Sentenza 23 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2004, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'A' 07726 /04 NN ME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 12110/01 n.15001 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cro Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Ud. 09/10/03 Dott. Camilla DI IASI Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente A DI CASSAZIONE 23 500 1004 347 S EN T ENZA sul ricorso proposto da: FE ES, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S CROCE GERUSALEMME 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro 4 FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato avverso la sentenza n. 16179/00 del Tribunale di ROMA, 2003 depositata il 25/05/00 R.G. N. 3994/98; 5125 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 09/10/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia, provvedendo in camera di consiglio, respingere il ricorso per manifesta infondatezza. . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL Tribunale di Roma, accogliendo l'appello delle Ferrovie dello Stato spa, ha rigettato la domanda di LE CI, già dipendente delle Ferrovie, volta al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante il computo di tutti gli aumenti stipendiali scaglionati nel triennio di vigenza contrattuale (CC.NL 1990/1992), compresi quelli non percepiti perché con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio. In particolare il Tribunale, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 37 e 96 CCNL 1990-1992 e 14 1. n.829 del 1973, ha ritenuto che il diritto del lavoratore ai singoli scaglioni matura non alla data di stipula del contratto, ma a quella prevista per essi, con la l'erogazione di ciascuno di conseguenza che solo gli aumenti effettivamente corrisposti vanno computati ai fini della buonuscita, con esclusione di quelli non percepiti perché con decorrenza successiva al collocamento a riposo. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione LE CI;
la società intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con un unico, articolato motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 C.C., nonché per vizi di motivazione in relazione 96, 37 e 38 CCNL all'interpretazione degli artt. giudice di merito 18.7.1990, rilevando che il avrebbe errato nell'interpretare le suddette norme contrattuali, limitandosi al senso letterale delle parole, senza indagare la comune volontà delle parti e senza procedere ad una valutazione sistematica di tali disposizioni. Secondo la ricorrente, infatti, la disciplina contrattuale, correttamente intesa, mirerebbe ad assicurare a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del contratto il medesimo trattamento anche con riguardo al calcolo della buonuscita, senza che a tale interpretazione sia di ostacolo l'art.14 1.n.829 del 1973 (facente riferimento all'ultimo stipendio) dovendo il diritto ai benefici economici contrattualmente previsti ritenersi maturato, per tutti i lavoratori, alla data di entrata in vigore del posposta ritenersi proposta solo contratto e dovendo l'effettiva erogazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Con giurisprudenza ormai costante questa Corte ha infatti escluso che le disposizioni collettive artman in esame possono prestarsi all'interpretazione auspicata dal ricorrente. il citato Questo collegio condivide rilevando che orientamento giurisprudenziale, (norma rimasta l'art.14 1. n. 829 del 1973 n inal tata anche a seguito della "privatizzazione del rapporto e della trasformazione della natura da previdenziale a retributiva) dell'indennità l'indennità di buonuscita dei prevede che delle Ferrovie dello Stato (prima dipendenti erogata dall'OPAFS) sia commisurata all'ultimo stipendio sul quale sono stati versati contributi, poiché l'erogazione della suddetta indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati comporterebbe lo squilibrio finanziario della gestione, con la conseguenza che non sono computabili nella buonuscita gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo col sistema dello scaglionamento nel tempo con riferimento al periodo successivo alla cessazione del rapporto, atteso che per tali aumenti non furono versati i contributi e che il suddetto scaglionamento nel tempo non può configurarsi come la rateizzazione di un'obbligazione già sorta, ma dà luogo ad una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, retributivi e la nascita successivi incrementi corrispondente obbligazione del datore di della lavoro (v., tra le tante, Cass. sez. lav. n.6767 del 2002; n. 6738 del 2002,; n.5589 del 2002). Alla luce di quanto sopra esposto e in conformità con le richieste del Procuratore Generale, il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 9.10.2003 il Presidente: 妳Il Cons. estensore: SzUr IL CANCELLIERE Vilure Br i Depositata in Cancelleria Oggi, 23 APR. 2004 IL CANCELLIERE Приша Выши 6 H