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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1312 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1312 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. CUCCHI MASSIMILIANO ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. CUCCHI MASSIMILIANO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/08/2024 con il quale e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.06.2017, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 1.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Pronunciare ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. (vedi Cass. Civ., Sez. I, 16/10/2023, n.28727) lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi in data 14 giugno Parte_1 CP_1
2017 a Riccione, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
17, Parte I, anno 2017.
B) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile ai sensi del D.P.R 3 novembre 2000, n.396 e successive modificazioni. Parte C) Dichiarare che la Sig.ra perde il cognome he aveva acquisito per effetto del CP_1 matrimonio.
1) La casa coniugale di Bali (Indonesia) è stata già lasciata da entrambi i coniugi e quindi non vi è alcuna casa coniugale da assegnare.
2) Il signor corrisponde alla signora , contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 CP_1 presente ricorso, la somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a titolo di corrispettivo per l'acquisto della sua quota di comproprietà di tutti gli arredamenti ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione in Bali.
3) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non hanno diritto ad alcuna pretesa economica ad alcun titolo (ivi compreso l'assegno divorzile) l'uno nei confronti dell'altro.
4) Fermo quanto sopra, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatti e di non aver null'altro avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa ed anche a titolo di credito ovvero a titolo risarcitorio.
5) Le spese legali della presente procedura sono a carico del signor Parte_1 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte I Anno 2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1312 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. CUCCHI MASSIMILIANO ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. CUCCHI MASSIMILIANO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/08/2024 con il quale e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.06.2017, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 1.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Pronunciare ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. (vedi Cass. Civ., Sez. I, 16/10/2023, n.28727) lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi in data 14 giugno Parte_1 CP_1
2017 a Riccione, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
17, Parte I, anno 2017.
B) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile ai sensi del D.P.R 3 novembre 2000, n.396 e successive modificazioni. Parte C) Dichiarare che la Sig.ra perde il cognome he aveva acquisito per effetto del CP_1 matrimonio.
1) La casa coniugale di Bali (Indonesia) è stata già lasciata da entrambi i coniugi e quindi non vi è alcuna casa coniugale da assegnare.
2) Il signor corrisponde alla signora , contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 CP_1 presente ricorso, la somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a titolo di corrispettivo per l'acquisto della sua quota di comproprietà di tutti gli arredamenti ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione in Bali.
3) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non hanno diritto ad alcuna pretesa economica ad alcun titolo (ivi compreso l'assegno divorzile) l'uno nei confronti dell'altro.
4) Fermo quanto sopra, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatti e di non aver null'altro avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa ed anche a titolo di credito ovvero a titolo risarcitorio.
5) Le spese legali della presente procedura sono a carico del signor Parte_1 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte I Anno 2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi