TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 124/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
22.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Marina di Gioiosa Ionica, alla Via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'Avv. MOLLICOLA MILENA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo - riconoscimento dello status di invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 15.01.2024, l'istante conveniva in giudizio l' esponendo di avere presentato, in data 14.11.2022, alla CP_2
Commissione sanitaria domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980, nonché dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ma che non le erano stati riconosciuti i benefici richiesti in sede di visita.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (n. 613/2023 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni del CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le darebbero diritto alle provvidenze richieste.
Non si costituiva l' , di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, si dichiarava CP_2
la contumacia.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine ex art. 445 bis, comma 4,
c.p.c. è stato comunicato alle parti il 22.11.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 20.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 15.01.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo la parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal CTU, deducendo che il consulente le ha riconosciuto lo status di invalida civile grave al 100% senza diritto all'accompagnatore, nonché i soli requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3, legge n. 104/92, pretermettendo tuttavia la valutazione su talune patologie pur risultanti dalla documentazione medica allegata e descrivendo un quadro patologico meno compromesso rispetto alla reale condizione clinica esistente. In particolare, le patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico della ricorrente determinerebbero evidenti limitazioni funzionali a carico di tutto il rachide e degli arti inferiori, limitazioni che si concreterebbero in un grave deficit deambulatorio e nella impossibilità di effettuare i più elementari movimenti con le braccia e il busto. Ed in effetti, nella ricostruzione offerta dall'opponente, le stesse limitazioni gravi descritte dal CTU comprometterebbero pesantemente l'autonomia della ricorrente nello svolgimento delle normali attività quotidiane.
A sostegno della propria domanda, l'istante ha peraltro offerto nuova documentazione e precisamente un certificato di visita neurologica datato
03.11.2023 con diagnosi di “poliartopatia cronica, algo-parestesia agli arti superiori ed inferiori da protrusioni discali multiple, osteoporosi con cedimenti dorsali > 15%, sacroileite bilaterale, anterolistesi II-III di L5-S1, stenosi carotidea bilaterale, ipertensione arteriosa, sindrome ansiosa, tiroidite autoimmune in soggetto con vertigini ricorrenti”.
Da tale referto, secondo la prospettazione di parte opponente, emergerebbe una condizione clinica marcatamente più compromessa rispetto a quella risultante dalla relazione peritale, nella quale mancherebbe qualsiasi riferimento alla “stenosi carotidea bilaterale”, comunque già riconosciuta e valutata dall' nel verbale CP_2
impugnato. Inoltre, dalla RM ginocchio DX e SN del 09.03.2016 e dalla visita fisiatrica del 05.03.2014, entrambe in atti, risulterebbe evidente la sussistenza del deficit ambulatorio.
Il giudicante ha ritenuto quindi necessario convocare il consulente già nominato affinché valutasse l'eventuale incidenza del denunciato aggravamento, con particolar riferimento alla “stenosi carotidea bilaterale”, sulla complessiva situazione clinica della perizianda.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione le ragioni dell'omessa valutazione della stenosi bilaterale, rappresentate dal fatto che nell'ultimo certificato del 3/11/2023 non risulta specificato il grado di stenosi. Tale circostanza dimostrerebbe certamente un quadro invariato rispetto a quello evidenziato nei certificati di data antecedente e presenti agli atti di causa. Da tale pregressa documentazione sanitaria, secondo il CTU, si evince che lo stato di stenosi alle carotidi “non è emodinamicamene significativo”, quindi non di un grado tale da provocare eventi cardiovascolari avversi. Tantomeno dall'esame obiettivo condotto nel corso della visita medico legale, a giudizio del consulente, sono emersi elementi tali da evidenziare un mutamento in senso patologico di quanto già esaminato. La relazione integrativa si conclude anzi con l'osservazione che “con un adeguato controllo dell'assetto lipidico e un'opportuna terapia la situazione clinica può ulteriormente migliorare”. In definitiva, il CTU conferma quanto già precisato nel proprio elaborato peritale, ossia che la ricorrente
è persona “invalida al 100% grave con difficoltà persistenti a compiere le funzioni
e i compiti della sua età a partire da novembre 2022”, nonché persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/92, senza quindi necessità di sostegno elevato, a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa (14/11/2022).
La profusa e compiuta valutazione effettuata dalla consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 124/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
22.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Marina di Gioiosa Ionica, alla Via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'Avv. MOLLICOLA MILENA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo - riconoscimento dello status di invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 15.01.2024, l'istante conveniva in giudizio l' esponendo di avere presentato, in data 14.11.2022, alla CP_2
Commissione sanitaria domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980, nonché dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ma che non le erano stati riconosciuti i benefici richiesti in sede di visita.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (n. 613/2023 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni del CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le darebbero diritto alle provvidenze richieste.
Non si costituiva l' , di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, si dichiarava CP_2
la contumacia.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine ex art. 445 bis, comma 4,
c.p.c. è stato comunicato alle parti il 22.11.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 20.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 15.01.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo la parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal CTU, deducendo che il consulente le ha riconosciuto lo status di invalida civile grave al 100% senza diritto all'accompagnatore, nonché i soli requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3, legge n. 104/92, pretermettendo tuttavia la valutazione su talune patologie pur risultanti dalla documentazione medica allegata e descrivendo un quadro patologico meno compromesso rispetto alla reale condizione clinica esistente. In particolare, le patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico della ricorrente determinerebbero evidenti limitazioni funzionali a carico di tutto il rachide e degli arti inferiori, limitazioni che si concreterebbero in un grave deficit deambulatorio e nella impossibilità di effettuare i più elementari movimenti con le braccia e il busto. Ed in effetti, nella ricostruzione offerta dall'opponente, le stesse limitazioni gravi descritte dal CTU comprometterebbero pesantemente l'autonomia della ricorrente nello svolgimento delle normali attività quotidiane.
A sostegno della propria domanda, l'istante ha peraltro offerto nuova documentazione e precisamente un certificato di visita neurologica datato
03.11.2023 con diagnosi di “poliartopatia cronica, algo-parestesia agli arti superiori ed inferiori da protrusioni discali multiple, osteoporosi con cedimenti dorsali > 15%, sacroileite bilaterale, anterolistesi II-III di L5-S1, stenosi carotidea bilaterale, ipertensione arteriosa, sindrome ansiosa, tiroidite autoimmune in soggetto con vertigini ricorrenti”.
Da tale referto, secondo la prospettazione di parte opponente, emergerebbe una condizione clinica marcatamente più compromessa rispetto a quella risultante dalla relazione peritale, nella quale mancherebbe qualsiasi riferimento alla “stenosi carotidea bilaterale”, comunque già riconosciuta e valutata dall' nel verbale CP_2
impugnato. Inoltre, dalla RM ginocchio DX e SN del 09.03.2016 e dalla visita fisiatrica del 05.03.2014, entrambe in atti, risulterebbe evidente la sussistenza del deficit ambulatorio.
Il giudicante ha ritenuto quindi necessario convocare il consulente già nominato affinché valutasse l'eventuale incidenza del denunciato aggravamento, con particolar riferimento alla “stenosi carotidea bilaterale”, sulla complessiva situazione clinica della perizianda.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione le ragioni dell'omessa valutazione della stenosi bilaterale, rappresentate dal fatto che nell'ultimo certificato del 3/11/2023 non risulta specificato il grado di stenosi. Tale circostanza dimostrerebbe certamente un quadro invariato rispetto a quello evidenziato nei certificati di data antecedente e presenti agli atti di causa. Da tale pregressa documentazione sanitaria, secondo il CTU, si evince che lo stato di stenosi alle carotidi “non è emodinamicamene significativo”, quindi non di un grado tale da provocare eventi cardiovascolari avversi. Tantomeno dall'esame obiettivo condotto nel corso della visita medico legale, a giudizio del consulente, sono emersi elementi tali da evidenziare un mutamento in senso patologico di quanto già esaminato. La relazione integrativa si conclude anzi con l'osservazione che “con un adeguato controllo dell'assetto lipidico e un'opportuna terapia la situazione clinica può ulteriormente migliorare”. In definitiva, il CTU conferma quanto già precisato nel proprio elaborato peritale, ossia che la ricorrente
è persona “invalida al 100% grave con difficoltà persistenti a compiere le funzioni
e i compiti della sua età a partire da novembre 2022”, nonché persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/92, senza quindi necessità di sostegno elevato, a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa (14/11/2022).
La profusa e compiuta valutazione effettuata dalla consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi