Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 10287 del R.G.A.C.C. dell'anno 2015 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.3.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casarano, alla via Oriani n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Luca Puce che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t; Controparte_1
, in persona del legale rappresentate p.t.; Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alessano n. 38/2015 resa nel giudizio n. 62/C/15 R.G. emessa il 4.05.2015 e depositata in cancelleria il
5.05.2015.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 05920140003268477, notificata da CP_3 il 9.10.2014, per la somma complessiva di € 125,55 di cui € 114,35 per
[...] importi a ruolo e € 11,20 per compensi riscossione relativa a contravvenzione ex art. 7
C.d.S. elevata in data 23.11.2011 dalla polizia urbana del Maria Controparte_1
Capua Vetere con verbale di contestazione n. 092863/11, Reg. Cron. N. 5383/11.
Esponeva in particolare che in data 28.12.2011 veniva notificato il suddetto verbale e che in data 13.01.2012 corrispondeva l'esatto importo della sanzione mediante pagamento dell'apposito bollettino ed eccepiva quindi la nullità della cartella di pagamento per inesistenza del credito azionato, l'inesistenza della notifica della cartella per violazione dell'art. 26 DPR n. 602/73 e l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27
L. 689/81.
Si costituiva in primo grado la società che resisteva all'opposizione Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Seppur ritualmente citato, non si costituiva nel giudizio di primo grado il
[...] che rimaneva quindi contumace. Controparte_4
La causa veniva istruita in forma documentale e si concludeva con sentenza di accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'intera cartella impugnata, con compensazione delle spese di giudizio.
La ha proposto quindi appello avverso detta sentenza per i Parte_1 seguenti motivi: omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c. 1 c.p.c. e 118 co.2 disp. att.; art. 132 co.2 c.p.c e art. 111 Cost..
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte depositate e allegate al verbale, all'udienza del
4.3.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
********
1-Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del
[...]
e dell' (subentrata ex lege Controparte_4 Controparte_2 alla società che, sebbene regolarmente citati, non si sono Controparte_3 costituiti nel presente giudizio di appello. Al riguardo, si evidenzia che la produzione documentale inviata dall'ente comunale appellato in data 10.01.2015 a mezzo raccomandata a/r e pervenuta presso la cancelleria del Tribunale in data 16.01.2015 non può qualificarsi quale costituzione in giudizio, in particolare in quanto priva di sottoscrizione da parte di difensore munito di apposita procura alle liti (Cass., ord. n. 15263/2018).
Si osserva, altresì, che il d.l. 193/2016 convertito in L. 225/2016 ha disposto (art. 1 co. 1) la soppressione di a far data dal 1° luglio 2017, mediante CP_3 cancellazione d'ufficio del registro delle imprese ed estinzione ope legis delle società del relativo gruppo svolgenti attività di riscossione nazionale, con assegnazione della riscossione all' , che la esercita per il tramite della Controparte_2 neocostituita “ , ente pubblico economico Controparte_2 sottoposto al costante monitoraggio dell' nonché all'indirizzo Controparte_2 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1 co.3).
2- Venendo al merito, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure nell'accogliere la domanda proposta in giudizio fondava la propria decisione sull'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione della sanzione ex art. 27 della
L. 689/81, omettendo di pronunciarsi sulla doglianza principale relativa alla pregressa estinzione del credito azionato per tempestivo pagamento del verbale di accertamento, disponendo erroneamente la compensazione delle spese di lite.
Orbene, si osserva che il giudice di prime cure nell'accogliere la domanda attorea disponeva l'annullamento dell'intera cartella impugnata e non solo relativamente all'illegittima maggiorazione applicata alla sanzione irrogata, ritenendo che il credito iscritto fosse privo dei requisiti di certezza e liquidità non avendo indicato i criteri di determinazione del compenso iscritto a ruolo. CP_3
Invero, il Giudicante ritiene che l'annullamento dell'intera cartella di pagamento deve essere disposto per l'inesistenza del credito, poiché l'attore in giudizio dava prova di aver pagato l'esatto importo della sanzione irrogata in data 13.01.2012 nel pieno rispetto dei termini di legge, ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada effettuata in data
28.12.2011, come da allegati in atto.
L'ente creditore, pertanto, ha erroneamente iscritto a ruolo e trasmesso gli atti all'agente di riscossione che, ai sensi del DPR 602/73, è incaricato della mera esazione dei ruoli esecutivi, non avendo alcun titolo in merito alla formazione del ruolo esattoriale. Quanto alla compensazione delle spese, il Giudicante non condivide la statuizione del giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
Occorre ricordare che la regola della soccombenza, sancita nell'art. 91 c.p.c., quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (ex art. 24
Cost.); la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto, dando così attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione.
Prevale, in ogni caso, una impostazione oggettiva della regola della soccombenza basata unicamente sul raffronto tra domande ed eccezioni formulate e contenuto della decisione, determinata indifferentemente da ragioni di merito o di rito e riguardata sulla base dell'esito finale del giudizio alla stregua di una valutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi del procedimento (cfr. Cass.,
22808/2013; Cass., 24682/2009; Cass., 15483/2008).
Per converso, l'art. 92 comma 2 c.p.c. prevede la possibilità di compensare totalmente o parzialmente le spese di lite per soccombenza reciproca o, a seguito dell'ultima modifica, introdotta dal d.l. 132/2014, conv. con mod. dalla l.
164/2014, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti.
Il dettato normativo conferma la priorità riconosciuta al principio della soccombenza e la natura assolutamente eccezionale della compensazione delle spese.
Tuttavia, il più recente arresto giurisprudenziale ha posto un ulteriore correttivo alla materia, precisando che “La disciplina delle spese è regolata ratione temporis dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della
Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo”
(Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/07/2023, n. 19890).
Orbene, nel caso di specie, non sussistono i requisiti di eccezionalità, gravi motivi o incertezza della giurisprudenza per la definizione del presente giudizio, avendo l'attore assolto l'onere probatorio su di sé gravante dimostrando di aver ottemperato al pagamento della sanzione irrogata nel pieno rispetto dei termini di legge e, di conseguenza, l'infondatezza della cartella esattoriale relativa al suddetto credito.
Ne consegue che la disciplina delle spese processuali del primo grado di giudizio andava, quindi, operata secondo la piena applicazione della regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Pertanto, in riforma parziale della sentenza impugnata, le spese di lite di primo grado devono essere poste a carico del e Controparte_4 vengono liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di cui al D.M. 55/2014 e s.m., applicabile ratione temporis (la sentenza
è stata pronunciata il 4.05.2015 in epoca precedente all'introduzione ed entrata in vigore del D.M. 147/2022).
Analogamente le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e poste a carico del le stesse vengono quindi Controparte_4 liquidate tenendo conto dall'assenza di fase istruttoria e della semplicità della fase decisionale con applicazione di parametri prossimi ai valori tariffari medi ratione temporis vigenti.
Compensa invece le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, nei confronti dell' , trattandosi di parte del tutto estranea alla Controparte_2 genesi dei vizi oggetto di contestazione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alessano n. 38/2015:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 38/2015 emessa dal Giudice di Pace di Alessano il 4.05.2015 condanna il
[...] al pagamento delle spese processuali del giudizio Controparte_4 di primo grado che si quantificano in euro 43,00 per spese vive ed euro 265,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA come per legge;
b) condanna il al pagamento delle spese Controparte_4 processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 64,50 per spese vive ed euro 462,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) compensa integralmente le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, tra l'appellante e l' . Controparte_5
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 5.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.