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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/09/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
n. 1440 del 13.7.2021
Oggetto: responsabilità ex art. 2087 c.c. - risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 982/2021 del Ruolo Generale
A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Nacci, in virtù di procura in atti, Parte_1
e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'Avv. Rita Memmola
APPELLATE
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 21.1.2014 innanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Brindisi,
chiedeva che il Tribunale adito volesse, previa declaratoria della responsabilità delle Parte_1 società convenute nella causazione della malattia professionale di “asma bronchiale da esposizione ad isocianati”, condannarle al risarcimento del danno in suo favore, nella misura di € 199.156,67 o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di C.T.U. ad espletarsi, oltre interessi e rivalutazione dal 29.09.2005 al soddisfo”, nonché al pagamento di spese e compensi del giudizio. A sostegno di tali richieste il deduceva: 1) di avere lavorato alle dipendenze della Pt_1 CP_1 dal 30.07.2001 al 13.03.2004 con la qualifica di “operaio colatore” e dal 15.03.2004 al
[...]
27.02.2006 alle dipendenze della con la qualifica di “operaio carpentiere”; 2) che nel Controparte_2
corso del rapporto di lavoro con la era addetto al controllo di tre macchine Controparte_1
“schiumatrici”, provvedeva all'attivazione del getto di schiuma negli stampi, li richiudeva e li riapriva dopo circa 10-15 minuti, estraendo quindi il manufatto dallo stampo;
3) che, nel corso del rapporto di lavoro con la , veniva inizialmente addetto alle mansioni di carpentiere in un padiglione CP_2
del magazzino diverso da quello ove era collocata la macchina schiumatrice. Dopo circa tre mesi, al ricorrente venivano assegnate le mansioni di “rifilatore”, occupandosi quindi di rifinire le sbavature e le escrescenze del poliuretano applicato sui manufatti di produzione, svolgendo tale attività ad una distanza di circa 4 - 5 metri dalla macchina schiumatrice;
4) che quindi, a eccezione dei primi tre mesi alle dipendenze della , veniva giornalmente a contatto ravvicinato con miscele di isocianati CP_2
(MDI, HDI e TDI) e cere, gravemente dannose per la salute;
5) di avere sempre in precedenza goduto di ottima salute e di non aver mai patito problemi respiratori;
6) che, a partire dal mese di ottobre del
2002, iniziava a lamentare problemi respiratori, quali tosse secca e costrizione toracica, mentre a casa e durante le ore notturne avvertiva distintamente un sibilo durante la respirazione;
7) che il medico aziendale dr. con certificazione del 19.02.2004, accertava che lo stesso era “affetto Persona_1 da infermità che ne consigliano l'allontanamento dalla attuale mansione specifica (schiumatore) e ne raccomandano lo utilizzo in mansioni prive di esposizione ad irritanti ambientali (magazzino, uffici).
Lo stesso dovrebbe essere sottoposto a consulenza pneumologica…”; 8) che lo stesso, poiché il datore di lavoro non dava seguito alla raccomandazione del medico aziendale, manifestava la necessità di essere adibito ad altre mansioni, al fine di evitare il peggiorare delle proprie condizioni di salute;
9) che gli veniva consigliato di dimettersi, con l'assicurazione che sarebbe stato poi subito assunto dalla altra società facente capo ai medesimi soci e all'ing. , Controparte_2 Controparte_3
Amministratore Unico e legale rappresentante di entrambe;
10) che, effettivamente, dimessosi il
13.03.2004, il giorno 15.03.2004 era assunto dalla con le diverse mansioni di operaio Controparte_2
carpentiere; 11) che, però, dopo soli tre mesi veniva trasferito alle mansioni di rifilatore, e quindi nuovamente con esposizione diretta e nociva agli isocianati;
12) che, dopo essere stato colto da nuovi e più gravi episodi di dispnea e patendo un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute, nel mese di febbraio del 2006, era sottoposto a visita dal medico aziendale dr.
[...]
, il quale lo dichiarava affetto da “asma bronchiale professionale da isocianati (MDI)” e, Per_2 quindi, “non idoneo” alla mansione di operaio rifilatore;
13) che, il 16.02.2006 chiedeva al datore di lavoro (doc. n. 8 del fascicolo di parte del primo grado) di essere adibito “ad una diversa collocazione lavorativa” e segnatamente alle “lavorazioni nel reparto taglio e cucito”, ove non vi era esposizione diretta né indiretta agli isocianati, ma senza alcun riscontro e successo;
14) che, con telegramma del
27.02.2006, la lo licenziava in tronco “per inidoneità”, cui seguiva la comunicazione Controparte_2 del 28 successivo con cui il datore di lavoro comminava il “licenziamento per giusta causa a far data dal 27.02.2006”, specificando che “non è possibile adibire la S.V. ad altre mansioni in quanto in tutti gli ambienti in cui si opera vi è esposizione ad isocianati, pur essendo tali ambienti a norma di legge…”; 15) che gli ambienti di lavoro erano tutt'altro che a norma di legge e, in ogni caso, privi di quei sistemi di sicurezza necessari per la tutela della salute dei lavoratori;
16) che le mascherine fornite dalle società datrici ai lavoratori erano inidonee allo scopo perché inizialmente prive dei filtri e successivamente, adottate quelle con i filtri, il datore di lavoro non sempre acquistava i filtri di ricambio;
17) che gli ambienti di lavoro presso entrambe le società resistenti erano angusti e insufficienti a garantire l'adeguata areazione dei locali, anche perché privi di adeguato impianto di aspirazione e areazione;
18) che, in data 02.03.2006 e 30.03.2006, presentava ai Carabinieri di
Taranto e alla Guardia di Finanza di Ostuni due denunce, lamentando il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro da parte delle società resistenti;
19) che, a seguito di tali denunce e a quella successiva dell'altro dipendente , si instaurava il procedimento penale n. Parte_2
7384/09/21 R.G.N.R. a carico dei sigg.ri e Controparte_3 Parte_3 Parte_4
20) che, all'esito delle indagini svolte nel predetto procedimento penale, il P.M. della Procura della
Repubblica di Brindisi dott. formulava richiesta di archiviazione del 06.09.2010 Persona_3 nella quale dava atto che “agli atti del procedimento sono stati acquisiti elementi di prova che appaiono piuttosto univoci nella direzione di ritenere provato il nesso di causalità tra l'asma bronchiale contratta dal … e l'esposizione di origine professionale a vapori e fumi Parte_1
generati dalla manipolazione degli isocianati impiegati nel processo produttivo sia della CP_1 che della , società entrambe riconducibili all'amministrazione di;
21) CP_2 Controparte_3 che un'analisi più attenta delle emergenze istruttorie avrebbe dovuto condurre il P.M. a una richiesta di rinvio a giudizio, sia perché era emersa la prova della inidoneità dei sistemi di protezione individuale adottati dalle società resistenti (mascherine inizialmente prive di filtri e, successivamente spesso con filtri inutilizzabili per mancanza di quelli nuovi), sia per la inidoneità complessiva del sistema di prevenzione del rischio (assenza di adeguato sistema di areazione ed aspirazione, cattiva ed inidonea conservazione dei fusti contenenti le materie prime), come era emerso dai verbali di sommarie informazioni rese dai lavoratori , e Parte_2 Parte_4 Persona_4
, nonché dal verbale contenente le di chiarazioni rese dal ricorrente;
22) che a tali Persona_5
emergenze istruttorie, si aggiungeva il verbale di verifica degli impianti di messa a terra effettuato dall' in data 28.02.2006, con il quale il predetto Ente riscontrava alcune anomalie, Controparte_4
intimando alla di porvi rimedio entro giorni sessanta. Accertava, altresì, che la Controparte_1 massima potenza elettrica disponibile presso l'azienda era di KW 150 e, quindi, insufficiente a garantire l'accensione ed il funzionamento di idonei impianti di aspirazione. Dava atto che “al momento della verifica il capannone “Magazzino” è in fase di ultimazioni lavori sia edili che impiantistici ”; 23) che, in conseguenza diretta delle mansioni svolte alle dipendenze di entrambe le società resistenti, contraeva la malattia professionale di “asma bronchiale da esposizione ad isocianati”, riconosciuta dall' con attribuzione di una invalidità del 6%; 24) che, a seguito CP_5
di ricorso avverso tale provvedimento, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 3530/11 del 10.10.2011, confermava il nesso causale e gli attribuiva una inabilità pari all'8%; 25) che tale percentuale di inabilità era errata, avendo il medesimo diritto al riconoscimento di una menomazione non inferiore al 30%, come accertata nella perizia medico-legale del 25.05.2007 redatta dal dr. Specialista pneumologo e di medicina del lavoro, confermata da quella successiva Per_6 del 17.10.2013 del medesimo Specialista;
26) che la sussistenza del nesso causale tra l'insorgere della malattia professionale e le mansioni svolte alle dipendenze delle resistenti era indubbia, essendo stata accertata dalla Divisione di medicina del Lavoro del Policlinico di Bari, confermata dall' CP_5
dal Tribunale del Lavoro di Brindisi, ammessa dalla medesima nella missiva di Controparte_2
licenziamento e ulteriormente confermata dal P.M. della Procura della Repubblica di Brindisi dott.
27) di avere diritto al risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e non Persona_3
patrimoniali patiti in conseguenza della esposizione agli isocianati utilizzati nel ciclo produttivo, per una somma complessiva, detratto quanto già percepito dall' della complessiva somma di € CP_5
199.156,67, oltre interessi e rivalutazione. Con memoria depositata il 30.04.2014, si costituivano entrambe le società resistenti, che formulavano eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda e nel merito chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1440 del 13.7.2021, il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda, rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva non provata la responsabilità delle società datrici di lavoro.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
27.10.2021.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto sei motivi di gravame.
Con il primo motivo, intitolato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”, l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze di fatto pacifiche e non contestate dalle parti datoriali e cioè, in particolare, quella che il , all'esito della visita medica Pt_1 straordinaria del medico aziendale dr. veniva riconosciuto “affetto da infermità che Persona_1 ne consigliano l'allontanamento dalla attuale mansione specifica (schiumatore) e ne raccomandano lo utilizzo in mansioni prive di esposizione ad irritanti ambientali (magazzino, uffici)”. A seguito di ciò, il sollecitava la datrice di lavoro ( affinché lo adibisse ad altre Pt_1 CP_1 mansioni;
stante l'inerzia della stessa, dopo qualche tempo ed altre sue rimostranze, raggiungeva l'accordo che si sarebbe dimesso dalla per essere assunto dalla e adibito a CP_1 CP_2
diverse mansioni. Ciò avveniva in quanto il lavoratore si dimetteva in data in data 13.03.2004 dalla per essere assunto dall'altra società dopo due giorni con le diverse mansioni di operaio CP_1
carpentiere (circostanza dedotta al n. 14 del ricorso introduttivo), che non prevedevano il contatto con le nocive miscele di isocianati. Senonchè dopo i primi tre mesi, anche la nuova datrice di lavoro adibiva il alle mansioni di rifilatore, e con esposizione diretta e nociva agli isocianati. Siffatta Pt_1
scelta aziendale, non adeguatamente presa in considerazione dal primo giudice, ad avviso dell'appellante, “è palesemente lesiva e adottata in violazione dell'art. 2087 c.c. e della legge n.
626/1994 all'epoca vigente, oltre che delle comuni regole di prudenza cui sempre deve attenersi il datore di lavoro, in particolar modo in presenza di una raccomandazione medica fornitagli dal medico aziendale”. Aggiunge, poi, che l'illegittimità delle scelte datoriali deve essere ritenuta ancor più grave, ove si consideri che “le condizioni di salute dell'appellante, in ragione della continua e perdurante esposizione alle miscele di isocianati e cere,peggioravano a tal punto da costringerlo al ricovero (29.09.2005) presso l'Ospedale Policlinico Consorziale di Bari – U.O. di Medicina del lavoro, ove, all'esito delle analisi cliniche e visite effettuate, gli veniva diagnosticata la patologia di
“ asma bronchiale professionale da isocianati (MDI) ” e gli veniva consigliato di “evitare ulteriori esposizioni dirette ed ambientali ad isocianati”.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'errata e contraddittoria applicazione di norme di legge, con specifico riferimento all'art. 2087 c.c. e agli artt. 2 e 3 della legge n. 626/1994.
Più nello specifico, l'appellante impugna la parte della sentenza in cui il primo giudice ha escluso la fondatezza del ricorso affermando che “i problemi di salute lamentati da parte ricorrente fossero conseguenza diretta e certa del mancato utilizzo da parte del lavoratore dei dispositivi di sicurezza forniti dalle società ai propri dipendenti.
Nel contestare questa affermazione, l'appellante evidenzia come dalle risultanze processuali non emergerebbe alcuna certezza in ordine al fatto che il deducente non facesse uso della mascherina, potendosi al più affermare che lo stesso a volte non la usasse, e che in ogni caso tale circostanza costituirebbe al più una “imprudenza, imperizia o negligenza” del lavoratore e come tale insufficiente a configurare il rischio elettivo necessario ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che, a sua volta non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare che il deducente corresse il rischio della esposizione nociva agli isocianati privo di strumenti di protezione. Richiama, inoltre, sul punto giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri incombenti sul datore in relazione alla vigilanza sull'uso dei dispositivi di sicurezza da parte dei dipendenti. Con il terzo motivo di gravame, intitolato “omesso esame di circostanze decisive del giudizio con specifico riferimento alla mancata corretta informazione dei rischi lavorativi”, il sostiene che Pt_1
nel giudizio di primo grado la parte datoriale non avrebbe dato prova di aver adempiuto al dovere di informare adeguatamente e precisamente i lavoratori dei rischi connessi all'attività lavorativa e di compiere ogni azione e adottare ogni provvedimento utile alla salvaguardia della salute dei propri dipendenti. Afferma l'appellante che tanto sarebbe emerso nel corso delle indagini preliminari svolte nel procedimento penale n. 7384/09/21 R.G.N.R.
Il quarto motivo rubricato come “contraddittorietà ed erroneità della motivazione” si sofferma sull'affermazione del primo Giudice secondo cui l'appellante non avrebbe “offerto la prova del nesso causale tra il danno e l'ambiente di lavoro in cui si svolgeva la prestazione lavorativa
(ricollegabilità, in termini eziologici, dell'origine professionale della patologia denunciata) alla riferita prassi di far lavorare i propri dipendenti in condizioni di rischio specifico all'esposizione a vapori e fumi generati dalla manipolazione degli isocianati impiegati nel processo produttivo”.
Tale asserzione, secondo , appare contraddittoria rispetto alle precedenti, contenute nella Pt_1 stessa sentenza in cui si legge che “il Tribunale di Brindisi ha già riconosciuto, in favore del lavoratore, la malattia professionale…” e che lo stesso aveva provato “l'esistenza del Pt_1 danno”.
L'appellante deduce ancora che “la malattia professionale riconosciuta in danno del era Pt_1 proprio per la esposizione alle miscele di isocianati, segnatamente “asma bronchiale da esposizione ad isocianati” e anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza passata in giudicato n. 3530/11 del 10.10.2011 confermava il nesso causale tra l'insorgere della malattia professionale e i rapporti di lavoro intercorsi con le società resistenti”.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce “parziale ed errato esame della prova documentale”.
Sostiene in proposito che il Tribunale di Brindisi non avrebbe tenuto adeguatamente Parte_1
in conto quanto si legge nella richiesta di archiviazione del 06.09.2010, nella parte in cui viene precisato che “agli atti del procedimento sono stati acquisiti elementi di prova che appaiono piuttosto univoci nella direzione di ritenere provato il nesso di causalità tra l'asma bronchiale contratta dal
l'esposizione di origine professionale a vapori e fumi generati dalla manipolazione Parte_5
degli isocianati impiegati nel processo produttivo sia della che della , società CP_1 CP_2 entrambe riconducibili all'amministrazione di ” . Controparte_3
Aggiunge l'appellante che dall'istruttoria svolta in primo grado sarebbe emersa chiaramente la prova della inidoneità dei dispositivi di sicurezza (mascherine) forniti ai dipendenti, oltre che della “più generale inidoneità del sistema di prevenzione del rischio (assenza di adeguato sistema di areazione ed aspirazione, cattiva ed inidonea conservazione dei fusti contenenti le materie prime)”. Con il sesto e ultimo motivo di appello, si sostiene l'errata valutazione delle prove orali raccolte, in quanto il primo Giudice avrebbe “operato una parziale ed errata analisi delle prove orali raccolte.
perché non ha per nulla esaminato alcune deposizioni, favorevoli al deducente e Tes_1
chiaramente attendibili;
errata perché ha mal interpretato alcune circostanze riferite in sede di interpello e di prova testimoniale, attribuendo rilevanza eccessiva a deposizioni palesemente inattendibili o contrastanti con la prova documentale già raccolta.”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con memoria depositata il 4.5.2023, si costituivano le società appellate che preliminarmente davano atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della nella Controparte_1 Controparte_2
Nel merito, contestavano l'appello, deducendone l'infondatezza e ne chiedevano il rigetto con il favore delle spese anche di secondo grado.
Con ordinanza del 13.11.2024, la Corte disponeva CTU medico-legale, affidandone l'incarico al Dott.
. Persona_7
Nel corso delle operazioni peritali, si verifica il decesso del difensore delle società appellate, che tuttavia si costituivano con nuovo legale.
Depositata la relazione di CTU, all'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
I motivi di appello, afferendo in parte ai principi giuridici applicabili in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., in parte alla prova del nesso eziologico fra le lesioni psico-fisiche lamentate dall'appellato e le condizioni in cui aveva svolto l'attività lavorativa, oltre che dell'idoneità dei dispositivi di sicurezza forniti dalla datrice di lavoro, nonché più in generale della salubrità del luogo di lavoro, possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione.
L'appellante ha richiamato alcuni principi in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.. oltre che in relazione all'osservanza degli artt. 3 e 4 L. n. 626/1994, largamente consolidati nella giurisprudenza della S.C., che possono essere sintetizzati come segue.
Va innanzitutto ricordato che l'art. 3 della legge n. 626/1994, nel testo in vigore all'epoca dei fatti di causa espressamente stabiliva che “le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:… c) riduzione dei rischi alla fonte… g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale… m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona… s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro…”
L'art. 4), poi, impone(va) al datore di lavoro l'“osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, con conseguente dovere di adottare tutte le “misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori…”, quali, tra le altre “c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza… h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa… l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato…”.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che mentre incombe sul lavoratore la prova dell'esistenza del danno e del nesso eziologico e cioè della riconducibilità della lesione psico-fisica lamentata all'attività di lavoro prestata ed alle condizioni del luogo di lavoro, resta a carico del datore di lavoro la prova (c.d. liberatoria rafforzata) di aver fatto tutto il possibile per evitare le conseguenze dannose dell'attività lavorativa.
Sul punto appare opportuno richiamare la recentissima Cass. n. 33307/2024, che riepiloga le principali affermazioni della S.C. in tema di distribuzione dell'onere della prova in subiecta materia:
“Una volta che sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, opera a favore del lavoratore l'inversione della prova prevista dall'art. 2087
c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 20889 del 2018; n. 17017 del
2007 cit.; n. 4005 del 2005). Sulla medesima parte onerata graverà la conseguenza del mancato puntuale adempimento dell'onere probatorio. 20. In relazione all'art. 2087 c.c., questa Corte ha puntualizzato che l'onere di allegazione dell'inadempimento che fa carico al lavoratore consiste non già nella individuazione della misura di prevenzione violata bensì nella indicazione della presenza nell'ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
assolto tale onere di allegazione e di prova e dimostrata, altresì, la dipendenza della malattia dai suddetti elementi di rischio, compete, invece, al datore di lavoro, al fine di dimostrare la assenza di colpa, allegare e provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, non solo prescritte da specifiche nome ma anche suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili (v. in questi termini Cass. n. 23187 del 2022; n. 1269 del 2022. 21. In sostanza l'inadempimento, il cui onere di allegazione fa carico al lavoratore, consiste nella presenza nell'ambiente di lavoro di un fattore morbigeno o di un elemento di pericolo per la sua integrità psicofisica, che in sé costituisce violazione dell'obbligo di protezione di cui all'articolo
2087 c.c. Tale allegazione ben può risultare dalla esposizione della concreta situazione di fatto nella quale il lavoratore si trova a rendere la prestazione (così Cass. n. 23187 del 2022 cit.; n. 29909 del
2021). 22. L'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo;
di conseguenza, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, come preteso dalla Corte di merito, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici
e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza
(così Cass. n. 9120 del 2024 in motivazione;
n. 29909 del 2021 cit.) 23. Tale conclusione poggia anche sul rilievo che, sul piano processuale, l'onere della prova è normalmente modulato in corrispondenza con quello dell'allegazione (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, in tema di obbligo di repêchage e giurisprudenza ivi citata). Pretendere dal lavoratore la specificazione della misura di sicurezza violata, comporterebbe, in coerenza con il principio del contraddittorio e del diritto difesa, la limitazione dell'onere probatorio del datore di lavoro all'adempimento della specifica condotta indicata come omessa e non anche di tutte le altre non specificate, determinandosi, in caso diverso, una insanabile aporia tra l'area dei fatti in contestazione fissata dall'attore e quella dei fatti da provare, che resterebbe individuata soltanto al momento della decisione del giudice sulla responsabilità del datore di lavoro (così Cass. n. 23187 del 2022 cit.)”.
Ulteriore elemento da esaminare al fine della decisione della presente controversia, visto il rilievo assunto nella decisione di primo grado, riguarda la dotazione e l'uso dei dispositivi di sicurezza, la loro idoneità a scongiurare il rischio di conseguenze dannose a carico dei lavoratori, la necessità che la funzionalità degli stessi dispositivi sia garantita per tutta la durata del loro uso (ovvero che si provveda alla tempestiva sostituzione con altri funzionali) e, infine, l'onere di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine all'utilizzo corretto e continuativo degli stessi dispositivi oltre che, in generale, delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.
E' opportuno rilevare innanzitutto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio della massima sicurezza tecnologica (la c.d. best available technology), secondo la quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure tecnologicamente più avanzate disponibili sul mercato, indipendentemente dalla loro diffusione e applicazione nel settore produttivo di appartenenza. Da ciò deriva che il datore di lavoro deve adottare le misure e le cautele preventive suggerite dalla tecnica e dalla scienza più evolute, a prescindere da ogni valutazione sulla concreta fattibilità e sul costo economico: “Vale piuttosto la pena di ribadire, anzitutto, che l'art. 2087 c.c., come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, onde vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, possedendo una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto (cfr. Cass. n. 5048 del 1988 e, nello stesso senso, Cass. n. 4012 del 1998); il che equivale a dire non solo che il datore di lavoro è tenuto all'adozione di tutte le misure di prevenzione previste dall'ordinamento positivo, ma altresì che per giudicare della sua diligenza occorre applicare il criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile (v. ancora Cass. n.
4012 del 1998, sulla scorta di Corte cost. n. 399 del 1996), dovendo egli conformare il proprio operato ad un canone che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica,
e senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto agli standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata cerchia di imprenditori. (Cass. n. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.,
30/06/2016 n. 13465).
Il datore di lavoro, oltre che a fornire ai lavoratori i dispositivi di sicurezza più avanzati tecnologicamente, deve anche vigilare attivamente sul loro utilizzo.
Riservando al seguito della trattazione la valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla dotazione ed all'uso dei dispositivi di sicurezza, appare opportuno ricordare, con il supporto di altra recentissima decisione della S.C. (Ord. n. 23676/2025) che <La violazione di una regola precauzionale da parte del lavoratore deve ritenersi un comportamento illecito (tanto che la legislazione più recente, al fine di responsabilizzare il lavoratore, prevede sanzioni anche a suo carico quando non osservi i precetti volti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro); ma la stessa illiceità del comportamento non preclude di per sé la configurabilità dell'infortunio e la colpa del datore;
e non vale di per sé ad interrompere il nesso finalistico con l'attività di lavoro. Perché, se si escludesse la tutela per ogni infortunio derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe dovuto e potuto evitare, o che assume volontariamente, la tutela antiinfortunistica non opererebbe mai o quasi mai. E ciò in quanto (salvo il comportamento abnorme) nel sistema della responsabilità civile per infortuni sul lavoro la violazione di una regola precauzionale - volontaria o involontaria – da parte del lavoratore costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell'evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo). In tali termini si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte;
ad es. Cass.
n. 3763 del 12/02/2021 osservando che “il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima)”. Tale orientamento si completa con la tesi espressa da Cassazione n. 25597 del 21/09/2021 per la quale
“il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - sebbene avesse accertato che il lavoratore, eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato - aveva escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del prestatore, omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo). Da ultimo i medesimi principi risultano condensati in Cassazione n. 4980 del 16/02/2023 che, in tema di condotta del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale, ha ribadito che “il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento
e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere
l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità>>. Se ne deve, quindi, trarre la conclusione che la sola messa a disposizione dei lavoratori di idonei dispositivi di sicurezza non esonera il datore di lavoro dalla verifica che gli stessi siano utilizzati correttamente e in modo costante.
Date le coordinate giuridiche che precedono, occorre adesso declinarle nella controversia in esame, sulla scorta delle risultanze istruttorie.
Partendo dal danno e dal nesso eziologico, non è revocabile in dubbio che la malattia dell'appellante sia strettamente riconducibile al contatto con gli isocianati avvenuto nel corso del rapporto di lavoro.
Militano in senso numerosi argomenti di prova, a partire dalla decisione del Tribunale di Brindisi
(sent. n. 3530/2011) nel giudizio contro l' , passata in giudicato, che ha riconosciuto la natura CP_5
professionale della malattia.
Va anche considerato che è in atti il certificato del medico aziendale, dott. del Persona_1
19.02.2004 (doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) in cui veniva Parte_1 dal medesimo riconosciuto “affetto da infermità che ne consigliano l'allontanamento dalla attuale mansione specifica (schiumatore) e ne raccomandano lo utilizzo in mansioni prive di esposizione ad irritanti ambientali (magazzino, uffici). Lo stesso dovrebbe essere sottoposto a consulenza pneumologica…”.
La società datrice di lavoro dell'epoca ( , come non è contestato, non essendo in Controparte_1 grado di destinare l'appellante a mansioni diverse, raggiungeva l'accordo, poi rispettato, che lo stesso si sarebbe dimesso per essere di lì a poco (due giorni) assunto dalla società per svolgere CP_2
attività di operaio carpentiere.
Ciò, tuttavia, avveniva soltanto per tre mesi, perché poi il tornava a lavorare a contatto con Pt_1
le sostanze nocive.
Su tali fatti puntualmente allegati dal nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pag. 3 del Pt_1
ricorso di primo grado), come detto, non vi è stata alcuna contestazione da parte delle società appellate.
Del resto anche nella richiesta di archiviazione a firma del PM presso la Procura della Repubblica di
Brindisi del 6.9.2010, si dava atto dello “accertamento della sussistenza del nesso causale”.
Altrettanto documentati sono il successivo ricovero presso il Pronto Soccorso di Ostuni, del Pt_1
a seguito di crisi dispnoica verificatasi sul posto di lavoro in data 3.8.2005, nonché il successivo ricovero in data 29.9.2005 presso l'Ospedale Policlinico di Bari, ove gli veniva diagnosticata la patologia di “asma bronchiale da isocianati”.
Del resto la parte della motivazione della decisione di primo grado in cui si fa cenno alla carenza del nesso eziologico, attiene non già all'esistenza della malattia ed alla diretta derivazione della stessa all'attività lavorativa, quanto alla riconducibilità della medesima ad una diretta responsabilità delle società datrici di lavoro, quale conseguenza della mancata dotazione di dispositivi di sicurezza o della insufficiente predisposizione di tutte le ulteriori misure di sicurezza atte a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e prevenire i rischi per la salute dei lavoratori.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata non appare convincente.
Partendo dalla prova orale, nulla potendosi utilmente valorizzare delle risposte del legale rappresentante alle domande formulate in sede di interrogatorio formale (le quali avrebbero rilevo soltanto se comportanti confessioni di fatti sfavorevoli all'interrogato), la valutazione degli esisti della prova testimoniale appare parziale.
Il Tribunale si sofferma esclusivamente sulle testimonianze favorevoli alla datrice di lavoro – rese esclusivamente da lavoratori ancora alle dipendenze delle società convenute - e non anche quelle dei testi che hanno riferito circostanze sfavorevoli alle tesi delle datrici di lavoro, in relazione alla fornitura delle mascherine, dei relativi filtri ed alla vigilanza sul corretto uso delle medesime. Così come non risulta un confronto fra quanto riferito spesso dai dipendenti nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale n. 7384/09/21 R.G.N.R, rispetto a quanto poi emerso in sede testimoniale.
Il dipendente , nel verbale di SIT del 3.8.2007, dichiarava che “la ditta in Parte_2
relazione al fattore rischi dovuti alla presenza dei materiali di lavorazione, mi riferì che non erano tossici o nocivi per la salute”.
Altro dipendente (operaio colatore), , nel verbale di SIT del 17.12.2007 dichiarava Persona_5 che “all'inizio non sono mai stato informato sugli eventuali rischi derivanti dal lavoro che svolgo, infatti utilizzavamo maschere prive di filtro, solo dopo due anni circa (dal 2002, n.d.r.), dopo che la ditta ci ha consegnato mezzi, attrezzi e dispositivi per la protezione, mi hanno detto che sono obbligato a indossarli per evitare problemi di salute, in particolare quelli respiratori”.
La dipendente, con mansioni di rifilatrice, nel verbale di SIT del 17-12-2007, Persona_4 dichiarava: “secondo me gli ambienti di lavoro sono insufficienti degli appositi sistemi di areazione
e di aspirazione di vapori ed odori”.
Lo stesso , sentito quale teste, affermava: “nessuno, tuttavia, in azienda ha mai Parte_2
comunicato a me e agli altri lavoratori la nocività delle sostanze con cui venivamo in contatto”. Aggiunge il teste: “nelle operazioni di schiumatura si spigionavano delle polveri che si diffondevano nell'aria ed anche sulle nostre persone. Gli ambienti di lavoro erano muniti di sistema di aspirazione, ma non erano funzionanti, avendo sperimentato tale circostanza personalmente, attraverso espressa richiesta al responsabile di reparto”. Sulla disponibilità dei filtri di ricambio per le mascherine, il teste afferma: “mi sono più volte recato
a chiedere i filtri di ricambio, per i quali dovevamo attendere giorni o addirittura settimane. Nel frattempo eravamo costretti a lavorare ugualmente, sollevando di frequente la mascherina per respirare. La durata dei filtri era non superiore a due-tre giorni ma posso dire che l'efficacia non era superiore alle otto ore”. In relazione al mancato uso delle mascherine, il teste riferisce “…se è vero che a volte non utilizzavamo le mascherine, ciò avveniva in quanto, come in precedenza già detto, con il venir meno dell'efficacia dei filtri, eravamo costretti per respirare a togliere le mascherine”.
Il teste , altro ex dipendente, non più in carico alle appellate all'epoca della deposizione, afferma Tes_2
CP_ che “qualche volta in cui sono stato spostato dalla alla mi sono trovato a lavorare CP_1
nello stesso ambiente di lavoro del ricorrente e mi sono, in particolare, dedicato a volte anche alla schiumatrice, sia pur di rado, o anche ad altre attività ma a breve distanza dal relativo macchinario, ho avuto modo di verificare come l'area fosse totalmente saturata dalle polveri della lavorazione. A me non sempre è stata data la mascherina, ma non ricordo, anzi dico meglio, mi sembra di ricordare che gli altri lavoratori avessero le mascherine…non ricordo se nel biennio in cui ho lavorato le mascherine fossero munite di filtri. Mi dicevano, però, i colleghi che le stesse non avevano alcuna efficacia…Posso escludere che la abbia mai informato i propri dipendenti dei rischi connessi CP_2 all'attività lavorativa”.
Va da sé che tali deposizioni dipingono un quadro differente da quello che si legge nella sentenza impugnata, in cui come si è detto non si fa alcun cenno ai testi e , che sono gli unici Parte_2 Tes_2
che, allorchè deposero, non erano più alle dipendenze delle società appellate. Va da sé che a tali testi va riconosciuto un maggior grado di attendibilità, in quanto non sottoposti al comprensibile metus di eventuali ripercussioni negative sul rapporto di lavoro in essere in caso di testimonianze sfavorevoli alle tesi delle proprie datrici di lavoro.
Ad avviso del Tribunale di Brindisi la responsabilità per il mancato – o intermittente/errato – uso delle mascherine va ascritto unicamente alla responsabilità del . Pt_1
Si sono già ricordati i rigorosi obblighi di vigilanza, che, per costante giurisprudenza di legittimità, incombono sul datore di lavoro, in ordine al corretto e costante uso dei dispositivi di sicurezza.
Obblighi che, nel caso di specie, dovevano ritenersi ancor più pregnanti, stante la conclamata patologia del , emersa allorché era alle dipendenze della ed attestata anche dal Pt_1 CP_1
medico aziendale.
Invero, la nuova datrice di lavoro, assunto l'appellante come carpentiere, una volta che lo adibì a mansioni che prevedevano il contatto con gli isocianati, avrebbe dovuto vigilare in modo più adeguato sull'uso dei dispositivi e verificare che i dispositivi utilizzati fossero adeguati e che la sostituzione CP_ dei filtri fosse costante. S'intende dire che la era al corrente di problemi fisici del , tanto Pt_1
che lo aveva assunto dopo le dimissioni dalla adibendolo inizialmente a mansioni CP_1
differenti che non comportavano il contatto con gli isocianati. Sicchè, nel momento in cui le mansioni si modificarono e il tornò ad operare a contatto con le sostanze nocive, la vigilanza rispetto Pt_1
ai rischi connessi alla salubrità del luogo di lavoro ed all'adeguatezza dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza doveva essere maggiore di quella ordinaria.
Non a caso il CTU – sul cui elaborato si tratterà con maggiore dettaglio in prosieguo – afferma che
“...dopo l'accertata sensibilizzazione l'operaio va radicalmente allontanato dal posto di lavoro, poiché virtualmente non esiste nessun livello sicuro di esposizione per coloro che hanno sviluppato la sensibilizzazione”.
Appare, inoltre, opportuno rivolgere attenzione alla deposizione del teste (ud. Del Tes_3
22.6.2017), nella parte in cui afferma: “…il cambio dei filtri avviene a nostra discrezione e quando notiamo che non trattengono più l'esalazione delle sostanze che utilizziamo oppure quanto registriamo problemi di respirazione”.
Si tratta all'evidenza, di una prassi non corretta, lasciata in sostanza alla libera valutazione dei dipendenti circa l'idoneità e la funzionalità o meno dei dispositivi utilizzati, laddove sarebbe stato opportuno prevedere una ciclicità delle operazioni di cambio dei filtri, legata al numero di giorni/ore di utilizzo ovvero ad una valutazione obiettiva della concreta funzionalità delle mascherine e dei filtri in dotazione, diversa potendo essere la sensibilità personale dei dipendenti e la tolleranza al fastidio prodotto da dispostivi non (più) idonei.
Anche perché, come emerso dalle deposizioni innanzi trascritte, è possibile dubitare circa la effettiva costante disponibilità dei filtri di ricambio, a semplice richiesta dei lavoratori.
Né a scriminare il comportamento della datrice di lavoro può essere considerato il comportamento del , nel mancato corretto uso dei dispositivi, in quanto, come si è già detto un simile Pt_1 comportamento non può essere considerato “…abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”
(cfr. Cass. n. 4980 del 16/02/2023).
Tanto più che alle due diffide in atti consegnate al lavoratore (in cinque anni di durata del rapporto di lavoro) al fine dell'uso delle mascherine, non fece mai seguito una contestazione disciplinare ovvero la sospensione cautelativa dello stesso dall'attività lavorativa (soluzione indicata come opportuna dal
CTU)..
Ne discende l'affermazione della responsabilità ex art. 2087 c.c della società appellata CP_2
anche in quanto incorporante la CP_1
La relazione di CTU contiene la conferma dell'etiologia della malattia del . Pt_1 L'Ausiliare afferma: “Esaminata la documentazione sanitaria in atti e sulla base delle risultanze anamnestiche e cliniche, posso affermare che il signor ha presentato nel periodo Parte_1
2004-2006 disturbi riconducibili ad “asma bronchiale professionale da isocianati (MDI)”, menomazione riconosciuta malattia professionale dall' di Brindisi in misura del 008%”. CP_5
Aggiunge il CTU, in relazione alla patologia di cui innanzi ed ai fattori di rischio ambientali lavorativi
“...Asma da isocianato: Gli isocianati sono un gruppo di sostanze chimiche altamente reattive che vengono usate principalmente nell'industria del poliuretano. Sebbene il toluene SO (TDI) sia il principale isocianato usato in campo industriale, anche il LE IA (MDI)
e l'esaLE SO (HDI) vengono ampiamente usati. Per quanto riguarda la produzione di manufatti in poliuretano, la reazione di polimerizzazione avviene miscelando estemporaneamente isocianato e poliolo in apposite macchine schiumatrici. La reazione esotermica può creare una dispersione in aria di monomero isocianato MDI prima che esso abbia completamente reagito. A causa della loro reattività biologica, gli isocianati hanno sull'apparato respiratorio effetti di sensibilizzazione immunologica, che possono essere suddivisi in: risposte irritative, asma occupazionale, effetti respiratori cronici e polmoniti da ipersensibilità. La sensibilizzazione immunologica, come nel caso del signor , può verificarsi in una piccola percentuale di Pt_1 lavoratori esposti;
l'incidenza della sensibilizzazione al TDI è stata stimata del 5-10%. La sensibilizzazione del tratto respiratorio può verificarsi a livelli molto bassi di esposizione prolungata
o in seguito ad esposizioni accidentali ad alte dosi quando il contenuto trabocca o si rovescia, senza un'adeguata protezione delle vie respiratorie. Dopo la sensibilizzazione iniziale possono verificarsi sintomi quali tosse, oppressione toracica, sibili e dispnea e alcuni pazienti possono avere una reazione bifasica con risposte sia immediate sia ritardate. Dopo l'accertata sensibilizzazione
l'operaio va radicalmente allontanato dal posto di lavoro, poiché virtualmente non esiste nessun livello sicuro di esposizione per coloro che hanno sviluppato la sensibilizzazione”.
Come si è già accennato, questa affermazione del CTU indica una specifica cautela, che la datrice di lavoro avrebbe dovuto assumere, diversa anche dalla fornitura di adeguati dispositivi di sicurezza e del controllo sull'uso costante dei medesimi, ma ben più drastica per tutelare il dipendente, tenendo conto delle precedenti manifestazioni di asma da contatto con gli isocianati certificata anche dal medico aziendale: allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
Aggiunge ancora il CTU: “Pertanto, si può senz'altro affermare che l'asma bronchiale professionale da isocianati (MDI), diagnosticata dalla Medicina del Lavoro del Policlinico di Bari, causata dall'esposizione lavorativa presso le società e ha comportato CP_1 CP_2
modificazioni solo reversibili della funzionalità respiratoria, ma non ha determinato alcun tipo di sequele permanenti riferibili all'agente sensibilizzante e/o irritante MDI”. In conclusione, il CTU ha risposto come segue ai quesiti posti dalla Corte: “1) In seguito all'attività svolta alle dipendenze della ditta dal 30/7/2001 al 13/3/2004 e alle dipendenze della CP_1
ditta dal 15/3/2004 al 27/02/2006 il signor ha presentato nel periodo 2004- CP_2 Parte_1
2006 disturbi riconducibili ad “asma bronchiale professionale da isocianati (MDI)”, menomazione riconosciuta malattia professionale dall' di Brindisi in misura dell'008%. 2) Vi sono elementi CP_5 sufficienti per ritenere con ragionevole certezza che i fattori di rischio presenti nell'ambiente lavorativo del signor hanno avuto un ruolo causale efficiente e preponderante Parte_1 nell'insorgenza dell'“asma bronchiale professionale da isocianati MDI”. 3) La menomazione riscontrata nel signor di “asma bronchiale professionale da isocianati MDI”, tenuto conto Pt_1
della funzionalità respiratoria accertata (esame spirometrico nella norma), del quantitativo minimo di farmaci necessari al controllo della sintomatologia nel ricorso al Pronto Soccorso, nonché dell'evoluzione stessa della sintomatologia che non ha richiesto ulteriori accertamenti strumentali e controlli specialistici negli anni successivi alla prima diagnosi, si deve ritenere reversibile e circoscritta nel periodo 2004-2006 con episodi intermittenti;
pertanto, tale menomazione non ha precluso né limitato l'attività quotidiana successiva sia in ambito sociale che lavorativa. 4) In base alla documentazione sanitaria in atti, si può determinare una durata dell'inabilità assoluta in giorni
7 (sette) e un danno biologico temporaneo non superiore all'008% (otto per cento). 5) Non sono residuati postumi permanenti che possano aver inciso o che possano incidere sull'integrità psicofisica globale del signor ”. Parte_1
La Corte ritiene di doversi senz'altro uniformare alle conclusioni del CTU che, all'esito di scrupolose indagini, sorrette da un ragionamento logico e privo di lacune, ha individuato il nesso eziologico fra la patologia riscontrata sull'appellante e le modalità di esercizio dell'attività lavorativa ed ha altrettanto correttamente indicato l'entità dell'inabilità assoluta e il danno biologico, escludendo altresì lesioni permanenti.
Non resta che quantificare in termini economici la lesione psicofisica subita dal . Pt_1
A tal fine occorre fare riferimento alla tabella del Tribunale di Milano (aggiornamento del giugno
2024) che indica in € 115,00 al giorno il danno da inabilità temporanea.
Conseguentemente, moltiplicando per € 115,000 i sette giorni di inabilità assoluta si ha un totale di €
805,00.
Per quanto attiene al danno biologico temporaneo dell'8%, lo stesso ad avviso della Corte va calcolato nella predetta percentuale sull'importo di € 115,00 per ogni giorno decorso dal 15.2.2004 data di insorgenza della malattia secondo quanto accertato dal CTU fino alla data dell'1.4.2006, quale ricavabile dalla sentenza n. 3530/2011 del Tribunale di Brindisi nel giudizio contro l' , quale CP_5
data di cessazione di ogni sofferenza del . Pt_1 In totale (escludendo i sette giorni per cui è stata riconosciuta l'inabilità temporanea), residuano 771 giorni.
Moltiplicando i 771 giorni per € 115,00 si ha un totale di € 88.665,00, il cui 8% (percentuale di danno biologico riconosciuto dal CTU), conduce a un risultato finale di € 7093,00.
In definitiva, il danno può essere riconosciuto in misura pari ad € 8.898,00, di cui € 805,00 per inabilità temporanea assoluta ed € 7.093,00 per danno biologico temporaneo dell'8%.
Stante la modestia delle conseguenze, l'esclusione di un danno permanente e la carenza di prova circa ulteriori sofferenze del danneggiato, la Corte ritiene che non vi siano i presupposti per un'ulteriore personalizzazione del danno.
Va poi osservato che poiché l'indennizzo dell' non ricomprende il danno biologico CP_5 temporaneo, nulla di quanto versato all'appellante dall'ente assicurativo va detratto dal suindicato importo.
Essendo stato il danno quantificato all'attualità, al non compete la rivalutazione alla data Pt_1
odierna, mentre sulla somma devalutata alla data di fine della malattia (1.4.2006), vanno riconosciuti gli interessi legali.
Le spese del doppio grado, quantificate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
55/2014, tenendo conto dell'entità del danno liquidato (criterio del “decisum”: cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 16/10/2024, n. 26819), seguono la soccombenza. Delle stesse va disposta la distrazione al procuratore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Va posto infine a carico di parte appellata il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. Lavoro visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.10.2021 da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del 13.7.2021
[...] Controparte_1 Controparte_2
n. 1440 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la anche quale incorporante di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_2 Pt_1
della somma attualizzata di € 7.898,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza
[...] al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'1.4.2006;
b) condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate ex DM n. CP_1
55/2014 e succ. modd., in € 2.695,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfetarie (15%) e accessori di legge, con distrazione per l'Avv. Alessandro Nacci;
c) pone definitivamente a carico di parte appellata il pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 1440 del 13.7.2021
Oggetto: responsabilità ex art. 2087 c.c. - risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 982/2021 del Ruolo Generale
A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Nacci, in virtù di procura in atti, Parte_1
e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'Avv. Rita Memmola
APPELLATE
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 21.1.2014 innanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Brindisi,
chiedeva che il Tribunale adito volesse, previa declaratoria della responsabilità delle Parte_1 società convenute nella causazione della malattia professionale di “asma bronchiale da esposizione ad isocianati”, condannarle al risarcimento del danno in suo favore, nella misura di € 199.156,67 o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di C.T.U. ad espletarsi, oltre interessi e rivalutazione dal 29.09.2005 al soddisfo”, nonché al pagamento di spese e compensi del giudizio. A sostegno di tali richieste il deduceva: 1) di avere lavorato alle dipendenze della Pt_1 CP_1 dal 30.07.2001 al 13.03.2004 con la qualifica di “operaio colatore” e dal 15.03.2004 al
[...]
27.02.2006 alle dipendenze della con la qualifica di “operaio carpentiere”; 2) che nel Controparte_2
corso del rapporto di lavoro con la era addetto al controllo di tre macchine Controparte_1
“schiumatrici”, provvedeva all'attivazione del getto di schiuma negli stampi, li richiudeva e li riapriva dopo circa 10-15 minuti, estraendo quindi il manufatto dallo stampo;
3) che, nel corso del rapporto di lavoro con la , veniva inizialmente addetto alle mansioni di carpentiere in un padiglione CP_2
del magazzino diverso da quello ove era collocata la macchina schiumatrice. Dopo circa tre mesi, al ricorrente venivano assegnate le mansioni di “rifilatore”, occupandosi quindi di rifinire le sbavature e le escrescenze del poliuretano applicato sui manufatti di produzione, svolgendo tale attività ad una distanza di circa 4 - 5 metri dalla macchina schiumatrice;
4) che quindi, a eccezione dei primi tre mesi alle dipendenze della , veniva giornalmente a contatto ravvicinato con miscele di isocianati CP_2
(MDI, HDI e TDI) e cere, gravemente dannose per la salute;
5) di avere sempre in precedenza goduto di ottima salute e di non aver mai patito problemi respiratori;
6) che, a partire dal mese di ottobre del
2002, iniziava a lamentare problemi respiratori, quali tosse secca e costrizione toracica, mentre a casa e durante le ore notturne avvertiva distintamente un sibilo durante la respirazione;
7) che il medico aziendale dr. con certificazione del 19.02.2004, accertava che lo stesso era “affetto Persona_1 da infermità che ne consigliano l'allontanamento dalla attuale mansione specifica (schiumatore) e ne raccomandano lo utilizzo in mansioni prive di esposizione ad irritanti ambientali (magazzino, uffici).
Lo stesso dovrebbe essere sottoposto a consulenza pneumologica…”; 8) che lo stesso, poiché il datore di lavoro non dava seguito alla raccomandazione del medico aziendale, manifestava la necessità di essere adibito ad altre mansioni, al fine di evitare il peggiorare delle proprie condizioni di salute;
9) che gli veniva consigliato di dimettersi, con l'assicurazione che sarebbe stato poi subito assunto dalla altra società facente capo ai medesimi soci e all'ing. , Controparte_2 Controparte_3
Amministratore Unico e legale rappresentante di entrambe;
10) che, effettivamente, dimessosi il
13.03.2004, il giorno 15.03.2004 era assunto dalla con le diverse mansioni di operaio Controparte_2
carpentiere; 11) che, però, dopo soli tre mesi veniva trasferito alle mansioni di rifilatore, e quindi nuovamente con esposizione diretta e nociva agli isocianati;
12) che, dopo essere stato colto da nuovi e più gravi episodi di dispnea e patendo un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute, nel mese di febbraio del 2006, era sottoposto a visita dal medico aziendale dr.
[...]
, il quale lo dichiarava affetto da “asma bronchiale professionale da isocianati (MDI)” e, Per_2 quindi, “non idoneo” alla mansione di operaio rifilatore;
13) che, il 16.02.2006 chiedeva al datore di lavoro (doc. n. 8 del fascicolo di parte del primo grado) di essere adibito “ad una diversa collocazione lavorativa” e segnatamente alle “lavorazioni nel reparto taglio e cucito”, ove non vi era esposizione diretta né indiretta agli isocianati, ma senza alcun riscontro e successo;
14) che, con telegramma del
27.02.2006, la lo licenziava in tronco “per inidoneità”, cui seguiva la comunicazione Controparte_2 del 28 successivo con cui il datore di lavoro comminava il “licenziamento per giusta causa a far data dal 27.02.2006”, specificando che “non è possibile adibire la S.V. ad altre mansioni in quanto in tutti gli ambienti in cui si opera vi è esposizione ad isocianati, pur essendo tali ambienti a norma di legge…”; 15) che gli ambienti di lavoro erano tutt'altro che a norma di legge e, in ogni caso, privi di quei sistemi di sicurezza necessari per la tutela della salute dei lavoratori;
16) che le mascherine fornite dalle società datrici ai lavoratori erano inidonee allo scopo perché inizialmente prive dei filtri e successivamente, adottate quelle con i filtri, il datore di lavoro non sempre acquistava i filtri di ricambio;
17) che gli ambienti di lavoro presso entrambe le società resistenti erano angusti e insufficienti a garantire l'adeguata areazione dei locali, anche perché privi di adeguato impianto di aspirazione e areazione;
18) che, in data 02.03.2006 e 30.03.2006, presentava ai Carabinieri di
Taranto e alla Guardia di Finanza di Ostuni due denunce, lamentando il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro da parte delle società resistenti;
19) che, a seguito di tali denunce e a quella successiva dell'altro dipendente , si instaurava il procedimento penale n. Parte_2
7384/09/21 R.G.N.R. a carico dei sigg.ri e Controparte_3 Parte_3 Parte_4
20) che, all'esito delle indagini svolte nel predetto procedimento penale, il P.M. della Procura della
Repubblica di Brindisi dott. formulava richiesta di archiviazione del 06.09.2010 Persona_3 nella quale dava atto che “agli atti del procedimento sono stati acquisiti elementi di prova che appaiono piuttosto univoci nella direzione di ritenere provato il nesso di causalità tra l'asma bronchiale contratta dal … e l'esposizione di origine professionale a vapori e fumi Parte_1
generati dalla manipolazione degli isocianati impiegati nel processo produttivo sia della CP_1 che della , società entrambe riconducibili all'amministrazione di;
21) CP_2 Controparte_3 che un'analisi più attenta delle emergenze istruttorie avrebbe dovuto condurre il P.M. a una richiesta di rinvio a giudizio, sia perché era emersa la prova della inidoneità dei sistemi di protezione individuale adottati dalle società resistenti (mascherine inizialmente prive di filtri e, successivamente spesso con filtri inutilizzabili per mancanza di quelli nuovi), sia per la inidoneità complessiva del sistema di prevenzione del rischio (assenza di adeguato sistema di areazione ed aspirazione, cattiva ed inidonea conservazione dei fusti contenenti le materie prime), come era emerso dai verbali di sommarie informazioni rese dai lavoratori , e Parte_2 Parte_4 Persona_4
, nonché dal verbale contenente le di chiarazioni rese dal ricorrente;
22) che a tali Persona_5
emergenze istruttorie, si aggiungeva il verbale di verifica degli impianti di messa a terra effettuato dall' in data 28.02.2006, con il quale il predetto Ente riscontrava alcune anomalie, Controparte_4
intimando alla di porvi rimedio entro giorni sessanta. Accertava, altresì, che la Controparte_1 massima potenza elettrica disponibile presso l'azienda era di KW 150 e, quindi, insufficiente a garantire l'accensione ed il funzionamento di idonei impianti di aspirazione. Dava atto che “al momento della verifica il capannone “Magazzino” è in fase di ultimazioni lavori sia edili che impiantistici ”; 23) che, in conseguenza diretta delle mansioni svolte alle dipendenze di entrambe le società resistenti, contraeva la malattia professionale di “asma bronchiale da esposizione ad isocianati”, riconosciuta dall' con attribuzione di una invalidità del 6%; 24) che, a seguito CP_5
di ricorso avverso tale provvedimento, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 3530/11 del 10.10.2011, confermava il nesso causale e gli attribuiva una inabilità pari all'8%; 25) che tale percentuale di inabilità era errata, avendo il medesimo diritto al riconoscimento di una menomazione non inferiore al 30%, come accertata nella perizia medico-legale del 25.05.2007 redatta dal dr. Specialista pneumologo e di medicina del lavoro, confermata da quella successiva Per_6 del 17.10.2013 del medesimo Specialista;
26) che la sussistenza del nesso causale tra l'insorgere della malattia professionale e le mansioni svolte alle dipendenze delle resistenti era indubbia, essendo stata accertata dalla Divisione di medicina del Lavoro del Policlinico di Bari, confermata dall' CP_5
dal Tribunale del Lavoro di Brindisi, ammessa dalla medesima nella missiva di Controparte_2
licenziamento e ulteriormente confermata dal P.M. della Procura della Repubblica di Brindisi dott.
27) di avere diritto al risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e non Persona_3
patrimoniali patiti in conseguenza della esposizione agli isocianati utilizzati nel ciclo produttivo, per una somma complessiva, detratto quanto già percepito dall' della complessiva somma di € CP_5
199.156,67, oltre interessi e rivalutazione. Con memoria depositata il 30.04.2014, si costituivano entrambe le società resistenti, che formulavano eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda e nel merito chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1440 del 13.7.2021, il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda, rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva non provata la responsabilità delle società datrici di lavoro.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
27.10.2021.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto sei motivi di gravame.
Con il primo motivo, intitolato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”, l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze di fatto pacifiche e non contestate dalle parti datoriali e cioè, in particolare, quella che il , all'esito della visita medica Pt_1 straordinaria del medico aziendale dr. veniva riconosciuto “affetto da infermità che Persona_1 ne consigliano l'allontanamento dalla attuale mansione specifica (schiumatore) e ne raccomandano lo utilizzo in mansioni prive di esposizione ad irritanti ambientali (magazzino, uffici)”. A seguito di ciò, il sollecitava la datrice di lavoro ( affinché lo adibisse ad altre Pt_1 CP_1 mansioni;
stante l'inerzia della stessa, dopo qualche tempo ed altre sue rimostranze, raggiungeva l'accordo che si sarebbe dimesso dalla per essere assunto dalla e adibito a CP_1 CP_2
diverse mansioni. Ciò avveniva in quanto il lavoratore si dimetteva in data in data 13.03.2004 dalla per essere assunto dall'altra società dopo due giorni con le diverse mansioni di operaio CP_1
carpentiere (circostanza dedotta al n. 14 del ricorso introduttivo), che non prevedevano il contatto con le nocive miscele di isocianati. Senonchè dopo i primi tre mesi, anche la nuova datrice di lavoro adibiva il alle mansioni di rifilatore, e con esposizione diretta e nociva agli isocianati. Siffatta Pt_1
scelta aziendale, non adeguatamente presa in considerazione dal primo giudice, ad avviso dell'appellante, “è palesemente lesiva e adottata in violazione dell'art. 2087 c.c. e della legge n.
626/1994 all'epoca vigente, oltre che delle comuni regole di prudenza cui sempre deve attenersi il datore di lavoro, in particolar modo in presenza di una raccomandazione medica fornitagli dal medico aziendale”. Aggiunge, poi, che l'illegittimità delle scelte datoriali deve essere ritenuta ancor più grave, ove si consideri che “le condizioni di salute dell'appellante, in ragione della continua e perdurante esposizione alle miscele di isocianati e cere,peggioravano a tal punto da costringerlo al ricovero (29.09.2005) presso l'Ospedale Policlinico Consorziale di Bari – U.O. di Medicina del lavoro, ove, all'esito delle analisi cliniche e visite effettuate, gli veniva diagnosticata la patologia di
“ asma bronchiale professionale da isocianati (MDI) ” e gli veniva consigliato di “evitare ulteriori esposizioni dirette ed ambientali ad isocianati”.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'errata e contraddittoria applicazione di norme di legge, con specifico riferimento all'art. 2087 c.c. e agli artt. 2 e 3 della legge n. 626/1994.
Più nello specifico, l'appellante impugna la parte della sentenza in cui il primo giudice ha escluso la fondatezza del ricorso affermando che “i problemi di salute lamentati da parte ricorrente fossero conseguenza diretta e certa del mancato utilizzo da parte del lavoratore dei dispositivi di sicurezza forniti dalle società ai propri dipendenti.
Nel contestare questa affermazione, l'appellante evidenzia come dalle risultanze processuali non emergerebbe alcuna certezza in ordine al fatto che il deducente non facesse uso della mascherina, potendosi al più affermare che lo stesso a volte non la usasse, e che in ogni caso tale circostanza costituirebbe al più una “imprudenza, imperizia o negligenza” del lavoratore e come tale insufficiente a configurare il rischio elettivo necessario ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che, a sua volta non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare che il deducente corresse il rischio della esposizione nociva agli isocianati privo di strumenti di protezione. Richiama, inoltre, sul punto giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri incombenti sul datore in relazione alla vigilanza sull'uso dei dispositivi di sicurezza da parte dei dipendenti. Con il terzo motivo di gravame, intitolato “omesso esame di circostanze decisive del giudizio con specifico riferimento alla mancata corretta informazione dei rischi lavorativi”, il sostiene che Pt_1
nel giudizio di primo grado la parte datoriale non avrebbe dato prova di aver adempiuto al dovere di informare adeguatamente e precisamente i lavoratori dei rischi connessi all'attività lavorativa e di compiere ogni azione e adottare ogni provvedimento utile alla salvaguardia della salute dei propri dipendenti. Afferma l'appellante che tanto sarebbe emerso nel corso delle indagini preliminari svolte nel procedimento penale n. 7384/09/21 R.G.N.R.
Il quarto motivo rubricato come “contraddittorietà ed erroneità della motivazione” si sofferma sull'affermazione del primo Giudice secondo cui l'appellante non avrebbe “offerto la prova del nesso causale tra il danno e l'ambiente di lavoro in cui si svolgeva la prestazione lavorativa
(ricollegabilità, in termini eziologici, dell'origine professionale della patologia denunciata) alla riferita prassi di far lavorare i propri dipendenti in condizioni di rischio specifico all'esposizione a vapori e fumi generati dalla manipolazione degli isocianati impiegati nel processo produttivo”.
Tale asserzione, secondo , appare contraddittoria rispetto alle precedenti, contenute nella Pt_1 stessa sentenza in cui si legge che “il Tribunale di Brindisi ha già riconosciuto, in favore del lavoratore, la malattia professionale…” e che lo stesso aveva provato “l'esistenza del Pt_1 danno”.
L'appellante deduce ancora che “la malattia professionale riconosciuta in danno del era Pt_1 proprio per la esposizione alle miscele di isocianati, segnatamente “asma bronchiale da esposizione ad isocianati” e anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza passata in giudicato n. 3530/11 del 10.10.2011 confermava il nesso causale tra l'insorgere della malattia professionale e i rapporti di lavoro intercorsi con le società resistenti”.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce “parziale ed errato esame della prova documentale”.
Sostiene in proposito che il Tribunale di Brindisi non avrebbe tenuto adeguatamente Parte_1
in conto quanto si legge nella richiesta di archiviazione del 06.09.2010, nella parte in cui viene precisato che “agli atti del procedimento sono stati acquisiti elementi di prova che appaiono piuttosto univoci nella direzione di ritenere provato il nesso di causalità tra l'asma bronchiale contratta dal
l'esposizione di origine professionale a vapori e fumi generati dalla manipolazione Parte_5
degli isocianati impiegati nel processo produttivo sia della che della , società CP_1 CP_2 entrambe riconducibili all'amministrazione di ” . Controparte_3
Aggiunge l'appellante che dall'istruttoria svolta in primo grado sarebbe emersa chiaramente la prova della inidoneità dei dispositivi di sicurezza (mascherine) forniti ai dipendenti, oltre che della “più generale inidoneità del sistema di prevenzione del rischio (assenza di adeguato sistema di areazione ed aspirazione, cattiva ed inidonea conservazione dei fusti contenenti le materie prime)”. Con il sesto e ultimo motivo di appello, si sostiene l'errata valutazione delle prove orali raccolte, in quanto il primo Giudice avrebbe “operato una parziale ed errata analisi delle prove orali raccolte.
perché non ha per nulla esaminato alcune deposizioni, favorevoli al deducente e Tes_1
chiaramente attendibili;
errata perché ha mal interpretato alcune circostanze riferite in sede di interpello e di prova testimoniale, attribuendo rilevanza eccessiva a deposizioni palesemente inattendibili o contrastanti con la prova documentale già raccolta.”.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria delle spese del doppio grado.
Con memoria depositata il 4.5.2023, si costituivano le società appellate che preliminarmente davano atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della nella Controparte_1 Controparte_2
Nel merito, contestavano l'appello, deducendone l'infondatezza e ne chiedevano il rigetto con il favore delle spese anche di secondo grado.
Con ordinanza del 13.11.2024, la Corte disponeva CTU medico-legale, affidandone l'incarico al Dott.
. Persona_7
Nel corso delle operazioni peritali, si verifica il decesso del difensore delle società appellate, che tuttavia si costituivano con nuovo legale.
Depositata la relazione di CTU, all'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
I motivi di appello, afferendo in parte ai principi giuridici applicabili in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., in parte alla prova del nesso eziologico fra le lesioni psico-fisiche lamentate dall'appellato e le condizioni in cui aveva svolto l'attività lavorativa, oltre che dell'idoneità dei dispositivi di sicurezza forniti dalla datrice di lavoro, nonché più in generale della salubrità del luogo di lavoro, possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione.
L'appellante ha richiamato alcuni principi in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.. oltre che in relazione all'osservanza degli artt. 3 e 4 L. n. 626/1994, largamente consolidati nella giurisprudenza della S.C., che possono essere sintetizzati come segue.
Va innanzitutto ricordato che l'art. 3 della legge n. 626/1994, nel testo in vigore all'epoca dei fatti di causa espressamente stabiliva che “le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:… c) riduzione dei rischi alla fonte… g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale… m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona… s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro…”
L'art. 4), poi, impone(va) al datore di lavoro l'“osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, con conseguente dovere di adottare tutte le “misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori…”, quali, tra le altre “c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza… h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa… l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato…”.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che mentre incombe sul lavoratore la prova dell'esistenza del danno e del nesso eziologico e cioè della riconducibilità della lesione psico-fisica lamentata all'attività di lavoro prestata ed alle condizioni del luogo di lavoro, resta a carico del datore di lavoro la prova (c.d. liberatoria rafforzata) di aver fatto tutto il possibile per evitare le conseguenze dannose dell'attività lavorativa.
Sul punto appare opportuno richiamare la recentissima Cass. n. 33307/2024, che riepiloga le principali affermazioni della S.C. in tema di distribuzione dell'onere della prova in subiecta materia:
“Una volta che sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, opera a favore del lavoratore l'inversione della prova prevista dall'art. 2087
c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 20889 del 2018; n. 17017 del
2007 cit.; n. 4005 del 2005). Sulla medesima parte onerata graverà la conseguenza del mancato puntuale adempimento dell'onere probatorio. 20. In relazione all'art. 2087 c.c., questa Corte ha puntualizzato che l'onere di allegazione dell'inadempimento che fa carico al lavoratore consiste non già nella individuazione della misura di prevenzione violata bensì nella indicazione della presenza nell'ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
assolto tale onere di allegazione e di prova e dimostrata, altresì, la dipendenza della malattia dai suddetti elementi di rischio, compete, invece, al datore di lavoro, al fine di dimostrare la assenza di colpa, allegare e provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, non solo prescritte da specifiche nome ma anche suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili (v. in questi termini Cass. n. 23187 del 2022; n. 1269 del 2022. 21. In sostanza l'inadempimento, il cui onere di allegazione fa carico al lavoratore, consiste nella presenza nell'ambiente di lavoro di un fattore morbigeno o di un elemento di pericolo per la sua integrità psicofisica, che in sé costituisce violazione dell'obbligo di protezione di cui all'articolo
2087 c.c. Tale allegazione ben può risultare dalla esposizione della concreta situazione di fatto nella quale il lavoratore si trova a rendere la prestazione (così Cass. n. 23187 del 2022 cit.; n. 29909 del
2021). 22. L'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo;
di conseguenza, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, come preteso dalla Corte di merito, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici
e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza
(così Cass. n. 9120 del 2024 in motivazione;
n. 29909 del 2021 cit.) 23. Tale conclusione poggia anche sul rilievo che, sul piano processuale, l'onere della prova è normalmente modulato in corrispondenza con quello dell'allegazione (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, in tema di obbligo di repêchage e giurisprudenza ivi citata). Pretendere dal lavoratore la specificazione della misura di sicurezza violata, comporterebbe, in coerenza con il principio del contraddittorio e del diritto difesa, la limitazione dell'onere probatorio del datore di lavoro all'adempimento della specifica condotta indicata come omessa e non anche di tutte le altre non specificate, determinandosi, in caso diverso, una insanabile aporia tra l'area dei fatti in contestazione fissata dall'attore e quella dei fatti da provare, che resterebbe individuata soltanto al momento della decisione del giudice sulla responsabilità del datore di lavoro (così Cass. n. 23187 del 2022 cit.)”.
Ulteriore elemento da esaminare al fine della decisione della presente controversia, visto il rilievo assunto nella decisione di primo grado, riguarda la dotazione e l'uso dei dispositivi di sicurezza, la loro idoneità a scongiurare il rischio di conseguenze dannose a carico dei lavoratori, la necessità che la funzionalità degli stessi dispositivi sia garantita per tutta la durata del loro uso (ovvero che si provveda alla tempestiva sostituzione con altri funzionali) e, infine, l'onere di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine all'utilizzo corretto e continuativo degli stessi dispositivi oltre che, in generale, delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.
E' opportuno rilevare innanzitutto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio della massima sicurezza tecnologica (la c.d. best available technology), secondo la quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure tecnologicamente più avanzate disponibili sul mercato, indipendentemente dalla loro diffusione e applicazione nel settore produttivo di appartenenza. Da ciò deriva che il datore di lavoro deve adottare le misure e le cautele preventive suggerite dalla tecnica e dalla scienza più evolute, a prescindere da ogni valutazione sulla concreta fattibilità e sul costo economico: “Vale piuttosto la pena di ribadire, anzitutto, che l'art. 2087 c.c., come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, onde vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, possedendo una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto (cfr. Cass. n. 5048 del 1988 e, nello stesso senso, Cass. n. 4012 del 1998); il che equivale a dire non solo che il datore di lavoro è tenuto all'adozione di tutte le misure di prevenzione previste dall'ordinamento positivo, ma altresì che per giudicare della sua diligenza occorre applicare il criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile (v. ancora Cass. n.
4012 del 1998, sulla scorta di Corte cost. n. 399 del 1996), dovendo egli conformare il proprio operato ad un canone che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica,
e senza alcun abbassamento della soglia di prevenzione rispetto agli standard eventualmente non adeguati praticati in una determinata cerchia di imprenditori. (Cass. n. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.,
30/06/2016 n. 13465).
Il datore di lavoro, oltre che a fornire ai lavoratori i dispositivi di sicurezza più avanzati tecnologicamente, deve anche vigilare attivamente sul loro utilizzo.
Riservando al seguito della trattazione la valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla dotazione ed all'uso dei dispositivi di sicurezza, appare opportuno ricordare, con il supporto di altra recentissima decisione della S.C. (Ord. n. 23676/2025) che <La violazione di una regola precauzionale da parte del lavoratore deve ritenersi un comportamento illecito (tanto che la legislazione più recente, al fine di responsabilizzare il lavoratore, prevede sanzioni anche a suo carico quando non osservi i precetti volti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro); ma la stessa illiceità del comportamento non preclude di per sé la configurabilità dell'infortunio e la colpa del datore;
e non vale di per sé ad interrompere il nesso finalistico con l'attività di lavoro. Perché, se si escludesse la tutela per ogni infortunio derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe dovuto e potuto evitare, o che assume volontariamente, la tutela antiinfortunistica non opererebbe mai o quasi mai. E ciò in quanto (salvo il comportamento abnorme) nel sistema della responsabilità civile per infortuni sul lavoro la violazione di una regola precauzionale - volontaria o involontaria – da parte del lavoratore costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell'evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo). In tali termini si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte;
ad es. Cass.
n. 3763 del 12/02/2021 osservando che “il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima)”. Tale orientamento si completa con la tesi espressa da Cassazione n. 25597 del 21/09/2021 per la quale
“il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - sebbene avesse accertato che il lavoratore, eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato - aveva escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del prestatore, omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo). Da ultimo i medesimi principi risultano condensati in Cassazione n. 4980 del 16/02/2023 che, in tema di condotta del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale, ha ribadito che “il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento
e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere
l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità>>. Se ne deve, quindi, trarre la conclusione che la sola messa a disposizione dei lavoratori di idonei dispositivi di sicurezza non esonera il datore di lavoro dalla verifica che gli stessi siano utilizzati correttamente e in modo costante.
Date le coordinate giuridiche che precedono, occorre adesso declinarle nella controversia in esame, sulla scorta delle risultanze istruttorie.
Partendo dal danno e dal nesso eziologico, non è revocabile in dubbio che la malattia dell'appellante sia strettamente riconducibile al contatto con gli isocianati avvenuto nel corso del rapporto di lavoro.
Militano in senso numerosi argomenti di prova, a partire dalla decisione del Tribunale di Brindisi
(sent. n. 3530/2011) nel giudizio contro l' , passata in giudicato, che ha riconosciuto la natura CP_5
professionale della malattia.
Va anche considerato che è in atti il certificato del medico aziendale, dott. del Persona_1
19.02.2004 (doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) in cui veniva Parte_1 dal medesimo riconosciuto “affetto da infermità che ne consigliano l'allontanamento dalla attuale mansione specifica (schiumatore) e ne raccomandano lo utilizzo in mansioni prive di esposizione ad irritanti ambientali (magazzino, uffici). Lo stesso dovrebbe essere sottoposto a consulenza pneumologica…”.
La società datrice di lavoro dell'epoca ( , come non è contestato, non essendo in Controparte_1 grado di destinare l'appellante a mansioni diverse, raggiungeva l'accordo, poi rispettato, che lo stesso si sarebbe dimesso per essere di lì a poco (due giorni) assunto dalla società per svolgere CP_2
attività di operaio carpentiere.
Ciò, tuttavia, avveniva soltanto per tre mesi, perché poi il tornava a lavorare a contatto con Pt_1
le sostanze nocive.
Su tali fatti puntualmente allegati dal nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pag. 3 del Pt_1
ricorso di primo grado), come detto, non vi è stata alcuna contestazione da parte delle società appellate.
Del resto anche nella richiesta di archiviazione a firma del PM presso la Procura della Repubblica di
Brindisi del 6.9.2010, si dava atto dello “accertamento della sussistenza del nesso causale”.
Altrettanto documentati sono il successivo ricovero presso il Pronto Soccorso di Ostuni, del Pt_1
a seguito di crisi dispnoica verificatasi sul posto di lavoro in data 3.8.2005, nonché il successivo ricovero in data 29.9.2005 presso l'Ospedale Policlinico di Bari, ove gli veniva diagnosticata la patologia di “asma bronchiale da isocianati”.
Del resto la parte della motivazione della decisione di primo grado in cui si fa cenno alla carenza del nesso eziologico, attiene non già all'esistenza della malattia ed alla diretta derivazione della stessa all'attività lavorativa, quanto alla riconducibilità della medesima ad una diretta responsabilità delle società datrici di lavoro, quale conseguenza della mancata dotazione di dispositivi di sicurezza o della insufficiente predisposizione di tutte le ulteriori misure di sicurezza atte a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e prevenire i rischi per la salute dei lavoratori.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata non appare convincente.
Partendo dalla prova orale, nulla potendosi utilmente valorizzare delle risposte del legale rappresentante alle domande formulate in sede di interrogatorio formale (le quali avrebbero rilevo soltanto se comportanti confessioni di fatti sfavorevoli all'interrogato), la valutazione degli esisti della prova testimoniale appare parziale.
Il Tribunale si sofferma esclusivamente sulle testimonianze favorevoli alla datrice di lavoro – rese esclusivamente da lavoratori ancora alle dipendenze delle società convenute - e non anche quelle dei testi che hanno riferito circostanze sfavorevoli alle tesi delle datrici di lavoro, in relazione alla fornitura delle mascherine, dei relativi filtri ed alla vigilanza sul corretto uso delle medesime. Così come non risulta un confronto fra quanto riferito spesso dai dipendenti nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale n. 7384/09/21 R.G.N.R, rispetto a quanto poi emerso in sede testimoniale.
Il dipendente , nel verbale di SIT del 3.8.2007, dichiarava che “la ditta in Parte_2
relazione al fattore rischi dovuti alla presenza dei materiali di lavorazione, mi riferì che non erano tossici o nocivi per la salute”.
Altro dipendente (operaio colatore), , nel verbale di SIT del 17.12.2007 dichiarava Persona_5 che “all'inizio non sono mai stato informato sugli eventuali rischi derivanti dal lavoro che svolgo, infatti utilizzavamo maschere prive di filtro, solo dopo due anni circa (dal 2002, n.d.r.), dopo che la ditta ci ha consegnato mezzi, attrezzi e dispositivi per la protezione, mi hanno detto che sono obbligato a indossarli per evitare problemi di salute, in particolare quelli respiratori”.
La dipendente, con mansioni di rifilatrice, nel verbale di SIT del 17-12-2007, Persona_4 dichiarava: “secondo me gli ambienti di lavoro sono insufficienti degli appositi sistemi di areazione
e di aspirazione di vapori ed odori”.
Lo stesso , sentito quale teste, affermava: “nessuno, tuttavia, in azienda ha mai Parte_2
comunicato a me e agli altri lavoratori la nocività delle sostanze con cui venivamo in contatto”. Aggiunge il teste: “nelle operazioni di schiumatura si spigionavano delle polveri che si diffondevano nell'aria ed anche sulle nostre persone. Gli ambienti di lavoro erano muniti di sistema di aspirazione, ma non erano funzionanti, avendo sperimentato tale circostanza personalmente, attraverso espressa richiesta al responsabile di reparto”. Sulla disponibilità dei filtri di ricambio per le mascherine, il teste afferma: “mi sono più volte recato
a chiedere i filtri di ricambio, per i quali dovevamo attendere giorni o addirittura settimane. Nel frattempo eravamo costretti a lavorare ugualmente, sollevando di frequente la mascherina per respirare. La durata dei filtri era non superiore a due-tre giorni ma posso dire che l'efficacia non era superiore alle otto ore”. In relazione al mancato uso delle mascherine, il teste riferisce “…se è vero che a volte non utilizzavamo le mascherine, ciò avveniva in quanto, come in precedenza già detto, con il venir meno dell'efficacia dei filtri, eravamo costretti per respirare a togliere le mascherine”.
Il teste , altro ex dipendente, non più in carico alle appellate all'epoca della deposizione, afferma Tes_2
CP_ che “qualche volta in cui sono stato spostato dalla alla mi sono trovato a lavorare CP_1
nello stesso ambiente di lavoro del ricorrente e mi sono, in particolare, dedicato a volte anche alla schiumatrice, sia pur di rado, o anche ad altre attività ma a breve distanza dal relativo macchinario, ho avuto modo di verificare come l'area fosse totalmente saturata dalle polveri della lavorazione. A me non sempre è stata data la mascherina, ma non ricordo, anzi dico meglio, mi sembra di ricordare che gli altri lavoratori avessero le mascherine…non ricordo se nel biennio in cui ho lavorato le mascherine fossero munite di filtri. Mi dicevano, però, i colleghi che le stesse non avevano alcuna efficacia…Posso escludere che la abbia mai informato i propri dipendenti dei rischi connessi CP_2 all'attività lavorativa”.
Va da sé che tali deposizioni dipingono un quadro differente da quello che si legge nella sentenza impugnata, in cui come si è detto non si fa alcun cenno ai testi e , che sono gli unici Parte_2 Tes_2
che, allorchè deposero, non erano più alle dipendenze delle società appellate. Va da sé che a tali testi va riconosciuto un maggior grado di attendibilità, in quanto non sottoposti al comprensibile metus di eventuali ripercussioni negative sul rapporto di lavoro in essere in caso di testimonianze sfavorevoli alle tesi delle proprie datrici di lavoro.
Ad avviso del Tribunale di Brindisi la responsabilità per il mancato – o intermittente/errato – uso delle mascherine va ascritto unicamente alla responsabilità del . Pt_1
Si sono già ricordati i rigorosi obblighi di vigilanza, che, per costante giurisprudenza di legittimità, incombono sul datore di lavoro, in ordine al corretto e costante uso dei dispositivi di sicurezza.
Obblighi che, nel caso di specie, dovevano ritenersi ancor più pregnanti, stante la conclamata patologia del , emersa allorché era alle dipendenze della ed attestata anche dal Pt_1 CP_1
medico aziendale.
Invero, la nuova datrice di lavoro, assunto l'appellante come carpentiere, una volta che lo adibì a mansioni che prevedevano il contatto con gli isocianati, avrebbe dovuto vigilare in modo più adeguato sull'uso dei dispositivi e verificare che i dispositivi utilizzati fossero adeguati e che la sostituzione CP_ dei filtri fosse costante. S'intende dire che la era al corrente di problemi fisici del , tanto Pt_1
che lo aveva assunto dopo le dimissioni dalla adibendolo inizialmente a mansioni CP_1
differenti che non comportavano il contatto con gli isocianati. Sicchè, nel momento in cui le mansioni si modificarono e il tornò ad operare a contatto con le sostanze nocive, la vigilanza rispetto Pt_1
ai rischi connessi alla salubrità del luogo di lavoro ed all'adeguatezza dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza doveva essere maggiore di quella ordinaria.
Non a caso il CTU – sul cui elaborato si tratterà con maggiore dettaglio in prosieguo – afferma che
“...dopo l'accertata sensibilizzazione l'operaio va radicalmente allontanato dal posto di lavoro, poiché virtualmente non esiste nessun livello sicuro di esposizione per coloro che hanno sviluppato la sensibilizzazione”.
Appare, inoltre, opportuno rivolgere attenzione alla deposizione del teste (ud. Del Tes_3
22.6.2017), nella parte in cui afferma: “…il cambio dei filtri avviene a nostra discrezione e quando notiamo che non trattengono più l'esalazione delle sostanze che utilizziamo oppure quanto registriamo problemi di respirazione”.
Si tratta all'evidenza, di una prassi non corretta, lasciata in sostanza alla libera valutazione dei dipendenti circa l'idoneità e la funzionalità o meno dei dispositivi utilizzati, laddove sarebbe stato opportuno prevedere una ciclicità delle operazioni di cambio dei filtri, legata al numero di giorni/ore di utilizzo ovvero ad una valutazione obiettiva della concreta funzionalità delle mascherine e dei filtri in dotazione, diversa potendo essere la sensibilità personale dei dipendenti e la tolleranza al fastidio prodotto da dispostivi non (più) idonei.
Anche perché, come emerso dalle deposizioni innanzi trascritte, è possibile dubitare circa la effettiva costante disponibilità dei filtri di ricambio, a semplice richiesta dei lavoratori.
Né a scriminare il comportamento della datrice di lavoro può essere considerato il comportamento del , nel mancato corretto uso dei dispositivi, in quanto, come si è già detto un simile Pt_1 comportamento non può essere considerato “…abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”
(cfr. Cass. n. 4980 del 16/02/2023).
Tanto più che alle due diffide in atti consegnate al lavoratore (in cinque anni di durata del rapporto di lavoro) al fine dell'uso delle mascherine, non fece mai seguito una contestazione disciplinare ovvero la sospensione cautelativa dello stesso dall'attività lavorativa (soluzione indicata come opportuna dal
CTU)..
Ne discende l'affermazione della responsabilità ex art. 2087 c.c della società appellata CP_2
anche in quanto incorporante la CP_1
La relazione di CTU contiene la conferma dell'etiologia della malattia del . Pt_1 L'Ausiliare afferma: “Esaminata la documentazione sanitaria in atti e sulla base delle risultanze anamnestiche e cliniche, posso affermare che il signor ha presentato nel periodo Parte_1
2004-2006 disturbi riconducibili ad “asma bronchiale professionale da isocianati (MDI)”, menomazione riconosciuta malattia professionale dall' di Brindisi in misura del 008%”. CP_5
Aggiunge il CTU, in relazione alla patologia di cui innanzi ed ai fattori di rischio ambientali lavorativi
“...Asma da isocianato: Gli isocianati sono un gruppo di sostanze chimiche altamente reattive che vengono usate principalmente nell'industria del poliuretano. Sebbene il toluene SO (TDI) sia il principale isocianato usato in campo industriale, anche il LE IA (MDI)
e l'esaLE SO (HDI) vengono ampiamente usati. Per quanto riguarda la produzione di manufatti in poliuretano, la reazione di polimerizzazione avviene miscelando estemporaneamente isocianato e poliolo in apposite macchine schiumatrici. La reazione esotermica può creare una dispersione in aria di monomero isocianato MDI prima che esso abbia completamente reagito. A causa della loro reattività biologica, gli isocianati hanno sull'apparato respiratorio effetti di sensibilizzazione immunologica, che possono essere suddivisi in: risposte irritative, asma occupazionale, effetti respiratori cronici e polmoniti da ipersensibilità. La sensibilizzazione immunologica, come nel caso del signor , può verificarsi in una piccola percentuale di Pt_1 lavoratori esposti;
l'incidenza della sensibilizzazione al TDI è stata stimata del 5-10%. La sensibilizzazione del tratto respiratorio può verificarsi a livelli molto bassi di esposizione prolungata
o in seguito ad esposizioni accidentali ad alte dosi quando il contenuto trabocca o si rovescia, senza un'adeguata protezione delle vie respiratorie. Dopo la sensibilizzazione iniziale possono verificarsi sintomi quali tosse, oppressione toracica, sibili e dispnea e alcuni pazienti possono avere una reazione bifasica con risposte sia immediate sia ritardate. Dopo l'accertata sensibilizzazione
l'operaio va radicalmente allontanato dal posto di lavoro, poiché virtualmente non esiste nessun livello sicuro di esposizione per coloro che hanno sviluppato la sensibilizzazione”.
Come si è già accennato, questa affermazione del CTU indica una specifica cautela, che la datrice di lavoro avrebbe dovuto assumere, diversa anche dalla fornitura di adeguati dispositivi di sicurezza e del controllo sull'uso costante dei medesimi, ma ben più drastica per tutelare il dipendente, tenendo conto delle precedenti manifestazioni di asma da contatto con gli isocianati certificata anche dal medico aziendale: allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
Aggiunge ancora il CTU: “Pertanto, si può senz'altro affermare che l'asma bronchiale professionale da isocianati (MDI), diagnosticata dalla Medicina del Lavoro del Policlinico di Bari, causata dall'esposizione lavorativa presso le società e ha comportato CP_1 CP_2
modificazioni solo reversibili della funzionalità respiratoria, ma non ha determinato alcun tipo di sequele permanenti riferibili all'agente sensibilizzante e/o irritante MDI”. In conclusione, il CTU ha risposto come segue ai quesiti posti dalla Corte: “1) In seguito all'attività svolta alle dipendenze della ditta dal 30/7/2001 al 13/3/2004 e alle dipendenze della CP_1
ditta dal 15/3/2004 al 27/02/2006 il signor ha presentato nel periodo 2004- CP_2 Parte_1
2006 disturbi riconducibili ad “asma bronchiale professionale da isocianati (MDI)”, menomazione riconosciuta malattia professionale dall' di Brindisi in misura dell'008%. 2) Vi sono elementi CP_5 sufficienti per ritenere con ragionevole certezza che i fattori di rischio presenti nell'ambiente lavorativo del signor hanno avuto un ruolo causale efficiente e preponderante Parte_1 nell'insorgenza dell'“asma bronchiale professionale da isocianati MDI”. 3) La menomazione riscontrata nel signor di “asma bronchiale professionale da isocianati MDI”, tenuto conto Pt_1
della funzionalità respiratoria accertata (esame spirometrico nella norma), del quantitativo minimo di farmaci necessari al controllo della sintomatologia nel ricorso al Pronto Soccorso, nonché dell'evoluzione stessa della sintomatologia che non ha richiesto ulteriori accertamenti strumentali e controlli specialistici negli anni successivi alla prima diagnosi, si deve ritenere reversibile e circoscritta nel periodo 2004-2006 con episodi intermittenti;
pertanto, tale menomazione non ha precluso né limitato l'attività quotidiana successiva sia in ambito sociale che lavorativa. 4) In base alla documentazione sanitaria in atti, si può determinare una durata dell'inabilità assoluta in giorni
7 (sette) e un danno biologico temporaneo non superiore all'008% (otto per cento). 5) Non sono residuati postumi permanenti che possano aver inciso o che possano incidere sull'integrità psicofisica globale del signor ”. Parte_1
La Corte ritiene di doversi senz'altro uniformare alle conclusioni del CTU che, all'esito di scrupolose indagini, sorrette da un ragionamento logico e privo di lacune, ha individuato il nesso eziologico fra la patologia riscontrata sull'appellante e le modalità di esercizio dell'attività lavorativa ed ha altrettanto correttamente indicato l'entità dell'inabilità assoluta e il danno biologico, escludendo altresì lesioni permanenti.
Non resta che quantificare in termini economici la lesione psicofisica subita dal . Pt_1
A tal fine occorre fare riferimento alla tabella del Tribunale di Milano (aggiornamento del giugno
2024) che indica in € 115,00 al giorno il danno da inabilità temporanea.
Conseguentemente, moltiplicando per € 115,000 i sette giorni di inabilità assoluta si ha un totale di €
805,00.
Per quanto attiene al danno biologico temporaneo dell'8%, lo stesso ad avviso della Corte va calcolato nella predetta percentuale sull'importo di € 115,00 per ogni giorno decorso dal 15.2.2004 data di insorgenza della malattia secondo quanto accertato dal CTU fino alla data dell'1.4.2006, quale ricavabile dalla sentenza n. 3530/2011 del Tribunale di Brindisi nel giudizio contro l' , quale CP_5
data di cessazione di ogni sofferenza del . Pt_1 In totale (escludendo i sette giorni per cui è stata riconosciuta l'inabilità temporanea), residuano 771 giorni.
Moltiplicando i 771 giorni per € 115,00 si ha un totale di € 88.665,00, il cui 8% (percentuale di danno biologico riconosciuto dal CTU), conduce a un risultato finale di € 7093,00.
In definitiva, il danno può essere riconosciuto in misura pari ad € 8.898,00, di cui € 805,00 per inabilità temporanea assoluta ed € 7.093,00 per danno biologico temporaneo dell'8%.
Stante la modestia delle conseguenze, l'esclusione di un danno permanente e la carenza di prova circa ulteriori sofferenze del danneggiato, la Corte ritiene che non vi siano i presupposti per un'ulteriore personalizzazione del danno.
Va poi osservato che poiché l'indennizzo dell' non ricomprende il danno biologico CP_5 temporaneo, nulla di quanto versato all'appellante dall'ente assicurativo va detratto dal suindicato importo.
Essendo stato il danno quantificato all'attualità, al non compete la rivalutazione alla data Pt_1
odierna, mentre sulla somma devalutata alla data di fine della malattia (1.4.2006), vanno riconosciuti gli interessi legali.
Le spese del doppio grado, quantificate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
55/2014, tenendo conto dell'entità del danno liquidato (criterio del “decisum”: cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 16/10/2024, n. 26819), seguono la soccombenza. Delle stesse va disposta la distrazione al procuratore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Va posto infine a carico di parte appellata il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. Lavoro visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.10.2021 da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del 13.7.2021
[...] Controparte_1 Controparte_2
n. 1440 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la anche quale incorporante di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_2 Pt_1
della somma attualizzata di € 7.898,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza
[...] al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'1.4.2006;
b) condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate ex DM n. CP_1
55/2014 e succ. modd., in € 2.695,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfetarie (15%) e accessori di legge, con distrazione per l'Avv. Alessandro Nacci;
c) pone definitivamente a carico di parte appellata il pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi