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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1143/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente rel dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11 aprile 2024
Da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ai fini del giudizio entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, Via C.F._2
Risorgimento 21, presso lo studio dell'avv. Andrea Giordo (C.F ), che li C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in separato foglio unito in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 104/2024 del 25.06.2024, pubblicata in data 26.06.2024, il Tribunale di
Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
“Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Sassari in data 10.3.2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Sassari – anno 2007, n. 31, P. 1);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza”. All'udienza del 18 marzo 2025 svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione che qui si riportano: “(…) 2) Le figlie minori e Persona_1 Persona_2 restano affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti le figlie, in particolare quelle relative alle cure mediche e terapie, all'istruzione e formazione, alla residenza, nell'obiettivo di favorire la migliore crescita e lo sviluppo della prole.
Ciascun genitore assumerà in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (afferenti la quotidianità) nei periodi in cui avrà le figlie con sé.
3) Le figlie minori e avranno collocamento prevalente e anagrafica Persona_1 Persona_2 residenza con e presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Usini, Loc. “Su Suelzu” s.n.c.
In conseguenza del suddetto collocamento delle figlie minori, la casa familiare – sita in Usini, Loc.
“Su Suelzu” s.n.c – viene assegnata a , che ne è altresì unica ed esclusiva proprietaria. Parte_1
L'assegnazione include pertinenze, arredi, allestimenti e attrezzature. Il IGnor asporterà dalla Pt_2 casa familiare i beni personali e di sua proprietà ed ha fissato la propria residenza di fatto in Sassari,
Via Cottoni 9. Gli arredi presenti nella casa familiare e nelle pertinenze sono riconosciuti e/o attribuiti in proprietà esclusiva alla IGnora , escludendo conguagli in denaro al marito. Pt_1
4) Gli incontri e i tempi di permanenza delle figlie minori con e presso il padre si svilupperanno secondo il seguente programma, che andrà rispettato salvi diversi previi accordi scritti tra i genitori, per loro eIGenze lavorative e/o per eIGenze scolastiche, extrascolastiche e di salute delle figlie. Per_1
e trascorreranno con il padre: Per_2
- fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera. Durante il weekend di competenza di un genitore, sarà possibile all'altro genitore partecipare ad eventuali gare sportive dei figli e ai loro compleanni.
- Infrasettimanalmente: nella fase iniziale della separazione (orientativamente due mesi), le minori trascorreranno con il padre due pomeriggi nelle settimane che terminano con il fine settimana paterno e tre pomeriggi nelle settimane che terminano con il fine settimana materno. I pomeriggi saranno concordati preventivamente dai genitori nel rispetto degli impegni delle figlie e propri e avendo cura di garantire la partecipazione anche paterna ai plurimi aspetti della vita delle minori (scuola, sport, socialità). In particolare, i coniugi potranno concordare i pomeriggi sopra indicati in modo da consentire al IGnor di accompagnare e riprendere le figlie agli sport in una settimana e di fruire Pt_2 invece di tempo libero dagli impegni sportivi delle minori nella settimana successiva. Stante la vicinanza delle abitazioni materna e paterna, i coniugi potranno concordare che il padre accompagni qualche mattina le figlie a scuola. Successivamente, quando le minori saranno abituate al nuovo contesto e assetto separativo (orientativamente trascorsi due mesi dalla separazione), le minori potranno trascorrere con il padre due giorni infrasettimanali inclusivi del pernottamento (dall'uscita da scuola o sport di un giorno sino all'ingresso a scuola del giorno successivo). Nel caso di disaccordo si indicano sin d'ora, quali giorni infrasettimanali che le minori trascorreranno con il padre, il martedì
e il giovedì.
- Vacanze estive: le figlie trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Del pari, le minori trascorreranno anche con la madre due settimane di vacanza. Nei periodi estivi in cui e non saranno in vacanza Per_2 Per_1 con il padre né con la madre, si applicherà il programma ordinario, salvi diversi accordi tra genitori, anche su eventuali ulteriori periodi/settimane di permanenza/vacanza con l'uno o con l'altro genitore.
I coniugi potranno altresì concordare che nei mesi di luglio e agosto le figlie trascorrano con il padre settimane alterne. In caso di disaccordo tra genitori sul periodo estivo, le figlie trascorreranno con il padre le ultime due settimane di agosto e, l'anno successivo, le prime due settimane, secondo il criterio dell'alternanza.
- Ponti e altre festività infrannuali: secondo alternanza. Vacanze pasquali: ad anni alterni l'intero periodo con ciascun genitore, trattandosi di pochi giorni di vacanza scolastica. I coniugi hanno già definito le modalità di incontro per la Pasqua del corrente anno, che le minori trascorreranno con la IG.ra . Pt_1
- Vacanze natalizie: paritaria ripartizione del periodo di sospensione scolastica, con alternanza annuale delle settimane dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1. Nell'interesse delle figlie minori alla conservazione delle tradizioni e abitudini familiari, che vedono la celebrazione natalizia (apertura doni e festeggiamenti) svolgersi la sera/notte della Vigilia di Natale, i genitori potranno concordare la loro compresenza alla cena della Vigilia (24/12) o in alternativa che alle minori sia comunque garantito di trascorrere una parte della Vigilia con il genitore che non li ha con sé quella settimana.
- Il IGnor e la IGnora si impegnano, in ogni caso e tenendo primariamente conto delle Pt_2 Pt_1 eIGenze e bisogni delle figlie, ad eventualmente concordare di volta in volta modalità di visita differenti, garantendosi reciproca collaborazione e disponibilità, nell'interesse delle figlie e nel rispetto delle loro prioritarie eIGenze.
5) Il IG. concorrerà al mantenimento dei figli minori versando alla IGnora entro il giorno Pt_2 Pt_1
5 di ogni mese l'importo di € 600,00 mensili, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo redatto dal ConIGlio Nazionale Forense, recepito dal Tribunale di Sassari.
6) Il mutuo descritto nelle premesse, gravante sulle porzioni immobiliari sopra indicate, viene assunto a far data dalla prima scadenza successiva al deposito del presente ricorso dalla IG.ra , Parte_1 che da tale momento libera il IG. da ogni inerente e conseguente obbligazione Parte_2 dando atto di rimanere la sola obbligata all'estinzione del mutuo. I ricorrenti danno atto del fatto che, dati: a) l'assunzione dell'obbligo al pagamento della restante parte di mutuo da parte della IG.ra
, b) l'erogazione di somme di denaro dalla famiglia della stessa in favore del IG. anche Pt_1 Pt_2 in compensazione di quelle versate da questi per l'edificazione della casa familiare e c) la natura consensuale della presente separazione, gli stessi ritengono i rapporti patrimoniali tra gli stessi definiti, fatto salvo il mantenimento di cui al punto che precede, senza che nessuno rivendichi alcun credito nei confronti dell'altro. 7) I coniugi si autorizzano, reciprocamente, a recarsi all'estero anche con i figli minori (previo accordo in caso di viaggio al di fuori dell'Unione Europea) e prestano preventivo assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità valida per l'espatrio, ecc.) per loro stessi e anche per i figli minori.
8) L'assegno unico per le figlie – se ed in quanto spettante – sarà percepito integralmente dalla IGnora
. Parte_1
9) I coniugi e hanno già ripartito la liquidità e i saldi attivi presente sui conti e depositi Pt_1 Pt_2 loro cointestati e dichiarano di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, a tale titolo. Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione bancaria dando atto di averne preso visione.
10) I coniugi attribuiscono – anche con la loro personale sottoscrizione al ricorso – efficacia immediata agli accordi raggiunti, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
11) I coniugi dichiarano di essere pervenuti agli accordi separativi e di scioglimento del matrimonio qui riportati – costituenti espressione della loro autonomia negoziale – liberamente e con piena reciproca soddisfazione.
12) Le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza definitiva che sarà emanata al termine del presente giudizio e che recepirà le conclusioni conformi e congiunte concordemente rassegnate”.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all' accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo e ritenendo la regolamentazione dei rapporti genitoriali, nonché la determinazione del contributo economico conformi all'interesse delle figlie minori, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ai sensi dell'art. 3 n.2 Lett. B della L.898/1070 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi,
1. (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
Loc. “Su Suelzu” s.n.c., che hanno contratto matrimonio con rito civile in Sassari in data 10 marzo
2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del predetto Comune – anno 2007, n. 31, P. 1) manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 25 giugno 2024 e confermate nelle note di trattazione scritta del 12 marzo 2025 e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
3. spese di lite compensate.
Sassari, 20 marzo 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente rel dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11 aprile 2024
Da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ai fini del giudizio entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, Via C.F._2
Risorgimento 21, presso lo studio dell'avv. Andrea Giordo (C.F ), che li C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in separato foglio unito in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 104/2024 del 25.06.2024, pubblicata in data 26.06.2024, il Tribunale di
Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
“Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Sassari in data 10.3.2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Sassari – anno 2007, n. 31, P. 1);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza”. All'udienza del 18 marzo 2025 svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione che qui si riportano: “(…) 2) Le figlie minori e Persona_1 Persona_2 restano affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti le figlie, in particolare quelle relative alle cure mediche e terapie, all'istruzione e formazione, alla residenza, nell'obiettivo di favorire la migliore crescita e lo sviluppo della prole.
Ciascun genitore assumerà in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (afferenti la quotidianità) nei periodi in cui avrà le figlie con sé.
3) Le figlie minori e avranno collocamento prevalente e anagrafica Persona_1 Persona_2 residenza con e presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Usini, Loc. “Su Suelzu” s.n.c.
In conseguenza del suddetto collocamento delle figlie minori, la casa familiare – sita in Usini, Loc.
“Su Suelzu” s.n.c – viene assegnata a , che ne è altresì unica ed esclusiva proprietaria. Parte_1
L'assegnazione include pertinenze, arredi, allestimenti e attrezzature. Il IGnor asporterà dalla Pt_2 casa familiare i beni personali e di sua proprietà ed ha fissato la propria residenza di fatto in Sassari,
Via Cottoni 9. Gli arredi presenti nella casa familiare e nelle pertinenze sono riconosciuti e/o attribuiti in proprietà esclusiva alla IGnora , escludendo conguagli in denaro al marito. Pt_1
4) Gli incontri e i tempi di permanenza delle figlie minori con e presso il padre si svilupperanno secondo il seguente programma, che andrà rispettato salvi diversi previi accordi scritti tra i genitori, per loro eIGenze lavorative e/o per eIGenze scolastiche, extrascolastiche e di salute delle figlie. Per_1
e trascorreranno con il padre: Per_2
- fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera. Durante il weekend di competenza di un genitore, sarà possibile all'altro genitore partecipare ad eventuali gare sportive dei figli e ai loro compleanni.
- Infrasettimanalmente: nella fase iniziale della separazione (orientativamente due mesi), le minori trascorreranno con il padre due pomeriggi nelle settimane che terminano con il fine settimana paterno e tre pomeriggi nelle settimane che terminano con il fine settimana materno. I pomeriggi saranno concordati preventivamente dai genitori nel rispetto degli impegni delle figlie e propri e avendo cura di garantire la partecipazione anche paterna ai plurimi aspetti della vita delle minori (scuola, sport, socialità). In particolare, i coniugi potranno concordare i pomeriggi sopra indicati in modo da consentire al IGnor di accompagnare e riprendere le figlie agli sport in una settimana e di fruire Pt_2 invece di tempo libero dagli impegni sportivi delle minori nella settimana successiva. Stante la vicinanza delle abitazioni materna e paterna, i coniugi potranno concordare che il padre accompagni qualche mattina le figlie a scuola. Successivamente, quando le minori saranno abituate al nuovo contesto e assetto separativo (orientativamente trascorsi due mesi dalla separazione), le minori potranno trascorrere con il padre due giorni infrasettimanali inclusivi del pernottamento (dall'uscita da scuola o sport di un giorno sino all'ingresso a scuola del giorno successivo). Nel caso di disaccordo si indicano sin d'ora, quali giorni infrasettimanali che le minori trascorreranno con il padre, il martedì
e il giovedì.
- Vacanze estive: le figlie trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Del pari, le minori trascorreranno anche con la madre due settimane di vacanza. Nei periodi estivi in cui e non saranno in vacanza Per_2 Per_1 con il padre né con la madre, si applicherà il programma ordinario, salvi diversi accordi tra genitori, anche su eventuali ulteriori periodi/settimane di permanenza/vacanza con l'uno o con l'altro genitore.
I coniugi potranno altresì concordare che nei mesi di luglio e agosto le figlie trascorrano con il padre settimane alterne. In caso di disaccordo tra genitori sul periodo estivo, le figlie trascorreranno con il padre le ultime due settimane di agosto e, l'anno successivo, le prime due settimane, secondo il criterio dell'alternanza.
- Ponti e altre festività infrannuali: secondo alternanza. Vacanze pasquali: ad anni alterni l'intero periodo con ciascun genitore, trattandosi di pochi giorni di vacanza scolastica. I coniugi hanno già definito le modalità di incontro per la Pasqua del corrente anno, che le minori trascorreranno con la IG.ra . Pt_1
- Vacanze natalizie: paritaria ripartizione del periodo di sospensione scolastica, con alternanza annuale delle settimane dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1. Nell'interesse delle figlie minori alla conservazione delle tradizioni e abitudini familiari, che vedono la celebrazione natalizia (apertura doni e festeggiamenti) svolgersi la sera/notte della Vigilia di Natale, i genitori potranno concordare la loro compresenza alla cena della Vigilia (24/12) o in alternativa che alle minori sia comunque garantito di trascorrere una parte della Vigilia con il genitore che non li ha con sé quella settimana.
- Il IGnor e la IGnora si impegnano, in ogni caso e tenendo primariamente conto delle Pt_2 Pt_1 eIGenze e bisogni delle figlie, ad eventualmente concordare di volta in volta modalità di visita differenti, garantendosi reciproca collaborazione e disponibilità, nell'interesse delle figlie e nel rispetto delle loro prioritarie eIGenze.
5) Il IG. concorrerà al mantenimento dei figli minori versando alla IGnora entro il giorno Pt_2 Pt_1
5 di ogni mese l'importo di € 600,00 mensili, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo redatto dal ConIGlio Nazionale Forense, recepito dal Tribunale di Sassari.
6) Il mutuo descritto nelle premesse, gravante sulle porzioni immobiliari sopra indicate, viene assunto a far data dalla prima scadenza successiva al deposito del presente ricorso dalla IG.ra , Parte_1 che da tale momento libera il IG. da ogni inerente e conseguente obbligazione Parte_2 dando atto di rimanere la sola obbligata all'estinzione del mutuo. I ricorrenti danno atto del fatto che, dati: a) l'assunzione dell'obbligo al pagamento della restante parte di mutuo da parte della IG.ra
, b) l'erogazione di somme di denaro dalla famiglia della stessa in favore del IG. anche Pt_1 Pt_2 in compensazione di quelle versate da questi per l'edificazione della casa familiare e c) la natura consensuale della presente separazione, gli stessi ritengono i rapporti patrimoniali tra gli stessi definiti, fatto salvo il mantenimento di cui al punto che precede, senza che nessuno rivendichi alcun credito nei confronti dell'altro. 7) I coniugi si autorizzano, reciprocamente, a recarsi all'estero anche con i figli minori (previo accordo in caso di viaggio al di fuori dell'Unione Europea) e prestano preventivo assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto, carta d'identità valida per l'espatrio, ecc.) per loro stessi e anche per i figli minori.
8) L'assegno unico per le figlie – se ed in quanto spettante – sarà percepito integralmente dalla IGnora
. Parte_1
9) I coniugi e hanno già ripartito la liquidità e i saldi attivi presente sui conti e depositi Pt_1 Pt_2 loro cointestati e dichiarano di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, a tale titolo. Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione bancaria dando atto di averne preso visione.
10) I coniugi attribuiscono – anche con la loro personale sottoscrizione al ricorso – efficacia immediata agli accordi raggiunti, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
11) I coniugi dichiarano di essere pervenuti agli accordi separativi e di scioglimento del matrimonio qui riportati – costituenti espressione della loro autonomia negoziale – liberamente e con piena reciproca soddisfazione.
12) Le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza definitiva che sarà emanata al termine del presente giudizio e che recepirà le conclusioni conformi e congiunte concordemente rassegnate”.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all' accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo e ritenendo la regolamentazione dei rapporti genitoriali, nonché la determinazione del contributo economico conformi all'interesse delle figlie minori, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ai sensi dell'art. 3 n.2 Lett. B della L.898/1070 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi,
1. (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
Loc. “Su Suelzu” s.n.c., che hanno contratto matrimonio con rito civile in Sassari in data 10 marzo
2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del predetto Comune – anno 2007, n. 31, P. 1) manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 25 giugno 2024 e confermate nelle note di trattazione scritta del 12 marzo 2025 e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
3. spese di lite compensate.
Sassari, 20 marzo 2025
Il Presidente relatore
Stefania Deiana