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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/06/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1890/2023 R.G.
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio iscritto al R.G. n. 1890/2023 promosso da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. FELTRIN ALBERTO Parte_1 C.F._1
e dall'avv. LUCA BURIGHEL
- attore - contro
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ARBIA MARIA P.IVA_1
CELESTE;
- convenuto -
OGGETTO: azione di adempimento contrattuale;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 17.06.2025;
Per parte attrice:
“Nel Merito.
Accertata e dichiarata la validità del contratto assicurativo stipulato in data tra e HDI Ass.ni Parte_2
SPA Assicuratrice, per l'effetto condannare la HDI Ass.ni SPA a versare al beneficiario la somma di €. CP_1
25.151,57, quota parte in ragione del 50% sulla maggior somma di € 50.303,14, quale residuo debito del mutuo
00000051195 derivante dall'atto di mutuo di scopo e surrogazione stipulato il 16.09.2008 ai rogiti del noatio Dott.ssa di Sacile, con surroga dell'ipoteca iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Treviso in data 10 luglio 2023 ai nn. Per_1
28377/6554 a favore di Banca Intesa SPA ed a carico del signor per la complessiva somma di € Parte_1
195.000,00=.
In via istruttoria si chiede ammettersi, nell'ipotesi in cui sia ritenuta necessaria si chiede di disporre C.T.U. medico legale sulla persona del signor , al fine di valutare la severità e la gravità dell'ipertensione al tempo della Parte_1 sottoscrizione del contratto assicurativo e l'esistenza di un nesso eziologico tra quest'ultima condizione fisiologica e la
1 patologia invalidante (100%) tuttora in corso.
Si indicano a testi riguardo alle informazioni il funzionario di banca al tempo della predisposizione e sottoscrizione del contratto assicurativo, con riserva di indicare ulteriori testi e di formulare ulteriori capitolo di prova in fase di memoria 183 comma VI^ cpc: la signora . Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste Tes_1 istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI^ co. c.p.c.”
Per parte convenuta:
“Nel merito:
Svolti i necessari accertamenti, rigettare la domanda avanzata dal Sig. per tutte le diverse ragioni in Parte_1 narrativa esposte.
In via di pur denegato subordine, limitarsi l'esborso indennitario cui sia dichiarata tenuta la deducente impresa assicuratrice a quanto risulti di giustizia, in applicazione delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione della polizza d'interesse, da considerarsi parte integrante del presente atto.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'espletamento della CTU richiesta ex adverso, in quanto attività del tutto superflua e finalizzata ad ottenere un accertamento che non possiede alcuna attinenza con l'oggetto del contendere, per le ragioni esposte in atti ed attestate dalla documentazione pure depositata. Ci si oppone altresì all'ammissione della prova testimoniale pur irritualmente ex adverso formulata in quanto parimenti inidonea a fornire chiarimenti e/o informazioni utili al decidere.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 il sig. conveniva in giudizio l'impresa Parte_1 assicuratrice HDI Assicurazioni S.p.a. per vederla condannare all'adempimento dell'obbligazione indennitaria da questa assunta a seguito della stipulazione della polizza multirischio n. 2047/80110, sottoscritta in data 17.11.2005 dall'attore quale garanzia collaterale al mutuo ipotecario a suo tempo contratto.
La polizza prevedeva la seguente formula: l'assicurato avrebbe versato periodicamente un premio all'impresa assicuratrice che si impegnava a erogare una certa somma, al ricorrere di determinati eventi di infortunio o malattia, nei confronti della banca mutuante e creditrice del sig. , banca che avrebbe poi Pt_1 utilizzato tale indennizzo per estinguere il debito residuo dell'attore derivante da mutuo ipotecario.
L'attore esponeva che tra i rischi contro il quale si era assicurato vi era anche l'insorgenza di una invalidità permanente derivante da malattia invalidante di grado pari o superiore al 60%.
Durante la vigenza del contratto assicurativo veniva diagnosticata al sig. la patologia degenerativa di Pt_1 miosite a corpi acuti.
2 A seguito di accertamento da parte della commissione medica dell'Inps avvenuto in data 7.09.2021 il sig.
veniva dichiarato “invalido grave al 100%”. Pt_1
Si rivolgeva pertanto all'assicurazione HDI la quale respingeva la richiesta di indennizzo sostenendo che l'attore, al momento dell'adesione all'assicurazione, non avesse dichiarato di essere affetto, già a partire da tale epoca, da ipertensione arteriosa.
L'attore contestava il diniego ricevuto non essendovi connessione eziologica tra tale patologia e quella sopravvenuta di tipo invalidante.
Tuttavia, l'assicurazione insisteva nella reiezione della domanda.
Dopo aver promosso senza successo tentativo di mediazione obbligatoria, il sig. adiva il Tribunale in Pt_1 epigrafe chiedendo la condanna di HDI all'adempimento della prestazione indennitaria dovuta.
In particolare, parte attrice richiedeva l'adempimento della prestazione prevista al punto 4.0 – C) della suddetta polizza (cfr. p. 6 conclusioni), rubricato “Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia a premio unico (lavoratori autonomi e dipendenti pubblici)”, essendo stato colpito da una invalidità totale nel momento di vigenza del contratto assicurativo.
Censurava, inoltre, il diniego dell'indennizzo sia per assenza di correlazione causale tra la pregressa patologia di ipertensione arteriosa e la sopravvenuta patologia invalidante, sia perché l'ipertensione non figurava tra le patologie da indicare specificamente nel questionario informativo precontrattuale, dovendosi pertanto ritenere quale circostanza ininfluente per il calcolo del rischio assicurativo, e dunque non invocabile quale motivo ostativo all'accoglimento di un'eventuale futura domanda di indennizzo, come previsto in caso di reticenza in sede di stipula di contratto assicurativo (art. 1892 c.c.)
Si costituiva HDI Assicurazioni S.p.a., contestando in fatto e in diritto la ricostruzione attorea e chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte attrice.
La società assicuratrice evidenziava che l'aspetto dirimente della questione riguardasse l'insussistenza della condizione necessaria per la liquidazione dell'indennizzo, riconoscibile, come stabilito dal punto B 3.0, in caso di invalidità totale e permanente pari o superiore al 60% della totale, derivante da solo infortunio, e non da malattia.
Esponeva, quindi, che le deduzioni svolte sulla preesistenza dell'ipertensione arteriosa – fino ad allora non nota all'assicurazione – erano state sollevate a solo fine cautelativo per avvertire la controparte della necessità, data l'introduzione di un nuovo fattore di rischio, di rimodulare il premio e l'indennizzo per eventi sinistri futuri, e non per negare l'attuale richiesta, che doveva essere respinta per il motivo già accennato sopra.
A seguito della prima udienza celebratasi in data 28.09.2023 in modalità cartolare, la causa veniva istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., e il Giudice rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 04.07.2024 nelle modalità di cui all'art. 127 ter.
3 Lette le note scritte depositate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza per precisazione delle conclusioni al 3.07.2025, disponendo la trattazione in modalità cartolare.
L'udienza veniva successivamente anticipata, visto l'art. 281sexies, al 17.6.2025 con assegnazione alle parti di termine fino al 9.06.2025 per deposito di memoria conclusionale.
* * *
- La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per quanto si dirà.
- Parte attrice ha, infatti, basato la propria domanda sull'attivazione della garanzia prevista dalla polizza al punto 4.0 – C).
- Si tratta di una delle garanzie di cui si compone la polizza, e, in particolare, della garanzia per
“Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia a premio unico (garanzia riservata a lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici)”, la cui operatività è descritta nel dettaglio a pag. 15 del contratto assicurativo (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo).
- Ciò premesso, la suddetta garanzia non risulta attivabile nel caso di specie in quanto si riferisce testualmente ad ipotesi di inabilità temporanea.
- Diversamente, il sig. risulta aver contratto, nella vigenza del rapporto contrattuale, una malattia di Pt_1 tipo permanente e invalidante, come chiarito dallo stesso assicurato e accertato a p. 3 del verbale dell'Inps dimesso dal medesimo attore (cfr. doc. 7).
- In particolare, lo stesso attore ha confermato trattarsi di malattia degenerativa derivante da miopatia infiammatoria progressiva, caratterizzata dal deposito di proteine degradate nelle fibre muscolari (p. 3 conclusioni).
- L'art.
4.1 del contratto, inoltre, specifica esplicitamente che “lo stato di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari a venti giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento Chirurgico”; anche tale circostanza, in assenza di un ricovero con intervento chirurgico, porta ad escludere l'attivazione di tale garanzia nel caso in esame.
- La copertura da invalidità totale e permanente risulta assicurata, invece, dalla diversa garanzia di cui al punto B), alla voce “Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio a premio unico” (cfr. p. 9 contratto di polizza).
- Tuttavia, neppure tale garanzia può essere attivata dall'attore, in quanto rivolta espressamente ad assicurare i soli casi di invalidità derivanti da infortunio, nella cui nozione non può rientrare il caso di specie.
- Non può ammettersi infatti un'interpretazione estensiva della nozione di “infortunio” come delineata dallo specifico contratto di assicurazione stipulato, tale da ricomprendervi anche la nozione di malattia.
- Infatti, l'art. 1.1 (“Garanzie Assicurate”), punto B (p. 9 polizza) non solo non menziona in nessun punto l'ipotesi della malattia, ma indica quale modalità di calcolo dell'indennizzo le percentuali previste dalle
4 tabelle , in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie CP_2 professionali, evocando quindi un concetto ristretto di evento sinistro, non estensibile alla malattia contratta al di fuori dell'ambiente lavorativo (o comunque non applicabile ai casi in cui l'insorgenza della patologia non risulta causata dallo svolgimento dell'attività lavorativa).
- Ad ulteriore sostegno di ciò, la disciplina di dettaglio della garanzia B), disciplinata al Titolo 3 del contratto (p. 14) menziona una serie di casi di esclusione della garanzia che riguardano eventi riconducibili ad eventi di natura tipicamente infortunistici.
- Il fatto che le esclusioni siano previste specificamente per eventi di infortunio, e non per eventi di malattia, porta a concludere che l'insieme dei casi soggetti a garanzia dal punto B), siano riconducibili esclusivamente agli eventi di infortunio propriamente intesi.
- Peraltro, l'ipotesi della malattia è contemplata dal contratto all'interno di altre garanzie (come visto sopra)
e pertanto, la mancata indennizzabilità di tali eventi induce a ritenere che, quanto al punto B), il regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti intendesse escludere tali ipotesi dalla specifica garanzia in esame.
- È lo stesso contratto a confermare la non sovrapponibilità tra le due ipotesi, come chiarito all'interno del titolo “Definizioni” (cfr. p. 8, doc. 1, convenuto), laddove le definizioni di “infortunio” e “malattia”
(quest'ultima definita quale “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”) risultano nozioni ben distinte.
- Inoltre, il fatto che il termine “infortunio” non possa considerarsi in maniera omnicomprensiva si ricava anche dal fatto che tale funzione linguistica è assegnata, piuttosto, al termine più generale di “sinistro”, definito quale “evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione”.
- Riassumendo, la polizza sottoscritta dal sig. indennizza l'assicurato in caso di malattia solo per le Pt_1 garanzie di cui al punto C) Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia a premio unico
(garanzia riservata a lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici, la cui operatività è già stata esclusa sopra;
e al punto D), la cui operatività deve essere del pari esclusa nel caso di specie perché garanzia rivolta unicamente a soggetti non lavoratori, come desumibile dalla stessa voce “Assicurazione Malattia Grave a premio unico (garanzia riservata a non lavoratori)”, non attivabile dal sig. che risultava svolgere l'attività di Pt_1 fornaio (p. 3 conclusioni parte attrice), e in ogni caso riferibile unicamente alle seguenti malattie: tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d'organo.
- Pertanto, non rientrando il caso dell'attore nell'oggetto del contratto di polizza assicurativa sottoscritto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi
5 per le fasi di trattazione e decisionale, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e del trattenimento in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
- condanna al rimborso a HDI Assicurazioni S.p.a. delle spese di lite che quantifica in € Parte_1
3.387,00, oltre il 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso, 21.6.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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