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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2243 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Michele Sandulli
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Davide Losi
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 l'ing. sponeva: CP_1
che aveva maturato 531 settimane di anzianità contributiva per l'attività libero professionale tra il 1985-1995
presso e 1.361 settimane di anzianità contributiva per lavoro dipendente presso gestione Inps;
Parte_1
che, in totale, aveva maturato un'anzianità contributiva non coincidente pari a 36 anni e 20 settimane;
che era stato previsto, anche per gli iscritti agli enti previdenziali privatizzati come , di cumulare i Parte_1
periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione;
che il cumulo era consentito a condizione che il soggetto anagrafico avesse i requisiti anagrafici previsti dalla c.d. IF FO (D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011) (nel 2022, anno di decorrenza della pensione richiesta, pari ad anni 67, unitamente a 20 anni di anzianità contributiva), ovvero,
indipendentemente dal possesso dei suddetti requisiti anagrafici, a condizione che il soggetto avesse maturato l'anzianità contributiva prevista dalla suddetta IF FO per l'accesso alla c.d. pensione anticipata, adeguata agli incrementi della speranza di vita (nel 2022, 42 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva);
che, avendo maturato il requisito anagrafico richiesto dalla predetta disciplina (67 anni di età, compiuti in data 28.3.2022) ed avendo comunque maturato un requisito di anzianità assicurativa non coincidente ampiamente superiore a quello previsto di 20 anni (il ricorrente, nel marzo 2022, aveva maturato una anzianità complessiva non coincidente pari ad oltre 36 anni) aveva presentato, in data 6.12.2021, domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito in considerazione dell'art. 1, commi 245 e 246, L. n.
228/2012;
che i predetti commi, in ordine alle modalità di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito,
prevedevano che le gestioni interessate alla pensione in regime di cumulo determinavano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e che, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione (in particolare, retributivo o contributivo o misto), si doveva tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso tutte le singole gestioni interessate al cumulo;
che sulla base di tale disposto, tenendo conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti (oltre 36 anni), la quota di pensione di competenza di avrebbe dovuto essere calcolata sulla base del sistema pro Parte_1
quota retributivo previsto dal Nuovo Regolamento di Previdenza di RC (art. 20) per tutti coloro che avevano maturato un'anzianità complessiva pari, nel 2022, ad almeno 34 anni e 6 mesi di anzianità
contributiva;
che dopo aver presentato la domanda di pensione, in data 22.4.2022 l' gli aveva comunicato che Parte_1
era stata liquidato il trattamento pensionistico richiesto con decorrenza dall'1.4.2022, quantificando la suddetta quota pensionistica in una somma pari a €.1.755,85 lordi annui sulla base del sistema di calcolo integralmente contributivo previsto da;
Parte_1
che i rilevantissimi contributi versati ad per oltre 10 anni avevano dato luogo ad una pensione Parte_1
gravemente inadeguata in quanto tali contributi erano stati valorizzati dalla esclusivamente ed Pt_1
integralmente con il sistema di calcolo contributivo (in relazione a periodi in cui tale sistema di calcolo non era neppure entrato in vigore);
che il sistema di calcolo era stato effettuato sulla base dell'art. 24 bis del Nuovo Regolamento Generale
Previdenza di RC che, diversamente da quanto previsto dal Legislatore con la L. n. 228/2012, aveva previsto che, per individuare il sistema di calcolo della quota di pensione di competenza dell'Ente (in particolare, retributivo, misto ovvero contributivo) doveva farsi riferimento alla sola anzianità maturata presso la e non a quella complessivamente maturata tra tutti gli Enti;
che la norma regolamentare Pt_1
contravveniva alla legge sotto vari aspetti ed era illegittima.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) in via principale, per i motivi esposti in narrativa, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia e/o inapplicabilità dell'art. 24 bis del NRGP di RC e disapplicazione dello stesso nel caso di specie, accertare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i. di competenza di , con decorrenza dal 1°.4.2022 Parte_1
(o da altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia), calcolata sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dall'ordinamento di RC (ovverosia retributivo con riferimento alle annualità sino al 2012 e contributivo con riferimento a quelle successive, ai sensi degli artt. 20 e 17 del NRGP) ovvero sulla base del diverso sistema di calcolo che dovesse essere ritenuto di giustizia;
2) per l'effetto, condannare alla riliquidazione della quota di pensione di sua competenza, calcolata Parte_1
come sopra, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, con decorrenza dal 1°.4.2022 (o da altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia), ed al pagamento delle relative differenze sui ratei di pensione maturati dalla suddetta data di decorrenza, maggiorate da interessi legali;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio>>.
Resisteva . Parte_1
3. Con sentenza n. 2685/2025 del 4 marzo 2025 il Tribunale di Roma così statuiva:
<
gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i. di competenza di , con decorrenza dal 1°.
4.2022 calcolata Parte_1
sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dall'ordinamento di (ovverosia Parte_1
retributivo con riferimento alle annualità sino al 2012 e contributivo con riferimento a quelle successive, ai sensi degli artt. 20 e 17 del NRGP) e per l'effetto condanna alla riliquidazione della quota di Parte_1
pensione di sua competenza con decorrenza dal 1/4/2022 ed al pagamento delle relative differenze sui ratei di pensione maturati dalla suddetta data di decorrenza, maggiorate da interessi legali>>.
4. Affermava il Tribunale:
<
da parte di il calcolo delle quote di pensione in regime di cumulo gratuito di sua competenza sulla Parte_1
base del sistema di calcolo previsto per la pensione di vecchiaia unificata (art. 20 del NRGP), cioè sulla base del peculiare sistema pro quota retributivo per le annualità ante 2012, ogniqualvolta l'interessato avesse complessivamente maturato tra tutte le gestioni interessate al cumulo l'anzianità contributiva minima per l'accesso alla suddetta pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20 del NRGP, nel 2017 pari a 32 anni,
mentre avrebbe dovuto calcolare la quota di pensione sulla base del sistema contributivo previsto dal proprio ordinamento per tutti coloro che, complessivamente, tra tutte le gestioni previdenziali interessate al cumulo,
non avessero maturato la suddetta anzianità contributiva minima.
Senonché, nel febbraio 2018, dopo la presentazione della domanda di pensione del ricorrente e dopo il perfezionamento in capo a quest'ultimo dei requisiti pensionistici, ha provveduto a modificare il Parte_1
proprio NRGP con efficacia a decorrere dal 15.3.2018 e, all'art. 24 bis, comma 2, ha previsto che “ Parte_1
determina la quota di pensione in cumulo a proprio carico in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso con il sistema di calcolo contributivo di cui agli artt. 19 e 26 del presente Parte_1
Regolamento” e che provvederà a calcolare la pensione con il sistema di calcolo pro rata previsto dall'art. 20,
comma 2, del NRGP solamente “qualora l'anzianità di iscrizione e contribuzione maturata presso la sola gestione sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto alla Parte_1
pensione di vecchiaia unificata ordinaria”.
Come dedotto da parte ricorrente, ha così previsto che, per individuare il sistema di calcolo delle Parte_1
pensioni in regime di cumulo gratuito, non si tenga della complessiva anzianità contributiva maturata presso tutte le gestioni previdenziali interessate ma che si liquidino tali pensioni sulla base del sistema contributivo previsto dal proprio ordinamento previdenziale, a meno che l'interessato non abbia maturato presso un autonomo diritto alla pensione di vecchiaia unificata, caso nel quale il trattamento sarà calcolato Parte_1
secondo il metodo pro rata previsto con riferimento a tale istituto;
in altri termini, ha deciso di Parte_1
applicare il sistema di calcolo pro quota retributivo previsto con riferimento alla pensione di vecchiaia unificata (art. 20 NRGP) solo per coloro che abbiano maturato presso la sola l'anzianità contributiva Parte_1
minima per l'accesso a tale trattamento pensionistico, nel 2017 pari 32 anni, non consentendo tale calcolo a coloro che abbiano maturato la suddetta anzianità sommando le anzianità contributive maturate tra le gestioni interessate al cumulo. Inoltre ha applicato tale disposizione anche a tutti coloro che, come Parte_1
il ricorrente, abbiano maturato il diritto alla pensione in regime di cumulo gratuito ed abbiano presentato la relativa domanda prima del 15.3.2018.
Quindi ha provveduto a calcolare il trattamento pensionistico spettante al ricorrente, ed avente Parte_1
decorrenza oltre un anno prima l'entrata in vigore delle norme in questione, sulla base del sistema di calcolo contributivo senza tenere conto che, complessivamente, il ricorrente ha maturato tra le varie gestioni oltre
43 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e che, quindi, essendo in possesso dell'anzianità contributiva necessaria ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20 del NRGP di
, pari nel 2017 a 32 anni, avrebbe avuto diritto a calcolare anche la quota di pensione in regime di Parte_1
cumulo di competenza di sulla base del sistema di calcolo previsto dal NRGP per la pensione di Parte_1
vecchiaia unificata, ovverosia sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo sino al 2012.
Concorda il Giudice con quanto eccepito da parte ricorrente, sulla scorta anche della giurisprudenza di merito che si è pronunciata in ordine alla medesima fattispecie e citata in ricorso e nelle note autorizzate, circa il fatto che l'art. 24 bis del NRGP di è temporalmente inapplicabile al caso di specie, in quanto è Parte_1
entrato in vigore il 15/03/18, e cioè dopo che il ricorrente ha maturato il diritto alla pensione in regime di cumulo gratuito ed ha presentato la relativa domanda amministrativa, e che devono applicarsi nella specie le disposizioni di cui all'art. 1, commi 239 e ss., L. n. 228/2012, le quali prevedono che “per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239”.
Ne discende che al ricorrente, che è in possesso dell'anzianità contributiva complessiva maturata tra tutte le gestioni previdenziali interessate e necessaria ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20 del NRGP di , pari nel 2017 a 32 anni, la quota di pensione di vecchiaia in regime Parte_1
di cumulo gratuito di competenza di deve essere calcolata sulla base del sistema di calcolo previsto Parte_1
dal NRGP per la pensione di vecchiaia unificata, cioè sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo dettato da con riferimento alle annualità sino al 2012. Parte_1
Peraltro concorda il Giudice con quanto ulteriormente dedotto da parte ricorrente circa il fatto che l'art. 24
bis del NRGP è anche in contrasto con il disposto dei c. 245 e 246 della L. n. 228/2012 atteso che, mentre questi ultimi prevedono che le quote dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo gratuito debbano essere calcolati sulla base degli specifici sistemi di calcolo previsti dalle singole forme previdenziali interessati,
ma tenendo conto, ai fini dell'individuazione di tali sistemi di calcolo, dell'anzianità contributiva complessivamente maturata tra le varie gestioni di cui al precedente comma 239, l'art. 24 bis del NRGP, stabilisce che, per individuare il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, si debba fare riferimento alla sola anzianità contributiva maturata presso e che, se tale anzianità non è quanto Parte_1
meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata dell'ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito debba essere calcolata interamente con il sistema contributivo>>.
5. Con ricorso del 4 settembre 2025 interponeva appello. Parte_1
Il esisteva. CP_1
6. Con due distinti motivi, l'appellante, in sintesi, assume che <<la sentenza del tribunale di roma è viziata in quanto ha ritenuto illegittimo l'art. 24-bis del Regolamento Generale di Previdenza, in punto di criterio di calcolo della quota di pensione in cumulo di competenza , per preteso contrasto con l'art.1 comma Parte_1
246 della Legge n. 228/2012 così come modificata dall'art.1 comma 195 della Legge n.232/2016>>.
7. Premesso che non è in contestazione il possesso, da parte dell'appellato, dei requisiti necessari per la presentazione della domanda di liquidazione della quota di pensione, in regime di cumulo gratuito, sulla questione qui dibattuta, questa Corte si è pronunciata più volte affermando quanto segue:
<
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà
di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici,
abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilità
e ai superstiti di assicurato deceduto”; - al comma 241 che: “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia
è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”;
- al comma 245 che: “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”;
- al comma 246 che: “Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decretolegge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la 6 quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”
L'individuazione della portata precettiva delle norme in esame deve essere operata sulla scorta dell'art. 12
delle “Disposizioni sulla legge in generale”, in forza del quale, come chiarito dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, devono essere privilegiati, al fine, il criterio interpretativo letterale e quello teleologico, mentre il criterio della mens legis acquista un ruolo paritetico e comprimario soltanto se,
nonostante l'impiego degli altri due criteri singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, salva l'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo invece consentito all'interprete di correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa.
La Suprema Corte ha pure chiarito che il richiamo da parte dell'art. 12 al criterio del “significato proprio” delle parole deve indurre a ritenere che, ogni qualvolta le parole, per quanto utilizzate anche nel linguaggio corrente, siano portatrici di un determinato significato in un certo ramo dell'ordinamento giuridico, allora esse sono state impiegate dal legislatore proprio in quest'ultimo senso, sicché - quantomeno di regola- le nozioni di significato “proprio” e di significato “tecnico giuridico” vengono a coincidere (v., per tutte, Cass.
24165/2018, Cass. SU n. 23051/2022).
Stante il descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che la portata precettiva dell'art. 1, commi 239 ss. individuata dal Tribunale è condivisibile appieno. Invero, le disposizioni in esame sono inequivoche nel dire che:
- il cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati presso diverse casse o gestioni vale al fine sia della maturazione del diritto a pensione, sia della sua misura;
- in caso di cumulo gratuito, il diritto a pensione è unico. I requisiti anagrafico e di contribuzione per stabilirne l'insorgenza sono i più elevati tra quelli previsti da ciascuno degli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della relativa facoltà, mentre gli ulteriori requisiti -diversi da età e anzianità
contributiva- sono quelli previsti dalla gestione previdenziale alla quale l'assicurato risulta da ultimo iscritto;
- l'unico trattamento liquidato all'assicurato è il risultato di più quote a carico di ciascuna gestione. Ogni
quota è determinata in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;
- per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione delle regole di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni interessate dal cumulo;
- soltanto con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1° gennaio 2012 la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, a dire quindi che per il periodo precedente è ben possibile il calcolo secondo il sistema retributivo.
La ratio di questo sistema normativo è peraltro evidente: il legislatore ha inteso garantire le ragioni degli assicurati colpiti da mobilità lavorativa, la cui posizione contributiva è frastagliata in quanto scaturente da plurime e distinte situazioni lavorative riferibili, come tali, a gestioni e pure a enti previdenziali diversi, il che,
in difetto della possibilità di cumulo, potrebbe precludere l'insorgenza del diritto a pensione in ognuna delle ridette gestioni, oppure potrebbe consentirlo ma secondo una misura minima, in quanto rapportata soltanto ai pochi contributi accreditati nella gestione d'interesse.
La scelta del legislatore è del resto coerente con l'art. 38 della Costituzione, dacché, proprio evitando la dispersione della contribuzione -comunque- versata nelle varie gestioni dagli assicurati con vita lavorativa
“mobile”, l'ordinamento garantisce loro, a fronte dell'avveramento del rischio assicurato “vecchiaia”, mezzi adeguati alle esigenze di vita (comma 2) e, nel contempo, riduce lo spazio per un intervento di assistenza sociale volto al loro mantenimento ove sprovvisti dei ridetti mezzi, intervento che sarebbe ex se a esclusivo e diretto carico delle finanze statali (comma 1). Inoltre, questa scelta è stata operata nella ragionevole ottica
(art. 3 Cost.) di colmare il divario tra tale categoria di assicurati e la categoria degli assicurati con vita lavorativa “stanziale”, i quali, proprio per effetto della -reale- unicità della posizione contributiva, non vedono pregiudicato nell'an, ovvero nel quantum il loro diritto a pensione.
A confortare queste considerazioni soccorre altresì l'analisi della posizione che l'istituto del cumulo gratuito ha all'interno dell'intero ordinamento pensionistico, il quale contempla anche gli istituti, contigui, della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D.Lgs. n. 42/2006 e della ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla L. n. 29/1979, peraltro richiamati nell'incipit dell'art. 1, co. 239 della L. n. 228/2012. Infatti (e tenendo conto delle specificità più salienti):
- con il cumulo facoltativo l'assicurato si avvale, senza oneri a suo carico, di tutti i contributi versati in suo favore per segmenti temporali non coincidenti e in relazione a plurime gestioni e casse, accedendo a pensione nell'ultima gestione assicurativa, ma secondo il numero totale richiesto nella gestione, anche diversa, che contempla quello più alto e con calcolo del trattamento pensionistico in pro rata secondo il regime previsto allo scopo in ciascuna gestione, comunque individuato alla stregua del complessivo montante contributivo;
- con la ricongiunzione l'assicurato sposta materialmente in una certa gestione tutti i contributi versati in altre gestioni, con onere -in genere- a suo carico, avvalendosene per calcolare ivi un'unica pensione. La
determinazione del diritto e della misura della pensione unica è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante, che dunque ben possono essere più vantaggiose -e in genere lo sono, all'evidenza-
rispetto alle norme in vigore nelle gestioni accentrate;
- con la totalizzazione, l'assicurato si avvale, senza oneri a suo carico, della somma virtuale di diversi periodi contributivi per ottenere la pensione in pro rata. Le quote di pensione sono calcolate dalle diverse gestioni previdenziali sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Il sistema di calcolo è quello proprio di ciascuna gestione soltanto se il lavoratore ha maturato ivi il 8 diritto a una pensione autonoma,
mentre in caso contrario si applica il metodo contributivo a tutte le quote maturate.
È dunque chiaro che nel cumulo gratuito l'anzianità maturata presso le varie gestioni è fondamentale, in quanto rileva nel suo insieme non solo per accertare il diritto a pensione, ma anche per definire le modalità
di calcolo dei singoli pro rata, così com'è chiaro che il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (ossia,
l'interesse dell'assicurato a sfruttare la sua intera posizione contributiva e l'interesse del sistema previdenziale a sopportare costi non esagerati, stante la gratuità del meccanismo in parola) è realizzato subordinando l'accesso alla pensione in cumulo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi più
stringenti tra tutti quelli partitamente richiesti dalle gestioni cumulate, giacché in tal modo, a fronte dell'ampliamento della platea dei pensionati, si pianifica la sostenibilità degli oneri pensionistici avendo riguardo a una loro stima “in proiezione” in rapporto alle aspettative di vita dei pensionati, ponderate giusta criteri di normalità. Questo sistema supera dunque gli aspetti penalizzanti per la posizione pensionistica degli assicurati con mobilità lavorativa, che sono insiti nei sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione contributiva, e lo supera con meccanismi che si profilano ragionevoli ed equi ove valutati, come devesi, nell'ottica della tutela dei diritti dei lavoratori costituzionalmente garantita e del buon andamento dell'amministrazione preposta all'assistenza e alla previdenza pubblica (artt. 97 e 38, co. 4 Cost.).
Resta dunque confermata la validità dell'interpretazione dell'art. 1, co. 239 ss. della L. n. 228/2012, qui sostenuta confermativa di quella del Tribunale.
Passando all'esame delle critiche del gravame, da trattare congiuntamente, sono privi di margini di condivisibilità gli argomenti con cui l'appellante intenderebbe far valere il primato del nuovo Regolamento
di nella normazione, interna all'ente, della fattispecie della pensione in cumulo gratuito e, per Parte_1
l'effetto, la legittimità dell'applicazione di tale Regolamento alla fattispecie controversa.
Più in particolare, l'appellante ritiene applicabile al caso di specie il nuovo Regolamento della , adottato Pt_1
nell'ottobre 2017 con efficacia dal 15 marzo 2018, sull'assunto che -riepilogando- , una volta in vigore anche per le casse privatizzate il nuovo istituto della pensione in cumulo gratuito, fosse necessario colmare nell'ordinamento di il “vuoto” normativo in punto di sistema di calcolo del pro rata di una tale Parte_1
pensione, scopo questo da perseguire, giusta l'autonomia normativa dell'ente, con una disciplina ad hoc che assicurasse nel contempo economicità di gestione ed equilibrio finanziario. Tale vuoto normativo, quindi,
sarebbe stato colmato dal nuovo Regolamento dell'ente, il cui art. 24 bis stabilisce che, per individuare il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, si deve far riferimento alla sola anzianità
contributiva maturata presso l'ente e che, se tale anzianità non è quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata erogabile a carico della , allora la quota di Pt_1
pensione in regime di cumulo gratuito è calcolata interamente con il sistema contributivo.
Il comma 245 dell'art. 1 è d'immediata e diretta applicazione, dal momento che la L. n. 228/2018 non solo non richiede alle casse privatizzate l'emanazione di regole specifiche per stabilire il metodo di calcolo per il pro rata della pensione in cumulo a loro carico e tanto pur se si tratta (come si è visto) di istituto in effetti diverso da quelli contigui e già in vigore nel sistema, ma al contrario stabilisce apertamente che le ridette regole di calcolo sono quelle “previste da ciascun ordinamento”, con locuzione che rinvia senza dubbio alcuno alla disciplina che ciascuna , a prescindere dall'introduzione del meccanismo del cumulo, già Pt_1 contemplava per la liquidazione della pensione (la norma dice infatti “previste”, con uso del participio passato, e non “da prevedere” o concetti analoghi, idonei a porre una tale azione regolamentare nel tempo futuro). E che tanto sia vero è palesato dal combinato disposto dei commi 239, 245 e 246 dell'art. 1 citato,
perché la valorizzazione dei metodi di calcolo già esistenti in ciascuna gestione è stata presa in considerazione dalla L. n. 228/2012 a fronte dell'evenienza che tali metodi di calcolo, al di fuori del cumulo contributivo gratuito, non avrebbero potuto assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico per assenza dei requisito contributivo ordinariamente previsto presso ciascun ente, mentre è proprio a seguito della novella legislativa che i periodi assicurativi cumulati tra loro sono divenuti idonei ad assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico, con effetto pro quota per ciascuna gestione cumulata.
In secondo luogo, va evidenziato che l'art. 1, co. 246 della L. n. 228/2012 stabilisce dichiaratamente che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione in cumulo gratuito devono essere computati “tutti i periodi contributivi non coincidenti di cui al comma 239”, con dizione inequivoca che pone in nesso di derivazione la scelta del metodo di calcolo del pro rata con il totale dell'anzianità contributiva dell'assicurato espresso dalla somma dei periodi di assicurazione non coincidenti maturati nelle varie gestioni.
Quindi, in ottemperanza al criterio della gerarchia delle fonti, il nuovo Regolamento di non si può Parte_1
porre in contrasto con la norma di fonte primaria, stabilendo, per quanto riguarda il calcolo del pro rata della pensione in cumulo gratuito di sua pertinenza, che il relativo sistema sia espresso dalla sola anzianità
contributiva maturata presso la propria gestione e che, se tale anzianità non è quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata dell'ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito è calcolata interamente con il sistema contributivo.
La tesi contraria non può essere propugnata neppure sostenendo che ha il potere di disciplinare Parte_1
in via regolamentare la fattispecie in tali termini, stante l'autonomia normativa attribuita dal legislatore alle casse privatizzate per perseguire la stabilità di bilancio. Infatti, l'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 stabilisce che le casse privatizzate “hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”, a dire quindi che l'autoregolamentazione di ciascuna cassa vale sul piano dell'operatività degli enti, con interventi tarati su ciascuna categoria professionale e nella prospettiva dell'impiego sostenibile delle risorse della cassa previdenziale di riferimento, ma comunque sempre nel quadro 10 di norme di rango superiore che assicurano, a effetti come tali imperativi, l'unità di sistema a protezione di tutti i lavoratori interessati.
D'altro canto, la Suprema Corte ha chiarito che è principio generale “di sistema” quello secondo cui va garantita la "posizione previdenziale" maturata dal lavoratore, che si traduce concretamente nell'operatività
di una clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa, secondo un criterio sinallagmatico per cui l'ammontare della contribuzione accumulata ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia, valore che non può essere completamente sterilizzato ad opera del legislatore e tanto meno ad opera degli enti previdenziali (v., ex multis, Cass. n. 16415/2019: “... è stato infatti affermato che, una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale,
regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché
ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, secondo comma, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. Questa Corte è giunta ad affermare tale principio sul rilievo che «
...il diritto soggettivo alla pensione, che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti, può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto,
siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione. È
però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi
"l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" (Corte
Cost. 10 febbraio 1993 n. 39, 2 6 gennaio 1994 nn. 6 e 16, 28 febbraio 1997 n. 50, 23 dicembre 1997 n. 432,
22 novembre 2000 n. 525). Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3, secondo comma, Cost.) l'atto infralegislativo,
amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate. In tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici.» ...”).
Neppure può valere in senso favorevole a l'argomento secondo cui la norma regolamentare in Parte_1
cognizione sarebbe legittima in quanto è stata introdotta per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e in quanto
è stata approvata dai Ministeri competenti.
Infatti l'art. 1, co. 239 ss. della L. n. 228/2012 è volto, come si è detto, a riequilibrare il sistema pensionistico in favore dei lavoratori “non stanziali”, penalizzati rispetto a quelli “stanziali” nell'an ovvero nel quantum della pensione a causa del sezionamento dei loro contributi in più gestioni, penalizzazione che il legislatore,
pur consapevole -per assioma- della norma che impone alle casse privatizzate l'equilibrio di bilancio pluriennale, ha inteso superare con l'istituto in questione, nella composita logica di tutela e bilanciamento d'interessi di pari rango costituzionale, sopra riferita. D'altro canto, l'approvazione del nuovo Regolamento
da parte dei vigilanti non è ex se idonea a certificare la legittimità delle norme con esso introdotte CP_2
(v. art. 14 L. n. 335/1995), essendo piuttosto di competenza dell'Ufficio adito, sussistendo controversia in merito, pronunciarsi sul punto previa qualificazione dei fatti di causa e loro riconduzione nel corretto quadro normativo di riferimento (artt. 112, 113 cpc).
Risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 195, della l.
232/2016, sollevata in via subordinata dall'ente appellante, per contrasto con l'art. 81 Cost. essendo sufficiente evidenziare a tale proposito l'inapplicabilità alla presente fattispecie dell'invocato parametro costituzionale. La gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati, quale quello appellante, risulta infatti autonoma e non gravante sulla finanza statale o degli enti pubblici in quanto finanziata tramite i contributi degli iscritti con la conseguenza che la norma contestata, in quanto priva di oneri a carico dello Stato o di enti pubblici non può ritenersi soggetta, in particolare, alla regola della copertura ex art. 81, comma 3 Cost>> (sentenze
Corte di appello nn. 4556/2023, 3791/2024; 1543/2025).
Negli stessi termini si è espressa la Corte di appello Napoli con sentenza n. 3537/2025
Questo Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni addotte dalle predette pronunce.
8. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 4 settembre 2025, dall'
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 4 marzo 2025. CP_1
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2243 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Michele Sandulli
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Davide Losi
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 l'ing. sponeva: CP_1
che aveva maturato 531 settimane di anzianità contributiva per l'attività libero professionale tra il 1985-1995
presso e 1.361 settimane di anzianità contributiva per lavoro dipendente presso gestione Inps;
Parte_1
che, in totale, aveva maturato un'anzianità contributiva non coincidente pari a 36 anni e 20 settimane;
che era stato previsto, anche per gli iscritti agli enti previdenziali privatizzati come , di cumulare i Parte_1
periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione;
che il cumulo era consentito a condizione che il soggetto anagrafico avesse i requisiti anagrafici previsti dalla c.d. IF FO (D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011) (nel 2022, anno di decorrenza della pensione richiesta, pari ad anni 67, unitamente a 20 anni di anzianità contributiva), ovvero,
indipendentemente dal possesso dei suddetti requisiti anagrafici, a condizione che il soggetto avesse maturato l'anzianità contributiva prevista dalla suddetta IF FO per l'accesso alla c.d. pensione anticipata, adeguata agli incrementi della speranza di vita (nel 2022, 42 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva);
che, avendo maturato il requisito anagrafico richiesto dalla predetta disciplina (67 anni di età, compiuti in data 28.3.2022) ed avendo comunque maturato un requisito di anzianità assicurativa non coincidente ampiamente superiore a quello previsto di 20 anni (il ricorrente, nel marzo 2022, aveva maturato una anzianità complessiva non coincidente pari ad oltre 36 anni) aveva presentato, in data 6.12.2021, domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito in considerazione dell'art. 1, commi 245 e 246, L. n.
228/2012;
che i predetti commi, in ordine alle modalità di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito,
prevedevano che le gestioni interessate alla pensione in regime di cumulo determinavano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e che, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione (in particolare, retributivo o contributivo o misto), si doveva tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso tutte le singole gestioni interessate al cumulo;
che sulla base di tale disposto, tenendo conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti (oltre 36 anni), la quota di pensione di competenza di avrebbe dovuto essere calcolata sulla base del sistema pro Parte_1
quota retributivo previsto dal Nuovo Regolamento di Previdenza di RC (art. 20) per tutti coloro che avevano maturato un'anzianità complessiva pari, nel 2022, ad almeno 34 anni e 6 mesi di anzianità
contributiva;
che dopo aver presentato la domanda di pensione, in data 22.4.2022 l' gli aveva comunicato che Parte_1
era stata liquidato il trattamento pensionistico richiesto con decorrenza dall'1.4.2022, quantificando la suddetta quota pensionistica in una somma pari a €.1.755,85 lordi annui sulla base del sistema di calcolo integralmente contributivo previsto da;
Parte_1
che i rilevantissimi contributi versati ad per oltre 10 anni avevano dato luogo ad una pensione Parte_1
gravemente inadeguata in quanto tali contributi erano stati valorizzati dalla esclusivamente ed Pt_1
integralmente con il sistema di calcolo contributivo (in relazione a periodi in cui tale sistema di calcolo non era neppure entrato in vigore);
che il sistema di calcolo era stato effettuato sulla base dell'art. 24 bis del Nuovo Regolamento Generale
Previdenza di RC che, diversamente da quanto previsto dal Legislatore con la L. n. 228/2012, aveva previsto che, per individuare il sistema di calcolo della quota di pensione di competenza dell'Ente (in particolare, retributivo, misto ovvero contributivo) doveva farsi riferimento alla sola anzianità maturata presso la e non a quella complessivamente maturata tra tutti gli Enti;
che la norma regolamentare Pt_1
contravveniva alla legge sotto vari aspetti ed era illegittima.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<1) in via principale, per i motivi esposti in narrativa, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia e/o inapplicabilità dell'art. 24 bis del NRGP di RC e disapplicazione dello stesso nel caso di specie, accertare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i. di competenza di , con decorrenza dal 1°.4.2022 Parte_1
(o da altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia), calcolata sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dall'ordinamento di RC (ovverosia retributivo con riferimento alle annualità sino al 2012 e contributivo con riferimento a quelle successive, ai sensi degli artt. 20 e 17 del NRGP) ovvero sulla base del diverso sistema di calcolo che dovesse essere ritenuto di giustizia;
2) per l'effetto, condannare alla riliquidazione della quota di pensione di sua competenza, calcolata Parte_1
come sopra, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, con decorrenza dal 1°.4.2022 (o da altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia), ed al pagamento delle relative differenze sui ratei di pensione maturati dalla suddetta data di decorrenza, maggiorate da interessi legali;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio>>.
Resisteva . Parte_1
3. Con sentenza n. 2685/2025 del 4 marzo 2025 il Tribunale di Roma così statuiva:
<
gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i. di competenza di , con decorrenza dal 1°.
4.2022 calcolata Parte_1
sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dall'ordinamento di (ovverosia Parte_1
retributivo con riferimento alle annualità sino al 2012 e contributivo con riferimento a quelle successive, ai sensi degli artt. 20 e 17 del NRGP) e per l'effetto condanna alla riliquidazione della quota di Parte_1
pensione di sua competenza con decorrenza dal 1/4/2022 ed al pagamento delle relative differenze sui ratei di pensione maturati dalla suddetta data di decorrenza, maggiorate da interessi legali>>.
4. Affermava il Tribunale:
<
da parte di il calcolo delle quote di pensione in regime di cumulo gratuito di sua competenza sulla Parte_1
base del sistema di calcolo previsto per la pensione di vecchiaia unificata (art. 20 del NRGP), cioè sulla base del peculiare sistema pro quota retributivo per le annualità ante 2012, ogniqualvolta l'interessato avesse complessivamente maturato tra tutte le gestioni interessate al cumulo l'anzianità contributiva minima per l'accesso alla suddetta pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20 del NRGP, nel 2017 pari a 32 anni,
mentre avrebbe dovuto calcolare la quota di pensione sulla base del sistema contributivo previsto dal proprio ordinamento per tutti coloro che, complessivamente, tra tutte le gestioni previdenziali interessate al cumulo,
non avessero maturato la suddetta anzianità contributiva minima.
Senonché, nel febbraio 2018, dopo la presentazione della domanda di pensione del ricorrente e dopo il perfezionamento in capo a quest'ultimo dei requisiti pensionistici, ha provveduto a modificare il Parte_1
proprio NRGP con efficacia a decorrere dal 15.3.2018 e, all'art. 24 bis, comma 2, ha previsto che “ Parte_1
determina la quota di pensione in cumulo a proprio carico in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso con il sistema di calcolo contributivo di cui agli artt. 19 e 26 del presente Parte_1
Regolamento” e che provvederà a calcolare la pensione con il sistema di calcolo pro rata previsto dall'art. 20,
comma 2, del NRGP solamente “qualora l'anzianità di iscrizione e contribuzione maturata presso la sola gestione sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto alla Parte_1
pensione di vecchiaia unificata ordinaria”.
Come dedotto da parte ricorrente, ha così previsto che, per individuare il sistema di calcolo delle Parte_1
pensioni in regime di cumulo gratuito, non si tenga della complessiva anzianità contributiva maturata presso tutte le gestioni previdenziali interessate ma che si liquidino tali pensioni sulla base del sistema contributivo previsto dal proprio ordinamento previdenziale, a meno che l'interessato non abbia maturato presso un autonomo diritto alla pensione di vecchiaia unificata, caso nel quale il trattamento sarà calcolato Parte_1
secondo il metodo pro rata previsto con riferimento a tale istituto;
in altri termini, ha deciso di Parte_1
applicare il sistema di calcolo pro quota retributivo previsto con riferimento alla pensione di vecchiaia unificata (art. 20 NRGP) solo per coloro che abbiano maturato presso la sola l'anzianità contributiva Parte_1
minima per l'accesso a tale trattamento pensionistico, nel 2017 pari 32 anni, non consentendo tale calcolo a coloro che abbiano maturato la suddetta anzianità sommando le anzianità contributive maturate tra le gestioni interessate al cumulo. Inoltre ha applicato tale disposizione anche a tutti coloro che, come Parte_1
il ricorrente, abbiano maturato il diritto alla pensione in regime di cumulo gratuito ed abbiano presentato la relativa domanda prima del 15.3.2018.
Quindi ha provveduto a calcolare il trattamento pensionistico spettante al ricorrente, ed avente Parte_1
decorrenza oltre un anno prima l'entrata in vigore delle norme in questione, sulla base del sistema di calcolo contributivo senza tenere conto che, complessivamente, il ricorrente ha maturato tra le varie gestioni oltre
43 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e che, quindi, essendo in possesso dell'anzianità contributiva necessaria ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20 del NRGP di
, pari nel 2017 a 32 anni, avrebbe avuto diritto a calcolare anche la quota di pensione in regime di Parte_1
cumulo di competenza di sulla base del sistema di calcolo previsto dal NRGP per la pensione di Parte_1
vecchiaia unificata, ovverosia sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo sino al 2012.
Concorda il Giudice con quanto eccepito da parte ricorrente, sulla scorta anche della giurisprudenza di merito che si è pronunciata in ordine alla medesima fattispecie e citata in ricorso e nelle note autorizzate, circa il fatto che l'art. 24 bis del NRGP di è temporalmente inapplicabile al caso di specie, in quanto è Parte_1
entrato in vigore il 15/03/18, e cioè dopo che il ricorrente ha maturato il diritto alla pensione in regime di cumulo gratuito ed ha presentato la relativa domanda amministrativa, e che devono applicarsi nella specie le disposizioni di cui all'art. 1, commi 239 e ss., L. n. 228/2012, le quali prevedono che “per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239”.
Ne discende che al ricorrente, che è in possesso dell'anzianità contributiva complessiva maturata tra tutte le gestioni previdenziali interessate e necessaria ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20 del NRGP di , pari nel 2017 a 32 anni, la quota di pensione di vecchiaia in regime Parte_1
di cumulo gratuito di competenza di deve essere calcolata sulla base del sistema di calcolo previsto Parte_1
dal NRGP per la pensione di vecchiaia unificata, cioè sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo dettato da con riferimento alle annualità sino al 2012. Parte_1
Peraltro concorda il Giudice con quanto ulteriormente dedotto da parte ricorrente circa il fatto che l'art. 24
bis del NRGP è anche in contrasto con il disposto dei c. 245 e 246 della L. n. 228/2012 atteso che, mentre questi ultimi prevedono che le quote dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo gratuito debbano essere calcolati sulla base degli specifici sistemi di calcolo previsti dalle singole forme previdenziali interessati,
ma tenendo conto, ai fini dell'individuazione di tali sistemi di calcolo, dell'anzianità contributiva complessivamente maturata tra le varie gestioni di cui al precedente comma 239, l'art. 24 bis del NRGP, stabilisce che, per individuare il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, si debba fare riferimento alla sola anzianità contributiva maturata presso e che, se tale anzianità non è quanto Parte_1
meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata dell'ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito debba essere calcolata interamente con il sistema contributivo>>.
5. Con ricorso del 4 settembre 2025 interponeva appello. Parte_1
Il esisteva. CP_1
6. Con due distinti motivi, l'appellante, in sintesi, assume che <<la sentenza del tribunale di roma è viziata in quanto ha ritenuto illegittimo l'art. 24-bis del Regolamento Generale di Previdenza, in punto di criterio di calcolo della quota di pensione in cumulo di competenza , per preteso contrasto con l'art.1 comma Parte_1
246 della Legge n. 228/2012 così come modificata dall'art.1 comma 195 della Legge n.232/2016>>.
7. Premesso che non è in contestazione il possesso, da parte dell'appellato, dei requisiti necessari per la presentazione della domanda di liquidazione della quota di pensione, in regime di cumulo gratuito, sulla questione qui dibattuta, questa Corte si è pronunciata più volte affermando quanto segue:
<
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà
di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici,
abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilità
e ai superstiti di assicurato deceduto”; - al comma 241 che: “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia
è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”;
- al comma 245 che: “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”;
- al comma 246 che: “Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decretolegge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la 6 quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”
L'individuazione della portata precettiva delle norme in esame deve essere operata sulla scorta dell'art. 12
delle “Disposizioni sulla legge in generale”, in forza del quale, come chiarito dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, devono essere privilegiati, al fine, il criterio interpretativo letterale e quello teleologico, mentre il criterio della mens legis acquista un ruolo paritetico e comprimario soltanto se,
nonostante l'impiego degli altri due criteri singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, salva l'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo invece consentito all'interprete di correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa.
La Suprema Corte ha pure chiarito che il richiamo da parte dell'art. 12 al criterio del “significato proprio” delle parole deve indurre a ritenere che, ogni qualvolta le parole, per quanto utilizzate anche nel linguaggio corrente, siano portatrici di un determinato significato in un certo ramo dell'ordinamento giuridico, allora esse sono state impiegate dal legislatore proprio in quest'ultimo senso, sicché - quantomeno di regola- le nozioni di significato “proprio” e di significato “tecnico giuridico” vengono a coincidere (v., per tutte, Cass.
24165/2018, Cass. SU n. 23051/2022).
Stante il descritto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che la portata precettiva dell'art. 1, commi 239 ss. individuata dal Tribunale è condivisibile appieno. Invero, le disposizioni in esame sono inequivoche nel dire che:
- il cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati presso diverse casse o gestioni vale al fine sia della maturazione del diritto a pensione, sia della sua misura;
- in caso di cumulo gratuito, il diritto a pensione è unico. I requisiti anagrafico e di contribuzione per stabilirne l'insorgenza sono i più elevati tra quelli previsti da ciascuno degli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della relativa facoltà, mentre gli ulteriori requisiti -diversi da età e anzianità
contributiva- sono quelli previsti dalla gestione previdenziale alla quale l'assicurato risulta da ultimo iscritto;
- l'unico trattamento liquidato all'assicurato è il risultato di più quote a carico di ciascuna gestione. Ogni
quota è determinata in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;
- per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione delle regole di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni interessate dal cumulo;
- soltanto con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1° gennaio 2012 la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, a dire quindi che per il periodo precedente è ben possibile il calcolo secondo il sistema retributivo.
La ratio di questo sistema normativo è peraltro evidente: il legislatore ha inteso garantire le ragioni degli assicurati colpiti da mobilità lavorativa, la cui posizione contributiva è frastagliata in quanto scaturente da plurime e distinte situazioni lavorative riferibili, come tali, a gestioni e pure a enti previdenziali diversi, il che,
in difetto della possibilità di cumulo, potrebbe precludere l'insorgenza del diritto a pensione in ognuna delle ridette gestioni, oppure potrebbe consentirlo ma secondo una misura minima, in quanto rapportata soltanto ai pochi contributi accreditati nella gestione d'interesse.
La scelta del legislatore è del resto coerente con l'art. 38 della Costituzione, dacché, proprio evitando la dispersione della contribuzione -comunque- versata nelle varie gestioni dagli assicurati con vita lavorativa
“mobile”, l'ordinamento garantisce loro, a fronte dell'avveramento del rischio assicurato “vecchiaia”, mezzi adeguati alle esigenze di vita (comma 2) e, nel contempo, riduce lo spazio per un intervento di assistenza sociale volto al loro mantenimento ove sprovvisti dei ridetti mezzi, intervento che sarebbe ex se a esclusivo e diretto carico delle finanze statali (comma 1). Inoltre, questa scelta è stata operata nella ragionevole ottica
(art. 3 Cost.) di colmare il divario tra tale categoria di assicurati e la categoria degli assicurati con vita lavorativa “stanziale”, i quali, proprio per effetto della -reale- unicità della posizione contributiva, non vedono pregiudicato nell'an, ovvero nel quantum il loro diritto a pensione.
A confortare queste considerazioni soccorre altresì l'analisi della posizione che l'istituto del cumulo gratuito ha all'interno dell'intero ordinamento pensionistico, il quale contempla anche gli istituti, contigui, della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D.Lgs. n. 42/2006 e della ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla L. n. 29/1979, peraltro richiamati nell'incipit dell'art. 1, co. 239 della L. n. 228/2012. Infatti (e tenendo conto delle specificità più salienti):
- con il cumulo facoltativo l'assicurato si avvale, senza oneri a suo carico, di tutti i contributi versati in suo favore per segmenti temporali non coincidenti e in relazione a plurime gestioni e casse, accedendo a pensione nell'ultima gestione assicurativa, ma secondo il numero totale richiesto nella gestione, anche diversa, che contempla quello più alto e con calcolo del trattamento pensionistico in pro rata secondo il regime previsto allo scopo in ciascuna gestione, comunque individuato alla stregua del complessivo montante contributivo;
- con la ricongiunzione l'assicurato sposta materialmente in una certa gestione tutti i contributi versati in altre gestioni, con onere -in genere- a suo carico, avvalendosene per calcolare ivi un'unica pensione. La
determinazione del diritto e della misura della pensione unica è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante, che dunque ben possono essere più vantaggiose -e in genere lo sono, all'evidenza-
rispetto alle norme in vigore nelle gestioni accentrate;
- con la totalizzazione, l'assicurato si avvale, senza oneri a suo carico, della somma virtuale di diversi periodi contributivi per ottenere la pensione in pro rata. Le quote di pensione sono calcolate dalle diverse gestioni previdenziali sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Il sistema di calcolo è quello proprio di ciascuna gestione soltanto se il lavoratore ha maturato ivi il 8 diritto a una pensione autonoma,
mentre in caso contrario si applica il metodo contributivo a tutte le quote maturate.
È dunque chiaro che nel cumulo gratuito l'anzianità maturata presso le varie gestioni è fondamentale, in quanto rileva nel suo insieme non solo per accertare il diritto a pensione, ma anche per definire le modalità
di calcolo dei singoli pro rata, così com'è chiaro che il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (ossia,
l'interesse dell'assicurato a sfruttare la sua intera posizione contributiva e l'interesse del sistema previdenziale a sopportare costi non esagerati, stante la gratuità del meccanismo in parola) è realizzato subordinando l'accesso alla pensione in cumulo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi più
stringenti tra tutti quelli partitamente richiesti dalle gestioni cumulate, giacché in tal modo, a fronte dell'ampliamento della platea dei pensionati, si pianifica la sostenibilità degli oneri pensionistici avendo riguardo a una loro stima “in proiezione” in rapporto alle aspettative di vita dei pensionati, ponderate giusta criteri di normalità. Questo sistema supera dunque gli aspetti penalizzanti per la posizione pensionistica degli assicurati con mobilità lavorativa, che sono insiti nei sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione contributiva, e lo supera con meccanismi che si profilano ragionevoli ed equi ove valutati, come devesi, nell'ottica della tutela dei diritti dei lavoratori costituzionalmente garantita e del buon andamento dell'amministrazione preposta all'assistenza e alla previdenza pubblica (artt. 97 e 38, co. 4 Cost.).
Resta dunque confermata la validità dell'interpretazione dell'art. 1, co. 239 ss. della L. n. 228/2012, qui sostenuta confermativa di quella del Tribunale.
Passando all'esame delle critiche del gravame, da trattare congiuntamente, sono privi di margini di condivisibilità gli argomenti con cui l'appellante intenderebbe far valere il primato del nuovo Regolamento
di nella normazione, interna all'ente, della fattispecie della pensione in cumulo gratuito e, per Parte_1
l'effetto, la legittimità dell'applicazione di tale Regolamento alla fattispecie controversa.
Più in particolare, l'appellante ritiene applicabile al caso di specie il nuovo Regolamento della , adottato Pt_1
nell'ottobre 2017 con efficacia dal 15 marzo 2018, sull'assunto che -riepilogando- , una volta in vigore anche per le casse privatizzate il nuovo istituto della pensione in cumulo gratuito, fosse necessario colmare nell'ordinamento di il “vuoto” normativo in punto di sistema di calcolo del pro rata di una tale Parte_1
pensione, scopo questo da perseguire, giusta l'autonomia normativa dell'ente, con una disciplina ad hoc che assicurasse nel contempo economicità di gestione ed equilibrio finanziario. Tale vuoto normativo, quindi,
sarebbe stato colmato dal nuovo Regolamento dell'ente, il cui art. 24 bis stabilisce che, per individuare il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, si deve far riferimento alla sola anzianità
contributiva maturata presso l'ente e che, se tale anzianità non è quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata erogabile a carico della , allora la quota di Pt_1
pensione in regime di cumulo gratuito è calcolata interamente con il sistema contributivo.
Il comma 245 dell'art. 1 è d'immediata e diretta applicazione, dal momento che la L. n. 228/2018 non solo non richiede alle casse privatizzate l'emanazione di regole specifiche per stabilire il metodo di calcolo per il pro rata della pensione in cumulo a loro carico e tanto pur se si tratta (come si è visto) di istituto in effetti diverso da quelli contigui e già in vigore nel sistema, ma al contrario stabilisce apertamente che le ridette regole di calcolo sono quelle “previste da ciascun ordinamento”, con locuzione che rinvia senza dubbio alcuno alla disciplina che ciascuna , a prescindere dall'introduzione del meccanismo del cumulo, già Pt_1 contemplava per la liquidazione della pensione (la norma dice infatti “previste”, con uso del participio passato, e non “da prevedere” o concetti analoghi, idonei a porre una tale azione regolamentare nel tempo futuro). E che tanto sia vero è palesato dal combinato disposto dei commi 239, 245 e 246 dell'art. 1 citato,
perché la valorizzazione dei metodi di calcolo già esistenti in ciascuna gestione è stata presa in considerazione dalla L. n. 228/2012 a fronte dell'evenienza che tali metodi di calcolo, al di fuori del cumulo contributivo gratuito, non avrebbero potuto assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico per assenza dei requisito contributivo ordinariamente previsto presso ciascun ente, mentre è proprio a seguito della novella legislativa che i periodi assicurativi cumulati tra loro sono divenuti idonei ad assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico, con effetto pro quota per ciascuna gestione cumulata.
In secondo luogo, va evidenziato che l'art. 1, co. 246 della L. n. 228/2012 stabilisce dichiaratamente che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione in cumulo gratuito devono essere computati “tutti i periodi contributivi non coincidenti di cui al comma 239”, con dizione inequivoca che pone in nesso di derivazione la scelta del metodo di calcolo del pro rata con il totale dell'anzianità contributiva dell'assicurato espresso dalla somma dei periodi di assicurazione non coincidenti maturati nelle varie gestioni.
Quindi, in ottemperanza al criterio della gerarchia delle fonti, il nuovo Regolamento di non si può Parte_1
porre in contrasto con la norma di fonte primaria, stabilendo, per quanto riguarda il calcolo del pro rata della pensione in cumulo gratuito di sua pertinenza, che il relativo sistema sia espresso dalla sola anzianità
contributiva maturata presso la propria gestione e che, se tale anzianità non è quanto meno pari a quella minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata dell'ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito è calcolata interamente con il sistema contributivo.
La tesi contraria non può essere propugnata neppure sostenendo che ha il potere di disciplinare Parte_1
in via regolamentare la fattispecie in tali termini, stante l'autonomia normativa attribuita dal legislatore alle casse privatizzate per perseguire la stabilità di bilancio. Infatti, l'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 stabilisce che le casse privatizzate “hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”, a dire quindi che l'autoregolamentazione di ciascuna cassa vale sul piano dell'operatività degli enti, con interventi tarati su ciascuna categoria professionale e nella prospettiva dell'impiego sostenibile delle risorse della cassa previdenziale di riferimento, ma comunque sempre nel quadro 10 di norme di rango superiore che assicurano, a effetti come tali imperativi, l'unità di sistema a protezione di tutti i lavoratori interessati.
D'altro canto, la Suprema Corte ha chiarito che è principio generale “di sistema” quello secondo cui va garantita la "posizione previdenziale" maturata dal lavoratore, che si traduce concretamente nell'operatività
di una clausola di non regresso a salvaguardia del mantenimento del diritto al montante complessivo della contribuzione già versata nel corso della vita lavorativa, secondo un criterio sinallagmatico per cui l'ammontare della contribuzione accumulata ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia, valore che non può essere completamente sterilizzato ad opera del legislatore e tanto meno ad opera degli enti previdenziali (v., ex multis, Cass. n. 16415/2019: “... è stato infatti affermato che, una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale,
regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché
ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, secondo comma, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. Questa Corte è giunta ad affermare tale principio sul rilievo che «
...il diritto soggettivo alla pensione, che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti, può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto,
siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione. È
però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi
"l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto" (Corte
Cost. 10 febbraio 1993 n. 39, 2 6 gennaio 1994 nn. 6 e 16, 28 febbraio 1997 n. 50, 23 dicembre 1997 n. 432,
22 novembre 2000 n. 525). Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3, secondo comma, Cost.) l'atto infralegislativo,
amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate. In tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici.» ...”).
Neppure può valere in senso favorevole a l'argomento secondo cui la norma regolamentare in Parte_1
cognizione sarebbe legittima in quanto è stata introdotta per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e in quanto
è stata approvata dai Ministeri competenti.
Infatti l'art. 1, co. 239 ss. della L. n. 228/2012 è volto, come si è detto, a riequilibrare il sistema pensionistico in favore dei lavoratori “non stanziali”, penalizzati rispetto a quelli “stanziali” nell'an ovvero nel quantum della pensione a causa del sezionamento dei loro contributi in più gestioni, penalizzazione che il legislatore,
pur consapevole -per assioma- della norma che impone alle casse privatizzate l'equilibrio di bilancio pluriennale, ha inteso superare con l'istituto in questione, nella composita logica di tutela e bilanciamento d'interessi di pari rango costituzionale, sopra riferita. D'altro canto, l'approvazione del nuovo Regolamento
da parte dei vigilanti non è ex se idonea a certificare la legittimità delle norme con esso introdotte CP_2
(v. art. 14 L. n. 335/1995), essendo piuttosto di competenza dell'Ufficio adito, sussistendo controversia in merito, pronunciarsi sul punto previa qualificazione dei fatti di causa e loro riconduzione nel corretto quadro normativo di riferimento (artt. 112, 113 cpc).
Risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 195, della l.
232/2016, sollevata in via subordinata dall'ente appellante, per contrasto con l'art. 81 Cost. essendo sufficiente evidenziare a tale proposito l'inapplicabilità alla presente fattispecie dell'invocato parametro costituzionale. La gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati, quale quello appellante, risulta infatti autonoma e non gravante sulla finanza statale o degli enti pubblici in quanto finanziata tramite i contributi degli iscritti con la conseguenza che la norma contestata, in quanto priva di oneri a carico dello Stato o di enti pubblici non può ritenersi soggetta, in particolare, alla regola della copertura ex art. 81, comma 3 Cost>> (sentenze
Corte di appello nn. 4556/2023, 3791/2024; 1543/2025).
Negli stessi termini si è espressa la Corte di appello Napoli con sentenza n. 3537/2025
Questo Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni addotte dalle predette pronunce.
8. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 4 settembre 2025, dall'
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 4 marzo 2025. CP_1
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis