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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5021/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ciro Parte_1
CO ed AL ES ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), Controparte_2 Controparte_3 in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente Cont domiciliati presso gli uffici dell' in via Ponte della Maddalena n. 55; CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente
(in particolare O.M. 112/2022 e atti correlati e/o richiamati), - Accertare e dichiarare che la condizione soggettiva del ricorrente – docente con più di tre anni di Parte_1 servizio statale, nella scuola secondaria di primo grado, sul sostegno – sia equipollente a quella dei colleghi che hanno conseguito un espresso titolo abilitativo;
- Conseguentemente ordinare, a beneficio di l'inserzione nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Parte_1
Scolastiche Provinciali d'interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” - valide per il biennio scolastico 2022/2024, con riferimento alla classe ADMM– Sostegno nella Scuola
Secondaria di I Grado. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL MINISTERO: • In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
In via principale, rigettare integralmente l'avverso ricorso, in virtù della dimostrata infondatezza, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.10.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva di essere docente in discipline artistica e musicale, in possesso di titolo accademico di decorazione pittorica e scenografia, idoneo all'insegnamento sulla classe ADMM - sostegno nella Scuola Secondaria di I
Grado e di aver maturato un'anzianità di servizio almeno triennale in virtù di plurimi contratti a tempo determinato intercorsi con l'amministrazione scolastica negli aa.ss. da 2016/2017 a
2021/2022.
Sosteneva che l'esperienza didattica sul sostegno, maturata attraverso il servizio prestato, “per almeno tre anni”, presso istituti scolastici statali, avrebbe dovuto equivalere al titolo abilitativo, spendibile ai fini dell'accesso alle graduatorie scolastiche provinciali di prima fascia - biennio
2022/2024 - destinate, ai fini delle supplenze, ai docenti specializzati.
Lamentava che, a seguito del recente aggiornamento e delle innovazioni apportate alle graduatorie per le supplenze, in forza dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, non era stato considerato abilitato ovvero specializzato alla docenza - sebbene in possesso delle tre annualità di servizio statale, nella scuola secondaria, sul sostegno – e che, pertanto, era stato costretto a presentare domanda telematica d'inserimento nella II fascia GPS.
Richiamate le argomentazioni giuridiche del Consiglio di Stato espresse nella sentenza n. 4167 del 30.06.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il e le sue articolazioni territoriali chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 domande come illustrate dalle suesposte conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente. CP_1
Al riguardo, si osserva che l'elaborazione giurisprudenziale amministrativa è consolidata nell'affermazione che nelle graduatorie d'istituto sono rinvenibili tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (Cons. Stato n. 953 del 9/03/2016).
La Suprema Corte nel delineare il perimetro all'interno del quale opera la giurisdizione amministrativa ha chiarito che in caso di controversia riguardante l'ipotesi delle graduatorie d'istituto, cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o temporanee e per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre, la G.A. sussiste solo nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia chiesto l'annullamento del decreto di pubblicazione delle graduatorie medesime di seconda e terza fascia (che comprendono rispettivamente, i docenti abilitati ma non iscritti nelle graduatorie a esaurimento e i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento) in quanto la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e, quindi, presuppone una posizione soggettiva di interessa legittimo (Cass. n.
21198 del 13/09/2017).
È noto, poi, che la valutazione sulla giurisdizione deve essere operata sulla base della prospettazione della domanda che il ricorrente pone all'attenzione del decidente.
Ciò posto, nella fattispecie in esame ed in rapporto al petitum sostanziale articolato dalla ricorrente l'oggetto della domanda non è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto all'inserimento in quella graduatoria, bensì l'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria quale effetto diretto della corretta interpretazione della norma primaria, eventualmente previa mera disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. Sicché proprio in applicazione del discrimen sopra evidenziato va confermata la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento dell'equipollenza dello svolgimento di attività didattica presso scuole statali, per oltre tre anni, al titolo di abilitazione all'insegnamento e, dunque, per conseguire l'inserimento nella prima fascia delle GPS su posto di sostegno. Così delimitato il thema decidendum, ritiene il giudicante di dover aderire all'orientamento già espresso da altri Tribunali del Distretto (ex multis Tribunale Napoli, 28/02/2023, n. 1373; Tribunale
S. Maria Capua Vetere, 19/03/2025, n. 605) che hanno ritenuto la domanda non meritevole di accoglimento.
Come è noto, l'art. 5, comma 3, del D.M. 13 giugno 2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 124/1999) dispone che il dirigente scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (co. 1); “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (co. 2).
Tali graduatorie sono articolate in tre fasce e sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo il seguente ordine di priorità: - la prima comprende gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda comprende gli aspiranti che sono in possesso “di specifica abilitazione o di specifica all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti”; - la terza comprende i docenti non abilitati in possesso solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto (co. 3).
In particolare, l'O.M. n. 112/2022 relativa alle Graduatorie Provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, ha stabilito all'art. 3, commi 9 e 10, che: “
9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei
CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. 10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado. (…)”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge che l'inserimento all'interno della prima fascia delle GPS presuppone necessariamente il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
Ciò detto, la prospettazione del ricorrente muove dall'assunto secondo cui il D.Lgs. n. 59/2017, nel ridefinire il concetto normativo di titolo di abilitazione all'insegnamento, avrebbe stabilito in via generale la sufficienza dell'anzianità di servizio triennale maturata nella qualità di docente quale titolo abilitativo utile all'inserimento nelle suddette graduatorie.
Deduce, invero, il ricorrente che “il legislatore, nell'attuare “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, ha previsto, all'art. 1 co. 5 lett. a) D.L. 126/2019, conv. in L. 159/2019, la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente non solo per quanti vantino il possesso del titolo di abilitazione (conseguito, in passato, attraverso procedure denominate Ssis, Tfa, Pas), ma anche per coloro che, seppur privi di suddetto titolo, abbiano prestato tre anni di servizio presso istituti scolastici statali”.
Ebbene, va considerato come le disposizioni in parola siano specificatamente riferite alla regolamentazione della materia dell'accesso ai concorsi e risultino, pertanto, non conferenti rispetto a quella, distinta, della formazione delle graduatorie.
In altri termini, si deve escludere che le suddette disposizioni, stante la loro specifica funzione regolatrice, possano assumere valenza generale, ritenendo di conseguenza che, se da un lato, il citato art. 1, D.L. n. 126/2019, ha consentito la partecipazione alla procedura di reclutamento anche ai soggetti non di ruolo che abbiano svolto non meno di tre annualità di servizio pre-ruolo, dall'altro lato, si sia configurata una sostanziale equiparazione di detta anzianità rispetto all'abilitazione all'insegnamento, al fine dell'inserimento nella prima fascia delle GPS (così come, il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 59/2017 può essere equiparato all'abilitazione all'insegnamento ai fini della partecipazione ai concorsi, ma non anche ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto).
Peraltro, ulteriori argomenti utili ad avallare l'opzione interpretativa in parola possono trarsi dalla previsione di cui all'art. 5, co.
4-ter, D.Lgs. n. 59/2017, laddove, stabilendo che “il superamento di tutte le prove concorsuali […] costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”, evidentemente chiarisce che solo con il superamento del concorso i partecipanti che non siano già in possesso di abilitazione specifica conseguono tale titolo. Pertanto, il voler trarre dal quadro normativo il superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'inserimento nella prima fascia
GPS (e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto) in favore del requisito dell'anzianità triennale è privo di fondamento.
Del resto, come chiarito dal Consiglio di Stato con decreto n. 21/2021: “(…) il D.L. n. 126 del
2019 dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso ad un concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l'abilitazione
“piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti (ormai esauriti) o dei concorsi abilitanti (ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato) per la logica stessa della legge che tanto dispone (ossia l'ammissione alla partecipazione al concorso straordinario) (…) Il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze, ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie
a cui si ricorre per la chiamata in servizio, essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato”.
È, pertanto, legittima, in quanto non se ne riscontrano criticità alla luce della fonte primaria, la disciplina di cui all'O.M. 112/2022 nella parte in cui preclude, ai docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo per almeno tre anni, di iscriversi nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto.
Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Privi di pregio sono, infine, le allegazioni riferite alla violazione di principi costituzionali e di direttive comunitarie, tenuto conto che la normativa in esame costituisce attuazione della norna dell'art. 97 Cost., che sancisce la regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego. E che le fonti eurocomunitarie richiamate in ricorso, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque Stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Ed ancora, quanto alla direttiva 2005/36/CE, come recepita dal D.Lgs. n. 206 del 2007, è sufficiente osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (in tal senso,
Cons. St. n. 6868/2018: “Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro
Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti.”.
In definitiva, l'assimilazione delle due categorie (abilitazione specifica ed anzianità pre-ruolo triennale) a fini solo concorsuali non conduce ad affermare alcuna ontologica equipollenza dell'abilitazione, conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami indetti a tale scopo, alla maturazione di un'anzianità di servizio triennale.
Pertanto, deve escludersi, in assenza di una specifica previsione legislativa, la sussistenza di un diritto soggettivo in tal senso.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e, come tale, va rigettato.
4. In ragione della controvertibilità della questione trattata, messa in luce dal contrasto della giurisprudenza di merito, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 09/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5021/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ciro Parte_1
CO ed AL ES ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), Controparte_2 Controparte_3 in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente Cont domiciliati presso gli uffici dell' in via Ponte della Maddalena n. 55; CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente
(in particolare O.M. 112/2022 e atti correlati e/o richiamati), - Accertare e dichiarare che la condizione soggettiva del ricorrente – docente con più di tre anni di Parte_1 servizio statale, nella scuola secondaria di primo grado, sul sostegno – sia equipollente a quella dei colleghi che hanno conseguito un espresso titolo abilitativo;
- Conseguentemente ordinare, a beneficio di l'inserzione nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Parte_1
Scolastiche Provinciali d'interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” - valide per il biennio scolastico 2022/2024, con riferimento alla classe ADMM– Sostegno nella Scuola
Secondaria di I Grado. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL MINISTERO: • In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
In via principale, rigettare integralmente l'avverso ricorso, in virtù della dimostrata infondatezza, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.10.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva di essere docente in discipline artistica e musicale, in possesso di titolo accademico di decorazione pittorica e scenografia, idoneo all'insegnamento sulla classe ADMM - sostegno nella Scuola Secondaria di I
Grado e di aver maturato un'anzianità di servizio almeno triennale in virtù di plurimi contratti a tempo determinato intercorsi con l'amministrazione scolastica negli aa.ss. da 2016/2017 a
2021/2022.
Sosteneva che l'esperienza didattica sul sostegno, maturata attraverso il servizio prestato, “per almeno tre anni”, presso istituti scolastici statali, avrebbe dovuto equivalere al titolo abilitativo, spendibile ai fini dell'accesso alle graduatorie scolastiche provinciali di prima fascia - biennio
2022/2024 - destinate, ai fini delle supplenze, ai docenti specializzati.
Lamentava che, a seguito del recente aggiornamento e delle innovazioni apportate alle graduatorie per le supplenze, in forza dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, non era stato considerato abilitato ovvero specializzato alla docenza - sebbene in possesso delle tre annualità di servizio statale, nella scuola secondaria, sul sostegno – e che, pertanto, era stato costretto a presentare domanda telematica d'inserimento nella II fascia GPS.
Richiamate le argomentazioni giuridiche del Consiglio di Stato espresse nella sentenza n. 4167 del 30.06.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il e le sue articolazioni territoriali chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 domande come illustrate dalle suesposte conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente. CP_1
Al riguardo, si osserva che l'elaborazione giurisprudenziale amministrativa è consolidata nell'affermazione che nelle graduatorie d'istituto sono rinvenibili tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (Cons. Stato n. 953 del 9/03/2016).
La Suprema Corte nel delineare il perimetro all'interno del quale opera la giurisdizione amministrativa ha chiarito che in caso di controversia riguardante l'ipotesi delle graduatorie d'istituto, cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o temporanee e per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre, la G.A. sussiste solo nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia chiesto l'annullamento del decreto di pubblicazione delle graduatorie medesime di seconda e terza fascia (che comprendono rispettivamente, i docenti abilitati ma non iscritti nelle graduatorie a esaurimento e i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento) in quanto la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e, quindi, presuppone una posizione soggettiva di interessa legittimo (Cass. n.
21198 del 13/09/2017).
È noto, poi, che la valutazione sulla giurisdizione deve essere operata sulla base della prospettazione della domanda che il ricorrente pone all'attenzione del decidente.
Ciò posto, nella fattispecie in esame ed in rapporto al petitum sostanziale articolato dalla ricorrente l'oggetto della domanda non è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto all'inserimento in quella graduatoria, bensì l'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria quale effetto diretto della corretta interpretazione della norma primaria, eventualmente previa mera disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. Sicché proprio in applicazione del discrimen sopra evidenziato va confermata la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento dell'equipollenza dello svolgimento di attività didattica presso scuole statali, per oltre tre anni, al titolo di abilitazione all'insegnamento e, dunque, per conseguire l'inserimento nella prima fascia delle GPS su posto di sostegno. Così delimitato il thema decidendum, ritiene il giudicante di dover aderire all'orientamento già espresso da altri Tribunali del Distretto (ex multis Tribunale Napoli, 28/02/2023, n. 1373; Tribunale
S. Maria Capua Vetere, 19/03/2025, n. 605) che hanno ritenuto la domanda non meritevole di accoglimento.
Come è noto, l'art. 5, comma 3, del D.M. 13 giugno 2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 124/1999) dispone che il dirigente scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (co. 1); “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (co. 2).
Tali graduatorie sono articolate in tre fasce e sono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo il seguente ordine di priorità: - la prima comprende gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda comprende gli aspiranti che sono in possesso “di specifica abilitazione o di specifica all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti”; - la terza comprende i docenti non abilitati in possesso solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto (co. 3).
In particolare, l'O.M. n. 112/2022 relativa alle Graduatorie Provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, ha stabilito all'art. 3, commi 9 e 10, che: “
9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei
CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. 10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado. (…)”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge che l'inserimento all'interno della prima fascia delle GPS presuppone necessariamente il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
Ciò detto, la prospettazione del ricorrente muove dall'assunto secondo cui il D.Lgs. n. 59/2017, nel ridefinire il concetto normativo di titolo di abilitazione all'insegnamento, avrebbe stabilito in via generale la sufficienza dell'anzianità di servizio triennale maturata nella qualità di docente quale titolo abilitativo utile all'inserimento nelle suddette graduatorie.
Deduce, invero, il ricorrente che “il legislatore, nell'attuare “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, ha previsto, all'art. 1 co. 5 lett. a) D.L. 126/2019, conv. in L. 159/2019, la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente non solo per quanti vantino il possesso del titolo di abilitazione (conseguito, in passato, attraverso procedure denominate Ssis, Tfa, Pas), ma anche per coloro che, seppur privi di suddetto titolo, abbiano prestato tre anni di servizio presso istituti scolastici statali”.
Ebbene, va considerato come le disposizioni in parola siano specificatamente riferite alla regolamentazione della materia dell'accesso ai concorsi e risultino, pertanto, non conferenti rispetto a quella, distinta, della formazione delle graduatorie.
In altri termini, si deve escludere che le suddette disposizioni, stante la loro specifica funzione regolatrice, possano assumere valenza generale, ritenendo di conseguenza che, se da un lato, il citato art. 1, D.L. n. 126/2019, ha consentito la partecipazione alla procedura di reclutamento anche ai soggetti non di ruolo che abbiano svolto non meno di tre annualità di servizio pre-ruolo, dall'altro lato, si sia configurata una sostanziale equiparazione di detta anzianità rispetto all'abilitazione all'insegnamento, al fine dell'inserimento nella prima fascia delle GPS (così come, il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 59/2017 può essere equiparato all'abilitazione all'insegnamento ai fini della partecipazione ai concorsi, ma non anche ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto).
Peraltro, ulteriori argomenti utili ad avallare l'opzione interpretativa in parola possono trarsi dalla previsione di cui all'art. 5, co.
4-ter, D.Lgs. n. 59/2017, laddove, stabilendo che “il superamento di tutte le prove concorsuali […] costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”, evidentemente chiarisce che solo con il superamento del concorso i partecipanti che non siano già in possesso di abilitazione specifica conseguono tale titolo. Pertanto, il voler trarre dal quadro normativo il superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'inserimento nella prima fascia
GPS (e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto) in favore del requisito dell'anzianità triennale è privo di fondamento.
Del resto, come chiarito dal Consiglio di Stato con decreto n. 21/2021: “(…) il D.L. n. 126 del
2019 dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso ad un concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l'abilitazione
“piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti (ormai esauriti) o dei concorsi abilitanti (ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato) per la logica stessa della legge che tanto dispone (ossia l'ammissione alla partecipazione al concorso straordinario) (…) Il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze, ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie
a cui si ricorre per la chiamata in servizio, essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato”.
È, pertanto, legittima, in quanto non se ne riscontrano criticità alla luce della fonte primaria, la disciplina di cui all'O.M. 112/2022 nella parte in cui preclude, ai docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo per almeno tre anni, di iscriversi nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto.
Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Privi di pregio sono, infine, le allegazioni riferite alla violazione di principi costituzionali e di direttive comunitarie, tenuto conto che la normativa in esame costituisce attuazione della norna dell'art. 97 Cost., che sancisce la regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego. E che le fonti eurocomunitarie richiamate in ricorso, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque Stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Ed ancora, quanto alla direttiva 2005/36/CE, come recepita dal D.Lgs. n. 206 del 2007, è sufficiente osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (in tal senso,
Cons. St. n. 6868/2018: “Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro
Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti.”.
In definitiva, l'assimilazione delle due categorie (abilitazione specifica ed anzianità pre-ruolo triennale) a fini solo concorsuali non conduce ad affermare alcuna ontologica equipollenza dell'abilitazione, conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami indetti a tale scopo, alla maturazione di un'anzianità di servizio triennale.
Pertanto, deve escludersi, in assenza di una specifica previsione legislativa, la sussistenza di un diritto soggettivo in tal senso.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e, come tale, va rigettato.
4. In ragione della controvertibilità della questione trattata, messa in luce dal contrasto della giurisprudenza di merito, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 09/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno