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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.16466 dell'anno 2021, pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sbacchi AR
attrice
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Giambrone, Filippo Polizzi, Controparte_1
Alessandro Gravante convenuto oggetto: responsabilità amministratore s.r.l. conclusioni per parte attrice: “preliminarmente reitera le osservazioni alla CTU contestando le ragioni del rigetto delle stesse, in particolare per quanto attiene al mancato aggiornamento del passivo fallimentare, incrementato in corso di causa di €. 1.147.940,54 in considerazione dei provvedimenti di accoglimento delle opposizioni allo stato passivo degli ex dipendenti, trasmessi al consulente con le relative annotazioni, rappresentando che in ogni caso il Giudice, se lo riterrà, potrà tener conto ai fini della quantificazione del “deficit fallimentare”, dello stato passivo aggiornato che ascende a
€ 2.464.928,26 (€ 1.316.987,72 + € 1.147.940,54), da cui andrà detratto l'attivo realizzato pari a €
10.500,00, senza quindi dover disporre il richiamo del consulente;
1) in ogni caso la Curatela del Fallimento chiede che voglia tenere e AR
dichiarare che il convenuto Sig. è responsabile delle condotte e dei fatti esposti Controparte_1 nella presente citazione ai sensi dell'art. 146 L. Fall. in combinato disposto con gli articoli 2476 c.
7° c.c., 2392, 2393 e 2394 c.c., in virtù del richiamo di cui all'art. 2394 bis c.c., per violazione dei doveri imposti agli amministratori ex art. 2484 3° co. 1° nonché per violazione dei doveri di cui all'art. 2486 c.c. e di conseguenza è tenuto a rispondere dei danni prodotti dalla società.
2) Conseguentemente all'accoglimento delle superiori domande, condannare il Sig. CP
:
[...] al pagamento dell'importo sopra determinato di € 2.454.428,26 a titolo di risarcimento danni secondo il criterio del cd. “deficit fallimentare” tenuto conto dello stato passivo effettivo ovvero, subordinatamente, del minor importo di € 1.306.487,72 riconosciuto dal C.T.U.; in alternativa, al pagamento dell'importo di € 1.087.785,00 chiesto dalla curatela fallimentare a titolo di risarcimento dei danni secondo il criterio della “differenza dei netti patrimoniali rettificati in chiave liquidatoria”, ovvero, subordinatamente, del minor importo di € 852.636,66 riconosciuto dal C.T.U.; il tutto oltre rivalutazione e interessi al saggio legale.
3) Condannare, inoltre, il convenuto Sig. al pagamento di spese, diritti ed onorari Controparte_1 del giudizio in favore dell'erario, ritenuta l'attestazione dell'insussistenza dei fondi ex art. 144 T.U. spese di giustizia.”
Per parte convenuta: “dichiarare prescritta l'azione esercitata dalla Curatela del Fallimento della società “ in persona del Curatore, Avv. Monica Galluzzo, in quanto AR
esercitata oltre il termine quinquennale di cui agli artt. 2293 e ss. c.c..
Nel merito, per i motivi di cui al punto 2., rigettare le domande di parte attrice in quanto carenti dei relativi presupposti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento di ha agito in giudizio per la condanna di AR
, amministratore della medesima società, al risarcimento del danno cagionato alla Controparte_1
società e ai creditori sociali.
A sostegno della domanda ha esposto che:
- (socio al 99,67%) aveva svolto il ruolo di amministratore dalla data di costituzione Controparte_1
della società (31.7.2002) sino alla pronuncia di fallimento (dichiarato da questo Tribunale con sentenza del 31.7.2020);
- Alla data della domanda giudiziale il passivo fallimentare ammontava ad € 1.179.841,86 e l'attivo realizzato era pari ad € 10.500,00; - dalla disamina dei libri sociali era emersa la non corretta appostazione di diverse voci la cui rettifica aveva determinato, già alla data del 31.12.2013, la verificazione della causa di scioglimento avendo la società, a quella data, un capitale negativo pari ad € 62.457,00: in particolare, nel bilancio 2013 la cessione di merce per un corrispettivo di €. 253.578,00 era stata erroneamente annotata quale ricavo pur non essendosi perfezionata l'effettiva vendita;
nei bilanci successivi erano stati erroneamente annotati importi a titolo di rimanenze merci e ricavi;
non erano stati annotati integralmente i debiti
CP tributari per e Iva ed il debito per il canone di locazione 2018; nessuna annotazione era stata effettuata in relazione al contenzioso insorto con i lavoratori di cui pure si dava atto nella relazione integrativa al 2017;
- l'amministratore non aveva proceduto agli adempimenti previsti dall'art. 2485 c.c. e aveva, di contro, proseguito l'attività sociale così incrementando le perdite;
- era stata irrogata alla società una sanzione per irregolare assunzione di lavoratori in relazione a fatti commessi nel 2004, divenuta definitiva nel 2016, pari a €. 298.055,16 (anche tale credito non risultava correttamente appostato nei bilanci così come il debito nei confronti dell'Avvocatura dello
Stato scaturente dal relativo contenzioso);
- era stata accertata la mancata contabilizzazione dell'incasso di crediti per € 45.425,00 pur registrati nella contabilità al 2020, di cui non vi era traccia nelle casse sociali.
La Curatale ha quindi quantificato il danno nell'importo pari alla differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, ossia in € 1.087.785,00 oltre interessi e rivalutazione, o, in via alternativa, in €
981.963,00 corrispondente alla perdita incrementale determinatasi dalla prosecuzione dell'attività di impresa pur a fronte della verificazione della causa di scioglimento della società e così determinato:
1) €. 514.813,00 per debiti maturati dopo la causa di scioglimento 2) € 421.725,00 per debiti erariali dovuti a titolo di sanzioni riferite al 2004, consacrati in cartelle divenute definitive nel 2016;
3) € 45.425,00 per l'ammanco di cassa accertato in sede di esame della situazione patrimoniale al
2020.
si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione della domanda risarcitoria Controparte_1
avanzata dalla curatela. Nel merito ha osservato come la crisi della società, che aveva ad oggetto la vendita di abiti da sposa, era stata determinata dal calo degli affari connesso alla pandemia da
Covid-19 che aveva causato una brusca e significativa riduzione delle eventi nuziali con contrazione delle vendite degli abiti da cerimonia.
In ogni caso ha rilevato come difettasse la prova (non ricavabile dalla sola consulenza tecnica di parte) del nesso causale tra le dedotte condotte inadempienti ed il danno allegato dalla curatela.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha poi allegato che l'importo del passivo era aumentato sino a € 2.464.928,26 considerati anche i crediti vantati dai lavoratori ammessi tardivamente a titolo di differenze retributive pari a € 1.147.940,54, sicché il danno doveva quantificarsi nella cifra di € 2.454.428,26 corrispondente alla differenza tra passivo e attivo fallimentare.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la domanda esercitata dal curatore cumula in sé quella esperibile dai creditori sociali (ex art. 2476 co. 4 c.c. come introdotto dal d.lgs. 14/2019) e quella sociale di cui all'art. 2476 co. 1 c.c.
In particolare, “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 17441/2016).
Ha invece natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede, così da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale. “Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (cfr.
Cass. civ. n. 24715/2015).
È stata poi nella specie dedotta la responsabilità per la illegittima prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale.
Infatti, nell'ambito delle società di capitali, a decorrere dal verificarsi della riduzione per perdite di oltre un terzo del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono chiamati – senza indugio - all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. o quelli di cui agli artt.
2447 c.c. (per le s.p.a.) convocando, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo. In caso di mancata adozione dei provvedimenti richiamati, o comunque di mancata ricostituzione del capitale sociale, secondo l'art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.
(iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento). Da tale momento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ed in caso di compimento di atti contrari a tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali (ex art. 2486 c.c.).
Pare opportuno poi rilevare che la responsabilità per la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 o 2482 ter c.c. non si fonda sulla mera condotta omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi. La continuazione dell'attività d'impresa è infatti oggi espressamente contemplata dal codice che attribuisce agli amministratori il potere di gestione non solo dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ma anche quando questa sia stata accertata e pubblicizzata con la registrazione nel Registro delle imprese, e fino alla effettiva consegna dei libri sociali ai liquidatori, al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Ne consegue, come osservato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.198/2022), che “colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c. ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti non siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.
Con riferimento poi al danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui all'art. 2485 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17033/2009 e in fattispecie diversa, ma con affermazione del medesimo principio, Cass. S.U. 9100/2005) lo stesso non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.
E' stato quindi enunciato il principio di diritto secondo il quale è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Da ultimo il legislatore -con la modifica dell'art. 2486 c.c. introdotta dal d.lgs. 14/2019- ha recepito il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque si sarebbero creati anche in ipotesi di liquidazione, principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Laddove poi il criterio dei netti patrimoniali non possa trovare applicazione a causa della mancanza di scritture contabili o dell'irregolarità delle stesse tali da renderle totalmente inidonee alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica, il curatore può invocare, per la quantificazione del danno, il criterio ulteriore della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Al riguardo, osserva il Collegio che, esercitando il curatore sia l'azione sociale che quella che compete ai creditori sociali, trova applicazione tanto il termine di prescrizione quinquennale (ex art. 2949 co. 2 c.c.) decorrente dal giorno della conoscenza della verificazione dell'evento dannoso da parte dei creditori sociali e quindi dalla data della pronuncia di fallimento (salva la prova della previa conoscenza dello stato di insolvenza della società in data antecedente), quanto il termine di prescrizione di cui all'art. 2393 co. 4 c.c. decorrente dalla cessazione della carica dell'amministratore.
Nel caso di specie, avendo la curatela dedotto che i bilanci sociali celavano la reale situazione patrimoniale non facendo emergere la perdita patrimoniale effettiva, la condotta contestata al convenuto integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 n. 2 L. Fall, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale previsto per il relativo reato ex art. 2947 c.c.
Conseguentemente, alla data della proposizione della domanda giudiziale (3.12.2021) il termine di prescrizione non era ancora decorso.
In ogni caso, poi, l'amministratore risulta essere rimasto in carica sino alla pronuncia del fallimento e pertanto anche l'azione sociale di natura contrattuale, pure esperita dal curatore, non si è prescritta, posto che può essere azionata solo alla cessazione della carica avvenuta nella specie il
31.7.2020.
Nel merito, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei termini che seguono.
Al riguardo vanno richiamate le conclusioni della consulenza disposta d'ufficio. L'esperto, dopo aver esaminato la documentazione sociale (meglio indicata a pag. 7 della relazione in atti) e verificato che sulla base della stessa è possibile la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della stessa nel corso degli anni, ha osservato che già dal bilancio sociale redatto dall'amministratore al 31.12.2013 risultava un patrimonio netto negativo pari ad € 25.134,00. Ha quindi proceduto alla riappostazione delle voci non correttamente contabilizzate per verificare l'effettivo valore del patrimonio netto negativo e la data di verificazione della causa di scioglimento.
Ha infatti verificato che le appostazioni del conto “crediti verso clienti per merce da consegnare” non risultano congruenti con il principio di competenza di cui all'art. 2423- bis c.c. non essendosi tenuto conto della data dell'operazione, da individuarsi nel momento di spedizione o consegna dei beni mobili, e che tale evenienza determina l'imputazione di ricavi non di competenza, sottraendoli quindi ad esercizi futuri, nonché una incongruente rilevazione delle rimanenze finali il cui ammontare risulta falsato così come anche il risultato d'esercizio. Tale conclusione, peraltro, risulta avvalorata dalla circostanza che l'indice di ricarico nel corso degli esercizi analizzati assume valori altalenanti talvolta anche eccezionali (9 nell'esercizio 2015 - 4,91 nel 2016; 9,39 nel 2017 ed addirittura un ricarico negativo nel 2018) non mantenendo una costanza fisiologica coerente con le comuni politiche di prezzo.
Parimenti ha verificato la fondatezza della non corretta appostazione in bilancio dell'importo della sanzione di € 298.050,00 notificata con cartella di pagamento n. 29620100034399315 del
24/08/2010. Con criterio certamente prudenziale e favorevole all'amministratore, il consulente ha ritenuto che la relativa annotazione avrebbe dovuto essere effettuata quantomeno nel bilancio al
31.12.2016, in quanto a quella data il credito risultava oramai accertato in via definitiva a seguito del rigetto delle azioni promosse dalla società.
Analoghe considerazione ha svolto per la cartella di pagamento n. 29620140009279232 per €
5.005,16 divenuta definitiva in data 01/10/2018.
CP Riguardo l'omessa indicazione in bilancio delle imposte di competenza per l'esercizio 2017 per CP
€ 1.302,00 ed Irap per € 1.127,00, l'esperto ha osservato che, mentre l' effettivamente non venne rilevata in contabilità alla voce “imposte d'esercizio” risultando piuttosto indicata nel modello dichiarativo allegato, l'Irap venne rilevata per € 979,00 come rilevato dal bilancio 2017 e dal libro giornale allegato in atti, con una differenza di € 148,00 rispetto a quanto indicato nel modello redditi.
Riguardo, infine, la rilevazione delle spese per “Avvocatura dello stato” per € 12.868, le cartelle
IVA e IRES notificate nel 2017 con sanzioni per un ammontare pari a circa € 50.230, il maggior debito INPS rispetto al rilevato per € 10.782,00, nulla risulta allegato dalla Curatela, sicché correttamente il consulente non ha tenuto conto della relativa contestazione.
Quanto all'operazione di ricostituzione del capitale sociale richiamata dal convenuto, il consulente ha verificato che l'operazione compiuta nell'esercizio 2016 col versamento di € 10.000,00 non ha consentito, tenendo conto del capitale negativo a quella data maturato, la ricapitalizzazione della società essendo stato versato soltanto l'importo di € 10.000,00; il versamento è stato quindi correttamente riqualificato come versamento conto capitale. D'altra parte, per come sopra evidenziato, il capitale negativo indicato era di gran lunga superiore a quello indicato in bilancio con la conseguenza che l'operazione compiuta non era certamente idonea a ricostituire il capitale sociale.
All'esito delle riappostazioni, il consulente ha quindi rideterminato il capitale negativo nel bilancio al 31.12.2013 pari a - € 61.247,00 e quello alla data del fallimento pari a - € 938.252,00, con conseguente quantificazione della perdita incrementale pari ad € 852.636,66.
L'esperto, nell'effettuare il calcolo, ha altresì tenuto conto dei necessari costi di liquidazione (pari al compenso da corrispondere all'eventuale liquidatore) quantificati in € 24.368,34 e, all'esito delle specifiche contestazioni di parte attrice, del costo del canone di locazione non contabilizzato pari a
€ 25.000,00, oltre all'importo di imposte pari a € 2.429,00 erroneamente considerati.
Infine, ritiene il Collegio che non colgano nel segno le osservazioni alla consulenza svolte da parte attrice e relative alla riappostazione in bilancio dei debiti tributari che non può essere effettuata.
Il consulente ha infatti verificato che non sono stati depositati gli atti necessari alla esatta quantificazione degli ulteriori debiti tributari indicati, con conseguente impossibilità di imputare correttamente detti debiti al bilancio. La produzione delle cartelle e delle ammissioni al passivo soltanto in sede di osservazioni operazioni peritali risulta peraltro tardiva in quanto detti debiti avrebbero potuto essere comunque accertati, senza necessità di attendere l'esito delle domande di insinuazione tardiva da parte di . Controparte_3
Deve invece concordarsi con la difesa di parte attrice in relazione all'osservazione diretta a considerare, ai fini della quantificazione del danno determinato dal convenuto, i provvedimenti di ammissione al passivo e quelli adottati in sede di opposizione, in relazione ai crediti vantati dai lavoratori. Quanto alla tempestività della documentazione depositata, va osservato come già al momento della proposizione giudiziale della domanda la curatela avesse allegato la pendenza della procedura di riconoscimento dei debiti gravanti sul fallimento, riservandosi quindi di quantificarne l'importo nel corso del giudizio, alla quale è seguito il deposito nelle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. delle opposizioni allo stato passivo da parte dei lavoratori.
Al momento di avvio delle operazioni peritali del 12.12.2022 il difensore della curatela ha poi precisato che la massa passiva fallimentare si era formata in forza di provvedimenti del Giudice delegato che, nelle more, avevano deciso i giudizi di opposizione allo stato passivo.
Ne consegue che la disamina detti provvedimenti intervenuti dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie, poste nella disponibilità del c.t.u., non può ritenersi preclusa, come invece ritenuto dal consulente in sede di risposta alle osservazioni di parte attrice.
Nel merito va poi osservato come il credito vantato dai lavoratori, per il periodo riferibile alla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, costituisce ulteriore danno per la società, in termini di aggravamento del dissesto, trattandosi di onere che la società non avrebbe dovuto sopportare in una ottica liquidatoria, né risulta allegato, da parte del debitore, in quali termini e quali posizioni lavorative sarebbero state comunque necessarie anche nella fase di liquidazione.
Si tratta poi nella specie di debiti non considerati nella contabilità sociale esaminata dal c.t.u. e non annotati in bilancio in quanto derivanti da domande di pagamento di differenze retributive e conseguente tfr, le cui somme sono state riconosciute solo a seguito dei diversi contenziosi e non annoverati quindi quali costi del personale nella contabilità sociale né come debiti verso i lavoratori.
Tale posta negativa, gravante sulle casse sociali, non è stata quindi considerata nella determinazione del danno da prosecuzione quantificato dal c.t.u. a seguito delle riappostazioni in bilancio.
L'avvenuto riconoscimento dei debiti in sede fallimentare vale comunque a fornire la prova che la società non ha corrisposto gli importi richiesti dai lavoratori.
Tali somme, dovute ai lavoratori e non versate, costituiscono quindi ulteriore voce di danno, in quanto costi che la società, a decorrere dal bilancio al 31.12.2013 non avrebbe dovuto sostenere, essendo, come sopra chiarito, l'amministratore tenuto ad avviare la sola gestione liquidatoria.
A fronte dei complessivi importi indicati da parte attrice e risultanti dalle ammissioni al passivo e ancora dai provvedimenti resi all'esito dell'opposizione da parte dei lavoratori, deve tuttavia considerarsi che soltanto quelli riferibili al periodo dal 31.12.2013 alla data del fallimento, costituiscono danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.
E quindi dal complessivo importo dei crediti ammessi, che si riferiscono al periodo 2007-2020, deve procedersi a riconoscere quale ulteriore voce di danno soltanto quelli riferibili al periodo successivo al 31.12.2013 e sino alla pronuncia di fallimento del 31.7.2020. Ripartendo l'importo complessivo di €. 1.181.128,16 indicato dalla curatela per debiti nei confronti dei lavorati ammessi al passivo (per i 13 anni considerati in sede di ammissione al passivo dal 2007 al 2020) per ciascun anno, e considerando la somma riferibile ai 6 anni e 7 mesi di illegittima prosecuzione dell'attività di impresa (dal 31.12.2013 al 31 luglio 2020), si giunge al danno ulteriore da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, quale costo relativo appunto ai lavoratori nel corrispondente periodo, pari a € 598.135,40 (al quale si giunge svolgendo la seguente operazione: €.
1.181.128,16:13 anni (2007-2020) = € 90.856,01231 pari ai crediti dei lavorati per ciascun anno;
€
90.856,01231 x 6 anni e 7 mesi di illegittima prosecuzione dal 31.12.2013 al
31.7.2020=598.135,40).
Il danno complessivamente imputabile al convenuto ammonta quindi ad € 1.450.772,10
(598.135,40+852.636,66). Avendo tuttavia parte attrice spiegato in citazione la domanda di condanna nei seguenti termini: “condanna di al pagamento dell'importo di € Controparte_1
1.087.785,00 a titolo di risarcimento dei danni, ovvero del minor importo che verrà accertato nel corso del giudizio, il tutto oltre rivalutazione e interessi al saggio legale”, ed essendo la stessa mutata, in relazione al quantum domandato, tardivamente, ossia soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la condanna va disposta nel limitato importo di € 1.087,785,00.
Al danno così quantificato vanno sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) a decorrere dal momento della verificazione del danno, che può individuarsi nella data del 15.4.2016, data posta a metà tra la verificazione della causa di scioglimento (31.12.2013) e la pronuncia di fallimento (31.7.2020); si giunge quindi all'importo complessivo di € 1.463.209,42 di cui € 138.287,29 a titolo di interessi, e € 237.137,13 a titolo di rivalutazione.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in €. 37.951,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase di merito e in € 26.256,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase cautelare (di cui € 13.178,00 per il reclamo), oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese prenotate a debito, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ex art. 133 dPR 115/2002 essendo la curatela ammessa al gratuito patrocinio.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Stante la qualificazione delle condotte accertate a carico della convenuta in termini di bancarotta, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
PQM
Condanna a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_2
1.463.209,42 oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
pone le spese di lite, liquidate in €. 37.951,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase di merito e in € 26.256,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase cautelare (di cui € 13.178,00 per il reclamo), a carico di e ne Controparte_1 dispone il pagamento in favore dell'Erario; pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.
Indica nel convenuto la parte obbligata al versamento dell'imposta di registro.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 7.5.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.16466 dell'anno 2021, pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sbacchi AR
attrice
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Giambrone, Filippo Polizzi, Controparte_1
Alessandro Gravante convenuto oggetto: responsabilità amministratore s.r.l. conclusioni per parte attrice: “preliminarmente reitera le osservazioni alla CTU contestando le ragioni del rigetto delle stesse, in particolare per quanto attiene al mancato aggiornamento del passivo fallimentare, incrementato in corso di causa di €. 1.147.940,54 in considerazione dei provvedimenti di accoglimento delle opposizioni allo stato passivo degli ex dipendenti, trasmessi al consulente con le relative annotazioni, rappresentando che in ogni caso il Giudice, se lo riterrà, potrà tener conto ai fini della quantificazione del “deficit fallimentare”, dello stato passivo aggiornato che ascende a
€ 2.464.928,26 (€ 1.316.987,72 + € 1.147.940,54), da cui andrà detratto l'attivo realizzato pari a €
10.500,00, senza quindi dover disporre il richiamo del consulente;
1) in ogni caso la Curatela del Fallimento chiede che voglia tenere e AR
dichiarare che il convenuto Sig. è responsabile delle condotte e dei fatti esposti Controparte_1 nella presente citazione ai sensi dell'art. 146 L. Fall. in combinato disposto con gli articoli 2476 c.
7° c.c., 2392, 2393 e 2394 c.c., in virtù del richiamo di cui all'art. 2394 bis c.c., per violazione dei doveri imposti agli amministratori ex art. 2484 3° co. 1° nonché per violazione dei doveri di cui all'art. 2486 c.c. e di conseguenza è tenuto a rispondere dei danni prodotti dalla società.
2) Conseguentemente all'accoglimento delle superiori domande, condannare il Sig. CP
:
[...] al pagamento dell'importo sopra determinato di € 2.454.428,26 a titolo di risarcimento danni secondo il criterio del cd. “deficit fallimentare” tenuto conto dello stato passivo effettivo ovvero, subordinatamente, del minor importo di € 1.306.487,72 riconosciuto dal C.T.U.; in alternativa, al pagamento dell'importo di € 1.087.785,00 chiesto dalla curatela fallimentare a titolo di risarcimento dei danni secondo il criterio della “differenza dei netti patrimoniali rettificati in chiave liquidatoria”, ovvero, subordinatamente, del minor importo di € 852.636,66 riconosciuto dal C.T.U.; il tutto oltre rivalutazione e interessi al saggio legale.
3) Condannare, inoltre, il convenuto Sig. al pagamento di spese, diritti ed onorari Controparte_1 del giudizio in favore dell'erario, ritenuta l'attestazione dell'insussistenza dei fondi ex art. 144 T.U. spese di giustizia.”
Per parte convenuta: “dichiarare prescritta l'azione esercitata dalla Curatela del Fallimento della società “ in persona del Curatore, Avv. Monica Galluzzo, in quanto AR
esercitata oltre il termine quinquennale di cui agli artt. 2293 e ss. c.c..
Nel merito, per i motivi di cui al punto 2., rigettare le domande di parte attrice in quanto carenti dei relativi presupposti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento di ha agito in giudizio per la condanna di AR
, amministratore della medesima società, al risarcimento del danno cagionato alla Controparte_1
società e ai creditori sociali.
A sostegno della domanda ha esposto che:
- (socio al 99,67%) aveva svolto il ruolo di amministratore dalla data di costituzione Controparte_1
della società (31.7.2002) sino alla pronuncia di fallimento (dichiarato da questo Tribunale con sentenza del 31.7.2020);
- Alla data della domanda giudiziale il passivo fallimentare ammontava ad € 1.179.841,86 e l'attivo realizzato era pari ad € 10.500,00; - dalla disamina dei libri sociali era emersa la non corretta appostazione di diverse voci la cui rettifica aveva determinato, già alla data del 31.12.2013, la verificazione della causa di scioglimento avendo la società, a quella data, un capitale negativo pari ad € 62.457,00: in particolare, nel bilancio 2013 la cessione di merce per un corrispettivo di €. 253.578,00 era stata erroneamente annotata quale ricavo pur non essendosi perfezionata l'effettiva vendita;
nei bilanci successivi erano stati erroneamente annotati importi a titolo di rimanenze merci e ricavi;
non erano stati annotati integralmente i debiti
CP tributari per e Iva ed il debito per il canone di locazione 2018; nessuna annotazione era stata effettuata in relazione al contenzioso insorto con i lavoratori di cui pure si dava atto nella relazione integrativa al 2017;
- l'amministratore non aveva proceduto agli adempimenti previsti dall'art. 2485 c.c. e aveva, di contro, proseguito l'attività sociale così incrementando le perdite;
- era stata irrogata alla società una sanzione per irregolare assunzione di lavoratori in relazione a fatti commessi nel 2004, divenuta definitiva nel 2016, pari a €. 298.055,16 (anche tale credito non risultava correttamente appostato nei bilanci così come il debito nei confronti dell'Avvocatura dello
Stato scaturente dal relativo contenzioso);
- era stata accertata la mancata contabilizzazione dell'incasso di crediti per € 45.425,00 pur registrati nella contabilità al 2020, di cui non vi era traccia nelle casse sociali.
La Curatale ha quindi quantificato il danno nell'importo pari alla differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, ossia in € 1.087.785,00 oltre interessi e rivalutazione, o, in via alternativa, in €
981.963,00 corrispondente alla perdita incrementale determinatasi dalla prosecuzione dell'attività di impresa pur a fronte della verificazione della causa di scioglimento della società e così determinato:
1) €. 514.813,00 per debiti maturati dopo la causa di scioglimento 2) € 421.725,00 per debiti erariali dovuti a titolo di sanzioni riferite al 2004, consacrati in cartelle divenute definitive nel 2016;
3) € 45.425,00 per l'ammanco di cassa accertato in sede di esame della situazione patrimoniale al
2020.
si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione della domanda risarcitoria Controparte_1
avanzata dalla curatela. Nel merito ha osservato come la crisi della società, che aveva ad oggetto la vendita di abiti da sposa, era stata determinata dal calo degli affari connesso alla pandemia da
Covid-19 che aveva causato una brusca e significativa riduzione delle eventi nuziali con contrazione delle vendite degli abiti da cerimonia.
In ogni caso ha rilevato come difettasse la prova (non ricavabile dalla sola consulenza tecnica di parte) del nesso causale tra le dedotte condotte inadempienti ed il danno allegato dalla curatela.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha poi allegato che l'importo del passivo era aumentato sino a € 2.464.928,26 considerati anche i crediti vantati dai lavoratori ammessi tardivamente a titolo di differenze retributive pari a € 1.147.940,54, sicché il danno doveva quantificarsi nella cifra di € 2.454.428,26 corrispondente alla differenza tra passivo e attivo fallimentare.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la domanda esercitata dal curatore cumula in sé quella esperibile dai creditori sociali (ex art. 2476 co. 4 c.c. come introdotto dal d.lgs. 14/2019) e quella sociale di cui all'art. 2476 co. 1 c.c.
In particolare, “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 17441/2016).
Ha invece natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede, così da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale. “Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (cfr.
Cass. civ. n. 24715/2015).
È stata poi nella specie dedotta la responsabilità per la illegittima prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale.
Infatti, nell'ambito delle società di capitali, a decorrere dal verificarsi della riduzione per perdite di oltre un terzo del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono chiamati – senza indugio - all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. o quelli di cui agli artt.
2447 c.c. (per le s.p.a.) convocando, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo. In caso di mancata adozione dei provvedimenti richiamati, o comunque di mancata ricostituzione del capitale sociale, secondo l'art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.
(iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento). Da tale momento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ed in caso di compimento di atti contrari a tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali (ex art. 2486 c.c.).
Pare opportuno poi rilevare che la responsabilità per la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 o 2482 ter c.c. non si fonda sulla mera condotta omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi. La continuazione dell'attività d'impresa è infatti oggi espressamente contemplata dal codice che attribuisce agli amministratori il potere di gestione non solo dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ma anche quando questa sia stata accertata e pubblicizzata con la registrazione nel Registro delle imprese, e fino alla effettiva consegna dei libri sociali ai liquidatori, al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Ne consegue, come osservato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.198/2022), che “colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c. ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti non siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.
Con riferimento poi al danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui all'art. 2485 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17033/2009 e in fattispecie diversa, ma con affermazione del medesimo principio, Cass. S.U. 9100/2005) lo stesso non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.
E' stato quindi enunciato il principio di diritto secondo il quale è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Da ultimo il legislatore -con la modifica dell'art. 2486 c.c. introdotta dal d.lgs. 14/2019- ha recepito il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque si sarebbero creati anche in ipotesi di liquidazione, principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Laddove poi il criterio dei netti patrimoniali non possa trovare applicazione a causa della mancanza di scritture contabili o dell'irregolarità delle stesse tali da renderle totalmente inidonee alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica, il curatore può invocare, per la quantificazione del danno, il criterio ulteriore della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Al riguardo, osserva il Collegio che, esercitando il curatore sia l'azione sociale che quella che compete ai creditori sociali, trova applicazione tanto il termine di prescrizione quinquennale (ex art. 2949 co. 2 c.c.) decorrente dal giorno della conoscenza della verificazione dell'evento dannoso da parte dei creditori sociali e quindi dalla data della pronuncia di fallimento (salva la prova della previa conoscenza dello stato di insolvenza della società in data antecedente), quanto il termine di prescrizione di cui all'art. 2393 co. 4 c.c. decorrente dalla cessazione della carica dell'amministratore.
Nel caso di specie, avendo la curatela dedotto che i bilanci sociali celavano la reale situazione patrimoniale non facendo emergere la perdita patrimoniale effettiva, la condotta contestata al convenuto integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 n. 2 L. Fall, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale previsto per il relativo reato ex art. 2947 c.c.
Conseguentemente, alla data della proposizione della domanda giudiziale (3.12.2021) il termine di prescrizione non era ancora decorso.
In ogni caso, poi, l'amministratore risulta essere rimasto in carica sino alla pronuncia del fallimento e pertanto anche l'azione sociale di natura contrattuale, pure esperita dal curatore, non si è prescritta, posto che può essere azionata solo alla cessazione della carica avvenuta nella specie il
31.7.2020.
Nel merito, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei termini che seguono.
Al riguardo vanno richiamate le conclusioni della consulenza disposta d'ufficio. L'esperto, dopo aver esaminato la documentazione sociale (meglio indicata a pag. 7 della relazione in atti) e verificato che sulla base della stessa è possibile la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della stessa nel corso degli anni, ha osservato che già dal bilancio sociale redatto dall'amministratore al 31.12.2013 risultava un patrimonio netto negativo pari ad € 25.134,00. Ha quindi proceduto alla riappostazione delle voci non correttamente contabilizzate per verificare l'effettivo valore del patrimonio netto negativo e la data di verificazione della causa di scioglimento.
Ha infatti verificato che le appostazioni del conto “crediti verso clienti per merce da consegnare” non risultano congruenti con il principio di competenza di cui all'art. 2423- bis c.c. non essendosi tenuto conto della data dell'operazione, da individuarsi nel momento di spedizione o consegna dei beni mobili, e che tale evenienza determina l'imputazione di ricavi non di competenza, sottraendoli quindi ad esercizi futuri, nonché una incongruente rilevazione delle rimanenze finali il cui ammontare risulta falsato così come anche il risultato d'esercizio. Tale conclusione, peraltro, risulta avvalorata dalla circostanza che l'indice di ricarico nel corso degli esercizi analizzati assume valori altalenanti talvolta anche eccezionali (9 nell'esercizio 2015 - 4,91 nel 2016; 9,39 nel 2017 ed addirittura un ricarico negativo nel 2018) non mantenendo una costanza fisiologica coerente con le comuni politiche di prezzo.
Parimenti ha verificato la fondatezza della non corretta appostazione in bilancio dell'importo della sanzione di € 298.050,00 notificata con cartella di pagamento n. 29620100034399315 del
24/08/2010. Con criterio certamente prudenziale e favorevole all'amministratore, il consulente ha ritenuto che la relativa annotazione avrebbe dovuto essere effettuata quantomeno nel bilancio al
31.12.2016, in quanto a quella data il credito risultava oramai accertato in via definitiva a seguito del rigetto delle azioni promosse dalla società.
Analoghe considerazione ha svolto per la cartella di pagamento n. 29620140009279232 per €
5.005,16 divenuta definitiva in data 01/10/2018.
CP Riguardo l'omessa indicazione in bilancio delle imposte di competenza per l'esercizio 2017 per CP
€ 1.302,00 ed Irap per € 1.127,00, l'esperto ha osservato che, mentre l' effettivamente non venne rilevata in contabilità alla voce “imposte d'esercizio” risultando piuttosto indicata nel modello dichiarativo allegato, l'Irap venne rilevata per € 979,00 come rilevato dal bilancio 2017 e dal libro giornale allegato in atti, con una differenza di € 148,00 rispetto a quanto indicato nel modello redditi.
Riguardo, infine, la rilevazione delle spese per “Avvocatura dello stato” per € 12.868, le cartelle
IVA e IRES notificate nel 2017 con sanzioni per un ammontare pari a circa € 50.230, il maggior debito INPS rispetto al rilevato per € 10.782,00, nulla risulta allegato dalla Curatela, sicché correttamente il consulente non ha tenuto conto della relativa contestazione.
Quanto all'operazione di ricostituzione del capitale sociale richiamata dal convenuto, il consulente ha verificato che l'operazione compiuta nell'esercizio 2016 col versamento di € 10.000,00 non ha consentito, tenendo conto del capitale negativo a quella data maturato, la ricapitalizzazione della società essendo stato versato soltanto l'importo di € 10.000,00; il versamento è stato quindi correttamente riqualificato come versamento conto capitale. D'altra parte, per come sopra evidenziato, il capitale negativo indicato era di gran lunga superiore a quello indicato in bilancio con la conseguenza che l'operazione compiuta non era certamente idonea a ricostituire il capitale sociale.
All'esito delle riappostazioni, il consulente ha quindi rideterminato il capitale negativo nel bilancio al 31.12.2013 pari a - € 61.247,00 e quello alla data del fallimento pari a - € 938.252,00, con conseguente quantificazione della perdita incrementale pari ad € 852.636,66.
L'esperto, nell'effettuare il calcolo, ha altresì tenuto conto dei necessari costi di liquidazione (pari al compenso da corrispondere all'eventuale liquidatore) quantificati in € 24.368,34 e, all'esito delle specifiche contestazioni di parte attrice, del costo del canone di locazione non contabilizzato pari a
€ 25.000,00, oltre all'importo di imposte pari a € 2.429,00 erroneamente considerati.
Infine, ritiene il Collegio che non colgano nel segno le osservazioni alla consulenza svolte da parte attrice e relative alla riappostazione in bilancio dei debiti tributari che non può essere effettuata.
Il consulente ha infatti verificato che non sono stati depositati gli atti necessari alla esatta quantificazione degli ulteriori debiti tributari indicati, con conseguente impossibilità di imputare correttamente detti debiti al bilancio. La produzione delle cartelle e delle ammissioni al passivo soltanto in sede di osservazioni operazioni peritali risulta peraltro tardiva in quanto detti debiti avrebbero potuto essere comunque accertati, senza necessità di attendere l'esito delle domande di insinuazione tardiva da parte di . Controparte_3
Deve invece concordarsi con la difesa di parte attrice in relazione all'osservazione diretta a considerare, ai fini della quantificazione del danno determinato dal convenuto, i provvedimenti di ammissione al passivo e quelli adottati in sede di opposizione, in relazione ai crediti vantati dai lavoratori. Quanto alla tempestività della documentazione depositata, va osservato come già al momento della proposizione giudiziale della domanda la curatela avesse allegato la pendenza della procedura di riconoscimento dei debiti gravanti sul fallimento, riservandosi quindi di quantificarne l'importo nel corso del giudizio, alla quale è seguito il deposito nelle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. delle opposizioni allo stato passivo da parte dei lavoratori.
Al momento di avvio delle operazioni peritali del 12.12.2022 il difensore della curatela ha poi precisato che la massa passiva fallimentare si era formata in forza di provvedimenti del Giudice delegato che, nelle more, avevano deciso i giudizi di opposizione allo stato passivo.
Ne consegue che la disamina detti provvedimenti intervenuti dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie, poste nella disponibilità del c.t.u., non può ritenersi preclusa, come invece ritenuto dal consulente in sede di risposta alle osservazioni di parte attrice.
Nel merito va poi osservato come il credito vantato dai lavoratori, per il periodo riferibile alla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, costituisce ulteriore danno per la società, in termini di aggravamento del dissesto, trattandosi di onere che la società non avrebbe dovuto sopportare in una ottica liquidatoria, né risulta allegato, da parte del debitore, in quali termini e quali posizioni lavorative sarebbero state comunque necessarie anche nella fase di liquidazione.
Si tratta poi nella specie di debiti non considerati nella contabilità sociale esaminata dal c.t.u. e non annotati in bilancio in quanto derivanti da domande di pagamento di differenze retributive e conseguente tfr, le cui somme sono state riconosciute solo a seguito dei diversi contenziosi e non annoverati quindi quali costi del personale nella contabilità sociale né come debiti verso i lavoratori.
Tale posta negativa, gravante sulle casse sociali, non è stata quindi considerata nella determinazione del danno da prosecuzione quantificato dal c.t.u. a seguito delle riappostazioni in bilancio.
L'avvenuto riconoscimento dei debiti in sede fallimentare vale comunque a fornire la prova che la società non ha corrisposto gli importi richiesti dai lavoratori.
Tali somme, dovute ai lavoratori e non versate, costituiscono quindi ulteriore voce di danno, in quanto costi che la società, a decorrere dal bilancio al 31.12.2013 non avrebbe dovuto sostenere, essendo, come sopra chiarito, l'amministratore tenuto ad avviare la sola gestione liquidatoria.
A fronte dei complessivi importi indicati da parte attrice e risultanti dalle ammissioni al passivo e ancora dai provvedimenti resi all'esito dell'opposizione da parte dei lavoratori, deve tuttavia considerarsi che soltanto quelli riferibili al periodo dal 31.12.2013 alla data del fallimento, costituiscono danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.
E quindi dal complessivo importo dei crediti ammessi, che si riferiscono al periodo 2007-2020, deve procedersi a riconoscere quale ulteriore voce di danno soltanto quelli riferibili al periodo successivo al 31.12.2013 e sino alla pronuncia di fallimento del 31.7.2020. Ripartendo l'importo complessivo di €. 1.181.128,16 indicato dalla curatela per debiti nei confronti dei lavorati ammessi al passivo (per i 13 anni considerati in sede di ammissione al passivo dal 2007 al 2020) per ciascun anno, e considerando la somma riferibile ai 6 anni e 7 mesi di illegittima prosecuzione dell'attività di impresa (dal 31.12.2013 al 31 luglio 2020), si giunge al danno ulteriore da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, quale costo relativo appunto ai lavoratori nel corrispondente periodo, pari a € 598.135,40 (al quale si giunge svolgendo la seguente operazione: €.
1.181.128,16:13 anni (2007-2020) = € 90.856,01231 pari ai crediti dei lavorati per ciascun anno;
€
90.856,01231 x 6 anni e 7 mesi di illegittima prosecuzione dal 31.12.2013 al
31.7.2020=598.135,40).
Il danno complessivamente imputabile al convenuto ammonta quindi ad € 1.450.772,10
(598.135,40+852.636,66). Avendo tuttavia parte attrice spiegato in citazione la domanda di condanna nei seguenti termini: “condanna di al pagamento dell'importo di € Controparte_1
1.087.785,00 a titolo di risarcimento dei danni, ovvero del minor importo che verrà accertato nel corso del giudizio, il tutto oltre rivalutazione e interessi al saggio legale”, ed essendo la stessa mutata, in relazione al quantum domandato, tardivamente, ossia soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la condanna va disposta nel limitato importo di € 1.087,785,00.
Al danno così quantificato vanno sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) a decorrere dal momento della verificazione del danno, che può individuarsi nella data del 15.4.2016, data posta a metà tra la verificazione della causa di scioglimento (31.12.2013) e la pronuncia di fallimento (31.7.2020); si giunge quindi all'importo complessivo di € 1.463.209,42 di cui € 138.287,29 a titolo di interessi, e € 237.137,13 a titolo di rivalutazione.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in €. 37.951,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase di merito e in € 26.256,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase cautelare (di cui € 13.178,00 per il reclamo), oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese prenotate a debito, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ex art. 133 dPR 115/2002 essendo la curatela ammessa al gratuito patrocinio.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Stante la qualificazione delle condotte accertate a carico della convenuta in termini di bancarotta, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
PQM
Condanna a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_2
1.463.209,42 oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
pone le spese di lite, liquidate in €. 37.951,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase di merito e in € 26.256,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase cautelare (di cui € 13.178,00 per il reclamo), a carico di e ne Controparte_1 dispone il pagamento in favore dell'Erario; pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.
Indica nel convenuto la parte obbligata al versamento dell'imposta di registro.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 7.5.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi