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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4224/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
910/2024 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 20/03/2024 e vertente
TRA
(c.f. , difesa dagli avvocati Francesco Parte_1 C.F._1
Savanelli (c.f. e Rosa Liccardo (c.f. C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
(c.f. ) CP_2 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
E
(p.iva ) Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e il Parte_1 Controparte_1 CP_2
proponendo appello avverso la sentenza n. 910/2024 emessa Controparte_3 dal Tribunale di Nola, pubblicata il 20/03/2024 con la quale sulla domanda dell'attrice formulata ai sensi dell'art.2901 c.c. per accertare l'inefficacia: a) dell'atto per notar del 14.9.2017, Persona_1
Rep. N. 6454 Racc. n. 4175, con cui ha trasferito alla , in sede di Controparte_1 CP_2 separazione personale consensuale, tutti i suoi beni immobili;
b) dell'atto di trasferimento dei risparmi alla del 9.12.2020; c) del contratto del 4.2.2021, con firma autenticata per notaio CP_2
Rep n. 8065, Racc. 5249, con il quale l' aveva ceduto alla figlia, quale Persona_1 CP_1 rappresentante del l'affitto dell'azienda a lui intestata, veniva così Controparte_3 statuito: “- dichiara la contumacia di e del in CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t.; “- accoglie la domanda come in motivazione e, per l'effetto, revoca in favore di il contratto di affitto di azienda stipulato tra e Parte_1 Controparte_1 il in persona del legale rappresentante p.t., del 4.2.20201 Controparte_3 autenticato nelle firme dal notaio , Rep. 8065, Racc. 5249; - condanna Persona_1 CP_1
e il in persona del legale rappresentante p.t., in solido,
[...] CP_3 Controparte_3
a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in ragione del 50% in €. 3.000,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge con attribuzione;
- pone definitivamente a carico di e del in persona Controparte_1 Controparte_3 del legale rappresentante p.t., le spese di CTU;
- dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale Rep. N. 13692, Registro Particolare n. 10377, presentata il 3.6.2021 al n. 23 all'Agenzia delle Entrate di Latina relativamente all'atto di trasferimento per notar Persona_1 del 14.9.2017, Rep. n. 6454, Racc. 4175.”
, nell'impugnare la detta sentenza (per i motivi nel merito meglio descritti nell'atto di Parte_1 appello), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ (…) l'adita Corte, respinta ogni avversa istanza, e previa valutazione sull'ammissibilità e procedibilità del presente gravame Voglia: A) ritenere fondati i motivi della presente impugnativa e, per l'effetto, Voglia in parziale della sentenza n. 910/2024 pubblicata il 20.03.2024
RG: 3333/2021 emessa dal Tribunale di Nola nella persona della Dott.ssa Stefania Ietti emettere i seguenti provvedimenti: 1) 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa ed in diritto e comunque per tutte le ragioni esposte disporre la revocatoria dei seguenti atti di disposizione del proprio patrimonio: a) Atto del 14 Settembre 2017 per Notaio Persona_1 repertorio n. 6454 raccolta n., 4175 registrato a Napoli 1 il 25 Settembre 2017 al n. 17788/1T e trascritto alla conservatoria di Santa Maria Capua Vetere il 26 Settembre 2017 al reg. Generale n. 30648 e reg- Particolare 23711, nonché trascritto alla Conservatoria di Latina il 26 Settembre 2017 al registro generale n. 20998 e reg. Particola n. 15149 e di quello ad esso sottostante e precisamente in ordine alle disposizioni economiche degli accordo di separazione e comunque enucleati in premessa b) Atto di trasferimento dei risparmi alla moglie del 9 dicembre 2020 dal proprio conto corrente Intesa San Paolo s.p.a. previo ordine di esibizione del relativo estratto ad esso Istituto di Credito ed ad esso sig. ed anche previa declaratoria di donazione CP_1 dello stesso nulla e/ illegittima. E quindi Voglia dichiarare tutti questi atti inefficaci nei confronti dell'attore che espressamente si riserva di agire per l'esecuzione dei propri crediti sugli indicati beni. 2) Con vittoria di spese, e compensi professionali del doppio grado di giudizio anche quelli parzialmente compensati.”
Iscritta la causa al n. 4424/2024 del Ruolo Generale, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello,
i convenuti non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza del 4 marzo 2025 – per la quale, con decreto del Presidente di sezione del 5 febbraio
2025, era stata disposta la trattazione scritta – non è comparsa l'appellante (unica parte costituita), nonostante la ritualità della comunicazione del suddetto decreto a cura della cancelleria.
Indi, con ordinanza dell'11 marzo 2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria alla parte costituita), la causa è stata rinviata al 24 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c., disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
E, neanche a seguito di tale ordinanza, ritualmente comunicata alla parte costituita dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
Non avendo l'appellante, unica parte costituita, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza dell'11 marzo 2025, né per quella del 24 giugno 2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c., introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4224/2024 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte costituita.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025. Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott.Rosanna De Rosa