CASS
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 15827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15827 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: ER BR, CO SC e CO BE, rappresentati e difesi dagli Avvocati Carlo Zauli e Cesare Menotto Zauli. Ricorrenti contro IN IA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Chidichimo. Controricorrente e VE CA e VE CO. Intimati avverso la sentenza n. 2055/2023 della Corte di appello di Bologna, depositata il 7.8.2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.4.2025 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 15827 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 13/06/2025 R.G. N. 18442/2023. 2 Fatti di causa Con sentenza n. 2055 del 7.8.2023 la Corte di appello di Bologna confermò la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da ER BR, CO SC e CO BE di condanna di VE VA e IN IA al rilascio dell’immobile già oggetto di un contratto preliminare e di successiva sentenza con cui, su domanda degli attori promissari acquirenti, era stata disposta la sua esecuzione specifica ai sensi dell’art.2932 c.c.. La Corte motivò la sua conclusione aderendo alle ragioni della sentenza appellata, che aveva respinto la domanda sulla base della considerazione che gli esponenti non avevano corrisposto il saldo del prezzo della compravendita, pari a lire 200.000.000, al cui versamento la sentenza di trasferimento emessa ex art.2932 c.c. aveva condizionato l’efficacia del suo effetto traslativo. La decisione dichiarò altresì inammissibile, perché non proposta nell’atto introduttivo e nella memoria integrativa, ed altresì infondata nel merito, per difetto dei presupposti di cui all’art. 1243, comma 2, c.c., la richiesta degli attori di compensare il loro debito di pagamento del prezzo con il credito al risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento dei promittenti venditori. Dichiarò inoltre inammissibile, per genericità, il motivo di appello che aveva censurato la decisione del tribunale per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso ER BR, CO SC e CO BE, affidato a sei motivi. IN IA ha depositato controricorso, mentre VE CA e VE CO, quali eredi di VE VA, non hanno svolto attività difensiva. Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia vizio di nullità della sentenza impugnata per apparenza di motivazione, assumendo che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la questione, sollevata con i motivi di appello, circa la possibilità per gli esponenti di ottenere l’immediata esecuzione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., atteso che la controparte aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo. R.G. N. 18442/2023. 3 Il secondo motivo di ricorso ripropone la censura di nullità della sentenza per apparenza di motivazione, per non avere la Corte di appello esposto le ragioni per cui non aveva accolto le censure svolte nell’atto di impugnazione. I primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione oggettiva, sono infondati. La Corte di appello ha chiaramente esposto le ragioni della propria decisione, affermando, in conformità del resto con l’orientamento di questa Corte, che la domanda di rilascio del bene proposta dagli attori in attuazione della sentenza emessa nel precedente giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c. non poteva essere accolta, non avendo essi provveduto al pagamento del saldo prezzo della compravendita a cui la stessa statuizione condizionava il trasferimento della proprietà del bene, aggiungendo che la loro pretesa di veder compensato il loro debito con il danno chiesto alla controparte era inammissibile perché tardiva, in quanto proposta oltre il maturarsi delle preclusioni processuali, ed anche infondata, non essendo il credito vantato di pronta e facile liquidazione. Né i ricorrenti contestano che la pronuncia di trasferimento prevedesse come condizione della sua efficacia il pagamento del residuo prezzo e che esso non era stato corrisposto. La motivazione appare senz’altro sufficiente e chiara nello spiegare le ragioni di rigetto delle domande e ciò porta ad escludere la ricorrenza del vizio denunciato, mentre le considerazioni svolte dai ricorrenti, mediante richiamo al contenuto dei motivi di appello, tese a dimostrare la carenza o apparenza della motivazione, appaiono confuse e palesemente inidonee ad inficiare le ragioni della decisione ovvero a sollevare profili o questioni in grado di prospettare un esito diverso. Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non avere dato risposta alla critica rivolta dagli appellanti al capo della decisione che aveva respinto la loro richiesta di compensazione del loro debito con il credito risarcitorio da essi vantato nei confronti delle controparti, sostenendo, in particolare, che la decisione di primo grado era erronea per avere ritenuto “il risarcimento del danno qualcosa di concettualmente avulso dal contesto nel quale esso sorge e confessa la natura dell’azione ex art. 2932 cc R.G. N. 18442/2023. 4 che è un contratto definitivo e non abilita se non alle azioni proprie e conseguenti”. Il mezzo è inammissibile, dal momento che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, come evidenziato, ha dichiarato inammissibile ed anche infondata la domanda di compensazione. In particolare, appare qui sufficiente rappresentare che la pronuncia di inammissibilità della domanda non è investita da alcuna censura e che tale mancanza esime da qualsiasi esame in ordine alla sua eventuale fondatezza. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2932 c.c., per non avere la Corte di appello considerato che l’immobile oggetto della sentenza di trasferimento era tuttora in possesso delle controparti e che essi avevano agito per il pagamento del residuo prezzo, sicché andava conseguentemente riconosciuto e data attuazione al diritto degli attori al rilascio del bene. Il motivo è infondato. La circostanza che i venditori avessero agito per il pagamento del prezzo non integrava infatti l’avveramento della condizione a cui la sentenza ex art. 2932 c.c. subordinava l’effetto traslativo, consistente nel suo versamento effettivo, che pacificamente non si è realizzato. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., per avere la Corte di appello disatteso la richiesta degli appellanti di dar luogo alla discussione orale della causa. Anche questo motivo è infondato, risultando dalla stessa sentenza impugnata che il giudice di appello ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ora, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, lo svolgimento della trattazione scritta in luogo della discussione orale richiesta da una delle parti, non dà luogo ad alcuna nullità della sentenza, risultando comunque garantito il diritto di difesa nella fase prodromica alla decisione della causa (Cass. n. 502 del 2017; Cass. n. 464 del 2016). Né il ricorso deduce pregiudizi particolari dal fatto che sia stato nella specie seguito un modello procedimentale diverso da quello richiesto. R.G. N. 18442/2023. 5 Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di omessa pronuncia, per non avere la Corte di appello esaminato il motivo che denunciava che il rifiuto dei venditori alla consegna del bene integrava un abuso del diritto. Il mezzo è inammissibile, risultando la denuncia di abuso del diritto formulata in modo del tutto generico, ed anche infondato, in quanto, essendo le ragioni della decisione incompatibili con la prospettazione della parte, è agevole rinvenire in esse un suo rigetto implicito. 10. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, per ciascuna parte controricorrente. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 15827 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 13/06/2025 R.G. N. 18442/2023. 2 Fatti di causa Con sentenza n. 2055 del 7.8.2023 la Corte di appello di Bologna confermò la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da ER BR, CO SC e CO BE di condanna di VE VA e IN IA al rilascio dell’immobile già oggetto di un contratto preliminare e di successiva sentenza con cui, su domanda degli attori promissari acquirenti, era stata disposta la sua esecuzione specifica ai sensi dell’art.2932 c.c.. La Corte motivò la sua conclusione aderendo alle ragioni della sentenza appellata, che aveva respinto la domanda sulla base della considerazione che gli esponenti non avevano corrisposto il saldo del prezzo della compravendita, pari a lire 200.000.000, al cui versamento la sentenza di trasferimento emessa ex art.2932 c.c. aveva condizionato l’efficacia del suo effetto traslativo. La decisione dichiarò altresì inammissibile, perché non proposta nell’atto introduttivo e nella memoria integrativa, ed altresì infondata nel merito, per difetto dei presupposti di cui all’art. 1243, comma 2, c.c., la richiesta degli attori di compensare il loro debito di pagamento del prezzo con il credito al risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento dei promittenti venditori. Dichiarò inoltre inammissibile, per genericità, il motivo di appello che aveva censurato la decisione del tribunale per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso ER BR, CO SC e CO BE, affidato a sei motivi. IN IA ha depositato controricorso, mentre VE CA e VE CO, quali eredi di VE VA, non hanno svolto attività difensiva. Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia vizio di nullità della sentenza impugnata per apparenza di motivazione, assumendo che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la questione, sollevata con i motivi di appello, circa la possibilità per gli esponenti di ottenere l’immediata esecuzione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., atteso che la controparte aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo. R.G. N. 18442/2023. 3 Il secondo motivo di ricorso ripropone la censura di nullità della sentenza per apparenza di motivazione, per non avere la Corte di appello esposto le ragioni per cui non aveva accolto le censure svolte nell’atto di impugnazione. I primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione oggettiva, sono infondati. La Corte di appello ha chiaramente esposto le ragioni della propria decisione, affermando, in conformità del resto con l’orientamento di questa Corte, che la domanda di rilascio del bene proposta dagli attori in attuazione della sentenza emessa nel precedente giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c. non poteva essere accolta, non avendo essi provveduto al pagamento del saldo prezzo della compravendita a cui la stessa statuizione condizionava il trasferimento della proprietà del bene, aggiungendo che la loro pretesa di veder compensato il loro debito con il danno chiesto alla controparte era inammissibile perché tardiva, in quanto proposta oltre il maturarsi delle preclusioni processuali, ed anche infondata, non essendo il credito vantato di pronta e facile liquidazione. Né i ricorrenti contestano che la pronuncia di trasferimento prevedesse come condizione della sua efficacia il pagamento del residuo prezzo e che esso non era stato corrisposto. La motivazione appare senz’altro sufficiente e chiara nello spiegare le ragioni di rigetto delle domande e ciò porta ad escludere la ricorrenza del vizio denunciato, mentre le considerazioni svolte dai ricorrenti, mediante richiamo al contenuto dei motivi di appello, tese a dimostrare la carenza o apparenza della motivazione, appaiono confuse e palesemente inidonee ad inficiare le ragioni della decisione ovvero a sollevare profili o questioni in grado di prospettare un esito diverso. Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non avere dato risposta alla critica rivolta dagli appellanti al capo della decisione che aveva respinto la loro richiesta di compensazione del loro debito con il credito risarcitorio da essi vantato nei confronti delle controparti, sostenendo, in particolare, che la decisione di primo grado era erronea per avere ritenuto “il risarcimento del danno qualcosa di concettualmente avulso dal contesto nel quale esso sorge e confessa la natura dell’azione ex art. 2932 cc R.G. N. 18442/2023. 4 che è un contratto definitivo e non abilita se non alle azioni proprie e conseguenti”. Il mezzo è inammissibile, dal momento che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, come evidenziato, ha dichiarato inammissibile ed anche infondata la domanda di compensazione. In particolare, appare qui sufficiente rappresentare che la pronuncia di inammissibilità della domanda non è investita da alcuna censura e che tale mancanza esime da qualsiasi esame in ordine alla sua eventuale fondatezza. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2932 c.c., per non avere la Corte di appello considerato che l’immobile oggetto della sentenza di trasferimento era tuttora in possesso delle controparti e che essi avevano agito per il pagamento del residuo prezzo, sicché andava conseguentemente riconosciuto e data attuazione al diritto degli attori al rilascio del bene. Il motivo è infondato. La circostanza che i venditori avessero agito per il pagamento del prezzo non integrava infatti l’avveramento della condizione a cui la sentenza ex art. 2932 c.c. subordinava l’effetto traslativo, consistente nel suo versamento effettivo, che pacificamente non si è realizzato. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., per avere la Corte di appello disatteso la richiesta degli appellanti di dar luogo alla discussione orale della causa. Anche questo motivo è infondato, risultando dalla stessa sentenza impugnata che il giudice di appello ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ora, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, lo svolgimento della trattazione scritta in luogo della discussione orale richiesta da una delle parti, non dà luogo ad alcuna nullità della sentenza, risultando comunque garantito il diritto di difesa nella fase prodromica alla decisione della causa (Cass. n. 502 del 2017; Cass. n. 464 del 2016). Né il ricorso deduce pregiudizi particolari dal fatto che sia stato nella specie seguito un modello procedimentale diverso da quello richiesto. R.G. N. 18442/2023. 5 Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di omessa pronuncia, per non avere la Corte di appello esaminato il motivo che denunciava che il rifiuto dei venditori alla consegna del bene integrava un abuso del diritto. Il mezzo è inammissibile, risultando la denuncia di abuso del diritto formulata in modo del tutto generico, ed anche infondato, in quanto, essendo le ragioni della decisione incompatibili con la prospettazione della parte, è agevole rinvenire in esse un suo rigetto implicito. 10. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, per ciascuna parte controricorrente. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.