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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5070 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Lucia Celentano
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanna Paolisso
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Foggia, in data 25.09.2015; che dalla loro unione non Controparte_1 erano nati figli;
di essersi separata dal marito in virtù di sentenza n. 2335/23 del Tribunale di
Foggia; che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il
Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente, , si costituiva con propria memoria depositata il 24.04.2025 non Controparte_1 contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 26.05.2025 le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 20.05.2025 e depositati telematicamente.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 20.05.2025 e depositato telematicamente.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
2 Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto sono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 20.05.2025 e depositato telematicamente, le quali possono, pertanto, essere avallate dal
Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia, in data 25.09.2015
(atto n. 392, p. II, serie A, anno 2015);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 20.05.2025 e depositato telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 03.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5070 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Lucia Celentano
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanna Paolisso
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Foggia, in data 25.09.2015; che dalla loro unione non Controparte_1 erano nati figli;
di essersi separata dal marito in virtù di sentenza n. 2335/23 del Tribunale di
Foggia; che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il
Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente, , si costituiva con propria memoria depositata il 24.04.2025 non Controparte_1 contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 26.05.2025 le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 20.05.2025 e depositati telematicamente.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 20.05.2025 e depositato telematicamente.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
2 Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto sono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 20.05.2025 e depositato telematicamente, le quali possono, pertanto, essere avallate dal
Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia, in data 25.09.2015
(atto n. 392, p. II, serie A, anno 2015);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 20.05.2025 e depositato telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 03.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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