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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 808/2024, avverso la ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 8096/2024 emessa dal Tribunale di AR, pubblicata il 7.5.2024, all'esito del giudizio RG n. 12017/2022, non notificata tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Bonadies, giusta procura in atti, presso il cu studio elettivamente domicilia in
Ruvo di Puglia alla Via Giordano n. 8
-Appellante-
e
Controparte_1
(C.F ), in persona dell'Amministratore pro tempore, contumace in primo P.IVA_1 grado, rappresentato e difeso in secondo grado dall'avv. Roberto Carbone, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in AR alla Via Dante Alighieri n. 51
-Appellato– nonché contro
(P.I.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi, giusta procura pagina 1 di 7 in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in AR al Corso Vittorio Emanuele II
n. 60
-Appellata-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di comparizione parti, conveniva dinanzi al Tribunale di AR il Parte_1 [...]
e la Compagnia assicuratrice Controparte_3 [...]
per ivi sentirne pronunziare la condanna dei convenuti, in solido tra Controparte_2 loro, al risarcimento dei danni fisici e morali subiti dalla ricorrente in conseguenza del sinistro occorsole in data 08.02.2018, allorchè “mentre era intenta a percorre il viale interno del condominio di , accidentalmente cadeva a causa di una CP_1 insidia della pavimentazione , riportando una serie di traumi , certificati nella relazione del Pronto Soccorso del Policlinico di AR , cui la stessa veniva prontamente trasportata” (così testualmente nella narrativa del ricorso introduttivo).
A seguito della caduta riportava una serie di traumi: trauma facciale con lieve infrazione porzione prossimale delle ossa nasali , trauma spalla destra con lesione parziale del tendine del sovraspinato in soggetto con tendinosi.
Specificava l'attrice che:
-le lesioni comportavano una impossibilità temporanea parziale (75%) di giorni 26 , e ulteriori giorni 111 al (50%) con invalidità permanente pari al 9% della totale , come dal contenuto della relazione peritale a firma del dr. , versata in atti. Per_1
- prontamente diffidato ad adempiere al ristoro dei danni subiti, il Controparte_4 nella persona dell'Amministratore pro tempore, attivava la copertura
[...] assicurativa per la responsabilità civile
- in data 03.12.19 veniva convocata per la visita da parte della del Controparte_2
Gruppo Reale Mutua Spa, che, in data 03.04.2020, formalizzava un'offerta reale pari a complessive € 2.150,00 comprensiva di € 350,00 per competenze legali e € 650,00 per spese mediche, somma che tratteneva in acconto sul maggior danno subito
- in sede di mediazione l'Assicurazione si rifiutava di partecipare rendendo necessario intraprendere il presente giudizio.
pagina 2 di 7 1.2 Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice eccependo, preliminarmente,
l'improponibilità della domanda, non essendovi azione diretta in capo al danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda avversaria in quanto sfornita di prova nell'an e nel quantum debeatur.
1.3 Espletata la negoziazione assistita disposta dal Tribunale, la causa, istruita con la sola produzione documentale, veniva rimessa in sede decisoria all'udienza del 07.05.2024
Nel corso del giudizio, a seguito della eccezione proposta dalla Assicurazione, l'odierna appellante, rinunciava all'azione proposta in via diretta nei confronti della Assicurazione chiedendo tuttavia la permanenza dell'azione nei confronti del . CP_1
1.4 Il Tribunale di AR, con ordinanza ex art.702 ter cpc n. 8096/2024 pubblicata il
7.05.2024 rilevato che “la ricorrente non soltanto non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, ma non ha neppure chiarito le concrete modalità del sinistro e le circostanze che avrebbero dato luogo alla sua verificazione” rigettava la domanda sul presupposto che non fosse stato provato l'”an” della azione, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite nei confronti della Assicurazione.
2.1 Con atto notificato il 6.6.2024 la proponeva appello avverso la predetta Pt_1 sentenza, formulando le seguenti conclusioni: “RIFORMARE IN TOTO la Sentenza -
Decreto di Rigetto n. cron.8096/2024 emessa dal Tribunale di AR nella persona del
Giudice Monocratico dr. Lullo rg. 12017/2022 , in data 07.05.2024 , e per l'effetto , 1.Accertata la responsabilità del convenuto in Controparte_5 persona dell'amministratore pro tempore,
2.Condannare quindi il convenuto al pagamento del danno occorso alla sig.ra Pt_1 nella misura di € 18.318,90 così come in premessa specificato, ovvero nella misura anche minore, ritenuta di giustizia, con valutazione equitativa, per quanto esposto.
3. Dichiarare compensate le spese lite nel rapporto con la . , Controparte_2 per quanto innalzi detto,
3.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in danno del
” Controparte_3
In via istruttoria, insisteva per la ammissione di ctu medica per la valutazione del danno biologico.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.10.2024 si costituiva il chiedendo l'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello, con CP_1 vittoria di spese e competenze di lite. pagina 3 di 7 2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2024 si costituiva l'Assicurazione, nuovamente evocata in giudizio, che così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: verificata la legittimità e la fondatezza delle ragioni tutte esposte dalla esponente Compagnia, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata dalla appellante, in ragione dell'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Controparte_6
e la esclusiva responsabilità della sig.ra in ordine alla
[...] Pt_1 verificazione dell'infortunio occorsole e, per l'effetto rigettare l'avverso gravame con integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di prime cure.”
2.4 Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del
30.4.2025 la Corte ha riservato la causa per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo di gravame, la eccepisce la “ERRONEA E FALSA Pt_1
APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 CC - MOTIVAZIONE ERRONEA” Afferma l'appellante che il Giudice di prime cure erra nella parte in cui ritiene non provata la domanda in quanto non accertate le concrete modalità del sinistro poiché il giudizio introdotto, non era volto a provare l'”an” dell'evento, ma soltanto il “quantum” del danno subito. Infatti, secondo il difensore della sia in fase stragiudiziale che in Pt_1 quella giudiziale, si è sempre discusso sulla necessità di valutare correttamente la percentuale di invalidità, rispetto al danno biologico indicato e liquidato dalla compagnia di assicurazioni;
inoltre, a seguito di sollecitazione del giudice di prime cure, veniva attivato il procedimento di negoziazione assistita, cui, sia l' Assicurazione sia il
, peraltro rimasto contumace nel giudizio , dichiaravano di non aderire alla CP_1 stessa, utilizzando la stessa motivazione :” …in riferimento al sinistro 2018/31844/00 dell'08.02.2018 che vede coinvolte le parti Controparte_7
( ) e il condomino , ed in particolare alla richiesta
[...] Controparte_2 Parte_1 di negoziazione assistita, il condominio in persona del sottoscritto amministratore pro tempore, ritiene esaustiva l'attività istruttoria e risarcitoria svolta dalla
[...]
giusta polizza 2017/05/6130776. Per tanto non ritiene di aderire alla Controparte_2 suddetta richiesta di negoziazione….f.to dr. . 07.03.2021”. Persona_2
E' evidente – conclude l'appellante - che riguardo l'an della pretesa non vi siano dubbi essendo stato riconosciuto l'evento e le risarcibilità secondo le condizioni di polizza sottoscritte.
pagina 4 di 7 L'appellante evidenzia come la contumacia del "possa concorrere, insieme CP_1 con altri elementi, a formare il convincimento del giudice e cita Cass. 29.3.2007 n. 7739
Cass., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda… costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione e che «la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice ( offerta risarcitoria , mancata contestazione , espressa motivazione del rifiuto della negoziazione) , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
Riguardo al “quantum” della richiesta, considerato che l'Assicurazione ha liquidato un importo “risibile” a fronte delle lesioni subite, accertate dalle certificazioni mediche rilasciate dalle strutture pubbliche, reitera la richiesta di ctu medico legale
Con il secondo motivo l'appellante rileva che “ l'appello proposto in danno della
, è finalizzato unicamente alla decisione della Parte_2 questione delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure. La ricorrente, nel corso del giudizio, ha dichiarato di rinunciare all'azione nei suoi confronti, chiedendo la compensazione delle spese di lite, e tanto anche per il comportamento tenuto della convenuta nel rifiuto di aderire sia in fase stragiudiziale alla proposta mediazione facoltativa, sia successivamente alla negoziazione su invito del Giudice . Sul punto , il
Giudice di prime cure , confermando la lacunosità del proprio provvedimento , omette del tutto qualunque motivazione , rendendo così necessario proporre il presente gravame.
3.1 Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre osservare che non vi è appello in ordine al difetto di legittimazione dell'Assicurazione dichiarato dal giudice di prime cure e pertanto tale questione deve ritenersi coperta dal giudicato.
La volontà dell'Assicurazione e del Condominio di non partecipare alla mediazione in quanto l'offerta reale viene ritenuta congrua, considerata “l'attività istruttoria e risarcitoria svolta dalla giusta polizza 2017/05/6130776”, Controparte_2 non può essere interpretata come ammissione dell'an della pretesa risarcitoria. Tale volontà non può valere come confessione stragiudiziale, né come riconoscimento del debito, ma come semplice proposta con finalità deflattiva. L'offerta dell'assicurazione pagina 5 di 7 non ha infatti portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistente, quindi non è una dichiarazione confessoria né un riconoscimento del debito.
Né la contumacia del può assurgere ad elemento idoneo a rafforzare – CP_1 come afferma l'appellante - le emergenze istruttorie già presenti prima della introduzione del giudizio sicchè l'an della pretesa risulterebbe già accertata. Ed invero la estrema genericità della descrizione dei fatti ( la si è limitata in citazione a riferire Pt_1 di essere caduta “ accidentalmente” all'interno del viale condominiale “a causa di una insidia della pavimentazione” senza indicare né il punto in cui tale caduta sarebbe avvenuta, né l'orario e dunque la visibilità, nè i testimoni pronti a comprovare le modalità dell'incidente) è tale per cui non può ritenersi che il , avendo avuto CP_1 piena cognizione dei fatti, abbia considerato non necessario costituirsi in giudizio.
Quanto al secondo motivo di gravame, corretta è la condanna alle spese operata dal
Tribunale a carico della e a favore dell'Assicurazione. Dalla lettura dei verbali di Pt_1 udienza (verbale di udienza del 17.11.2023) risulta che la rinuncia alla domanda operata dalla nel corso del giudizio nei confronti dell'Assicurazione, non è stata accettata Pt_1 da quest'ultima. Pertanto, avendo il giudice di prime cure concluso per il difetto di legittimazione passiva dell'Assicurazione ed essendo dunque quest'ultima stata erroneamente evocata in giudizio e avendo dovuto difendersi, a carico della devono Pt_1 porsi le spese processuali sostenute per la difesa.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della al pagamento delle spese in Pt_1 favore sia del Condominio, sia dell'Assicurazione, spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022. Nei confronti del il valore della causa è CP_1 da ritenersi indeterminabile (complessità bassa e valori minimi considerata la semplicità delle questioni) avendo l'appellante chiesto il risarcimento dei danni nella misura di €
18.318,40 “ ovvero nella misura anche minore, ritenuta di giustizia, con valutazione equitativa”. Nei confronti dell'Assicurazione il valore della causa corrisponde all'importo liquidato per le spese del primo grado, poiché oggetto del contendere in sede di gravame è esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio.
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da con atto di citazione nei confronti del Parte_1 Controparte_8
sito in AR in corso Alcide De Gasperi n. 294 in persona dell'amministratore p.t.
[...]
e nei confronti di avverso la ordinanza ex art. Controparte_9
702 ter cpc n. 8096/2024 emessa dal Tribunale di AR e pubblicata il 7.05.2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio: Parte_1
- in favore del sito in AR in corso Alcide De Gasperi n. Controparte_8
294 che liquida in complessivi € 2950,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- in favore di che liquida in complessivi € Controparte_9
1500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002
Così deciso in AR, in data 28.05.2025
L'estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 808/2024, avverso la ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 8096/2024 emessa dal Tribunale di AR, pubblicata il 7.5.2024, all'esito del giudizio RG n. 12017/2022, non notificata tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Bonadies, giusta procura in atti, presso il cu studio elettivamente domicilia in
Ruvo di Puglia alla Via Giordano n. 8
-Appellante-
e
Controparte_1
(C.F ), in persona dell'Amministratore pro tempore, contumace in primo P.IVA_1 grado, rappresentato e difeso in secondo grado dall'avv. Roberto Carbone, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in AR alla Via Dante Alighieri n. 51
-Appellato– nonché contro
(P.I.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi, giusta procura pagina 1 di 7 in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in AR al Corso Vittorio Emanuele II
n. 60
-Appellata-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da memorie in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di comparizione parti, conveniva dinanzi al Tribunale di AR il Parte_1 [...]
e la Compagnia assicuratrice Controparte_3 [...]
per ivi sentirne pronunziare la condanna dei convenuti, in solido tra Controparte_2 loro, al risarcimento dei danni fisici e morali subiti dalla ricorrente in conseguenza del sinistro occorsole in data 08.02.2018, allorchè “mentre era intenta a percorre il viale interno del condominio di , accidentalmente cadeva a causa di una CP_1 insidia della pavimentazione , riportando una serie di traumi , certificati nella relazione del Pronto Soccorso del Policlinico di AR , cui la stessa veniva prontamente trasportata” (così testualmente nella narrativa del ricorso introduttivo).
A seguito della caduta riportava una serie di traumi: trauma facciale con lieve infrazione porzione prossimale delle ossa nasali , trauma spalla destra con lesione parziale del tendine del sovraspinato in soggetto con tendinosi.
Specificava l'attrice che:
-le lesioni comportavano una impossibilità temporanea parziale (75%) di giorni 26 , e ulteriori giorni 111 al (50%) con invalidità permanente pari al 9% della totale , come dal contenuto della relazione peritale a firma del dr. , versata in atti. Per_1
- prontamente diffidato ad adempiere al ristoro dei danni subiti, il Controparte_4 nella persona dell'Amministratore pro tempore, attivava la copertura
[...] assicurativa per la responsabilità civile
- in data 03.12.19 veniva convocata per la visita da parte della del Controparte_2
Gruppo Reale Mutua Spa, che, in data 03.04.2020, formalizzava un'offerta reale pari a complessive € 2.150,00 comprensiva di € 350,00 per competenze legali e € 650,00 per spese mediche, somma che tratteneva in acconto sul maggior danno subito
- in sede di mediazione l'Assicurazione si rifiutava di partecipare rendendo necessario intraprendere il presente giudizio.
pagina 2 di 7 1.2 Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice eccependo, preliminarmente,
l'improponibilità della domanda, non essendovi azione diretta in capo al danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda avversaria in quanto sfornita di prova nell'an e nel quantum debeatur.
1.3 Espletata la negoziazione assistita disposta dal Tribunale, la causa, istruita con la sola produzione documentale, veniva rimessa in sede decisoria all'udienza del 07.05.2024
Nel corso del giudizio, a seguito della eccezione proposta dalla Assicurazione, l'odierna appellante, rinunciava all'azione proposta in via diretta nei confronti della Assicurazione chiedendo tuttavia la permanenza dell'azione nei confronti del . CP_1
1.4 Il Tribunale di AR, con ordinanza ex art.702 ter cpc n. 8096/2024 pubblicata il
7.05.2024 rilevato che “la ricorrente non soltanto non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, ma non ha neppure chiarito le concrete modalità del sinistro e le circostanze che avrebbero dato luogo alla sua verificazione” rigettava la domanda sul presupposto che non fosse stato provato l'”an” della azione, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite nei confronti della Assicurazione.
2.1 Con atto notificato il 6.6.2024 la proponeva appello avverso la predetta Pt_1 sentenza, formulando le seguenti conclusioni: “RIFORMARE IN TOTO la Sentenza -
Decreto di Rigetto n. cron.8096/2024 emessa dal Tribunale di AR nella persona del
Giudice Monocratico dr. Lullo rg. 12017/2022 , in data 07.05.2024 , e per l'effetto , 1.Accertata la responsabilità del convenuto in Controparte_5 persona dell'amministratore pro tempore,
2.Condannare quindi il convenuto al pagamento del danno occorso alla sig.ra Pt_1 nella misura di € 18.318,90 così come in premessa specificato, ovvero nella misura anche minore, ritenuta di giustizia, con valutazione equitativa, per quanto esposto.
3. Dichiarare compensate le spese lite nel rapporto con la . , Controparte_2 per quanto innalzi detto,
3.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in danno del
” Controparte_3
In via istruttoria, insisteva per la ammissione di ctu medica per la valutazione del danno biologico.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.10.2024 si costituiva il chiedendo l'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello, con CP_1 vittoria di spese e competenze di lite. pagina 3 di 7 2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2024 si costituiva l'Assicurazione, nuovamente evocata in giudizio, che così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: verificata la legittimità e la fondatezza delle ragioni tutte esposte dalla esponente Compagnia, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata dalla appellante, in ragione dell'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Controparte_6
e la esclusiva responsabilità della sig.ra in ordine alla
[...] Pt_1 verificazione dell'infortunio occorsole e, per l'effetto rigettare l'avverso gravame con integrale conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di prime cure.”
2.4 Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del
30.4.2025 la Corte ha riservato la causa per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo di gravame, la eccepisce la “ERRONEA E FALSA Pt_1
APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 CC - MOTIVAZIONE ERRONEA” Afferma l'appellante che il Giudice di prime cure erra nella parte in cui ritiene non provata la domanda in quanto non accertate le concrete modalità del sinistro poiché il giudizio introdotto, non era volto a provare l'”an” dell'evento, ma soltanto il “quantum” del danno subito. Infatti, secondo il difensore della sia in fase stragiudiziale che in Pt_1 quella giudiziale, si è sempre discusso sulla necessità di valutare correttamente la percentuale di invalidità, rispetto al danno biologico indicato e liquidato dalla compagnia di assicurazioni;
inoltre, a seguito di sollecitazione del giudice di prime cure, veniva attivato il procedimento di negoziazione assistita, cui, sia l' Assicurazione sia il
, peraltro rimasto contumace nel giudizio , dichiaravano di non aderire alla CP_1 stessa, utilizzando la stessa motivazione :” …in riferimento al sinistro 2018/31844/00 dell'08.02.2018 che vede coinvolte le parti Controparte_7
( ) e il condomino , ed in particolare alla richiesta
[...] Controparte_2 Parte_1 di negoziazione assistita, il condominio in persona del sottoscritto amministratore pro tempore, ritiene esaustiva l'attività istruttoria e risarcitoria svolta dalla
[...]
giusta polizza 2017/05/6130776. Per tanto non ritiene di aderire alla Controparte_2 suddetta richiesta di negoziazione….f.to dr. . 07.03.2021”. Persona_2
E' evidente – conclude l'appellante - che riguardo l'an della pretesa non vi siano dubbi essendo stato riconosciuto l'evento e le risarcibilità secondo le condizioni di polizza sottoscritte.
pagina 4 di 7 L'appellante evidenzia come la contumacia del "possa concorrere, insieme CP_1 con altri elementi, a formare il convincimento del giudice e cita Cass. 29.3.2007 n. 7739
Cass., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda… costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione e che «la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice ( offerta risarcitoria , mancata contestazione , espressa motivazione del rifiuto della negoziazione) , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
Riguardo al “quantum” della richiesta, considerato che l'Assicurazione ha liquidato un importo “risibile” a fronte delle lesioni subite, accertate dalle certificazioni mediche rilasciate dalle strutture pubbliche, reitera la richiesta di ctu medico legale
Con il secondo motivo l'appellante rileva che “ l'appello proposto in danno della
, è finalizzato unicamente alla decisione della Parte_2 questione delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure. La ricorrente, nel corso del giudizio, ha dichiarato di rinunciare all'azione nei suoi confronti, chiedendo la compensazione delle spese di lite, e tanto anche per il comportamento tenuto della convenuta nel rifiuto di aderire sia in fase stragiudiziale alla proposta mediazione facoltativa, sia successivamente alla negoziazione su invito del Giudice . Sul punto , il
Giudice di prime cure , confermando la lacunosità del proprio provvedimento , omette del tutto qualunque motivazione , rendendo così necessario proporre il presente gravame.
3.1 Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre osservare che non vi è appello in ordine al difetto di legittimazione dell'Assicurazione dichiarato dal giudice di prime cure e pertanto tale questione deve ritenersi coperta dal giudicato.
La volontà dell'Assicurazione e del Condominio di non partecipare alla mediazione in quanto l'offerta reale viene ritenuta congrua, considerata “l'attività istruttoria e risarcitoria svolta dalla giusta polizza 2017/05/6130776”, Controparte_2 non può essere interpretata come ammissione dell'an della pretesa risarcitoria. Tale volontà non può valere come confessione stragiudiziale, né come riconoscimento del debito, ma come semplice proposta con finalità deflattiva. L'offerta dell'assicurazione pagina 5 di 7 non ha infatti portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistente, quindi non è una dichiarazione confessoria né un riconoscimento del debito.
Né la contumacia del può assurgere ad elemento idoneo a rafforzare – CP_1 come afferma l'appellante - le emergenze istruttorie già presenti prima della introduzione del giudizio sicchè l'an della pretesa risulterebbe già accertata. Ed invero la estrema genericità della descrizione dei fatti ( la si è limitata in citazione a riferire Pt_1 di essere caduta “ accidentalmente” all'interno del viale condominiale “a causa di una insidia della pavimentazione” senza indicare né il punto in cui tale caduta sarebbe avvenuta, né l'orario e dunque la visibilità, nè i testimoni pronti a comprovare le modalità dell'incidente) è tale per cui non può ritenersi che il , avendo avuto CP_1 piena cognizione dei fatti, abbia considerato non necessario costituirsi in giudizio.
Quanto al secondo motivo di gravame, corretta è la condanna alle spese operata dal
Tribunale a carico della e a favore dell'Assicurazione. Dalla lettura dei verbali di Pt_1 udienza (verbale di udienza del 17.11.2023) risulta che la rinuncia alla domanda operata dalla nel corso del giudizio nei confronti dell'Assicurazione, non è stata accettata Pt_1 da quest'ultima. Pertanto, avendo il giudice di prime cure concluso per il difetto di legittimazione passiva dell'Assicurazione ed essendo dunque quest'ultima stata erroneamente evocata in giudizio e avendo dovuto difendersi, a carico della devono Pt_1 porsi le spese processuali sostenute per la difesa.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della al pagamento delle spese in Pt_1 favore sia del Condominio, sia dell'Assicurazione, spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022. Nei confronti del il valore della causa è CP_1 da ritenersi indeterminabile (complessità bassa e valori minimi considerata la semplicità delle questioni) avendo l'appellante chiesto il risarcimento dei danni nella misura di €
18.318,40 “ ovvero nella misura anche minore, ritenuta di giustizia, con valutazione equitativa”. Nei confronti dell'Assicurazione il valore della causa corrisponde all'importo liquidato per le spese del primo grado, poiché oggetto del contendere in sede di gravame è esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio.
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da con atto di citazione nei confronti del Parte_1 Controparte_8
sito in AR in corso Alcide De Gasperi n. 294 in persona dell'amministratore p.t.
[...]
e nei confronti di avverso la ordinanza ex art. Controparte_9
702 ter cpc n. 8096/2024 emessa dal Tribunale di AR e pubblicata il 7.05.2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza gravata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio: Parte_1
- in favore del sito in AR in corso Alcide De Gasperi n. Controparte_8
294 che liquida in complessivi € 2950,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- in favore di che liquida in complessivi € Controparte_9
1500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002
Così deciso in AR, in data 28.05.2025
L'estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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