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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1809/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRAVICINI Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CINQUE GIORNATE 41 COMO presso il difensore avv. PARRAVICINI MICHELE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZALE CP_1 C.F._2
BERTACCHI, 80 - fax 0342/512.719 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. CACI
MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 15 APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 537/2024 del Tribunale di Como - Sezione I civile, Giudice Dott.
Luciano Pietro Aliquò - emessa nel procedimento n. 163/2020 R.G., pubblicata in data 13 maggio 2024 e notificata il 20 maggio 2024.
OGGETTO: Servitù.
Conclusioni per “Nel merito: Parte_1
In accoglimento dei motivi d'appello proposti con il presente atto di citazione, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 537/2024 emessa l'11.05.2024, pubblicata il 13.05.2024 –
R.G. n. 163/2020, Repert. n. 2024/2024, emessa dal Tribunale di Como – Sezione I civile - Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò e notificata il 20.05.2024, per tutti i motivi esposti in narrativa e di conseguenza accogliere le conclusioni formulate in primo grado.
Conseguentemente condannare parte appellata alla rifusione delle spese e dei compensi di tutti i gradi del giudizio, oltre 15% per spese generali ex art.
2.1 D.M. 10.03.2014 n.55, CPA e IVA come per legge”.
Conclusioni per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1 dichiarare inammissibile ovvero respingere integralmente l'appello proposto da perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto, con ciò confermando la sentenza n. 537/2024 resa dal Tribunale di Como il 13.5.2024 nel giudizio n. 163/2020 R.G. per tutte le ragioni esposte.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27 novembre 2019 conveniva in giudizio, Parte_1
CP_ avanti al Tribunale di Como, i fratelli e chiedendo di accertare CP_2
l'inesistenza di una servitù di passaggio, personale e carraio, insistente sui propri terreni, siti nel Comune di Stazzona (CO) e distinti al catasto terreni al Foglio 9, mapp. 15248 e pagina 2 di 15 15246, a favore dei fondi di proprietà dei convenuti, anch'essi siti a Stazzona ed identificati al catasto terreni Foglio 9, mapp. 1 ed al catasto fabbricati al Foglio 22, mapp. 2, subb. 14,
21, 23, 16, 17, 22 e 701.
L'attore chiedeva altresì di ordinare ai convenuti la cessazione di ogni turbativa atta ad impedire il libero e pacifico godimento del proprio diritto di proprietà, con condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati equitativamente in complessivi euro 10.000,00.
Il 1 ottobre 2020, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_2 domande attoree e proponendo “domanda riconvenzionale” volta ad accertare l'acquisto della contestata servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c. o per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c.
In data 16 ottobre 2020, si costituiva altresì domandando di accertare il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda relativa agli immobili siti in
Stazzona e distinti al catasto del suddetto Comune al fg. 9, mappale n. 2, subalterni 16 e
17, per essere gli stessi di proprietà di terzi, ed eccependo l'avvenuto acquisto della suddetta servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, con conseguente rigetto delle domande attoree.
In data 13 maggio 2022 ed il convenuto depositavano Parte_1 CP_2 note congiunte di trattazione scritta, rappresentando di aver raggiunto un accordo transattivo e dichiarando di rinunciare alle domande proposte, con contestuale reciproca accettazione.
Con provvedimento del 18 maggio 2022, il giudice, preso atto dell'inidoneità di tale accordo a definire il giudizio fra e in quanto sottoscritto dal solo Pt_1 CP_2 procuratore dell'attore, disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Il provvedimento veniva poi revocato con ordinanza in data 11 novembre 2022, con la quale, re melius perpensa, la CTU veniva ritenuta superflua (oltreché vertente su valutazioni giuridiche spettanti al giudice) ed era invece ammessa la prova testimoniale richiesta dal convenuto CP_1
pagina 3 di 15 All'udienza del 1 marzo 2023 venivano escussi i testimoni Geom. Tes_1
ed Testimone_2 Testimone_3
All'udienza dell'8 novembre 2023 i soli e precisavano le proprie Pt_1 CP_1 conclusioni ed il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
Con sentenza n. 537/2024 del Tribunale di Como dichiarava preliminarmente la cessazione della materia del contendere limitatamente alle domande proposte da dall'attore nei confronti del convenuto e alla domanda riconvenzionale proposta da CP_2 quest'ultimo nei confronti dell'attore, in quanto entrambe non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, il Tribunale rigettava l'actio negatoria servitutis esperita da nei Parte_1 confronti di ritenendo provato l'acquisto della servitù da parte di quest'ultimo CP_1 per usucapione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 16 giugno 2024, lamentando:
1. La violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di principio della domanda, principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed onere della prova (in particolare gli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.). Ciò in quanto, secondo l'appellante, il convenuto non ha mai formulato domande o eccezioni CP_1 riconvenzionali, sicché il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo “recepito la domanda riconvenzionale in materia reale al fine dell'usucapione”.
2. La manifesta illogicità della motivazione, anche in rapporto al provvedimento emesso all'udienza del 14 settembre 2022 dal giudice Dott. Previte, precedente assegnatario della causa, a cui era subentrato il Dott. Luciano Pietro Aliquò, estensore della sentenza oggetto di gravame. Ciò in quanto quest'ultimo avrebbe erroneamente considerando l'azione esercitata dall'odierno appellante come reale e non invece contrattuale, quale invece è, avendo esercitato la facoltà di revoca della Parte_1 servitù prevista dalla convenzione del 5 aprile 1994, mediante diffida del 22 ottobre 2014.
pagina 4 di 15 3. La violazione o falsa applicazione delle norme di legge sulla valutazione dell'azione contrattuale in quanto, essendo il giudizio di primo grado instaurato sulla base della scrittura privata del 5 aprile 1994, esso “è di natura contrattuale e non reale”.
4. La manifesta illegittimità della motivazione, anche in rapporto al riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà, ovvero, alla rinuncia del convenuto a far valere l'asserito acquisto per usucapione, nonché la violazione dell'art. 2944 c.c. Ciò in quanto: a) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il convenuto non CP_1 ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda attorea;
b) in ogni caso si è verificata l'interruzione del termine della presunta usucapione per effetto del riconoscimento contrattuale dell'altrui proprietà da parte di
CP_1
Si è costituito, con comparsa in data 20 novembre 2024, l'appellato CP_1 contestando tutti i motivi d'appello proposti ex adverso in quanto infondati in fatto e in diritto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 10 dicembre 2024, il Consigliere istruttore ha invitato i procuratori delle parti a valutare la possibilità di un bonario componimento della lite e a tal fine ha rinviato la causa all'udienza del 25 febbraio 2025. In tale data, stante l'esito infruttuoso delle trattative, il Consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rinviando la causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025, da tenersi in forma cartolare, e assegnando termine per note conclusionali fino al 20 marzo
2025.
Entrambe le parti hanno depositato tempestivamente i propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, ha contestato la violazione del principio Parte_1 dispositivo da parte del giudice di primo grado e il vizio di ultrapetizione in cui lo stesso sarebbe incorso per aver rigettato la domanda attorea in base all'accertamento dell'esistenza della servitù per intervenuta usucapione, benché il convenuto non avesse proposto alcuna domanda o eccezione riconvenzionale. pagina 5 di 15 Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante sembra infatti confondere gli istituti della domanda riconvenzionale e dell'eccezione riconvenzionale, che identificano due diversi tipi di attività difensiva del convenuto. L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda avversaria, attraverso l'opposizione, al diritto fatto valere dall'attore, di un altro diritto idoneo a paralizzarlo.
Come infatti affermato in più occasioni dalla Suprema Corte: “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare
l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 31010 del 7 novembre 2023; cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord. n. 7292 del 16 marzo 2021).
Si ha dunque eccezione riconvenzionale allorché il convenuto faccia valere il proprio diritto non ponendolo a fondamento di un'autonoma domanda nei confronti dell'attore ma, appunto, come eccezione, cioè al solo fine di paralizzare la pretesa di quello ed ottenere il rigetto della relativa domanda. L'eccezione riconvenzionale, al pari di ogni altra eccezione in senso tecnico, amplia il thema decidendum del giudizio, risultante dalle allegazioni dell'attore, mediante l'introduzione di nuovi fatti (impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato ex adverso), ma pur sempre rimanendo nei limiti della domanda avversaria e senza far valere autonome pretese.
Nel caso di specie è pacifico, per la stessa ammissione del convenuto, che
[...] non abbia formulato alcuna domanda riconvenzionale. Viceversa, egli ha eccepito CP_1
l'intervenuto acquisto della servitù di passaggio, pedonale e carraio, per destinazione del pagina 6 di 15 padre di famiglia o in ogni caso per usucapione, e ciò allo scopo di ottenere il rigetto dell'actio negatoria servitutis esperita da Parte_1
La qualificazione delle difese di operata dal giudice di primo grado è CP_1 pertanto corretta. Né si può ravvisare in alcun modo, nella pronuncia impugnata, un vizio di ultrapetizione: non solo perché le citate eccezioni sono state formulate dal convenuto sin dalla comparsa di risposta in primo grado (ed espressamente qualificate come
“eccezioni riconvenzionali” a pag. 6 della stessa), ma anche perché il giudice, coerentemente con la natura delle stesse, si è appunto limitato ad accogliere l'eccezione sull'intervenuta usucapione della servitù e a rigettare la domanda attorea.
Il motivo va pertanto rigettato.
I motivi n. 2 e 3 – vertenti sull'erronea qualificazione, da parte del primo giudice, del diritto fatto valere da e della relativa azione, considerata quale azione “di Parte_1 natura reale” anziché “contrattuale” (in quanto basata sulla scrittura privata del 5 aprile
1994, sub doc. 2), con conseguente illogicità della motivazione e violazione di legge - vanno trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi e interdipendenti.
Entrambi i motivi sono infondati.
In primo luogo, si osserva che la premessa di partenza dell'odierno appellante, che sembra distinguere fra una servitù “contrattuale” e una servitù “reale” (o fra un'actio negatoria contrattuale e una reale), non è del tutto perspicua. Come è infatti noto, i diritti reali, in re propria o in re aliena, ben possono acquistarsi per contratto, senza con ciò perdere la loro natura “reale” o acquisirne una diversa (e fra questi la servitù, come espressamente stabiliscono gli artt. 1031 e 1058 c.c.). La qualificazione di un diritto come “reale” non dipende invero dalla modalità di costituzione, ma dall'oggetto (la res) e dal tipo di facoltà e prerogative che lo stesso attribuisce al titolare sulla cosa.
Quanto all'azione esercitata da essa è, per ripetuta ammissione Parte_1 dell'attore (v. ad esempio pag. 4 dell'atto di citazione), un'actio negatoria servitutis ex art. 949
c.c. Tale identificazione, operata dall'attore, è del resto coerente con il petitum desumibile dalle conclusioni da lui rassegnate in primo grado: “accertare e dichiarare (…) l'inesistenza della servitù di passaggio;
ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al legittimo CP_1
pagina 7 di 15 esercizio e al pacifico godimento esclusivo del diritto di proprietà del sig. condannare Parte_1 [...] al risarcimento dei danni subiti”. CP_1
Inoltre, il fatto che abbia fondato la sua domanda sulla scrittura privata Parte_1 del 5 aprile 1994 non vale a mutare la natura dell'azione. Essendo infatti la servitù un diritto autodeterminato, la causa petendi - ossia il titolo, la fattispecie in base alla quale esso è sorto - non costituisce elemento identificativo della domanda (cfr. da ultimo Cass. civ.,
Sez. II, Ord. del 3 marzo 2025 n.5569). Gli elementi rilevanti per la qualificazione dell'actio negatoria servitutis sono esclusivamente l'oggetto e il petitum, ossia l'accertamento circa l'attuale esistenza di un diritto di servitù sullo specifico bene, e non anche il titolo di acquisto di tale diritto.
Venendo al merito, ciò che appare più chiaramente, dal tenore degli scritti di parte appellante, è che la stessa ritiene che la servitù per cui è causa sia di natura volontaria, trovando la propria fonte costitutiva nell'accordo del 1994, intercorso fra i fratelli , Pt_1
e Pertanto, le modalità del suo esercizio andrebbero desunte CP_2 Per_1 Persona_2 dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del rapporto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti (v. pag. 22 atto di citazione in appello).
Per vagliare la fondatezza di tale assunto occorre riepilogare brevemente lo stato dei luoghi e i passaggi salienti della “storia” dei fondi dominante e servente, come risultanti dalla relazione tecnica del geometra (doc. 8 di parte appellata), datata 18 Tes_1 dicembre 2020 e mai contestata dalla controparte.
Il fondo in comproprietà di - F. 9, mapp. 1 (terreno, proprietà per 1/3 in CP_1 comunione indivisa con ed eredi ) - è risultato dal CP_2 CP_3 frazionamento, effettuato in data 7 maggio 1974, di un unitario fondo, originariamente appartenuto a comprendente anche il mappale oggi di proprietà di Persona_3 Pt_1
e un terzo mappale, venduto il 18 settembre 1974 a (v. doc. 1 di
[...] Persona_4 parte appellante).
Allo stato attuale, il fondo di è relativamente intercluso, in quanto, come CP_1 recita l'art. 1051 c.c., “non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio”. L'unico accesso carraio alla pubblica via, infatti, è costituito dal varco nel muro di pagina 8 di 15 cinta aperto a fine anni Sessanta da e attualmente insistente sul fondo di Persona_5
La realizzazione di un ulteriore accesso alla strada provinciale, direttamente Parte_1 dal fondo di è resa difficoltosa dalla presenza di un marcato dislivello fra il CP_1 fondo ed il piano stradale: dislivello quantificato in 2,70 metri, in base alle quote altimetriche rilevate nella relazione tecnica sub doc. 8 (pag. 7), mai contestate dall'appellante.
Tale situazione di materiale asservimento del fondo attualmente di proprietà di Pt_1 alle esigenze di passaggio per l'accesso al fondo di esiste pacificamente
[...] CP_1
a far tempo dall'atto di frazionamento del 7 maggio 1974.
Come specificato nella stessa relazione tecnica, in data 18 settembre 1974 i mappali risultanti dalla divisione del fondo originario venivano venduti, in via separata, CP_ rispettivamente: a) a padre dei fratelli e;
b) a c) a Persona_6 Pt_1 Parte_1
Persona_4
Il 21 aprile1980, infine, si apriva la successione di e il mappale 1A Persona_6
CP_ veniva ereditato da , e In quella data, l'unico accesso alla strada CP_2 CP_3 provinciale da tale fondo era rappresentato dal varco originariamente aperto da Per_5
[...]
Alla luce di tale ricostruzione “storica”, appare chiaro che la servitù di passaggio pedonale e carraio sulla proprietà di preesisteva alla scrittura dell'aprile 1994, Parte_1 la quale pertanto non ha efficacia costitutiva della stessa e non ne rappresenta il titolo, ma anzi attesta espressamente tale situazione già presente: “Con la presente scrittura privata si Per_ precisa che: 1) i Sigg. e (fratelli) transitano con le loro autovetture e a piedi, CP_1 CP_2 attraverso la proprietà del Sig. (…) per raggiungere la loro casa” (pag. 1). Parte_1
Come correttamente rilevato dal convenuto, la costituzione di tale servitù è avvenuta per destinazione del padre di famiglia. Secondo l'art. 1062 c.c., infatti, “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
pagina 9 di 15 Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
L'acquisto per destinazione del padre di famiglia, limitato alle sole servitù apparenti quale è appunto la servitù di passaggio, è dunque automatico, non richiedendo alcuna espressa disposizione del proprietario, e avviene a titolo originario.
Inoltre, il cosiddetto “atto di destinazione” è in realtà un mero fatto giuridico, non essendo rilevante la volontà di imprimere il vincolo a carico di un fondo a vantaggio dell'altro, da parte del proprietario originario di entrambi, bensì soltanto la materiale realizzazione delle opere da cui risulta, al momento della divisione, l'esistenza di tale vincolo e dunque della servitù. In questi termini, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 4646 del 21 febbraio 2024: “La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla”.
Lo stato dei luoghi, come risultato dal frazionamento del 1974, si caratterizza per un'obiettiva dipendenza del fondo intercluso di dall'unica via d'accesso carraio CP_1 rappresentata dal passaggio sul fondo di e dunque per l'instaurazione della Parte_1 relativa servitù.
Anche diversamente opinando, la servitù sarebbe stata comunque acquisita da
[...]
a titolo originario per effetto di usucapione ventennale (artt. 1031 e 1061 c.c.). Da CP_1 un lato, infatti, essendovi sempre stato un unico accesso alla proprietà dello stesso, è del tutto verosimile che questi ne abbia usufruito, transitando sul fondo del fratello, sin dal
1980, anno in cui tale proprietà era stata da lui acquisita per successione. È in ogni caso certo che il passaggio avveniva regolarmente già prima del 5 aprile 1994, come attesta la scrittura priva sub doc. 2, e che esso stava ancora continuando al tempo della diffida inviata dal legale di in data 22 ottobre 2014, su cui si dirà oltre. Anzi il Parte_1 passaggio è sicuramente proseguito, a dispetto di tale diffida, almeno fino al dicembre pagina 10 di 15 2017, periodo a cui si riferiscono gli episodi che hanno portato alla querela presentata da nei confronti del fratello il 6 marzo 2018. CP_1 Pt_1
Il possesso ad usucapionem era dunque già maturato prima della data della diffida. Per accertare la continuità di tale possesso intermedio (fra l'aprile 1994 e l'ottobre 2014) non è neppure necessario ricorrere alla presunzione di cui all'art. 1142 c.c., in quanto i testi escussi all'udienza del 1 marzo 2023 hanno ampiamente confermato la circostanza (teste CP_
nata il [...]: “Dal terrazzo di mia nonna vedevo che il sig. Testimone_2 entrava dal cancello, transitava con la macchina e parcheggiava in fondo davanti a casa sua. ADR: CP_ Ricordo che sin da quando sono bambina, quindi da più di trent'anni ho visto il sig. passare da questo cancello per accedere alla sua abitazione”; teste , nata il [...]: Testimone_3
“Si è vero. Lo so perché ho abitato anche io nella casa di quale affittuaria dal 2003 al CP_2
2009. ADR: abitavo a Stazzona anche prima del 2003, ho sempre abitato a Stazzona sin da quando sono nata, salvo un breve periodo trascorso a Varese. Da sempre ho visto che dal cancello entravano ed uscivano delle macchine della famiglia di ”). CP_1
Tali testimonianze, rese da soggetti privi di interesse nella causa, appaiono precise ed attendibili e confermano circostanze, del resto, mai specificatamente contestate dall'odierno appellante.
Dunque va riconosciuto che la servitù era certamente preesistente e indipendente dalla scrittura privata del 1994, in quanto costituitasi a titolo originario e non per effetto dell'accordo intercorso fra i fratelli proprietari dei fondi finitimi. Né, dal tenore CP_1
CP_ letterale della stessa, è possibile ricavare l'intenzione di , e di Per_1 CP_2 rinunciare al proprio diritto, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante.
Lo stesso riferisce poi (pag. 2 atto di citazione in primo grado) di aver deciso di revocare ai fratelli “la facoltà concessa di transitare sul terreno di propria proprietà in forza della riserva contenuta nella sopra citata scrittura privata” perché gli stessi non avevano dato riscontro alla raccomandata del 5 giugno 2014, con cui il legale di chiedeva loro “di Parte_1 aderire alla richiesta di trascrizione” dell'accordo del 1994. Per tale motivo, l'attore aveva inviato la diffida del 22 ottobre 2014.
pagina 11 di 15 Incidentalmente si osserva che la giustificazione della revoca appare pretestuosa: da un lato, infatti, l'istanza di trascrizione di un atto può essere presentata da chiunque vi abbia interesse e il richiedente non necessita del previo assenso delle altre parti che hanno sottoscritto l'atto; dall'altro, nel caso di specie, la scrittura privata del 5 aprile 1994 non avrebbe comunque potuto essere trascritta, mancando della sottoscrizione autenticata (o accertata giudizialmente) richiesta dall'art. 2657 c.c. Né chiaramente avrebbe Parte_1 potuto convocare i fratelli davanti a un notaio per una “autenticazione ex post” a distanza di dieci anni, dal momento che, come è noto, l'art. 2703 co. 2 c.c. esige la contestuale presenza del pubblico ufficiale all'atto della firma, previo accertamento dell'identità dei firmatari (“l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”).
In ogni caso, tale diffida è superata dall'accordo transattivo raggiunto il 6 giugno
2018, in sede di remissione della querela presentata da alla Procura della CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Como. Come infatti si legge nel relativo verbale, redatto dai Carabinieri della stazione di Dongo e sottoscritto da e il primo CP_1 Parte_1 dichiarava di rimettere la querela a fronte dell'impegno del secondo a non ostacolare il transito suo e dei familiari per raggiungere la propria abitazione. Parte_1 specificamente dichiarava: “accetto la remissione di querela e ribadisco che non impedirò il passaggio CP_ nella mia proprietà di mio fratello e/o dei suoi familiari per raggiungere la loro”.
Suscita perplessità, infine, il richiamo dell'appellante al provvedimento emesso all'udienza del 14 settembre 2022 dal primo giudice assegnatario del fascicolo, dott. Previte
e la censura secondo cui “il nuovo giudice non ha considerato e non ha argomentato in merito alla disponibilità da parte di Parte Appellante a riconoscere un diritto contrattuale in favore di CP_1 come ipotizzato dal Giudice Dott. Previte”.
Quest'ultimo aveva infatti disposto la comparizione personale delle parti all'udienza del 12 ottobre 2022, al fine di valutare la possibilità di una definizione bonaria della lite, suggerendo due possibili soluzioni della vertenza. All'udienza fissata non ritenevano tuttavia di partecipare né né il suo difensore. In quella sede il Parte_1 CP_1 riferiva di essere disponibile ad una soluzione transattiva, ma di non poter accogliere la pagina 12 di 15 proposta formulata in udienza dal sostituto del difensore del fratello, consistente nel riconoscimento del diritto a fronte della corresponsione della somma di € 2.500 annui a titolo di indennizzo per la costituzione della servitù, oltre alla rifusione integrale delle spese di lite. Dato l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa proseguiva fino all'exitus “naturale” della decisione, né si vede come il mancato raggiungimento di un accordo fra le parti possa costituire un vulnus della sentenza impugnata.
Per tutte le ragioni addotte, anche i motivi d'appello n. 2 e 3 devono pertanto essere del pari respinti.
Con il quarto motivo di gravame ha ribadito l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui ha accolto l'eccezione di intervenuta usucapione della servitù, formulata dall'odierno appellato, pur essendosi quest'ultimo limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea senza proporre domande riconvenzionali. Inoltre, l'appellante ha contestato la violazione dell'art. 2944 c.c., rilevando l'avvenuta interruzione del termine per l'usucapione, determinata dal riconoscimento contrattuale dell'altrui proprietà da parte di con la scrittura del 1994. CP_1
Il motivo è manifestamente infondato.
Sull'equivoco in cui è incorso l'appellante circa la differenza fra domande riconvenzionali ed eccezioni riconvenzionali si è già detto nel capo relativo al primo motivo di gravame, a cui si rimanda.
Quanto al riconoscimento della proprietà di da parte dei fratelli, nella Parte_1 scrittura privata del 5 aprile 1994, si osserva in primo luogo che tale proprietà non è mai stata oggetto di contestazione. In altri termini è sempre stato pacifico fra le parti che il fondo identificato al catasto terreni del Comune di Stazzona al foglio 9, mapp. 15248 e
15246 fosse di proprietà di precisamente a far tempo dal 18 settembre 1974. Parte_1
Inoltre, a prescindere dal fatto che, come si è detto, la servitù di si è CP_1 costituita ab origine per destinazione del padre di famiglia, è bensì vero che l'art. 2944 è applicabile anche all'usucapione, in forza del richiamo di cui all'art. 1165 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 19 settembre 2019 n. 23420). Ma il riconoscimento dell'altrui proprietà sul fondo può determinare un effetto interruttivo rispetto, appunto, all'usucapione della pagina 13 di 15 proprietà. Il caso di specie riguarda invece l'usucapione di una servitù, ossia di un diritto reale su cosa altrui: rispetto ad essa, non solo il riconoscimento dell'altrui proprietà sul fondo servente non è di ostacolo, ma anzi è addirittura un requisito necessario alla stessa sussistenza della servitù, per il noto principio “nemini res sua servit”.
Anche il quarto motivo d'appello non merita pertanto accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'appellante Parte_1 soccombente, deve essere condannato a rimborsare a le spese del giudizio CP_1
d'appello da quest'ultimo anticipate, liquidate in dispositivo nei valori minimi, in base al
D.M. n. 144 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile e della modesta complessità della vertenza, nonché dell'attività effettivamente svolta (esclusi quindi i compensi relativi alla fase istruttoria, non tenutasi).
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022
n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv.
630550).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 537/2024 del Parte_1
Tribunale di Como, emessa in data 13 maggio 2024 nel procedimento n.
163/2020 R.G.;
• Conferma integralmente la pronuncia impugnata;
• Condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.739,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 14 di 15 • Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di Pt_1
[...]
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Presidente
Cesira D'Anella
Il Consigliere estensore
Maria Elena Catalano
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1809/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRAVICINI Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CINQUE GIORNATE 41 COMO presso il difensore avv. PARRAVICINI MICHELE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZALE CP_1 C.F._2
BERTACCHI, 80 - fax 0342/512.719 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. CACI
MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 15 APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 537/2024 del Tribunale di Como - Sezione I civile, Giudice Dott.
Luciano Pietro Aliquò - emessa nel procedimento n. 163/2020 R.G., pubblicata in data 13 maggio 2024 e notificata il 20 maggio 2024.
OGGETTO: Servitù.
Conclusioni per “Nel merito: Parte_1
In accoglimento dei motivi d'appello proposti con il presente atto di citazione, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 537/2024 emessa l'11.05.2024, pubblicata il 13.05.2024 –
R.G. n. 163/2020, Repert. n. 2024/2024, emessa dal Tribunale di Como – Sezione I civile - Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò e notificata il 20.05.2024, per tutti i motivi esposti in narrativa e di conseguenza accogliere le conclusioni formulate in primo grado.
Conseguentemente condannare parte appellata alla rifusione delle spese e dei compensi di tutti i gradi del giudizio, oltre 15% per spese generali ex art.
2.1 D.M. 10.03.2014 n.55, CPA e IVA come per legge”.
Conclusioni per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: CP_1 dichiarare inammissibile ovvero respingere integralmente l'appello proposto da perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto, con ciò confermando la sentenza n. 537/2024 resa dal Tribunale di Como il 13.5.2024 nel giudizio n. 163/2020 R.G. per tutte le ragioni esposte.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27 novembre 2019 conveniva in giudizio, Parte_1
CP_ avanti al Tribunale di Como, i fratelli e chiedendo di accertare CP_2
l'inesistenza di una servitù di passaggio, personale e carraio, insistente sui propri terreni, siti nel Comune di Stazzona (CO) e distinti al catasto terreni al Foglio 9, mapp. 15248 e pagina 2 di 15 15246, a favore dei fondi di proprietà dei convenuti, anch'essi siti a Stazzona ed identificati al catasto terreni Foglio 9, mapp. 1 ed al catasto fabbricati al Foglio 22, mapp. 2, subb. 14,
21, 23, 16, 17, 22 e 701.
L'attore chiedeva altresì di ordinare ai convenuti la cessazione di ogni turbativa atta ad impedire il libero e pacifico godimento del proprio diritto di proprietà, con condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati equitativamente in complessivi euro 10.000,00.
Il 1 ottobre 2020, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_2 domande attoree e proponendo “domanda riconvenzionale” volta ad accertare l'acquisto della contestata servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c. o per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c.
In data 16 ottobre 2020, si costituiva altresì domandando di accertare il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda relativa agli immobili siti in
Stazzona e distinti al catasto del suddetto Comune al fg. 9, mappale n. 2, subalterni 16 e
17, per essere gli stessi di proprietà di terzi, ed eccependo l'avvenuto acquisto della suddetta servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, con conseguente rigetto delle domande attoree.
In data 13 maggio 2022 ed il convenuto depositavano Parte_1 CP_2 note congiunte di trattazione scritta, rappresentando di aver raggiunto un accordo transattivo e dichiarando di rinunciare alle domande proposte, con contestuale reciproca accettazione.
Con provvedimento del 18 maggio 2022, il giudice, preso atto dell'inidoneità di tale accordo a definire il giudizio fra e in quanto sottoscritto dal solo Pt_1 CP_2 procuratore dell'attore, disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Il provvedimento veniva poi revocato con ordinanza in data 11 novembre 2022, con la quale, re melius perpensa, la CTU veniva ritenuta superflua (oltreché vertente su valutazioni giuridiche spettanti al giudice) ed era invece ammessa la prova testimoniale richiesta dal convenuto CP_1
pagina 3 di 15 All'udienza del 1 marzo 2023 venivano escussi i testimoni Geom. Tes_1
ed Testimone_2 Testimone_3
All'udienza dell'8 novembre 2023 i soli e precisavano le proprie Pt_1 CP_1 conclusioni ed il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
Con sentenza n. 537/2024 del Tribunale di Como dichiarava preliminarmente la cessazione della materia del contendere limitatamente alle domande proposte da dall'attore nei confronti del convenuto e alla domanda riconvenzionale proposta da CP_2 quest'ultimo nei confronti dell'attore, in quanto entrambe non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, il Tribunale rigettava l'actio negatoria servitutis esperita da nei Parte_1 confronti di ritenendo provato l'acquisto della servitù da parte di quest'ultimo CP_1 per usucapione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 16 giugno 2024, lamentando:
1. La violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di principio della domanda, principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed onere della prova (in particolare gli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.). Ciò in quanto, secondo l'appellante, il convenuto non ha mai formulato domande o eccezioni CP_1 riconvenzionali, sicché il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo “recepito la domanda riconvenzionale in materia reale al fine dell'usucapione”.
2. La manifesta illogicità della motivazione, anche in rapporto al provvedimento emesso all'udienza del 14 settembre 2022 dal giudice Dott. Previte, precedente assegnatario della causa, a cui era subentrato il Dott. Luciano Pietro Aliquò, estensore della sentenza oggetto di gravame. Ciò in quanto quest'ultimo avrebbe erroneamente considerando l'azione esercitata dall'odierno appellante come reale e non invece contrattuale, quale invece è, avendo esercitato la facoltà di revoca della Parte_1 servitù prevista dalla convenzione del 5 aprile 1994, mediante diffida del 22 ottobre 2014.
pagina 4 di 15 3. La violazione o falsa applicazione delle norme di legge sulla valutazione dell'azione contrattuale in quanto, essendo il giudizio di primo grado instaurato sulla base della scrittura privata del 5 aprile 1994, esso “è di natura contrattuale e non reale”.
4. La manifesta illegittimità della motivazione, anche in rapporto al riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà, ovvero, alla rinuncia del convenuto a far valere l'asserito acquisto per usucapione, nonché la violazione dell'art. 2944 c.c. Ciò in quanto: a) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il convenuto non CP_1 ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda attorea;
b) in ogni caso si è verificata l'interruzione del termine della presunta usucapione per effetto del riconoscimento contrattuale dell'altrui proprietà da parte di
CP_1
Si è costituito, con comparsa in data 20 novembre 2024, l'appellato CP_1 contestando tutti i motivi d'appello proposti ex adverso in quanto infondati in fatto e in diritto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 10 dicembre 2024, il Consigliere istruttore ha invitato i procuratori delle parti a valutare la possibilità di un bonario componimento della lite e a tal fine ha rinviato la causa all'udienza del 25 febbraio 2025. In tale data, stante l'esito infruttuoso delle trattative, il Consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rinviando la causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025, da tenersi in forma cartolare, e assegnando termine per note conclusionali fino al 20 marzo
2025.
Entrambe le parti hanno depositato tempestivamente i propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, ha contestato la violazione del principio Parte_1 dispositivo da parte del giudice di primo grado e il vizio di ultrapetizione in cui lo stesso sarebbe incorso per aver rigettato la domanda attorea in base all'accertamento dell'esistenza della servitù per intervenuta usucapione, benché il convenuto non avesse proposto alcuna domanda o eccezione riconvenzionale. pagina 5 di 15 Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante sembra infatti confondere gli istituti della domanda riconvenzionale e dell'eccezione riconvenzionale, che identificano due diversi tipi di attività difensiva del convenuto. L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda avversaria, attraverso l'opposizione, al diritto fatto valere dall'attore, di un altro diritto idoneo a paralizzarlo.
Come infatti affermato in più occasioni dalla Suprema Corte: “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare
l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 31010 del 7 novembre 2023; cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord. n. 7292 del 16 marzo 2021).
Si ha dunque eccezione riconvenzionale allorché il convenuto faccia valere il proprio diritto non ponendolo a fondamento di un'autonoma domanda nei confronti dell'attore ma, appunto, come eccezione, cioè al solo fine di paralizzare la pretesa di quello ed ottenere il rigetto della relativa domanda. L'eccezione riconvenzionale, al pari di ogni altra eccezione in senso tecnico, amplia il thema decidendum del giudizio, risultante dalle allegazioni dell'attore, mediante l'introduzione di nuovi fatti (impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato ex adverso), ma pur sempre rimanendo nei limiti della domanda avversaria e senza far valere autonome pretese.
Nel caso di specie è pacifico, per la stessa ammissione del convenuto, che
[...] non abbia formulato alcuna domanda riconvenzionale. Viceversa, egli ha eccepito CP_1
l'intervenuto acquisto della servitù di passaggio, pedonale e carraio, per destinazione del pagina 6 di 15 padre di famiglia o in ogni caso per usucapione, e ciò allo scopo di ottenere il rigetto dell'actio negatoria servitutis esperita da Parte_1
La qualificazione delle difese di operata dal giudice di primo grado è CP_1 pertanto corretta. Né si può ravvisare in alcun modo, nella pronuncia impugnata, un vizio di ultrapetizione: non solo perché le citate eccezioni sono state formulate dal convenuto sin dalla comparsa di risposta in primo grado (ed espressamente qualificate come
“eccezioni riconvenzionali” a pag. 6 della stessa), ma anche perché il giudice, coerentemente con la natura delle stesse, si è appunto limitato ad accogliere l'eccezione sull'intervenuta usucapione della servitù e a rigettare la domanda attorea.
Il motivo va pertanto rigettato.
I motivi n. 2 e 3 – vertenti sull'erronea qualificazione, da parte del primo giudice, del diritto fatto valere da e della relativa azione, considerata quale azione “di Parte_1 natura reale” anziché “contrattuale” (in quanto basata sulla scrittura privata del 5 aprile
1994, sub doc. 2), con conseguente illogicità della motivazione e violazione di legge - vanno trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi e interdipendenti.
Entrambi i motivi sono infondati.
In primo luogo, si osserva che la premessa di partenza dell'odierno appellante, che sembra distinguere fra una servitù “contrattuale” e una servitù “reale” (o fra un'actio negatoria contrattuale e una reale), non è del tutto perspicua. Come è infatti noto, i diritti reali, in re propria o in re aliena, ben possono acquistarsi per contratto, senza con ciò perdere la loro natura “reale” o acquisirne una diversa (e fra questi la servitù, come espressamente stabiliscono gli artt. 1031 e 1058 c.c.). La qualificazione di un diritto come “reale” non dipende invero dalla modalità di costituzione, ma dall'oggetto (la res) e dal tipo di facoltà e prerogative che lo stesso attribuisce al titolare sulla cosa.
Quanto all'azione esercitata da essa è, per ripetuta ammissione Parte_1 dell'attore (v. ad esempio pag. 4 dell'atto di citazione), un'actio negatoria servitutis ex art. 949
c.c. Tale identificazione, operata dall'attore, è del resto coerente con il petitum desumibile dalle conclusioni da lui rassegnate in primo grado: “accertare e dichiarare (…) l'inesistenza della servitù di passaggio;
ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al legittimo CP_1
pagina 7 di 15 esercizio e al pacifico godimento esclusivo del diritto di proprietà del sig. condannare Parte_1 [...] al risarcimento dei danni subiti”. CP_1
Inoltre, il fatto che abbia fondato la sua domanda sulla scrittura privata Parte_1 del 5 aprile 1994 non vale a mutare la natura dell'azione. Essendo infatti la servitù un diritto autodeterminato, la causa petendi - ossia il titolo, la fattispecie in base alla quale esso è sorto - non costituisce elemento identificativo della domanda (cfr. da ultimo Cass. civ.,
Sez. II, Ord. del 3 marzo 2025 n.5569). Gli elementi rilevanti per la qualificazione dell'actio negatoria servitutis sono esclusivamente l'oggetto e il petitum, ossia l'accertamento circa l'attuale esistenza di un diritto di servitù sullo specifico bene, e non anche il titolo di acquisto di tale diritto.
Venendo al merito, ciò che appare più chiaramente, dal tenore degli scritti di parte appellante, è che la stessa ritiene che la servitù per cui è causa sia di natura volontaria, trovando la propria fonte costitutiva nell'accordo del 1994, intercorso fra i fratelli , Pt_1
e Pertanto, le modalità del suo esercizio andrebbero desunte CP_2 Per_1 Persona_2 dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del rapporto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti (v. pag. 22 atto di citazione in appello).
Per vagliare la fondatezza di tale assunto occorre riepilogare brevemente lo stato dei luoghi e i passaggi salienti della “storia” dei fondi dominante e servente, come risultanti dalla relazione tecnica del geometra (doc. 8 di parte appellata), datata 18 Tes_1 dicembre 2020 e mai contestata dalla controparte.
Il fondo in comproprietà di - F. 9, mapp. 1 (terreno, proprietà per 1/3 in CP_1 comunione indivisa con ed eredi ) - è risultato dal CP_2 CP_3 frazionamento, effettuato in data 7 maggio 1974, di un unitario fondo, originariamente appartenuto a comprendente anche il mappale oggi di proprietà di Persona_3 Pt_1
e un terzo mappale, venduto il 18 settembre 1974 a (v. doc. 1 di
[...] Persona_4 parte appellante).
Allo stato attuale, il fondo di è relativamente intercluso, in quanto, come CP_1 recita l'art. 1051 c.c., “non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio”. L'unico accesso carraio alla pubblica via, infatti, è costituito dal varco nel muro di pagina 8 di 15 cinta aperto a fine anni Sessanta da e attualmente insistente sul fondo di Persona_5
La realizzazione di un ulteriore accesso alla strada provinciale, direttamente Parte_1 dal fondo di è resa difficoltosa dalla presenza di un marcato dislivello fra il CP_1 fondo ed il piano stradale: dislivello quantificato in 2,70 metri, in base alle quote altimetriche rilevate nella relazione tecnica sub doc. 8 (pag. 7), mai contestate dall'appellante.
Tale situazione di materiale asservimento del fondo attualmente di proprietà di Pt_1 alle esigenze di passaggio per l'accesso al fondo di esiste pacificamente
[...] CP_1
a far tempo dall'atto di frazionamento del 7 maggio 1974.
Come specificato nella stessa relazione tecnica, in data 18 settembre 1974 i mappali risultanti dalla divisione del fondo originario venivano venduti, in via separata, CP_ rispettivamente: a) a padre dei fratelli e;
b) a c) a Persona_6 Pt_1 Parte_1
Persona_4
Il 21 aprile1980, infine, si apriva la successione di e il mappale 1A Persona_6
CP_ veniva ereditato da , e In quella data, l'unico accesso alla strada CP_2 CP_3 provinciale da tale fondo era rappresentato dal varco originariamente aperto da Per_5
[...]
Alla luce di tale ricostruzione “storica”, appare chiaro che la servitù di passaggio pedonale e carraio sulla proprietà di preesisteva alla scrittura dell'aprile 1994, Parte_1 la quale pertanto non ha efficacia costitutiva della stessa e non ne rappresenta il titolo, ma anzi attesta espressamente tale situazione già presente: “Con la presente scrittura privata si Per_ precisa che: 1) i Sigg. e (fratelli) transitano con le loro autovetture e a piedi, CP_1 CP_2 attraverso la proprietà del Sig. (…) per raggiungere la loro casa” (pag. 1). Parte_1
Come correttamente rilevato dal convenuto, la costituzione di tale servitù è avvenuta per destinazione del padre di famiglia. Secondo l'art. 1062 c.c., infatti, “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
pagina 9 di 15 Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
L'acquisto per destinazione del padre di famiglia, limitato alle sole servitù apparenti quale è appunto la servitù di passaggio, è dunque automatico, non richiedendo alcuna espressa disposizione del proprietario, e avviene a titolo originario.
Inoltre, il cosiddetto “atto di destinazione” è in realtà un mero fatto giuridico, non essendo rilevante la volontà di imprimere il vincolo a carico di un fondo a vantaggio dell'altro, da parte del proprietario originario di entrambi, bensì soltanto la materiale realizzazione delle opere da cui risulta, al momento della divisione, l'esistenza di tale vincolo e dunque della servitù. In questi termini, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 4646 del 21 febbraio 2024: “La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla”.
Lo stato dei luoghi, come risultato dal frazionamento del 1974, si caratterizza per un'obiettiva dipendenza del fondo intercluso di dall'unica via d'accesso carraio CP_1 rappresentata dal passaggio sul fondo di e dunque per l'instaurazione della Parte_1 relativa servitù.
Anche diversamente opinando, la servitù sarebbe stata comunque acquisita da
[...]
a titolo originario per effetto di usucapione ventennale (artt. 1031 e 1061 c.c.). Da CP_1 un lato, infatti, essendovi sempre stato un unico accesso alla proprietà dello stesso, è del tutto verosimile che questi ne abbia usufruito, transitando sul fondo del fratello, sin dal
1980, anno in cui tale proprietà era stata da lui acquisita per successione. È in ogni caso certo che il passaggio avveniva regolarmente già prima del 5 aprile 1994, come attesta la scrittura priva sub doc. 2, e che esso stava ancora continuando al tempo della diffida inviata dal legale di in data 22 ottobre 2014, su cui si dirà oltre. Anzi il Parte_1 passaggio è sicuramente proseguito, a dispetto di tale diffida, almeno fino al dicembre pagina 10 di 15 2017, periodo a cui si riferiscono gli episodi che hanno portato alla querela presentata da nei confronti del fratello il 6 marzo 2018. CP_1 Pt_1
Il possesso ad usucapionem era dunque già maturato prima della data della diffida. Per accertare la continuità di tale possesso intermedio (fra l'aprile 1994 e l'ottobre 2014) non è neppure necessario ricorrere alla presunzione di cui all'art. 1142 c.c., in quanto i testi escussi all'udienza del 1 marzo 2023 hanno ampiamente confermato la circostanza (teste CP_
nata il [...]: “Dal terrazzo di mia nonna vedevo che il sig. Testimone_2 entrava dal cancello, transitava con la macchina e parcheggiava in fondo davanti a casa sua. ADR: CP_ Ricordo che sin da quando sono bambina, quindi da più di trent'anni ho visto il sig. passare da questo cancello per accedere alla sua abitazione”; teste , nata il [...]: Testimone_3
“Si è vero. Lo so perché ho abitato anche io nella casa di quale affittuaria dal 2003 al CP_2
2009. ADR: abitavo a Stazzona anche prima del 2003, ho sempre abitato a Stazzona sin da quando sono nata, salvo un breve periodo trascorso a Varese. Da sempre ho visto che dal cancello entravano ed uscivano delle macchine della famiglia di ”). CP_1
Tali testimonianze, rese da soggetti privi di interesse nella causa, appaiono precise ed attendibili e confermano circostanze, del resto, mai specificatamente contestate dall'odierno appellante.
Dunque va riconosciuto che la servitù era certamente preesistente e indipendente dalla scrittura privata del 1994, in quanto costituitasi a titolo originario e non per effetto dell'accordo intercorso fra i fratelli proprietari dei fondi finitimi. Né, dal tenore CP_1
CP_ letterale della stessa, è possibile ricavare l'intenzione di , e di Per_1 CP_2 rinunciare al proprio diritto, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante.
Lo stesso riferisce poi (pag. 2 atto di citazione in primo grado) di aver deciso di revocare ai fratelli “la facoltà concessa di transitare sul terreno di propria proprietà in forza della riserva contenuta nella sopra citata scrittura privata” perché gli stessi non avevano dato riscontro alla raccomandata del 5 giugno 2014, con cui il legale di chiedeva loro “di Parte_1 aderire alla richiesta di trascrizione” dell'accordo del 1994. Per tale motivo, l'attore aveva inviato la diffida del 22 ottobre 2014.
pagina 11 di 15 Incidentalmente si osserva che la giustificazione della revoca appare pretestuosa: da un lato, infatti, l'istanza di trascrizione di un atto può essere presentata da chiunque vi abbia interesse e il richiedente non necessita del previo assenso delle altre parti che hanno sottoscritto l'atto; dall'altro, nel caso di specie, la scrittura privata del 5 aprile 1994 non avrebbe comunque potuto essere trascritta, mancando della sottoscrizione autenticata (o accertata giudizialmente) richiesta dall'art. 2657 c.c. Né chiaramente avrebbe Parte_1 potuto convocare i fratelli davanti a un notaio per una “autenticazione ex post” a distanza di dieci anni, dal momento che, come è noto, l'art. 2703 co. 2 c.c. esige la contestuale presenza del pubblico ufficiale all'atto della firma, previo accertamento dell'identità dei firmatari (“l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”).
In ogni caso, tale diffida è superata dall'accordo transattivo raggiunto il 6 giugno
2018, in sede di remissione della querela presentata da alla Procura della CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Como. Come infatti si legge nel relativo verbale, redatto dai Carabinieri della stazione di Dongo e sottoscritto da e il primo CP_1 Parte_1 dichiarava di rimettere la querela a fronte dell'impegno del secondo a non ostacolare il transito suo e dei familiari per raggiungere la propria abitazione. Parte_1 specificamente dichiarava: “accetto la remissione di querela e ribadisco che non impedirò il passaggio CP_ nella mia proprietà di mio fratello e/o dei suoi familiari per raggiungere la loro”.
Suscita perplessità, infine, il richiamo dell'appellante al provvedimento emesso all'udienza del 14 settembre 2022 dal primo giudice assegnatario del fascicolo, dott. Previte
e la censura secondo cui “il nuovo giudice non ha considerato e non ha argomentato in merito alla disponibilità da parte di Parte Appellante a riconoscere un diritto contrattuale in favore di CP_1 come ipotizzato dal Giudice Dott. Previte”.
Quest'ultimo aveva infatti disposto la comparizione personale delle parti all'udienza del 12 ottobre 2022, al fine di valutare la possibilità di una definizione bonaria della lite, suggerendo due possibili soluzioni della vertenza. All'udienza fissata non ritenevano tuttavia di partecipare né né il suo difensore. In quella sede il Parte_1 CP_1 riferiva di essere disponibile ad una soluzione transattiva, ma di non poter accogliere la pagina 12 di 15 proposta formulata in udienza dal sostituto del difensore del fratello, consistente nel riconoscimento del diritto a fronte della corresponsione della somma di € 2.500 annui a titolo di indennizzo per la costituzione della servitù, oltre alla rifusione integrale delle spese di lite. Dato l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, la causa proseguiva fino all'exitus “naturale” della decisione, né si vede come il mancato raggiungimento di un accordo fra le parti possa costituire un vulnus della sentenza impugnata.
Per tutte le ragioni addotte, anche i motivi d'appello n. 2 e 3 devono pertanto essere del pari respinti.
Con il quarto motivo di gravame ha ribadito l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui ha accolto l'eccezione di intervenuta usucapione della servitù, formulata dall'odierno appellato, pur essendosi quest'ultimo limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea senza proporre domande riconvenzionali. Inoltre, l'appellante ha contestato la violazione dell'art. 2944 c.c., rilevando l'avvenuta interruzione del termine per l'usucapione, determinata dal riconoscimento contrattuale dell'altrui proprietà da parte di con la scrittura del 1994. CP_1
Il motivo è manifestamente infondato.
Sull'equivoco in cui è incorso l'appellante circa la differenza fra domande riconvenzionali ed eccezioni riconvenzionali si è già detto nel capo relativo al primo motivo di gravame, a cui si rimanda.
Quanto al riconoscimento della proprietà di da parte dei fratelli, nella Parte_1 scrittura privata del 5 aprile 1994, si osserva in primo luogo che tale proprietà non è mai stata oggetto di contestazione. In altri termini è sempre stato pacifico fra le parti che il fondo identificato al catasto terreni del Comune di Stazzona al foglio 9, mapp. 15248 e
15246 fosse di proprietà di precisamente a far tempo dal 18 settembre 1974. Parte_1
Inoltre, a prescindere dal fatto che, come si è detto, la servitù di si è CP_1 costituita ab origine per destinazione del padre di famiglia, è bensì vero che l'art. 2944 è applicabile anche all'usucapione, in forza del richiamo di cui all'art. 1165 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 19 settembre 2019 n. 23420). Ma il riconoscimento dell'altrui proprietà sul fondo può determinare un effetto interruttivo rispetto, appunto, all'usucapione della pagina 13 di 15 proprietà. Il caso di specie riguarda invece l'usucapione di una servitù, ossia di un diritto reale su cosa altrui: rispetto ad essa, non solo il riconoscimento dell'altrui proprietà sul fondo servente non è di ostacolo, ma anzi è addirittura un requisito necessario alla stessa sussistenza della servitù, per il noto principio “nemini res sua servit”.
Anche il quarto motivo d'appello non merita pertanto accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'appellante Parte_1 soccombente, deve essere condannato a rimborsare a le spese del giudizio CP_1
d'appello da quest'ultimo anticipate, liquidate in dispositivo nei valori minimi, in base al
D.M. n. 144 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile e della modesta complessità della vertenza, nonché dell'attività effettivamente svolta (esclusi quindi i compensi relativi alla fase istruttoria, non tenutasi).
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022
n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv.
630550).
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 537/2024 del Parte_1
Tribunale di Como, emessa in data 13 maggio 2024 nel procedimento n.
163/2020 R.G.;
• Conferma integralmente la pronuncia impugnata;
• Condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.739,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 14 di 15 • Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di Pt_1
[...]
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Presidente
Cesira D'Anella
Il Consigliere estensore
Maria Elena Catalano
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