennale della qualità “trebbiano toscano”;
- che su detto fondo agricolo, a seguito di esproprio, il resistente ha realizzato CP_2
opere di tipo irriguo, e nello specifico canali di raccolta delle acque pluviali;
- che, a causa della mancata manutenzione, detti canali di raccolta sono stati gradualmente ostruiti da cumuli di terra e detriti, nonché da una fitta vegetazione;
- che in tre differenti momenti, nel settembre 2016, a causa di forti piogge, nell'aprile 2018,
a causa della rottura di una grossa tubatura del posta a monte, e nel maggio CP_2
2018, a causa di abbondanti precipitazioni e della cattiva regimazione delle acque meteoriche nei predetti canali di scolo, il vigneto è stato inondato da una grande quantità di acqua pluviale e detriti, con conseguenti danni ai vitigni, alcuni dei quali sono stati estirpati perché interessati da fenomeni di asfissia radicale;
Stante l'impossibilità di pervenire ad una composizione bonaria della controversia, a causa dell'esito negativo delle trattative, il ricorrente ha, quindi, avanzato richiesta di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, tutti quantificati nella perizia Controparte_3
giurata a cura del geom. . Controparte_4
…
Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea, argomentando che il vigneto che si assume danneggiato insiste su una particella demaniale coincidente con l'impluvio naturale insistente sulla medesima area;
ha inoltre contestato la quantificazione dei danni operata dal consulente di parte.
…
Con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., l'odierno ricorrente, ad integrazione della domanda, evidenziava che nelle more di istaurazione del giudizio il fondo di sua proprietà subiva ulteriori danni a causa degli eventi lesivi risalenti al 5, 6 e 11 febbraio 2019, ampliando,
2 dunque, il quantum debeatur e richiedendo la condanna del convenuto al risarcimento degli ulteriori pregiudizi patiti.
…
Ammessa la prova per testi come da ordinanza del 4.2.2020 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Foggia a tanto delegato, le conclusioni sono state precisate attraverso il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.2.2022 e, successivamente, il processo è assegnato a sentenza all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.2.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda deve essere rigettata.
I testi escussi hanno fatto riferimento a danni al fondo, ma senza una descrizione degli stessi che ne permetta una più esatta identificazione e, quindi, una qualche forma di quantificazione, seppure anche solo equitativa (non si comprende che cosa i testi intendano per danni al fondo, e cioè se danni alle coltivazioni ivi esistenti, oppure se danni alla conformazione ed alla fertilità del terreno oppure, ancora, a tutte e due le cose).
Nel ricorso introduttivo si fa riferimento ad una perizia di parte (dove sarebbero quantificati
“danni da mancata raccolta”, “danni al vigneto” e “danni al fondo”) di cui non vi è traccia agli atti.
Manca qualsivoglia documentazione circa la produzione ordinaria del fondo per cui è causa, la quantità delle produzioni negli anni precedenti all'evento, i ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita: completa mancanza di documentazione che, in uno con la mancanza anche della consulenza di parte, concorre a non permettere alcuna forma di quantificazione dei danni, neppure in via equitativa.
Manca qualsivoglia documentazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività
asseritamente sostenute (e solo asseritamente sostenute) per il ripristino dello stato dei luoghi e per il materiale acquistato e da acquistare.
Manca finanche qualsivoglia documentazione circa l'effettiva titolarità da parte del ricorrente dei fondi per cui è causa.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente va condannato al pagamento,
in favore del convenuto, della somma di euro 2.904,50 per onorari, attenendosi CP_2
3 ai valori minimi (attesa la limitata complessità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva:
euro 460,50; fase istruttoria: euro 921,50; fase decisionale: euro 955,50).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento al convenuto di spese ed onorari di giudizio, CP_2
che liquida in euro 2.904,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.2.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
4
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 5893/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.2.2025, tra:
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Mario
Liscio (C.F. ) ed Ulderico Nigro (C.F.: C.F._2 C.F._3
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione, dall'avvocato Armando Ciappa (C.F.: ) e C.F._4 dall'avvocato Giovanni Ciappa (C.F.: ) C.F._5
- resistente –
1
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro il
[...]
, con cui hanno premesso: Controparte_2
- che è proprietario - conduttore di un fondo rustico sito in Agro di Cerignola (FG), in prossimità della località “Bellaveduta”, identificato in catasto al foglio 433, particelle 51, 53,
96;
- che su tale fondo insiste un vigneto ultraventennale della qualità “trebbiano toscano”;
- che su detto fondo agricolo, a seguito di esproprio, il resistente ha realizzato CP_2
opere di tipo irriguo, e nello specifico canali di raccolta delle acque pluviali;
- che, a causa della mancata manutenzione, detti canali di raccolta sono stati gradualmente ostruiti da cumuli di terra e detriti, nonché da una fitta vegetazione;
- che in tre differenti momenti, nel settembre 2016, a causa di forti piogge, nell'aprile 2018,
a causa della rottura di una grossa tubatura del posta a monte, e nel maggio CP_2
2018, a causa di abbondanti precipitazioni e della cattiva regimazione delle acque meteoriche nei predetti canali di scolo, il vigneto è stato inondato da una grande quantità di acqua pluviale e detriti, con conseguenti danni ai vitigni, alcuni dei quali sono stati estirpati perché interessati da fenomeni di asfissia radicale;
Stante l'impossibilità di pervenire ad una composizione bonaria della controversia, a causa dell'esito negativo delle trattative, il ricorrente ha, quindi, avanzato richiesta di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, tutti quantificati nella perizia Controparte_3
giurata a cura del geom. . Controparte_4
…
Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea, argomentando che il vigneto che si assume danneggiato insiste su una particella demaniale coincidente con l'impluvio naturale insistente sulla medesima area;
ha inoltre contestato la quantificazione dei danni operata dal consulente di parte.
…
Con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., l'odierno ricorrente, ad integrazione della domanda, evidenziava che nelle more di istaurazione del giudizio il fondo di sua proprietà subiva ulteriori danni a causa degli eventi lesivi risalenti al 5, 6 e 11 febbraio 2019, ampliando,
2 dunque, il quantum debeatur e richiedendo la condanna del convenuto al risarcimento degli ulteriori pregiudizi patiti.
…
Ammessa la prova per testi come da ordinanza del 4.2.2020 ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Foggia a tanto delegato, le conclusioni sono state precisate attraverso il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.2.2022 e, successivamente, il processo è assegnato a sentenza all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.2.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda deve essere rigettata.
I testi escussi hanno fatto riferimento a danni al fondo, ma senza una descrizione degli stessi che ne permetta una più esatta identificazione e, quindi, una qualche forma di quantificazione, seppure anche solo equitativa (non si comprende che cosa i testi intendano per danni al fondo, e cioè se danni alle coltivazioni ivi esistenti, oppure se danni alla conformazione ed alla fertilità del terreno oppure, ancora, a tutte e due le cose).
Nel ricorso introduttivo si fa riferimento ad una perizia di parte (dove sarebbero quantificati
“danni da mancata raccolta”, “danni al vigneto” e “danni al fondo”) di cui non vi è traccia agli atti.
Manca qualsivoglia documentazione circa la produzione ordinaria del fondo per cui è causa, la quantità delle produzioni negli anni precedenti all'evento, i ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita: completa mancanza di documentazione che, in uno con la mancanza anche della consulenza di parte, concorre a non permettere alcuna forma di quantificazione dei danni, neppure in via equitativa.
Manca qualsivoglia documentazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività
asseritamente sostenute (e solo asseritamente sostenute) per il ripristino dello stato dei luoghi e per il materiale acquistato e da acquistare.
Manca finanche qualsivoglia documentazione circa l'effettiva titolarità da parte del ricorrente dei fondi per cui è causa.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente va condannato al pagamento,
in favore del convenuto, della somma di euro 2.904,50 per onorari, attenendosi CP_2
3 ai valori minimi (attesa la limitata complessità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva:
euro 460,50; fase istruttoria: euro 921,50; fase decisionale: euro 955,50).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento al convenuto di spese ed onorari di giudizio, CP_2
che liquida in euro 2.904,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.2.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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