Sentenza 14 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14.
Commentario • 1
- 1. Compensi avvocati: il rimedio esperibile contro le decisioni del tribunaleAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 settembre 2024
IL CASO: Un avvocato agiva in giudizio contro un proprio cliente, proponendo ricorso ex art. 720 bis c.p.c. ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 al fine di vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il saldo dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta a favore del resistente. Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, si difendeva contestando la pretesa creditoria del legale. Il resistente deduceva l'erroneità della somma richiesta, non avendo il legale tenuto conto nella determinazione dell'importo delle somme già versate, nonché l'inadempimento del professionista nello svolgimento del mandato. Per tale ultimo motivo, chiedeva, pertanto, la condanna dell'avvocato al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 35026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35026 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro LL RI NG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA, N. 32, presso lo studio dell’avvocato DE UC GO UC SAVIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLOTTI ALBA - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 66/2017 depositata il 13/03/2017; lette le conclusioni scritte della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa PAOLA FILIPPI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 35026 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 14/12/2023 2 di 15 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. GR AR AN, avvocato in Genova, otteneva dal Tribunale di Genova- Sez. Lavoro decreto ingiuntivo nei confronti di GE FI, avente ad oggetto il pagamento dell’importo di €22.717,56 a titolo di onorari e diritti per prestazioni professionali e difesa del FI nella controversia di lavoro di agenzia - come da parcella tarata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova. 1.1. FI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo la non debenza degli importi richiesti, in quanto aveva già versato nel corso del rapporto professionale gli acconti che – in presenza di una pattuizione intercorsa verbalmente di compenso a percentuale (20%) nel caso di raggiungimento di esito positivo della controversia, di fatto non conseguito – dovevano ritenersi versati a titolo di compenso. Spiegava anche l’opponente domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subíti a causa del comportamento negligente tenuto dal difensore nell’adempimento del proprio incarico, lamentando in particolare di non essere stato adeguatamente informato circa i rischi di causa, e di essere stato incoraggiato a non accettare l’offerta transattiva formulata dalla controparte ammontante ad €100.000,00, cifra che dovrebbe corrispondere ai danni richiesti. Con il risultato che all’esito del giudizio di primo grado al FI sarebbe stata liquidata l’esigua somma di €9.000,00 – confermata in secondo grado – rispetto a €700.000,00 prospettati dal legale. 1.2. In corso di causa, il giudice monocratico riteneva di dover trattare la controversia con il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150: fissava, pertanto, udienza innanzi al Collegio che aveva istruito la causa e - decidendo con ordinanza collegiale n. 5533/2013 resa in camera di consiglio – riconosceva la responsabilità professionale di AR AN GR, liquidava il danno 3 di 15 in favore del FI in via equitativa determinandolo nel medesimo importo richiesto con il decreto ingiuntivo. 2. Avverso detta pronuncia interponeva appello AR AN GR innanzi alla Corte d’Appello di Genova che, con la sentenza n. 66/2017, in parziale riforma dell’impugnato provvedimento, condannava il FI al pagamento di €1.872,00 in favore della GR a saldo della fase del giudizio di appello;
rigettava la domanda in riforma della liquidazione dei danni per responsabilità professionale dell’appellante proposta con appello incidentale;
confermava la revoca del decreto ingiuntivo;
compensava le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio. 2.1. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che: - sulle questioni relative al rito sollevate dall’appellante, avendo il Tribunale seguito il rito speciale previsto obbligatoriamente per legge per le controversie in materia di onorari e diritti degli avvocati ex art. 14 d.l.gs n. 150/2011 anche in presenza di contestazioni sull’an e di altre questioni che hanno ampliato il thema decidendum, doveva ritenersi corretta la proposizione dell’appello in applicazione del principio dell’apparenza: la GR, infatti, ritenendo di trovarsi di fronte ad un’ordinanza con natura sostanziale di sentenza - perché provvedimento reso a séguito di un’istruttoria con cognizione piena su questione esulante la mera quantificazione del compenso – ha proposto appello contro la decisione del Tribunale, nonostante l’inappellabilità dell’ordinanza imposta dall’ultimo comma dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011; - benché non provato il patto di quota lite (peraltro all’epoca considerato nullo), dalle risultanze documentali doveva dedursi che la GR avesse inteso limitare le proprie competenze per i due gradi del giudizio presupposto, ad eccezione del giudizio di appello, per il quale risultano ancora dovute alla GR le competenze relative all’attività di discussione, quantificate - in base al valore della 4 di 15 controversia e tenuto conto dei parametri forensi – in restanti €1.500,00, oltre IVA e CPA (per un totale di €1.872,00); - va riformata la sentenza di prime cure nella parte in cui riconosce la responsabilità professionale della GR: trattandosi di un’obbligazione di mezzi, al professionista viene richiesta l’osservanza di un comportamento diligente, rapportato alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, cod. civ. Nel caso in cui il cliente si duole dell’errata strategia difensiva del legale, soccorre l’art. 2236 cod. civ. alla luce del quale va esaminata la fattispecie oggetto di causa. Riguardo ad una prima negligenza lamentata dall’appellante incidentale (mancata prospettazione degli ampi margini di rischio nell’intraprendere un giudizio) nessun danno si è verificato in capo al FI, in quanto in primo grado è stato comunque conseguito un risultato utile. Il non aver persuaso il cliente ad accettare l’offerta transattiva, peraltro non comprovata da traccia documentale, avanzando una controproposta incauta (non meno di €500.000,00) non costituisce di per sé comportamento imprudente: occorre valutare, con un giudizio ex ante, se al cliente sia stato adeguatamente prospettato il rischio di ottenere un importo ben inferiore. Tale giudizio, che incide sul terzo aspetto di negligenza evidenziato dall’appellante incidentale, richiede un’analisi accurata delle questioni dedotte nella controversia tra la mandante e l’agente FI (calcolo delle provvigioni sugli affari indiretti;
determinazione dell’indennità meritocratica), all’esito della quale appare chiaro come l’epilogo della causa fosse incerto, difficilmente prevedibile e basato su argomentazioni opinabili. In altri termini, in presenza di problematiche così complesse ed opinabili che avrebbero potuto essere risolte diversamente dai giudici del merito, ricorrono i presupposti per l’esonero previsto dall’art. 2236 cod. civ., poiché l’aver eventualmente sottovalutato il rischio di un esito particolarmente sfavorevole per il cliente non è stato determinato da colpa grave. 5 di 15 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il FI, affidandolo a otto motivi. Si difendeva GR AR AN con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie. La Sostituta Procuratrice Generale si è espressa in favore dell’accoglimento del primo motivo di ricorso non sussistendo l’ipotesi di overruling, con assorbimento di ogni altra censura. RAGIONI DELLA DECISIONE I. SO CI 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011 e 702- quater cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che correttamente era stato interposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova. A giudizio del ricorrente la statuizione non rispetta né le modalità di impugnazione né i termini per proporla. Sotto il primo profilo, si contraddice il giudice d’appello laddove, pur ritenendo che la causa sia stata correttamente trattata in primo grado con il rito speciale, giunge a concludere che il provvedimento con cui tale giudizio si è concluso – ordinanza - sia impugnabile in appello in virtù del principio dell’affidamento. Di converso, questa Corte ha anche di recente ribadito il principio per cui l’ordinanza resa a séguito del procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 è inappellabile e può essere impugnata solo mediante ricorso straordinario per cassazione: diversamente argomentando si creerebbe una frammentazione del quadro procedurale in contrasto con l’obiettivo dell’armonizzazione del sistema (Cass. Sez. 2, n. 12411/2017). In ogni caso, anche a voler accogliere la tesi dell’ammissibilità dell’appello, esso avrebbe dovuto essere proposto, ex art. 702-quater cod. proc. civ., entro i 30 giorni dalla 6 di 15 comunicazione tramite PEC della cancelleria della pronuncia di primo grado, avvenuta in data 16.02.2016, mentre il ricorso in appello è stato depositato oltre il termine, ossia il 12.04.2016. 1.1. Il motivo è fondato. Va premesso che anche in séguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, deve essere effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 01/03/2018, Rv. 648212 - 01). Assume, dunque, rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26347 del 17/10/2019, Rv. 655750 – 01; Cass. n. 4904 del 2018, cit.). 1.2. Tanto premesso, giova ricordare che questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha precisato che: a) le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa (Cass. Sez. 6 - 3, n. 4002 del 20.02.2016, Rv. 638895 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017, Rv. 643262 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 17/05/2017, Rv. 644212 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316 - 02); b) l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 citato non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, 7 di 15 anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato. Differenziare il regime di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento stesso, a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur, creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obbiettivo (al quale l'interpretazione giurisprudenziale deve sempre, per quanto possibile, tendere, come sottolineato, proprio in questa materia, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609 del 2012) dell'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità. (ex plurimis: Cass. n. 12411 del 2017, cit.; Cass. SU n. 4485/2018, cit.); c) soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, nel caso che ci occupa) l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) e, se è stata adíta la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702-ter, quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40, comma 3, cod. proc. civ.): Cass. Cass. SU n. 4485/2018, cit.; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022, Rv. 664049 – 01. 8 di 15 1.3. Nel caso di specie, il Tribunale di Genova ha emesso ordinanza in composizione collegiale, decidendo anche sulla riconvenzionale con istruttoria sommaria, evidentemente valutando di non dover separare la trattazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, da un lato, e della domanda riconvenzionale, dall’altro (art. 702-ter, comma 4). Ha, quindi, deciso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011: in applicazione del comma 4 della norma citata, l’ordinanza non era dunque appellabile, neanche in applicazione del principio dell’apparenza in virtù del quale: «L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va infatti operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato;
principio, questo, che soddisfa le medesime esigenze salvaguardate da quello, cosiddetto dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice (giusta o sbagliata che sia)»: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13/02/2015, Rv. 634382 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010, Rv. 615403 - 01. In sede di ricorso straordinario per Cassazione avrebbe, semmai, potuto la ricorrente lamentare anche la scelta del rito sommario, argomentando sulla necessità di una particolare istruzione, incompatibile con tale rito (v. controricorso, pp.18-19; v. anche primo motivo del ricorso incidentale). 1.3.1. Né può trovare applicazione il principio dell’overruling, come sostenuto da controparte (v. controricorso, p. 20 ss.; v. memoria controricorrente, pp. 7-11) in merito all’applicazione, ai fini dell’impugnazione, del rito ordinario nel caso di contestazione sull’an, alla quale va assimilata l’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Collegio condivide quanto sostenuto dal P.M., e cioè che già con il precedente di Cass. n. 4002 del 2016 era stato affrontato il problema del rito, unificando i casi di an debeatur e quantum entro l’unico 9 di 15 binario dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, e che detto principio era stato confermato, non già smentito, da Cass. n. 12411 del 2017 (contrariamente a quanto affermato nel controricorso, p. 17, 3° e 4° capoverso, p. 21, 3° e 4° capoverso): tanto basta ad escludere sia l’ipotesi di overruling, sia l’opportunità di ritornare all’orientamento tradizionale secondo cui il provvedimento che definisca una controversia in materia di compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile è appellabile laddove contenga un accertamento anche sull’an debeatur (così espressamente: Cass. n. 12411/2017, punto 5.3.). 1.4. In definitiva, il Collegio ritiene fondata la doglianza espressa dal ricorrente, secondo la quale l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, posto che la pronuncia del Tribunale doveva essere impugnata ex art. 111 Cost. dinanzi a questa Corte. Resta, per l’effetto, assorbita l’ulteriore censura relativa alla non tempestività della proposizione dell’appello. La sentenza della Corte d’Appello di Genova merita, pertanto, di essere cassata senza rinvio. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione delle norme di cui agli artt. 1176, 2236 cod. civ. e 40 codice deontologico forense, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente ritiene che il giudice di seconde cure abbia fatto malgoverno dei principi che guidano la responsabilità professionale, nella parte in cui ha ravvisato nella complessità della causa e dei rischi ad essa connessi la ragione per escludere la colpa grave della professionista, laddove al contrario, proprio in un tale contesto di complessità, l’avvocato diligente avrebbe tentato di portare a termine la trattativa. Anche a voler ritenere la proposta transattiva della controparte del tutto insoddisfacente, la responsabilità della GR va ravvisata nell’aver formulato una controproposta elevata, tale da impedire ogni ulteriore negoziazione fino a generare un danno al cliente, quantificabile nell'importo della proposta di 10 di 15 composizione bonaria rifiutata. Ulteriore motivo di colpa grave andava ravvisato nell’aver veicolato in giudizio – reiterandola in appello - una domanda prescritta, comportamento al contrario paradossalmente valutato dal giudice di seconde cure come dovere difensivo. Infine, nulla ha statuito la Corte d’Appello con riguardo all’obbligo di informativa incombente sulla professionista, con particolare riferimento ai suoi contenuti. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1224 e 1219 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. E’ incorsa in errore materiale la Corte d’Appello, poiché in motivazione il giudice liquida ulteriori compensi spettanti alla GR per l’attività di discussione svoltasi innanzi alla Corte d’Appello per l’importo di €1.872,00 comprensivi di IVA e CPA, mentre nel dispositivo si legge «oltre accessori di legge dal 10.02.2011 al saldo», dovendosi intendere detta locuzione come «oltre interessi», posto che gli accessori (IVA e CPA) erano già stati aggiunti in parte motiva al compenso di €1.500,00 (p. 19 della sentenza): la previsione di una decorrenza è connessa alla maturazione degli interessi, e non è applicabile agli accessori. Inoltre, sempre secondo quanto di legge nel dispositivo, gli interessi (e non «accessori») decorrono dalla data di emissione della fattura n. 24/2011 – che tali competenze ulteriori non conteneva, con ciò violando sia l’art. 1224 cod. civ. (per cui gli interessi sono dovuti dal giorno della mora), sia l’art. 1219 cod. civ., posto che alla data dell’emissione della fattura n. 24/2011 il ricorrente non poteva essere messo in mora per il pagamento di competenze liquidate successivamente (Cass. n. 22678 del 24.10.2014). Detti interessi, in altri termini, dovrebbero decorrere o dalla data di notifica del decreto ingiuntivo poi revocato, o addirittura dalla data della sentenza impugnata. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di seconde cure compensa 11 di 15 integralmente le spese del giudizio di secondo grado. Nella prospettazione del ricorrente, invece, la soccombenza riferita alla GR sarebbe di portata ben più ampia (poiché rigetta l’appello principale confermando la revoca del decreto ingiuntivo, fulcro del giudizio, oltre al rigetto delle eccezioni in rito mosse dall’appellante) rispetto alla soccombenza del FI in grado di appello. Si tratterebbe, insomma, di una soccombenza reciproca parziale, di tal che le spese andavano parzialmente compensate a favore del FI. 5. Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sull’appello incidentale, circa la liquidazione delle spese di primo grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., e/o violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La Corte d’Appello si è limitata a compensare le spese di entrambi in giudizi per soccombenza reciproca non pronunciandosi in merito all’appello incidentale, ove l’appellato censurava la compensazione delle spese effettuata dal Tribunale in virtù di una motivazione («tenuto conto della complessità della vicenda») che, alla luce delle recenti modifiche normative dell’art. 92 cod. proc. civ., e in virtù di quanto chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 6, n. 18276 del 17.09.2015), risulta assolutamente generica ed indeterminata, assimilabile ad una clausola di stile. 6. Con il sesto motivo si deduce nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Le domande dell’appellante erano volte ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, né nelle conclusioni veniva formulata un’ulteriore domanda finalizzata ad ottenere, nel caso di revoca, la liquidazione di ulteriori somme;
di talché non era possibile per il giudice pronunciarsi se non sulla sua conferma o revoca, mentre non gli era 12 di 15 consentito liquidare somme diverse da quelle portate nel decreto ingiuntivo, nel rispetto del principio dispositivo. 7. Con il settimo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 40 cod. deontologico forense, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 132, comma 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., e/o omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di seconde cure non si sia pronunciato con riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione in merito al mancato assolvimento degli obblighi di informazione da parte della professionista. Il ricorrente, infatti, aveva contestato alla GR sia la non adeguatezza delle informazioni rese in merito all’opportunità di perseverare nell’azione giudiziaria, sia la mancata comunicazione dell’esito del giudizio di appello, del quale egli avrebbe poi avuto notizia recandosi autonomamente presso la Cancelleria. Ciò in violazione del dovere di informazione espressamente previsto dall’art. 40 del c.d. (ora art. 27, n.c.d. forense) come precisato anche dal CNF (v. di recente sentenza n. 147 del 24.09.2015). 8. Con l’ottavo motivo si deduce nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo della controversia ai fini dell’accoglimento dell’appello incidentale circa l’intervenuta rinuncia della GR ad ulteriori onorari, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che, emessa la fattura n. 24/2011, l’avvocato non aveva formulato ulteriore richiesta di onorari per l’appello: la pretesa di pagamento da ella inviata con raccomandata del 03.08.2011 deve interpretarsi come una mera e dura reazione alle contestazioni mosse dal FI con lettera del 31.07.2011 in ordine alla mancata informazione circa l’esito del giudizio di appello. Ciò è dimostrato dal fatto che la fattura n. 24 – che secondo il giudice di merito non includerebbe l’attività di 13 di 15 discussione in sede di appello - è stata emessa il 10.02.2011, cioè a distanza di circa un anno dal deposito dell’atto di appello (avvenuto il 15.02.2010). 9. Avendo il Collegio dichiarato inammissibile l’appello e, per l’effetto, avendo cassato la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, i restanti mezzi di gravame si dichiarano tutti assorbiti. II. SO INCIDENTALE 10. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce nullità del giudizio svolto in primo grado per violazione degli artt. 645 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. (erronea applicazione delle norme relative al rito speciale in luogo di quelle relative al giudizio ordinario). A giudizio della deducente, erroneamente la Corte d’Appello avrebbe considerato corretto lo svolgimento del rito sommario in primo grado, pur in presenza di opposizione a decreto ingiuntivo: al contrario, e dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13175 del 24.06.2016), nel caso in cui la controversia in tema di onorari professionali non abbia ad oggetto la semplice determinazione del quantum del compenso, ma sia estesa alla contestazione sull’an, ossia ai presupposti a ricevere il diritto al compenso, si debba applicare il rito ordinario e non più quello speciale. Con la conseguente cassazione della pronuncia della Corte territoriale, nonché declaratoria di nullità della pronuncia del Tribunale. 11. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 50-quater cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4) cod. proc. civ., in quanto pronunciata dal Giudice collegiale anziché dal giudice unico. 12. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1362, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione delle norme sull’interpretazione degli atti unilaterali - 14 di 15 illegittimo ricorso a presunzioni prive singolarmente del carattere presuntivo e complessivamente del carattere di gravità, precisione e concordanza. Nella prospettazione della deducente avrebbe errato la Corte territoriale nella parte della sentenza in cui l’ha riconosciuta creditrice delle sole competenze relative all’attività di discussione in appello. Nella valutazione della documentazione prodotta, la Corte d’Appello avrebbe fatto ricorso a presunzioni mancati dei requisiti della precisione, gravità e concordanza, e senza procedere alla valutazione complessiva degli elementi presuntivi isolati (Cass. n. 5374 del 02.03.2017 et altre). 13. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente incidentale si duole del fatto che la Corte d’Appello abbia distinto i due gradi di giudizio ai fini della compensazione delle spese, anziché considerarli nella loro globalità. 14. Avendo il Collegio cassato la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il ricorso incidentale si dichiara assorbito. 15. In definitiva, il Collegio dichiara inammissibile l’appello in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
dichiara assorbita ogni altra censura. Stante la complessità della vicenda che ha dato origine alla causa, dichiara compensate le spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti mezzi di gravame;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
compensa le spese del presente giudizio. 15 di 15 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda