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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 788/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza dell'11.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARINELLI CORRADINO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli Avv.ti NATALE MANUELA e FACCINI CAROPPO ALBERTO, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...] per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore Controparte_1 dell'importo di € 11.638,74, a titolo di retribuzione ed altri emolumenti per il lavoro prestato nel periodo corrente dal 2.12.2019 al 24.11.2021, oltre € 500,00 per vestiario.
La ricorrente rappresentava: di aver lavorato, senza formalizzazione alcuna e quale addetta alle pulizie di locali condominiali, alle dipendenze della convenuta per il periodo suddetto e per circa n. 28 ore settimanali percependo una retribuzione pari ad € 700,00, di non aver mai goduto di ferie e festività e di non aver ricevuto neppure la liquidazione del TFR all'atto di cessazione del rapporto;
che, dunque, era suo diritto ottenere il pagamento delle differenze retributive e degli altri emolumenti maturati in costanza di rapporto secondo quanto risultante dal conteggio prodotto in atti elaborato dallo . Controparte_2
Si costituiva tardivamente con memoria difensiva la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero il difetto in suo capo del rapporto dal lato passivo posto che, in realtà, la società con la quale la
[...] aveva intrattenuto un rapporto di lavoro era la . Pt_1 Controparte_3
All'udienza dell'11.09.2025, questo giudice, ritenuto di poter definire la causa allo stato degli atti, pronunciava la presente sentenza.
La ha convenuto in giudizio la laddove, come Parte_1 Controparte_1 emerge anche dalla stessa relazione di parte depositata, la stessa ha intessuto un rapporto di lavoro con la . Dalle visure camerali prodotte dalla difesa della Controparte_3 odierna resistente, risulta che, mentre la ha sede in Pescara Controparte_3 alla Via Aterno n. 50, la ha sede in Montesilvano alla Via San Controparte_1
Gottardo snc. Entrambe le società hanno come oggetto l'attività di pulizia di edifici ma la risulta aver iniziato la propria attività in data 25.11.2021 con Controparte_1 iscrizione nel registro delle Imprese in data 29.11.2021; dunque, nel periodo in cui la
[...] sostiene di aver lavorato alle dipendenze della , la ditta di Pt_1 CP_1 CP_1 neppure esisteva, elemento questo che implica un sicuro difetto di titolarità del rapporto in capo a tale ultima società.
È chiaro che, stante la parziale omonimia dei nomi delle due società, sia stata fatta confusione così come risulta essere stata fatta una indebita commistione tra il nome della società e la sede avendo parte ricorrente rassegnato le proprie conclusioni nei confronti della
[...] con sede in Montesilvano alla Via Aterno 50 (laddove è la CP_1 [...]
ad avere sede alla Via Aterno 50 ma in Pescara). Controparte_3 La circostanza della tardiva costituzione della non costituisce, CP_1 CP_1 nel caso di specie, fattore preclusivo al rilievo di tale difetto di legittimazione posto che, come
è noto, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass, S.U. n. 2951/2016). Infatti, la circostanza che la questione dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto attenga al merito, rientrando nel problema della fondatezza della domanda, ossia della verifica della sussistenza del diritto quale fatto valere in giudizio, non significa che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione in senso stretto: al contrario, attenendo appunto alla fondatezza della pretesa quale formulata, essa dev'essere verificata officiosamente dal giudice in base alle stesse risultanze di causa” (vedi Cass. N.
23721/2021; conforme Corte d'Appello di Bari n. 1805/2022 nonché Corte Appello Milano n.
1413/2023; n. 5626/2022 secondo le quali “Le contestazioni sulla legittimatio ad processum - attiva o passiva - come anche sulla titolarità-attiva o passiva- del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo e, pertanto, il difetto di legittimazione e parimenti la carenza di titolarità del rapporto, sebbene non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio ove risultanti dagli atti di causa, in cassazione soltanto nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).
Va, dunque, dichiarato il difetto di legittimazione passiva (da intendersi quale difetto di titolarità del rapporto controverso) della Controparte_1
Non merita, inoltre, accoglimento la richiesta – formulata dalla difesa della ricorrente in sede di note conclusive – di integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...] non ricorrendo, nella specie, una ipotesi di litisconsorzio necessario e non Controparte_3 potendo ovviarsi in tal modo ad un errore attribuibile alla stessa difesa della , la Parte_1 quale era tenuta a correttamente individuare il legittimato passivo del rapporto ovvero il soggetto nei cui confronti azionare le proprie pretese. Valga, altresì, osservare che alcunchè parte ricorrente ha prodotto od allegato al fine di fornire adeguata prova del rapporto di lavoro alle dipendenze della così come della Controparte_1 Controparte_3 essendosi limitata – con riguardo ad entrambi i presunti rapporti – a depositare un mero
[...] conteggio elaborato da un proprio consulente. Allo stato, non vi sono indici, neppure presuntivi, che consentano di poter affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro della
[...] alle dipendenze sia della odierna convenuta che dell'altra ditta. Non vi è dubbio, Pt_1 infatti, che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire il pagamento di spettanze retributive sia gravato dall'onere di provare sia l'an della pretesa - dunque l'esistenza del rapporto di lavoro in uno alle mansioni svolte, alla qualifica rivestita e all'articolazione dell'orario di lavoro – che il quantum desumibile da buste paga o da altra documentazione eventualmente prodotta.
Da ultimo, preme evidenziare che la circostanza che trattasi di due imprese individuali distinte ed autonome non consente neppure di poter ipotizzare la continuità di un eventuale rapporto di lavoro – che, ad ogni buon conto, si ribadisce, era onere di parte ricorrente provare - dall'una all'altra come, invece, avrebbe potuto paventarsi laddove vi fosse stata una cessione d'azienda od anche solo di un suo ramo.
Ne consegue che anche tale richiesta deve essere disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 788/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara il difetto di legittimazione passiva della e, Controparte_1 per l'effetto, rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500 per compenso, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza dell'11.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARINELLI CORRADINO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli Avv.ti NATALE MANUELA e FACCINI CAROPPO ALBERTO, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...] per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore Controparte_1 dell'importo di € 11.638,74, a titolo di retribuzione ed altri emolumenti per il lavoro prestato nel periodo corrente dal 2.12.2019 al 24.11.2021, oltre € 500,00 per vestiario.
La ricorrente rappresentava: di aver lavorato, senza formalizzazione alcuna e quale addetta alle pulizie di locali condominiali, alle dipendenze della convenuta per il periodo suddetto e per circa n. 28 ore settimanali percependo una retribuzione pari ad € 700,00, di non aver mai goduto di ferie e festività e di non aver ricevuto neppure la liquidazione del TFR all'atto di cessazione del rapporto;
che, dunque, era suo diritto ottenere il pagamento delle differenze retributive e degli altri emolumenti maturati in costanza di rapporto secondo quanto risultante dal conteggio prodotto in atti elaborato dallo . Controparte_2
Si costituiva tardivamente con memoria difensiva la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero il difetto in suo capo del rapporto dal lato passivo posto che, in realtà, la società con la quale la
[...] aveva intrattenuto un rapporto di lavoro era la . Pt_1 Controparte_3
All'udienza dell'11.09.2025, questo giudice, ritenuto di poter definire la causa allo stato degli atti, pronunciava la presente sentenza.
La ha convenuto in giudizio la laddove, come Parte_1 Controparte_1 emerge anche dalla stessa relazione di parte depositata, la stessa ha intessuto un rapporto di lavoro con la . Dalle visure camerali prodotte dalla difesa della Controparte_3 odierna resistente, risulta che, mentre la ha sede in Pescara Controparte_3 alla Via Aterno n. 50, la ha sede in Montesilvano alla Via San Controparte_1
Gottardo snc. Entrambe le società hanno come oggetto l'attività di pulizia di edifici ma la risulta aver iniziato la propria attività in data 25.11.2021 con Controparte_1 iscrizione nel registro delle Imprese in data 29.11.2021; dunque, nel periodo in cui la
[...] sostiene di aver lavorato alle dipendenze della , la ditta di Pt_1 CP_1 CP_1 neppure esisteva, elemento questo che implica un sicuro difetto di titolarità del rapporto in capo a tale ultima società.
È chiaro che, stante la parziale omonimia dei nomi delle due società, sia stata fatta confusione così come risulta essere stata fatta una indebita commistione tra il nome della società e la sede avendo parte ricorrente rassegnato le proprie conclusioni nei confronti della
[...] con sede in Montesilvano alla Via Aterno 50 (laddove è la CP_1 [...]
ad avere sede alla Via Aterno 50 ma in Pescara). Controparte_3 La circostanza della tardiva costituzione della non costituisce, CP_1 CP_1 nel caso di specie, fattore preclusivo al rilievo di tale difetto di legittimazione posto che, come
è noto, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass, S.U. n. 2951/2016). Infatti, la circostanza che la questione dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto attenga al merito, rientrando nel problema della fondatezza della domanda, ossia della verifica della sussistenza del diritto quale fatto valere in giudizio, non significa che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione in senso stretto: al contrario, attenendo appunto alla fondatezza della pretesa quale formulata, essa dev'essere verificata officiosamente dal giudice in base alle stesse risultanze di causa” (vedi Cass. N.
23721/2021; conforme Corte d'Appello di Bari n. 1805/2022 nonché Corte Appello Milano n.
1413/2023; n. 5626/2022 secondo le quali “Le contestazioni sulla legittimatio ad processum - attiva o passiva - come anche sulla titolarità-attiva o passiva- del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo e, pertanto, il difetto di legittimazione e parimenti la carenza di titolarità del rapporto, sebbene non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio ove risultanti dagli atti di causa, in cassazione soltanto nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).
Va, dunque, dichiarato il difetto di legittimazione passiva (da intendersi quale difetto di titolarità del rapporto controverso) della Controparte_1
Non merita, inoltre, accoglimento la richiesta – formulata dalla difesa della ricorrente in sede di note conclusive – di integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...] non ricorrendo, nella specie, una ipotesi di litisconsorzio necessario e non Controparte_3 potendo ovviarsi in tal modo ad un errore attribuibile alla stessa difesa della , la Parte_1 quale era tenuta a correttamente individuare il legittimato passivo del rapporto ovvero il soggetto nei cui confronti azionare le proprie pretese. Valga, altresì, osservare che alcunchè parte ricorrente ha prodotto od allegato al fine di fornire adeguata prova del rapporto di lavoro alle dipendenze della così come della Controparte_1 Controparte_3 essendosi limitata – con riguardo ad entrambi i presunti rapporti – a depositare un mero
[...] conteggio elaborato da un proprio consulente. Allo stato, non vi sono indici, neppure presuntivi, che consentano di poter affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro della
[...] alle dipendenze sia della odierna convenuta che dell'altra ditta. Non vi è dubbio, Pt_1 infatti, che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire il pagamento di spettanze retributive sia gravato dall'onere di provare sia l'an della pretesa - dunque l'esistenza del rapporto di lavoro in uno alle mansioni svolte, alla qualifica rivestita e all'articolazione dell'orario di lavoro – che il quantum desumibile da buste paga o da altra documentazione eventualmente prodotta.
Da ultimo, preme evidenziare che la circostanza che trattasi di due imprese individuali distinte ed autonome non consente neppure di poter ipotizzare la continuità di un eventuale rapporto di lavoro – che, ad ogni buon conto, si ribadisce, era onere di parte ricorrente provare - dall'una all'altra come, invece, avrebbe potuto paventarsi laddove vi fosse stata una cessione d'azienda od anche solo di un suo ramo.
Ne consegue che anche tale richiesta deve essere disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 788/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara il difetto di legittimazione passiva della e, Controparte_1 per l'effetto, rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500 per compenso, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista