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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3173/2024 promossa da:
cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria AN
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Piergiorgio Lenoci
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM – sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 31.7.2024 ricorso congiunto Parte_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 23/06/2021 alle condizioni richieste
1 per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 4.6.2025 con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 31.10.2024 (sent. n.
325/2024 pubblicata il 6.11.2024, divenuta irrevocabile il 10.12.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 4.6.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (31.10.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia minore Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 23/06/2021 tra
[...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2021 Parte 1
n.109.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2 1) La casa coniugale sita in Livorno, Corso Amedeo 122, in comproprietà tra i coniugi resta assegnata alla sig.ra che la deterrà a titolo di residenza Parte_1 familiare per lei e per la figlia minore che sarà collocata e domiciliata anche anagraficamente presso la madre;
2) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i coniugi con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia (istruzione, educazione, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé;
3) Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlia seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato al ricorso, stilato anche in considerazione dell'età della bambina, delle esigenze lavorative del padre e della turnazione della madre presso il locale ove lavora;
4) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia la somma complessiva di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat: l'assegno unico universale, sarà percepito per l'importo del 50% da ciascun genitore. La signora provvederà al pagamento per l'intero del Parte_1 mutuo gravante sulla casa coniugale;
5) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
l'altro genitore rimborserà la propria quota dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
6) In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni);
7) Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
8) A titolo meramente esemplificativo si riportano le seguenti voci di spese:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
3 giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate a l c o n s e n s o d i entrambi i genitori, suddivise nelle s e g u e n t i c a t e g o r i e:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede): viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto Controparte_2 necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, s p e s e odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
4 9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/ o del documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3173/2024 promossa da:
cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria AN
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Piergiorgio Lenoci
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM – sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 31.7.2024 ricorso congiunto Parte_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 23/06/2021 alle condizioni richieste
1 per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 4.6.2025 con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 31.10.2024 (sent. n.
325/2024 pubblicata il 6.11.2024, divenuta irrevocabile il 10.12.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 4.6.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (31.10.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia minore Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 23/06/2021 tra
[...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2021 Parte 1
n.109.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2 1) La casa coniugale sita in Livorno, Corso Amedeo 122, in comproprietà tra i coniugi resta assegnata alla sig.ra che la deterrà a titolo di residenza Parte_1 familiare per lei e per la figlia minore che sarà collocata e domiciliata anche anagraficamente presso la madre;
2) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà svolto congiuntamente da entrambi i coniugi con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia (istruzione, educazione, viaggi, religione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé;
3) Nel rispetto del principio di bigenitorialità, le frequentazioni padre/figlia seguiranno lo schema di cui al piano genitoriale allegato al ricorso, stilato anche in considerazione dell'età della bambina, delle esigenze lavorative del padre e della turnazione della madre presso il locale ove lavora;
4) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia la somma complessiva di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat: l'assegno unico universale, sarà percepito per l'importo del 50% da ciascun genitore. La signora provvederà al pagamento per l'intero del Parte_1 mutuo gravante sulla casa coniugale;
5) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
l'altro genitore rimborserà la propria quota dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
6) In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni);
7) Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
8) A titolo meramente esemplificativo si riportano le seguenti voci di spese:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
3 giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate a l c o n s e n s o d i entrambi i genitori, suddivise nelle s e g u e n t i c a t e g o r i e:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede): viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto Controparte_2 necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, s p e s e odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
4 9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/ o del documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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