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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 04.06.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 125/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Parte_1 C.F._1
F. Cieri (C.F.: ) e A. Cieri (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
F. Nappi (C.F.: ) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società e, dopo aver premesso di aver Controparte_1 prestato la propria attività lavorativa subordinata e a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta a far data dal 09.03.2007 – dal 2010 adibita presso la filiale di Vasto -, con qualifica di “addetto senior (portalettere bussiness)”, ha impugnato il licenziamento disciplinare per giusta causa comminatole in data
18.12.2024, deducendone l'illegittimità e domandando, per l'effetto, la tutela reintegratoria, oltre al risarcimento del danno e condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Annullare, per tutti i motivi di cui sopra, il licenziamento comminato in data 27.12.2024 e per l'effetto condannare la società resistente, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
Sempre per l'effetto condannare la società resistente al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento alla reintegra (€ 1.500,00 mensili), ai sensi dell'art 18, comma 4, della legge n. 300/70, nel testo risultante dalla modifiche introdotte dalla legge n. 92/12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;
Condannare altresì la società resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del licenziamento impugnato. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 22 Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente in data 18.12.2024, a seguito del procedimento disciplinare avviato da parte resistente in data 21.11.2024, in ragione delle censure avanzate dalla lavoratrice, ossia l'intempestività della contestazione disciplinare rispetto alla verificazione dei fatti contestati, l'insussistenza degli stessi, nonché, da ultimo, il difetto di proporzionalità tra i fatti medesimi e la massima sanzione espulsiva comminata.
Così perimetrato il thema decidendum della controversia, va anzitutto premesso che il licenziamento per giusta causa in trattazione trae origine dal procedimento disciplinare avviato nei confronti della lavoratrice in data 21.11.2024, sulla base della seguente contestazione: “…Solo di recente abbiamo acquisito agli atti la sentenza n.
327/24 resa dal Tribunale di Vasto, depositata in data 21/10/2024 (all. 1) che l'ha ritenuta responsabile del reato p. e p. dall'art. 640 c. 1 c. 2 n. 1 c.p. perché con artifizi e raggiri, inducendo in errore il datore di lavoro e l'ente Controparte_1
pubblico procurava a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Con CP_2
condanna alla pena ad anni uno di reclusione ed € 500 di multa e al risarcimento dei danni a favore di per € 2.000,00 ed € 3.592,00 per le spese di Controparte_1
costituzione e rappresentanza. ln particolare, a prescindere dalla responsabilità penale, i fatti accertati ed emersi in sede penale, per la loro gravità hanno evidenti ricadute sul piano fiduciario nel rapporto di lavoro intercorrente con , CP_1
visto che Lei ha: Scientemente simulato un infortunio occorso in data 7/10/2020 per trarne profitto a danno della Società . ln particolare Lei ha dichiarato che CP_1
mentre si trovava sul luogo di lavoro, era inciampata inavvertitamente sulla lastra della pesa nei locali adibiti a carico e scarico così perdendo l'equilibrio e sbattendo violentemente il fianco destro. Episodio poi sconfessato dalle video riprese che
Pag. 3 di 22 immortalavano la vera dinamica dei fatti e cioè che Lei, dopo essere tranquillamente uscita dalla porta dell'ufficio postale con un carrello ed essersi assicurata della presenza di due colleghi che le davano le spalle, si adagiava volontariamente a terra per poi tirare a se il carrello senza che i piedi toccassero la rampa di carico. ln particolare Lei ha cercato di addebitare la colpa alla presenza sui luoghi di una pesa che l'avrebbe fatta cadere, il tutto con artifizi e raggiri. A seguito del Suo ingresso in ospedale, Lei rimaneva in infortunio fino al 29/10/2020 ed otteneva da CP_1
l'anticipazione dell'indennità per inabilità temporanea dal lavoro per € 1.118,80, indennità che in seguito è stata rimborsata dall al datore di lavoro. La CP_2
condotta da Lei tenuta in relazione alla vicenda che precede, oltre ad avere rilevanza penale, costituisce — per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa
Società — gravissima violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 Cod. Civ., come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente, nonché dei principi di integrità, legalità, onestà e correttezza richiamati dal Codice Etico in vigore in Azienda, e riveste particolare gravità in considerazione della Sua funzione in azienda e della spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume. Nell'occasione Le si evidenzia che è già stata, in precedenza, sanzionata con il seguente provvedimento disciplinare: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 2 (due) con provvedimento dell'11/09/2024. Nel formularLe fin d'ora ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società per qualunque tipo di danno derivante dalla
Sua condotta, e fatte salve le eventuali ulteriori evidenze che dovessero ancora emergere dal procedimento penale di cui in premessa, Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e
55 del CCNL vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni
Pag. 4 di 22 che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: — Viale Controparte_3
Europa n. 190 — 00144 Roma, oppure al fax n. 06/98680260…”.
In buona sostanza, alla lavoratrice è contestato di aver messo in scena un infortunio occorso sul luogo di lavoro, simulando di essere inciampata nello svolgimento dell'attività lavorativa a causa delle modalità di esecuzione della stessa e delle condizioni dell'ambiente di lavoro, al fine di percepire l'indennità la inabilità temporanea, poi effettivamente erogata dal datore di lavoro e rimborsata dall' . CP_2
1) Sulla tempestività della contestazione disciplinare
Tanto premesso, per ragioni di ordine logico-giuridico - considerate le plurime censure sollevate da parte ricorrente avverso il licenziamento per cui è causa - occorre partire dall'eccezione formale di intempestività dell'azione disciplinare, eccezione che, se fondata, risulterebbe assorbente rispetto a tutte le altre, determinando, per ciò solo, l'illegittimità del licenziamento impugnato.
Più nello specifico, parte ricorrente sostiene che la contestazione disciplinare sia stata tardiva e intempestiva – ciò che avrebbe comportato, in tesi, una violazione del diritto di difesa della lavoratrice - in quanto formalizzata da parte resistente solamente nel novembre 2024, ove i fatti addebitati risalgono al 2020, epoca dell'instaurazione del procedimento penale a carico della lavoratrice a seguito di apposita denuncia-querela sporta dal datore di lavoro proprio sulla base degli stessi fatti e delle stesse prove allegate nel prefato procedimento penale, di cui, dunque, il datore di lavoro doveva reputarsi compiutamente a conoscenza sin da quel contesto temporale.
L' eccezione è infondata.
Pag. 5 di 22 A tal proposito, giova rammentare che, “… in materia di licenziamento disciplinare,
l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale” (Cass. n. 6228/2004; Cass. n. 19424/2005; Cass. n.
11100/2006; Cass. n. 19159/2006; Cass. n. 22066/2007; Cass. n. 15649/2010; Cass.
n. 19115/2013; Cass. n. 7467/2023). Ciò è anche connesso all'evidente circostanza che il datore di lavoro “… ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge ne' desumibile dai principi di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicche' la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza…”, anche in ragione del fatto che “… l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro ne' può equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente…” (Cass. n. 10069/2016;
Cass. n. 21546/2007; Cass. n. 5546/2010; Cass. n. 28974/2017; Cass. n. 7467/2023 cit.; Cass. n. 32139/2024). Si è sostenuto, altresì, che “… il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale
Pag. 6 di 22 da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro…”
(Cass. n. 241/2006; Cass. n. 1101/2007; Cass. n. 10688/2017; Cass. n. 3904/2020;
Cass. n. 109/2024; Cass. n. 32139/2024 cit.). Infine, con specifico riferimento ai rapporti tra procedimento penale ed instaurazione del procedimento disciplinare, deve prestarsi adesione all'orientamento secondo cui “la contestazione disciplinare preordinata al licenziamento è da ritenersi tempestiva quando, sebbene non sia immediata rispetto all'addebito, è comunicata a seguito della decisione di rinvio a giudizio o all'esito del procedimento penale che vede coinvolto il lavoratore indisciplinato” (Cass. n. 25686/2014).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi che, se è vero – in quanto non contestato e documentato - che la contestazione disciplinare è avvenuta a distanza di circa 4 anni dall'instaurazione del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna in primo grado della lavoratrice per i medesimi fatti ed in cui già vi era stata costituzione di parte civile del datore di lavoro, è altrettanto vero che non può qualificarsi illegittima la condotta di parte datoriale consistita nell'aver voluto attendere il definitivo esito – ancorché in primo grado – del procedimento penale, ciò che le ha consentito di avere una maggiore contezza della fondatezza dell'addebito da muovere alla dipendente, in considerazione delle prove addotte e degli accertamenti in fatto risultati dal prefato processo. Di contro e per le medesime ragioni, va ritenuta finanche rispettosa dei diritti del lavoratore la condotta con cui il datore di lavoro ha prudenzialmente deciso
Pag. 7 di 22 di attendere l'esito del giudizio penale in primo grado, in modo da avere una maggiore e reale conferma dei fatti da contestare e, quindi, ponderare con maggiore cognizione di causa la decisione di comminare la massima sanzione espulsiva.
Peraltro, non può ritenersi che il dedotto ritardo si sia tradotto in un violazione del diritto di difesa della lavoratrice, la quale, in ragione dell'oggetto e della specificità della contestazione, ha ben potuto articolate compiutamente le proprie difese, sia in seno al procedimento disciplinare che, ribadendole allo stesso modo, nel presente giudizio.
Tanto consente di ritenere non tardiva la contestazione disciplinare addebitata alla lavoratrice e, quindi, destituita di fondamento la relativa eccezione formale spiegata avverso il licenziamento.
2) Sulla sussistenza dei fatti contestati
Venendo, ora, al merito della contestazione e, quindi, alla sussistenza di una giusta causa di recesso datoriale, deve preliminarmente osservarsi che, in virtù dell'art. 2119
c.c., il recesso per giusta causa postula il verificarsi, giustappunto, di una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, ossia un avvenimento di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario che caratterizza il vincolo negoziale e da giustificarne, quindi, l'interruzione istantanea. La giusta causa di licenziamento di cui all'art. 2119 c.c. è comunemente considerata una clausola generale, che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto (ex multis Cass. n. 18715/2016;
Cass. n. 31155/2018; Cass. n. 7426/2018; Cass. n. 7029/2023). Per giurisprudenza
Pag. 8 di 22 ormai costante, inoltre, “in tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che, anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente, è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità” (ex multis Cass. n. 26010/2018; Cass. n. 10124/2023; Cass. n.
1476/2024). Si è sostenuto, altresì, che “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento sistematico ed unitario della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assumendosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni e alla tipologia del rapporto medesimo” (Cass. n. 5588/2024). In altri termini, l'accertamento della giusta causa del recesso datoriale postula la verificazione di fatti tali da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario e la valutazione in ordine alla congruità della sanzione espulsiva va effettuata non già sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, bensì alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, da cui risulti che il fatto medesimo, nella sua dimensione concreta, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, tenuto conto di tutti
Pag. 9 di 22 quanti gli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. n. 2013/2012; Cass. n. 15654/2012; Cass. n.
6501/2013; Cass. n. 12069/2015 Cass. n. 1977/2016; Cass. n. 8737/2023). Ancora, con specifico riferimento al licenziamento comminato per la simulazione di un infortunio sul luogo di lavoro e sui relativi oneri probatori, si è affermato che “… richiamando alla necessità di dare la prova di fatti positivi incompatibili con
l'esistenza dell'infortunio (o con l'esistenza di un infortunio verificatosi in occasione di lavoro), e cioè, in sostanza, evocando l'attitudine inferenziale propria del ragionamento presuntivo, mediante il quale accertare, alla stregua di canoni probabilistici, la compatibilità del fatto supposto con quello accertato… l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”, con la conseguenza che è rigoroso onere di parte datoriale dimostrare la falsità della denuncia di infortunio, o perché non
è realmente accaduto, oppure è accaduto ma non in circostanze lavorative (Cass. n.
15162/2008; Cass. n. 21629/2018).
Pag. 10 di 22 Tanto premesso, ai fini della prova della sussistenza dei fatti addebitati alla lavoratrice – prova che, giova ribadirlo, ricade rigorosamente sul datore di lavoro – parte resistente ha compiutamente dimostrato la commissione dell'illecito disciplinare.
A tal riguardo, risulta dirimente la documentazione prodotta in atti (cfr. doc. n. 24 fascicolo parte resistente), rappresentata da DVD contenente i video tratti dalle videoregistrazioni eseguite nei locali aziendali a mezzo delle apposite telecamere di sorveglianza.
Più nello specifico, nei suddetti filmati – recanti esattamente la data contestata del
07.10.2020 - si vede la lavoratrice uscire dalla porta dell'ufficio postale trasportando un carrello, per poi guardarsi intorno, scorgere la presenza di due colleghi e, quindi, tornare indietro verso la direzione di provenienza;
di poi, si scorge la lavoratrice che continua a guardarsi intorno, si accorge che i due colleghi presenti si sono girati di spalle rispetto alla sua persona, si ferma e, rapidamente, si accascia a terra, tirando verso sé il carrello che trasportava;
infine, la videoregistrazione si conclude con la lavoratrice che resta accasciata a terra per poi essere soccorsa.
Quindi, le telecamere di videosorveglianza hanno precisamente immortalato l'esatta dinamica degli eventi: dalla visione dei filmati è agevole osservare l'atteggiamento circospetto della lavoratrice mentre fuoriesce dalla porta dell'ufficio postale con il carrello, guardandosi intorno e notando, inizialmente, la presenza di due colleghi che guardavano nella sua direzione, ciò che la ha in un primo tempo indotta a voltarsi, quasi a tornare indietro;
pochi istanti dopo, accorgendosi che i due soggetti stavano guardando nella direzione opposta, essendosi voltati di spalle, ella arresta repentinamente la marcia e si adagia in terra, senza apparente motivo specifico e senza l'intralcio di alcuno ostacolo, contemporaneamente traendo a sé il carrello che trasportava;
inoltre - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente a sostegno
Pag. 11 di 22 delle asserite reali cause della caduta e delle lesioni riportate - dai video si vede altrettanto chiaramente che nessuno dei piedi della lavoratrice ha toccato la rampa di carico presente dinanzi alla pesa.
In altri termini, il contenuto dei filmati è inequivoco nel confermare la ricostruzione dei fatti così come contestati da parte resistente e nello sconfessare quella prospettata dalla ricorrente.
Invero, appare chiaro che la lavoratrice ha simulato l'infortunio su luogo di lavoro: tanto è dimostrato dall'atteggiamento circospetto con cui inizialmente si guardava attorno scorgendo la presenza dei due soggetti, ciò che la portava a girarsi quasi per tornare indietro, dal modo in cui, una volta accortasi che gli stessi soggetti stavano ormai rivolti di spalle, ha arrestato repentinamente il cammino, per poi adagiarsi palesemente in terra senza apparente motivo, nonché dalla circostanza che nessuno dei piedi ha avuto contatto con la rampa dinanzi alla pesa.
E tale ricostruzione smentisce anche la tesi prospettata da parte ricorrente, secondo cui la caduta della lavoratrice sarebbe stata accidentale e dipesa dal particolare stato dei luoghi, ossia dall'angusto passaggio dove doveva transitare trascinando il pesante carrello, passaggio occupato da una pedana, atteso che le prove video agli atti, come innanzi analizzate e valorizzate, non hanno fatto emergere elementi che possano anche solo dubitativamente deporre in questo senso, senza considerare che è la stessa parte ricorrente a parlare di mera “ipotetica” insidia.
Non è dirimente, altresì, la dedotta difficoltà deambulatoria della lavoratrice, in virtù delle generali condizioni fisiche e patologiche documentate in atti, condizioni che le arrecherebbero sovente perdite di equilibrio e cadute accidentali (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente), atteso che, a tutto voler concedere, le riprese video non lasciano spazi a dubbi sul fatto che non siano state queste la causa della caduta, la quale, in realtà, non vi è stata, essendosi la lavoratrice volontariamente adagiata a
Pag. 12 di 22 terra inscenando l'infortunio, profittando delle circostanze di tempo e luogo a ciò favorevoli;
peraltro, la stessa lavoratrice, nell'evoluzione sostanziale della vicenda, cade in palese contraddizione, dapprima denunciando l'infortunio sul lavoro adducendo di essere prima inciampata sulla lastra della pesa nei locali adibiti a carico e scarico e poi di aver perso, in conseguenza di ciò, l'equilibrio, per poi, nel presente giudizio, sostenere di avere prima accidentalmente perso l'equilibrio e poi, in conseguenza di tanto, di essere caduta: in altri termini, delle due l'una, nel senso che o la caduta è dipesa dal particolare stato dei luoghi di lavoro, oppure da un evento accidentale dovuto alla incolpevole perdita di equilibrio della dipendente a cagione del suo stato di salute, come certificato in atti. E le riprese video già menzionate, giova ribadirlo, non lasciano spazi a dubbi circa la dinamica degli eventi, ovvero sul fatto che, in disparte le asserite condizioni patologiche della lavoratrice, nel caso specifico appare palese che la stessa si sia volontariamente adagiata al suolo senza incorrere in alcun ostacolo, né nell'imminenza della caduta si evincono momenti di difficoltà deambulatorie o incertezze nell'incedere in qualche modo connesse ad improvvisa perdita di equilibrio.
Allo stesso modo, non può attribuirsi valenza alla ulteriore documentazione prodotta da parte ricorrente, attestante la lesione patita, consistita in “trauma contusivo anca dx;
lombalgia” con prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal giorno
07.10.2020 al giorno 14.10.2020, come certificata nella stessa data del 07.10.2020 dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Pio da Pietralcina di Vasto, ove la lavoratrice è stata trasportata dopo l'accaduto (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente), atteso che, in primo luogo, non vi sono motivi – data la ricostruzione della dinamica dei fatti innanzi descritta – per ritenere che detta lesione sia stata cagionata da un infortunio sul lavoro che, giova ribadirlo, di fatto non vi è mai stato, in ragione della simulazione della caduta, e che, in secondo luogo ed a tutto voler concedere, la
Pag. 13 di 22 lesione medesima può, al più, essere verosimilmente connessa alla condotta tenuta dalla lavoratrice nell'inscenare la caduta e trascinando su di sé il carrello pesante che traportava.
Le risultanze probatorie esaminate, inoltre, depongono inequivocabilmente anche per la sussistenza dell'elemento soggettivo, non essendovi dubbi sul fatto che la lavoratrice ha volontariamente inscenato una caduta per simulare un infortunio sul luogo di lavoro, ciò che comprova la volontà di realizzare i fatti addebitati, con l'intento di denunciare detto infortunio e percepire il conseguente beneficio economico dell'indennità per inabilità temporanea dal lavoro, indennità che ha poi effettivamente conseguito, come non contestato in giudizio. In altri termini, è dimostrata la precipua volontà di simulare l'incidente, denunziando un infortunio sul lavoro in modo difforme dalla reale dinamica dei fatti, come innanzi accertato, e addebitandone la causa alla particolare condizione ambientale del luogo di lavoro, in particolare alla presenza di una pesa che l'avrebbe fatta cadere, sebbene le telecamere di videosorveglianza, smentendo tale ricostruzione, abbiano dimostrato l'assenza di qualsivoglia ostacolo che possa aver influito sulla sua caduta, anche a voler considerare le asserite difficoltà deambulatorie della lavoratrice. In definitiva, la condotta della lavoratrice - concretatasi dapprima nel verificare che in quel frangente nessuno la stesse osservando (profittando del fatto che i due colleghi presenti le avevano in quel momento voltato le spalle), per poi adagiarsi in terra, senza incorrere in alcuno ostacolo, e trascinando sul suo corpo il carrello pesante che trasportava – consente di ritenere provata la preordinazione nel simulare l'infortunio sul lavoro e ottenere i conseguenti benefici economici.
Pag. 14 di 22 Conclusivamente, l'istruttoria di causa ha comprovato la sussistenza del fatto addebitato alla ricorrente, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo.
3) Sulla proporzionalità del licenziamento
Da ultimo, non può prestarsi adesione alla censura sollevata da parte ricorrente con riguardo al difetto di proporzionalità del licenziamento.
A tal riguardo, nel rimandare alla giurisprudenza già sopra richiamata in tema di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e di giudizio di proporzionalità, deve ulteriormente aggiungersi che “in tema di licenziamento per giusta causa,
l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 23053/2024).
Ciò posto, nel caso di specie deve rilevarsi che l'avere la ricorrente inscenato una caduta per simulare un infortunio sul lavoro costituisce senza dubbio alcuno un comportamento di portata tale da ledere in modo irrimediabile il rapporto di fiducia che il datore di lavoro deve sempre poter riporre sui suoi dipendenti, specie se si considera, nel caso di specie, la pervicacia della lavoratrice nell'aver profittato delle circostanze di tempo e di luogo a sé favorevoli, aspettando di non essere vista in quel frangente, addebitando la colpa alla rampa dinanzi alla pesa come ostacolo o ipotetica insidia e trascinando su di sé un carrello pesante che trasportava, in tesi idoneo, per dimensioni e peso, a cagionare un danno se rovina addosso a qualcuno. In altri
Pag. 15 di 22 termini, l'accertata condotta illecita della lavoratrice denota una fraudolenza - sia sul piano oggettivo che soggettivo, nei termini già descritti – tale da escludere la permanenza di qualsivoglia rapporto fiduciario, non essendo ragionevolmente che il datore di lavoro tolleri il mantenimento del rapporto lavorativo con un dipendente che perpetra una simile condotta contraria alle regole basiche devono sempre informare la disciplina sul luogo di lavoro e che lo tragga in tal modo in inganno.
Peraltro, analizzando il CCNL di settore applicato e pacificamente operante nel caso di specie, deve evidenziarsi che la condotta addebitata alla lavoratrice non rientra in alcuna delle sanzioni conservative ivi previste, dovendo la stessa essere più correttamente sussunta tra le violazioni per cui è previsto il licenziamento senza preavviso e, più nello specifico, nell'art. 54, comma 6, lett. c) del prefato CCNL, a tenore del quale “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: …. per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
… in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Invero, per tutte le ragioni già esposte, la condotta per cui è causa concretizza certamente un comportamento cosciente e volontario, quindi commesso con dolo
(volontà di simulare un infortunio sul lavoro per conseguire le relative provvidenze economiche), violativo delle basilari prescrizioni previste da codici etici e disciplinari e, più in generale, delle generali ed elementari regole di lealtà, fedeltà, onestà e diligenza che devono sempre ispirare la condotta dei dipendenti sul luogo di lavoro, oltre che cagionante un indubbio danno nei confronti di parte datoriale.
Pag. 16 di 22 Né può ritenersi meritevole di pregio l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui la sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione risulterebbe dalla esiguità del danno economico cagionato al datore di lavoro, pari a “soli” € 1.118,80, ovvero all'ammontare dell'indennità per inabilità temporanea poi erogata alla dipendente.
Sul punto, deve rimarcarsi che il giudizio sulla gravità o meno degli addebiti non dipende dal valore del danno patrimoniale eventualmente arrecato al datore di lavoro, bensì dalla gravità del fatto oggettivo contestato, da valutarsi in relazione al valore sintomatico che lo stesso possa assumere rispetto a futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, sulla fiducia che l'azienda potrà nutrire nei suoi confronti, con la conseguenza che, in disparte l'entità economica effettiva del danno, il licenziamento può considerarsi proporzionato allorquando i fatti addebitati abbiano rappresentato una grave violazione degli elementi del rapporto di lavoro – in particolare della fiducia – al punto da porre in dubbio il futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa (Cass. n. 11806/1997; Cass. n. 19684/2014; Cass. n. 24014/2017; Cass. n.
1476/2024).
Orbene, nel caso di specie, la gravità della condotta realizzata dalla lavoratrice, per tutto quanto già esposto, appare certamente idonea a rescindere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, a nulla rilevando l'entità – comunque non irrisoria – del danno concretamente arrecato.
Le suddette considerazioni e valutazioni, dunque, inducono a ritenere congruo e proporzionato il licenziamento comminato rispetto alla gravità dei fatti contestati, così come comprovati all'esito dell'istruttoria di causa.
4) Sull'utilizzabilità delle videoregistrazioni
Pag. 17 di 22 Per completezza, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito all'inutilizzabilità della videoregistrazione prodotta dalla società resistente quale prova documentale a sostegno della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato alla lavoratrice.
A tal riguardo, deve premettersi che l'attuale formulazione dell'art. 4 L. n. 300/1970
(Statuto dei Lavoratori), a seguito delle modifiche apportate dall'art. 23 D.Lgs. n.
151/2015, dispone che “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”. In altri termini, la norma postula la legittimità dei sistemi di videosorveglianza predisposti dal datore di lavoro, anche ai fini del controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che detti sistemi vengano impiegati solo per determinate esigenze organizzative e produttive e di sicurezza sul lavoro, cui si è aggiunta la tutela del patrimonio aziendale, nonché che installati solo previo accordo collettivo stipulato con le R.S.U. o le R.S.A., ovvero con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in caso di
Pag. 18 di 22 imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, ovvero ancora, in mancanza di accordo, previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
Ciò posto, nel caso di specie, parte datoriale resistente ha offerto prova documentale dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. del 08.01.2019 (cfr. doc. n. 25 fascicolo parte resistente), nel quale, in omaggio alle garanzie prescritte dal citato art. 4 St. lav., gli strumenti di videosorveglianza/videoregistrazione sono stati installati in zone adiacenti a quelle eminentemente pertinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa
(nel caso di specie in zona antistante l'ingresso della struttura aziendale deputata evidentemente al passaggio per lo smistamento della merce), potenzialmente più soggette alla possibilità di accesso di terzi estranei all'attività lavorativa e, quindi, esposti al rischio di furto o danneggiamento, al precipuo fine di tutelare non sol lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche il patrimonio aziendale, nonché orientati in modo da limitare l'angolo visivo (come si desume facilmente dal limitato angolo visuale del filmato tratto dal sistema di videoregistrazione per cui è causa).
A ciò si aggiunga che, come non contestato in giudizio, il datore di lavoro ha utilizzato le predette riprese soltanto dopo averle previamente trasmesse alla competente Autorità giudiziaria una volta definita l'ipotesi di reato che ha dato corso al parallelo procedimento penale nel quale si è costituito parte civile e, quindi, solamente al termine di tutto l'iter che ha portato dapprima alla denuncia dell'infortunio sul lavoro ed alla liquidazione delle relative spettanze assicurative alla lavoratrice e, successivamente, all'emergere di elementi significativi che avrebbero potuto portare, come poi di fatto avvenuto, a constatare l'illiceità della condotta della lavoratrice medesima.
Da ultimo, di portata significativa è la circostanza che la stessa parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha espressamente ammesso che fosse perfettamente a
Pag. 19 di 22 conoscenza della esistenza delle videocamere, atteso che in quel medesimo spazio era solita parcheggiare la propria bicicletta per timore di furti, ciò che, da un lato, comprova ulteriormente che le videocamere era posizionate in luoghi potenzialmente soggetti all'ingresso di terzi e ad eventuali condotte lesive del patrimonio aziendale
(furti o danneggiamento) e, dall'altro, che la lavoratrice è stata sempre posta in condizioni di conoscere l'esistenza di videocamere di sorveglianza in quella specifica zona, di talché devono escludersi in radici eventuali lesioni delle garanzie di riservatezza e dei principi sottesi alla tutela privacy dei lavoratori, principi pure richiamati dall'ultimo comma del più volte menzionato art. 4 St. Lav.
Tutte le suddette circostanze e considerazioni, dunque, inducono a reputare pienamente legittimo e conforme alle prescrizioni ed alle garanzie di legge l'uso che il datore ha fatto – prima nel parallelo processo penale e poi anche nel presente giudizio di impugnativa del licenziamento – del filmato tratto dai sistemi di videosorveglianza che hanno riportato la condotta illecita della lavoratrice alla base del licenziamento, ciò che, conseguentemente, non ne mina il alcun modo la piena utilizzabilità nel presente giudizio, come prova documentale a sostegno delle sue argomentazioni.
5) Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla
Pag. 20 di 22 tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 04.06.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 21 di 22 Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 04.06.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 125/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Parte_1 C.F._1
F. Cieri (C.F.: ) e A. Cieri (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
F. Nappi (C.F.: ) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società e, dopo aver premesso di aver Controparte_1 prestato la propria attività lavorativa subordinata e a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta a far data dal 09.03.2007 – dal 2010 adibita presso la filiale di Vasto -, con qualifica di “addetto senior (portalettere bussiness)”, ha impugnato il licenziamento disciplinare per giusta causa comminatole in data
18.12.2024, deducendone l'illegittimità e domandando, per l'effetto, la tutela reintegratoria, oltre al risarcimento del danno e condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Annullare, per tutti i motivi di cui sopra, il licenziamento comminato in data 27.12.2024 e per l'effetto condannare la società resistente, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
Sempre per l'effetto condannare la società resistente al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento alla reintegra (€ 1.500,00 mensili), ai sensi dell'art 18, comma 4, della legge n. 300/70, nel testo risultante dalla modifiche introdotte dalla legge n. 92/12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;
Condannare altresì la società resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del licenziamento impugnato. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 22 Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente in data 18.12.2024, a seguito del procedimento disciplinare avviato da parte resistente in data 21.11.2024, in ragione delle censure avanzate dalla lavoratrice, ossia l'intempestività della contestazione disciplinare rispetto alla verificazione dei fatti contestati, l'insussistenza degli stessi, nonché, da ultimo, il difetto di proporzionalità tra i fatti medesimi e la massima sanzione espulsiva comminata.
Così perimetrato il thema decidendum della controversia, va anzitutto premesso che il licenziamento per giusta causa in trattazione trae origine dal procedimento disciplinare avviato nei confronti della lavoratrice in data 21.11.2024, sulla base della seguente contestazione: “…Solo di recente abbiamo acquisito agli atti la sentenza n.
327/24 resa dal Tribunale di Vasto, depositata in data 21/10/2024 (all. 1) che l'ha ritenuta responsabile del reato p. e p. dall'art. 640 c. 1 c. 2 n. 1 c.p. perché con artifizi e raggiri, inducendo in errore il datore di lavoro e l'ente Controparte_1
pubblico procurava a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Con CP_2
condanna alla pena ad anni uno di reclusione ed € 500 di multa e al risarcimento dei danni a favore di per € 2.000,00 ed € 3.592,00 per le spese di Controparte_1
costituzione e rappresentanza. ln particolare, a prescindere dalla responsabilità penale, i fatti accertati ed emersi in sede penale, per la loro gravità hanno evidenti ricadute sul piano fiduciario nel rapporto di lavoro intercorrente con , CP_1
visto che Lei ha: Scientemente simulato un infortunio occorso in data 7/10/2020 per trarne profitto a danno della Società . ln particolare Lei ha dichiarato che CP_1
mentre si trovava sul luogo di lavoro, era inciampata inavvertitamente sulla lastra della pesa nei locali adibiti a carico e scarico così perdendo l'equilibrio e sbattendo violentemente il fianco destro. Episodio poi sconfessato dalle video riprese che
Pag. 3 di 22 immortalavano la vera dinamica dei fatti e cioè che Lei, dopo essere tranquillamente uscita dalla porta dell'ufficio postale con un carrello ed essersi assicurata della presenza di due colleghi che le davano le spalle, si adagiava volontariamente a terra per poi tirare a se il carrello senza che i piedi toccassero la rampa di carico. ln particolare Lei ha cercato di addebitare la colpa alla presenza sui luoghi di una pesa che l'avrebbe fatta cadere, il tutto con artifizi e raggiri. A seguito del Suo ingresso in ospedale, Lei rimaneva in infortunio fino al 29/10/2020 ed otteneva da CP_1
l'anticipazione dell'indennità per inabilità temporanea dal lavoro per € 1.118,80, indennità che in seguito è stata rimborsata dall al datore di lavoro. La CP_2
condotta da Lei tenuta in relazione alla vicenda che precede, oltre ad avere rilevanza penale, costituisce — per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa
Società — gravissima violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 Cod. Civ., come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente, nonché dei principi di integrità, legalità, onestà e correttezza richiamati dal Codice Etico in vigore in Azienda, e riveste particolare gravità in considerazione della Sua funzione in azienda e della spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume. Nell'occasione Le si evidenzia che è già stata, in precedenza, sanzionata con il seguente provvedimento disciplinare: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 2 (due) con provvedimento dell'11/09/2024. Nel formularLe fin d'ora ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società per qualunque tipo di danno derivante dalla
Sua condotta, e fatte salve le eventuali ulteriori evidenze che dovessero ancora emergere dal procedimento penale di cui in premessa, Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e
55 del CCNL vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni
Pag. 4 di 22 che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: — Viale Controparte_3
Europa n. 190 — 00144 Roma, oppure al fax n. 06/98680260…”.
In buona sostanza, alla lavoratrice è contestato di aver messo in scena un infortunio occorso sul luogo di lavoro, simulando di essere inciampata nello svolgimento dell'attività lavorativa a causa delle modalità di esecuzione della stessa e delle condizioni dell'ambiente di lavoro, al fine di percepire l'indennità la inabilità temporanea, poi effettivamente erogata dal datore di lavoro e rimborsata dall' . CP_2
1) Sulla tempestività della contestazione disciplinare
Tanto premesso, per ragioni di ordine logico-giuridico - considerate le plurime censure sollevate da parte ricorrente avverso il licenziamento per cui è causa - occorre partire dall'eccezione formale di intempestività dell'azione disciplinare, eccezione che, se fondata, risulterebbe assorbente rispetto a tutte le altre, determinando, per ciò solo, l'illegittimità del licenziamento impugnato.
Più nello specifico, parte ricorrente sostiene che la contestazione disciplinare sia stata tardiva e intempestiva – ciò che avrebbe comportato, in tesi, una violazione del diritto di difesa della lavoratrice - in quanto formalizzata da parte resistente solamente nel novembre 2024, ove i fatti addebitati risalgono al 2020, epoca dell'instaurazione del procedimento penale a carico della lavoratrice a seguito di apposita denuncia-querela sporta dal datore di lavoro proprio sulla base degli stessi fatti e delle stesse prove allegate nel prefato procedimento penale, di cui, dunque, il datore di lavoro doveva reputarsi compiutamente a conoscenza sin da quel contesto temporale.
L' eccezione è infondata.
Pag. 5 di 22 A tal proposito, giova rammentare che, “… in materia di licenziamento disciplinare,
l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale” (Cass. n. 6228/2004; Cass. n. 19424/2005; Cass. n.
11100/2006; Cass. n. 19159/2006; Cass. n. 22066/2007; Cass. n. 15649/2010; Cass.
n. 19115/2013; Cass. n. 7467/2023). Ciò è anche connesso all'evidente circostanza che il datore di lavoro “… ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge ne' desumibile dai principi di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicche' la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza…”, anche in ragione del fatto che “… l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro ne' può equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente…” (Cass. n. 10069/2016;
Cass. n. 21546/2007; Cass. n. 5546/2010; Cass. n. 28974/2017; Cass. n. 7467/2023 cit.; Cass. n. 32139/2024). Si è sostenuto, altresì, che “… il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale
Pag. 6 di 22 da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro…”
(Cass. n. 241/2006; Cass. n. 1101/2007; Cass. n. 10688/2017; Cass. n. 3904/2020;
Cass. n. 109/2024; Cass. n. 32139/2024 cit.). Infine, con specifico riferimento ai rapporti tra procedimento penale ed instaurazione del procedimento disciplinare, deve prestarsi adesione all'orientamento secondo cui “la contestazione disciplinare preordinata al licenziamento è da ritenersi tempestiva quando, sebbene non sia immediata rispetto all'addebito, è comunicata a seguito della decisione di rinvio a giudizio o all'esito del procedimento penale che vede coinvolto il lavoratore indisciplinato” (Cass. n. 25686/2014).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi che, se è vero – in quanto non contestato e documentato - che la contestazione disciplinare è avvenuta a distanza di circa 4 anni dall'instaurazione del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna in primo grado della lavoratrice per i medesimi fatti ed in cui già vi era stata costituzione di parte civile del datore di lavoro, è altrettanto vero che non può qualificarsi illegittima la condotta di parte datoriale consistita nell'aver voluto attendere il definitivo esito – ancorché in primo grado – del procedimento penale, ciò che le ha consentito di avere una maggiore contezza della fondatezza dell'addebito da muovere alla dipendente, in considerazione delle prove addotte e degli accertamenti in fatto risultati dal prefato processo. Di contro e per le medesime ragioni, va ritenuta finanche rispettosa dei diritti del lavoratore la condotta con cui il datore di lavoro ha prudenzialmente deciso
Pag. 7 di 22 di attendere l'esito del giudizio penale in primo grado, in modo da avere una maggiore e reale conferma dei fatti da contestare e, quindi, ponderare con maggiore cognizione di causa la decisione di comminare la massima sanzione espulsiva.
Peraltro, non può ritenersi che il dedotto ritardo si sia tradotto in un violazione del diritto di difesa della lavoratrice, la quale, in ragione dell'oggetto e della specificità della contestazione, ha ben potuto articolate compiutamente le proprie difese, sia in seno al procedimento disciplinare che, ribadendole allo stesso modo, nel presente giudizio.
Tanto consente di ritenere non tardiva la contestazione disciplinare addebitata alla lavoratrice e, quindi, destituita di fondamento la relativa eccezione formale spiegata avverso il licenziamento.
2) Sulla sussistenza dei fatti contestati
Venendo, ora, al merito della contestazione e, quindi, alla sussistenza di una giusta causa di recesso datoriale, deve preliminarmente osservarsi che, in virtù dell'art. 2119
c.c., il recesso per giusta causa postula il verificarsi, giustappunto, di una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, ossia un avvenimento di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario che caratterizza il vincolo negoziale e da giustificarne, quindi, l'interruzione istantanea. La giusta causa di licenziamento di cui all'art. 2119 c.c. è comunemente considerata una clausola generale, che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto (ex multis Cass. n. 18715/2016;
Cass. n. 31155/2018; Cass. n. 7426/2018; Cass. n. 7029/2023). Per giurisprudenza
Pag. 8 di 22 ormai costante, inoltre, “in tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che, anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente, è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità” (ex multis Cass. n. 26010/2018; Cass. n. 10124/2023; Cass. n.
1476/2024). Si è sostenuto, altresì, che “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento sistematico ed unitario della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assumendosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni e alla tipologia del rapporto medesimo” (Cass. n. 5588/2024). In altri termini, l'accertamento della giusta causa del recesso datoriale postula la verificazione di fatti tali da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario e la valutazione in ordine alla congruità della sanzione espulsiva va effettuata non già sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, bensì alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, da cui risulti che il fatto medesimo, nella sua dimensione concreta, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, tenuto conto di tutti
Pag. 9 di 22 quanti gli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. n. 2013/2012; Cass. n. 15654/2012; Cass. n.
6501/2013; Cass. n. 12069/2015 Cass. n. 1977/2016; Cass. n. 8737/2023). Ancora, con specifico riferimento al licenziamento comminato per la simulazione di un infortunio sul luogo di lavoro e sui relativi oneri probatori, si è affermato che “… richiamando alla necessità di dare la prova di fatti positivi incompatibili con
l'esistenza dell'infortunio (o con l'esistenza di un infortunio verificatosi in occasione di lavoro), e cioè, in sostanza, evocando l'attitudine inferenziale propria del ragionamento presuntivo, mediante il quale accertare, alla stregua di canoni probabilistici, la compatibilità del fatto supposto con quello accertato… l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”, con la conseguenza che è rigoroso onere di parte datoriale dimostrare la falsità della denuncia di infortunio, o perché non
è realmente accaduto, oppure è accaduto ma non in circostanze lavorative (Cass. n.
15162/2008; Cass. n. 21629/2018).
Pag. 10 di 22 Tanto premesso, ai fini della prova della sussistenza dei fatti addebitati alla lavoratrice – prova che, giova ribadirlo, ricade rigorosamente sul datore di lavoro – parte resistente ha compiutamente dimostrato la commissione dell'illecito disciplinare.
A tal riguardo, risulta dirimente la documentazione prodotta in atti (cfr. doc. n. 24 fascicolo parte resistente), rappresentata da DVD contenente i video tratti dalle videoregistrazioni eseguite nei locali aziendali a mezzo delle apposite telecamere di sorveglianza.
Più nello specifico, nei suddetti filmati – recanti esattamente la data contestata del
07.10.2020 - si vede la lavoratrice uscire dalla porta dell'ufficio postale trasportando un carrello, per poi guardarsi intorno, scorgere la presenza di due colleghi e, quindi, tornare indietro verso la direzione di provenienza;
di poi, si scorge la lavoratrice che continua a guardarsi intorno, si accorge che i due colleghi presenti si sono girati di spalle rispetto alla sua persona, si ferma e, rapidamente, si accascia a terra, tirando verso sé il carrello che trasportava;
infine, la videoregistrazione si conclude con la lavoratrice che resta accasciata a terra per poi essere soccorsa.
Quindi, le telecamere di videosorveglianza hanno precisamente immortalato l'esatta dinamica degli eventi: dalla visione dei filmati è agevole osservare l'atteggiamento circospetto della lavoratrice mentre fuoriesce dalla porta dell'ufficio postale con il carrello, guardandosi intorno e notando, inizialmente, la presenza di due colleghi che guardavano nella sua direzione, ciò che la ha in un primo tempo indotta a voltarsi, quasi a tornare indietro;
pochi istanti dopo, accorgendosi che i due soggetti stavano guardando nella direzione opposta, essendosi voltati di spalle, ella arresta repentinamente la marcia e si adagia in terra, senza apparente motivo specifico e senza l'intralcio di alcuno ostacolo, contemporaneamente traendo a sé il carrello che trasportava;
inoltre - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente a sostegno
Pag. 11 di 22 delle asserite reali cause della caduta e delle lesioni riportate - dai video si vede altrettanto chiaramente che nessuno dei piedi della lavoratrice ha toccato la rampa di carico presente dinanzi alla pesa.
In altri termini, il contenuto dei filmati è inequivoco nel confermare la ricostruzione dei fatti così come contestati da parte resistente e nello sconfessare quella prospettata dalla ricorrente.
Invero, appare chiaro che la lavoratrice ha simulato l'infortunio su luogo di lavoro: tanto è dimostrato dall'atteggiamento circospetto con cui inizialmente si guardava attorno scorgendo la presenza dei due soggetti, ciò che la portava a girarsi quasi per tornare indietro, dal modo in cui, una volta accortasi che gli stessi soggetti stavano ormai rivolti di spalle, ha arrestato repentinamente il cammino, per poi adagiarsi palesemente in terra senza apparente motivo, nonché dalla circostanza che nessuno dei piedi ha avuto contatto con la rampa dinanzi alla pesa.
E tale ricostruzione smentisce anche la tesi prospettata da parte ricorrente, secondo cui la caduta della lavoratrice sarebbe stata accidentale e dipesa dal particolare stato dei luoghi, ossia dall'angusto passaggio dove doveva transitare trascinando il pesante carrello, passaggio occupato da una pedana, atteso che le prove video agli atti, come innanzi analizzate e valorizzate, non hanno fatto emergere elementi che possano anche solo dubitativamente deporre in questo senso, senza considerare che è la stessa parte ricorrente a parlare di mera “ipotetica” insidia.
Non è dirimente, altresì, la dedotta difficoltà deambulatoria della lavoratrice, in virtù delle generali condizioni fisiche e patologiche documentate in atti, condizioni che le arrecherebbero sovente perdite di equilibrio e cadute accidentali (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente), atteso che, a tutto voler concedere, le riprese video non lasciano spazi a dubbi sul fatto che non siano state queste la causa della caduta, la quale, in realtà, non vi è stata, essendosi la lavoratrice volontariamente adagiata a
Pag. 12 di 22 terra inscenando l'infortunio, profittando delle circostanze di tempo e luogo a ciò favorevoli;
peraltro, la stessa lavoratrice, nell'evoluzione sostanziale della vicenda, cade in palese contraddizione, dapprima denunciando l'infortunio sul lavoro adducendo di essere prima inciampata sulla lastra della pesa nei locali adibiti a carico e scarico e poi di aver perso, in conseguenza di ciò, l'equilibrio, per poi, nel presente giudizio, sostenere di avere prima accidentalmente perso l'equilibrio e poi, in conseguenza di tanto, di essere caduta: in altri termini, delle due l'una, nel senso che o la caduta è dipesa dal particolare stato dei luoghi di lavoro, oppure da un evento accidentale dovuto alla incolpevole perdita di equilibrio della dipendente a cagione del suo stato di salute, come certificato in atti. E le riprese video già menzionate, giova ribadirlo, non lasciano spazi a dubbi circa la dinamica degli eventi, ovvero sul fatto che, in disparte le asserite condizioni patologiche della lavoratrice, nel caso specifico appare palese che la stessa si sia volontariamente adagiata al suolo senza incorrere in alcun ostacolo, né nell'imminenza della caduta si evincono momenti di difficoltà deambulatorie o incertezze nell'incedere in qualche modo connesse ad improvvisa perdita di equilibrio.
Allo stesso modo, non può attribuirsi valenza alla ulteriore documentazione prodotta da parte ricorrente, attestante la lesione patita, consistita in “trauma contusivo anca dx;
lombalgia” con prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal giorno
07.10.2020 al giorno 14.10.2020, come certificata nella stessa data del 07.10.2020 dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Pio da Pietralcina di Vasto, ove la lavoratrice è stata trasportata dopo l'accaduto (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente), atteso che, in primo luogo, non vi sono motivi – data la ricostruzione della dinamica dei fatti innanzi descritta – per ritenere che detta lesione sia stata cagionata da un infortunio sul lavoro che, giova ribadirlo, di fatto non vi è mai stato, in ragione della simulazione della caduta, e che, in secondo luogo ed a tutto voler concedere, la
Pag. 13 di 22 lesione medesima può, al più, essere verosimilmente connessa alla condotta tenuta dalla lavoratrice nell'inscenare la caduta e trascinando su di sé il carrello pesante che traportava.
Le risultanze probatorie esaminate, inoltre, depongono inequivocabilmente anche per la sussistenza dell'elemento soggettivo, non essendovi dubbi sul fatto che la lavoratrice ha volontariamente inscenato una caduta per simulare un infortunio sul luogo di lavoro, ciò che comprova la volontà di realizzare i fatti addebitati, con l'intento di denunciare detto infortunio e percepire il conseguente beneficio economico dell'indennità per inabilità temporanea dal lavoro, indennità che ha poi effettivamente conseguito, come non contestato in giudizio. In altri termini, è dimostrata la precipua volontà di simulare l'incidente, denunziando un infortunio sul lavoro in modo difforme dalla reale dinamica dei fatti, come innanzi accertato, e addebitandone la causa alla particolare condizione ambientale del luogo di lavoro, in particolare alla presenza di una pesa che l'avrebbe fatta cadere, sebbene le telecamere di videosorveglianza, smentendo tale ricostruzione, abbiano dimostrato l'assenza di qualsivoglia ostacolo che possa aver influito sulla sua caduta, anche a voler considerare le asserite difficoltà deambulatorie della lavoratrice. In definitiva, la condotta della lavoratrice - concretatasi dapprima nel verificare che in quel frangente nessuno la stesse osservando (profittando del fatto che i due colleghi presenti le avevano in quel momento voltato le spalle), per poi adagiarsi in terra, senza incorrere in alcuno ostacolo, e trascinando sul suo corpo il carrello pesante che trasportava – consente di ritenere provata la preordinazione nel simulare l'infortunio sul lavoro e ottenere i conseguenti benefici economici.
Pag. 14 di 22 Conclusivamente, l'istruttoria di causa ha comprovato la sussistenza del fatto addebitato alla ricorrente, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo.
3) Sulla proporzionalità del licenziamento
Da ultimo, non può prestarsi adesione alla censura sollevata da parte ricorrente con riguardo al difetto di proporzionalità del licenziamento.
A tal riguardo, nel rimandare alla giurisprudenza già sopra richiamata in tema di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e di giudizio di proporzionalità, deve ulteriormente aggiungersi che “in tema di licenziamento per giusta causa,
l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 23053/2024).
Ciò posto, nel caso di specie deve rilevarsi che l'avere la ricorrente inscenato una caduta per simulare un infortunio sul lavoro costituisce senza dubbio alcuno un comportamento di portata tale da ledere in modo irrimediabile il rapporto di fiducia che il datore di lavoro deve sempre poter riporre sui suoi dipendenti, specie se si considera, nel caso di specie, la pervicacia della lavoratrice nell'aver profittato delle circostanze di tempo e di luogo a sé favorevoli, aspettando di non essere vista in quel frangente, addebitando la colpa alla rampa dinanzi alla pesa come ostacolo o ipotetica insidia e trascinando su di sé un carrello pesante che trasportava, in tesi idoneo, per dimensioni e peso, a cagionare un danno se rovina addosso a qualcuno. In altri
Pag. 15 di 22 termini, l'accertata condotta illecita della lavoratrice denota una fraudolenza - sia sul piano oggettivo che soggettivo, nei termini già descritti – tale da escludere la permanenza di qualsivoglia rapporto fiduciario, non essendo ragionevolmente che il datore di lavoro tolleri il mantenimento del rapporto lavorativo con un dipendente che perpetra una simile condotta contraria alle regole basiche devono sempre informare la disciplina sul luogo di lavoro e che lo tragga in tal modo in inganno.
Peraltro, analizzando il CCNL di settore applicato e pacificamente operante nel caso di specie, deve evidenziarsi che la condotta addebitata alla lavoratrice non rientra in alcuna delle sanzioni conservative ivi previste, dovendo la stessa essere più correttamente sussunta tra le violazioni per cui è previsto il licenziamento senza preavviso e, più nello specifico, nell'art. 54, comma 6, lett. c) del prefato CCNL, a tenore del quale “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: …. per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
… in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Invero, per tutte le ragioni già esposte, la condotta per cui è causa concretizza certamente un comportamento cosciente e volontario, quindi commesso con dolo
(volontà di simulare un infortunio sul lavoro per conseguire le relative provvidenze economiche), violativo delle basilari prescrizioni previste da codici etici e disciplinari e, più in generale, delle generali ed elementari regole di lealtà, fedeltà, onestà e diligenza che devono sempre ispirare la condotta dei dipendenti sul luogo di lavoro, oltre che cagionante un indubbio danno nei confronti di parte datoriale.
Pag. 16 di 22 Né può ritenersi meritevole di pregio l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui la sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione risulterebbe dalla esiguità del danno economico cagionato al datore di lavoro, pari a “soli” € 1.118,80, ovvero all'ammontare dell'indennità per inabilità temporanea poi erogata alla dipendente.
Sul punto, deve rimarcarsi che il giudizio sulla gravità o meno degli addebiti non dipende dal valore del danno patrimoniale eventualmente arrecato al datore di lavoro, bensì dalla gravità del fatto oggettivo contestato, da valutarsi in relazione al valore sintomatico che lo stesso possa assumere rispetto a futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, sulla fiducia che l'azienda potrà nutrire nei suoi confronti, con la conseguenza che, in disparte l'entità economica effettiva del danno, il licenziamento può considerarsi proporzionato allorquando i fatti addebitati abbiano rappresentato una grave violazione degli elementi del rapporto di lavoro – in particolare della fiducia – al punto da porre in dubbio il futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa (Cass. n. 11806/1997; Cass. n. 19684/2014; Cass. n. 24014/2017; Cass. n.
1476/2024).
Orbene, nel caso di specie, la gravità della condotta realizzata dalla lavoratrice, per tutto quanto già esposto, appare certamente idonea a rescindere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, a nulla rilevando l'entità – comunque non irrisoria – del danno concretamente arrecato.
Le suddette considerazioni e valutazioni, dunque, inducono a ritenere congruo e proporzionato il licenziamento comminato rispetto alla gravità dei fatti contestati, così come comprovati all'esito dell'istruttoria di causa.
4) Sull'utilizzabilità delle videoregistrazioni
Pag. 17 di 22 Per completezza, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito all'inutilizzabilità della videoregistrazione prodotta dalla società resistente quale prova documentale a sostegno della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato alla lavoratrice.
A tal riguardo, deve premettersi che l'attuale formulazione dell'art. 4 L. n. 300/1970
(Statuto dei Lavoratori), a seguito delle modifiche apportate dall'art. 23 D.Lgs. n.
151/2015, dispone che “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”. In altri termini, la norma postula la legittimità dei sistemi di videosorveglianza predisposti dal datore di lavoro, anche ai fini del controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che detti sistemi vengano impiegati solo per determinate esigenze organizzative e produttive e di sicurezza sul lavoro, cui si è aggiunta la tutela del patrimonio aziendale, nonché che installati solo previo accordo collettivo stipulato con le R.S.U. o le R.S.A., ovvero con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in caso di
Pag. 18 di 22 imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, ovvero ancora, in mancanza di accordo, previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
Ciò posto, nel caso di specie, parte datoriale resistente ha offerto prova documentale dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. del 08.01.2019 (cfr. doc. n. 25 fascicolo parte resistente), nel quale, in omaggio alle garanzie prescritte dal citato art. 4 St. lav., gli strumenti di videosorveglianza/videoregistrazione sono stati installati in zone adiacenti a quelle eminentemente pertinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa
(nel caso di specie in zona antistante l'ingresso della struttura aziendale deputata evidentemente al passaggio per lo smistamento della merce), potenzialmente più soggette alla possibilità di accesso di terzi estranei all'attività lavorativa e, quindi, esposti al rischio di furto o danneggiamento, al precipuo fine di tutelare non sol lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche il patrimonio aziendale, nonché orientati in modo da limitare l'angolo visivo (come si desume facilmente dal limitato angolo visuale del filmato tratto dal sistema di videoregistrazione per cui è causa).
A ciò si aggiunga che, come non contestato in giudizio, il datore di lavoro ha utilizzato le predette riprese soltanto dopo averle previamente trasmesse alla competente Autorità giudiziaria una volta definita l'ipotesi di reato che ha dato corso al parallelo procedimento penale nel quale si è costituito parte civile e, quindi, solamente al termine di tutto l'iter che ha portato dapprima alla denuncia dell'infortunio sul lavoro ed alla liquidazione delle relative spettanze assicurative alla lavoratrice e, successivamente, all'emergere di elementi significativi che avrebbero potuto portare, come poi di fatto avvenuto, a constatare l'illiceità della condotta della lavoratrice medesima.
Da ultimo, di portata significativa è la circostanza che la stessa parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha espressamente ammesso che fosse perfettamente a
Pag. 19 di 22 conoscenza della esistenza delle videocamere, atteso che in quel medesimo spazio era solita parcheggiare la propria bicicletta per timore di furti, ciò che, da un lato, comprova ulteriormente che le videocamere era posizionate in luoghi potenzialmente soggetti all'ingresso di terzi e ad eventuali condotte lesive del patrimonio aziendale
(furti o danneggiamento) e, dall'altro, che la lavoratrice è stata sempre posta in condizioni di conoscere l'esistenza di videocamere di sorveglianza in quella specifica zona, di talché devono escludersi in radici eventuali lesioni delle garanzie di riservatezza e dei principi sottesi alla tutela privacy dei lavoratori, principi pure richiamati dall'ultimo comma del più volte menzionato art. 4 St. Lav.
Tutte le suddette circostanze e considerazioni, dunque, inducono a reputare pienamente legittimo e conforme alle prescrizioni ed alle garanzie di legge l'uso che il datore ha fatto – prima nel parallelo processo penale e poi anche nel presente giudizio di impugnativa del licenziamento – del filmato tratto dai sistemi di videosorveglianza che hanno riportato la condotta illecita della lavoratrice alla base del licenziamento, ciò che, conseguentemente, non ne mina il alcun modo la piena utilizzabilità nel presente giudizio, come prova documentale a sostegno delle sue argomentazioni.
5) Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla
Pag. 20 di 22 tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 04.06.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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