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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 25/03/2025, il giudice dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 20.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 815/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 815 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
C.F. , in persona dei curatori pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Francesco STARA (C.F. ), elettivamente domiciliata a C.F._1
Nuoro, via Giovanni XXIII n. 8, presso lo studio del difensore;
ricorrente in riassunzione
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elena CARRATTA (C.F.
), elettivamente domiciliata a Olbia, via Pitagora n. 11, presso lo studio del C.F._2
difensore;
convenuta in riassunzione
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse del (rassegnate nel ricorso in riassunzione e Parte_1
confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.3.2025):
“• Accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del Parte_1
[... e, per l'effetto, revocare ex art. 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento pari ad euro € 54.901,50
e/o nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa effettuato nell'anno 2020 dalla società , di seguito fallita, verso e in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_2
del legale rappresentante p.t.
• Condannare la e a pagare, in favore del Controparte_2 Controparte_2 Parte_1
[...
, per i motivi di cui in espositiva, la somma di euro 54.901,50 e/o nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
• Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Nell'interesse della precisate nelle note Controparte_2
ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.3.2025):
“- in via preliminare, accertare e dichiarare che il difetto di legittimazione processuale eccepito davanti al Tribunale di Milano è divenuto insanabile per non avere il , entro il termine perentorio Parte_1
del 15.01.2025 concesso da Codesto Tribunale, depositato l'autorizzazione del giudice delegato alla riassunzione del giudizio. Pertanto, dichiarare decaduto il dall'azione per il decorso del Parte_1 termine triennale di cui all'art. 69 bis L.F;
- in subordine, ammetta i mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc;
- in ulteriore subordine e nel merito rigettare la richiesta di inefficacia nei confronti della massa dei creditori del e la domanda di revoca ex art. 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, Parte_1 del pagamento pari ad euro € 54.901,50 effettuato nell'anno 2020 dalla società di seguito CP_1 fallita, verso in persona del legale rappresentante p.t. e, Controparte_2 per l'effetto, rigettare, altresì, la richiesta di condanna nei confronti della Controparte_2
a pagare, in favore del qualsiasi somma;
[...] Parte_1
- con vittoria di spese e compensi professionali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 23.7.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, il a esposto quanto segue: Controparte_1
1.1 con atto di citazione regolarmente notificato, essa curatela aveva convenuto dinanzi al Tribunale
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 3 di Milano la al fine di ottenere la Controparte_2
declaratoria di inefficacia ex art. 67 L.F. del pagamento di 54.901,50 euro (IVA inclusa) – o della somma nella maggiore o minore accertata in corso di causa – effettuato nel corso del 2020 dalla lla convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla ripetizione della CP_1
predetta somma, di cui:
a. 18.300,00 euro, pagati il 18.5.2020, non erano dovuti siccome del tutto estranei al corrispettivo pattuito tra la la Controparte_2
società (poi) fallita per l'espletamento dell'incarico conferito a quest'ultima il 2.3.2020 –
avente ad oggetto lo “svolgimento di servizi di consulenza professionale di natura
economico finanziaria in favore della società nell'ambito della formulazione di una
“proposta di sistemazione e rimborso dei debito in forme che includono la valorizzazione
della struttura alberghiera di proprietà della ” – mentre il 19.5.2020 la CP_1
committente aveva presentato dinanzi a questo Tribunale la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco” ex art. 161, comma 6, L.F., domanda dichiarata ammissibile con decreto emesso il 26.5.2020;
b. 36.601,50 euro, anch'essi non dovuti in quanto pagati nel periodo compreso tra luglio e novembre 2020 alla convenuta a titolo di corrispettivo del successivo contratto stipulato tra le medesime parti il 3.6.2020, accordo avente ad oggetto le medesime prestazioni oggetto dell'incarico menzionato nel punto che precede;
1.2 in seguito alla costituzione in giudizio della Controparte_2
e del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza pronunciata il 5.5.2024
[...]
(proc. n. R.G. 36914/2023), il giudice aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale
di Milano in favore di questo Tribunale (eccezione sollevata dalla convenuta nella sua comparsa di risposta, alla quale il aveva aderito), assegnando il termine per la riassunzione Parte_1
del giudizio;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 4 1.3 era quindi interesse di esso riassumere il processo, confermando le domande, Parte_1
istanze e conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati nella causa n. R.G. 36914/2023
del Tribunale di Milano.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 29.11.2024, la Controparte_2
i è così difesa:
[...]
a. ha chiesto che il Tribunale disponesse la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione, ossia quello prescelto dalla parte attrice per radicare il primigenio giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
b. ha eccepito il difetto insanabile di rappresentanza in capo al ricorrente, Parte_1
privo dell'autorizzazione da parte del giudice delegato a radicare il suddetto giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, carenza – immediatamente eccepita da essa convenuta nella sua comparsa di risposta depositata dinanzi al Tribunale di Milano, nonché oggetto dell'assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione da parte del giudice nel decreto ex art. 171 bis c.p.c., termine entro il quale l'odierno ricorrente non aveva provveduto alla sanatoria del vizio – sanata solo dopo la declaratoria di incompetenza
(autorizzazione concessa il 24.7.2024 con conseguente decadenza dal diritto di proporre l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis L.F.;
c. ha comunque contestato la fondatezza della domanda formulata dal , per Parte_1
le ragioni già esposte nella sua comparsa di risposta depositata dinanzi al Tribunale di
Milano, ossia, il fatto che le somme oggetto di causa erano relative a corrispettivi dovuti per prestazioni differenti rispetto a quelle per le quali essa convenuta era già stata pagata in esecuzione dei contratti stipulati il 2.3.2020 e il 3.6.2020.
3. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 12.12.2024 ai sensi del comma 3 di detta norma, il giudice ha assegnato “alla parte
ricorrente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. il termine perentorio del 15.1.2025 per
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 5 depositare l'autorizzazione del giudice delegato alla riassunzione del giudizio”.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
***
5. Le domande formulate dal debbono essere dichiarate Parte_1
inammissibili, per le ragioni che seguono.
5.1 In materia di giudizi radicati dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), del
R.D. n. 267/1942, “Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità
della procedura e (…) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come
convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve
essere rilasciata per ogni grado di essi”, mentre nel successivo art. 31, comma 2, si legge che
“Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia
di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al
fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del
tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore”-
La mancanza di tale autorizzazione, “concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse
del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", anche mediante
successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel
frattempo già accertata e sanzionata dal giudice (Cass. n. 2280/2021, n. 12252/2020), tenuto peraltro conto che “l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, concessa dal giudice
delegato al curatore del fallimento, ai sensi degli artt. 25, comma primo, n. 6 e 31 della legge
fall., copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze
strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale cui l'autorizzazione
si riferisce (cfr. Cass., Sez. VI, 5/11/2020, n. 24651; Cass., Sez. I, 15/01/2016, n. 614; 2/03/2001,
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 6 n. 3052)” (Cass. n. 7960/2023).
5.2 Nell'ipotesi di originario difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato
(indipendentemente se perché effettivamente insussistente o perché non sia stato prodotto in giudizio il relativo provvedimento), i margini della sanatoria indicati nel capoverso che precede debbono peraltro essere coordinati con la disciplina prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale, “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna
alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio
della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e
gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione”.
Come chiarito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, se da un lato non può dubitarsi del fatto che detta disposizione ha “reso doverosa l'assegnazione del termine per regolarizzare il
vizio, eliminando la preclusione derivante da maturata decadenza ed assicurando la salvezza dei
diritti con effetto retroattivo sin dal momento della prima notificazione”, siffatta regola trova tuttavia applicazione quando sia il giudice a rilevare d'ufficio uno dei difetti de quibus, mentre “le
Sezioni Unite, con la sentenza n. 4248 del 2016, hanno, tuttavia, precisato che, qualora il rilievo
del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo
al rappresentato — anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. — senza
necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte
«l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione della
documentazione necessaria allo scopo, volendosi ‹‹salvaguardare l'ordinamento dal disvalore
“di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae››; e tale principio ha trovato
conferma in numerose pronunce successive (Cass., sez. 2, 04/10/2018, n. 24212; Cass., sez. L,
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 7 24/12/2019, n. 34467; Cass., sez. 5, 04/07/2019, n. 17974; Cass., sez. 6 -5, 17/05/2019, n. 13312;
Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1, 20/10/2021, n. 29244), cosicché, in assenza di
una tempestiva reazione all'eccezione, la nullità della procura o il difetto di rappresentanza
diviene insanabile (in tal senso, Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1, 03/11/2022, n.
32399)” (in ultimo, Cass. n. 26127/2024, n. 7589/2023).
L'effettiva e tempestiva regolarizzazione dell'originario difetto di rappresentanza,
legittimazione o autorizzazione dipende chiaramente dal concreto dispiegarsi della dinamica processuale, con particolare riferimento alla regolare riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c. a seguito di pronuncia di incompetenza del giudice originariamente adito, ipotesi in cui “il processo
continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti
gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la
riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione
di quello originario (Cass., 01/03/2021, n. 5542; Cass., 09/04/2019, n. 9915; Cass., 10/07/2008,
n. 19030)” (Cass. n. 31834/2024), circostanza che rende ininfluente l'irrituale radicazione della presente fase con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., in luogo della comparsa contenente gli elementi (ivi compresa la vocatio in ius) menzionati dall'art. 125 disp. att. c.p.c., sul rilievo che le memorie ex art. 171 ter c.p.c. erano già state depositate dinanzi al primo giudice.
5.3 Applicando al caso in esame le sopra esposte coordinate ermeneutiche, si osserva che:
a. dinanzi al Tribunale di Milano:
i. a corredo dell'atto introduttivo del giudizio – avente ad oggetto le medesime domande di revocatoria fallimentare e di restituzione oggetto dell'odierna decisione – il ha depositato nove documenti, Parte_1
quali:
“
1. Sentenza di fallimento 2. Procura
3.Conferimento incarico Avv. Stara
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 8
4. Contratto del 2 marzo 2020
5. Contratto del 3 giugno 2020
6. Fatture
7. Visura camerale For Finanza
8. Lettera diffida curatela
9. Lettera diffida Avv. Stara”;
ii. con il suddetto doc. 2 i curatori del fallimento, dott.ssa Controparte_3
e avv. Paolo TUFFU, previa menzione dell'autorizzazione del giudice delegato a compiere gli atti elencati nel programma di liquidazione, hanno conferito l'incarico all'avv. Francesco STARA per il recupero delle somme a loro dire dovute alla massa dei creditori dalla , autorizzazione (la cui data del 18.1.2021 CP_2
è indicata nella procura alle liti) tuttavia non rinvenibile tra gli altri allegati dell'atto di citazione;
iii. nella sua comparsa di risposta, depositata l'8.1.2024 oltre a sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, la
[...]
a eccepito tale difetto di autorizzazione;
Controparte_2
iv. con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. reso il 20.1.2024, il giudice assegnatario del fascicolo ha disposto “ai sensi dell'art. 182 cpc che parte attrice depositi specifica
autorizzazione ad agire in giudizio anche in eventuale sanatoria e/o ratifica da
parte del giudice delegato al Fallimento entro il 2 aprile 2024, ai sensi degli
articoli 25-31 legge fallimentare”;
v. con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 5.5.2024, il giudice ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Milano, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale;
b. pur non condividendosi l'ordine di trattazione delle questioni processuali seguito dal
Tribunale di Milano – siccome pronunciatosi sulla questione di competenza, nonostante l'eccepita (dalla convenuta) e rilevata (dal medesimo giudicante) mancanza di
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 9 autorizzazione da parte del giudice delegato in favore della curatela fallimentare per la radicazione della causa, questione afferente alla legittimatio ad processum, ossia alla capacità di stare in giudizio della parte e, pertanto, pregiudiziale rispetto a quella di competenza – tale modus operandi non spiega comunque alcuna incidenza sull'odierna decisione, in quanto:
i. in seguito all'eccezione sollevata dalla convenuta sul difetto di autorizzazione della curatela da parte del giudice delegato, il non ha provveduto alla Parte_1
regolarizzazione entro la prima difesa utile, né tantomeno ha documentato il precedente rilascio dell'autorizzazione – essendo del tutto ininfluente a tali fini il termine perentorio assegnato dal giudice istruttore nel decreto ex art. 171 bis c.p.c.
reso il 20.1.2024 – con conseguente insanabilità del vizio de quo;
ii. per tali ragioni, nell'attuale fase – in cui, peraltro, il non si è Parte_1
neppure peritato di depositare l'autorizzazione originaria del 18.1.2021
(menzionata, come detto, nella sola procura alle liti del difensore) – la produzione dell'autorizzazione del giudice delegato in data 4.7.2024 (doc. 4 ricorso ex art. 281
undecies c.p.c.), relativa all'odierna riassunzione, non è quindi idonea ad eliminare un vizio oramai divenuto insanabile (per l'assegnazione del termine perentorio ex
art. 182, comma 2, c.p.c. con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso l'11.12.2024 valgono le medesime considerazioni esposte per l'analogo provvedimento adottato dal Tribunale di Milano, ossia la sua ininfluenza in ragione dell'eccezione sollevata sul punto dalla parte convenuta), con conseguente difetto di capacità processuale in capo alla curatela fallimentare.
6. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e quindi poste interamente a carico del non Parte_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti,
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 10 stante l'inammissibilità delle domande formulate dalla curatela fallimentare
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, applicando lo scaglione compreso tra
52.000,01 euro e 260.000,00 euro, poiché:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della liquidazione degli onorari
a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della
causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si
agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti
superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto
a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità
ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass. n. 10089/2014; conf. Cass.
n. 3697/2020)” (Cass. n. 25913/2023 n. 36533/2023), valore che nelle ipotesi di actio
pauliana proposta dalla curatela fallimentare corrisponde “all'entità economica della
ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta», e dunque con riferimento al passivo,
non già all'attivo fallimentare” (Cass. n. 26129/2024);
b. non essendo noto il passivo fallimentare, si appalesa congruo lo scaglione sopra indicato,
non potendosi certo attribuire alla causa un valore inferiore a quello del credito (54.901,50
euro) oggetto della proposta revocatoria fallimentare, ivi compresa la conseguente domanda di condanna al relativo pagamento, formulata dalla medesima curatela.
I compensi debbono essere ridotti della metà in relazione a tutte le fasi, in particolare:
i. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
ii. per la fase istruttoria – peraltro, già liquidata dal Tribunale di Milano nell'ordinanza pronunciata il 5.5.2024 – considerato che le prove orali chieste dalla convenuta non sono state ammesse;
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 11 iii. per la fase decisionale, considerato che nelle sue note conclusive la parte convenuta si è limitata ad insistere nelle istanze e pretese formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara inammissibili le domande formulate dal Parte_1
b. condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...]
e spese processuali, così liquidate: Controparte_2
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro 25.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 25/03/2025, il giudice dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 20.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 815 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
C.F. , in persona dei curatori pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Francesco STARA (C.F. ), elettivamente domiciliata a C.F._1
Nuoro, via Giovanni XXIII n. 8, presso lo studio del difensore;
ricorrente in riassunzione
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elena CARRATTA (C.F.
), elettivamente domiciliata a Olbia, via Pitagora n. 11, presso lo studio del C.F._2
difensore;
convenuta in riassunzione
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse del (rassegnate nel ricorso in riassunzione e Parte_1
confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.3.2025):
“• Accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del Parte_1
[... e, per l'effetto, revocare ex art. 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento pari ad euro € 54.901,50
e/o nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa effettuato nell'anno 2020 dalla società , di seguito fallita, verso e in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_2
del legale rappresentante p.t.
• Condannare la e a pagare, in favore del Controparte_2 Controparte_2 Parte_1
[...
, per i motivi di cui in espositiva, la somma di euro 54.901,50 e/o nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
• Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Nell'interesse della precisate nelle note Controparte_2
ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.3.2025):
“- in via preliminare, accertare e dichiarare che il difetto di legittimazione processuale eccepito davanti al Tribunale di Milano è divenuto insanabile per non avere il , entro il termine perentorio Parte_1
del 15.01.2025 concesso da Codesto Tribunale, depositato l'autorizzazione del giudice delegato alla riassunzione del giudizio. Pertanto, dichiarare decaduto il dall'azione per il decorso del Parte_1 termine triennale di cui all'art. 69 bis L.F;
- in subordine, ammetta i mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc;
- in ulteriore subordine e nel merito rigettare la richiesta di inefficacia nei confronti della massa dei creditori del e la domanda di revoca ex art. 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, Parte_1 del pagamento pari ad euro € 54.901,50 effettuato nell'anno 2020 dalla società di seguito CP_1 fallita, verso in persona del legale rappresentante p.t. e, Controparte_2 per l'effetto, rigettare, altresì, la richiesta di condanna nei confronti della Controparte_2
a pagare, in favore del qualsiasi somma;
[...] Parte_1
- con vittoria di spese e compensi professionali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 23.7.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, il a esposto quanto segue: Controparte_1
1.1 con atto di citazione regolarmente notificato, essa curatela aveva convenuto dinanzi al Tribunale
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 3 di Milano la al fine di ottenere la Controparte_2
declaratoria di inefficacia ex art. 67 L.F. del pagamento di 54.901,50 euro (IVA inclusa) – o della somma nella maggiore o minore accertata in corso di causa – effettuato nel corso del 2020 dalla lla convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla ripetizione della CP_1
predetta somma, di cui:
a. 18.300,00 euro, pagati il 18.5.2020, non erano dovuti siccome del tutto estranei al corrispettivo pattuito tra la la Controparte_2
società (poi) fallita per l'espletamento dell'incarico conferito a quest'ultima il 2.3.2020 –
avente ad oggetto lo “svolgimento di servizi di consulenza professionale di natura
economico finanziaria in favore della società nell'ambito della formulazione di una
“proposta di sistemazione e rimborso dei debito in forme che includono la valorizzazione
della struttura alberghiera di proprietà della ” – mentre il 19.5.2020 la CP_1
committente aveva presentato dinanzi a questo Tribunale la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco” ex art. 161, comma 6, L.F., domanda dichiarata ammissibile con decreto emesso il 26.5.2020;
b. 36.601,50 euro, anch'essi non dovuti in quanto pagati nel periodo compreso tra luglio e novembre 2020 alla convenuta a titolo di corrispettivo del successivo contratto stipulato tra le medesime parti il 3.6.2020, accordo avente ad oggetto le medesime prestazioni oggetto dell'incarico menzionato nel punto che precede;
1.2 in seguito alla costituzione in giudizio della Controparte_2
e del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza pronunciata il 5.5.2024
[...]
(proc. n. R.G. 36914/2023), il giudice aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale
di Milano in favore di questo Tribunale (eccezione sollevata dalla convenuta nella sua comparsa di risposta, alla quale il aveva aderito), assegnando il termine per la riassunzione Parte_1
del giudizio;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 4 1.3 era quindi interesse di esso riassumere il processo, confermando le domande, Parte_1
istanze e conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati nella causa n. R.G. 36914/2023
del Tribunale di Milano.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 29.11.2024, la Controparte_2
i è così difesa:
[...]
a. ha chiesto che il Tribunale disponesse la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione, ossia quello prescelto dalla parte attrice per radicare il primigenio giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
b. ha eccepito il difetto insanabile di rappresentanza in capo al ricorrente, Parte_1
privo dell'autorizzazione da parte del giudice delegato a radicare il suddetto giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, carenza – immediatamente eccepita da essa convenuta nella sua comparsa di risposta depositata dinanzi al Tribunale di Milano, nonché oggetto dell'assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione da parte del giudice nel decreto ex art. 171 bis c.p.c., termine entro il quale l'odierno ricorrente non aveva provveduto alla sanatoria del vizio – sanata solo dopo la declaratoria di incompetenza
(autorizzazione concessa il 24.7.2024 con conseguente decadenza dal diritto di proporre l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis L.F.;
c. ha comunque contestato la fondatezza della domanda formulata dal , per Parte_1
le ragioni già esposte nella sua comparsa di risposta depositata dinanzi al Tribunale di
Milano, ossia, il fatto che le somme oggetto di causa erano relative a corrispettivi dovuti per prestazioni differenti rispetto a quelle per le quali essa convenuta era già stata pagata in esecuzione dei contratti stipulati il 2.3.2020 e il 3.6.2020.
3. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 12.12.2024 ai sensi del comma 3 di detta norma, il giudice ha assegnato “alla parte
ricorrente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. il termine perentorio del 15.1.2025 per
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 5 depositare l'autorizzazione del giudice delegato alla riassunzione del giudizio”.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
***
5. Le domande formulate dal debbono essere dichiarate Parte_1
inammissibili, per le ragioni che seguono.
5.1 In materia di giudizi radicati dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), del
R.D. n. 267/1942, “Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità
della procedura e (…) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come
convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve
essere rilasciata per ogni grado di essi”, mentre nel successivo art. 31, comma 2, si legge che
“Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia
di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al
fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del
tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore”-
La mancanza di tale autorizzazione, “concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse
del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", anche mediante
successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel
frattempo già accertata e sanzionata dal giudice (Cass. n. 2280/2021, n. 12252/2020), tenuto peraltro conto che “l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, concessa dal giudice
delegato al curatore del fallimento, ai sensi degli artt. 25, comma primo, n. 6 e 31 della legge
fall., copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze
strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale cui l'autorizzazione
si riferisce (cfr. Cass., Sez. VI, 5/11/2020, n. 24651; Cass., Sez. I, 15/01/2016, n. 614; 2/03/2001,
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 6 n. 3052)” (Cass. n. 7960/2023).
5.2 Nell'ipotesi di originario difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato
(indipendentemente se perché effettivamente insussistente o perché non sia stato prodotto in giudizio il relativo provvedimento), i margini della sanatoria indicati nel capoverso che precede debbono peraltro essere coordinati con la disciplina prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale, “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna
alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio
della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e
gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione”.
Come chiarito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, se da un lato non può dubitarsi del fatto che detta disposizione ha “reso doverosa l'assegnazione del termine per regolarizzare il
vizio, eliminando la preclusione derivante da maturata decadenza ed assicurando la salvezza dei
diritti con effetto retroattivo sin dal momento della prima notificazione”, siffatta regola trova tuttavia applicazione quando sia il giudice a rilevare d'ufficio uno dei difetti de quibus, mentre “le
Sezioni Unite, con la sentenza n. 4248 del 2016, hanno, tuttavia, precisato che, qualora il rilievo
del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo
al rappresentato — anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. — senza
necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte
«l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione della
documentazione necessaria allo scopo, volendosi ‹‹salvaguardare l'ordinamento dal disvalore
“di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae››; e tale principio ha trovato
conferma in numerose pronunce successive (Cass., sez. 2, 04/10/2018, n. 24212; Cass., sez. L,
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 7 24/12/2019, n. 34467; Cass., sez. 5, 04/07/2019, n. 17974; Cass., sez. 6 -5, 17/05/2019, n. 13312;
Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1, 20/10/2021, n. 29244), cosicché, in assenza di
una tempestiva reazione all'eccezione, la nullità della procura o il difetto di rappresentanza
diviene insanabile (in tal senso, Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1, 03/11/2022, n.
32399)” (in ultimo, Cass. n. 26127/2024, n. 7589/2023).
L'effettiva e tempestiva regolarizzazione dell'originario difetto di rappresentanza,
legittimazione o autorizzazione dipende chiaramente dal concreto dispiegarsi della dinamica processuale, con particolare riferimento alla regolare riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c. a seguito di pronuncia di incompetenza del giudice originariamente adito, ipotesi in cui “il processo
continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti
gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la
riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione
di quello originario (Cass., 01/03/2021, n. 5542; Cass., 09/04/2019, n. 9915; Cass., 10/07/2008,
n. 19030)” (Cass. n. 31834/2024), circostanza che rende ininfluente l'irrituale radicazione della presente fase con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., in luogo della comparsa contenente gli elementi (ivi compresa la vocatio in ius) menzionati dall'art. 125 disp. att. c.p.c., sul rilievo che le memorie ex art. 171 ter c.p.c. erano già state depositate dinanzi al primo giudice.
5.3 Applicando al caso in esame le sopra esposte coordinate ermeneutiche, si osserva che:
a. dinanzi al Tribunale di Milano:
i. a corredo dell'atto introduttivo del giudizio – avente ad oggetto le medesime domande di revocatoria fallimentare e di restituzione oggetto dell'odierna decisione – il ha depositato nove documenti, Parte_1
quali:
“
1. Sentenza di fallimento 2. Procura
3.Conferimento incarico Avv. Stara
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 8
4. Contratto del 2 marzo 2020
5. Contratto del 3 giugno 2020
6. Fatture
7. Visura camerale For Finanza
8. Lettera diffida curatela
9. Lettera diffida Avv. Stara”;
ii. con il suddetto doc. 2 i curatori del fallimento, dott.ssa Controparte_3
e avv. Paolo TUFFU, previa menzione dell'autorizzazione del giudice delegato a compiere gli atti elencati nel programma di liquidazione, hanno conferito l'incarico all'avv. Francesco STARA per il recupero delle somme a loro dire dovute alla massa dei creditori dalla , autorizzazione (la cui data del 18.1.2021 CP_2
è indicata nella procura alle liti) tuttavia non rinvenibile tra gli altri allegati dell'atto di citazione;
iii. nella sua comparsa di risposta, depositata l'8.1.2024 oltre a sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, la
[...]
a eccepito tale difetto di autorizzazione;
Controparte_2
iv. con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. reso il 20.1.2024, il giudice assegnatario del fascicolo ha disposto “ai sensi dell'art. 182 cpc che parte attrice depositi specifica
autorizzazione ad agire in giudizio anche in eventuale sanatoria e/o ratifica da
parte del giudice delegato al Fallimento entro il 2 aprile 2024, ai sensi degli
articoli 25-31 legge fallimentare”;
v. con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 5.5.2024, il giudice ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Milano, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale;
b. pur non condividendosi l'ordine di trattazione delle questioni processuali seguito dal
Tribunale di Milano – siccome pronunciatosi sulla questione di competenza, nonostante l'eccepita (dalla convenuta) e rilevata (dal medesimo giudicante) mancanza di
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 9 autorizzazione da parte del giudice delegato in favore della curatela fallimentare per la radicazione della causa, questione afferente alla legittimatio ad processum, ossia alla capacità di stare in giudizio della parte e, pertanto, pregiudiziale rispetto a quella di competenza – tale modus operandi non spiega comunque alcuna incidenza sull'odierna decisione, in quanto:
i. in seguito all'eccezione sollevata dalla convenuta sul difetto di autorizzazione della curatela da parte del giudice delegato, il non ha provveduto alla Parte_1
regolarizzazione entro la prima difesa utile, né tantomeno ha documentato il precedente rilascio dell'autorizzazione – essendo del tutto ininfluente a tali fini il termine perentorio assegnato dal giudice istruttore nel decreto ex art. 171 bis c.p.c.
reso il 20.1.2024 – con conseguente insanabilità del vizio de quo;
ii. per tali ragioni, nell'attuale fase – in cui, peraltro, il non si è Parte_1
neppure peritato di depositare l'autorizzazione originaria del 18.1.2021
(menzionata, come detto, nella sola procura alle liti del difensore) – la produzione dell'autorizzazione del giudice delegato in data 4.7.2024 (doc. 4 ricorso ex art. 281
undecies c.p.c.), relativa all'odierna riassunzione, non è quindi idonea ad eliminare un vizio oramai divenuto insanabile (per l'assegnazione del termine perentorio ex
art. 182, comma 2, c.p.c. con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso l'11.12.2024 valgono le medesime considerazioni esposte per l'analogo provvedimento adottato dal Tribunale di Milano, ossia la sua ininfluenza in ragione dell'eccezione sollevata sul punto dalla parte convenuta), con conseguente difetto di capacità processuale in capo alla curatela fallimentare.
6. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e quindi poste interamente a carico del non Parte_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti,
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 10 stante l'inammissibilità delle domande formulate dalla curatela fallimentare
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, applicando lo scaglione compreso tra
52.000,01 euro e 260.000,00 euro, poiché:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della liquidazione degli onorari
a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della
causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si
agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti
superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto
a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità
ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass. n. 10089/2014; conf. Cass.
n. 3697/2020)” (Cass. n. 25913/2023 n. 36533/2023), valore che nelle ipotesi di actio
pauliana proposta dalla curatela fallimentare corrisponde “all'entità economica della
ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta», e dunque con riferimento al passivo,
non già all'attivo fallimentare” (Cass. n. 26129/2024);
b. non essendo noto il passivo fallimentare, si appalesa congruo lo scaglione sopra indicato,
non potendosi certo attribuire alla causa un valore inferiore a quello del credito (54.901,50
euro) oggetto della proposta revocatoria fallimentare, ivi compresa la conseguente domanda di condanna al relativo pagamento, formulata dalla medesima curatela.
I compensi debbono essere ridotti della metà in relazione a tutte le fasi, in particolare:
i. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
ii. per la fase istruttoria – peraltro, già liquidata dal Tribunale di Milano nell'ordinanza pronunciata il 5.5.2024 – considerato che le prove orali chieste dalla convenuta non sono state ammesse;
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Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 11 iii. per la fase decisionale, considerato che nelle sue note conclusive la parte convenuta si è limitata ad insistere nelle istanze e pretese formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara inammissibili le domande formulate dal Parte_1
b. condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...]
e spese processuali, così liquidate: Controparte_2
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro 25.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 815/2014 R.A.C. Sentenza ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 12