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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1386/2024 r.g. promossa da
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Largo Giovanni Falcone nr. 2 (c.f. rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Claudia Cuglitori per mandato e domiciliata come in atti -
appellante -
contro nato a [...] il [...], residente in CP_1
Carità di Villorba (TV), via A. Meucci n. 35 (c.f. ) CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Gaudenzia Brunello per mandato e domiciliato come in atti - appellato -
contro avv. Elena Favarin (C.F.: ) con Studio in Treviso - CodiceFiscale_3
Piazza Ancilotto n. 8, curatore speciale della minore nata a Persona_1
1 LF EN il 9 luglio 2013 e residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato - appellato -
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello contro sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In riforma della sentenza n. 1394 del 19.07.2024 emessa dal Tribunale di
Treviso, disponga, previo espletamento di nuova CTU, l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre e modalità di Persona_1
visita sulla disposizione delle quali ci si rimette all'Ecc.ma Corte, secondo gli impegni di studio, di sport e ricreativi della minore disporsi Persona_1
il versamento di un assegno mensile di € 300,00 a carico del NO CP_1
, quale contributo al mantenimento della figlia nonché il
[...] Per_1
rimborso, nella misura del 50%, a favore della NOa delle Parte_1
spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Treviso.
Assegno unico, assegnato come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA,
per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Si confida, dunque nella conferma della decisione di primo grado con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno nella misura che si chiede venga liquidata in via equitativa per la lite temeraria.
Conclusioni per il curatore speciale
2 In via preliminare in rito: confermarsi la nomina della scrivente Avv. Elena
Favarin del Foro di Treviso a Curatore Speciale della minore Persona_1
anche nel presente grado di giudizio.
In via preliminare nel merito: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1394/2024 del Tribunale di Treviso per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dalla NOa con Parte_1
ricorso 12.08.2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ravvisi la necessità di procedere all'ascolto della minore si chiede che siano assunti i Persona_1
provvedimenti più opportuni a garanzia di e, quindi, sia Persona_1
disposta quanto meno la presenza in udienza del Consultorio Familiare
Distretto Treviso Nord - Sede di Villorba - nelle persone della Psicologa
Dott.ssa e dell' che hanno preso in Persona_2 Controparte_2
carico la minore fino allo scorso giugno.
In ogni caso: si chiede che già all'udienza 28.10.2024 l'Ecc.ma Corte accerti quale sia il genitore che attualmente percepisce l'A.U.U. per la figlia minore ordinando ai medesimi anche l'esibizione dei bonifici Persona_1
percepiti a tale titolo;
in mancanza dovrà essere richiesto un aggiornamento all' quale ente erogatore ai sensi dell'art. 213 c.p.c.. CP_3
All'esito si chiede all'Ecc.ma Corte di statuire in merito in base alle disposizioni di legge. Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di lite in entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per il Procuratore Generale
3 Per il rigetto dell'appello.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato il 12 agosto 2024, notificato con decreto, Pt_1
adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando ed
[...] CP_1
impugnando la sentenza n. 1394/2024 del Tribunale di Treviso (pubblicata il
19 luglio e notificata il 25 luglio 2024) che pronunciato lo scioglimento del matrimonio aveva confermato l'affido “super esclusivo” al padre della figlia nata a [...] il [...] collocandola presso Per_1
il medesimo ed attribuendogli i poteri, disciplinando le visite della madre in spazio neutro, una volta al mese anche in videochiamata e sotto la gestione ed il controllo dei Servizi sociali, onerati di predisporre relazioni, aveva stabilito l'aperura della tutela e l'aveva onerata di un assegno mensile di €.
300 oltre al 50% delle spese straordinarie e la rivalutazione, con attribuzione dell'assegno unico al padre, dichiarando cessata la nomina del curatore regolando le spese anche dello stesso e ponendo quelle delle c.t.u., a carico di entrambe le parti. Chiedeva la sospensione della sentenza e lamentava, con il primo motivo, carenze della c.t.u. posta a base della decisione ed a firma della dr.ssa in quanto prive di scientificità; con il secondo Persona_3
motivo si doleva della mancata audizione della minore e censurava, con il terzo motivo, l'idoneità del genitore affidatario;
con il quarto motivo censurava la mancata valutazione dei propri redditi dolendosi dell'addebito delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e la sospensiva e CP_1
chiedendone la reiezione.
Si costituiva il curatore speciale della minore.
4 Disattesa la sospensiva, effettuato l'esame della minore, dimesse relazioni dei
Servizi sociali, la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 21 luglio 2025, dopo discussione.
1.2.- Osserva la Corte.
1.3.- L'inammissibilità proposta dall'appellato negli scritti conclusivi, appare tardiva e infondata per la specificità delle censure.
1.4.- Premessa la rituale costituzione in giudizio del curatore speciale si osserva che il rapporto processuale è ancora pendente, stante l'impugnazione,
tanto che la cessazione dell'Ufficio non può ammettersi;
l'attività svolta positivamente dal curatore ne giustifica la conferma.
2.- All'udienza del 14 aprile 2025 è stata esaminata nata a Per_1
LF EN (TV) il 9 luglio 2013 sicché il secondo motivo di gravame deve ritenersi superato.
3.1.- Il Tribunale, dopo la pronuncia sul vincolo, affidò la minore in modo
“super esclusivo” al padre disciplinando le visite e onerando la madre del contributo al mantenimento con addebito delle spese, osservando che:
-) le parti si erano separate consensualmente nell'aprile del 2016 convenendo l'affido condiviso della minore collocata in via prevalente presso la madre,
disciplinando le visite e confermando tale condizione anche qualora la madre fosse stata costretta a trasferirsi in altra città o regione;
-) il padre era riuscito a vedere senza particolari problemi fino al Per_1
marzo del 2017;
-) il 16 marzo 2017 aveva accompagnato la figlia in ospedale Parte_1
con il sospetto che la medesima avesse subito 48 ore prima un abuso sessuale,
asseritamente posto in essere dal padre e era rimasta ricoverata Per_1
5 presso la struttura ospedaliera per 21 giorni;
al momento della dimissione era stata evidenziata la totale assenza di traumi o lesioni alle zone genitali ed anali;
-) dal 20 aprile del 2017 la coppia aveva intrapreso un percorso di monitoraggio presso il distretto di Villorba dell'ULSS 2, durante il quale il padre aveva visto meno e non costantemente stanti le preoccupazioni Per_1
della moglie, che attribuiva una valenza sessualizzata ai comportamenti del marito con la figlia;
-) il dott. , psicologo del Servizio per l'Età evolutiva, nella sua Testimone_1
relazione del 25 maggio 2017, aveva dato conto nella NOa “la Pt_1
presenza di un fantasma di violenza ad ampio spettro che coinvolge non solo il padre ma anche altre situazioni e persone che avvicinandosi alla bambina potrebbero prendersi cura di lei”;
-) aveva sporto denunce contro seguite da Parte_1 CP_1
archiviazione anche a seguito del rigetto della opposizione;
-) durante il giudizio penale il padre aveva visto la figlia per due ore la domenica e sempre alla presenza di uno o più accompagnatori;
-) dalla relazione neuropsicologica forense della dott.ssa su Persona_4
nomina del GIP risultavano “caratteristiche clinicamente rilevanti relativamente al rapporto tra madre e figlia che risulta possedere elementi di tipo simbiotico, legame che non consente alla minore di sviluppare una adeguata autonomia psicologica, sviluppando invece una sorta di dipendenza dalla madre (cfr. CTU pag. 48 elaborato a firma della Dott.ssa ”; Per_5
-) ad agosto del 2019 la , senza il consenso del padre, anche per le altre Pt_1
necessità, si era trasferita nella casa della madre ad Acireale;
6 -) dal momento dell'archiviazione del procedimento penale la bambina non aveva più avuto accesso al padre;
-) introdotto il giudizio divorzile era stata disposta c.t.u. fatta propria dal presidente che aveva evidenziato “1. Valutazione psichiatrica della NOa
: non presenta i requisiti sufficienti per la formulazione di una diagnosi Pt_1
psichiatrica. Tuttavia, presenta tratti di personalità istrionica con emotività
pervasiva, bisogno di attenzione, tendenza alla seduttività, espressività delle emozioni mutevole e superficiale, uso di eloquio orientato a impressionare,
tendenza alla drammatizzazione e alla teatralità e all'auto-etero suggestione.
Ha una rigidità oppositiva e rivendicativa, in grado di indurre nella prole il conflitto di fedeltà, ossia il fondamento essenziale nella strutturazione dell'alienazione di una delle due figure genitoriali.
2. Valutazione psichiatrica del NO struttura di personalità nel complesso passivo dipendente, Per_1
connotata da tratti di ingenuità. (p. 50) 3. Valutazione CTU di Scarpa: PA
autenticamente legato a capace di una buona sintonizzazione Per_1
emotiva e di una adeguata capacità affettiva. Appare disponibile ad individuare soluzioni ragionevoli che consentano alla bambina di mantenere un legame con la madre.
4. Valutazione CTU di Grasso: non ci sono evidenti motivi per dubitare delle sue capacità di accudimento. Vi è invece un grave pregiudizio in merito al criterio dell'accesso all'altro genitore, alla capacità
protettiva e alla capacità riflessiva. La rappresentazione psichica della madre sulla figlia è foriera di pregiudizio costituendo la premessa perché
[...]
il proprio Sé e i propri aspetti identitari a partire dall'idea di essere CP_4
stata realmente abusata dal padre (p. 55-56).
5. Valutazione CTU di Per_1
“Contrariamente a quanto afferma la madre, non dice mai di non Per_1
7 voler vedere il PA, né di avere paura di lui o di conservarne un'immagine negativa;
dice piuttosto di non poterlo vedere, senza tuttavia comprenderne le ragioni. Dice fra le righe, a volte in modo più esplicito a volte in modo indiretto (attraverso i test) di non potersi opporre alla madre e di non potersi svincolare da lei. Nel mondo interno di il tema centrale ruota attorno Per_1
al dover stare a casa, al dover stare vicino alla mamma, al doverle obbedire,
al pericolo di allontanarsi da lei… Di fatto non avrebbe paura di Per_1
allontanarsi dalla mamma, di stare senza di lei;
piuttosto teme la sua risposta ritorsiva… Tale dinamica mette in evidenza il conflitto di lealtà ben descritto dal dr. che nel mondo interno di rischia di diventare un CP_5 Per_1
vero e proprio conflitto di fedeltà, col rischio a breve di evolvere in un disturbo relazionale”;
-) erano seguiti i provvedimenti provvisori ed urgenti del 1^ agosto 2020;
-) il Presidente aveva così stabilito “la complessa vicenda che ha riguardato la piccola impone che la stessa sia affidata, quanto meno in via Per_1
provvisoria, ai Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione al collocamento della minore. Sul punto questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Ctu coadiuvato da uno psichiatra, le cui complessive valutazioni vanno fatte proprie perché logiche, coerenti e supportate da adeguato approfondimento scientifico. In particolare, a causa della forte opposizione posta in essere dalla madre travolta nella sua “bolla psicotica” dal fantasma del padre abusante, non ha più potuto vedere Per_1
liberamente ma neppure sentire telefonicamente il padre da marzo 2017 e dopo la conclusione del procedimento penale con archiviazione dalle accuse di violenza sessuale mosse allo la situazione è addirittura peggiorata Per_1
8 e la bambina non ha più avuto accesso al padre anche a seguito del definitivo trasferimento operato dalla convenuta in Sicilia insieme alla figlia e alla di lei madre. L'invito rivolto da questo Giudice alla Grasso all'udienza del
25.10.2019, diretto a favorire un contatto padre-figlia durante il ponte di Ogni
Santi 2019, è stato disatteso dalla medesima la quale ha addotto una “nuova”
recente rivelazione che la bambina avrebbe fatto allo zio materno, sempre in relazione ai presunti abusi del 14.3.2017; parimenti durante il periodo natalizio la convenuta si è opposta a che il padre vedesse la figlia a Treviso,
motivando tale diniego per assenza di volontà da parte di circostanza Per_1
smentita dalla Ctu ove interpellata la piccola, la stessa dichiarava che era stata la mamma a non volersi recare dal padre. Da ultimo, la resistente si è opposta a che la figlia durante un incontro peritale, fosse accompagnata solamente dal padre, presso una vicina edicola per l'acquisto di alcune figurine. Si aggiunga che dopo il deposito della perizia e nonostante i chiari ammoniti formulati dal
Ctu, non si è minimamente attivata per organizzare o garantire una frequentazione padre-figlia, magari programmando alcune video chiamate tra e il ricorrente, dimostrando il suo ormai radicato atteggiamento di Per_1
completa chiusura e fonte, come diagnosticato in ambito peritale, di grave pregiudizio evolutivo per la minore con possibile sviluppo di Disturbo della personalità, dissociativo, dell'adattamento e di dipendenza da sostanze.
Pertanto, a fronte di ciò il collocamento prevalente di presso la madre Per_1
è subordinato al fatto che la medesima nel corrente mese di agosto porti la figlia a Treviso e permetta alla stessa di stare, da sola con il padre, senza l'intermediazione di terze persone e ciò per almeno sette giorni anche non consecutivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00, potendo trascorrere tutti e tre
9 insieme alcune ore in occasione del pranzo o di altro evento ludico. Qualora
ciò abbia luogo, verrà affidata ai Servizi sociali territorialmente Per_1
competenti su Acireale (CT), con collocazione prevalente presso la residenza della madre, il padre potrà vedere e stare con la figlia durante l'estate
(prossima) 2 mesi su 3, l'intero periodo delle festività pasquali e di Carnevale,
una settimana durante il periodo natalizio, eventuali ponti e un week-end lungo ogni mese dal mercoledì dopo la scuola alla domenica sera, con spese di viaggio ripartite a metà. In questo caso il padre concorrerà al mantenimento della minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di €. 300,00,
con decorrenza da ottobre 2019, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, da versarsi alla madre secondo le modalità già in atto, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Qualora nel mese di agosto la convenuta non adempia a quanto sopra indicato,
verrà affidata ai Servizi Sociali competenti su Persona_1 Parte_2
e collocata prevalentemente presso il padre che conterà per
[...]
l'accudimento della minore sulla propria rete familiare dotata di adeguate risorse, come accertato dalla Ctu. Le modalità di frequentazione madre-figlia dovranno essere regolate dai Servizi affidatari. Per quanto attiene alle modalità attuative di tali prescrizioni, attesa la delicatezza del caso, sarà la madre che si recherà in Treviso a consegnare la figlia al padre, ciò entro e non oltre il 10.9.2020. In caso di inadempimento il padre potrà prelevare la figlia presso la residenza della madre o dove la medesima medio tempore si trovi,
avvalendosi dell'ausilio dei Servizi Sociali competenti sul luogo di domicilio o residenza della convenuta i quali dovranno individuare una o più figure professionali che organizzeranno tale consegna, nel senso di rendere il
10 passaggio della figlia dalla madre al padre il meno drammatico possibile per la minore, ponendo in essere ogni accorgimento ritenuto idoneo. La madre,
dotata di indubbia capacità lavorativa e munita di occupazione lavorativa che potrà comunque reperire, corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia l'assegno mensile di €. 300,00, con decorrenza dal momento in cui risiederà con il padre, da corrispondersi entro il gg.5 di ogni mese, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento,
viene condannata al pagamento, a favore di Parte_1 CP_1
della somma giornaliera di €. 50,00 ex art.614 bis cpc., disposizione certamente applicabile anche nel caso di specie, mentre le ulteriori sanzioni ex art. 709 ter cpc., così come richieste dal ricorrente, saranno valutate nel proseguo del giudizio. Impregiudicata ogni decisione da parte del G.I.
designando di eventuale trasmissione degli atti alla Procura competente per il promovimento dell'azione ex art. 330 e ss cc. I Servizi Sociali affidatari siano essi quelli competenti su Acireale o viceversa su Villorba, ferma la responsabilità genitoriale allo stato di entrambe le parti, avranno la possibilità
di assumere tutte le decisione di ordinaria amministrazione che riguardano la minore, mentre quelle di straordinaria amministrazione, in tema di istruzione,
educazione, salute e residenza, verranno assunte previo interpello di entrambi i genitori e in caso di contrasto i Servizi potranno adire Il G.I. designando”;
-) le prescrizioni erano state disattese dalla e dopo la pronuncia sullo Pt_1
status del 6 luglio 2021, il G.I aveva effettuato vari tentativi per garantire gli incontri padre/figlia senza esito tanto che era stato nominato anche nominato
11 Coordinatore genitoriale la dott.ssa che non era riuscita Persona_6
nell'obiettivo di far pervenire la figlia a Treviso presso il padre, a fronte del netto rifiuto della convenuta che replicava: “Non gliela lascerò mai, mai finchè avrò vita”;
-) era stato nominato il curatore speciale ed era stato conferito incarico alla
Dott.ssa per un aggiornamento della perizia alla luce anche Persona_3
degli sviluppi verificatisi nelle more del giudizio;
-) seguiva il deposito dell'elaborato;
-) indi era stato emesso il provvedimento del 17 novembre 2023 del seguente tenore: “le varie sperimentazioni poste in essere nelle more del giudizio affinchè potesse vedere da sola il padre (indicazioni contenute nei Per_1
provvedimenti provvisori ed urgenti resi in sede presidenziale cfr. ordinanza dell'1.8.2020; suggerimenti forniti dal G.I nelle varie udienze in particolare in data 25.11.2021; nomina del Coordinatore Genitoriale, con esito negativo determinato dalla condotta non collaborativa della;
ordinanza Pt_1
27.7.2022 di quest'Ufficio che non è stata rispettata), non hanno sortito alcun esito, mentre, di contro, la situazione di pregiudizio evolutivo per la minore determinata dalla sua permanenza nell'ambiente materno si è aggravata,
infatti, la Ctu le cui conclusioni vanno condivise perché logiche non contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento scientifico, hanno evidenziato come il legame con la madre sia fortemente patologico
“invischiante privo di confini che le impedisce la differenziazione. Si osserva la possibilità di uno sviluppo di trasmissione di patologia psichiatrica intergenerazionale nell'asse madre-nonna materna-bambina. Si ricorda,
infatti, che anche il legame della sig.ra a 35 anni è disfunzionale e Pt_1
12 privo di confini (madre, figlia e nipote vivono assieme e la sig.a Pt_1
appare fortemente dipendente dalla madre) con la propria madre, che appare invadente e in modo totalizzante aderisce all'idea del sig. come Per_1
abusante condividendo la bolla psicotica con la figlia e in parte oggi anche con la nipote che inizia a strutturarsi false memorie circa i presunti Per_1
abusi paterni. appare vittima di una madre che vuole trattenerla a sé Per_1
credendo di difenderla da un presunto padre abusante rimanendo disancorata dal principio di realtà e dimostrando pensieri deliranti che possono trascinare via con sé anche la sanità mentale di La minore se rimane Per_1
nell'ambiente materno non avrà altra scelta che strutturare la realtà con le stesse modalità della madre e della nonna materna……. è una bimba Per_1
che ha ancora la possibilità di sperimentare una sana relazione con il padre,
che appare adeguato sia sul piano affettivo che normativo. Unica relazione che le permetterà di poter essere libera di differenziarsi ed esprimere se stessa autenticamente diversamente da quello che le potrà accadere se dovesse ancora rimanere a vivere con la madre. Ritengo, infatti, che sia indispensabile che la minore sia allontanata con tempi rapidi dalla madre per essere collocata prevalentemente dal padre, prima che inizi la pubertà e comunque in giro di pochi mesi anche all'interno di questo anno scolastico meglio che prima delle vacanze natalizie”. E' evidente che a fronte di tale diagnosi altamente preoccupante non vi è scelta alternativa se non un affidamento super esclusivo di al padre, genitore idoneo e accudente, in grado di gestire la minore Per_1
in questo delicatissimo passaggio grazie anche all'apporto del nucleo familiare esteso agli zii e ai nonni paterni, con collocamento prevalente della bambina in EN presso l'attuale residenza paterna”;
13 -) le osservazioni alla c.t.u., non nel contraddittorio tecnico, erano da disattendere in quanto prive di scientificità ed anche perché le proposte alternative non erano avvalorabili per il disturbo di personalità della sig.ra
, qualificato dalla Dott.ssa quale “delirio psicotico”. Il padre, Pt_3 Per_3
affidatario super esclusivo, avrebbe potuto autonomamente assumere tutte le scelte e le decisioni che riguardano la salute, l'istruzione, l'educazione e la residenza della minore, senza il consenso della madre. La madre avrebbe potuto vedere la figlia solo in spazio neutro, una volta al mese a partire dal mese di gennaio 2024 o comunque non prima di un mese da quando verrà
effettuato il trasferimento della stessa in EN. Parimenti la madre avrebbe potuto fare alla figlia una telefonata al mese anche in videochiamata,
entrambe le occasioni di incontro avrebbero dovuto essere gestite dai Servizi
Sociali territorialmente competenti su Carità di Villorba (TV) e secondo le disponibilità degli stessi. Solo dopo un anno e previo monitoraggio della situazione psichica della , avrebbe potuto essere valutata la possibilità Pt_1
di visita madre-figlia in un contesto meno protetto. Il Servizio era tenuto a relazionare con il potere di bloccare le telefonate e/o le visite se la madre non fosse stata adeguata nei toni e nei messaggi dati alla figlia. Erano stabilite le modalità di trasferimento di presso il padre. Il padre era autorizzato Per_1
ad iscrivere presso la nuova scuola frequentata dalla cuginetta Per_1
(IC di Spresiano, Scuola Primaria di San Martino di Persona_7
Lovadina). Il curatore avrebbe dovuto redigere un report ed avrebbe dovuto curare la presa in carico dalla Neuropsichiatria infantile e dal Servizio
dell'Età evolutiva sia per la valutazione del danno psichico sviluppato dall'ambiente di vita materno, sia per l'adattamento ad un nuovo ambiente
14 poco conosciuto. Era auspicabile che entrambi i genitori fossero supportati nella loro funzione genitoriale da una figura qualificata e che la Pt_1
intraprendesse un percorso di cura psichiatrica nonchè psico-terapica se non già iniziato. Il padre, tramite il curatore speciale, era sollecitato ad intraprendere un percorso per affrontare le problematiche e l'impegno collegate ad un affidamento super esclusivo;
-) dalle c.t.u. era emerso che: “La situazione in esame presenta aspetti di grave pregiudizio. Perdurando tale assetto relazionale si troverà nella Per_1
probabile condizione di dover rinunciare irrimediabilmente alla sua appartenenza paterna, essendole precluso l'accesso non solo al padre ma a tutto il suo contesto di riferimento. inoltre rischia di strutturare il Per_1
proprio Sé a partire dall'idea di essere stata abusata, evenienza che non ha trovato alcuna rispondenza nell'indagine penale ma che continuamente viene riproposta dalla madre come reale. Al di là dei danni riportati nel qui ed ora,
i danni a lungo termine vanno ben oltre il danno da perdita di un genitore. I
figli che all'interno di un conflitto di lealtà contribuiscono di fatto all'estromissione di un genitore patiscono sempre un lutto di una parte di sé;
essi peraltro faticheranno a portare a termine il processo di separazione-
individuazione dal momento che questo evoca in loro, necessariamente,
l'angoscia della perdita. Ciò predispone a problemi a livello identitario.
Frequente inoltre è la tendenza di detti bambini a sviluppare forti sensi di colpa, paura dell'abbandono, forti sentimenti di auto-avversione; essi possono avere difficoltà a tollerare la rabbia e a gestire i rapporti con l'autorità; anche il loro sviluppo mentale è fortemente a rischio, strutturandosi su meccanismi di scissione. Inoltre il modello relazionale che esporteranno sarà fondato sulla
15 menzogna e sulla manipolazione. Numerosi studi testimoniano il rischio evolutivo per lo sviluppo di un Disturbo della Personalità (personalità Falso
Sé Compiacente, Disturbi della Condotta), Disturbo da Ansia di Separazione,
Disturbo Dissociativo, Disturbo dell'Adattamento, Dipendenza da Sostanze
(cfr. Dott. Ctu dell'1.7.2020)”. Nonché a distanza di tre anni Persona_8
che: è una bella bimba di 10 anni che fatica a relazionarsi con me Per_1
inizialmente soprattutto durante il collegamento MEET. Appare autentica nell'espressione dell'affettività con il padre che cerca anche fisicamente in una dimensione naturale del rapporto padre e figlia. Vive con gioia le sue visite dalla zia e dai nonni paterni che sente autenticamente legati. Per_9
L'amore del ramo paterno verso non solo è spontaneo ma è anche Per_1
ancorato su dinamiche relazionali sane e fonte di sicurezza emotiva. Il legame con la madre è fortemente patologico, invischiante privo di confini che le impedisce la differenziazione. Si osserva la possibilità di uno sviluppo di trasmissione di patologia psichiatrica intergenerazionale nell'asse madre-
nonna materna-bambina. Si ricorda, infatti, che anche il legame della sig.a a 35 anni è disfunzionale e privo di confini (madre, figlia e nipote Pt_1
vivono assieme e la sig.a appare fortemente dipendente dalla madre) Pt_1
con la propria madre, che appare invadente e in modo totalizzante aderisce all'idea del sig. come abusante condividendo la bolla psicotica con la Per_1
figlia e in parte oggi anche con la nipote che inizia a strutturarsi false Per_1
memorie circa i presunti abusi paterni. appare vittima di una madre Per_1
che vuole trattenerla a sé credendo di difenderla da un presunto padre abusante rimanendo disancorata dal principio di realtà e dimostrando pensieri deliranti che possono trascinare via con sé anche la sanità mentale di Per_1
16 La minore se rimane nell'ambiente materno non avrà altra scelta che strutturare la realtà con le stesse modalità della madre e della nonna materna”;
-) dalla concordanza degli indici della relazione della dr.ssa della Per_5
perizia della dr.ssa , dalla relazione del dr. dei colloqui Per_4 CP_5
clinici, dalle osservazioni delle interazioni è possibile affermare che Per_1
presenta una personalità caratterizzata da: - adeguate capacità di regolazione,
- capacità di attenzione e apprendimento;
- inadeguate capacità di comunicare e comprendere gli affetti;
- inadeguata capacità di mentalizzazione e riflessiva;
- il processo di consolidamento dell'identità è lacunare caratterizzato da una rappresentazione ambivalente della figura paterna e dalla presenza di angosce di abbandono;
- adeguate capacità di relazione e intimità; - adeguata capacità di controllo e di regolazione degli impulsi;
-
funzionamento difensivo caratterizzato da un'alternanza di idealizzazione primitive e di svalutazione delle figure affettivamente significative;
- ricerca attiva di rassicurazioni dalla figura materna per il legame simbiotico creato e per il conflitto realtà presente con la madre;
- adeguate capacità di adattamento ai contesti ed alle situazioni mobilizzando le proprie risorse psicologiche;
è una bimba che ha ancora la possibilità di Per_1
sperimentare una sana relazione con il padre, che appare adeguato sia sul piano affettivo che normativo. Unica relazione che le permetterà di poter essere libera di differenziarsi ed esprimere sé stessa autenticamente diversamente da quello che le potrà accadere se dovesse ancora rimanere a vivere con la madre. Ritengo, infatti, che sia indispensabile che la minore sia allontanata con tempi rapidi dalla madre per essere collocata prevalentemente dal padre, prima che inizi la pubertà e comunque in giro di pochi mesi anche
17 all'interno di questo anno scolastico meglio che prima delle vacanze natalizie
(cfr. Dott. del 15.11.2023)”; Tes_2
-) il comportamento della madre successivo al trasferimento di che Per_1
in più occasioni aveva dimostrato carente responsabilità genitoriale nell'affrontare con maturità la nuova situazione della figlia, sconsigliavano un affidamento e/o una collocazione diversa dall'attuale, ciò nell'esclusivo interesse della minore al fine di tutelarla, diversamente, da un sicuro pregiudizio evolutivo, avendo l'odierna situazione una vera e propria valenza
“salvifica”. Per garantire una continuità di assistenza, controllo e collaborazione nel percorso di crescita psico-fisica di Per_1
-) era da disporre l'immediata apertura di un procedimento di vigilanza con designazione di un Giudice tutelare;
-) i Servizi Sociali territorialmente competenti erano tenuti a relazionale sull'andamento della misura, con cadenza trimestrale, in particolare, sugli incontri protetti madre/figlia e sulla condizione personale della minore;
-) era da porre a carico della , per il mantenimento di un Pt_1 Per_1
assegno mensile di €. 300 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
oltre al 50% delle spese straordinarie;
-) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento,
era tenuta al pagamento, a favore di della Parte_1 CP_1
somma giornaliera di €. 50,00 ex art. 614 bis cpc.;
-) le spese processuali erano da porre a carico della madre con quelle del curatore e quelle delle c.t.u. a carico delle parti.
3.2.- La motivazione, emendata come di seguito, regge alle censure.
18 4.1.- Con il primo motivo viene criticata l'adesione alla c.t.u. della dr.ssa perché priva di scientificità; in quanto non sarebbe stata Persona_3
ben valutata la personalità del padre, soggetto passivo e aggressivo;
in quanto le denunce erano state archiviate e non si era pervenuti all'assoluzione; in quanto la madre aveva sempre portato con regolarità, del 2021, la figlia al padre;
in quanto il trasferimento in Sicilia risultava già convenuto tra le parti;
in quanto il comportamento di volto alla ricerca del padre, era tale Per_1
da smentire le valutazioni dei c.t.u. ed in quanto la professione del padre
(macellaio) era preclusiva per l'accudimento.
Il motivo è infondato
4.2.1.- In sede di esame (udienza del 14 aprile 2025) con la presenza dell'educatrice, ha chiaramente riferito della propria ottimale Per_1
situazione di vita con il padre in provincia di Treviso e dei propri desideri
“Alla mattina mi sveglio, vado a scuola e ho le mie migliori amiche che mi aspettano. La mia migliore amica mi aspetta dopo che scendo dall'autobus e si chiama . A scuola ci sono e altre mie amiche. Vado o Per_10 Per_11
suola dal lunedì al venerdì. Ci sono 4 sabato di rientri. L'ultimo è stato sabato scorso. Dopo l'uscita sono andata a mangiare da una mia amica, poi sono arrivate e Sono stata fino alle 18 e poi sono tornata a Persona_12 Per_13
casa. Non faccio sport, ma mi piace andare in campagna dove ci sono tanti animaletti. Vivo a Catena di Villorba. Come hobby, con il PA vado in campagna e mi piace stare con gli animaletti. Nel terreno di PA ci sono coniglietti, piccioni e polli. Adesso la coniglia dovrebbe fare la nuova
“covata”. ADR: “mamma la vedo con due videochiamate al mese e con un incontro al mese. La incontro all'ASL centro. La incontro con l'educatrice
19 Per_1
oggi presente. Faccio mezz'ora di videochiamata e un'ora di incontro in presenza. Negli incontri parliamo di come sto, di qualcosa che mi ha comprato. A volte abbiamo qualcosa in cui non andiamo d'accordo. Lei sa già com'è la mia cameretta, con i miei disegni. Della Sicilia non mi manca qualcosa in particolare, forse mio cugino, che è più grande di un anno. Là lo vedevo una volta ogni due mesi quando veniva a dormire da noi. Un ricordo carino con la mamma è quando siamo andati al parco aquatico che si chiama
Etnaland. Con il PA spesso andiamo a magiare al sushi. Sono andata con la mia migliore amica la settimana scorsa. Sto con i miei cugini a casa loro, uno ha 9 anni, l'altro ne ha 4. Io magari mi occupo di loro”. Le si chiede “Se
dovessimo mettere un messaggi in bottiglia per la mamma e PA, cosa metteresti?” ADR “Non la voglio inviare per la mamma. PÀ non c'é
bisogno perché lo vedo tutti i giorni. Nelle videochiamata non riesco a dire tutto quello che provo ma dico quello che mi sento. La mamma è troppo assillante, la cosa buona è che mi accontenta sempre quando può. Il PA mi coccola e mia accontenta e fa quello che riesce per me. Non so se ha qualche difetto. E' bravo. A volte si arrabbia, ma gli passa subito perché non riesce a
Per_ stare arrabbiato. In casa vivo con il PA e con il cane, che si chiama che è un cavalier King e ha un anno e mezzo. E' piccolino, da appartamento.
Non possiamo tenere cani grandi. Abbiamo un giardinetto. E' da tanto che lo desideravo. PÀ quando è venuto a prendermi me lo ha regalato, conoscendo
Per_ il mio desiderio. Porto quando vado in campagna. A volte fa disastri. Mi
sta bene vedere la mamma come adesso. Lei mi ha detto che le manco, che non ce la fa a stare senza di me. A volte è troppo ossessiva con me. Non avrei voluto andare al carnevale di Acireale. Forse in futuro. Io non volevo andarci
20 per stare tranquilla e sistemarmi. Sono a Catena dal 2023 e mi trovo bene in prima media. Mi impegno e prendo sempre bei voti. Sono brava. Faccio
quello che riesco. Prendo dal 8 in su. Ho paura dell'esame di verza media”.
Le viene chiesto “C'è qualcosa che vorresti dirci” “Vorrei restare qua a non tornare in Sicilia. Mi sto trovando bene, ho i mei hobby, ho tutto e di cambiare non me la sentirei. Solo questo” “Pensavo di questo incontro che sarebbe stato
Per_1 peggio di quello che è. Mi sento a mio agio. C'è anche (l'educatrice).
4.2.2.- Le risultanze dell'esame comprovano che vive in termini Per_1
positivi la relazione con il padre, presso il quale è collocata ed al quale è
affidata; che l'ambiente familiare e di vita in Carità di Villorba sono ottimali
(così pure le relazioni dei Servizi); che vi sono valide frequenze amicali e che l'inserimento scolastico è più che buono. La minore, poi, ha chiaramente espresso il desiderio di rimanere con il PA e di non ritornare in Sicilia
rilevando pure che il rapporto con la madre non le crea problemi e tuttavia anche precisando il suo carattere assillante.
Dalla relazione dei Servizi sociali (20 maggio 2025) anche riportante le risultanze degli incontri protetti emergono alcuni elementi significativi:
innanzi tutto risulta che le dichiarazioni rese da in sede di esame Per_1
avanti la Corte sono veritiere avendo la minore espresso anche in precedenza,
durante gli incontri con la madre, il desiderio di rimanere a Treviso;
che prima dell'esame la minore era preoccupata per le reazioni della madre - che già vi erano state in sede di incontri protetti (“Non lo posso credere, conosco mia figlia e so che non può pensare davvero di non voler tornare in Sicilia”) a fronte della volontà di non tornare in Sicilia espressa chiaramente;
che la situazione di vita in provincia Treviso, presso il padre, era buona come dato
21 ricavare dal rendimento scolastico e dal rapporto con altri amici e familiari e che la minore non sarebbe stata in grado di sopportare ulteriori cambiamenti con eventuali nuovi trasferimenti (presso la madre). Dalla relazione dei
Servizi si apprende la necessità di mantenere l'attuale situazione di incontro di con la madre, tanto che un ampliamento (anche delle visite in Per_1
forma non protetta) potrebbe essere di pregiudizio, non solo in quanto aveva precedentemente espresso il proprio desiderio di ridurre le Per_1
chiamate ma perché, da un esame delle dinamiche delle visite, emergeva un comportamento della madre rimasto inalterato nel tempo e tale da non rapportarsi correttamente alla minore con atteggiamento fagocitante non idoneo a consentire che sia persona a sé “Gli incontri iniziano con le Per_1
eccessive ed unilaterali effusioni della madre verso la figlia, proseguono con la consegna dei molteplici regali che la NOa compra per Pt_1 Per_1
convogliando tutte l'attenzione e l'interesse della minore su questo aspetto,
seguono con le ininterrotte domande della madre volte per lo più ad accertare come la figlia viene gestita nel contesto paterno e si concludono prevalentemente con la chiusura in sé stessa della minore. infatti, Per_1
reagiste all'atteggiamento fagocitante della madre sottraendosi dalla relazione ovvero, ponendo in essere comportamenti non verbali (sbuffa, si incupisce, non parla più …) che denotano insofferenza. non Per_1
manifesta mai apertamente e verbalmente il suo stato emotivo alla madre e altresì chiede all'educatore di evitare di correggere taluni atteggiamenti del genitore medesimo, motivando espressamente tale posizione con il timore sia di far soffrire il genitore, che per la paura di possibili rimproveri e/o ritorsioni da parte della madre. La NOa manifesta, come sin dall'inizio, Pt_1
22 importanti difficoltà nel riconoscere la figlia come un'entità separata da lei,
avente propri pensieri, opinioni e desideri: un esempio, che ha particolare valore destabilizzante per la minore, si ha quando la madre fa intendere alla figlia che tornerà in Sicilia, dando per assodato che abbia il suo stesso Per_1
bisogno di raggiungimento”.
Le dichiarazioni rese in udienza da sono veritiere;
il rapporto tra la Per_1
minore e la madre è attualmente ancora disfunzionale ed è sconsigliabile,
nell'interesse della minore e finché perdurerà l'atteggiamento materno, un ampliamento delle visite;
il contesto paterno risulta del tutto ottimale per la minore anche in relazione alle dinamiche scolastiche e amicali e accuditive.
La relazione del maggio 2025 si pone in termini di continuità con la precedente del febbraio 2025 e con la precedente del dicembre e del novembre del 2024.
4.2.3.- La critica alla pronuncia, in quanto fondata sulla c.t.u. della dr.ssa
, perché priva di scientificità, è infondata anche se la Corte Persona_3
si discosta alla motivazione pur ritenendo non necessaria una nuova c.t.u..
Innanzi tutto si osserva che le relazioni dei Servizi sociali e l'esame di comprovano che l'attuale situazione di collocamento della minore Per_1
con il padre, che presenta idonea capacità genitoriale accertata in perizia e dai servizi e non smentita concretamente, è del tutto ottimale per la figlia e questo va preservato anche in relazione al comportamento materno;
in secondo luogo si evidenzia che la sentenza, oltre alla c.t.u. della dr.ssa ha tratto Per_3
fondamento per le conclusioni, anche dalla c.t.u. del dr. e dalla CP_5
perizia della dott.ssa , affatto censurate. In terzo luogo si rileva Per_4
che il dr. ha riferito che “ non presenta i requisiti, CP_5 Parte_1
23 sufficienti e necessari, richiesti dal DSM5, il Manuale Diagnostico e Statistico
dei disturbi Mentali per la formulazione di una qualche diagnosi psichiatrica,
se non per tratti di personalità istrionica”; sotto il profilo mentale dalla relazione del dr. , psicologo del Servizio per l'Età evolutiva Testimone_1
risulta per la “la presenza di un fantasma di violenza ad ampio spettro Pt_1
che coinvolge non solo il padre ma anche altre situazioni e persone che avvicinandosi alla bambina potrebbero prendersi cura di lei”; a questo si aggiunge il disturbo di personalità. Se, dunque, i giudizi in parte resi dalla c.t.u. possono fondarsi su valutazioni personologiche, per altra parte le risultanze istruttorie complessive evidenziano la necessità di mantenere l'attuale assetto di collocamento, di affidamento esclusivo al padre e di visite protette, anche per quanto di seguito.
4.2.4.- La ha progressivamente negato l'accesso della figlia minore al Pt_1
padre, trasferendosi unilateralmente dalla madre in Sicilia, assumendo che avesse commesso degli abusi sessuali sulla figlia (dal marzo Parte_4
del 2017) ma il tutto senza alcun riscontro. Se è vero che è stato pronunciato decreto di archiviazione (e non sentenza assolutoria) e che l'opposizione è
stata rigettata in questa fase l'appellante non ha allegato alcun fatto specifico da cui trarre considerazioni contrarie in merito ad episodi di violenza del padre;
anzi, il tutto appare nettamente smentito da quanto sopra (valutazioni dei servizi e dichiarazioni della minore) e dalle risultanze delle osservazioni mediche compiute per 21 giorni sulla minore in ospedale. Inoltre il Giudice
penale ha disposto l'archiviazione esaminando attentamente i fatti anche dopo l'espletamento di una perizia a firma della dr.ssa che così Per_4
evidenzia: “Per rispondere al quesito postomi dal Giudice, ho seguito quanto
24 indicato dalle Linee Guida Nazionali (Consensus Conference sul minore testimone - Roma, 6/11/2011) e dalla Carta di Noto IV, già citate. Dopo un approfondito studio della documentazione agli atti, sono stati condotti i colloqui clinici con le persone che in diversa misura possono esser entrate in contatto con la minore ed aver raccolto informazioni che la riguardano. Infine,
è stato analizzato l'incidente probatorio, già svolto dalla scrivente. Non è stato possibile procedere ad una valutazione oggettiva delle capacità generiche della minore: ella ha rifiutato categoricamente di rimanere con la scrivente per la sessione testistica così come già per l'incidente probatorio. In questo senso, ha manifestato importanti difficoltà di separazione dalla Per_1
madre, con la quale è ipotizzabile, come emerge dalla valutazione psicologica condotta dal dott. , un legame di tipo simbiotico. Alla valutazione Tes_1
qualitativa, ha manifestato qualche difficoltà di astrazione, con Per_1
sufficienti capacità delle principali strutture lessicali e sintattiche attinenti alla comprensione linguistica, con la capacità di riconoscimento di emozioni di base (felicità e tristezza). Più difficoltosa la capacità di denominazione delle parti del corso. Presenti qualitativamente delle risorse a non cedere alle domande suggestive. Per quel che concerne le capacità di memoria autobiografiche, le poche narrazioni fornite risultano povere, prive di dettagli e con risposte composte per lo più da una singola parola anziché essere strutturate con frasi complete. Frequenti i non ricordo, indicativi sia della scarsa collaboratività che della scarsa qualità del ricordo fornito. Per quanto attiene invece alle competenze testimoniali specifiche si deve rilevare che: o
Non è possibile esprimersi in merito alla presenza nella minore di adeguate strutture lessicali e sintattiche utili per rievocare il racconto presente agli atti.
25 Detto racconto, infatti, non è stato rievocato in sede di incidente probatorio,
dove inoltre non sono stati raccontati episodi autobiografici specifici completi di dettagli spazio-temporali. Allo stesso modo nemmeno in sede peritale la minore ha rievocato alcun episodio autobiografico. Le sue affermazioni sono estremamente povere, spesso non espresse con frasi complete e mancanti di dettagli spazio-temporali.
Il contesto entro cui si è svolta la vicenda presenta elementi di conflittualità
famigliare, ma soprattutto si rilevano caratteristiche clinicamente rilevanti relativamente al rapporto tra madre e figlia che risulta possedere elementi di tipo simbiotico, legame che non consente alla minore di sviluppare una adeguata autonomia psicologica, sviluppando invece una sorta di dipendenza dalla madre, la quale a sua volta pare tendere ad attribuire proiettivamente alla figlia vissuti propri anche a fronte del fatto che “La NOa rappresenta la figlia come un proprio possesso e prolungamento del corpo-mente.”.
(relazione dott. ) Tes_1
Distanza temporale: non è possibile valutare in modo oggettivo detto elemento stante l'assenza di dichiarazioni specifiche rispetto al collocamento temporale dei presunti eventi.
Il presunto evento sarebbe occorso in diverse occasioni, ma nel merito non vi
è chiara descrizione della qualità dei presunti fatti e del succedersi degli stessi.
Il racconto presente agli atti è privo di dettagli temporali e contestuali.
Presenti almeno due diverse ripetizioni del racconto alla madre,
videoregistrate. Altre sarebbero state raccolte dalla madre stessa in momenti successivi.
26 Presenti numerose insistenze per la rievocazione del racconto, sollecitate con modalità altamente suggestive e distorsive. Questo elemento ha un ruolo importante, collegato altresì alla sopra citata ripetizione del ricordo, rispetto alla distorsione del ricordo e alle variabili che possono interferire degradando la qualità della traccia mnestica.
Rispetto alle eventuali modificazioni del narrato di si osservano già Per_1
delle differenze nei contenuti delle due brevi videoregistrazioni, dove la piccola dapprima afferma che il padre le avrebbe fatto male, per poi negarlo,
ovvero dove vengono aggiunte delle informazioni in un momento successivo al primo dichiarato. Al contempo, le risposte rispetto a eventuali toccamenti risultano evasive e coinvolgono più parti del corpo, anche neutre. Altre
modificazioni, inoltre, si osservano nel narrato della sig.ra che in fase Pt_1
di ricovero della figlia ha “ritrattato” le sue dichiarazioni, esplicitando di aver frainteso le parole della piccola.
Per concludere quindi si ritiene che la minore possa in astratto Per_1
possedere sufficienti capacità generiche a rendere testimonianza. Critiche
invece le capacità specifiche a rendere testimonianza a causa della presenza di elementi di distorsione quali un rapporto madre-figlia caratterizzato da aspetti simbiotici, le numerose insistenze con modalità suggestive a rievocare il racconto stesso che non è stato poi reso dalla minore in sede di incidente probatorio”.
A smentire le violenze del padre, valeva il rapporto conflittuale tra i genitori,
valevano le dichiarazioni della che in fase di ricovero aveva ritrattato;
Pt_1
valeva la carenza di capacità specifica della figlia minore di riferire fatti stante la presenza di un rapporto distorsivo con la madre del resto acclarato in via di
27 fatto dai Servizi sociali in sede di esame diretto dei rapporti tra e la Per_1
. Alcun diverso elemento l'appellante ha proposto a negare le Pt_1
conclusioni rese dettagliatamente. Il tutto appare distonico con l'ambientamento ottimale della minore presso il padre in assenza di qualsivoglia elemento diverso anche di disturbo.
4.2.5.- Dalla sentenza emerge che , progressivamente dal Parte_1
momento della denuncia, ha negato l'accesso della figlia al padre con il trasferimento unilateralmente operato in Sicilia, nonostante dapprima il fatto che la denuncia penale sia stata archiviata e poi nonostante gli inviti e le richieste dal Tribunale che aveva anche nominato un facilitatore (dr.ssa senza alcun risultato tanto che il primo giudice aveva disposto il Per_6
trasferimento di presso il padre. Per_1
Già con ordinanza del 1 agosto 2020 era stata invitata la madre a consentire l'accesso della figlia al padre;
con ordinanza del novembre 2021 il Tribunale
aveva invitato la madre pena il mutamento del regime di collocamento;
alla successiva udienza aveva riferito dell'attuazione delle visite;
CP_1
con ordinanza del 27 luglio 2022 erano state disciplinate le modalità di visita stante l'insorgenza di alcune difficoltà; con ordinanza del 28 novembre 2022
il giudice, dando atto dell'unilaterale e non concordato trasferimento della madre con la figlia in Sicilia, aveva disposto per la prosecuzione degli incontri padre – figlia;
con ordinanza del 26 gennaio 2023 il Tribunale, per le difficoltà
negli incontri, aveva nominato la dr.ssa quale coordinatore Persona_6
genitoriale; con nota del 12 febbraio la dr.ssa aveva dato atto della Per_6
impossibilità che gli incontri programmati avessero luogo e con successiva nota la dr.ssa aveva riferito che “Ho incontrato la coppia Persona_6
28 genitoriale il giorno 23 marzo scorso e ho spiegato loro gli scopi e il terreno di lavoro su cui avrebbe potuto muoversi il Coordinatore Genitoriale;
è stato firmato il contratto che regolamenta l'attività, inviato anche ai rispettivi legali. Fin da subito, in relazione alle aspettative, è stata evidenziata dal NO
la difficoltà a mantenere la relazione con la figlia essendo stata sospesa Per_1
la turnazione sancita dal decreto. La NOa , dal canto suo, ha Pt_1
segnalato difficoltà sia economiche che di organizzazione temporale e problematiche legate alla “stanchezza” della bambina e al suo lavoro nel dover regolarmente portare la figlia presso la casa degli zii paterni;
la stessa
NOa domandava che fosse il NO a recarsi in Sicilia. La scrivente Per_1
ha spiegato che non sarebbe stato possibile, come CoGe, introdurre modifiche al decreto ma che si sarebbero cercate delle altre alternative. Si è cercato anche di capire, prima di chiedere documentazione progettuale e ulteriore relazione, cosa i Servizi avessero messo in atto per aiutare il rapporto diadico padre-figlia e comunque supportare la minore La NOa ha Per_1 Pt_1
spiegato che l'assistente sociale si era recata in visita nella sua abitazione. Dai
riferiti pare che, ad oggi, nessuna azione di aiuto e cura relazionale sia stata iniziata. Se così fosse confermato, si segnala un dispendio di tempo (variabile importante per sostenere i rapporti da un figlio e un genitore) non consono all'interesse della minore. Non è stato specificato se sia in atto un intervento/valutazione a carico della neuropsichiatria infantile. E' stato quindi chiesto alla NOa se avesse potuto portare la figlia presso gli zii per Pt_1
le prossime festività di Pasqua o nei giorni successivi, magari collegando la venuta al 17 aprile, data in cui l'intero nucleo era stato invitato in presenza presso il mio studio per tutta la giornata, per svolgere il lavoro di
29 coordinamento e di progettualità interattiva, anche con l'osservazione della minore. Si concordava che avrebbero dovuto essere almeno quattro giornate.
La NOa ha informato di aver comprato i biglietti per i voli in cui la Pt_1
minore si sarebbe recata dagli zii paterni, dal 6 all'8 aprile, e quelli per il successivo 17 per il Sabato 25 marzo seguiva una prova con Teams o Per_16
Google Meet per poter effettuare i prossimi incontri da remoto. Sabato 1
aprile è stato tenuto un incontro da remoto: la scrivente ribadiva l'impossibilità per un di modificare il decreto, in riferimento alla Per_16
reiterata richiesta della NOa , giustificata con le motivazioni più Pt_1
sopra riportate, che fosse il NO a recarsi in Sicilia. Il NO Per_1 Per_1
ribadiva che in qualche occasione eccezionale avrebbe anche potuto recarsi in Sicilia nonostante le difficoltà logistiche, ma che era un diritto della figlia poter avere un rapporto, già minino, con lui. E' stato spiegato che una relazione, seppur ridotta nei turni, dovrebbe esser continuativa. Per mediare le tre ipotesi di spostamento cercavo di vedere se ci fosse la possibilità di fare in modo che la figlia qualche volta potesse recarsi a Treviso, ma la NOa
replicava con queste parole “Non gliela lascerò mai, mai, finchè avrò Pt_1
vita.” I genitori sono a conoscenza del fatto il giorno 17 aprile la scrivente si
è tenuta libera tutta la giornata, nel caso ci fossero dei ripensamenti”. Indi,
l'aggiornamento della c.t.u. e, stante le preclusioni alle visite, l'ordinanza del
17 novembre 2023 (ut supra). Appare smentito il motivo di appello con il quale si negano genericamente le preclusioni verso il padre. Emerge il comportamento materno, documentato, caratterizzato dalle iniziali limitazioni alle visite del padre, anche senza motivo, poi dalle preclusioni con il trasferimento unilaterale e non concordato della minore in Sicilia e poi dalla
30 definitiva preclusione alle visite nonostante gli inviti e la nomina di un coordinatore.
Il tutto in termini negativi anche per la minore che (c.t.u.) aveva riferito (il dato di fatto) di ad incontrare il padre;
il tutto in termini conformi Per_1
agli accertamenti (esame minore e valutazione dei Servizi sociali).
4.2.6.- Neppure convince la censura con la quale si assume che il trasferimento della madre in Sicilia sarebbe avvenuto in termini legittimi in quanto concordato con gli accordi separativi e per motivi di lavoro. Non
risulta alcuna allegazione a comprovare le pretese esigenze lavorative impellenti ed anzi il contesto nel quale il trasferimento della madre è
avvenuto, senza avviso al padre e senza autorizzazione all'iscrizione scolastica, in una con il successivo atteggiamento di chiusura alle visite anche riferito dal coordinatore genitoriale, comprova una chiara lesione delle genitorialità oltre che un pregiudizio per la minore da sempre vissuta a
Villorba.
4.2.7.- Assumere la contraddittorietà della pronuncia (e delle c.t.u.) per il fatto che avrebbe inteso incontrare il padre tanto che le conclusioni peritali Per_1
volte a censurare la condotta materna sarebbero risultate errate, appare operazione logica contrastante con i dati di fatto che evidenziano il chiaro comportamento preclusivo materno anche a fronte delle specifica richiesta giudiziale di cui alle ordinanze del 1 agosto 2020, del 6 luglio 2021 e del 17
novembre 2023; a fronte della successiva nomina del coordinatore e delle riposte allo stesso offerte dalla “Non gliela lascerò mai, mai finché Pt_1
avrò vita”.
31 4.2.8.- Neppure rileva il generico richiamo alla professione del padre
(macellaio) per addurre difficoltà o problemi accuditivi. Infatti tali assunti problemi non emergono sia che si considerino le dichiarazioni di sia Per_1
che si considerino le relazioni dei Servizi che attestano un ottimo inserimento nell'ambiente scolastico, familiare e amicale in provincia di Treviso di che comprovano il carattere radioso e di apertura di;
che Per_1 Per_1
evidenziano la situazione ottimale della casa di abitazione e l'aiuto prestato al padre anche da vicini.
5.1- Con il terzo motivo di censura la disciplina dell'affidamento “super esclusivo” della minore al padre.
Il motivo, dopo il richiamo ai precedenti, evidenzia che era stata Per_1
allontanata coattivamente dalla madre con grave suo pregiudizio e che nell'attuale ambiente la stessa trascorrerebbe buona parte delle giornate a scuola ovvero a casa da sola, che non avrebbe interessi extrascolastici, che non frequenterebbe la parrocchia, che non si recherebbe a Messa e che non avrebbe amici.
Il motivo è infondato.
5.2.- La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori (Cass.
ordinanza n. 4056 del 9 febbraio 2023), da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli,
privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il
32 pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). In
questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità
del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché
sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n.
28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022).
Dunque: la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n. 6919/2016); la grave conflittualità esistente tra i genitori (Cass. n. 18559/2016); carenze accuditive di uno dei genitori;
omissioni e inadempienze nelle visite;
idoneità a fornire al figlio un ambiente stabile, adatto alla sua crescita ed al suo sviluppo.
5.3.- Sussistono i presupposti indicati in quanto: la madre senza alcuna ragione motivata e giustificata ha progressivamente ridotto e poi eliso i rapporti della figlia minore col padre, nonostante il contrario desiderio di la madre assume comportamenti disfunzionali verso la figlia minore Per_1
non considerando le esigenze della stessa, comprimendole, e determinando effettive problematiche di sviluppo;
il conflitto tra i genitori,
l'incomunicabilità, risulta talmente elevato che le minime decisioni di interesse della minore non potrebbero essere rese in modo condiviso;
Per_1
33 il trasferimento inaspettato e non comunicato al padre, senza valide ragioni,
in Sicilia e che ha importato lo sradicamento di che per anni era Per_1
sempre vissuta a Villorba di Treviso;
le patologie della madre ed il suo comportamento;
le accuse infondate al padre e l'attuale contesto abitativo,
familiare, amicale e scolastico, più che buono per la minore presso il padre che si fa carico di Lei in modo ottimale, comprovano la necessità del collocamento e dell'affidamento “super esclusivo” della minore al padre;
le stesse dichiarazioni rese da talvolta impaurita dal dover dire la verità Per_1
per non dispiacere alla madre, confortano tali conclusioni.
Le capacità genitoriali di appaiono buone come rilevato in CP_1
sede peritale ed in termini non altrimenti contestati e come risulta dalle relazioni dei Servizi;
le descrizioni offerte da in merito Per_1
all'inserimento ed ai rapporti amicali sviluppati nonché in merito al tempo libero ivi trascorso anche con il padre con il contestuale rifiuto del rientro in
Sicilia, giustificano il collocamento e l'affidamento dunque “super esclusivo”
della minore al padre.
5.4.- Richiamato quanto sopra per il comportamento materno, anche a pregiudizio per la minore in sede di incontro appare necessario, almeno allo stato, salvo successivo miglioramento nei rapporti, confermare l'attuale disciplina delle visite che, come evidenziato dai Servizi sociali, risulta essenziale per la minore: dunque, visite mensili in spazio neutro, una telefonata al mese anche in videochiamata con gestione dei Servizi sociali e con possibilità di incremento, tanto per le visite quanto per le videochiamate,
in presenza di miglioramenti nel comportamento materno.
34 6.1.- Con il terzo motivo si censura la quantificazione dell'assegno (€. 300
mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie) adducendo che la posizione lavorativa della madre, collaboratrice scolastica, sarebbe solo precaria anche per l'assenza di abitazione.
Il motivo è infondato.
6.2.- Sebbene la pronuncia laconicamente assuma che per le CP_1
vicende in questione, abbia subito una riduzione reddituale quale lavoratore dipendente (peraltro comprovata delle dichiarazioni reddituali evidenzianti una riduzione dei redditi medi mensili, si assume, da €.
1.596 ad €. 938) senza alcuna valutazione comparativa con i redditi della madre (dimesse solo con istanza del 17 luglio 2025, tardivamente e precludendo il contraddittorio, in una con la comunicazione dell'inizio del percorso di sostegno alla genitorialità per il 22 settembre 2025), si evidenzia che , pur Parte_1
assumendo un lavoro precarico quale collaboratrice scolastica non ha documentato (salvo quanto sopra) la situazione lavorativa connotata, assume,
da precarietà; non ha allegato alcun onere e spesa e non ha evidenziato la propria situazione familiare e abitativa a comprovare esborsi o altro. Val la pena evidenziare che gli oneri accuditivi completi ed integrali, posto il collocamento della minore, spettano al padre che ha allegato (archivio agenzia delle entrate al 30 aprile 2024) accrediti sul conto corrente di rilievo per la ex moglie. In tale contesto, la previsione in capo alla madre di un assegno di mantenimento mensile di €. 300 oltre la rivalutazione e le spese straordinarie per il 50% appare adeguata anche pur tenuto conto della assoluta genericità del motivo e delle stesse ammissioni in merito allo svolgimento di un lavoro. Al padre è dovuto l'assegno unico familiare.
35 7.1.- Con il quinto motivo si lamenta l'addebito delle spese anche relative alla nomina del curatore speciale. Il motivo è generico e comunque infondato.
7.2.- La censura non dà affatto conto della sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese (art. 92 2^ co. Cod. proc. Civ.) o per la loro rideterminazione e non indica quelle che sarebbero state le conclusioni con le domande. In ogni caso l'appello (e salvo l'esame della minore resosi necessario in quanto la stessa, medio tempore, aveva quasi raggiunto l'età di
12 anni) risulta rigettato;
le domande articolate in primo grado dalla Pt_1
(Confermarsi l'affidamento condiviso di con collocamento Persona_1
presso la madre e modalità di visita padre-figlia, sulle disposizioni delle quali ci si rimette all'Ill.mo Collegio;
- Disporsi il versamento di un assegno mensile di € 300,00 a carico del NO , quale contributo al CP_1
mantenimento della figlia nonché il rimborso nella misura del 50%, Per_1
a favore della NOa delle spese straordinarie, così come Parte_1
stabilite dal Protocollo del Tribunale di Treviso”) sono state tutte rigettate mentre risulta provato il comportamento ostativo materno alle visite e preclusivo – come evidente – per ogni soluzione condivisa. La
compensazione, chiesta al di fuori dei parametri previsti dalla norma, non avrebbe e non può ora disporsi.
La complessità del giudizio, con c.t.u. e nomina del coordinatore familiare,
con accessi e trasferimenti della minore da Acireale a Villorba e con ampia istruttoria, risulta tale da escludere, l'applicazione dello scaglione indeterminabile basso. Appare poi da escludere il c.d. intento punitivo per l'addebito alla delle spese del curatore in quanto la nomina, per quanto Pt_1
sopra, risulta ascrivibile al contegno della madre. Alla devono far Pt_1
36 carico, le spese della curatrice nel grado e quelle processuali per la soccombenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro contro il curatore speciale Parte_1 CP_1
del minore e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, con le integrazioni di cui sopra, la sentenza del Tribunale di Treviso;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore di in CP_1
€.
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- pone il compenso del curatore speciale, per il grado, a carico della appellante in €.
3.000 oltre ad accessori se dovuti;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni ai Servizi sociali.
Venezia lì 22 luglio 2025
Il Presidente estensore
37 Dr. Massimo Coltro
38
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1386/2024 r.g. promossa da
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Largo Giovanni Falcone nr. 2 (c.f. rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Claudia Cuglitori per mandato e domiciliata come in atti -
appellante -
contro nato a [...] il [...], residente in CP_1
Carità di Villorba (TV), via A. Meucci n. 35 (c.f. ) CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Gaudenzia Brunello per mandato e domiciliato come in atti - appellato -
contro avv. Elena Favarin (C.F.: ) con Studio in Treviso - CodiceFiscale_3
Piazza Ancilotto n. 8, curatore speciale della minore nata a Persona_1
1 LF EN il 9 luglio 2013 e residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato - appellato -
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello contro sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In riforma della sentenza n. 1394 del 19.07.2024 emessa dal Tribunale di
Treviso, disponga, previo espletamento di nuova CTU, l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre e modalità di Persona_1
visita sulla disposizione delle quali ci si rimette all'Ecc.ma Corte, secondo gli impegni di studio, di sport e ricreativi della minore disporsi Persona_1
il versamento di un assegno mensile di € 300,00 a carico del NO CP_1
, quale contributo al mantenimento della figlia nonché il
[...] Per_1
rimborso, nella misura del 50%, a favore della NOa delle Parte_1
spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Treviso.
Assegno unico, assegnato come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA,
per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Si confida, dunque nella conferma della decisione di primo grado con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno nella misura che si chiede venga liquidata in via equitativa per la lite temeraria.
Conclusioni per il curatore speciale
2 In via preliminare in rito: confermarsi la nomina della scrivente Avv. Elena
Favarin del Foro di Treviso a Curatore Speciale della minore Persona_1
anche nel presente grado di giudizio.
In via preliminare nel merito: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1394/2024 del Tribunale di Treviso per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dalla NOa con Parte_1
ricorso 12.08.2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ravvisi la necessità di procedere all'ascolto della minore si chiede che siano assunti i Persona_1
provvedimenti più opportuni a garanzia di e, quindi, sia Persona_1
disposta quanto meno la presenza in udienza del Consultorio Familiare
Distretto Treviso Nord - Sede di Villorba - nelle persone della Psicologa
Dott.ssa e dell' che hanno preso in Persona_2 Controparte_2
carico la minore fino allo scorso giugno.
In ogni caso: si chiede che già all'udienza 28.10.2024 l'Ecc.ma Corte accerti quale sia il genitore che attualmente percepisce l'A.U.U. per la figlia minore ordinando ai medesimi anche l'esibizione dei bonifici Persona_1
percepiti a tale titolo;
in mancanza dovrà essere richiesto un aggiornamento all' quale ente erogatore ai sensi dell'art. 213 c.p.c.. CP_3
All'esito si chiede all'Ecc.ma Corte di statuire in merito in base alle disposizioni di legge. Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di lite in entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per il Procuratore Generale
3 Per il rigetto dell'appello.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato il 12 agosto 2024, notificato con decreto, Pt_1
adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando ed
[...] CP_1
impugnando la sentenza n. 1394/2024 del Tribunale di Treviso (pubblicata il
19 luglio e notificata il 25 luglio 2024) che pronunciato lo scioglimento del matrimonio aveva confermato l'affido “super esclusivo” al padre della figlia nata a [...] il [...] collocandola presso Per_1
il medesimo ed attribuendogli i poteri, disciplinando le visite della madre in spazio neutro, una volta al mese anche in videochiamata e sotto la gestione ed il controllo dei Servizi sociali, onerati di predisporre relazioni, aveva stabilito l'aperura della tutela e l'aveva onerata di un assegno mensile di €.
300 oltre al 50% delle spese straordinarie e la rivalutazione, con attribuzione dell'assegno unico al padre, dichiarando cessata la nomina del curatore regolando le spese anche dello stesso e ponendo quelle delle c.t.u., a carico di entrambe le parti. Chiedeva la sospensione della sentenza e lamentava, con il primo motivo, carenze della c.t.u. posta a base della decisione ed a firma della dr.ssa in quanto prive di scientificità; con il secondo Persona_3
motivo si doleva della mancata audizione della minore e censurava, con il terzo motivo, l'idoneità del genitore affidatario;
con il quarto motivo censurava la mancata valutazione dei propri redditi dolendosi dell'addebito delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e la sospensiva e CP_1
chiedendone la reiezione.
Si costituiva il curatore speciale della minore.
4 Disattesa la sospensiva, effettuato l'esame della minore, dimesse relazioni dei
Servizi sociali, la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 21 luglio 2025, dopo discussione.
1.2.- Osserva la Corte.
1.3.- L'inammissibilità proposta dall'appellato negli scritti conclusivi, appare tardiva e infondata per la specificità delle censure.
1.4.- Premessa la rituale costituzione in giudizio del curatore speciale si osserva che il rapporto processuale è ancora pendente, stante l'impugnazione,
tanto che la cessazione dell'Ufficio non può ammettersi;
l'attività svolta positivamente dal curatore ne giustifica la conferma.
2.- All'udienza del 14 aprile 2025 è stata esaminata nata a Per_1
LF EN (TV) il 9 luglio 2013 sicché il secondo motivo di gravame deve ritenersi superato.
3.1.- Il Tribunale, dopo la pronuncia sul vincolo, affidò la minore in modo
“super esclusivo” al padre disciplinando le visite e onerando la madre del contributo al mantenimento con addebito delle spese, osservando che:
-) le parti si erano separate consensualmente nell'aprile del 2016 convenendo l'affido condiviso della minore collocata in via prevalente presso la madre,
disciplinando le visite e confermando tale condizione anche qualora la madre fosse stata costretta a trasferirsi in altra città o regione;
-) il padre era riuscito a vedere senza particolari problemi fino al Per_1
marzo del 2017;
-) il 16 marzo 2017 aveva accompagnato la figlia in ospedale Parte_1
con il sospetto che la medesima avesse subito 48 ore prima un abuso sessuale,
asseritamente posto in essere dal padre e era rimasta ricoverata Per_1
5 presso la struttura ospedaliera per 21 giorni;
al momento della dimissione era stata evidenziata la totale assenza di traumi o lesioni alle zone genitali ed anali;
-) dal 20 aprile del 2017 la coppia aveva intrapreso un percorso di monitoraggio presso il distretto di Villorba dell'ULSS 2, durante il quale il padre aveva visto meno e non costantemente stanti le preoccupazioni Per_1
della moglie, che attribuiva una valenza sessualizzata ai comportamenti del marito con la figlia;
-) il dott. , psicologo del Servizio per l'Età evolutiva, nella sua Testimone_1
relazione del 25 maggio 2017, aveva dato conto nella NOa “la Pt_1
presenza di un fantasma di violenza ad ampio spettro che coinvolge non solo il padre ma anche altre situazioni e persone che avvicinandosi alla bambina potrebbero prendersi cura di lei”;
-) aveva sporto denunce contro seguite da Parte_1 CP_1
archiviazione anche a seguito del rigetto della opposizione;
-) durante il giudizio penale il padre aveva visto la figlia per due ore la domenica e sempre alla presenza di uno o più accompagnatori;
-) dalla relazione neuropsicologica forense della dott.ssa su Persona_4
nomina del GIP risultavano “caratteristiche clinicamente rilevanti relativamente al rapporto tra madre e figlia che risulta possedere elementi di tipo simbiotico, legame che non consente alla minore di sviluppare una adeguata autonomia psicologica, sviluppando invece una sorta di dipendenza dalla madre (cfr. CTU pag. 48 elaborato a firma della Dott.ssa ”; Per_5
-) ad agosto del 2019 la , senza il consenso del padre, anche per le altre Pt_1
necessità, si era trasferita nella casa della madre ad Acireale;
6 -) dal momento dell'archiviazione del procedimento penale la bambina non aveva più avuto accesso al padre;
-) introdotto il giudizio divorzile era stata disposta c.t.u. fatta propria dal presidente che aveva evidenziato “1. Valutazione psichiatrica della NOa
: non presenta i requisiti sufficienti per la formulazione di una diagnosi Pt_1
psichiatrica. Tuttavia, presenta tratti di personalità istrionica con emotività
pervasiva, bisogno di attenzione, tendenza alla seduttività, espressività delle emozioni mutevole e superficiale, uso di eloquio orientato a impressionare,
tendenza alla drammatizzazione e alla teatralità e all'auto-etero suggestione.
Ha una rigidità oppositiva e rivendicativa, in grado di indurre nella prole il conflitto di fedeltà, ossia il fondamento essenziale nella strutturazione dell'alienazione di una delle due figure genitoriali.
2. Valutazione psichiatrica del NO struttura di personalità nel complesso passivo dipendente, Per_1
connotata da tratti di ingenuità. (p. 50) 3. Valutazione CTU di Scarpa: PA
autenticamente legato a capace di una buona sintonizzazione Per_1
emotiva e di una adeguata capacità affettiva. Appare disponibile ad individuare soluzioni ragionevoli che consentano alla bambina di mantenere un legame con la madre.
4. Valutazione CTU di Grasso: non ci sono evidenti motivi per dubitare delle sue capacità di accudimento. Vi è invece un grave pregiudizio in merito al criterio dell'accesso all'altro genitore, alla capacità
protettiva e alla capacità riflessiva. La rappresentazione psichica della madre sulla figlia è foriera di pregiudizio costituendo la premessa perché
[...]
il proprio Sé e i propri aspetti identitari a partire dall'idea di essere CP_4
stata realmente abusata dal padre (p. 55-56).
5. Valutazione CTU di Per_1
“Contrariamente a quanto afferma la madre, non dice mai di non Per_1
7 voler vedere il PA, né di avere paura di lui o di conservarne un'immagine negativa;
dice piuttosto di non poterlo vedere, senza tuttavia comprenderne le ragioni. Dice fra le righe, a volte in modo più esplicito a volte in modo indiretto (attraverso i test) di non potersi opporre alla madre e di non potersi svincolare da lei. Nel mondo interno di il tema centrale ruota attorno Per_1
al dover stare a casa, al dover stare vicino alla mamma, al doverle obbedire,
al pericolo di allontanarsi da lei… Di fatto non avrebbe paura di Per_1
allontanarsi dalla mamma, di stare senza di lei;
piuttosto teme la sua risposta ritorsiva… Tale dinamica mette in evidenza il conflitto di lealtà ben descritto dal dr. che nel mondo interno di rischia di diventare un CP_5 Per_1
vero e proprio conflitto di fedeltà, col rischio a breve di evolvere in un disturbo relazionale”;
-) erano seguiti i provvedimenti provvisori ed urgenti del 1^ agosto 2020;
-) il Presidente aveva così stabilito “la complessa vicenda che ha riguardato la piccola impone che la stessa sia affidata, quanto meno in via Per_1
provvisoria, ai Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione al collocamento della minore. Sul punto questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il Ctu coadiuvato da uno psichiatra, le cui complessive valutazioni vanno fatte proprie perché logiche, coerenti e supportate da adeguato approfondimento scientifico. In particolare, a causa della forte opposizione posta in essere dalla madre travolta nella sua “bolla psicotica” dal fantasma del padre abusante, non ha più potuto vedere Per_1
liberamente ma neppure sentire telefonicamente il padre da marzo 2017 e dopo la conclusione del procedimento penale con archiviazione dalle accuse di violenza sessuale mosse allo la situazione è addirittura peggiorata Per_1
8 e la bambina non ha più avuto accesso al padre anche a seguito del definitivo trasferimento operato dalla convenuta in Sicilia insieme alla figlia e alla di lei madre. L'invito rivolto da questo Giudice alla Grasso all'udienza del
25.10.2019, diretto a favorire un contatto padre-figlia durante il ponte di Ogni
Santi 2019, è stato disatteso dalla medesima la quale ha addotto una “nuova”
recente rivelazione che la bambina avrebbe fatto allo zio materno, sempre in relazione ai presunti abusi del 14.3.2017; parimenti durante il periodo natalizio la convenuta si è opposta a che il padre vedesse la figlia a Treviso,
motivando tale diniego per assenza di volontà da parte di circostanza Per_1
smentita dalla Ctu ove interpellata la piccola, la stessa dichiarava che era stata la mamma a non volersi recare dal padre. Da ultimo, la resistente si è opposta a che la figlia durante un incontro peritale, fosse accompagnata solamente dal padre, presso una vicina edicola per l'acquisto di alcune figurine. Si aggiunga che dopo il deposito della perizia e nonostante i chiari ammoniti formulati dal
Ctu, non si è minimamente attivata per organizzare o garantire una frequentazione padre-figlia, magari programmando alcune video chiamate tra e il ricorrente, dimostrando il suo ormai radicato atteggiamento di Per_1
completa chiusura e fonte, come diagnosticato in ambito peritale, di grave pregiudizio evolutivo per la minore con possibile sviluppo di Disturbo della personalità, dissociativo, dell'adattamento e di dipendenza da sostanze.
Pertanto, a fronte di ciò il collocamento prevalente di presso la madre Per_1
è subordinato al fatto che la medesima nel corrente mese di agosto porti la figlia a Treviso e permetta alla stessa di stare, da sola con il padre, senza l'intermediazione di terze persone e ciò per almeno sette giorni anche non consecutivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00, potendo trascorrere tutti e tre
9 insieme alcune ore in occasione del pranzo o di altro evento ludico. Qualora
ciò abbia luogo, verrà affidata ai Servizi sociali territorialmente Per_1
competenti su Acireale (CT), con collocazione prevalente presso la residenza della madre, il padre potrà vedere e stare con la figlia durante l'estate
(prossima) 2 mesi su 3, l'intero periodo delle festività pasquali e di Carnevale,
una settimana durante il periodo natalizio, eventuali ponti e un week-end lungo ogni mese dal mercoledì dopo la scuola alla domenica sera, con spese di viaggio ripartite a metà. In questo caso il padre concorrerà al mantenimento della minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di €. 300,00,
con decorrenza da ottobre 2019, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, da versarsi alla madre secondo le modalità già in atto, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Qualora nel mese di agosto la convenuta non adempia a quanto sopra indicato,
verrà affidata ai Servizi Sociali competenti su Persona_1 Parte_2
e collocata prevalentemente presso il padre che conterà per
[...]
l'accudimento della minore sulla propria rete familiare dotata di adeguate risorse, come accertato dalla Ctu. Le modalità di frequentazione madre-figlia dovranno essere regolate dai Servizi affidatari. Per quanto attiene alle modalità attuative di tali prescrizioni, attesa la delicatezza del caso, sarà la madre che si recherà in Treviso a consegnare la figlia al padre, ciò entro e non oltre il 10.9.2020. In caso di inadempimento il padre potrà prelevare la figlia presso la residenza della madre o dove la medesima medio tempore si trovi,
avvalendosi dell'ausilio dei Servizi Sociali competenti sul luogo di domicilio o residenza della convenuta i quali dovranno individuare una o più figure professionali che organizzeranno tale consegna, nel senso di rendere il
10 passaggio della figlia dalla madre al padre il meno drammatico possibile per la minore, ponendo in essere ogni accorgimento ritenuto idoneo. La madre,
dotata di indubbia capacità lavorativa e munita di occupazione lavorativa che potrà comunque reperire, corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia l'assegno mensile di €. 300,00, con decorrenza dal momento in cui risiederà con il padre, da corrispondersi entro il gg.5 di ogni mese, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento,
viene condannata al pagamento, a favore di Parte_1 CP_1
della somma giornaliera di €. 50,00 ex art.614 bis cpc., disposizione certamente applicabile anche nel caso di specie, mentre le ulteriori sanzioni ex art. 709 ter cpc., così come richieste dal ricorrente, saranno valutate nel proseguo del giudizio. Impregiudicata ogni decisione da parte del G.I.
designando di eventuale trasmissione degli atti alla Procura competente per il promovimento dell'azione ex art. 330 e ss cc. I Servizi Sociali affidatari siano essi quelli competenti su Acireale o viceversa su Villorba, ferma la responsabilità genitoriale allo stato di entrambe le parti, avranno la possibilità
di assumere tutte le decisione di ordinaria amministrazione che riguardano la minore, mentre quelle di straordinaria amministrazione, in tema di istruzione,
educazione, salute e residenza, verranno assunte previo interpello di entrambi i genitori e in caso di contrasto i Servizi potranno adire Il G.I. designando”;
-) le prescrizioni erano state disattese dalla e dopo la pronuncia sullo Pt_1
status del 6 luglio 2021, il G.I aveva effettuato vari tentativi per garantire gli incontri padre/figlia senza esito tanto che era stato nominato anche nominato
11 Coordinatore genitoriale la dott.ssa che non era riuscita Persona_6
nell'obiettivo di far pervenire la figlia a Treviso presso il padre, a fronte del netto rifiuto della convenuta che replicava: “Non gliela lascerò mai, mai finchè avrò vita”;
-) era stato nominato il curatore speciale ed era stato conferito incarico alla
Dott.ssa per un aggiornamento della perizia alla luce anche Persona_3
degli sviluppi verificatisi nelle more del giudizio;
-) seguiva il deposito dell'elaborato;
-) indi era stato emesso il provvedimento del 17 novembre 2023 del seguente tenore: “le varie sperimentazioni poste in essere nelle more del giudizio affinchè potesse vedere da sola il padre (indicazioni contenute nei Per_1
provvedimenti provvisori ed urgenti resi in sede presidenziale cfr. ordinanza dell'1.8.2020; suggerimenti forniti dal G.I nelle varie udienze in particolare in data 25.11.2021; nomina del Coordinatore Genitoriale, con esito negativo determinato dalla condotta non collaborativa della;
ordinanza Pt_1
27.7.2022 di quest'Ufficio che non è stata rispettata), non hanno sortito alcun esito, mentre, di contro, la situazione di pregiudizio evolutivo per la minore determinata dalla sua permanenza nell'ambiente materno si è aggravata,
infatti, la Ctu le cui conclusioni vanno condivise perché logiche non contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento scientifico, hanno evidenziato come il legame con la madre sia fortemente patologico
“invischiante privo di confini che le impedisce la differenziazione. Si osserva la possibilità di uno sviluppo di trasmissione di patologia psichiatrica intergenerazionale nell'asse madre-nonna materna-bambina. Si ricorda,
infatti, che anche il legame della sig.ra a 35 anni è disfunzionale e Pt_1
12 privo di confini (madre, figlia e nipote vivono assieme e la sig.a Pt_1
appare fortemente dipendente dalla madre) con la propria madre, che appare invadente e in modo totalizzante aderisce all'idea del sig. come Per_1
abusante condividendo la bolla psicotica con la figlia e in parte oggi anche con la nipote che inizia a strutturarsi false memorie circa i presunti Per_1
abusi paterni. appare vittima di una madre che vuole trattenerla a sé Per_1
credendo di difenderla da un presunto padre abusante rimanendo disancorata dal principio di realtà e dimostrando pensieri deliranti che possono trascinare via con sé anche la sanità mentale di La minore se rimane Per_1
nell'ambiente materno non avrà altra scelta che strutturare la realtà con le stesse modalità della madre e della nonna materna……. è una bimba Per_1
che ha ancora la possibilità di sperimentare una sana relazione con il padre,
che appare adeguato sia sul piano affettivo che normativo. Unica relazione che le permetterà di poter essere libera di differenziarsi ed esprimere se stessa autenticamente diversamente da quello che le potrà accadere se dovesse ancora rimanere a vivere con la madre. Ritengo, infatti, che sia indispensabile che la minore sia allontanata con tempi rapidi dalla madre per essere collocata prevalentemente dal padre, prima che inizi la pubertà e comunque in giro di pochi mesi anche all'interno di questo anno scolastico meglio che prima delle vacanze natalizie”. E' evidente che a fronte di tale diagnosi altamente preoccupante non vi è scelta alternativa se non un affidamento super esclusivo di al padre, genitore idoneo e accudente, in grado di gestire la minore Per_1
in questo delicatissimo passaggio grazie anche all'apporto del nucleo familiare esteso agli zii e ai nonni paterni, con collocamento prevalente della bambina in EN presso l'attuale residenza paterna”;
13 -) le osservazioni alla c.t.u., non nel contraddittorio tecnico, erano da disattendere in quanto prive di scientificità ed anche perché le proposte alternative non erano avvalorabili per il disturbo di personalità della sig.ra
, qualificato dalla Dott.ssa quale “delirio psicotico”. Il padre, Pt_3 Per_3
affidatario super esclusivo, avrebbe potuto autonomamente assumere tutte le scelte e le decisioni che riguardano la salute, l'istruzione, l'educazione e la residenza della minore, senza il consenso della madre. La madre avrebbe potuto vedere la figlia solo in spazio neutro, una volta al mese a partire dal mese di gennaio 2024 o comunque non prima di un mese da quando verrà
effettuato il trasferimento della stessa in EN. Parimenti la madre avrebbe potuto fare alla figlia una telefonata al mese anche in videochiamata,
entrambe le occasioni di incontro avrebbero dovuto essere gestite dai Servizi
Sociali territorialmente competenti su Carità di Villorba (TV) e secondo le disponibilità degli stessi. Solo dopo un anno e previo monitoraggio della situazione psichica della , avrebbe potuto essere valutata la possibilità Pt_1
di visita madre-figlia in un contesto meno protetto. Il Servizio era tenuto a relazionare con il potere di bloccare le telefonate e/o le visite se la madre non fosse stata adeguata nei toni e nei messaggi dati alla figlia. Erano stabilite le modalità di trasferimento di presso il padre. Il padre era autorizzato Per_1
ad iscrivere presso la nuova scuola frequentata dalla cuginetta Per_1
(IC di Spresiano, Scuola Primaria di San Martino di Persona_7
Lovadina). Il curatore avrebbe dovuto redigere un report ed avrebbe dovuto curare la presa in carico dalla Neuropsichiatria infantile e dal Servizio
dell'Età evolutiva sia per la valutazione del danno psichico sviluppato dall'ambiente di vita materno, sia per l'adattamento ad un nuovo ambiente
14 poco conosciuto. Era auspicabile che entrambi i genitori fossero supportati nella loro funzione genitoriale da una figura qualificata e che la Pt_1
intraprendesse un percorso di cura psichiatrica nonchè psico-terapica se non già iniziato. Il padre, tramite il curatore speciale, era sollecitato ad intraprendere un percorso per affrontare le problematiche e l'impegno collegate ad un affidamento super esclusivo;
-) dalle c.t.u. era emerso che: “La situazione in esame presenta aspetti di grave pregiudizio. Perdurando tale assetto relazionale si troverà nella Per_1
probabile condizione di dover rinunciare irrimediabilmente alla sua appartenenza paterna, essendole precluso l'accesso non solo al padre ma a tutto il suo contesto di riferimento. inoltre rischia di strutturare il Per_1
proprio Sé a partire dall'idea di essere stata abusata, evenienza che non ha trovato alcuna rispondenza nell'indagine penale ma che continuamente viene riproposta dalla madre come reale. Al di là dei danni riportati nel qui ed ora,
i danni a lungo termine vanno ben oltre il danno da perdita di un genitore. I
figli che all'interno di un conflitto di lealtà contribuiscono di fatto all'estromissione di un genitore patiscono sempre un lutto di una parte di sé;
essi peraltro faticheranno a portare a termine il processo di separazione-
individuazione dal momento che questo evoca in loro, necessariamente,
l'angoscia della perdita. Ciò predispone a problemi a livello identitario.
Frequente inoltre è la tendenza di detti bambini a sviluppare forti sensi di colpa, paura dell'abbandono, forti sentimenti di auto-avversione; essi possono avere difficoltà a tollerare la rabbia e a gestire i rapporti con l'autorità; anche il loro sviluppo mentale è fortemente a rischio, strutturandosi su meccanismi di scissione. Inoltre il modello relazionale che esporteranno sarà fondato sulla
15 menzogna e sulla manipolazione. Numerosi studi testimoniano il rischio evolutivo per lo sviluppo di un Disturbo della Personalità (personalità Falso
Sé Compiacente, Disturbi della Condotta), Disturbo da Ansia di Separazione,
Disturbo Dissociativo, Disturbo dell'Adattamento, Dipendenza da Sostanze
(cfr. Dott. Ctu dell'1.7.2020)”. Nonché a distanza di tre anni Persona_8
che: è una bella bimba di 10 anni che fatica a relazionarsi con me Per_1
inizialmente soprattutto durante il collegamento MEET. Appare autentica nell'espressione dell'affettività con il padre che cerca anche fisicamente in una dimensione naturale del rapporto padre e figlia. Vive con gioia le sue visite dalla zia e dai nonni paterni che sente autenticamente legati. Per_9
L'amore del ramo paterno verso non solo è spontaneo ma è anche Per_1
ancorato su dinamiche relazionali sane e fonte di sicurezza emotiva. Il legame con la madre è fortemente patologico, invischiante privo di confini che le impedisce la differenziazione. Si osserva la possibilità di uno sviluppo di trasmissione di patologia psichiatrica intergenerazionale nell'asse madre-
nonna materna-bambina. Si ricorda, infatti, che anche il legame della sig.a a 35 anni è disfunzionale e privo di confini (madre, figlia e nipote Pt_1
vivono assieme e la sig.a appare fortemente dipendente dalla madre) Pt_1
con la propria madre, che appare invadente e in modo totalizzante aderisce all'idea del sig. come abusante condividendo la bolla psicotica con la Per_1
figlia e in parte oggi anche con la nipote che inizia a strutturarsi false Per_1
memorie circa i presunti abusi paterni. appare vittima di una madre Per_1
che vuole trattenerla a sé credendo di difenderla da un presunto padre abusante rimanendo disancorata dal principio di realtà e dimostrando pensieri deliranti che possono trascinare via con sé anche la sanità mentale di Per_1
16 La minore se rimane nell'ambiente materno non avrà altra scelta che strutturare la realtà con le stesse modalità della madre e della nonna materna”;
-) dalla concordanza degli indici della relazione della dr.ssa della Per_5
perizia della dr.ssa , dalla relazione del dr. dei colloqui Per_4 CP_5
clinici, dalle osservazioni delle interazioni è possibile affermare che Per_1
presenta una personalità caratterizzata da: - adeguate capacità di regolazione,
- capacità di attenzione e apprendimento;
- inadeguate capacità di comunicare e comprendere gli affetti;
- inadeguata capacità di mentalizzazione e riflessiva;
- il processo di consolidamento dell'identità è lacunare caratterizzato da una rappresentazione ambivalente della figura paterna e dalla presenza di angosce di abbandono;
- adeguate capacità di relazione e intimità; - adeguata capacità di controllo e di regolazione degli impulsi;
-
funzionamento difensivo caratterizzato da un'alternanza di idealizzazione primitive e di svalutazione delle figure affettivamente significative;
- ricerca attiva di rassicurazioni dalla figura materna per il legame simbiotico creato e per il conflitto realtà presente con la madre;
- adeguate capacità di adattamento ai contesti ed alle situazioni mobilizzando le proprie risorse psicologiche;
è una bimba che ha ancora la possibilità di Per_1
sperimentare una sana relazione con il padre, che appare adeguato sia sul piano affettivo che normativo. Unica relazione che le permetterà di poter essere libera di differenziarsi ed esprimere sé stessa autenticamente diversamente da quello che le potrà accadere se dovesse ancora rimanere a vivere con la madre. Ritengo, infatti, che sia indispensabile che la minore sia allontanata con tempi rapidi dalla madre per essere collocata prevalentemente dal padre, prima che inizi la pubertà e comunque in giro di pochi mesi anche
17 all'interno di questo anno scolastico meglio che prima delle vacanze natalizie
(cfr. Dott. del 15.11.2023)”; Tes_2
-) il comportamento della madre successivo al trasferimento di che Per_1
in più occasioni aveva dimostrato carente responsabilità genitoriale nell'affrontare con maturità la nuova situazione della figlia, sconsigliavano un affidamento e/o una collocazione diversa dall'attuale, ciò nell'esclusivo interesse della minore al fine di tutelarla, diversamente, da un sicuro pregiudizio evolutivo, avendo l'odierna situazione una vera e propria valenza
“salvifica”. Per garantire una continuità di assistenza, controllo e collaborazione nel percorso di crescita psico-fisica di Per_1
-) era da disporre l'immediata apertura di un procedimento di vigilanza con designazione di un Giudice tutelare;
-) i Servizi Sociali territorialmente competenti erano tenuti a relazionale sull'andamento della misura, con cadenza trimestrale, in particolare, sugli incontri protetti madre/figlia e sulla condizione personale della minore;
-) era da porre a carico della , per il mantenimento di un Pt_1 Per_1
assegno mensile di €. 300 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
oltre al 50% delle spese straordinarie;
-) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento,
era tenuta al pagamento, a favore di della Parte_1 CP_1
somma giornaliera di €. 50,00 ex art. 614 bis cpc.;
-) le spese processuali erano da porre a carico della madre con quelle del curatore e quelle delle c.t.u. a carico delle parti.
3.2.- La motivazione, emendata come di seguito, regge alle censure.
18 4.1.- Con il primo motivo viene criticata l'adesione alla c.t.u. della dr.ssa perché priva di scientificità; in quanto non sarebbe stata Persona_3
ben valutata la personalità del padre, soggetto passivo e aggressivo;
in quanto le denunce erano state archiviate e non si era pervenuti all'assoluzione; in quanto la madre aveva sempre portato con regolarità, del 2021, la figlia al padre;
in quanto il trasferimento in Sicilia risultava già convenuto tra le parti;
in quanto il comportamento di volto alla ricerca del padre, era tale Per_1
da smentire le valutazioni dei c.t.u. ed in quanto la professione del padre
(macellaio) era preclusiva per l'accudimento.
Il motivo è infondato
4.2.1.- In sede di esame (udienza del 14 aprile 2025) con la presenza dell'educatrice, ha chiaramente riferito della propria ottimale Per_1
situazione di vita con il padre in provincia di Treviso e dei propri desideri
“Alla mattina mi sveglio, vado a scuola e ho le mie migliori amiche che mi aspettano. La mia migliore amica mi aspetta dopo che scendo dall'autobus e si chiama . A scuola ci sono e altre mie amiche. Vado o Per_10 Per_11
suola dal lunedì al venerdì. Ci sono 4 sabato di rientri. L'ultimo è stato sabato scorso. Dopo l'uscita sono andata a mangiare da una mia amica, poi sono arrivate e Sono stata fino alle 18 e poi sono tornata a Persona_12 Per_13
casa. Non faccio sport, ma mi piace andare in campagna dove ci sono tanti animaletti. Vivo a Catena di Villorba. Come hobby, con il PA vado in campagna e mi piace stare con gli animaletti. Nel terreno di PA ci sono coniglietti, piccioni e polli. Adesso la coniglia dovrebbe fare la nuova
“covata”. ADR: “mamma la vedo con due videochiamate al mese e con un incontro al mese. La incontro all'ASL centro. La incontro con l'educatrice
19 Per_1
oggi presente. Faccio mezz'ora di videochiamata e un'ora di incontro in presenza. Negli incontri parliamo di come sto, di qualcosa che mi ha comprato. A volte abbiamo qualcosa in cui non andiamo d'accordo. Lei sa già com'è la mia cameretta, con i miei disegni. Della Sicilia non mi manca qualcosa in particolare, forse mio cugino, che è più grande di un anno. Là lo vedevo una volta ogni due mesi quando veniva a dormire da noi. Un ricordo carino con la mamma è quando siamo andati al parco aquatico che si chiama
Etnaland. Con il PA spesso andiamo a magiare al sushi. Sono andata con la mia migliore amica la settimana scorsa. Sto con i miei cugini a casa loro, uno ha 9 anni, l'altro ne ha 4. Io magari mi occupo di loro”. Le si chiede “Se
dovessimo mettere un messaggi in bottiglia per la mamma e PA, cosa metteresti?” ADR “Non la voglio inviare per la mamma. PÀ non c'é
bisogno perché lo vedo tutti i giorni. Nelle videochiamata non riesco a dire tutto quello che provo ma dico quello che mi sento. La mamma è troppo assillante, la cosa buona è che mi accontenta sempre quando può. Il PA mi coccola e mia accontenta e fa quello che riesce per me. Non so se ha qualche difetto. E' bravo. A volte si arrabbia, ma gli passa subito perché non riesce a
Per_ stare arrabbiato. In casa vivo con il PA e con il cane, che si chiama che è un cavalier King e ha un anno e mezzo. E' piccolino, da appartamento.
Non possiamo tenere cani grandi. Abbiamo un giardinetto. E' da tanto che lo desideravo. PÀ quando è venuto a prendermi me lo ha regalato, conoscendo
Per_ il mio desiderio. Porto quando vado in campagna. A volte fa disastri. Mi
sta bene vedere la mamma come adesso. Lei mi ha detto che le manco, che non ce la fa a stare senza di me. A volte è troppo ossessiva con me. Non avrei voluto andare al carnevale di Acireale. Forse in futuro. Io non volevo andarci
20 per stare tranquilla e sistemarmi. Sono a Catena dal 2023 e mi trovo bene in prima media. Mi impegno e prendo sempre bei voti. Sono brava. Faccio
quello che riesco. Prendo dal 8 in su. Ho paura dell'esame di verza media”.
Le viene chiesto “C'è qualcosa che vorresti dirci” “Vorrei restare qua a non tornare in Sicilia. Mi sto trovando bene, ho i mei hobby, ho tutto e di cambiare non me la sentirei. Solo questo” “Pensavo di questo incontro che sarebbe stato
Per_1 peggio di quello che è. Mi sento a mio agio. C'è anche (l'educatrice).
4.2.2.- Le risultanze dell'esame comprovano che vive in termini Per_1
positivi la relazione con il padre, presso il quale è collocata ed al quale è
affidata; che l'ambiente familiare e di vita in Carità di Villorba sono ottimali
(così pure le relazioni dei Servizi); che vi sono valide frequenze amicali e che l'inserimento scolastico è più che buono. La minore, poi, ha chiaramente espresso il desiderio di rimanere con il PA e di non ritornare in Sicilia
rilevando pure che il rapporto con la madre non le crea problemi e tuttavia anche precisando il suo carattere assillante.
Dalla relazione dei Servizi sociali (20 maggio 2025) anche riportante le risultanze degli incontri protetti emergono alcuni elementi significativi:
innanzi tutto risulta che le dichiarazioni rese da in sede di esame Per_1
avanti la Corte sono veritiere avendo la minore espresso anche in precedenza,
durante gli incontri con la madre, il desiderio di rimanere a Treviso;
che prima dell'esame la minore era preoccupata per le reazioni della madre - che già vi erano state in sede di incontri protetti (“Non lo posso credere, conosco mia figlia e so che non può pensare davvero di non voler tornare in Sicilia”) a fronte della volontà di non tornare in Sicilia espressa chiaramente;
che la situazione di vita in provincia Treviso, presso il padre, era buona come dato
21 ricavare dal rendimento scolastico e dal rapporto con altri amici e familiari e che la minore non sarebbe stata in grado di sopportare ulteriori cambiamenti con eventuali nuovi trasferimenti (presso la madre). Dalla relazione dei
Servizi si apprende la necessità di mantenere l'attuale situazione di incontro di con la madre, tanto che un ampliamento (anche delle visite in Per_1
forma non protetta) potrebbe essere di pregiudizio, non solo in quanto aveva precedentemente espresso il proprio desiderio di ridurre le Per_1
chiamate ma perché, da un esame delle dinamiche delle visite, emergeva un comportamento della madre rimasto inalterato nel tempo e tale da non rapportarsi correttamente alla minore con atteggiamento fagocitante non idoneo a consentire che sia persona a sé “Gli incontri iniziano con le Per_1
eccessive ed unilaterali effusioni della madre verso la figlia, proseguono con la consegna dei molteplici regali che la NOa compra per Pt_1 Per_1
convogliando tutte l'attenzione e l'interesse della minore su questo aspetto,
seguono con le ininterrotte domande della madre volte per lo più ad accertare come la figlia viene gestita nel contesto paterno e si concludono prevalentemente con la chiusura in sé stessa della minore. infatti, Per_1
reagiste all'atteggiamento fagocitante della madre sottraendosi dalla relazione ovvero, ponendo in essere comportamenti non verbali (sbuffa, si incupisce, non parla più …) che denotano insofferenza. non Per_1
manifesta mai apertamente e verbalmente il suo stato emotivo alla madre e altresì chiede all'educatore di evitare di correggere taluni atteggiamenti del genitore medesimo, motivando espressamente tale posizione con il timore sia di far soffrire il genitore, che per la paura di possibili rimproveri e/o ritorsioni da parte della madre. La NOa manifesta, come sin dall'inizio, Pt_1
22 importanti difficoltà nel riconoscere la figlia come un'entità separata da lei,
avente propri pensieri, opinioni e desideri: un esempio, che ha particolare valore destabilizzante per la minore, si ha quando la madre fa intendere alla figlia che tornerà in Sicilia, dando per assodato che abbia il suo stesso Per_1
bisogno di raggiungimento”.
Le dichiarazioni rese in udienza da sono veritiere;
il rapporto tra la Per_1
minore e la madre è attualmente ancora disfunzionale ed è sconsigliabile,
nell'interesse della minore e finché perdurerà l'atteggiamento materno, un ampliamento delle visite;
il contesto paterno risulta del tutto ottimale per la minore anche in relazione alle dinamiche scolastiche e amicali e accuditive.
La relazione del maggio 2025 si pone in termini di continuità con la precedente del febbraio 2025 e con la precedente del dicembre e del novembre del 2024.
4.2.3.- La critica alla pronuncia, in quanto fondata sulla c.t.u. della dr.ssa
, perché priva di scientificità, è infondata anche se la Corte Persona_3
si discosta alla motivazione pur ritenendo non necessaria una nuova c.t.u..
Innanzi tutto si osserva che le relazioni dei Servizi sociali e l'esame di comprovano che l'attuale situazione di collocamento della minore Per_1
con il padre, che presenta idonea capacità genitoriale accertata in perizia e dai servizi e non smentita concretamente, è del tutto ottimale per la figlia e questo va preservato anche in relazione al comportamento materno;
in secondo luogo si evidenzia che la sentenza, oltre alla c.t.u. della dr.ssa ha tratto Per_3
fondamento per le conclusioni, anche dalla c.t.u. del dr. e dalla CP_5
perizia della dott.ssa , affatto censurate. In terzo luogo si rileva Per_4
che il dr. ha riferito che “ non presenta i requisiti, CP_5 Parte_1
23 sufficienti e necessari, richiesti dal DSM5, il Manuale Diagnostico e Statistico
dei disturbi Mentali per la formulazione di una qualche diagnosi psichiatrica,
se non per tratti di personalità istrionica”; sotto il profilo mentale dalla relazione del dr. , psicologo del Servizio per l'Età evolutiva Testimone_1
risulta per la “la presenza di un fantasma di violenza ad ampio spettro Pt_1
che coinvolge non solo il padre ma anche altre situazioni e persone che avvicinandosi alla bambina potrebbero prendersi cura di lei”; a questo si aggiunge il disturbo di personalità. Se, dunque, i giudizi in parte resi dalla c.t.u. possono fondarsi su valutazioni personologiche, per altra parte le risultanze istruttorie complessive evidenziano la necessità di mantenere l'attuale assetto di collocamento, di affidamento esclusivo al padre e di visite protette, anche per quanto di seguito.
4.2.4.- La ha progressivamente negato l'accesso della figlia minore al Pt_1
padre, trasferendosi unilateralmente dalla madre in Sicilia, assumendo che avesse commesso degli abusi sessuali sulla figlia (dal marzo Parte_4
del 2017) ma il tutto senza alcun riscontro. Se è vero che è stato pronunciato decreto di archiviazione (e non sentenza assolutoria) e che l'opposizione è
stata rigettata in questa fase l'appellante non ha allegato alcun fatto specifico da cui trarre considerazioni contrarie in merito ad episodi di violenza del padre;
anzi, il tutto appare nettamente smentito da quanto sopra (valutazioni dei servizi e dichiarazioni della minore) e dalle risultanze delle osservazioni mediche compiute per 21 giorni sulla minore in ospedale. Inoltre il Giudice
penale ha disposto l'archiviazione esaminando attentamente i fatti anche dopo l'espletamento di una perizia a firma della dr.ssa che così Per_4
evidenzia: “Per rispondere al quesito postomi dal Giudice, ho seguito quanto
24 indicato dalle Linee Guida Nazionali (Consensus Conference sul minore testimone - Roma, 6/11/2011) e dalla Carta di Noto IV, già citate. Dopo un approfondito studio della documentazione agli atti, sono stati condotti i colloqui clinici con le persone che in diversa misura possono esser entrate in contatto con la minore ed aver raccolto informazioni che la riguardano. Infine,
è stato analizzato l'incidente probatorio, già svolto dalla scrivente. Non è stato possibile procedere ad una valutazione oggettiva delle capacità generiche della minore: ella ha rifiutato categoricamente di rimanere con la scrivente per la sessione testistica così come già per l'incidente probatorio. In questo senso, ha manifestato importanti difficoltà di separazione dalla Per_1
madre, con la quale è ipotizzabile, come emerge dalla valutazione psicologica condotta dal dott. , un legame di tipo simbiotico. Alla valutazione Tes_1
qualitativa, ha manifestato qualche difficoltà di astrazione, con Per_1
sufficienti capacità delle principali strutture lessicali e sintattiche attinenti alla comprensione linguistica, con la capacità di riconoscimento di emozioni di base (felicità e tristezza). Più difficoltosa la capacità di denominazione delle parti del corso. Presenti qualitativamente delle risorse a non cedere alle domande suggestive. Per quel che concerne le capacità di memoria autobiografiche, le poche narrazioni fornite risultano povere, prive di dettagli e con risposte composte per lo più da una singola parola anziché essere strutturate con frasi complete. Frequenti i non ricordo, indicativi sia della scarsa collaboratività che della scarsa qualità del ricordo fornito. Per quanto attiene invece alle competenze testimoniali specifiche si deve rilevare che: o
Non è possibile esprimersi in merito alla presenza nella minore di adeguate strutture lessicali e sintattiche utili per rievocare il racconto presente agli atti.
25 Detto racconto, infatti, non è stato rievocato in sede di incidente probatorio,
dove inoltre non sono stati raccontati episodi autobiografici specifici completi di dettagli spazio-temporali. Allo stesso modo nemmeno in sede peritale la minore ha rievocato alcun episodio autobiografico. Le sue affermazioni sono estremamente povere, spesso non espresse con frasi complete e mancanti di dettagli spazio-temporali.
Il contesto entro cui si è svolta la vicenda presenta elementi di conflittualità
famigliare, ma soprattutto si rilevano caratteristiche clinicamente rilevanti relativamente al rapporto tra madre e figlia che risulta possedere elementi di tipo simbiotico, legame che non consente alla minore di sviluppare una adeguata autonomia psicologica, sviluppando invece una sorta di dipendenza dalla madre, la quale a sua volta pare tendere ad attribuire proiettivamente alla figlia vissuti propri anche a fronte del fatto che “La NOa rappresenta la figlia come un proprio possesso e prolungamento del corpo-mente.”.
(relazione dott. ) Tes_1
Distanza temporale: non è possibile valutare in modo oggettivo detto elemento stante l'assenza di dichiarazioni specifiche rispetto al collocamento temporale dei presunti eventi.
Il presunto evento sarebbe occorso in diverse occasioni, ma nel merito non vi
è chiara descrizione della qualità dei presunti fatti e del succedersi degli stessi.
Il racconto presente agli atti è privo di dettagli temporali e contestuali.
Presenti almeno due diverse ripetizioni del racconto alla madre,
videoregistrate. Altre sarebbero state raccolte dalla madre stessa in momenti successivi.
26 Presenti numerose insistenze per la rievocazione del racconto, sollecitate con modalità altamente suggestive e distorsive. Questo elemento ha un ruolo importante, collegato altresì alla sopra citata ripetizione del ricordo, rispetto alla distorsione del ricordo e alle variabili che possono interferire degradando la qualità della traccia mnestica.
Rispetto alle eventuali modificazioni del narrato di si osservano già Per_1
delle differenze nei contenuti delle due brevi videoregistrazioni, dove la piccola dapprima afferma che il padre le avrebbe fatto male, per poi negarlo,
ovvero dove vengono aggiunte delle informazioni in un momento successivo al primo dichiarato. Al contempo, le risposte rispetto a eventuali toccamenti risultano evasive e coinvolgono più parti del corpo, anche neutre. Altre
modificazioni, inoltre, si osservano nel narrato della sig.ra che in fase Pt_1
di ricovero della figlia ha “ritrattato” le sue dichiarazioni, esplicitando di aver frainteso le parole della piccola.
Per concludere quindi si ritiene che la minore possa in astratto Per_1
possedere sufficienti capacità generiche a rendere testimonianza. Critiche
invece le capacità specifiche a rendere testimonianza a causa della presenza di elementi di distorsione quali un rapporto madre-figlia caratterizzato da aspetti simbiotici, le numerose insistenze con modalità suggestive a rievocare il racconto stesso che non è stato poi reso dalla minore in sede di incidente probatorio”.
A smentire le violenze del padre, valeva il rapporto conflittuale tra i genitori,
valevano le dichiarazioni della che in fase di ricovero aveva ritrattato;
Pt_1
valeva la carenza di capacità specifica della figlia minore di riferire fatti stante la presenza di un rapporto distorsivo con la madre del resto acclarato in via di
27 fatto dai Servizi sociali in sede di esame diretto dei rapporti tra e la Per_1
. Alcun diverso elemento l'appellante ha proposto a negare le Pt_1
conclusioni rese dettagliatamente. Il tutto appare distonico con l'ambientamento ottimale della minore presso il padre in assenza di qualsivoglia elemento diverso anche di disturbo.
4.2.5.- Dalla sentenza emerge che , progressivamente dal Parte_1
momento della denuncia, ha negato l'accesso della figlia al padre con il trasferimento unilateralmente operato in Sicilia, nonostante dapprima il fatto che la denuncia penale sia stata archiviata e poi nonostante gli inviti e le richieste dal Tribunale che aveva anche nominato un facilitatore (dr.ssa senza alcun risultato tanto che il primo giudice aveva disposto il Per_6
trasferimento di presso il padre. Per_1
Già con ordinanza del 1 agosto 2020 era stata invitata la madre a consentire l'accesso della figlia al padre;
con ordinanza del novembre 2021 il Tribunale
aveva invitato la madre pena il mutamento del regime di collocamento;
alla successiva udienza aveva riferito dell'attuazione delle visite;
CP_1
con ordinanza del 27 luglio 2022 erano state disciplinate le modalità di visita stante l'insorgenza di alcune difficoltà; con ordinanza del 28 novembre 2022
il giudice, dando atto dell'unilaterale e non concordato trasferimento della madre con la figlia in Sicilia, aveva disposto per la prosecuzione degli incontri padre – figlia;
con ordinanza del 26 gennaio 2023 il Tribunale, per le difficoltà
negli incontri, aveva nominato la dr.ssa quale coordinatore Persona_6
genitoriale; con nota del 12 febbraio la dr.ssa aveva dato atto della Per_6
impossibilità che gli incontri programmati avessero luogo e con successiva nota la dr.ssa aveva riferito che “Ho incontrato la coppia Persona_6
28 genitoriale il giorno 23 marzo scorso e ho spiegato loro gli scopi e il terreno di lavoro su cui avrebbe potuto muoversi il Coordinatore Genitoriale;
è stato firmato il contratto che regolamenta l'attività, inviato anche ai rispettivi legali. Fin da subito, in relazione alle aspettative, è stata evidenziata dal NO
la difficoltà a mantenere la relazione con la figlia essendo stata sospesa Per_1
la turnazione sancita dal decreto. La NOa , dal canto suo, ha Pt_1
segnalato difficoltà sia economiche che di organizzazione temporale e problematiche legate alla “stanchezza” della bambina e al suo lavoro nel dover regolarmente portare la figlia presso la casa degli zii paterni;
la stessa
NOa domandava che fosse il NO a recarsi in Sicilia. La scrivente Per_1
ha spiegato che non sarebbe stato possibile, come CoGe, introdurre modifiche al decreto ma che si sarebbero cercate delle altre alternative. Si è cercato anche di capire, prima di chiedere documentazione progettuale e ulteriore relazione, cosa i Servizi avessero messo in atto per aiutare il rapporto diadico padre-figlia e comunque supportare la minore La NOa ha Per_1 Pt_1
spiegato che l'assistente sociale si era recata in visita nella sua abitazione. Dai
riferiti pare che, ad oggi, nessuna azione di aiuto e cura relazionale sia stata iniziata. Se così fosse confermato, si segnala un dispendio di tempo (variabile importante per sostenere i rapporti da un figlio e un genitore) non consono all'interesse della minore. Non è stato specificato se sia in atto un intervento/valutazione a carico della neuropsichiatria infantile. E' stato quindi chiesto alla NOa se avesse potuto portare la figlia presso gli zii per Pt_1
le prossime festività di Pasqua o nei giorni successivi, magari collegando la venuta al 17 aprile, data in cui l'intero nucleo era stato invitato in presenza presso il mio studio per tutta la giornata, per svolgere il lavoro di
29 coordinamento e di progettualità interattiva, anche con l'osservazione della minore. Si concordava che avrebbero dovuto essere almeno quattro giornate.
La NOa ha informato di aver comprato i biglietti per i voli in cui la Pt_1
minore si sarebbe recata dagli zii paterni, dal 6 all'8 aprile, e quelli per il successivo 17 per il Sabato 25 marzo seguiva una prova con Teams o Per_16
Google Meet per poter effettuare i prossimi incontri da remoto. Sabato 1
aprile è stato tenuto un incontro da remoto: la scrivente ribadiva l'impossibilità per un di modificare il decreto, in riferimento alla Per_16
reiterata richiesta della NOa , giustificata con le motivazioni più Pt_1
sopra riportate, che fosse il NO a recarsi in Sicilia. Il NO Per_1 Per_1
ribadiva che in qualche occasione eccezionale avrebbe anche potuto recarsi in Sicilia nonostante le difficoltà logistiche, ma che era un diritto della figlia poter avere un rapporto, già minino, con lui. E' stato spiegato che una relazione, seppur ridotta nei turni, dovrebbe esser continuativa. Per mediare le tre ipotesi di spostamento cercavo di vedere se ci fosse la possibilità di fare in modo che la figlia qualche volta potesse recarsi a Treviso, ma la NOa
replicava con queste parole “Non gliela lascerò mai, mai, finchè avrò Pt_1
vita.” I genitori sono a conoscenza del fatto il giorno 17 aprile la scrivente si
è tenuta libera tutta la giornata, nel caso ci fossero dei ripensamenti”. Indi,
l'aggiornamento della c.t.u. e, stante le preclusioni alle visite, l'ordinanza del
17 novembre 2023 (ut supra). Appare smentito il motivo di appello con il quale si negano genericamente le preclusioni verso il padre. Emerge il comportamento materno, documentato, caratterizzato dalle iniziali limitazioni alle visite del padre, anche senza motivo, poi dalle preclusioni con il trasferimento unilaterale e non concordato della minore in Sicilia e poi dalla
30 definitiva preclusione alle visite nonostante gli inviti e la nomina di un coordinatore.
Il tutto in termini negativi anche per la minore che (c.t.u.) aveva riferito (il dato di fatto) di ad incontrare il padre;
il tutto in termini conformi Per_1
agli accertamenti (esame minore e valutazione dei Servizi sociali).
4.2.6.- Neppure convince la censura con la quale si assume che il trasferimento della madre in Sicilia sarebbe avvenuto in termini legittimi in quanto concordato con gli accordi separativi e per motivi di lavoro. Non
risulta alcuna allegazione a comprovare le pretese esigenze lavorative impellenti ed anzi il contesto nel quale il trasferimento della madre è
avvenuto, senza avviso al padre e senza autorizzazione all'iscrizione scolastica, in una con il successivo atteggiamento di chiusura alle visite anche riferito dal coordinatore genitoriale, comprova una chiara lesione delle genitorialità oltre che un pregiudizio per la minore da sempre vissuta a
Villorba.
4.2.7.- Assumere la contraddittorietà della pronuncia (e delle c.t.u.) per il fatto che avrebbe inteso incontrare il padre tanto che le conclusioni peritali Per_1
volte a censurare la condotta materna sarebbero risultate errate, appare operazione logica contrastante con i dati di fatto che evidenziano il chiaro comportamento preclusivo materno anche a fronte delle specifica richiesta giudiziale di cui alle ordinanze del 1 agosto 2020, del 6 luglio 2021 e del 17
novembre 2023; a fronte della successiva nomina del coordinatore e delle riposte allo stesso offerte dalla “Non gliela lascerò mai, mai finché Pt_1
avrò vita”.
31 4.2.8.- Neppure rileva il generico richiamo alla professione del padre
(macellaio) per addurre difficoltà o problemi accuditivi. Infatti tali assunti problemi non emergono sia che si considerino le dichiarazioni di sia Per_1
che si considerino le relazioni dei Servizi che attestano un ottimo inserimento nell'ambiente scolastico, familiare e amicale in provincia di Treviso di che comprovano il carattere radioso e di apertura di;
che Per_1 Per_1
evidenziano la situazione ottimale della casa di abitazione e l'aiuto prestato al padre anche da vicini.
5.1- Con il terzo motivo di censura la disciplina dell'affidamento “super esclusivo” della minore al padre.
Il motivo, dopo il richiamo ai precedenti, evidenzia che era stata Per_1
allontanata coattivamente dalla madre con grave suo pregiudizio e che nell'attuale ambiente la stessa trascorrerebbe buona parte delle giornate a scuola ovvero a casa da sola, che non avrebbe interessi extrascolastici, che non frequenterebbe la parrocchia, che non si recherebbe a Messa e che non avrebbe amici.
Il motivo è infondato.
5.2.- La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori (Cass.
ordinanza n. 4056 del 9 febbraio 2023), da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli,
privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il
32 pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). In
questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità
del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché
sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n.
28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022).
Dunque: la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n. 6919/2016); la grave conflittualità esistente tra i genitori (Cass. n. 18559/2016); carenze accuditive di uno dei genitori;
omissioni e inadempienze nelle visite;
idoneità a fornire al figlio un ambiente stabile, adatto alla sua crescita ed al suo sviluppo.
5.3.- Sussistono i presupposti indicati in quanto: la madre senza alcuna ragione motivata e giustificata ha progressivamente ridotto e poi eliso i rapporti della figlia minore col padre, nonostante il contrario desiderio di la madre assume comportamenti disfunzionali verso la figlia minore Per_1
non considerando le esigenze della stessa, comprimendole, e determinando effettive problematiche di sviluppo;
il conflitto tra i genitori,
l'incomunicabilità, risulta talmente elevato che le minime decisioni di interesse della minore non potrebbero essere rese in modo condiviso;
Per_1
33 il trasferimento inaspettato e non comunicato al padre, senza valide ragioni,
in Sicilia e che ha importato lo sradicamento di che per anni era Per_1
sempre vissuta a Villorba di Treviso;
le patologie della madre ed il suo comportamento;
le accuse infondate al padre e l'attuale contesto abitativo,
familiare, amicale e scolastico, più che buono per la minore presso il padre che si fa carico di Lei in modo ottimale, comprovano la necessità del collocamento e dell'affidamento “super esclusivo” della minore al padre;
le stesse dichiarazioni rese da talvolta impaurita dal dover dire la verità Per_1
per non dispiacere alla madre, confortano tali conclusioni.
Le capacità genitoriali di appaiono buone come rilevato in CP_1
sede peritale ed in termini non altrimenti contestati e come risulta dalle relazioni dei Servizi;
le descrizioni offerte da in merito Per_1
all'inserimento ed ai rapporti amicali sviluppati nonché in merito al tempo libero ivi trascorso anche con il padre con il contestuale rifiuto del rientro in
Sicilia, giustificano il collocamento e l'affidamento dunque “super esclusivo”
della minore al padre.
5.4.- Richiamato quanto sopra per il comportamento materno, anche a pregiudizio per la minore in sede di incontro appare necessario, almeno allo stato, salvo successivo miglioramento nei rapporti, confermare l'attuale disciplina delle visite che, come evidenziato dai Servizi sociali, risulta essenziale per la minore: dunque, visite mensili in spazio neutro, una telefonata al mese anche in videochiamata con gestione dei Servizi sociali e con possibilità di incremento, tanto per le visite quanto per le videochiamate,
in presenza di miglioramenti nel comportamento materno.
34 6.1.- Con il terzo motivo si censura la quantificazione dell'assegno (€. 300
mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie) adducendo che la posizione lavorativa della madre, collaboratrice scolastica, sarebbe solo precaria anche per l'assenza di abitazione.
Il motivo è infondato.
6.2.- Sebbene la pronuncia laconicamente assuma che per le CP_1
vicende in questione, abbia subito una riduzione reddituale quale lavoratore dipendente (peraltro comprovata delle dichiarazioni reddituali evidenzianti una riduzione dei redditi medi mensili, si assume, da €.
1.596 ad €. 938) senza alcuna valutazione comparativa con i redditi della madre (dimesse solo con istanza del 17 luglio 2025, tardivamente e precludendo il contraddittorio, in una con la comunicazione dell'inizio del percorso di sostegno alla genitorialità per il 22 settembre 2025), si evidenzia che , pur Parte_1
assumendo un lavoro precarico quale collaboratrice scolastica non ha documentato (salvo quanto sopra) la situazione lavorativa connotata, assume,
da precarietà; non ha allegato alcun onere e spesa e non ha evidenziato la propria situazione familiare e abitativa a comprovare esborsi o altro. Val la pena evidenziare che gli oneri accuditivi completi ed integrali, posto il collocamento della minore, spettano al padre che ha allegato (archivio agenzia delle entrate al 30 aprile 2024) accrediti sul conto corrente di rilievo per la ex moglie. In tale contesto, la previsione in capo alla madre di un assegno di mantenimento mensile di €. 300 oltre la rivalutazione e le spese straordinarie per il 50% appare adeguata anche pur tenuto conto della assoluta genericità del motivo e delle stesse ammissioni in merito allo svolgimento di un lavoro. Al padre è dovuto l'assegno unico familiare.
35 7.1.- Con il quinto motivo si lamenta l'addebito delle spese anche relative alla nomina del curatore speciale. Il motivo è generico e comunque infondato.
7.2.- La censura non dà affatto conto della sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese (art. 92 2^ co. Cod. proc. Civ.) o per la loro rideterminazione e non indica quelle che sarebbero state le conclusioni con le domande. In ogni caso l'appello (e salvo l'esame della minore resosi necessario in quanto la stessa, medio tempore, aveva quasi raggiunto l'età di
12 anni) risulta rigettato;
le domande articolate in primo grado dalla Pt_1
(Confermarsi l'affidamento condiviso di con collocamento Persona_1
presso la madre e modalità di visita padre-figlia, sulle disposizioni delle quali ci si rimette all'Ill.mo Collegio;
- Disporsi il versamento di un assegno mensile di € 300,00 a carico del NO , quale contributo al CP_1
mantenimento della figlia nonché il rimborso nella misura del 50%, Per_1
a favore della NOa delle spese straordinarie, così come Parte_1
stabilite dal Protocollo del Tribunale di Treviso”) sono state tutte rigettate mentre risulta provato il comportamento ostativo materno alle visite e preclusivo – come evidente – per ogni soluzione condivisa. La
compensazione, chiesta al di fuori dei parametri previsti dalla norma, non avrebbe e non può ora disporsi.
La complessità del giudizio, con c.t.u. e nomina del coordinatore familiare,
con accessi e trasferimenti della minore da Acireale a Villorba e con ampia istruttoria, risulta tale da escludere, l'applicazione dello scaglione indeterminabile basso. Appare poi da escludere il c.d. intento punitivo per l'addebito alla delle spese del curatore in quanto la nomina, per quanto Pt_1
sopra, risulta ascrivibile al contegno della madre. Alla devono far Pt_1
36 carico, le spese della curatrice nel grado e quelle processuali per la soccombenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro contro il curatore speciale Parte_1 CP_1
del minore e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, con le integrazioni di cui sopra, la sentenza del Tribunale di Treviso;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore di in CP_1
€.
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- pone il compenso del curatore speciale, per il grado, a carico della appellante in €.
3.000 oltre ad accessori se dovuti;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni ai Servizi sociali.
Venezia lì 22 luglio 2025
Il Presidente estensore
37 Dr. Massimo Coltro
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