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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, pronunzia la seguente
SENTENZA resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 21/05/2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile, iscritta al n. 2963/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) – contributo post sisma” e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
nonché , c.f. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco DE CICCO, in virtù di mandato in atti,
ATTORI
E
, in persona del pro tempore, c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. Federico ROMEI, in virtù di procura conferita, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 222 del 13.11.2023 e della successiva Determina del Settore
Amministrativo n. 1438 del 16.11.2023,
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/09/2023. gli attori hanno convenuto in giudizio il affinché << … Ill.mo tribunale adìto, disattesa ogni contraria eccezione, Controparte_1
domanda ed istanza: a) accertare la negligente condotta del costituita Controparte_1 dall'errore matematico commesso nel 1994 nella determinazione del contributo peraltro escludendo unità immobiliari vincolata da ineludibili vincoli tecnici;
b) per lo effetto, previa quantificazione del giusto importo di danno per perdute competenze tecniche, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria – facendo salva ogni diversa somma - che illo tempore avrebbe dovuto essere concessa, condannare parte avversa al risarcimento del danno subiti, per quanto di ragione e di competenza, quivi quantificato in euro 108.663,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come in atti specificato, salvo ogni altra diversa somma;
c) per lo effetto di quanto sopra sub a) e sub b), condannare esso al risarcimento Controparte_1 di tutti gli altri danni subiti nell'occasione al bene attoreo e costituito dal suo mancato restauro del bene attoreo ovvero il suo deperimento commerciale ed estimativo e ovviamente al maggior costo oggi richiesto per il suo risanamento e la sua ristrutturazione, danno allo stato indeterminabile. Il tutto con il favore delle spese e relativa distrazione al procuratore antistatario>>.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto che: , è proprietario di Parte_2 un immobile sito in alla frazione S. Eustacchio, facente parte di un'U.M.I. composta CP_1
da più unità immobiliari ( – – ) con annessa la Controparte_3 Per_1 CP_3
cappella San CO in comproprietà con i suddetti terzi e la CC;
a Controparte_4 seguito del progetto unitario a firma dell'arch. per il restauro e risanamento Parte_1 conservativo essendo l'immobile gravemente danneggiato, in data 22/02/94 il Comune di rilasciava in favore del dante causa di un Buono Contributo di lire CP_1 Parte_2
167.007,642; il contributo, frutto di un evidente errore di calcolo, aveva finanziato in maniera arbitraria la sola unità Balsamo, senza tener conto delle unità in ditta Fiore, e CP_5
e le opere strutturali atte a far conseguire all'unità immobiliare attorea, peraltro CP_3 prima casa, la stabilità statica;
l'intero complesso era stato sottoposto a vincolo ministeriale ai sensi della l. 1089/39 giusta decreto del 06.03.91; con provvedimento n. 6 del 20/01/1995, assunto a prot. N. 557, il Comune autorizzava gli interventi e durante la realizzazione delle opere venivano emessi n. 4 SAL per un importo complessivo di € 68.203,33 (pari a 132.060,69 del vecchio conio); a far data dal 19.12.1995, con nota assunta a prot. 11775, si sono susseguite nel tempo istanze volte alla rideterminazione del contributo;
con nota del 04/07/2007 n. prot.
7682 il provvedeva alla revoca della quota residua di contributo non ancora Controparte_1 liquidata, per l'impossibilità di procedere nelle opere per la mancanza di copertura finanziaria delle dette opere strutturali, e pari a euro 35.542,31; la condotta dell'ente frutto di un banale errore di calcolo ha determinato un grave danno ammontante per un totale di € 108.663,83,
(così distinto: -€ 53.352,73 per effetto della errata addizione;
-€ 19.768,79 per la mancata liquidazione del 50% del costo delle opere di finitura delle altre unità immobiliari facenti parte dell' -€ 35.642,31 per la frazione di buono contributo già assegnata e poi revocata per il Pt_3 mancato completamento dei lavori) di cui € 39.626,71 a titolo di competenze tecniche in favore dell'attore arch. . Parte_1 Con comparsa di costituzione depositata in data 06/12/2023 il ha chiesto, Controparte_1
in accoglimento della eccezione e delle osservazioni rassegnate, il totale rigetto delle avverse domande, per loro assoluta infondatezza, con favore integrale delle spese e dei compensi di causa.
In particolare, ha resistito alla domanda attorea eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento, in quanto i pretesi danni discendono da un atto asseritamente illegittimo posto in essere dal nel lontano anno 1994 e le reiterate richieste avanzate al per CP_1 CP_1
ottenere la revisione del provvedimento nei sensi voluti dagli attori, giacché esse si sostanziano in istanze di modifica del provvedimento, che hanno petitum e causa pethendi diverse da quelle di una richiesta di risarcimento danni, non sono atti efficaci e utili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ha inoltre, nel merito dedotto l'infondatezza della domanda in relazione all'errore di calcolo nella determinazione del contributo concesso all'unità abitativa giacché l'importo del Pt_2
buono contributo pari a £. 167.007.642, così come liquidato corrispondeva all'importo pari a £.
132.572.549 per l'unità abitativa di proprietà balsamo maggiorato del 25% calcolato sulle spese per gli interventi afferenti alla “Cappella S. CO”, confinante con la predetta proprietà
. Pt_2
Infine, l'ente convenuto ha dedotto l'infondatezza della domanda proposta dall'Arch.
[...]
in quanto gli oneri e competenze tecniche sono da considerarsi comprese nel calcolo Parte_1
del buono contributo liquidato e che, in ogni caso tale richiesta andava formulata nei confronti del committente, . Parte_2
All'esito del decorso dei termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, il giudice esaminate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza del 14/01/2015 di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281- quinquies c.p.c. nuovo testo e successivamente rinviata al 22/04/2025.
2. Occorre preliminarmente rilevare che, tenuto conto delle precisazioni della domanda effettuate da parte attrice nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e delle successive eccezioni contenute in quelle depositate dal convenuto in relazione alla “emendatio libelli”, il presente giudizio va deciso osservando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato consiste nel divieto, per il giudice, di pronunciarsi oltre i limiti della domanda proposta;
qualora tale divieto venga violato si incorre nel vizio di ultrapetizione (se il giudice integri o ampli gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti), o di extrapetizione (se il giudice sostituisca altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta).
Entrambi i predetti vizi determinano la nullità della sentenza, convertendosi in motivi di impugnazione (ex art. 360, n. 4, nel caso di ricorso per cassazione), la cui formulazione è lasciata all'iniziativa della parte interessata;
la mancanza di impugnazione sul punto determinerà il passaggio in giudicato (interno) della decisione.
Ebbene, in citazione è stato espressamente chiesto al giudice di accertare la negligente condotta del costituita dall'errore matematico commesso nel 1994 nella Controparte_1
determinazione del contributo, peraltro escludendo unità immobiliari vincolate da ineludibili vincoli tecnici, e di condannarlo al risarcimento dei danni subiti, come quantificati in atti.
La domanda attrice, così come proposta, è infondata e va, pertanto, va rigettata.
Dall'esame del provvedimento assunto dal , a firma del sindaco p.t Controparte_1 Per_2
, nota prot.1745/94 e dal quale gli attori ne fanno discendere l'errore di calcolo, si
[...] evince testualmente che l'ente comunale ha inteso liquidare in favore di , un Parte_4
buono contributo ai sensi della l. 219/81, la somma complessiva pari a £ 167.0070642.
Il provvedimento è il seguente:
Sugli importi totali indicati in £ 132.572,54 e in £ 137.740,374, relativi alle specifiche voci di spesa, l'amministrazione comunale ha inteso espressamente riconoscere ad il Parte_4 buono contributo in £. 167.007.642 (€ 86.252,24), considerando l'importo afferente alle spese riguardanti la proprietà con un aumento pari al 25% della spesa, per ineludibili vincoli Pt_2 tecnici, sul corpo di fabbrica contiguo “Cappella S. CO” richiedendo una contabilità separata e giustificativa dei lavori riguardanti detto corpo di fabbrica, importo che non è frutto di un errore di calcolo per la mancata sommatoria dei gli importi totali, come sostenuto dagli attori, ma l'ente convenuto ha ritenuto che il contributo spettate al fosse quello Pt_2
specificamente determinato.
Sul punto giova anche rilevare che l'aumento per gli “ineludibili vincoli tecnici” risulta in linea con la delibera CIPE del 1994, ratione temporis applicabile, che al punto 3.2 prevede: “Può essere concesso – a fronte di ineludibili vincoli tecnici – un finanziamento fino al 25 per cento
Parte_ della spesa totale relativa ad immobili condominiali o ad n cui rientrano solo alcuni alloggi i cui titolari, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, sono condizionati nell'esecuzione delle rispettive opere di costruzione agli interventi sugli altri alloggi del Parte_ condominio o dell' .
Pertanto, le argomentazioni di parte attrice, riconducibili ad un errore matematico nel riconoscimento del buono contributo, anche in relazione alla presentazione, di calcoli strutturali per l'intero, da parte del tecnico, arch. , presso l'ufficio del Genio Civile di Parte_1
Avellino, risultano infondate, atteso che questo non costituisce una prova che quello presentato sia l'unico progetto possibile strutturale ma un intervento che il ha inteso depositare Pt_2
in modo unitario ma non per questo vincolante per la p.a.
Infatti, la concessione edilizia n. 6 del 20/01/1995, rilasciata ad quale Parte_4
proprietario, richiama espressamente il verbale n. 81 del 22/08/1994 della II commissione ex art. 14 legge 219/781, di cui alla nota prot.1745/94, con la quale è stato determinato l'importo buono contributo post sisma, il favore solo di . Parte_4
Ne consegue che sono del tutto inconferenti, oltre che insuscettibili di valutazione in questa sede, anche le considerazioni in relazione all'errore di calcolo ai fini della determinazione del contributo afferenti unità abitative di proprietà di altri soggetti ( ovvero la mancata liquidazione dell'intero contributo previsto per l'esecuzione delle opere strutturali della Cappella, delle unità abitative in proprietà , Fiore, e l'illegittimo trasferimento “fuori Pt_2 CP_3 CP_5 sito” dell'unità in proprietà , la mancata assegnazione del contributo, nella misura CP_3
del 50%, afferente alle opere di finitura dell'unità abitativa in proprietà Fiore e CP_5
essendo imprescindibile la posizione del diritto soggettivo al contributo post sisma, la cui concessione ed erogazione è rigidamente vincolata alle prescrizioni di legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali hanno la consistenza di diritti soggettivi, pertanto diritto esercitabile solo all'avente diritto, e non certamente invocabile dall'odierno attore,
. Parte_2 Quanto alla disciplina applicabile, ratione temporis, la materia è regolata interamente dalla L.
281 del 1981 che ai sensi dell'art. 9 della predetta normativa, gli aventi titolo all'assegnazione dei contributi per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative (rurali e non) danneggiate dal terremoto, sono generalmente rappresentati dai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18454/2011, in tema di provvidenze a seguito di eventi sismici di cui alla Legge del 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati") ha ritenuto che il presupposto per la concessione del contributo in questione è che il richiedente risulti titolare del diritto di proprietà alla data del sisma (nello stesso senso, Cass. n. 16749/2014), e ciò allo scopo di prevenire la possibilità che i contributi pubblici erogati a fini assistenziali divengano oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari, non interessati ad utilizzare per sé gli immobili danneggiati.
Orbene, non solo non ha contestato l'importo buono contributo determinato Parte_4
in suo favore ma ha dato anche esecuzione ai lavori in virtù della concessione edilizia, che ha richiamato il provvedimento con il quale detto contributo era stato riconosciuto.
La circostanza che dal 1995 fino al 2021 l'arch. , abbia inviato numerose Parte_1
comunicazioni con le quali ha chiesto e sollecitato il ad una Controparte_1 rideterminazione del contributo, conferma ulteriormente che l'importo determinato non fosse frutto di un errore di calcolo ma della effettiva determinazione dell'ente comunale.
A distanza di circa 28 anni dal rilascio della concessione edilizia e di circa 26 dalla revoca della parte del contributo riconosciuta ad non ancora erogata, per il mancato Parte_4
completamento dei lavori nei termini prefissati, provvedimento che giammai è stato impugnato per chiederne l'annullamento, parte attrice instaura un giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento di un ulteriore contributo per il completamento di lavori facenti capo ad altri corpi di fabbrica di proprietà di altri soggetti, tenuto conto che il contributo erogato illo tempore nel 1994 (€ 86.252,24) venne utilizzato completamente per gli interventi strutturali dell'unità abitativa “prima casa” di e parzialmente le opere di Pt_2
finitura. È del tutto evidente l'assoluta infondatezza della domanda sia perché parte attrice non può agire per ottenere un risarcimento del danno eventualmente spettante ad altri soggetti e sia perché non ha invocato il diritto alla parte del contributo revocato, chiedendone la conservazione e la disapplicazione della revoca della p.a.
3. Si ritiene, pertanto, la richiesta di risarcimento infondata.
Invero, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è necessaria la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, con onere di dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, a carico di colui che agisce per il risarcimento.
Tale prova non è stata fornita e né la richiesta di nomina di un CTU per procedere
“nell'accertamento dello stato dell'arte della pratica di ricostruzione intestata al dante causa di
, nonché di ogni diritto patrimoniale degli istanti” può sopperire a tale mancanza. Pt_2
Una consulenza simile, ove concessa, sopperirebbe al deficit di allegazione e prova degli attori che si limitano ad una mera elencazione delle voci di danno, la cui fondatezza è rimessa alla valutazione del giudicante che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa, che nella fattispecie in esame, peraltro, viene invocata sulla mancata erogazione del contributo a favore di altri soggetti.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, posto che il consulente
è ausiliario del giudice nella valutazione di elementi probatori o nella soluzione di questioni tecniche che richiedono il possesso di specifiche conoscenze. Di conseguenza la c.t.u. non può essere utilizzata per aggirare l'onere probatorio incombente sulle parti e, per tale via, esonerare le stesse dal dimostrare quanto assumono. La consulenza, in ragione di ciò, va legittimamente negata se la parte la richiede per supplire a carenze probatorie, o per compiere un'indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
4. Parimenti va respinta la richiesta di risarcimento dei danni per la mancata corresponsione dell'onorario all'arch. , attore nel presente giudizio, sia per i profili attinenti Parte_1 all'infondatezza dalla domanda di risarcimento per le motivazioni già illustrate sia perché la richiesta del compenso andava fatta valere dei confronti del committente, nell'ambito del rapporto intercorso con , e non nel confronti del convenuto ente comunale, Parte_4
tenuto conto altresì che la voce delle spese tecniche risulta indicata nella nota prot.1745/94, con la quale è stato determinato l'importo buono contributo post sisma, il favore di Pt_4
.
[...]
5. Infine, sull'eccezione di prescrizione va osservato che al riguardo, la Corte ha richiamato anche quanto espresso dalla Cassazione con sentenza n. 15140/2021: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità.”
Le comunicazioni prodotte in giudizio, benché numerose, non sono efficaci ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione della domanda di risarcimento danni proposta, in quanto con le stesse non è mai stato richiesto il risarcimento del danno, oggi invocato, ma la mera rideterminazione di un buono contributo, assumendo che quello riconosciuto era stato determinato per errore dal . Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo ed in applicazione dei parametri di cui al dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa,
III scaglione di riferimento, dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva, l'assenza di istruttoria orale e la decisione assunta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna gli attori al pagamento in favore del , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., le spese di lite, liquidate in € 2.540,00,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese accessorie al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 3/6/2025
Il giudice dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, pronunzia la seguente
SENTENZA resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 21/05/2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile, iscritta al n. 2963/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) – contributo post sisma” e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
nonché , c.f. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco DE CICCO, in virtù di mandato in atti,
ATTORI
E
, in persona del pro tempore, c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dell'avv. Federico ROMEI, in virtù di procura conferita, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 222 del 13.11.2023 e della successiva Determina del Settore
Amministrativo n. 1438 del 16.11.2023,
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/09/2023. gli attori hanno convenuto in giudizio il affinché << … Ill.mo tribunale adìto, disattesa ogni contraria eccezione, Controparte_1
domanda ed istanza: a) accertare la negligente condotta del costituita Controparte_1 dall'errore matematico commesso nel 1994 nella determinazione del contributo peraltro escludendo unità immobiliari vincolata da ineludibili vincoli tecnici;
b) per lo effetto, previa quantificazione del giusto importo di danno per perdute competenze tecniche, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria – facendo salva ogni diversa somma - che illo tempore avrebbe dovuto essere concessa, condannare parte avversa al risarcimento del danno subiti, per quanto di ragione e di competenza, quivi quantificato in euro 108.663,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come in atti specificato, salvo ogni altra diversa somma;
c) per lo effetto di quanto sopra sub a) e sub b), condannare esso al risarcimento Controparte_1 di tutti gli altri danni subiti nell'occasione al bene attoreo e costituito dal suo mancato restauro del bene attoreo ovvero il suo deperimento commerciale ed estimativo e ovviamente al maggior costo oggi richiesto per il suo risanamento e la sua ristrutturazione, danno allo stato indeterminabile. Il tutto con il favore delle spese e relativa distrazione al procuratore antistatario>>.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto che: , è proprietario di Parte_2 un immobile sito in alla frazione S. Eustacchio, facente parte di un'U.M.I. composta CP_1
da più unità immobiliari ( – – ) con annessa la Controparte_3 Per_1 CP_3
cappella San CO in comproprietà con i suddetti terzi e la CC;
a Controparte_4 seguito del progetto unitario a firma dell'arch. per il restauro e risanamento Parte_1 conservativo essendo l'immobile gravemente danneggiato, in data 22/02/94 il Comune di rilasciava in favore del dante causa di un Buono Contributo di lire CP_1 Parte_2
167.007,642; il contributo, frutto di un evidente errore di calcolo, aveva finanziato in maniera arbitraria la sola unità Balsamo, senza tener conto delle unità in ditta Fiore, e CP_5
e le opere strutturali atte a far conseguire all'unità immobiliare attorea, peraltro CP_3 prima casa, la stabilità statica;
l'intero complesso era stato sottoposto a vincolo ministeriale ai sensi della l. 1089/39 giusta decreto del 06.03.91; con provvedimento n. 6 del 20/01/1995, assunto a prot. N. 557, il Comune autorizzava gli interventi e durante la realizzazione delle opere venivano emessi n. 4 SAL per un importo complessivo di € 68.203,33 (pari a 132.060,69 del vecchio conio); a far data dal 19.12.1995, con nota assunta a prot. 11775, si sono susseguite nel tempo istanze volte alla rideterminazione del contributo;
con nota del 04/07/2007 n. prot.
7682 il provvedeva alla revoca della quota residua di contributo non ancora Controparte_1 liquidata, per l'impossibilità di procedere nelle opere per la mancanza di copertura finanziaria delle dette opere strutturali, e pari a euro 35.542,31; la condotta dell'ente frutto di un banale errore di calcolo ha determinato un grave danno ammontante per un totale di € 108.663,83,
(così distinto: -€ 53.352,73 per effetto della errata addizione;
-€ 19.768,79 per la mancata liquidazione del 50% del costo delle opere di finitura delle altre unità immobiliari facenti parte dell' -€ 35.642,31 per la frazione di buono contributo già assegnata e poi revocata per il Pt_3 mancato completamento dei lavori) di cui € 39.626,71 a titolo di competenze tecniche in favore dell'attore arch. . Parte_1 Con comparsa di costituzione depositata in data 06/12/2023 il ha chiesto, Controparte_1
in accoglimento della eccezione e delle osservazioni rassegnate, il totale rigetto delle avverse domande, per loro assoluta infondatezza, con favore integrale delle spese e dei compensi di causa.
In particolare, ha resistito alla domanda attorea eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento, in quanto i pretesi danni discendono da un atto asseritamente illegittimo posto in essere dal nel lontano anno 1994 e le reiterate richieste avanzate al per CP_1 CP_1
ottenere la revisione del provvedimento nei sensi voluti dagli attori, giacché esse si sostanziano in istanze di modifica del provvedimento, che hanno petitum e causa pethendi diverse da quelle di una richiesta di risarcimento danni, non sono atti efficaci e utili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ha inoltre, nel merito dedotto l'infondatezza della domanda in relazione all'errore di calcolo nella determinazione del contributo concesso all'unità abitativa giacché l'importo del Pt_2
buono contributo pari a £. 167.007.642, così come liquidato corrispondeva all'importo pari a £.
132.572.549 per l'unità abitativa di proprietà balsamo maggiorato del 25% calcolato sulle spese per gli interventi afferenti alla “Cappella S. CO”, confinante con la predetta proprietà
. Pt_2
Infine, l'ente convenuto ha dedotto l'infondatezza della domanda proposta dall'Arch.
[...]
in quanto gli oneri e competenze tecniche sono da considerarsi comprese nel calcolo Parte_1
del buono contributo liquidato e che, in ogni caso tale richiesta andava formulata nei confronti del committente, . Parte_2
All'esito del decorso dei termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, il giudice esaminate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza del 14/01/2015 di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281- quinquies c.p.c. nuovo testo e successivamente rinviata al 22/04/2025.
2. Occorre preliminarmente rilevare che, tenuto conto delle precisazioni della domanda effettuate da parte attrice nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e delle successive eccezioni contenute in quelle depositate dal convenuto in relazione alla “emendatio libelli”, il presente giudizio va deciso osservando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato consiste nel divieto, per il giudice, di pronunciarsi oltre i limiti della domanda proposta;
qualora tale divieto venga violato si incorre nel vizio di ultrapetizione (se il giudice integri o ampli gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti), o di extrapetizione (se il giudice sostituisca altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta).
Entrambi i predetti vizi determinano la nullità della sentenza, convertendosi in motivi di impugnazione (ex art. 360, n. 4, nel caso di ricorso per cassazione), la cui formulazione è lasciata all'iniziativa della parte interessata;
la mancanza di impugnazione sul punto determinerà il passaggio in giudicato (interno) della decisione.
Ebbene, in citazione è stato espressamente chiesto al giudice di accertare la negligente condotta del costituita dall'errore matematico commesso nel 1994 nella Controparte_1
determinazione del contributo, peraltro escludendo unità immobiliari vincolate da ineludibili vincoli tecnici, e di condannarlo al risarcimento dei danni subiti, come quantificati in atti.
La domanda attrice, così come proposta, è infondata e va, pertanto, va rigettata.
Dall'esame del provvedimento assunto dal , a firma del sindaco p.t Controparte_1 Per_2
, nota prot.1745/94 e dal quale gli attori ne fanno discendere l'errore di calcolo, si
[...] evince testualmente che l'ente comunale ha inteso liquidare in favore di , un Parte_4
buono contributo ai sensi della l. 219/81, la somma complessiva pari a £ 167.0070642.
Il provvedimento è il seguente:
Sugli importi totali indicati in £ 132.572,54 e in £ 137.740,374, relativi alle specifiche voci di spesa, l'amministrazione comunale ha inteso espressamente riconoscere ad il Parte_4 buono contributo in £. 167.007.642 (€ 86.252,24), considerando l'importo afferente alle spese riguardanti la proprietà con un aumento pari al 25% della spesa, per ineludibili vincoli Pt_2 tecnici, sul corpo di fabbrica contiguo “Cappella S. CO” richiedendo una contabilità separata e giustificativa dei lavori riguardanti detto corpo di fabbrica, importo che non è frutto di un errore di calcolo per la mancata sommatoria dei gli importi totali, come sostenuto dagli attori, ma l'ente convenuto ha ritenuto che il contributo spettate al fosse quello Pt_2
specificamente determinato.
Sul punto giova anche rilevare che l'aumento per gli “ineludibili vincoli tecnici” risulta in linea con la delibera CIPE del 1994, ratione temporis applicabile, che al punto 3.2 prevede: “Può essere concesso – a fronte di ineludibili vincoli tecnici – un finanziamento fino al 25 per cento
Parte_ della spesa totale relativa ad immobili condominiali o ad n cui rientrano solo alcuni alloggi i cui titolari, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, sono condizionati nell'esecuzione delle rispettive opere di costruzione agli interventi sugli altri alloggi del Parte_ condominio o dell' .
Pertanto, le argomentazioni di parte attrice, riconducibili ad un errore matematico nel riconoscimento del buono contributo, anche in relazione alla presentazione, di calcoli strutturali per l'intero, da parte del tecnico, arch. , presso l'ufficio del Genio Civile di Parte_1
Avellino, risultano infondate, atteso che questo non costituisce una prova che quello presentato sia l'unico progetto possibile strutturale ma un intervento che il ha inteso depositare Pt_2
in modo unitario ma non per questo vincolante per la p.a.
Infatti, la concessione edilizia n. 6 del 20/01/1995, rilasciata ad quale Parte_4
proprietario, richiama espressamente il verbale n. 81 del 22/08/1994 della II commissione ex art. 14 legge 219/781, di cui alla nota prot.1745/94, con la quale è stato determinato l'importo buono contributo post sisma, il favore solo di . Parte_4
Ne consegue che sono del tutto inconferenti, oltre che insuscettibili di valutazione in questa sede, anche le considerazioni in relazione all'errore di calcolo ai fini della determinazione del contributo afferenti unità abitative di proprietà di altri soggetti ( ovvero la mancata liquidazione dell'intero contributo previsto per l'esecuzione delle opere strutturali della Cappella, delle unità abitative in proprietà , Fiore, e l'illegittimo trasferimento “fuori Pt_2 CP_3 CP_5 sito” dell'unità in proprietà , la mancata assegnazione del contributo, nella misura CP_3
del 50%, afferente alle opere di finitura dell'unità abitativa in proprietà Fiore e CP_5
essendo imprescindibile la posizione del diritto soggettivo al contributo post sisma, la cui concessione ed erogazione è rigidamente vincolata alle prescrizioni di legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali hanno la consistenza di diritti soggettivi, pertanto diritto esercitabile solo all'avente diritto, e non certamente invocabile dall'odierno attore,
. Parte_2 Quanto alla disciplina applicabile, ratione temporis, la materia è regolata interamente dalla L.
281 del 1981 che ai sensi dell'art. 9 della predetta normativa, gli aventi titolo all'assegnazione dei contributi per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative (rurali e non) danneggiate dal terremoto, sono generalmente rappresentati dai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18454/2011, in tema di provvidenze a seguito di eventi sismici di cui alla Legge del 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati") ha ritenuto che il presupposto per la concessione del contributo in questione è che il richiedente risulti titolare del diritto di proprietà alla data del sisma (nello stesso senso, Cass. n. 16749/2014), e ciò allo scopo di prevenire la possibilità che i contributi pubblici erogati a fini assistenziali divengano oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari, non interessati ad utilizzare per sé gli immobili danneggiati.
Orbene, non solo non ha contestato l'importo buono contributo determinato Parte_4
in suo favore ma ha dato anche esecuzione ai lavori in virtù della concessione edilizia, che ha richiamato il provvedimento con il quale detto contributo era stato riconosciuto.
La circostanza che dal 1995 fino al 2021 l'arch. , abbia inviato numerose Parte_1
comunicazioni con le quali ha chiesto e sollecitato il ad una Controparte_1 rideterminazione del contributo, conferma ulteriormente che l'importo determinato non fosse frutto di un errore di calcolo ma della effettiva determinazione dell'ente comunale.
A distanza di circa 28 anni dal rilascio della concessione edilizia e di circa 26 dalla revoca della parte del contributo riconosciuta ad non ancora erogata, per il mancato Parte_4
completamento dei lavori nei termini prefissati, provvedimento che giammai è stato impugnato per chiederne l'annullamento, parte attrice instaura un giudizio, per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento di un ulteriore contributo per il completamento di lavori facenti capo ad altri corpi di fabbrica di proprietà di altri soggetti, tenuto conto che il contributo erogato illo tempore nel 1994 (€ 86.252,24) venne utilizzato completamente per gli interventi strutturali dell'unità abitativa “prima casa” di e parzialmente le opere di Pt_2
finitura. È del tutto evidente l'assoluta infondatezza della domanda sia perché parte attrice non può agire per ottenere un risarcimento del danno eventualmente spettante ad altri soggetti e sia perché non ha invocato il diritto alla parte del contributo revocato, chiedendone la conservazione e la disapplicazione della revoca della p.a.
3. Si ritiene, pertanto, la richiesta di risarcimento infondata.
Invero, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è necessaria la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, con onere di dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, a carico di colui che agisce per il risarcimento.
Tale prova non è stata fornita e né la richiesta di nomina di un CTU per procedere
“nell'accertamento dello stato dell'arte della pratica di ricostruzione intestata al dante causa di
, nonché di ogni diritto patrimoniale degli istanti” può sopperire a tale mancanza. Pt_2
Una consulenza simile, ove concessa, sopperirebbe al deficit di allegazione e prova degli attori che si limitano ad una mera elencazione delle voci di danno, la cui fondatezza è rimessa alla valutazione del giudicante che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa, che nella fattispecie in esame, peraltro, viene invocata sulla mancata erogazione del contributo a favore di altri soggetti.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, posto che il consulente
è ausiliario del giudice nella valutazione di elementi probatori o nella soluzione di questioni tecniche che richiedono il possesso di specifiche conoscenze. Di conseguenza la c.t.u. non può essere utilizzata per aggirare l'onere probatorio incombente sulle parti e, per tale via, esonerare le stesse dal dimostrare quanto assumono. La consulenza, in ragione di ciò, va legittimamente negata se la parte la richiede per supplire a carenze probatorie, o per compiere un'indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
4. Parimenti va respinta la richiesta di risarcimento dei danni per la mancata corresponsione dell'onorario all'arch. , attore nel presente giudizio, sia per i profili attinenti Parte_1 all'infondatezza dalla domanda di risarcimento per le motivazioni già illustrate sia perché la richiesta del compenso andava fatta valere dei confronti del committente, nell'ambito del rapporto intercorso con , e non nel confronti del convenuto ente comunale, Parte_4
tenuto conto altresì che la voce delle spese tecniche risulta indicata nella nota prot.1745/94, con la quale è stato determinato l'importo buono contributo post sisma, il favore di Pt_4
.
[...]
5. Infine, sull'eccezione di prescrizione va osservato che al riguardo, la Corte ha richiamato anche quanto espresso dalla Cassazione con sentenza n. 15140/2021: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità.”
Le comunicazioni prodotte in giudizio, benché numerose, non sono efficaci ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione della domanda di risarcimento danni proposta, in quanto con le stesse non è mai stato richiesto il risarcimento del danno, oggi invocato, ma la mera rideterminazione di un buono contributo, assumendo che quello riconosciuto era stato determinato per errore dal . Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo ed in applicazione dei parametri di cui al dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa,
III scaglione di riferimento, dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva, l'assenza di istruttoria orale e la decisione assunta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna gli attori al pagamento in favore del , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., le spese di lite, liquidate in € 2.540,00,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese accessorie al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 3/6/2025
Il giudice dott.ssa Maria Iandiorio