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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 317/2020 r.g., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni De Stefano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. , residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Bovalino (RC), alla via F.lli Bandiera, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Parisi, presso il cui studio, sito in Bovalino (RC), alla via f.lli Bandiera, II^ Trav., è elettivamente domiciliato come da procura in atti
Appellato
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 239/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione conveniva in giudizio , CP_1 Parte_1 rappresentando di aver stipulato un contratto di compravendita per notaio in data Per_1
03.02.2010.
1 In quella sede, l'attore precisava che il contratto in oggetto fosse da considerarsi in esito ad un precedente contratto preliminare, sottoscritto il 15.05.2008.
Nello specifico, a mezzo di quest'ultimo atto negoziale, il sig. , si impegnava ad acquistare entro CP_1
e non oltre, il 30.07.2008 l'unità immobiliare sita in Bovalino (RC) alla via Lenza Palaia n. 28, censita al NCEU al foglio 16, particella 8 sub 3, partita 100679, di proprietà di . Parte_1
Ebbene, in relazione al già menzionato contratto, l'attore assumeva l'illegittima ritenzione, da parte dell'odierno appellante, della somma di € 5.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare del 2008 e, conseguentemente, formulava richiesta di condanna alla restituzione del suddetto importo.
Si costituiva , contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto. Parte_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con sentenza n.239/20 accoglieva la domanda con condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/1/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per la non esatta qualificazione della fattispecie di diritto che ha portato a una illogica e carente motivazione.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 15/5/08 le odierne parti in causa stipulavano un contratto preliminare di compravendita, a mezzo del quale si impegnava a concludere, CP_1 entro e non oltre il 30.07.2008, termine definito perentorio, contratto di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Bovalino (RC) alla via Lenza Palaia n. 28, censita al NCEU al foglio 16, particella 8 sub 3, partita 100679, di proprietà dell'odierno appellante.
Veniva fissato un prezzo di vendita di € 50.000,00, di cui € 5.000,00 da corrispondere in esito alla stipula del contratto preliminare e comunque non oltre il 03.07. 2008, ed i restanti € 45.000,00 da saldare contestualmente alla sottoscrizione del definitivo.
In data in data 27.11.2008 comunicava al che per motivi relativi all'erogazione CP_1 Pt_1 del mutuo, il contratto definitivo doveva slittare per un breve tempo e che il poteva trattenere Pt_1
2 l'acconto versato pari a €. 5.000,00 a scomputo dei canoni di locazione dell'immobile in oggetto che era locato alla di lui moglie, il rispondeva che avrebbe trattenuto la suddetta somma a titolo Pt_1 di caparra.
In data 30/11/09 il con lettera raccomandata comunicava al di non essere in condizione Pt_1 CP_1 di stipulare il contratto di vendita dell'immobile in oggetto per motivi di salute, a riprova del fatto che lo stesso mai aveva considerato il preliminare risolto per inadempimento del . CP_1
In data 3/2/2010, le parti stipulavano l'atto pubblico di compravendita e il corrispondeva al CP_1
€. 50.000,00 pari al prezzo convenuto oltre tutti i canoni di locazione non pagati. Pt_1
Per quanto sopra appare evidente che il preliminare di compravendita in atto tra le parti non si è mai risolto, ma che le stesse, nonostante lo slittamento della data prevista per il rogito, hanno ritenuto l'utilità del contratto.
Né, tantomeno, può ravvisarsi un inadempimento del per lo slittamento della data del rogito che CP_1 consentirebbe al di trattenere la caparra, atteso che stesso inadempimento può essere imputato Pt_1 al per l'ulteriore slittamento del detto atto (vedi racc. del 30/11/09). Pt_1
Pertanto, non essendo contestato dalle parti il pagamento del a favore del al momento CP_1 Pt_1 della stipula del preliminare, della somma di €. 5.000,00 a titolo di caparra ed acconto e avendo, comunque, al momento del rogito, il corrisposto per intero il prezzo di acquisto e saldato tutti i CP_1 canoni scaduti, il non ha alcun titolo per trattenere la sopra indicata somma di €. 5.000,00. Pt_1
Per quanto fin qui esposto correttamente il primo giudice ha qualificato la domanda quale ripetizione di indebito, disponendo la restituzione della superiore somma al per averla il CP_1 Pt_1 illegittimamente trattenuta;
pertanto la sentenza impugnata è corretta e deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore, da
1.101,00 a 5.200,00 valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione) e così analiticamente determinati: €. 536,00 fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €. 496,00 fase di trattazione, €. 851,00 fase decisionale in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
3 indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
239/20 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 239/20; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.2.419,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 317/2020 r.g., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni De Stefano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. , residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Bovalino (RC), alla via F.lli Bandiera, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Parisi, presso il cui studio, sito in Bovalino (RC), alla via f.lli Bandiera, II^ Trav., è elettivamente domiciliato come da procura in atti
Appellato
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 239/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione conveniva in giudizio , CP_1 Parte_1 rappresentando di aver stipulato un contratto di compravendita per notaio in data Per_1
03.02.2010.
1 In quella sede, l'attore precisava che il contratto in oggetto fosse da considerarsi in esito ad un precedente contratto preliminare, sottoscritto il 15.05.2008.
Nello specifico, a mezzo di quest'ultimo atto negoziale, il sig. , si impegnava ad acquistare entro CP_1
e non oltre, il 30.07.2008 l'unità immobiliare sita in Bovalino (RC) alla via Lenza Palaia n. 28, censita al NCEU al foglio 16, particella 8 sub 3, partita 100679, di proprietà di . Parte_1
Ebbene, in relazione al già menzionato contratto, l'attore assumeva l'illegittima ritenzione, da parte dell'odierno appellante, della somma di € 5.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare del 2008 e, conseguentemente, formulava richiesta di condanna alla restituzione del suddetto importo.
Si costituiva , contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto. Parte_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con sentenza n.239/20 accoglieva la domanda con condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/1/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per la non esatta qualificazione della fattispecie di diritto che ha portato a una illogica e carente motivazione.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 15/5/08 le odierne parti in causa stipulavano un contratto preliminare di compravendita, a mezzo del quale si impegnava a concludere, CP_1 entro e non oltre il 30.07.2008, termine definito perentorio, contratto di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Bovalino (RC) alla via Lenza Palaia n. 28, censita al NCEU al foglio 16, particella 8 sub 3, partita 100679, di proprietà dell'odierno appellante.
Veniva fissato un prezzo di vendita di € 50.000,00, di cui € 5.000,00 da corrispondere in esito alla stipula del contratto preliminare e comunque non oltre il 03.07. 2008, ed i restanti € 45.000,00 da saldare contestualmente alla sottoscrizione del definitivo.
In data in data 27.11.2008 comunicava al che per motivi relativi all'erogazione CP_1 Pt_1 del mutuo, il contratto definitivo doveva slittare per un breve tempo e che il poteva trattenere Pt_1
2 l'acconto versato pari a €. 5.000,00 a scomputo dei canoni di locazione dell'immobile in oggetto che era locato alla di lui moglie, il rispondeva che avrebbe trattenuto la suddetta somma a titolo Pt_1 di caparra.
In data 30/11/09 il con lettera raccomandata comunicava al di non essere in condizione Pt_1 CP_1 di stipulare il contratto di vendita dell'immobile in oggetto per motivi di salute, a riprova del fatto che lo stesso mai aveva considerato il preliminare risolto per inadempimento del . CP_1
In data 3/2/2010, le parti stipulavano l'atto pubblico di compravendita e il corrispondeva al CP_1
€. 50.000,00 pari al prezzo convenuto oltre tutti i canoni di locazione non pagati. Pt_1
Per quanto sopra appare evidente che il preliminare di compravendita in atto tra le parti non si è mai risolto, ma che le stesse, nonostante lo slittamento della data prevista per il rogito, hanno ritenuto l'utilità del contratto.
Né, tantomeno, può ravvisarsi un inadempimento del per lo slittamento della data del rogito che CP_1 consentirebbe al di trattenere la caparra, atteso che stesso inadempimento può essere imputato Pt_1 al per l'ulteriore slittamento del detto atto (vedi racc. del 30/11/09). Pt_1
Pertanto, non essendo contestato dalle parti il pagamento del a favore del al momento CP_1 Pt_1 della stipula del preliminare, della somma di €. 5.000,00 a titolo di caparra ed acconto e avendo, comunque, al momento del rogito, il corrisposto per intero il prezzo di acquisto e saldato tutti i CP_1 canoni scaduti, il non ha alcun titolo per trattenere la sopra indicata somma di €. 5.000,00. Pt_1
Per quanto fin qui esposto correttamente il primo giudice ha qualificato la domanda quale ripetizione di indebito, disponendo la restituzione della superiore somma al per averla il CP_1 Pt_1 illegittimamente trattenuta;
pertanto la sentenza impugnata è corretta e deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore, da
1.101,00 a 5.200,00 valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione) e così analiticamente determinati: €. 536,00 fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €. 496,00 fase di trattazione, €. 851,00 fase decisionale in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
3 indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
239/20 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 239/20; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.2.419,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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