Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 85/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA VAL DI MAZARA 31 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PICCIONE DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA N.99 90141
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LEONE CHIARA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 gennaio 2025 e sottoscritto il 19 dicembre 2024. (matrimonio celebrato in PALERMO, il
10/12/2010);
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi e , consapevoli che Controparte_1 Parte_1 tra loro è venuta totalmente a mancare la comunione materiale e spirituale, vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto.
Art. 2) I coniugi saranno, pertanto, liberi di fissare la propria residenza ovunque vorranno e potranno mutare detta residenza o domicilio senza bisogno di reciproco consenso e con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge. Il Sig. dichiara di avere Parte_1 trasferito la propria residenza in Monreale SS186 n. 10° presso l'immobile dallo stesso acquistato nell'anno 2022 e per l'acquisto del quale ha stipulato contratto di mutuo di cui lo stesso sopporta i relativi costi.
Art. 3) La casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...] resta alla stessa assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti e CP_1 quest'ultima si impegna a pagare in via esclusiva i rimanenti ratei del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile ed intestato ad entrambi i coniugi. Il signor dichiara di avere già asportato dalla casa Parte_1 coniugale parte dei propri effetti personali e all'udienza presidenziale darà, altresì, conferma di avere ritirato la restante parte dei beni di sua proprietà ancora presenti nel predetto immobile e di non avere pertanto più nulla a pretendere.
Art. 4) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e produttivi di reddito e pertanto pattuiscono di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
Art. 5) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna. I coniugi riconoscono e dichiarano che l'affidamento come sopra concordato non dovrà pregiudicare i rispettivi diritti e doveri riguardo alla formazione, educazione ed
2 istruzione della figlia e si impegnano a cooperare alla educazione e formazione della figlia in modo da non compromettere il suo affetto per entrambi i genitori.
Entrambi i genitori di comune accordo stabiliranno di volta in volta le modalità
d'incontro del signor con la figlia , tenendo conto Parte_1 Per_1 delle esigenze di vita della minore, in mancanza di accordo sarà facoltà del padre avere con sé a settimane alterne con le Parte_1 Per_1 seguenti modalità:
1) la prima settimana il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola alle ore
21,00.
2) la seconda settimana il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 21,00 nonché dalle ore 16,30 del sabato pomeriggio alla domenica sera sino alle ore 20,00. Resta inteso che se la minore dovesse manifestare disagi in ordine al pernottamento presso il domicilio paterno verranno concordate tra i coniugi soluzioni alternative nell'esclusivo interesse della bambina. Le festività verranno divise tra i coniugi come segue: a) trascorrerà ogni Per_1 anno alternativamente con uno dei due genitori il 24 dicembre e con l'altro il
25 dicembre, iniziando per l'anno in corso a trascorrere la vigilia di Natale con la madre;
La minore trascorrerà, inoltre, alternativamente con un genitore il giorno del 31 dicembre e con l'altro il giorno 1 gennaio, iniziando per l'anno in corso a trascorrere il 31 dicembre con il madre;
La minore trascorrerà, infine, il giorno del 26 dicembre con un genitore e il giorno del 6 gennaio con l'altro genitore, cominciando per l'anno in corso a trascorrere il 26 dicembre con il genitore con cui la stessa ha trascorso la vigilia del Natale. b) per la ricorrenza trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Persona_2
Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo cominciando per il prossimo anno a trascorrere la Pasqua con il padre;
c) trascorrerà inoltre, ad anni Per_1 alterni, l'intero giorno del 25 aprile con un genitore e il giorno dell'1 maggio con l'altro, cominciando per il prossimo anno a trascorrere il 25 aprile con la madre;
d) trascorrerà, infine, nel periodo delle vacanze estive almeno Per_1 sette giorni consecutivi con il padre e almeno sette giorni consecutivi con la madre, da determinarsi preventivamente anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative dei genitori, restando inteso tra le parti che qualora la minore dovesse manifestare disagi in ordine al pernottamento presso il
3 domicilio paterno i coniugi concorderanno soluzioni alternative.
Art. 6) I coniugi pattuiscono che il signor si obbliga a Parte_1 versare alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese la somma di €. 250,00
(duecentocinquanta/00), a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia minore, importo che sarà rivalutato annualmente secondo i coefficienti stabiliti dall'ISTAT per i prezzi di consumo famiglie d'operai ed impiegati. Il superiore importo a titolo di contributo è stato concordato sul presupposto che l'assegno unico erogato dallo Stato per la figlia minore è percepito e continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla SI , con espressa rinuncia da parte del signor Controparte_1 Parte_2 alla percezione del relativo 50%. Il signor si obbliga, Parte_1 altresì, a contribuire nella misura del 50% alle spese relative alle esigenze di natura straordinaria della figlia ed il pagamento sarà regolato mediante rimborso alla parte che le ha anticipate entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, dietro esibizione di idonea documentazione fiscale. Al riguardo, i coniugi convengono di adottare il Protocollo sulle spese extra - assegno per il mantenimento dei figli sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 2.7.2019. Detto Protocollo viene allegato al presente atto, per formarne parte integrante con effetti vincolanti. Resteranno invece interamente a carico della SI le spese della TARSU e delle utenze relative Controparte_1 alla casa ove ha residenza la minore.
Art. 7) I sottoscritti coniugi sin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti ed eventuali rinnovi.
Art. 8) L'autovettura tipo Smart targata EZ735WW già di proprietà di rimane di proprietà esclusiva della stessa. L'autovettura tg Controparte_1
GM292HH già di proprietà di rimane di proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso. Il motociclo Piaggio Vespa Tg AX23167, di proprietà del defunto (padre di resta in uso Persona_3 Parte_1 esclusivo della SI la quale provvederà al pagamento Controparte_1 delle relative spese ed i coniugi, entro e non oltre la data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, provvederanno ad effettuare il passaggio di proprietà di tale bene in favore della SI la quale ne Controparte_1 sopporterà la relativa spesa.
4 Art. 9) I coniugi dichiarano di avere regolamentato con il presente atto ogni aspetto patrimoniale e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
Art 10) Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Art. 11) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 49, P. II, S. A, Anno 2010) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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