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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 3656 /2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. GRIO Parte_1
CO e dall'Avv. STEFANO GRIO, giusta procura in atti. ricorrente
E
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
[...]
e difeso dagli Avv. Manuela Nucera e Patrizia Paola Cianci, giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, insegnante presso l'Istituto Comprensivo Statale “Francesco
Jerace –Capoluogo Brogna”, di Polistena, con ricorso depositato il 20/12/2024, deduceva che in data 30/04/2024, all'uscita della scuola intorno alle ore 12,30, mentre camminava lungo il marciapiedi adiacente l'edificio scolastico per raggiungere la propria abitazione, inciampava accidentalmente nel dislivello della rampa realizzata per il superamento dello stesso marciapiedi con mezzi meccanici e cadeva in terra.
La signora, a protezione della faccia, sollevava il gomito destro, finendo per cadere con tutto il peso del corpo sull'arto proteso in avanti. Veniva trasportato al P.S. del Presidio Ospedaliero di Polistena, ove le veniva diagnosticato: trauma contusivo al gomito destro.
A seguito di accertamenti strumentali era costretta in data 2.5.2024 a sottoporsi ad intervento chirurgico per la riduzione della “frattura pluriframmentaria scomposta capitello radiale gomito dx”.
Veniva poi dimessa per continuare la lunga convalescenza presso la sua abitazione.
Presentava, a questo punto, domanda all' per il riconoscimento CP_1 dell'infortunio sul lavoro.
L' , giusta nota datata 04/10/2024, riconosceva in capo alla ricorrente CP_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12% e, conseguentemente, provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo nella misura di € 17.088,94.
Successivamente, in data 31/10/2024, la ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, produceva opposizione ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. n.
1124/1965, per ottenere, in via principale, il riconoscimento al diritto alla rendita (postumi invalidità pari o superiore al 16%), in via subordinata, CP_1 una percentuale di invalidità permanente superiore al 12% e, conseguentemente, la riliquidazione del danno biologico.
Non ricevendo alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso giudiziale per chiedere in ragione della grave menomazione dell'integrità psicofisica, il riconoscimento di una percentuale d'invalidità permanente pari o superiore al
16% e, per l'effetto, condannare l' , in persona del proprio legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della rendita per inabilità permanente dal momento della maturazione del diritto fino al soddisfo, con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi del
Decreto Lgs n. 38 del 23/02/2000 come modificato dal Decreto Lgs n. 202 del
19/04/2001; in via subordinata per ottenere il riconoscimento di un grado di inabilità psicofisica superiore al 12%, con la conseguente condanna dell' , al pagamento del danno biologico liquidato in conto capitale, oltre CP_1 accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , impugnando e CP_1 contestando il dedotto avversario. In via preliminare, l' resistente ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per omissione del propedeutico iter amministrativo di opposizione ex art 104 TU 1124 del 1965 e la nullità per indeterminatezza della domanda.
Nel merito, riteneva che la menomazione permanente lamentata da controparte appariva spropositata e non riferita ai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti, oltre che smentita dalla puntuale valutazione medico legale dell' . CP_1
Concludeva per il rigetto della domanda.
Il giudice rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità non essendo stata rilevata dal giudice entro la prima udienza di discussione, ai sensi dell'art. 443 cpc.
Ritenendo necessario disporre ctu al fine di accertare il grado di inabilità assoluta derivante alla ricorrente dall'infortunio sul lavoro verificatosi il
30.4.2024, nominava ctu nella persona del dott. Persona_1
Depositata la relazione definitiva da parte del ctu, in data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta a sentenza, ritenendo questo giudice che non vi fossero ragionevoli motivi per disporre il rinnovo della ctu.
Nel caso in esame non è contestato tra le parti che l'incidente denunciato da parte ricorrente sia avvenuto a causa ed in occasione del lavoro svolto tanto che l' ha riconosciuto in capo alla signora una menomazione dell'integrità CP_1 psico-fisica pari al 12%, provvedendo alla liquidazione dell'indennizzo nella misura di € 17.088,94.
Ciò che la ricorrente lamenta è proprio la misura dell'indennizzo ritenendo che dall'infortunio in itinere le era derivato una menomazione dell'integrità più grave rispetto a quella riconosciuta dall' . CP_1
Occorre dunque accertare l'effettivo grado di invalidità residuata dall'infortunio subito.
Ciò posto, si osserva che nel caso in esame il c.t.u. nominato dott. Persona_1 in seguito all'esame obiettivo della periziata e ad accurata considerazione dei dati strumentali ed anamnestici, ha riscontrato in capo ad essa “Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta del capitello radiale di destra, trattata chirurgicamente, con mezzi di sintesi in situ e cicatrice chirurgica ben consolidata, e frattura composta e distacco dell'apice del processo coronoideo dell'ulna, in destrimane.” I postumi dell'infortunio subito dalla ricorrente erano, secondo il ctu valutabili nella misura del 13% sin dall'epoca del consolidamento delle menomazioni.
L'esame obiettivo eseguito dal perito aveva rilevato la presenza di uno sfumato esito cicatriziale curvilineo, ben consolidato, non distrofico, pari a 8 cm, a livello della regione postero-laterale del gomito destro, compatibile con intervento chirurgico;
risultava limitata ai gradi medi l'elevazione e l'abduzione della spalla destra, in presenza di una conservata escursione articolare della spalla sinistra;
non risultavano apprezzabili deficit di prensione, né riduzioni del tonotrofismo a carico della mano sinistra e della mano destra, così come non si rilevava alcuna limitazione della flessione del polso, con presa sufficientemente mantenuta (formazione del pugno completa); a livello dell'avambraccio destro, risultava lievemente ridotta la prono-supinazione e la flesso-estensione, solo ai gradi estremi.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, pur contestate da parte ricorrente appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, senza necessità di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovo dell'elaborato peritale.
Oltretutto, il ctu ha risposto in modo esaustivo e convincente alle osservazioni della ricorrente.
Ed invero, in risposta a quanto sostenuto dal ctp di parte ricorrente, secondo cui si sarebbero dovute valutare anche le ulteriori patologie associate che interessavano sia l'articolazione della spalla e sia i nervi, come danni concorrenti alla maggiore menomazione sofferta per causa del trauma, si riporta quanto dedotto dal ctu.
Il dott. ha dichiarato che “Riguardo alle affermazioni del c.t.p. si precisa Per_1 che le condizioni a carico della spalla e dei nervi mediano e ulnare che sono state accertate solo di recente sono di chiara natura degenerativa, quindi ascrivibili a malattia comune, e non certamente all'infortunio in oggetto, per come si evince anche dai numerosi certificati relativi alle visite ortopediche di controllo in cui non vengono in alcun modo menzionate le predette e recenti infermità; peraltro, è lo stesso c.t.p. che negli ampi stralci della letteratura che costituiscono le proprie osservazioni, mette in risalto la possibilità che derivino da cause non necessariamente di tipo traumatico, non potendosi quindi escludere altre cause nel determinismo delle ulteriori lesioni menzionate e pertanto non potendosi ritenere adeguatamente soddisfatto il nesso di causa, oltre alla circostanza che gli stessi accertamenti esibiti non solo non concludono per una causa certa di natura traumatica, ma evidenziano proprio la natura degenerativa, quindi comune, delle patologie: si veda il referto della RM con cubitoartrosi, con osteoartrite (artrosi) acromion- claveare, con una componente addirittura congenita in quanto è stata documentata una posizione bassa dell'estremo acromiale percongenita conformazione anatomica, con conseguente riduzione dello spazio acromion- omerale, che non può certamente essere ricondotta all'infortunio in esame, come ventilato dal c.t.p.”
In conclusione, facendo proprie le conclusioni cui è pervenuto il ctu ed in accoglimento della domanda subordinata della ricorrente si riconosce il diritto della signora ad ottenere, a seguito dell'infortunio per cui è causa, un indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 13%.
Pertanto, l' dovrà essere condannato a versare alla ricorrente la CP_1 differenza tra quanto dovuto in ragione della nuova percentuale di danno biologico riconosciuto (13%) e quanto già versato in precedenza.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna dell' alla CP_1 refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre al pagamento delle spese della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente, per l'infortunio occorso in data
30/04/2024, all'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 13%,
2) Condanna l' a versare alla ricorrente la differenza tra quanto dovuto CP_1 in ragione della nuova percentuale di danno biologico riconosciuto (13%) e quanto già versato in precedenza, oltre interessi legali sugli importi dovuti dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda;
3) Condanna l' , alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in 43,00 per spese di contributo unificato ed € 678,00 per onorari, considerando il valore della causa inferiore ad € 1100,00 dichiarato in ricorso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) Pone definitivamente le spese di ctu, a carico dell' resistente e CP_1 liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Palmi il 24.11.2025
Dott.ssa Giuliana Profazio