Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4042/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4042/2022
promossa da:
Parte_1
(Avv. Irene Riccetti);
ATTORE APPELLANTE
contro
Controparte_1
(Avv. Andrea Mosa)
CONVENUTO APPELLATO
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace
Sulla base delle conclusioni di seguito riportate:
per PARTE APPELLANTE: Voglia il Giudice del Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, in
riforma della sentenza n. 311/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lucca, Dott.ssa Patrizia Venuti, R.G. n.
978/2020, depositata in data 28.03.2022 e pubblicata in pari data, previa eventuale dichiarazione di nullità
della stessa, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale in virtù della polizza di cui in premessa: 1)
In via preliminare ed istruttoria , ammettere la rinnovazione della CTU, già chiesta all'udienza del 30.06.2023
all'esito del deposito dei chiarimenti del CTU incaricato in primo grado di giudizio, essendo gli stessi privi di
riscontri oggettivi e delle necessarie allegazioni;
2) Sempre in via preliminare ed istruttoria, ammettere le
ex art. 320 cpc - e non accolte - con i testi ivi indicati;
3) Per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. a risarcire integralmente parte attrice, di tutti i danni subiti e
[...]
derivanti dal sinistro del 29.06.2018, in cui è rimasto coinvolto il veicolo di proprietà della sig.ra Pt_2
come di seguito specificati: € 4.148,73 spesa riparazione € 250,00 a detrarre franchigia € 1.900,00
[...]
a detrarre acconto -Per residui € 1.998,73, da cui detrarre € 1.328,92 per capitale corrisposto in esecuzione
della sentenza di primo grado, per residui € 669,81; - o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta
di giustizia, oltre interessi dal dì del sinistro all'effettivo saldo;
-spese di CTU e di CTP relative al primo grado
a carico di come da sentenza di primo grado;
e con rimborso in favore di parte appellante delle CP_1
spese di CTU, per i chiarimenti resi in appello, per € 436,73, come da avviso di notula e relativa distinta del
bonifico in atti e rimborso in favore di parte appellante delle spese di CTP per € 317,20 per le osservazioni a
detti chiarimenti, come da fattura in atti.- Con vittoria di spese e compensi oltre Iva, Cpf e rimborso spese
generali 15% come previsto per legge, per entrambi i gradi di giudizio”;
per PARTE APPELLATA: “Voglia il G.I. Ill.mo designato del Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, per
tutte le motivazioni richiamate nel presente atto, IN TESI – PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto non rispettoso delle forme previste dall'art. 342
c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia di legge. IN IPOTESI – NEL MERITO confermare integralmente la
sentenza del Giudice di Pace di Lucca, Dott.ssa Venuti, n. 311/2022, e conseguentemente respingere l'appello
proposto nei confronti della comparente, poiché infondato in fatto e diritto. Vinte in ogni caso, spese e
competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore ed in qualità di cessionario del credito vantato da proponeva appello avverso la Parte_2
sentenza n. 311/2022 con cui il Giudice di Pace di Lucca aveva accolto parzialmente la domanda avanzata dallo stesso nei confronti di Controparte_1
Nello specifico, parte appellante deduceva che in data 29.06.2018 si verificava in Porcari un sinistro nell'ambito del quale rimaneva danneggiato il veicolo di tg. FC 693 WX ed assicurato per i Parte_2 danni derivanti da sinistro Kasko e collisione con la Compagnia che la responsabilità Controparte_2
esclusiva nella causazione del suddetto sinistro era pacificamente da addebitarsi a la quale Parte_2
cedeva il credito vantato nei confronti della propria compagnia assicurativa alla Parte_1
che in fase stragiudiziale la compagnia provvedeva a corrispondere al cessionario, a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal veicolo, la somma di euro 1.900,00, che tuttavia non risultava sufficiente a coprire tutte le spese di riparazione del mezzo e che, pertanto, veniva trattenuta in acconto sul maggiore avere;
che l'odierna appellante, al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno subito dal veicolo in conseguenza del sinistro, conveniva dinanzi al G.d.P. di Lucca che la causa veniva istruita sulla Controparte_3
base della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di C.T.U. volta a stimare e quantificare il danno al veicolo;
che con sentenza n. 311/2022 il G.d.P. - in accoglimento parziale della domanda proposta dall'appellante e tenuto conto della somma già corrisposta dalla compagnia prima dell'instaurazione del giudizio - condannava al pagamento in favore della carrozzeria della somma di euro 1.238,00 Controparte_1
– oltre rivalutazione monetaria e interessi;
che la suddetta sentenza era da considerarsi ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata quantificazione del numero di ore necessarie alla riparazione del mezzo incidentato – avendo il
Giudice di prime cure accolto apoditticamente la quantificazione operata dal C.T.U. sul numero di ore di manodopera necessarie per la riparazione del mezzo incidentato (conteggiate in 23h e 50 anziché 31h e 99),
manchevole di qualsivoglia riferimento oggettivo all'effettivo metodo di calcolo utilizzato per pervenire al risultato;
2) errata quantificazione del costo orario della manodopera e dei materiali di consumo – avendo, anche in questo caso, il Giudice di Pace accolto apoditticamente la quantificazione operata dal C.T.U. sul costo orario dei materiali di consumo (€/h 20,00 oltre IVA in luogo di €/h 22,00 oltre IVA) e sul costo della manodopera
(€/h 45,00 oltre IVA in luogo di €/h 51,00 oltre IVA), manchevole dell'indicazione dei criteri di riferimento applicati dal Consulente per pervenire alla stima dei costi;
3) mancata ammissione della chiamata a chiarimenti del C.T.U. - richiesta dall'odierna appellante - con riguardo alla stima del numero di ore di manodopera necessaria per la riparazione del mezzo incidentato, del costo orario della manodopera;
4) mancata ammissione delle prove per testi chieste da parte attrice nella memoria depositata in primo grado
di giudizio ex art. 320 c.p.c. – non essendosi il Giudice di primo grado pronunciato sulle prove per testi capitolate da parte attrice, volte a dimostrare l'entità dei danni e la loro differenziazione, nonché le varie fasi in cui era consistita la riparazione del mezzo;
5) nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e conseguente necessaria rivalutazione di
tutto il materiale probatorio del giudizio di primo grado – non avendo il Giudice di primo grado giustificato le ragioni dell'adesione alle conclusioni del C.T.U. a fronte delle contestazioni mosse dal C.T.P. e dal difensore di parte attrice-odierna appellante.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., eccependo preliminarmente in rito l'inammissibilità dell'impugnazione proposta a norma dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dalla Legge n. 134 del 7.08.2012; nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata:
In particolare, parte appellata deduceva che il Giudice di Pace non era incorso in alcun vizio di motivazione,
poiché quest'ultimo - ritenendo esaustiva la relazione peritale - aveva aderito alle conclusioni del Consulente
nominato, rigettando implicitamente le osservazioni dei C.T.P. in quanto incompatibili;
che il Giudice non aveva ammesso la prova per testi capitolata da parte attrice poiché irrilevante e che comunque il teste chiamato a deporre doveva considerarsi incompatibile a testimoniare in quanto dipendente della;
che le Parte_1
ulteriori richieste di parte appellante erano da considerarsi eccessive, ingiustificate e non provate;
che il
Giudice di primo grado aveva liquidato all'appellante il c.d. danno da fermo tecnico (pari ad euro 180,00), il cui rimborso non era stato richiesto e non era contrattualizzato nella polizza;
che non erano dovuti gli interessi di mora ex art. 1284 c.c. poiché non applicabili alle obbligazioni di valore.
Veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali prodotte dalle parti ed espletamento di supplemento di C.T.U. e trattenuta in decisione all'udienza del 11.11.2024 con concessione dei termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
* * *
L'appello proposto dalla è infondato e deve essere integralmente respinto per i Parte_1
motivi di seguito meglio precisati. Deve preliminarmente rigettarsi, poiché infondata, l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte convenuta-appellata, in quanto, l'atto introduttivo contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata nonché una chiara prospettazione delle relative doglianze ed è redatto in maniera conforme con quanto statuito dalla Corte di Cassazione sul punto (cfr. Cassazione civile, sez. un., 13/12/2022, n. 36481 “Gli artt. 342 e 434 c.p.c. , nel testo formulato
dal d.l. n. 83 del 2012 , conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a
quella di primo grado […]”).
Venendo al merito, deve rigettarsi il primo motivo di impugnazione, condividendosi le conclusioni della
C.T.U. espletata in primo grado dal Dott. - così come integrate con il supplemento di C.T.U. disposto Per_1
nel presente grado di giudizio, volto ad ottenere chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati dal Consulente
d'ufficio nella quantificazione del numero di ore necessarie per la riparazione - in quanto, prive di omissioni,
esenti da vizi logici, complete e motivate.
Invero, il C.T.U, in risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte appellante, ha precisato che le valutazioni effettuate per determinare i tempi di lavorazione sono state compiute adoperando i tempari tecnici ex-Ania e quelli messi a disposizione dalle case madri automobilistiche produttrici - più precisi dei primi in quanto basati su metodi di calcolo scientifici e studiati per ogni singolo modello di veicolo - adattati in base a criteri di scienza e conoscenza. D'altro canto, parte appellante non ha indicato modalità di calcolo alternative e diverse rispetto a quelle utilizzate dal C.T.U. volte a provare l'inesattezza della quantificazione operata dal Consulente
d'Ufficio, limitandosi ad effettuare una contestazione generica.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, concernente l'errata quantificazione del costo orario della manodopera e dei materiali di consumo, in quanto il suddetto costo è stato calcolato dal Consulente d'Ufficio
attraverso un'indagine di mercato su carrozzerie della medesima zona in cui si trova la Parte_1
aventi gli stessi addetti, la stessa metratura e i medesimi servizi offerti dalla parte in causa.
[...] Parte_1 Quanto al terzo motivo di appello deve rilevarsi che il ctu chiamato a chiarimenti nell'ambito del presente grado di giudizio ha confermato quanto già espresso in primo grado.
Anche il quarto motivo di appello deve rigettarsi, poiché il Giudice di prime cure, condividendo e aderendo alle conclusioni della C.T.U, ha implicitamente rigettato l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti e, quindi, la prova per testi richiesta da parte attrice-odierna appellante.
Sul punto preme precisare che la giurisprudenza è ormai concorde nell'affermare che la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa ratio decidendi che ha risolto il merito della lite valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto (v. Cass.,
2.04.2004 n. 6570) ed ancora che non occorre, che il giudice sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificatamente che la controversia possa essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass., 13375/2009).
Infine, deve rigettarsi altresì l'ultimo motivo di appello nel quale viene dedotta l'omessa motivazione del
Giudice in ordine alle ragioni dell'adesione alle conclusioni del C.T.U. a fronte delle contestazioni mosse dal
C.T.P. e dal difensore di parte attrice-odierna appellante.
In ordine a tale doglianza si rileva che non sussiste alcun obbligo da parte del decidente di farvi riferimento,
peraltro l'aver fatto proprie le conclusioni del C.T.U. è pronuncia implicita sull'infondatezza delle argomentazioni e osservazioni del C.T.P.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che, quando il giudice di merito ritenga di dover prestare completa adesione al parere, espresso dal consulente tecnico di ufficio, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate, eventualmente anche per implicito. Infatti, le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni (cfr. Cass. civ., Sez. III,
06/10/2005, n. 19475; Cass. 706/1981, 4712/1983, 4032/1987).
In ogni caso, il Giudice di prime cure ha comunque chiarito i motivi in diritto sui quali è basata la decisione,
dando contezza delle ragioni poste a suo fondamento, evidenziando gli elementi di fatto considerati nella decisione ed evidenziando il percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del proprio convincimento. Per tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione , tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dei minimi tariffari .
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Le spese di C.T.U. della presente fase di giudizio sono definitivamente poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta integralmente l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n. n. n. 311/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lucca;
- condanna l'appellante - – a rifondere le spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata – - che liquida in € 1.278,00 per onorari, oltre IVA e Controparte_1
CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della C.T.U. della presente fase di giudizio;
- dispone che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Lucca,10.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Martelli