Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2197/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto contratti di conto corrente bancario e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avvocato Nicola Gaetano
Parte appellante e
(C.F.: , rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Salvatore Perugini
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, per le causali di cui in narrativa, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza n.
1
[...]
tenuta a consegnare all'odierno appellante tutti gli estratti CP_2
conto dei rapporti bancari indicati in narrativa (aventi le seguenti numerazioni: 51095, 51001248, 52000353 e 51001689), dalla data di apertura, o da quella diversa data ritenuta dovuta, sino alla cessazione od a quella diversa data che vorrà determinare. Per l'effetto prevedere che in caso di inottemperanza, entro i termini fissati dall'Autorità Giudiziaria, alla sentenza di condanna per la consegna dei documenti sopra indicati, la convenuta sia tenuta al pagamento, in favore dell'attore, di una somma a titolo di risarcimento dei danni e/o da conteggiarsi giornalmente sino all'effettiva consegna. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi”.
Per la parte appellata: “Per queste ragioni – CP_1
incorporante di – come in atti rappresentata CONCLUDE CP_2
Per il rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza e con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, la per condannare la stessa a CP_2
“consegnare al ricorrente i contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché tutti gli estratti conto dei rapporti bancari indicati in narrativa dalla data di apertura sino alla cessazione o da quella diversa data che vorrà determinare. Per l'effetto prevedere che in caso di inottemperanza, entro i termini fissati dall'Autorità Giudiziaria, alla sentenza di condanna per la consegna dei documenti sopra indicati, la
2 convenuta sia tenuta al pagamento, in favore dell'attore, di una somma a titolo di risarcimento dei danni e/o da conteggiarsi giornalmente sino all'effettiva consegna”. In particolare, l'attore deduceva che con missiva del 23.11.2004 invitata la convenuta a fornire copia d tutti gli CP_2
estratti conto riferiti ai rapporti indicati ai numeri 51095; 51001248;
52000353 e 51001689 e che la stessa richiesta rimaneva inevasa seppur sollecitata con altre comunicazioni (29.01.2007 e 3.05.2007). Si costituiva la la quale contestava gli assunti di parte attrice, CP_2
rappresentando che la stessa aveva manifestato la disponibilità a CP_2
fornire la documentazione richiesta, comunicando allo stesso attore di presentarsi in filiale per ottenere quanto richiesto, previo pagamento dei costi indicati nella propria missiva. Esaurita la fase di trattazione, la causa all'udienza del 7.12.2018 veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche”.
Con la sentenza n. 779/2019, resa il 13.4.2019 a definizione del giudizio n. 4387/2015 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda di consegna degli estratti conto, poiché l'attore non aveva contestato la circostanza allegata dalla banca di avergli comunicato con missiva del 20.7.2005 la disponibilità a consegnare la documentazione richiesta a fronte del pagamento dei costi per il rilascio delle copie, e di conseguenza non era ravvisabile nella condotta dell'istituto di credito l'inadempimento dell'obbligo sancito dall'art. 119, quarto comma, del d.lgs. n. 385/1993, e, invece, in accoglimento della domanda di consegna dei contratti inerenti ai rapporti n. 151095, n. 51001248, n. 52000353 e n.
51001689 sul presupposto della sussistenza del diritto in capo al correntista di ottenerne la copia ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n.
385/1993, aveva condannato la banca convenuta alla produzione degli stessi, compensando per intero tra le parti le spese di lite.
3 ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo Parte_1
che: 1) al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la banca non gli avrebbe comunicato nel termine di legge la disponibilità a consegnargli la documentazione richiesta;
2) a ogni modo, la banca non avrebbe potuto subordinare la consegna dei documenti al pagamento di una somma di denaro;
3) il tribunale non avrebbe considerato che egli avrebbe richiesto alla banca la consegna della documentazione ai sensi degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 196/2003 nonché della deliberazione n. 14 del 23.12.2004 del
Garante della privacy, e che a termini di tale normativa il correntista avrebbe diritto di accedere gratuitamente ai propri dati.
– cui nelle more del processo Controparte_1 Controparte_2
è stata incorporata in seguito a un'operazione di fusione – si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e 348-bis c.p.c. nonché la violazione dell'art. 345, primo e secondo comma, c.p.c., e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 9.7.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023
– è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 15.7.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Deve anzitutto darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado avuto riguardo alla condanna della banca alla produzione dei contratti oggetto del contendere, siccome non impugnata in parte qua.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass.
4 civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis
c.p.c., non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
Infondata, infine, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345, primo e secondo comma, c.p.c., formulata, peraltro, in maniera generica, in quanto in esso non si ravvisano domande nuove né eccezioni in senso stretto.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato. ha chiesto al Tribunale di Cosenza di dichiarare Parte_1
la oggi incorporata in tenuta a Controparte_2 Controparte_1
consegnargli, tra l'altro, gli estratti conto afferenti ai rapporti di conto corrente con la stessa intercorrenti, dato che la richiesta di copia dei medesimi effettuata in via stragiudiziale si era rivelata infruttuosa.
Costituitasi in giudizio, la ha rappresentato di Controparte_2
avere comunicato con lettera raccomandata al correntista di recarsi presso la filiale di Bisignano (CS) per ottenere le copie della documentazione bancaria richiesta, con la precisazione dei costi che egli avrebbe dovuto sostenere per il rilascio delle copie e l'avvertenza che egli avrebbe dovuto effettuare un deposito cauzionale.
Non avendo l'attore contestato minimamente l'allegata circostanza, oltretutto documentalmente dimostrata, il primo giudice ha rigettato la domanda, giacché la condotta della banca non costituiva inadempimento dell'obbligo di rilascio dei documenti inerenti alle singole operazioni poste in essere dal correntista ex art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385/1993.
5 Secondo l'appellante, la banca non avrebbe provato di avergli comunicato la disponibilità a consegnargli la documentazione richiesta.
Ebbene, dai verbali di udienza nonché dalla comparsa conclusionale del 5.2.2019 – il solo scritto difensivo successivo alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta, visto che l'attore non ha depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – emerge che in effetti, non ha neppure genericamente contestato Parte_1
la circostanza allegata dalla banca né la lettera prodotta a sostegno della medesima che, al contrario di quanto asserito dall'odierno appellante in questa sede, la banca ha provato di avere spedito il 22.7.2005.
Dacché il correntista non ha contestato la circostanza della disponibilità della banca, subordinatamente al pagamento del relativo costo, al rilascio delle copie, né il contenuto della lettera - in cui si fa riferimento, per giunta, a una conversazione telefonica a tale riguardo avuta dal correntista con un dipendente della banca-, né, infine, la ricezione della missiva, la condotta della banca può ritenersi non specificamente contestata ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c.
In maniera condivisibile, allora, il tribunale ha escluso che la banca non abbia adempiuto l'obbligo su di essa incombente ex art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385/1993.
Anche il secondo e il terzo motivo d'appello sono infondati.
Secondo l'appellante, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la banca non avrebbe potuto subordinare il rilascio di copia degli estratti conto al pagamento di una somma di denaro, tanto più considerando che egli aveva chiesto la copia della documentazione ai sensi del codice della privacy.
In particolare il correntista asserisce che la richiesta di copia avanzata ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 rientrerebbe pure nell'alveo di operatività degli articoli 7 e 10 del d.lgs. n. 196/2003 ratione
6 temporis applicabili, di cui il tribunale non avrebbe tenuto conto, e che, alla luce dell'interpretazione di tali disposizioni fornita dal Garante per la protezione dei dati personali, egli non avrebbe dovuto sostenere alcuna spesa per ottenere le copie richieste.
Ordunque, posto che la normativa in materia di privacy sopra menzionata concerne i dati personali, ossia “[…] qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (cfr. l'art. 4, primo comma, lettera b), d.lgs. n. 196/2003 ratione temporis applicabile), e che l'art. 119, quarto comma, d.lgs. n.
385/1993 si riferisce in special modo ai documenti inerenti a singole operazioni bancarie effettuate dal cliente negli ultimi dieci anni, al caso di specie trova applicazione l'art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385/1993, avendo chiesto le copie degli estratti conto relativi ai Parte_1
rapporti di conto corrente.
Gli estratti conto, infatti, rivelano una tipologia precisa di informazioni, quelle inerenti alle operazioni bancarie poste in essere dal correntista.
Di talché, legittimamente la banca ha preteso il pagamento di una somma di denaro per il rilascio delle copie, atteso che la disposizione da ultimo citata riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione in parola “a proprie spese”.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
7 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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