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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 3446/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3446/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASSARELLI ENRICO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 13 48121 RAVENNA presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CANOVA FEDERICO e dell'avv. RAFFI FILIPPO ( VIA G. C.F._3
GUACCIMANNI N. 39 48121 RAVENNA;
( CP_2 C.F._4
VIA DE' GRIFFONI N. 8 40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI N. 8 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CANOVA FEDERICO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto CP_1 ingiuntivo n. 916/2021 R.G. n. 2542/2021, emesso in data 27.9.2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato intimato a
[...]
il pagamento della somma pari ad euro 15.000 oltre Parte_1 interessi e spese, quale credito relativo al pagamento del prezzo di lavorazioni edili realizzate nell''immobile sito in Alfonsine
(RA), via Garibaldi n. 62, effettuate nell'anno 2005.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendone la revoca.
Ha esposto in particolare che l'ingiunzione di pagamento si fonda sostanzialmente su due elementi: il primo, un assegno bancario dell'importo di euro 15.000; il secondo, una dichiarazione unilaterale a firma della sig.ra recante la data del Parte_1
18.4.2005.
Riguardo all'assegno, ha allegato di averlo consegnato alla controparte non già quale pagamento del prezzo di lavori edili, come sostenuto da controparte, ma a garanzia dell'impegno assunto dal proprio figlio a rogitare entro il termine che era stato convenuto.
In sostanza, ii figlio della sig.ra aveva stipulato con Parte_1 la convenuta opposta, in data 2.3.2005, un contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile sito in Alfonsine (RA), Via Garibaldi
n. 62 ad effetti anticipati, quindi con comodato in favore del promissario acquirente nelle more della stipula del contratto definitivo, fissata per il giorno 30 maggio 2005.
A garanzia della stipula del definitivo, l'opponente ha consegnato l'assegno di cui si tratta alla convenuta opposta. Assegno che, al momento della stipula del definitivo, doveva essere distrutto o restituito. Al momento del rogito (avvenuto tempestivamente), non ci fu riconsegna dell'assegno in quanto la sig.ra si fidò Parte_1 che la lo avrebbe fatto in un secondo momento. CP_1
Ha inoltre precisato che l'assegno in parola è stato oggetto di una lunga vicenda giudiziaria. In particolare, la convenuta opposta, a seguito di denuncia-querela della è stata condannata Parte_1 dal Tribunale di Bologna per falsità in assegno, per averne modificato la data di emissione, e per appropriazione indebita, per averlo portato all'incasso in contrasto con gli accordi intervenuti tra le parti. La Corte di Appello di Bologna ha poi dichiarato prescritto il reato, e sulla domanda di restituzione dell'assegno ha rimesso le parti ex art. 263 c.p.p. al giudice civile, mantenendo l'assegno in sequestro.
Riguardo alla dichiarazione prodotta dalla controparte ove essa opponente si afferma debitrice della opposta, ha affermato di non aver mai sottoscritto il documento offerto in comunicazione dalla controparte, disconoscendolo.
In diritto, in particolare, ha poi eccepito, in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di un credito risalente ad oltre 10 anni prima, senza che siano intervenuti atti interruttivi.
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP_1 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha esposto di essere creditrice della attrice opponente della somma di € 15.000,00, quale corrispettivo di alcuni lavori eseguiti nell'appartamento sito in Alfonsine (RA), Corso
Garibaldi n. 62/A, Piano 2, scala 1, oggetto del contratto preliminare, prima, e della compravendita, poi, intervenuta tra la creditrice, odierna opposta, signora e il signor CP_1
figlio della debitrice, opponente, signora Controparte_3
. Parte_1
In particolare, nelle more tra il preliminare e il rogito, avvenuto in data 18/04/2005, la signora concordava con la CP_1 signora che i suddetti lavori sarebbero stati Parte_1 saldati in via separata rispetto alla vendita dell'immobile, ossia mediante assegno di € 15.000,00, post-datato (30/05/2005) rispetto alla data del rogito, che la debitrice, signora , Parte_1 consegnava personalmente alla signora creditrice. CP_1
La somma era quindi destinata all'adempimento di una obbligazione ulteriore e diversa rispetto alle obbligazioni relative al rapporto contrattuale oggetto del rogito, come confermato dalla scrittura privata sottoscritta dalla signora dalla signora CP_1
e dalla signora , dichiarata conforme Persona_1 Parte_1 dal notaio, Dr. , e datata 18/04/2005. Per_2
4. In data 12.5.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
La causa è stata istruita mediante CTU grafologica disposta a seguito di istanza di verificazione richiesta da CP_1
Nel corso del processo il giudice ha formulato ex art. 185 bis c.p.c. un proposta che le parti non hanno accettato.
All'udienza del 19.9.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata e va accolta.
6. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere in giudizio in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Parte attrice opponente ha formulato, in modo tempestivo e rituale, eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria.
Il Tribunale sul punto osserva quanto segue. La sostiene che il termine per l'incasso dell'assegno bancario CP_1 era il 30.6.2006.
Ammette l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione e precisa che in effetti il sequestro probatorio non è incluso negli atti tassativamente previsti dall'art. 2941 c.c..
Nega tuttavia il decorso della prescrizione in quanto: i) si è trovata nella concreta impossibilità di esercizio del proprio diritto di credito dovuta all'indisponibilità materiale dell'assegno bancario, sottoposto a sequestro probatorio e non poteva chiedere copia autentica dello stesso in pendenza del procedimento penale rivestendo essa la qualità di imputata;
ii) la scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e autenticata da notaio, che costituisce il fondamento del credito, è stata rinvenuta dalla medesima soltanto nelle more del procedimento di seconde cure avanti la Corte d'Appello Penale di Bologna.
In considerazione delle circostanze rammentate ne deduce che il termine di decorrenza della prescrizione del diritto agito va individuato nel passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bologna (30.12.2021).
7. Orbene, stando alle stesse allegazioni attoree, il credito azionato in via monitoria doveva essere incassato in data 30.6.2006.
È pacifico ed ammesso dalla stessa parte opposta che non vi sono atti interruttivi della prescrizione.
Parte opposta sostiene di essere stata nell'impossibilità giuridica di esercitare il proprio diritto perché l'assegno era sottoposto a sequestro penale.
La tesi appare invero di ardua comprensibilità posto che allo stato l'assegno è ancora sotto sequestro.
La Corte di Appello infatti ha mantenuto il vincolo del sequestro e disposto che la domanda di restituzione fosse attribuita al giudice civile, come prevede l'art. 262 c.p.p. “in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate”. All'evidenza allora, l'attrice ha inteso azionare il diritto di credito a prescindere dall'assegno, e su tale diritto per come azionato, il giudice è chiamato a pronunciarsi.
Il sequestro dell'assegno peraltro, nel caso di specie, non impediva l'esercizio del diritto di credito ma esclusivamente la possibilità di azionare l'assegno da parte del creditore risultatone spossessato. A riprova di ciò, vi è proprio il fatto che, in costanza di sequestro dell'assegno, l'attrice ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo. E ciò in quanto, a detta della stessa opposta, le proprie ragioni di credito emergerebbero proprio dalla scrittura privata autenticata definita “documento cardine della dimostrazione della titolarità del (proprio) diritto di credito”.
Sicché la tesi secondo cui la si trovasse nella impossibilità CP_1 giuridica di far valere il proprio diritto di credito rilevante ex art. 2935 c.c. è smentita dalla stessa azione intrapresa proprio dalla attrice.
Quanto invece al tardivo rinvenimento della scrittura privata avvenuto “solo nelle more del procedimento di secondo grado” – ed in circostanze non chiarite – è sufficiente osservare che gli impedimenti di mero fatto non hanno alcuna rilevanza ex art. 2935
c.c., pertanto anche sotto tale profilo non si può certo ritenere che il diritto non potesse essere fatto valere.
Inoltre, l'opposta, non spiega il motivo per il quale dal momento del rinvenimento, indicato genericamente sotto il profilo temporale come avvenuto “nel corso del processo di appello” non fosse nelle condizioni di far valere il proprio diritto. E neppure si comprende perché, pur essendo stato rivenuto nel “corso del processo d'appello”
l'opponente sostenga poi che il dies a quo della prescrizione andrebbe individuato nel passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte di Appello di Bologna e non invece ne momento del rinvenimento del documento (che peraltro si badi, nella prospettazione della opposta, contiene un espresso e titolato riconoscimento di debito, tale da ottenere, come in effetti è avvenuto, un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività). A sostegno della propria tesi, l'opposta cita Cass. civ. sez. II –
18/02/1994, n. 1613. Il richiamo non appare conferente. Nel caso preso in esame dalla pronuncia giurisprudenziale predetta il creditore era rientrato in possesso del titolo mentre, come si è già più volte evidenziato, nella vicenda in esame, l'assegno è ancora sotto sequestro, sicché le due situazioni sono del tutto differenti e non equiparabili.
In definitiva: non sono emersi elementi dai quali poter desumere ostacoli di natura giuridica all'esercizio del diritto fatto valere all'interno del presente giudizio;
il credito doveva essere incassato il 30.6.2006 (a voler assumere il termine più favorevole per l'opposta pur rilevando che controparte contesta tale circostanza); non ci sono atti interruttivi. Si deve quindi concludere che, al momento del deposito del ricorso monitorio (2021), la prescrizione era ampiamente maturata.
Va accolta quindi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente e dichiarato estinto per prescrizione il diritto di credito azionato in via monitoria dalla sig.ra con conseguente revoca CP_1 del decreto ingiuntivo.
8. Va rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento formulata da parte opposta in via subordinata.
Le ragioni proposte in via principale dall'attore non sono state accolte in via integrale in quanto è emerso che il credito vantato
è prescritto.
Ne segue che la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà della azione (SSUU sentenza n. 33954 del 5.12.2023: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.”.
9. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opposta.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.800, oltre accessori di legge. per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.200 ed euro
26.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi tariffari oltre euro 27+118,50 per spese.
Vanno parimenti poste a carico di parte soccombente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa con apposito decreto. Non risulta agli atti alcuna domanda per compenso CTP formulata da parte opponente.
10. Si ritiene da ultimo che sussistano i presupposti per affermare la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 co. 3 c.p.p. di parte opposta. Trattasi di pronuncia che può essere adottata d'ufficio e che è connotata dalla natura di sanzione per il comportamento processuale della parte. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo sulla base di un documento che, prontamente disconosciuto a sottoposto a verificazione tramite CTU grafologica, è risultato non veritiero in quanto la firma è risultata falsa.
Il Giudice condivide integralmente l'operato del CTU, frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante – e ne fa proprie le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruo.
In relazione alle osservazioni critiche mosse dalle Difese delle parti costituite, si richiama il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie riguardo al CTP di parte opponente], esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 2.2.2015, n. 1815; più di recente, nello stesso senso cfr. Cass. 31.8.2018, n. 21504).
Quanto al fatto che la consulenza è stata fatta su di una copia ciò
è dipeso all'evidenza dal fatto che parte opposta non ha prodotto l'originale. La domanda di acquisizione dell'originale, formulata solo dopo che la consulenza è stata espletata, e senza che si chiariscano le ragioni per le quali l'opposta non potesse diligentemente procurarselo prima, risulta inammissibile in quanto tardiva. Altrettanto tardiva appare la richiesta di acquisizione della dichiarazione del Notaio ed ogni caso, la predetta Per_3 dichiarazione risulta del tutto generica, posto che conferma solo l'esistenza di una prassi notarile nulla riferendo in merito alla sottoscrizione del documento in esame (come peraltro nulla dice in merito alla presenza dell'originale).
Vi sono dunque i presupposti per ritenere sussistente il “dolo” dell'opposta per aver azionato in via monitoria un credito ponendo alla base della domanda un documento recante una firma falsa che consentiva l'accesso alla provvisoria esecuzione del decreto.
La somma va equitativamente determinata in un importo pari alla metà di quello liquidato per compenso (accessori esclusi), e così € 2.400.
Inoltre, da ultimo essendo emerso in sede di CTU che la scrittura privata autenticata “è opera di un falsario” si impone la trasmissione della presente sentenza al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- ACCERTA E DICHIARA l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da , ACCOGLIE l'opposizione CP_1 proposta da e per l'effetto REVOCA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 916/2021 R.G. 2542/2021 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 27.9.2021; - CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente CP_1 giudizio a che si liquidano in euro in euro 4.800 Parte_1 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed euro 27+118,50 per esborsi;
- CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della ulteriore somma di euro 2.400 ex art. 96.3 c.p.c.;
- Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al Pubblico
Ministero in sede per le valutazioni di competenza.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/02/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3446/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASSARELLI ENRICO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 13 48121 RAVENNA presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CANOVA FEDERICO e dell'avv. RAFFI FILIPPO ( VIA G. C.F._3
GUACCIMANNI N. 39 48121 RAVENNA;
( CP_2 C.F._4
VIA DE' GRIFFONI N. 8 40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI N. 8 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CANOVA FEDERICO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto CP_1 ingiuntivo n. 916/2021 R.G. n. 2542/2021, emesso in data 27.9.2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato intimato a
[...]
il pagamento della somma pari ad euro 15.000 oltre Parte_1 interessi e spese, quale credito relativo al pagamento del prezzo di lavorazioni edili realizzate nell''immobile sito in Alfonsine
(RA), via Garibaldi n. 62, effettuate nell'anno 2005.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendone la revoca.
Ha esposto in particolare che l'ingiunzione di pagamento si fonda sostanzialmente su due elementi: il primo, un assegno bancario dell'importo di euro 15.000; il secondo, una dichiarazione unilaterale a firma della sig.ra recante la data del Parte_1
18.4.2005.
Riguardo all'assegno, ha allegato di averlo consegnato alla controparte non già quale pagamento del prezzo di lavori edili, come sostenuto da controparte, ma a garanzia dell'impegno assunto dal proprio figlio a rogitare entro il termine che era stato convenuto.
In sostanza, ii figlio della sig.ra aveva stipulato con Parte_1 la convenuta opposta, in data 2.3.2005, un contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile sito in Alfonsine (RA), Via Garibaldi
n. 62 ad effetti anticipati, quindi con comodato in favore del promissario acquirente nelle more della stipula del contratto definitivo, fissata per il giorno 30 maggio 2005.
A garanzia della stipula del definitivo, l'opponente ha consegnato l'assegno di cui si tratta alla convenuta opposta. Assegno che, al momento della stipula del definitivo, doveva essere distrutto o restituito. Al momento del rogito (avvenuto tempestivamente), non ci fu riconsegna dell'assegno in quanto la sig.ra si fidò Parte_1 che la lo avrebbe fatto in un secondo momento. CP_1
Ha inoltre precisato che l'assegno in parola è stato oggetto di una lunga vicenda giudiziaria. In particolare, la convenuta opposta, a seguito di denuncia-querela della è stata condannata Parte_1 dal Tribunale di Bologna per falsità in assegno, per averne modificato la data di emissione, e per appropriazione indebita, per averlo portato all'incasso in contrasto con gli accordi intervenuti tra le parti. La Corte di Appello di Bologna ha poi dichiarato prescritto il reato, e sulla domanda di restituzione dell'assegno ha rimesso le parti ex art. 263 c.p.p. al giudice civile, mantenendo l'assegno in sequestro.
Riguardo alla dichiarazione prodotta dalla controparte ove essa opponente si afferma debitrice della opposta, ha affermato di non aver mai sottoscritto il documento offerto in comunicazione dalla controparte, disconoscendolo.
In diritto, in particolare, ha poi eccepito, in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di un credito risalente ad oltre 10 anni prima, senza che siano intervenuti atti interruttivi.
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP_1 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha esposto di essere creditrice della attrice opponente della somma di € 15.000,00, quale corrispettivo di alcuni lavori eseguiti nell'appartamento sito in Alfonsine (RA), Corso
Garibaldi n. 62/A, Piano 2, scala 1, oggetto del contratto preliminare, prima, e della compravendita, poi, intervenuta tra la creditrice, odierna opposta, signora e il signor CP_1
figlio della debitrice, opponente, signora Controparte_3
. Parte_1
In particolare, nelle more tra il preliminare e il rogito, avvenuto in data 18/04/2005, la signora concordava con la CP_1 signora che i suddetti lavori sarebbero stati Parte_1 saldati in via separata rispetto alla vendita dell'immobile, ossia mediante assegno di € 15.000,00, post-datato (30/05/2005) rispetto alla data del rogito, che la debitrice, signora , Parte_1 consegnava personalmente alla signora creditrice. CP_1
La somma era quindi destinata all'adempimento di una obbligazione ulteriore e diversa rispetto alle obbligazioni relative al rapporto contrattuale oggetto del rogito, come confermato dalla scrittura privata sottoscritta dalla signora dalla signora CP_1
e dalla signora , dichiarata conforme Persona_1 Parte_1 dal notaio, Dr. , e datata 18/04/2005. Per_2
4. In data 12.5.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
La causa è stata istruita mediante CTU grafologica disposta a seguito di istanza di verificazione richiesta da CP_1
Nel corso del processo il giudice ha formulato ex art. 185 bis c.p.c. un proposta che le parti non hanno accettato.
All'udienza del 19.9.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata e va accolta.
6. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere in giudizio in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Parte attrice opponente ha formulato, in modo tempestivo e rituale, eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria.
Il Tribunale sul punto osserva quanto segue. La sostiene che il termine per l'incasso dell'assegno bancario CP_1 era il 30.6.2006.
Ammette l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione e precisa che in effetti il sequestro probatorio non è incluso negli atti tassativamente previsti dall'art. 2941 c.c..
Nega tuttavia il decorso della prescrizione in quanto: i) si è trovata nella concreta impossibilità di esercizio del proprio diritto di credito dovuta all'indisponibilità materiale dell'assegno bancario, sottoposto a sequestro probatorio e non poteva chiedere copia autentica dello stesso in pendenza del procedimento penale rivestendo essa la qualità di imputata;
ii) la scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e autenticata da notaio, che costituisce il fondamento del credito, è stata rinvenuta dalla medesima soltanto nelle more del procedimento di seconde cure avanti la Corte d'Appello Penale di Bologna.
In considerazione delle circostanze rammentate ne deduce che il termine di decorrenza della prescrizione del diritto agito va individuato nel passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bologna (30.12.2021).
7. Orbene, stando alle stesse allegazioni attoree, il credito azionato in via monitoria doveva essere incassato in data 30.6.2006.
È pacifico ed ammesso dalla stessa parte opposta che non vi sono atti interruttivi della prescrizione.
Parte opposta sostiene di essere stata nell'impossibilità giuridica di esercitare il proprio diritto perché l'assegno era sottoposto a sequestro penale.
La tesi appare invero di ardua comprensibilità posto che allo stato l'assegno è ancora sotto sequestro.
La Corte di Appello infatti ha mantenuto il vincolo del sequestro e disposto che la domanda di restituzione fosse attribuita al giudice civile, come prevede l'art. 262 c.p.p. “in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate”. All'evidenza allora, l'attrice ha inteso azionare il diritto di credito a prescindere dall'assegno, e su tale diritto per come azionato, il giudice è chiamato a pronunciarsi.
Il sequestro dell'assegno peraltro, nel caso di specie, non impediva l'esercizio del diritto di credito ma esclusivamente la possibilità di azionare l'assegno da parte del creditore risultatone spossessato. A riprova di ciò, vi è proprio il fatto che, in costanza di sequestro dell'assegno, l'attrice ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo. E ciò in quanto, a detta della stessa opposta, le proprie ragioni di credito emergerebbero proprio dalla scrittura privata autenticata definita “documento cardine della dimostrazione della titolarità del (proprio) diritto di credito”.
Sicché la tesi secondo cui la si trovasse nella impossibilità CP_1 giuridica di far valere il proprio diritto di credito rilevante ex art. 2935 c.c. è smentita dalla stessa azione intrapresa proprio dalla attrice.
Quanto invece al tardivo rinvenimento della scrittura privata avvenuto “solo nelle more del procedimento di secondo grado” – ed in circostanze non chiarite – è sufficiente osservare che gli impedimenti di mero fatto non hanno alcuna rilevanza ex art. 2935
c.c., pertanto anche sotto tale profilo non si può certo ritenere che il diritto non potesse essere fatto valere.
Inoltre, l'opposta, non spiega il motivo per il quale dal momento del rinvenimento, indicato genericamente sotto il profilo temporale come avvenuto “nel corso del processo di appello” non fosse nelle condizioni di far valere il proprio diritto. E neppure si comprende perché, pur essendo stato rivenuto nel “corso del processo d'appello”
l'opponente sostenga poi che il dies a quo della prescrizione andrebbe individuato nel passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte di Appello di Bologna e non invece ne momento del rinvenimento del documento (che peraltro si badi, nella prospettazione della opposta, contiene un espresso e titolato riconoscimento di debito, tale da ottenere, come in effetti è avvenuto, un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività). A sostegno della propria tesi, l'opposta cita Cass. civ. sez. II –
18/02/1994, n. 1613. Il richiamo non appare conferente. Nel caso preso in esame dalla pronuncia giurisprudenziale predetta il creditore era rientrato in possesso del titolo mentre, come si è già più volte evidenziato, nella vicenda in esame, l'assegno è ancora sotto sequestro, sicché le due situazioni sono del tutto differenti e non equiparabili.
In definitiva: non sono emersi elementi dai quali poter desumere ostacoli di natura giuridica all'esercizio del diritto fatto valere all'interno del presente giudizio;
il credito doveva essere incassato il 30.6.2006 (a voler assumere il termine più favorevole per l'opposta pur rilevando che controparte contesta tale circostanza); non ci sono atti interruttivi. Si deve quindi concludere che, al momento del deposito del ricorso monitorio (2021), la prescrizione era ampiamente maturata.
Va accolta quindi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente e dichiarato estinto per prescrizione il diritto di credito azionato in via monitoria dalla sig.ra con conseguente revoca CP_1 del decreto ingiuntivo.
8. Va rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento formulata da parte opposta in via subordinata.
Le ragioni proposte in via principale dall'attore non sono state accolte in via integrale in quanto è emerso che il credito vantato
è prescritto.
Ne segue che la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà della azione (SSUU sentenza n. 33954 del 5.12.2023: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.”.
9. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opposta.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.800, oltre accessori di legge. per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.200 ed euro
26.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi tariffari oltre euro 27+118,50 per spese.
Vanno parimenti poste a carico di parte soccombente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa con apposito decreto. Non risulta agli atti alcuna domanda per compenso CTP formulata da parte opponente.
10. Si ritiene da ultimo che sussistano i presupposti per affermare la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 co. 3 c.p.p. di parte opposta. Trattasi di pronuncia che può essere adottata d'ufficio e che è connotata dalla natura di sanzione per il comportamento processuale della parte. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo sulla base di un documento che, prontamente disconosciuto a sottoposto a verificazione tramite CTU grafologica, è risultato non veritiero in quanto la firma è risultata falsa.
Il Giudice condivide integralmente l'operato del CTU, frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante – e ne fa proprie le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruo.
In relazione alle osservazioni critiche mosse dalle Difese delle parti costituite, si richiama il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie riguardo al CTP di parte opponente], esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 2.2.2015, n. 1815; più di recente, nello stesso senso cfr. Cass. 31.8.2018, n. 21504).
Quanto al fatto che la consulenza è stata fatta su di una copia ciò
è dipeso all'evidenza dal fatto che parte opposta non ha prodotto l'originale. La domanda di acquisizione dell'originale, formulata solo dopo che la consulenza è stata espletata, e senza che si chiariscano le ragioni per le quali l'opposta non potesse diligentemente procurarselo prima, risulta inammissibile in quanto tardiva. Altrettanto tardiva appare la richiesta di acquisizione della dichiarazione del Notaio ed ogni caso, la predetta Per_3 dichiarazione risulta del tutto generica, posto che conferma solo l'esistenza di una prassi notarile nulla riferendo in merito alla sottoscrizione del documento in esame (come peraltro nulla dice in merito alla presenza dell'originale).
Vi sono dunque i presupposti per ritenere sussistente il “dolo” dell'opposta per aver azionato in via monitoria un credito ponendo alla base della domanda un documento recante una firma falsa che consentiva l'accesso alla provvisoria esecuzione del decreto.
La somma va equitativamente determinata in un importo pari alla metà di quello liquidato per compenso (accessori esclusi), e così € 2.400.
Inoltre, da ultimo essendo emerso in sede di CTU che la scrittura privata autenticata “è opera di un falsario” si impone la trasmissione della presente sentenza al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- ACCERTA E DICHIARA l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da , ACCOGLIE l'opposizione CP_1 proposta da e per l'effetto REVOCA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 916/2021 R.G. 2542/2021 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 27.9.2021; - CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente CP_1 giudizio a che si liquidano in euro in euro 4.800 Parte_1 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed euro 27+118,50 per esborsi;
- CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della ulteriore somma di euro 2.400 ex art. 96.3 c.p.c.;
- Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al Pubblico
Ministero in sede per le valutazioni di competenza.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/02/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni