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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 1402/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo SPAGNULO, Maria SANTORO e Ciro SANTORO
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Maddalena BERLOCO - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 17 febbraio 2022 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto - in sede amministrativa, in data 11 settembre 2020, con comunicazione di rigetto in data 6 settembre 2021 - la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n°
503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, con la CP_1 decorrenza di legge, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
1
Sentenza R.G. n° 1402/22 L' si è costituito ed ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improponibilità/improcedibilità del ricorso (per il mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cpc.); inoltre, nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda, contestando la sussistenza dei requisiti dell'azionato diritto inerenti allo stato di invalidità nonché alla cessazione dell'attività lavorativa; eccepiva altresì che, anche in caso di accoglimento, la decorrenza della prestazione sarebbe da fissarsi alla prima “finestra” utile
(cioè trascorsi dodici mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge), atteso che la legge 122/2010 ha introdotto le così dette “finestre mobili”, assertivamente applicabili anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs.
503/92.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Premesso che l'istante ha dimostrato di aver presentato l'istanza amministrativa (certamente necessaria, trattandosi comunque di trattamento pensionistico di vecchiaia: cfr. CASS. LAV. 30 DICEMBRE 2016 N° 27555 e CASS.
27 AGOSTO 2018 N° 21189), relativamente alla prestazione reclamata in Pt_2 questa sede (sicché il ricorso deve ritenersi proponibile), deve anche rilevarsi la non necessità del previo espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cpc., trattandosi di questione non espressamente ricompresa nell'ambito di applicazione di tale norma.
--------------
Nel merito la domanda risulta fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie che ne comportano 2
Sentenza R.G. n° 1402/22 una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura almeno pari all'80%, sebbene solo con la decorrenza specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura almeno pari all'80%, ricorrono le condizioni medico-legali per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n°
503/92. Tanto, però, con decorrenza non dal 1° giorno del mese in cui è stata accertata la (sopravvenuta) sussistenza del requisito medico-legale, bensì dalla successiva data determinata mediante l'applicazione del sistema delle cc.dd. “finestre mobili” (ex art. 12 del d.l. n. 78/2010, con conseguente differimento di dodici mesi rispetto al perfezionamento di tutti i requisiti di legge), trattandosi di disciplina riferibile anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
---------------
In ordine alla decorrenza, invero, si ritiene di aderire all'orientamento espresso da 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191, stante l'autorevolezza CP_2 della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, si veda anche
3 FEBBRAIO 2020 N° 2382). Parte_3
3
Sentenza R.G. n° 1402/22 Infatti, l'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, dispone in sostanza che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 anni se uomini ed a 60 se donne, devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione: si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992
e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 12, comma 10, del decreto-legge n.
78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato (e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia).
Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993.
Ed infatti, la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%: tant'è che CASS. N. 11750/2015 ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una
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Sentenza R.G. n° 1402/22 deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire
i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
Ad avviso della SUPREMA CORTE, dunque, non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
Va poi considerato che nemmeno vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
E si deve altresì precisare che: «La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa» (sic CASS. LAV. 13 GIUGNO 2023 N°
16829). Ed ancora, 27 NOVEMBRE 2019 N° 31001 ha rimarcato che: CP_2
«La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento
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Sentenza R.G. n° 1402/22 della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità».
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Quanto agli ulteriori requisiti costitutivi, risultano ex actis (né sono stati espressamente contestati) sia quello anagrafico sia quello contributivo: con particolare riguardo a quest'ultimo, si osserva altresì che parte ricorrente ha depositato un estratto-contro contributivo, senza che parte convenuta abbia formulato – nel successivo corso del giudizio – alcuna specifica contestazione.
In riferimento alla avvenuta cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo
(su cui cfr. 30 GENNAIO 2009 N° 2539, 6 FEBBRAIO 2006 N° 2458, 30 CP_2
AGOSTO 2005 N° 17530 e 22 LUGLIO 2005 N° 15523), si deve evidenziare che la citata 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191 ha rimarcato (al punto 10) che: “ CP_2
… … lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo
l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa”.
Si segnala altresì N° 24617, secondo cui: «Per i Parte_4 soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento
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Sentenza R.G. n° 1402/22 pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd.
"finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione».
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In definitiva l' deve essere condannato a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente la pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 con la decorrenza di legge – in riferimento alla data del 5 febbraio 2022 per la sussistenza del requisito medico-legale ma con applicazione dell'art. 12 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei spettanti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo.
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Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla appare equo compensare integralmente le spese di causa. CP_3
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE
COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o
“paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
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Sentenza R.G. n° 1402/22 → un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale. Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell' , che deve farne anticipazione (artt. 125, CP_1 ultimo comma, r.d. 1422/24 e 140 r.d.l. 1827/35), quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio, essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza di legge – in riferimento alla data del 5 febbraio 2022 per la sussistenza del requisito medico-legale ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010
- e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei spettanti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate e CP_1 dichiara compensate le residue spese tra le parti.
Taranto, 27 gennaio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1402/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo SPAGNULO, Maria SANTORO e Ciro SANTORO
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Maddalena BERLOCO - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 17 febbraio 2022 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto - in sede amministrativa, in data 11 settembre 2020, con comunicazione di rigetto in data 6 settembre 2021 - la pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n°
503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della stessa, con la CP_1 decorrenza di legge, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
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Sentenza R.G. n° 1402/22 L' si è costituito ed ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improponibilità/improcedibilità del ricorso (per il mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cpc.); inoltre, nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda, contestando la sussistenza dei requisiti dell'azionato diritto inerenti allo stato di invalidità nonché alla cessazione dell'attività lavorativa; eccepiva altresì che, anche in caso di accoglimento, la decorrenza della prestazione sarebbe da fissarsi alla prima “finestra” utile
(cioè trascorsi dodici mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge), atteso che la legge 122/2010 ha introdotto le così dette “finestre mobili”, assertivamente applicabili anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs.
503/92.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Premesso che l'istante ha dimostrato di aver presentato l'istanza amministrativa (certamente necessaria, trattandosi comunque di trattamento pensionistico di vecchiaia: cfr. CASS. LAV. 30 DICEMBRE 2016 N° 27555 e CASS.
27 AGOSTO 2018 N° 21189), relativamente alla prestazione reclamata in Pt_2 questa sede (sicché il ricorso deve ritenersi proponibile), deve anche rilevarsi la non necessità del previo espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cpc., trattandosi di questione non espressamente ricompresa nell'ambito di applicazione di tale norma.
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Nel merito la domanda risulta fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie che ne comportano 2
Sentenza R.G. n° 1402/22 una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura almeno pari all'80%, sebbene solo con la decorrenza specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura almeno pari all'80%, ricorrono le condizioni medico-legali per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n°
503/92. Tanto, però, con decorrenza non dal 1° giorno del mese in cui è stata accertata la (sopravvenuta) sussistenza del requisito medico-legale, bensì dalla successiva data determinata mediante l'applicazione del sistema delle cc.dd. “finestre mobili” (ex art. 12 del d.l. n. 78/2010, con conseguente differimento di dodici mesi rispetto al perfezionamento di tutti i requisiti di legge), trattandosi di disciplina riferibile anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. 503/92.
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In ordine alla decorrenza, invero, si ritiene di aderire all'orientamento espresso da 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191, stante l'autorevolezza CP_2 della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità (in senso conforme, si veda anche
3 FEBBRAIO 2020 N° 2382). Parte_3
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Sentenza R.G. n° 1402/22 Infatti, l'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010, dispone in sostanza che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 anni se uomini ed a 60 se donne, devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per vedere liquidata la prestazione: si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992
e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724/1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011).
Deve tuttavia rilevarsi che l'art. 12, comma 10, del decreto-legge n.
78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato (e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia).
Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993.
Ed infatti, la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%: tant'è che CASS. N. 11750/2015 ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una
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Sentenza R.G. n° 1402/22 deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire
i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
Ad avviso della SUPREMA CORTE, dunque, non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
Va poi considerato che nemmeno vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
E si deve altresì precisare che: «La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa» (sic CASS. LAV. 13 GIUGNO 2023 N°
16829). Ed ancora, 27 NOVEMBRE 2019 N° 31001 ha rimarcato che: CP_2
«La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento
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Sentenza R.G. n° 1402/22 della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità».
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Quanto agli ulteriori requisiti costitutivi, risultano ex actis (né sono stati espressamente contestati) sia quello anagrafico sia quello contributivo: con particolare riguardo a quest'ultimo, si osserva altresì che parte ricorrente ha depositato un estratto-contro contributivo, senza che parte convenuta abbia formulato – nel successivo corso del giudizio – alcuna specifica contestazione.
In riferimento alla avvenuta cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo
(su cui cfr. 30 GENNAIO 2009 N° 2539, 6 FEBBRAIO 2006 N° 2458, 30 CP_2
AGOSTO 2005 N° 17530 e 22 LUGLIO 2005 N° 15523), si deve evidenziare che la citata 13 NOVEMBRE 2018 N° 29191 ha rimarcato (al punto 10) che: “ CP_2
… … lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo
l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa”.
Si segnala altresì N° 24617, secondo cui: «Per i Parte_4 soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento
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Sentenza R.G. n° 1402/22 pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd.
"finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione».
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In definitiva l' deve essere condannato a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente la pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92 con la decorrenza di legge – in riferimento alla data del 5 febbraio 2022 per la sussistenza del requisito medico-legale ma con applicazione dell'art. 12 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei spettanti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo.
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Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla appare equo compensare integralmente le spese di causa. CP_3
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE
COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o
“paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
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Sentenza R.G. n° 1402/22 → un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risulta corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti CP_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale. Il costo dell'indagine peritale rimane, comunque, a carico dell' , che deve farne anticipazione (artt. 125, CP_1 ultimo comma, r.d. 1422/24 e 140 r.d.l. 1827/35), quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio, essendo del resto conforme al disposto di cui all'art 92 c.p.c. porre a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza di una declaratoria di compensazione (cfr. CASS. SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2019 N° 22868).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al conseguimento della pensione di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, condanna il convenuto a corrisponderne i relativi importi con la decorrenza di legge – in riferimento alla data del 5 febbraio 2022 per la sussistenza del requisito medico-legale ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010
- e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei spettanti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate e CP_1 dichiara compensate le residue spese tra le parti.
Taranto, 27 gennaio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1402/22