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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 463/2024 promossa in sede di appello da
, Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Assarotti n. 3, presso lo studio dell'Avv. Laura Dutto che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza G. D'Annunzio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Franco Grillo che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 278/2024, pubblicata il 14/03/2024 avente ad oggetto separazione giudiziale
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
in parziale riforma della sentenza n. 278/2024 pubblicata in data 14.03.2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, voglia:
- dichiarare la separazione dei coniugi e senza Controparte_1 Parte_1 addebito di responsabilità a carico del
- rigettare la immotivata richiesta della sig.ra intesa ad ottenere il CP_1 versamento di un contributo per il suo mante ovvero ridimensionarlo considerevolmente, sia in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente, sia in considerazione del fatto che la stessa risulta in possesso di titoli adeguati ed idonea a prestare attività lavorativa, oltre che in possesso di tutti i presupposti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza e/o di inclusione;
- determinare l'assegno di contributo al mantenimento della minore
[...]
in misura congrua, in considerazione delle condizioni economiche e degli Per_1 introiti mensili del sig. ; Parte_1
- stabilire che il padre e la figlia in luogo protetto ed alla presenza dei servizi sociali e/o di un esperto psicologo. In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata
“Contraris reiectis, respingere l'interposto gravame con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Per il Procuratore Generale
come da parere in data 13.9.24
“Il Procuratore Generale visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato ed in particolare il ricorso in appello presentato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Alessandria del 20.2.2 lla causa di separazione giudiziali tra l'appellante e la coniuge Controparte_2
[...] ntrario all'accoglimento del medesimo, rilevando come la sentenza impugnata si basi su di un'attenta analisi della situazione coniugale e familiare e, dopo approfondita disamina delle diverse questioni poste all'attenzione del primo giudicante, detti la regolamentazione dei rapporti tra gli ex-coniugi e della collocazione della figlia minore della coppia che appare più rispondente alla tutela del benessere e della stabilità di quest'ultima, conclusioni che questo PG ampiamente condivide anche in relazione all'addebito della separazione deciso dal primo giudice.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il signor e la signora contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Cosenza in data 30/12/2010; dalla loro unione è nata il 28/07/2009 la figlia . Per_1
Con ricorso del 03/11/2021 la signora conveniva innanzi al Tribunale di CP_1
Alessandria il marito chiedendo dichiararsi la loro separazione con addebito a carico del coniuge per comportamenti gravi del marito, affidarsi la figlia alle cure della madre con facoltà per il padre di visitarla presso la casa materna, assegnarsi la casa coniugale, disporsi contributo per il mantenimento della minore in capo al padre nella misura di € 2000 mensili, disporsi contributo di mantenimento per la moglie nella misura di € 1000 e condanna al risarcimento dei gravi danni morali e materiali cagionati a lei e alla minore. Si costituiva il signor contestando le allegazioni della ricorrente, Parte_1 respingendo le accuse rivoltegli e concludendo per la pronuncia della separazione senza alcun addebito. Veniva disposta CTU al fine di valutare lo stato di benessere psicologico della figlia e le migliori soluzioni di affidamento. Per_1
All'esito della disposta CTU, espletate le prove testimoniali, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale con termini per lo scambio di comparse e repliche.
Il Tribunale di Alessandria con la sentenza impugnata dichiarava l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta da parte ricorrente nei confronti del resistente;
dichiarava la separazione personale dei coniugi;
accoglieva la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di;
affidava la figlia minore Controparte_1 Parte_1
in modo esclusivo alla madre signora con collocazione e Per_1 Controparte_1 residenza presso l'abitazione della medesima;
poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la Per_1 somma di Euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento la somma di Euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
condannava il signor al pagamento delle spese. Parte_1
Nella parte motivazionale (qui limitatamente alle parti inerenti ai motivi d'appello) della sentenza appellata il Giudice di Prime dava atto in primo luogo della Pt_2 sussistenza dei presupposti dell'addebito, “...è' stato infatti provato che il resistente in costanza di matrimonio ha intrattenuto relazioni con altre donne e prostitute come emerge dalla produzione di parte ricorrente con i documenti allegati al ricorso (cfr. in tal senso numerosi screen shot allegati al ricorso ricavati dal cellulare del resistente).”. In punto affidamento il Tribunale si discostava dalla soluzione di affido condiviso proposta dal CTU , ritenendo preferibile, fino alla definizione del procedimento penale relativa a presunti abusi che sarebbero stati commessi dal resistente ai danni della figlia, prevedere nello stesso interesse della minore e di una fattiva gestione della vita della figlia il regime dell'affido esclusivo in favore della madre. Conseguentemente veniva disposta la collocazione presso la madre , non prevedendosi allo stato un regime di frequentazione padre-figlia. In ordine al mantenimento disposto per la figlia , il Tribunale riteneva Per_1 adeguata la somma di € 500 mensili, oltre spese straordinarie e parimenti riteneva adeguato il versamento di un mantenimento per la moglie pari a 500 €. Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione il signor Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
[...]
Con il primo motivo l'appellante sostiene l'infondatezza dell'addebito, rinnovando l'eccezione di inammissibilità delle prove ( screenshot ricavati dal telefono dello stesso allegati al ricorso originario ) dalle quali risulterebbe che egli, in costanza di matrimonio, avrebbe intrattenuto relazioni con altre donne e prostitute.Siffatte prove, in quanto acquisite illecitamente, sarebbero inutilizzabili. In secondo luogo difetterebbe il nesso causale tra la presunta e asserita violazione del dovere coniugale e la crisi tra i coniugi che era di gran lunga preesistente. Con il secondo motivo l'appellante si duole della decisione in punto contributo di mantenimento, chiedendo - anche attese le modeste condizioni economiche dimostrate - la revoca di quello disposto a favore della moglie, idonea a svolgere attività lavorativa e la riduzione di quello disposto per la figlia . Per_1
Con il terzo motivo il sig. , preso atto della accusa da parte della figlia di Parte_1 violenze poste in essere dallo stesso e oggetto di procedimento penale, lamenta la mancata previsione da parte del primo giudice di un benché minimo regime di incontri, quantomeno in luogo protetto e alla presenza di personale esperto.
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 10/07/2024 l'appellata ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello. Controparte_1
In punto addebito la difesa ha ampiamente argomentato sulla lecita acquisizione degli screen shot che , quand'anche non avessero pieno valore di prova, troverebbero comunque riscontro nel residuo materiale probatorio offerto. Ha poi negato che le condotte del marito siano intervenute dopo la crisi coniugale, posto che il nucleo si era ricostituito – dopo un momento di difficoltà – a Tortona dove la coppia aveva vissuto insieme, con comportamenti di normale convivenza. Sul secondo motivo di gravame, l'appellata lamenta di non disporre di attività lavorativa pur avendola a lungo cercata ed essendo iscritta nelle liste di collocamento, evidenziando anche che ben tre querele sono state presentate nei confronti del marito per il reato di cui all'art. 570 c.p., avendo egli omesso i previsti versamenti. In ordine al terzo motivo concernente la frequentazione del padre da parte di
, l'appellata rammenta che a seguito del grave disagio manifestato dalla Per_1 minore dinanzi al perito che ebbe ad espletare la CTU in primo grado, fu proprio il perito a concludere per la immediata interruzione degli incontri tra e il Per_1 padre.
Precisate le conclusioni all'udienza del 16.5.25, la Corte ha assunto la causa in decisione concedendo i termini di giorni sessanta per le comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
***
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. A differenza del primo difensore del sig. , che focalizzava le proprie Parte_1 difese in punto prove illecitamente acquisite, il nuovo difensore pone il focus principalmente sul nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e l'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, nesso che la sigra non avrebbe CP_1 provato. L'argomento è privo di pregio confutante: risulta, infatti, che dopo il trasferimento della sigra a Tortona con la minore, la coppia abbia ripreso una normale CP_1 vita coniugale, come dimostra l'avvenuto trasferimento dell'appellante e la sua residenza anagrafica in Tortona, circostanza pacifica e non contestata dal
. Parte_1
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296 ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell'onere della prova. La parte che chieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l'altro coniuge (nel nostro caso, il marito) che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà o altra condotta. Nella fattispecie in esame, anche dalle conversazioni Whatsapp tra i coniugi è emerso che tra i due fosse ancora viva l'affectio coniugalis, anche dopo un iniziale momento di difficoltà che si era superato e il sig. non ha allegato fatti idonei ad Parte_1 escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra le gravi violazioni accertate e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre ora affrontare il tema del preteso utilizzo da parte della ricorrente in primo grado - al fine di sostenere la domanda di addebito - di prove illecitamente acquisite. Sul punto le rispettive difese riportano i vari orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si sono succeduti nel tempo:
• la difesa di parte appellante sostiene la inammissibilità delle prove versate in atti dalla sigra con “ pacifica violazione di tutte le norme, di CP_1 natura civilistica e non solo,regolatrici della materia. “ richiamando pronunce secondo cui in ogni occasione in cui si legge una e-mail o un messaggio del coniuge si deve chiedere una specifica autorizzazione (Cass. 2905/29 e 2942/19) e comunque sarebbero inutilizzabili le prove di origine illecita nel processo civile;
d'altra parte – pur in assenza di una norma nel codice di procedura civile della portata di cui all'art. 191 c.p.p.- l'inutilizzabilità deriverebbe dal combinato disposto dell'art. 15 della Costituzione;
• la difesa di parte appellata richiama l'orientamento secondo cui la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il diritto alla difesa e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza ( cfr. Cass. 12974/21 e 13121/23); cio' sarebbe in sintonia con l'art. 24 lett. f) Codice della Privacy e con l'assenza nel codice di rito di un articolo analogo all'art. 191 c.p.p. che nel processo penale sancisce l'inutilizzabilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento delle prove acquisite in spregio ai divieti stabiliti dalla legge. La Corte ritiene che la questione possa trovare una ulteriore soluzione, alla luce del puntuale insegnamento della Suprema Corte, che con l'ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, Sezione II Civile, ha affrontato il tema dell'efficacia probatoria, nel processo civile, dei messaggi WhatsApp e degli SMS prodotti come semplice screenshot e non accompagnati da una perizia forense in grado di confermarne l'autenticità o la provenienza. Si è affermato che i “messaggi whatsapp e gli 'sms' conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di whatsapp mediante copia dei relativi 'screenshot', tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. E' interessante analizzare il percorso logico seguito dalla Suprema Corte perché nasconde spunti per una riflessione sul rapporto tra norme del codice civile, del codice di procedura civile e norme del codice dell'amministrazione digitale. In maniera assai significativa la Corte di Cassazione ribadisce la piena efficacia probatoria degli screenshot, anche se privi dell'efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. e subito dopo rileva come il ricorrente avesse “contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del 'documento' in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto”. In questo caso si afferma che il valore probatorio di un documento informatico (lo screenshot è un documento informatico a tutti gli effetti) non è vincolato al disposto dell'art. 2702 c.c. ma è invece soggetto al disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c., che nel caso specifico non e' stato effettuato. Come nel caso che ci riguarda il sig. ha contestato solo l'utilizzabilità Parte_1 del documento ma non ne ha disconosciuto il contenuto intrinseco. La presenza di questa norma, importante declinazione del principio dispositivo che informa l'intero processo civile, è dunque fondamentale per valutare il comportamento della parte contro cui sono stati prodotti i documenti Parte_1
Ben avrebbe potuto l'appellante disconoscere in modo circostanziato i vari allegati al ricorso, ma cio' non è avvenuto. Tali riproduzioni fanno dunque piena prova dei fatti e delle circostanze la rappresentate, salvo che parte contro cui sono prodotti non ne contesti espressamente la conformità (per la precisione, ciò che si disconosce non è la provenienza del documento riprodotto, bensì la rispondenza della riproduzione al documento originale). Questo principio può dirsi pacifico, anche in ragione della equiparazione fra documenti analogici e informatici ai sensi della L. 40/2008, ha trovato conferma anche nelle Sezioni Unite, con la sentenza del 27 aprile 2023, n. 11197. La pronuncia citata conferma la tendenza ad ampliare le possibilità di prova nel processo civile, rendendo sempre più rilevanti le nuove tecnologie e gli strumenti digitali nella formazione del convincimento del giudice. Oltre ai copiosi screenshot di whatsapp e immagini allegati agli atti estratti dal telefono cellulare in uso alla figlia e già in possesso del padre, elementi Per_1 probatori di riscontro sono stati ricavati dall'eloquente materiale dello stesso tipo presente sull'hard disk familiare rimasto nella casa coniugale dopo l'allontanamento del sig. in Calabria. Parte_1
Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta in merito affermando che costituisce violazione degli obblighi di fedeltà ai sensi dell'art. 143 del Codice Civile anche la mera ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, in quanto “condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione” (Cass. Civ., n. 9384/2018). Ciò premesso, risulta evidente che, ad oggi, la nozione di tradimento rilevante ai fini dell'addebito travalica l'idea di mero contatto fisico, assumendo importanza tutte quelle condotte – ancorché solo virtuali – idonee a pregiudicare il rapporto di fiducia fondante il vincolo matrimoniale. Nel caso che ci riguarda lo scambio di sms, foto e video a contenuto sessuale con soggetti diversi dal coniuge, sia di sesso femminile che maschile, può essere considerata causa di addebito. Pertanto, viene confermata la decisione gravata con cui i giudici di merito hanno addebitato la separazione al marito, ritenendo le condotte da questi serbate come fattore scatenante dell'intollerabilità della convivenza e della conseguente separazione.
Il secondo motivo di appello attiene al contributo di mantenimento previsto per la sigra e per la figlia , di cui l'appellante chiede CP_1 Per_1 rispettivamente la revoca per il primo e la riduzione per il secondo. L'appellante allega di versare in una “modesta” situazione economica, avendo egli conseguito, nell'anno 2023, un reddito complessivo pari ad € 8.639,00 e di non poter contare sull'affitto dell'immobile di sua proprietà in Calabria, dove vive. D'altro canto la moglie – soggiunge - è perfettamente idonea a svolgere una attività lavorativa sia per età che per istruzione, nonché avrebbe diritto ad ottenere reddito di cittadinanza o di inclusione, di talché non sussisterebbero i presupposti per l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Alessandria. Rispetto all'an debeatur la Corte ricorda che affinché un coniuge abbia diritto all'assegno di mantenimento, si devono prendere in considerazione e verificate le seguenti condizioni:
• il coniuge beneficiario deve aver fatto espressamente richiesta dell'assegno al giudice;
• la separazione non deve essere stata addebitata al coniuge beneficiario;
• il coniuge beneficiario deve essere privo di “adeguati redditi propri” o non essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive;
• il coniuge obbligato a pagare l'assegno deve disporre di mezzi idonei per far fronte al pagamento. Nulla quaestio sull'esistenza nel caso in oggetto dei primi due requisiti. In ordine al terzo requisito la recente giurisprudenza ( cfr. ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025 Cassazione) ha affermato che quando vi sia un'accertata attitudine al lavoro proficuo di uno dei coniugi, diventa centrale l'onere di quest'ultimo di dimostrare la reale e concreta impossibilità di procurarsi un reddito adeguato attraverso un'occupazione. Questo orientamento conferma la direzione giurisprudenziale che guarda al mantenimento come a uno strumento di solidarietà successivo allo scioglimento del vincolo ( in questo caso il matrimonio è durato undici anni) , ma al contempo esige che tale solidarietà trovi fondamento in una reale condizione di bisogno, non surrogabile dall'ordinaria diligenza del coniuge richiedente. Ebbene la sigra ha assolto all'onere della prova dimostrando di avere CP_1 depositato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego di Tortona( doc. 7) allegato al ricorso di primo grado, nonché l'attestazione di disoccupazione ( doc. 8). Infine , poi, la sigra ha CP_1 prodotto le certificazioni ISEE attestanti l'impossidenza di redditi. La copiosa documentazione prodotta in primo grado da parte appellata con cui si testimonia l'offerta da parte del sig. di prestazioni professionali e di Parte_1 consulenza comprova l'esistenza in capo all'appellante di mezzi idonei per far fronte al pagamento ( requisito sub 4). Peraltro il sig. risulta avere reiteratamente omesso di versare i Parte_1 contributi di mantenimento dovuti a moglie e figlia ( cfr. rinvio a giudizio r.g. 1041/24 allegato alla comparsa di costituzione di parte . CP_1
A differenti conclusioni si giunge in merito al quantum debeatur. Il peggioramento delle condizioni lavorative del sig. ( cfr. dichiarazioni Parte_1 dei redditi versate in atti che dopo una impennata nel 2023 vedono il reddito diminuire in modo sensibile nelle annate 24 e 25) impone un ridimensionamento del contributo disposto nei confronti per la moglie, che si ritiene opportuno ridurre a 300 € mensili.
Ad opposte conclusioni si giunge per l'assegno di mantenimento della figlia minore , assegno che non puo' essere modificato, tenuto conto delle Per_1 esigenze della ragazza e del fatto che non vi è alcun tipo di contributo diretto da parte del padre. Secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Sez. I, ordinanza n. 11724/2023) le necessità economiche dei figli aumentano con la loro crescita, e ciò non ha bisogno di specifica dimostrazione. In un precedente del 2022 (Cass. n. 13664/2022), la Suprema Corte aveva già statuito: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento». Dunque, il principio è chiaro: l'assegno di mantenimento è destinato a crescere parallelamente all'età e alle esigenze del figlio e non certo a diminuire, come vorrebbe parte appellante.
L'ultimo motivo di gravame relativo alla frequentazione da parte di del Per_1 genitore non collocatario è del tutto infondato. La pendenza del procedimento penale a carico del sig. dinanzi al Parte_1
Tribunale di Cosenza per il reato di cui agli artt. 81,609 bis c.2) n. 1 e 609 ter c) n.ri 1 e 5 c.p. ha determinato il primo giudice a seguire le valutazioni del CTU non definendo regimi di frequentazione provvisori. La Corte condivide le cautele previste, anche tenuto conto del fatto che , Per_1 ormai sedicenne, continua a rifiutare di incontrare il padre.
L'appello deve, dunque, essere rigettato fatta eccezione per il ridimensionamento dell'assegno a favore della sigra CP_1 La sentenza deve, per il resto, essere confermata.
La parte appellante, stante la prevalente soccombenza, va condannata al pagamento a favore della appellata delle spese di lite, che si liquidano secondo i nuovi parametri di cui al d.m.
3.8.2022 n. 147, recante modifiche al d.m. 55/2014 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata media da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 6076,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 2600,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 278/2024 proposto da nei Parte_1 confronti di : Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello,
PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al suo mantenimento la
[...] somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a far data dal deposito della presente sentenza;
CONFERMA nel resto;
CONDANNA il sig a rimborsare alla parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 6076,00 oltre
[...]
15% rimborso forfettario, oltre IVA e CPA..
Così deciso il 17.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente Dottssa Carmela Mascarello
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 463/2024 promossa in sede di appello da
, Parte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Assarotti n. 3, presso lo studio dell'Avv. Laura Dutto che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza G. D'Annunzio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Franco Grillo che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 278/2024, pubblicata il 14/03/2024 avente ad oggetto separazione giudiziale
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
in parziale riforma della sentenza n. 278/2024 pubblicata in data 14.03.2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, voglia:
- dichiarare la separazione dei coniugi e senza Controparte_1 Parte_1 addebito di responsabilità a carico del
- rigettare la immotivata richiesta della sig.ra intesa ad ottenere il CP_1 versamento di un contributo per il suo mante ovvero ridimensionarlo considerevolmente, sia in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente, sia in considerazione del fatto che la stessa risulta in possesso di titoli adeguati ed idonea a prestare attività lavorativa, oltre che in possesso di tutti i presupposti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza e/o di inclusione;
- determinare l'assegno di contributo al mantenimento della minore
[...]
in misura congrua, in considerazione delle condizioni economiche e degli Per_1 introiti mensili del sig. ; Parte_1
- stabilire che il padre e la figlia in luogo protetto ed alla presenza dei servizi sociali e/o di un esperto psicologo. In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata
“Contraris reiectis, respingere l'interposto gravame con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Per il Procuratore Generale
come da parere in data 13.9.24
“Il Procuratore Generale visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato ed in particolare il ricorso in appello presentato da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Alessandria del 20.2.2 lla causa di separazione giudiziali tra l'appellante e la coniuge Controparte_2
[...] ntrario all'accoglimento del medesimo, rilevando come la sentenza impugnata si basi su di un'attenta analisi della situazione coniugale e familiare e, dopo approfondita disamina delle diverse questioni poste all'attenzione del primo giudicante, detti la regolamentazione dei rapporti tra gli ex-coniugi e della collocazione della figlia minore della coppia che appare più rispondente alla tutela del benessere e della stabilità di quest'ultima, conclusioni che questo PG ampiamente condivide anche in relazione all'addebito della separazione deciso dal primo giudice.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il signor e la signora contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Cosenza in data 30/12/2010; dalla loro unione è nata il 28/07/2009 la figlia . Per_1
Con ricorso del 03/11/2021 la signora conveniva innanzi al Tribunale di CP_1
Alessandria il marito chiedendo dichiararsi la loro separazione con addebito a carico del coniuge per comportamenti gravi del marito, affidarsi la figlia alle cure della madre con facoltà per il padre di visitarla presso la casa materna, assegnarsi la casa coniugale, disporsi contributo per il mantenimento della minore in capo al padre nella misura di € 2000 mensili, disporsi contributo di mantenimento per la moglie nella misura di € 1000 e condanna al risarcimento dei gravi danni morali e materiali cagionati a lei e alla minore. Si costituiva il signor contestando le allegazioni della ricorrente, Parte_1 respingendo le accuse rivoltegli e concludendo per la pronuncia della separazione senza alcun addebito. Veniva disposta CTU al fine di valutare lo stato di benessere psicologico della figlia e le migliori soluzioni di affidamento. Per_1
All'esito della disposta CTU, espletate le prove testimoniali, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale con termini per lo scambio di comparse e repliche.
Il Tribunale di Alessandria con la sentenza impugnata dichiarava l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta da parte ricorrente nei confronti del resistente;
dichiarava la separazione personale dei coniugi;
accoglieva la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di;
affidava la figlia minore Controparte_1 Parte_1
in modo esclusivo alla madre signora con collocazione e Per_1 Controparte_1 residenza presso l'abitazione della medesima;
poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la Per_1 somma di Euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento la somma di Euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
condannava il signor al pagamento delle spese. Parte_1
Nella parte motivazionale (qui limitatamente alle parti inerenti ai motivi d'appello) della sentenza appellata il Giudice di Prime dava atto in primo luogo della Pt_2 sussistenza dei presupposti dell'addebito, “...è' stato infatti provato che il resistente in costanza di matrimonio ha intrattenuto relazioni con altre donne e prostitute come emerge dalla produzione di parte ricorrente con i documenti allegati al ricorso (cfr. in tal senso numerosi screen shot allegati al ricorso ricavati dal cellulare del resistente).”. In punto affidamento il Tribunale si discostava dalla soluzione di affido condiviso proposta dal CTU , ritenendo preferibile, fino alla definizione del procedimento penale relativa a presunti abusi che sarebbero stati commessi dal resistente ai danni della figlia, prevedere nello stesso interesse della minore e di una fattiva gestione della vita della figlia il regime dell'affido esclusivo in favore della madre. Conseguentemente veniva disposta la collocazione presso la madre , non prevedendosi allo stato un regime di frequentazione padre-figlia. In ordine al mantenimento disposto per la figlia , il Tribunale riteneva Per_1 adeguata la somma di € 500 mensili, oltre spese straordinarie e parimenti riteneva adeguato il versamento di un mantenimento per la moglie pari a 500 €. Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione il signor Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
[...]
Con il primo motivo l'appellante sostiene l'infondatezza dell'addebito, rinnovando l'eccezione di inammissibilità delle prove ( screenshot ricavati dal telefono dello stesso allegati al ricorso originario ) dalle quali risulterebbe che egli, in costanza di matrimonio, avrebbe intrattenuto relazioni con altre donne e prostitute.Siffatte prove, in quanto acquisite illecitamente, sarebbero inutilizzabili. In secondo luogo difetterebbe il nesso causale tra la presunta e asserita violazione del dovere coniugale e la crisi tra i coniugi che era di gran lunga preesistente. Con il secondo motivo l'appellante si duole della decisione in punto contributo di mantenimento, chiedendo - anche attese le modeste condizioni economiche dimostrate - la revoca di quello disposto a favore della moglie, idonea a svolgere attività lavorativa e la riduzione di quello disposto per la figlia . Per_1
Con il terzo motivo il sig. , preso atto della accusa da parte della figlia di Parte_1 violenze poste in essere dallo stesso e oggetto di procedimento penale, lamenta la mancata previsione da parte del primo giudice di un benché minimo regime di incontri, quantomeno in luogo protetto e alla presenza di personale esperto.
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 10/07/2024 l'appellata ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello. Controparte_1
In punto addebito la difesa ha ampiamente argomentato sulla lecita acquisizione degli screen shot che , quand'anche non avessero pieno valore di prova, troverebbero comunque riscontro nel residuo materiale probatorio offerto. Ha poi negato che le condotte del marito siano intervenute dopo la crisi coniugale, posto che il nucleo si era ricostituito – dopo un momento di difficoltà – a Tortona dove la coppia aveva vissuto insieme, con comportamenti di normale convivenza. Sul secondo motivo di gravame, l'appellata lamenta di non disporre di attività lavorativa pur avendola a lungo cercata ed essendo iscritta nelle liste di collocamento, evidenziando anche che ben tre querele sono state presentate nei confronti del marito per il reato di cui all'art. 570 c.p., avendo egli omesso i previsti versamenti. In ordine al terzo motivo concernente la frequentazione del padre da parte di
, l'appellata rammenta che a seguito del grave disagio manifestato dalla Per_1 minore dinanzi al perito che ebbe ad espletare la CTU in primo grado, fu proprio il perito a concludere per la immediata interruzione degli incontri tra e il Per_1 padre.
Precisate le conclusioni all'udienza del 16.5.25, la Corte ha assunto la causa in decisione concedendo i termini di giorni sessanta per le comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
***
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. A differenza del primo difensore del sig. , che focalizzava le proprie Parte_1 difese in punto prove illecitamente acquisite, il nuovo difensore pone il focus principalmente sul nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e l'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, nesso che la sigra non avrebbe CP_1 provato. L'argomento è privo di pregio confutante: risulta, infatti, che dopo il trasferimento della sigra a Tortona con la minore, la coppia abbia ripreso una normale CP_1 vita coniugale, come dimostra l'avvenuto trasferimento dell'appellante e la sua residenza anagrafica in Tortona, circostanza pacifica e non contestata dal
. Parte_1
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296 ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell'onere della prova. La parte che chieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l'altro coniuge (nel nostro caso, il marito) che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà o altra condotta. Nella fattispecie in esame, anche dalle conversazioni Whatsapp tra i coniugi è emerso che tra i due fosse ancora viva l'affectio coniugalis, anche dopo un iniziale momento di difficoltà che si era superato e il sig. non ha allegato fatti idonei ad Parte_1 escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra le gravi violazioni accertate e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre ora affrontare il tema del preteso utilizzo da parte della ricorrente in primo grado - al fine di sostenere la domanda di addebito - di prove illecitamente acquisite. Sul punto le rispettive difese riportano i vari orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si sono succeduti nel tempo:
• la difesa di parte appellante sostiene la inammissibilità delle prove versate in atti dalla sigra con “ pacifica violazione di tutte le norme, di CP_1 natura civilistica e non solo,regolatrici della materia. “ richiamando pronunce secondo cui in ogni occasione in cui si legge una e-mail o un messaggio del coniuge si deve chiedere una specifica autorizzazione (Cass. 2905/29 e 2942/19) e comunque sarebbero inutilizzabili le prove di origine illecita nel processo civile;
d'altra parte – pur in assenza di una norma nel codice di procedura civile della portata di cui all'art. 191 c.p.p.- l'inutilizzabilità deriverebbe dal combinato disposto dell'art. 15 della Costituzione;
• la difesa di parte appellata richiama l'orientamento secondo cui la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il diritto alla difesa e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza ( cfr. Cass. 12974/21 e 13121/23); cio' sarebbe in sintonia con l'art. 24 lett. f) Codice della Privacy e con l'assenza nel codice di rito di un articolo analogo all'art. 191 c.p.p. che nel processo penale sancisce l'inutilizzabilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento delle prove acquisite in spregio ai divieti stabiliti dalla legge. La Corte ritiene che la questione possa trovare una ulteriore soluzione, alla luce del puntuale insegnamento della Suprema Corte, che con l'ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, Sezione II Civile, ha affrontato il tema dell'efficacia probatoria, nel processo civile, dei messaggi WhatsApp e degli SMS prodotti come semplice screenshot e non accompagnati da una perizia forense in grado di confermarne l'autenticità o la provenienza. Si è affermato che i “messaggi whatsapp e gli 'sms' conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di whatsapp mediante copia dei relativi 'screenshot', tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. E' interessante analizzare il percorso logico seguito dalla Suprema Corte perché nasconde spunti per una riflessione sul rapporto tra norme del codice civile, del codice di procedura civile e norme del codice dell'amministrazione digitale. In maniera assai significativa la Corte di Cassazione ribadisce la piena efficacia probatoria degli screenshot, anche se privi dell'efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. e subito dopo rileva come il ricorrente avesse “contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del 'documento' in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto”. In questo caso si afferma che il valore probatorio di un documento informatico (lo screenshot è un documento informatico a tutti gli effetti) non è vincolato al disposto dell'art. 2702 c.c. ma è invece soggetto al disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c., che nel caso specifico non e' stato effettuato. Come nel caso che ci riguarda il sig. ha contestato solo l'utilizzabilità Parte_1 del documento ma non ne ha disconosciuto il contenuto intrinseco. La presenza di questa norma, importante declinazione del principio dispositivo che informa l'intero processo civile, è dunque fondamentale per valutare il comportamento della parte contro cui sono stati prodotti i documenti Parte_1
Ben avrebbe potuto l'appellante disconoscere in modo circostanziato i vari allegati al ricorso, ma cio' non è avvenuto. Tali riproduzioni fanno dunque piena prova dei fatti e delle circostanze la rappresentate, salvo che parte contro cui sono prodotti non ne contesti espressamente la conformità (per la precisione, ciò che si disconosce non è la provenienza del documento riprodotto, bensì la rispondenza della riproduzione al documento originale). Questo principio può dirsi pacifico, anche in ragione della equiparazione fra documenti analogici e informatici ai sensi della L. 40/2008, ha trovato conferma anche nelle Sezioni Unite, con la sentenza del 27 aprile 2023, n. 11197. La pronuncia citata conferma la tendenza ad ampliare le possibilità di prova nel processo civile, rendendo sempre più rilevanti le nuove tecnologie e gli strumenti digitali nella formazione del convincimento del giudice. Oltre ai copiosi screenshot di whatsapp e immagini allegati agli atti estratti dal telefono cellulare in uso alla figlia e già in possesso del padre, elementi Per_1 probatori di riscontro sono stati ricavati dall'eloquente materiale dello stesso tipo presente sull'hard disk familiare rimasto nella casa coniugale dopo l'allontanamento del sig. in Calabria. Parte_1
Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta in merito affermando che costituisce violazione degli obblighi di fedeltà ai sensi dell'art. 143 del Codice Civile anche la mera ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, in quanto “condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione” (Cass. Civ., n. 9384/2018). Ciò premesso, risulta evidente che, ad oggi, la nozione di tradimento rilevante ai fini dell'addebito travalica l'idea di mero contatto fisico, assumendo importanza tutte quelle condotte – ancorché solo virtuali – idonee a pregiudicare il rapporto di fiducia fondante il vincolo matrimoniale. Nel caso che ci riguarda lo scambio di sms, foto e video a contenuto sessuale con soggetti diversi dal coniuge, sia di sesso femminile che maschile, può essere considerata causa di addebito. Pertanto, viene confermata la decisione gravata con cui i giudici di merito hanno addebitato la separazione al marito, ritenendo le condotte da questi serbate come fattore scatenante dell'intollerabilità della convivenza e della conseguente separazione.
Il secondo motivo di appello attiene al contributo di mantenimento previsto per la sigra e per la figlia , di cui l'appellante chiede CP_1 Per_1 rispettivamente la revoca per il primo e la riduzione per il secondo. L'appellante allega di versare in una “modesta” situazione economica, avendo egli conseguito, nell'anno 2023, un reddito complessivo pari ad € 8.639,00 e di non poter contare sull'affitto dell'immobile di sua proprietà in Calabria, dove vive. D'altro canto la moglie – soggiunge - è perfettamente idonea a svolgere una attività lavorativa sia per età che per istruzione, nonché avrebbe diritto ad ottenere reddito di cittadinanza o di inclusione, di talché non sussisterebbero i presupposti per l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Alessandria. Rispetto all'an debeatur la Corte ricorda che affinché un coniuge abbia diritto all'assegno di mantenimento, si devono prendere in considerazione e verificate le seguenti condizioni:
• il coniuge beneficiario deve aver fatto espressamente richiesta dell'assegno al giudice;
• la separazione non deve essere stata addebitata al coniuge beneficiario;
• il coniuge beneficiario deve essere privo di “adeguati redditi propri” o non essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive;
• il coniuge obbligato a pagare l'assegno deve disporre di mezzi idonei per far fronte al pagamento. Nulla quaestio sull'esistenza nel caso in oggetto dei primi due requisiti. In ordine al terzo requisito la recente giurisprudenza ( cfr. ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025 Cassazione) ha affermato che quando vi sia un'accertata attitudine al lavoro proficuo di uno dei coniugi, diventa centrale l'onere di quest'ultimo di dimostrare la reale e concreta impossibilità di procurarsi un reddito adeguato attraverso un'occupazione. Questo orientamento conferma la direzione giurisprudenziale che guarda al mantenimento come a uno strumento di solidarietà successivo allo scioglimento del vincolo ( in questo caso il matrimonio è durato undici anni) , ma al contempo esige che tale solidarietà trovi fondamento in una reale condizione di bisogno, non surrogabile dall'ordinaria diligenza del coniuge richiedente. Ebbene la sigra ha assolto all'onere della prova dimostrando di avere CP_1 depositato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego di Tortona( doc. 7) allegato al ricorso di primo grado, nonché l'attestazione di disoccupazione ( doc. 8). Infine , poi, la sigra ha CP_1 prodotto le certificazioni ISEE attestanti l'impossidenza di redditi. La copiosa documentazione prodotta in primo grado da parte appellata con cui si testimonia l'offerta da parte del sig. di prestazioni professionali e di Parte_1 consulenza comprova l'esistenza in capo all'appellante di mezzi idonei per far fronte al pagamento ( requisito sub 4). Peraltro il sig. risulta avere reiteratamente omesso di versare i Parte_1 contributi di mantenimento dovuti a moglie e figlia ( cfr. rinvio a giudizio r.g. 1041/24 allegato alla comparsa di costituzione di parte . CP_1
A differenti conclusioni si giunge in merito al quantum debeatur. Il peggioramento delle condizioni lavorative del sig. ( cfr. dichiarazioni Parte_1 dei redditi versate in atti che dopo una impennata nel 2023 vedono il reddito diminuire in modo sensibile nelle annate 24 e 25) impone un ridimensionamento del contributo disposto nei confronti per la moglie, che si ritiene opportuno ridurre a 300 € mensili.
Ad opposte conclusioni si giunge per l'assegno di mantenimento della figlia minore , assegno che non puo' essere modificato, tenuto conto delle Per_1 esigenze della ragazza e del fatto che non vi è alcun tipo di contributo diretto da parte del padre. Secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Sez. I, ordinanza n. 11724/2023) le necessità economiche dei figli aumentano con la loro crescita, e ciò non ha bisogno di specifica dimostrazione. In un precedente del 2022 (Cass. n. 13664/2022), la Suprema Corte aveva già statuito: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento». Dunque, il principio è chiaro: l'assegno di mantenimento è destinato a crescere parallelamente all'età e alle esigenze del figlio e non certo a diminuire, come vorrebbe parte appellante.
L'ultimo motivo di gravame relativo alla frequentazione da parte di del Per_1 genitore non collocatario è del tutto infondato. La pendenza del procedimento penale a carico del sig. dinanzi al Parte_1
Tribunale di Cosenza per il reato di cui agli artt. 81,609 bis c.2) n. 1 e 609 ter c) n.ri 1 e 5 c.p. ha determinato il primo giudice a seguire le valutazioni del CTU non definendo regimi di frequentazione provvisori. La Corte condivide le cautele previste, anche tenuto conto del fatto che , Per_1 ormai sedicenne, continua a rifiutare di incontrare il padre.
L'appello deve, dunque, essere rigettato fatta eccezione per il ridimensionamento dell'assegno a favore della sigra CP_1 La sentenza deve, per il resto, essere confermata.
La parte appellante, stante la prevalente soccombenza, va condannata al pagamento a favore della appellata delle spese di lite, che si liquidano secondo i nuovi parametri di cui al d.m.
3.8.2022 n. 147, recante modifiche al d.m. 55/2014 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata media da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 6076,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 2600,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 278/2024 proposto da nei Parte_1 confronti di : Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello,
PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al suo mantenimento la
[...] somma di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a far data dal deposito della presente sentenza;
CONFERMA nel resto;
CONDANNA il sig a rimborsare alla parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 6076,00 oltre
[...]
15% rimborso forfettario, oltre IVA e CPA..
Così deciso il 17.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente Dottssa Carmela Mascarello