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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1688 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I Sezione civile I l Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente
2) Dott. Simone Iannone - Giudice relatore ed estensore
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1688/2024 R.G.AC, riservato per la decisione all'udienza e vertente TRA (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa C.F._1 dall'Avv. SPINELLI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in calce al ricorso RICORRENTE e
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 03/05/2024 Parte_1
esponeva che:
[...]
a) che in data 04.07.2023 le veniva diagnosticata “Disforia di genere in soggetto adulto femminile senza disordini della differenziazione sessuale della fase pre-transizione”, come da certificazione asl (doc. n.
2. cit.); b) che aveva in animo di modificato i caratteri sessuali secondari, sottoponendosi a terapia ormonale, allo stato non ancora cominciata per ragioni esclusivamente economiche;
c) che si era sottoposta a colloqui e visite psicologiche durante il predetto periodo a far data dall'anno 2023 (giusta relazione a.s.l. suindicata e relazione a firma della Dott.ssa ); Persona_1
d) che, udita la parte all'udienza del 05.11.2024, la stessa confermava, con convinzione, la propria scelta di volere appartenere al genere maschile,
1 all'uopo dichiarando quanto segue “confermo i fatti di cui al ricorso e manifesto il mio desiderio, affinché possa essere autorizzato sia al cambio di sesso, in uno al nome “ ”, sia, altresì, all'intervento chirurgico. Preciso di Per_2 non aver ancora cominciato la terapia ormonale, stante il costo, ma sono seriamente motivato nel cominciarla (il test genetico costa molto e le liste di attesa sono infinite, precisando come già mi ci sia segnato, per poterlo effettuare), tant'è che sono circa due anni che sono stato sottoposto al percorso di transizione. Mi chiamano con questo nome – – anche sul luogo di Per_2 lavoro. Attualmente mi trovo a disagio e desidero, in cuor mio, essere autorizzato non solo al cambio formale del sesso e del nome, ma anche all'intervento chirurgico, tenuto conto della necessitò di adeguare i miei tratti e le mie caratteristiche fisiche al genere maschile, nel quale mi identifico sin da quando ero piccolo, ad esempio quando io, spesso, giocavo a calcio e con i robot, ovvero secondo quello che, convenzionalmente, si ritiene appartenga ad un genere, identificabile con quello maschile;
spesso mi mettevo la schiuma da barba, desiderando farmela, anche se, purtroppo, ancora non ce l'ho”; d) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere maschile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi Parte_1 chiamare con il nome “ ”; Per_2
e) che non è sposata e non ha figli.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR n. 396/2000, oggi non più vigente) il Tribunale, quando risultava necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. Detta disposizione, poi, è stata sostituita dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011. Sul punto, tuttavia, va evidenziato che, con la recente sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 (che a detta disposizione fa riferimento), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo
2 funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo maschile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo femminile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali e attitudinali di tipo chiaramente maschile (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL NAPOLI SUD, dott.ssa , allegata Persona_3 al fascicolo di parte ricorrente). Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili (invero, va precisato come la ricorrente, in sede di audizione, anche dal punto di vista psico-somatico ha fatto emergere una significativa presenza di elementi esteriori comunemente riferibili al genere maschile) determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore. Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile anche nel corso dell'udienza, ove la parte – in aggiunta a quanto sopra – ha anche rappresentato di aver maturato questa sua decisione, giacché indentificatasi nel genere maschile sin da quando era bambina. Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge non solo che parte ricorrente ha intrapreso un serio e motivato percorso terapeutico individuale verso il riconoscimento nell'identità di genere maschile, ma anche, a tal fine, dichiarato di volersi sottoporre alla cura ormonale, all'uopo essendo stata inserita nelle liste di attesa, al fine di adeguare i propri caratteri sessuali secondari alla propria identità maschile;
d'altra parte, la necessità di rivolgersi alla sanità pubblica trova la sua ragionevole giustificazione nella circostanza che la ricorrente non ha mezzi economici adeguati per sottoporsi a cure private, onde appare evidente come sarebbe irragionevole non considerare tale oggettivo impedimento, al fine di dare seguito alla domanda di rettificazione del genere e del nome. Inoltre, sentita la ricorrente all'udienza del 05.11.2024, quest'ultima ha confermato la serietà e ponderazione della propria scelta, all'uopo, peraltro,
3 avanzando una richiesta di rettifica del nome che vorrebbe sostituire a quello posseduto, ovvero da “ ” a “ ”. Parte_1 Per_2
Da quanto precede emerge, dunque, non solo che l'attrice presenta un disturbo di identità di genere da donna a uomo e che si trova attualmente in avanzato stadio di transizione in senso maschile, ma altresì che la stessa non presenta disturbi psicopatologici, che da molto tempo conduce una vita al maschile e che la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria e, del tutto verosimilmente (anche per quanto potuto appurare dal confronto con la parte), definitiva. In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di a quello del sesso maschile nel quale si Parte_1 identifica, in quanto consentirebbero all'attrice di completare tale percorso, risolvendo le discrepanze somatiche tutt'ora presenti. Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultano provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici.
Pertanto, in ossequio alla pronuncia della Consulta, va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, giacché, all'evidenza, irragionevole, ben potendolo la parte fare a prescindere dall'autorizzazione giudiziale.
Occorre, invece, autorizzare, a prescindere dall'adeguamento dei propri caratteri sessuali, la rettificazione del genere e del pronome dell'attrice, da a , nato a [...] il [...] e Parte_1 Per_2 residente in [...](Sa) al Vicolo Porta di Basso n. 9, di sesso maschile.
Lo scrivente Collegio, infatti, aderisce all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che consente tale rettifica, anche alla luce delle acquisizioni della precedente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
“Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri
4 specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (Corte. Cost. cit.). Nel caso di specie, pertanto, fermo restando il non luogo provvedere in merito all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili da femminili a maschili, appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica, dell'audizione della parte che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute e del benessere psico-fisico della ricorrente nelle more dell'intervento, ciò, pertanto, in attuazione del principio costituzione di cui all'art. 32. Sulla base di quanto precede, non ravvisandosi ragioni ostative, la domanda va senz'altro accolta.
La natura del giudizio, anche per effetto dell'assenza di soccombenza, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, pur dando atto, tuttavia, dell'ammissione al gratuito patrocinio delle spese, a carico dello Stato, per la ricorrente, con documentata delibera del 15.02.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede: 1) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
5 2) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali da primari a secondari, con riguardo alla persona di a , nata a [...] il Parte_1 Per_2
07.02.2002 e residente in [...](Sa) al Vicolo Porta di Basso n. 9, di sesso femminile, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da
“ ” a “ ) e al nome (da “ Parte_2 Per_4 Parte_1
” a “ ”),
[...] Per_2 con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della L. n. 164 del 1982 e dell'art. 31 di cui al D.lgs n. 150/2011. 3) Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo
6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I Sezione civile I l Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente
2) Dott. Simone Iannone - Giudice relatore ed estensore
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1688/2024 R.G.AC, riservato per la decisione all'udienza e vertente TRA (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa C.F._1 dall'Avv. SPINELLI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in calce al ricorso RICORRENTE e
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 03/05/2024 Parte_1
esponeva che:
[...]
a) che in data 04.07.2023 le veniva diagnosticata “Disforia di genere in soggetto adulto femminile senza disordini della differenziazione sessuale della fase pre-transizione”, come da certificazione asl (doc. n.
2. cit.); b) che aveva in animo di modificato i caratteri sessuali secondari, sottoponendosi a terapia ormonale, allo stato non ancora cominciata per ragioni esclusivamente economiche;
c) che si era sottoposta a colloqui e visite psicologiche durante il predetto periodo a far data dall'anno 2023 (giusta relazione a.s.l. suindicata e relazione a firma della Dott.ssa ); Persona_1
d) che, udita la parte all'udienza del 05.11.2024, la stessa confermava, con convinzione, la propria scelta di volere appartenere al genere maschile,
1 all'uopo dichiarando quanto segue “confermo i fatti di cui al ricorso e manifesto il mio desiderio, affinché possa essere autorizzato sia al cambio di sesso, in uno al nome “ ”, sia, altresì, all'intervento chirurgico. Preciso di Per_2 non aver ancora cominciato la terapia ormonale, stante il costo, ma sono seriamente motivato nel cominciarla (il test genetico costa molto e le liste di attesa sono infinite, precisando come già mi ci sia segnato, per poterlo effettuare), tant'è che sono circa due anni che sono stato sottoposto al percorso di transizione. Mi chiamano con questo nome – – anche sul luogo di Per_2 lavoro. Attualmente mi trovo a disagio e desidero, in cuor mio, essere autorizzato non solo al cambio formale del sesso e del nome, ma anche all'intervento chirurgico, tenuto conto della necessitò di adeguare i miei tratti e le mie caratteristiche fisiche al genere maschile, nel quale mi identifico sin da quando ero piccolo, ad esempio quando io, spesso, giocavo a calcio e con i robot, ovvero secondo quello che, convenzionalmente, si ritiene appartenga ad un genere, identificabile con quello maschile;
spesso mi mettevo la schiuma da barba, desiderando farmela, anche se, purtroppo, ancora non ce l'ho”; d) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere maschile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi Parte_1 chiamare con il nome “ ”; Per_2
e) che non è sposata e non ha figli.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR n. 396/2000, oggi non più vigente) il Tribunale, quando risultava necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. Detta disposizione, poi, è stata sostituita dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150/2011. Sul punto, tuttavia, va evidenziato che, con la recente sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 (che a detta disposizione fa riferimento), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo
2 funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo maschile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo femminile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali e attitudinali di tipo chiaramente maschile (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL NAPOLI SUD, dott.ssa , allegata Persona_3 al fascicolo di parte ricorrente). Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili (invero, va precisato come la ricorrente, in sede di audizione, anche dal punto di vista psico-somatico ha fatto emergere una significativa presenza di elementi esteriori comunemente riferibili al genere maschile) determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore. Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile anche nel corso dell'udienza, ove la parte – in aggiunta a quanto sopra – ha anche rappresentato di aver maturato questa sua decisione, giacché indentificatasi nel genere maschile sin da quando era bambina. Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge non solo che parte ricorrente ha intrapreso un serio e motivato percorso terapeutico individuale verso il riconoscimento nell'identità di genere maschile, ma anche, a tal fine, dichiarato di volersi sottoporre alla cura ormonale, all'uopo essendo stata inserita nelle liste di attesa, al fine di adeguare i propri caratteri sessuali secondari alla propria identità maschile;
d'altra parte, la necessità di rivolgersi alla sanità pubblica trova la sua ragionevole giustificazione nella circostanza che la ricorrente non ha mezzi economici adeguati per sottoporsi a cure private, onde appare evidente come sarebbe irragionevole non considerare tale oggettivo impedimento, al fine di dare seguito alla domanda di rettificazione del genere e del nome. Inoltre, sentita la ricorrente all'udienza del 05.11.2024, quest'ultima ha confermato la serietà e ponderazione della propria scelta, all'uopo, peraltro,
3 avanzando una richiesta di rettifica del nome che vorrebbe sostituire a quello posseduto, ovvero da “ ” a “ ”. Parte_1 Per_2
Da quanto precede emerge, dunque, non solo che l'attrice presenta un disturbo di identità di genere da donna a uomo e che si trova attualmente in avanzato stadio di transizione in senso maschile, ma altresì che la stessa non presenta disturbi psicopatologici, che da molto tempo conduce una vita al maschile e che la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria e, del tutto verosimilmente (anche per quanto potuto appurare dal confronto con la parte), definitiva. In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di a quello del sesso maschile nel quale si Parte_1 identifica, in quanto consentirebbero all'attrice di completare tale percorso, risolvendo le discrepanze somatiche tutt'ora presenti. Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultano provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici.
Pertanto, in ossequio alla pronuncia della Consulta, va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, giacché, all'evidenza, irragionevole, ben potendolo la parte fare a prescindere dall'autorizzazione giudiziale.
Occorre, invece, autorizzare, a prescindere dall'adeguamento dei propri caratteri sessuali, la rettificazione del genere e del pronome dell'attrice, da a , nato a [...] il [...] e Parte_1 Per_2 residente in [...](Sa) al Vicolo Porta di Basso n. 9, di sesso maschile.
Lo scrivente Collegio, infatti, aderisce all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che consente tale rettifica, anche alla luce delle acquisizioni della precedente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
“Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri
4 specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (Corte. Cost. cit.). Nel caso di specie, pertanto, fermo restando il non luogo provvedere in merito all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili da femminili a maschili, appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica, dell'audizione della parte che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute e del benessere psico-fisico della ricorrente nelle more dell'intervento, ciò, pertanto, in attuazione del principio costituzione di cui all'art. 32. Sulla base di quanto precede, non ravvisandosi ragioni ostative, la domanda va senz'altro accolta.
La natura del giudizio, anche per effetto dell'assenza di soccombenza, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, pur dando atto, tuttavia, dell'ammissione al gratuito patrocinio delle spese, a carico dello Stato, per la ricorrente, con documentata delibera del 15.02.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede: 1) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
5 2) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali da primari a secondari, con riguardo alla persona di a , nata a [...] il Parte_1 Per_2
07.02.2002 e residente in [...](Sa) al Vicolo Porta di Basso n. 9, di sesso femminile, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da
“ ” a “ ) e al nome (da “ Parte_2 Per_4 Parte_1
” a “ ”),
[...] Per_2 con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della L. n. 164 del 1982 e dell'art. 31 di cui al D.lgs n. 150/2011. 3) Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo
6