Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 797/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 797/2019 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione all'udienza del 13/12/2024, previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA con sede in Tito Scalo (PZ) alla C/da Santa Loja snc P.IVA Parte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore sig.ra , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marino Bellizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 85100 Potenza alla Via del Gallitello n. 271, giusta procura in calce all'atto introduttivo.
ATTRICE
E
, (C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Potenza alla Piazza Matteotti, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Carmen Ferri, dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso cui elettivamente domicilia, in Potenza alla
Via Nazario Sauro — Palazzo della Mobilità;
CONVENUTO
Oggetto: ripetizione dell'indebito;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 13.12.2024 i difensori delle parti costituite
797/2019 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa restitutoria della società Parte_1
nei confronti del relativa ai versamenti effettuati, nel corso Controparte_1
degli anni 2003-2010, a titolo di “contributo di miglioria”, ai sensi dell'art. 15 co.
2 lett. e) del Regolamento Comunale n. 22 delib. C.C. del 25/02/2022 e successive modificazioni, quale titolare di autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari.
§2. La società istante, con richiesta avanzata direttamente nei confronti del
(istanza prot. n. 148 del 03/01/2012), chiedeva la restituzione di quanto CP_1
indebitamente corrisposto (per € 82.460,00), rigettata dall'ente comunale con provvedimento prot. n. 2696 del 16/01/2012.
§3. Avverso tale provvedimento, dunque, la società agiva dinanzi la Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza al fine di ottenere - previa l'eventuale disapplicazione dell'art. 15, comma 2, lett. e) ovvero di quegli altri articoli del
Regolamento comunale n. 22 del 25/02/2002 disciplinanti la materia - il rimborso delle somme versate a titolo di “contributo di miglioria”.
La ricorrente sosteneva l'illegittimità della pretesa per violazione della riserva di legge (ex art. 23 Cost e art. 149 del d.lgs. 267/2000), trattandosi di imposta introdotta ex novo dall'amministrazione.
Con sentenza n. 740/01/2014 del 01/10/2014, la Commissione tributaria provinciale di Potenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, qualificando il contributo di miglioria non come tributo, ma quale corrispettivo dell'autorizzazione alla installazione degli impianti.
§4. L' , dunque, riassumeva il giudizio sollecitando il riesame della questione Pt_1
di giurisdizione, censurando la qualificazione della prestazione in termini di corrispettivo piuttosto che di tributo, avanzata dalla e Controparte_2
deducendo, in subordine, la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza n. 268/2018, emessa all'esito della prima udienza, sollevava conflitto di giurisdizione, ritenendo
797/2019 r.g.a.c. Pag. 2 che, nel caso di specie, il giudice munito di giurisdizione fosse il giudice ordinario
(art. 133, lett. b) e c) cod. proc. amm.), trattandosi di controversia concernente la debenza di indennità, canoni e altri corrispettivi nell'ambito di un rapporto di tipo concessorio.
Nell'ordinanza di rimessione, infatti, il TAR affermava che il contestato contributo di miglioria riguarderebbe, non un prelievo tributario sulla diffusione dei mezzi pubblicitari, ma un canone concessorio dovuto per l'occupazione da parte di un privato di aree o spazi di proprietà o in godimento del Comune.
In tal senso, infatti, l'art. 15, n. 2, lett. e) del Regolamento comunale per la pubblicità e gli impianti pubblicitari obbligherebbe alla corresponsione di un contributo annuale finalizzato a “elevare la qualità urbana” e commisurato all'estensione dei mezzi pubblicitari.
Rilevava, inoltre, la mancata impugnazione del regolamento comunale, tanto nel giudizio riassunto che in quello dinanzi la Commissione tributaria.
L'unico atto contestato era stato sempre il diniego di rimborso delle somme già pagate a tale titolo, di modo che la contesa aveva avuto sin dall'inizio carattere unicamente patrimoniale, secondo lo schema obbligo/pretesa, recando in ultima analisi solo una domanda di accertamento negativo di una pretesa patrimoniale del come tale devoluta all'autorità giurisdizionale ordinaria. CP_1
§5. La Suprema Corte con Ordinanza n. 33689-18 del 4/12/2018, depositata il
31/12/2018, aderiva alla posizione del TAR sulla questione di giurisdizione e, cassando la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Potenza n.
740/01/2014, dichiarava la giurisdizione del Giudice Ordinario cui rimetteva la causa, demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
§6. La , quindi, con atto di citazione del 15 marzo 2019, notificato il Pt_1
20.03.2019, ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, reiterando le difese già spiegate nelle precedenti fasi del giudizio e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione, prova e conclusione,
797/2019 r.g.a.c. Pag. 3 - disapplicare e/o non applicare - secondo quanto previsto dall'art. 5 L. 2248
20/03/1865 Allegato E - l'art. 15 comma 2 lett. e) e/o comunque quegli articoli del regolamento del otenza n. 22 delib. C.C. 25/02/2002 e succ. mod. ed CP_1
int. che prevedono la corresponsione del “contributo di miglioria”;
- disapplicare e/o non applicare e/o dichiarare illegittimo e/o invalido e/o nullo
e/o inefficace il diniego di rimborso emesso dal - unità di Controparte_1
Direzione Viabilità in data 13/01/2012 prot. 2696 del 16/01/2012;
- accertare e dichiarare che l'Ente ha indebitamente percepito da Parte_1
il “contributo di miglioria”, dall'anno 2003 all'anno 2010;
- condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
rimborso, in favore della ricorrente, di quanto versato a titolo di “contributo di miglioria” dall'anno 2003 al 2010 e, quindi, condannarlo a pagare alla Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la corrispondente somma quantificata in
[...]
complessive € 82.460,00 (ottanduemilaquattrocentosessanta/00), o altra somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal pagamento delle singole annualità di versamento e/o, comunque, come per legge e fino al soddisfo.
SI DOMANDA IN OGNI CASO ED IN SUBORDINE, L'ACCOGLIMENTO
DELLE DOMANDE GIÀ AVANZATE DINNANZI ALLA CTP ED AL TAR
BASILICATA CHE DI SEGUITO SI TRASCRIVONO:
- accogliere integralmente il ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del diniego di rimborso emesso dal Comune di Potenza - unità di Direzione Viabilità datata 13/01/2012 prot. 2696 del 16/01/2012 spedito dal Comune di Potenza in data 17/01/2012 e successivamente ricevuta dalla ricorrente;
previa, anche,
l'eventuale, disapplicazione dell'art. 15 comma 2 lett. e) e/o , comunque, di quegli articoli del regolamento comunale n. 22 delib. C.C. 25/02/2002 e succ. mod. ed int. che prevedono la corresponsione del “contributo di miglioria”, riconoscere che i tributi in parola sono stati indebitamente percepiti dall'Ente resistente e, conseguentemente, - Ordinare al Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore, il rimborso, in favore della ricorrente, dei tributi versati a titolo di
“contributo di miglioria” dall'anno 2003 al 2010, somma quantificata in
797/2019 r.g.a.c. Pag. 4 complessive €. 82.460,00 (ottanduemilaquattrocentosessanta/00), o altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con rifusione di spese, diritti e onorari di causa. Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze legali per tutte le fasi del giudizio”.
Costituitosi in giudizio, il si è riportato ai precedenti atti Controparte_1
difensivi (relativi alle precedenti fasi del giudizio riassunto in cui il si è CP_1
sempre costituito) insistendo per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per la riduzione della pretesa restitutoria in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato per le annualità dal 2003 al 2006.
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
*****
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito chiarite.
§1. Aderendo alla posizione espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione nella presente vicenda, deve escludersi la natura di imposta del “contributo di miglioria” di cui l' chiede la restituzione, dovendosi propendere per la sua qualificazione Pt_1
in termini di canone preteso dall'ente comunale per l'installazione di impianti pubblicitari con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (così come indicato dalla Corte quale giudice della giurisdizione).
§2. Orbene, partendo da tale premessa necessaria, risultano superate le doglianze, pur avanzate dalla , circa l'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale in Pt_1
ragione della carenza di potere impositivo dell'ente locale.
§3. La ricorrente ha sostenuto, al contempo, il carattere indebito dei versamenti effettuati in ragione dell'impossibilità per il di prevedere, a carico dei CP_1
soggetti autorizzati alla installazione di impianti pubblicitari, plurime obbligazioni a titolo di canone di concessione per l'occupazione di spazi pubblici.
§3.1. Nel caso di specie, l'ente comunale ha imposto agli operatori pubblicitari il pagamento della COSAP (canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), dell'ICP (Imposta comunale sulla pubblicità), l'onere di manutenzione degli spazi delle aree occupate [ex art. 15 lett. a) del Regolamento Comunale sulla Pubblicità
797/2019 r.g.a.c. Pag. 5 e gli Impianti Pubblicitari], oltre ad un ulteriore prelievo a titolo di contributo di miglioria [art. 15 co. 2 lett. e) del medesimo regolamento].
§3.2. Secondo la prospettazione di parte attrice, la previsione della COSAP (in sostituzione della precedente TOSAP, da parte del con regolamento n. 79 CP_1
del 19/03/1999 in applicazione d.lgs. 446/1997), avrebbe coperto interamente la pretesa di emolumenti a titolo di corrispettivo per la concessione di spazi ed aree pubbliche, non potendo l'ente pretendere alcun ulteriore contributo.
§3.2.1. L'attrice ha dedotto, in particolare, come, a seguito dell'eliminazione della
TOSAP, non si verserebbe più in “in un'ipotesi di coesistenza di un corrispettivo con un onere di carattere tributario (Canone concessorio-TOSAP), bensì di due canoni di diritto privato che, inevitabilmente, costituiscono una duplicazione dei pagamenti imposti sulla medesima concessione” (pag. 8 citazione).
§3.2.2. Tanto sarebbe confermato da quanto disposto dall'articolo 63 comma 3 del d.lgs. 446/1997 ove è previsto che dal pagamento della COSAP: “va detratto
l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
§3.2.3. Allo stesso tempo, il Regolamento Comunale per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Potenza, approvato con del. Cons. del 19/03/1999 n. 79 e succ. mod. ed int., all'art. 22 bis comma 7, prevede che “… dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Siffatta conclusione sarebbe stata avallata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella propria circolare del 20/01/2009 Prot. N. 1777/09, secondo cui l'art. 63 comma 3 del DLGS del 1997 n. 446 risponde all'esigenza di evitare una duplicazione di oneri connessi alla stessa occupazione.
§4. La prospettazione di parte attrice non può essere condivisa.
§4.1. Essa, infatti, si fonda sull'assunto che la COSAP – regolarmente pagata e rispetto alla quale non c'è contestazione – ed il contributo di miglioria siano canoni aventi la medesima giustificazione causale – la concessione di spazi ed aree
797/2019 r.g.a.c. Pag. 6 pubbliche – e, pertanto, in assenza di un meccanismo compensativo che consenta di detrarre dalla COSAP dovuta quanto versato a titolo di contributo di miglioria, andrebbe dichiarato il carattere indebito dei versamenti effettuati a tale ultimo titolo.
Questo è quanto si ricaverebbe dall'art. 63 co. 3 del d.lgs. 446/1997 secondo cui
“dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 – e cioè della COSAP ovvero della TOSAP, n.d.r. - va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
§4.2. Affinchè la disposizione possa trovare applicazione è, dunque, necessario che l'ente abbia riscosso altri importi allo stesso titolo e cioè per la medesima occupazione per cui si richiede il pagamento della COSAP.
Siffatta circostanza non ricorre nel caso di specie.
Mentre la Cosap, infatti, rappresenta un canone per l'occupazione di spazi e aree di proprietà comunale (ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio), il contributo di miglioria è previsto – a titolo di corrispettivo – in relazione all'autorizzazione all'installazione di impianti di tipo pubblicitario.
La diversa giustificazione causale dei due canoni, dunque, implica la fallacità del ragionamento di parte, non condivisibile.
§4.3. Del resto, nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune di Potenza alla (prot. n. 7833 del 10.06.2003, allegato alla produzione di parte attrice) Pt_1
l'ente indica espressamente, tra i versamenti dovuti: “Cosap pari a euro
51,50/anno per ciascun impianto insistente su suolo pubblico;
Contributo di miglioria pari euro 310,00/annue per ciascun impianto assoggettato a monetizzazione nelle postazioni A), B), D)”, precisando, in premessa che
“considerato che la richiesta in oggetto prevede la proposta di interventi diretti, finalizzati alla miglioria ambientale, mediante ricopertura vegetale dei muri, nella misura di mq 20,00 per ogni impianto da installare;
considerata, tuttavia, più opportuna, la monetizzazione nel caso di alcuni ambiti;
considerata congrua, quale contributo di miglioria ambientale nei casi di cui al punto
797/2019 r.g.a.c. Pag. 7 precedente, la monetizzazione pari a £ 600.000 (310 euro) per ciascun impianto da installare”.
Il contributo di miglioria, che l'attrice pretende in restituzione, dunque, trova la propria fonte non solo nel regolamento comunale recante la disciplina per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie, ma anche nell'autorizzazione rilasciata alla , atto amministrativo mai impugnato dalla stessa. Pt_1
A prescindere da tale aspetto, tuttavia, il provvedimento richiamato evidenzia chiaramente la diversa natura delle somme pretese a titolo di canone per l'occupazione e di quelle dovute a titolo di contributo di miglioria, dovendosene escludere, per ciò solo, il carattere indebito.
Circostanza ben nota, peraltro, alla stessa che aveva proposto, in sede di Pt_1
richiesta di autorizzazione all'installazione dei poster pubblicitari, interventi alternativi al pagamento del canone di miglioria ambientale (ricopertura vegetale dei muri nella misura di 20 mq per ogni impianto da installare), non accettati dall'ente.
§4.4. D'altronde, anche seguendo la tesi di parte attrice circa la duplicazione della pretesa, stante l'unicità del titolo (occupazione di aree pubbliche), dovrebbe concludersi per il carattere indebito non dell'intero contributo di miglioria versato
(come preteso), bensì, in applicazione dell'invocato meccanismo di compensazione, della minor somma tra quanto versato a titolo di Cosap e quanto versato a titolo di contributo di miglioria (ipotesi questa prospettata dalla stessa solo in comparsa conclusionale, non avendo mai chiarito, nei precedenti Pt_1
scritti difensivi, quanto effettivamente versato a titolo di Cosap).
§4.5. Né conducono a diversa conclusione le pronunce richiamate in sede di comparsa conclusionale riguardanti, a ben vedere, una fattispecie del tutto eterogenea da quella in esame.
Tanto le pronunce del Consiglio di Stato citate [sent. n. 9450/2023 e sent. n.
5071/2017, che peraltro rigettano i ricorsi avanzati dai privati sulla base della considerazione che “Come ripetutamente affermato da questa Sezione (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. V 2 novembre 2017 n. 5071; id. 4 novembre 2022 n. 9686; id. 28 giugno 2016, n. 2927), l'amministrazione interessata può legittimamente
797/2019 r.g.a.c. Pag. 8 esigere il canone concessorio non ricognitorio anche nel caso in cui per la medesima occupazione sia già corrisposta la TOSAP o la COSAP, giacché non esiste contraddizione nella eventuale coesistenza fra le due fattispecie, una di ordine tributario e l'altra caratterizzata da una lata corrispettività”], che l'ordinanza della Suprema Corte, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30778 del 2024, riguardano, invero, la possibilità di pretendere tanto la Cosap che il canone non ricognitorio di cui all'art. 27 del d.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada).
Nell'ordinanza da ultimo richiamata, la Corte di cassazione – nell'interpretare l'art. 63 co. 3 del d.lgs. 446/1997 – esclude che l'importo dovuto a titolo di TOSAP rappresenti il tetto massimo dell'onere economico cui può essere sottoposta la medesima occupazione (come ritenuto nella sentenza della Corte di appello di
Catania oggetto di impugnazione, per cui tutto quanto pagato in eccesso – in questo caso ai sensi dell'art. 27 Codice della Strada – sarebbe non dovuto), precisando che, ai sensi della disposizione citata, dall'importo dovuto a titolo di TOSAP
(ovvero COSAP) va detratto l'importo del canone ex art. 27 c.d.s. e, nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo, l'ente sarà tenuto a restituire il minor importo percepito a titolo di Tosap, come chiarito nella richiamata circolare ministeriale (M.E.F. n. 1/DF del 20.1.2009).
In disparte il fatto che parte attrice abbia chiesto in via subordinata, in applicazione del principio enucleato dalla Suprema Corte, accertarsi la non debenza della minor somma di € 32.240,00, quale somma versata a titolo di Cosap, essendo maggiore il contributo di miglioria corrisposto (pari la prima, per l'appunto, ad € 32.240,00 ed il secondo ad € 82.460,00) solo in comparsa conclusionale, ciò che preme evidenziare è l'assoluta diversità tra la fattispecie esaminata dalla Corte e quella oggetto del presente giudizio.
Il canone concessorio di cui all'art. 27 Codice della Strada, infatti, è espressamente previsto per “l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze” (co. 7) e, dunque, condivide con la COSAP la propria giustificazione causale, ragione da cui deriva l'applicabilità dell'art. 63 co. 3 del d.lgs. 446/1997, più volte citato, al fine di evitare che, rispetto al medesimo presupposto fattuale, l'ente possa duplicare, in modo indebito, le proprie pretese.
797/2019 r.g.a.c. Pag. 9 Nel caso sottoposto all'esame di questo Tribunale, invece, come già chiarito, il contributo di miglioria ambientale (disciplinato dal regolamento comunale per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie ed espressamente posto in capo al privato nel provvedimento di autorizzazione alla installazione di poster pubblicitari) ha diversa finalità essendo diretto “all'elevazione della qualità urbana” (cfr. art. 15 co. 2 lett. e del citato regolamento comunale).
Pertanto, deve, escludersi l'applicabilità dell'art. 63 co. 3 del dlgs 446/1997 invocata dall'attrice e di conseguenza, la domanda di ripetizione dell'indebito non può che essere rigettata.
§5. La lacunosa difesa dell'ente convenuto (che si è limitato, in questo giudizio, a riportarsi ai precedenti scritti difensivi, invero, mai prodotti, omettendo sinanche di depositare scritti conclusionali), l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sulla fattispecie esaminata e l'esistenza di una giurisprudenza – ordinaria ed amministrativa – tutt'altro che unanime, integrano, a parere della scrivente, gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 cod. proc. civ. come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, anche relativamente a quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dalla Parte_1
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Potenza, il 05/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
797/2019 r.g.a.c. Pag. 10