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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 576 dell'anno 2025 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 22.10.2025 da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, il 21.03.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Steve
Chizzoniti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Gaspare del Fosso, n. 21, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
(C.F.: ) nata a [...], Parte_2 C.F._2
il 13.02.1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Carmen
Badolato del foro di Vibo Valentia ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla
Via San Giorgio Extra n. 2 presso lo studio dell'avv. Gabriele Polistena, presso il cui studio ha eletto domicilio.
-resistente- Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 10.03.2025 nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da per la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 22.07.2005 con;
Parte_2
- esaminata la comparsa di costituzione di depositata il Parte_2
19.09.2025;
-preso atto che all'udienza del 22.10.2025 le parti hanno dichiarato al Giudice delegato di aver raggiunto il seguente accordo:
a) assegno di mantenimento a carico di di euro 600,00 mensili, Parte_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi a entro il 5 Parte_2
di ogni mese quale contributo al mantenimento per le due figlie;
b) spese straordinarie divise al 70% a carico del e 30% a carico della Parte_1
come da Protocollo del Tribunale;
Pt_2
c) Spese compensate;
-rilevato che il Giudice, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti e dai rispettivi difensori all'udienza del 22.10.2025, ha disposto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale per la pronuncia di divorzio alle condizioni così come concordate dalle parti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 22.07.2005; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(25.01.2006) e (01.10.2007), entrambe maggiorenni ma non ancora Persona_2
economicamente autosufficienti); c) con decreto n.184/2023, depositato in data 12.07.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito del decreto di omologa e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 04.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, inizialmente promossa da nei Parte_1
confronti di così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 22.07.2005 tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 320, Parte II, Serie A, anno 2005, alle seguenti condizioni:
a) assegno di mantenimento a carico di di euro 600,00 mensili, Parte_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi a entro il 5 Parte_2
di ogni mese quale contributo al mantenimento per le due figlie;
b) spese straordinarie divise al 70% a carico del e 30% a carico della Parte_1
come da Protocollo del Tribunale;
Pt_2
c) Spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.10.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente Dott.ssa Elena M. A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna