Decreto 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
R.G.N. 562/25
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi,
a scioglimento della riserva che precede,
rilevato che l'opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
164/25 del Tribunale di Viterbo per il pagamento di € 28.689,2 deducendo:
1. la parziale compensazione del credito con il deposito cauzionale di € 4.000; 2. di aver pagato canoni in eccesso rispetto al dovuto in ragione della minore superficie dei locali affittati e della decorrenza della rivalutazione ISTAT solo dal 1.4.2024, dopo la scadenza annuale;
3. di non dovere nulla dal gennaio 2025 per aver esercitato il diritto di recesso anticipato;
4. di non dover pagare la penale avendo sempre onorato i propri pagamenti, ad eccezione di alcuni tollerabili ritardi;
5. di aver pagato la somma di € 33,50 per la propria quota di spese di registrazione del contratto;
6. l'insussistenza dell'obbligo del sig. che ha disconosciuto la sottoscrizione del Pt_1
contratto di fideiussione;
rilevato che il locatore ha dedotto l'esistenza dei danni nell'immobile;
ritenuta pertanto l'impossibilità di opporre in compensazione all'obbligo di pagamento dei canoni l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, che ha specifica funzione di garanzia;
rilevato che il prezzo della locazione è stato determinato a corpo e non a misura, essendo il capannone industriale descritto nella sua consistenza di tre locali, tre depositi e tre servizi igienici, mentre l'indicazione dei dati catastali, comprensivi dei metri quadri, è servita all'esatta identificazione l'immobile;
rilevato che nel contratto è previsto l'adeguamento automatico del canone di locazione in ragione della variazione dell'indice Istat;
ritenuta la sussistenza dell'obbligo di pagamento del canone di locazione del gennaio 2025 poiché la decorrenza del contratto è stata fissata al 1° aprile 2017, il recesso anticipato andava esercitato con otto mesi di preavviso prima dello scadere della mensilità e, nella specie, il recesso è stato esercitato il 9.5.2024, con decorrenza degli otto mesi dal 1.6.2024;
ritenuto che la penale è stata applicata in base alle condizioni contrattuali né la generica indicazione di “pochi giorni di ritardo” è sufficiente a determinare la riduzione di essa ex officio;
rilevato il versamento della quota di registrazione del contratto;
ritenuto che il disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione da parte del sig. impone la Pt_1 verificazione della scrittura, sicché sussistono giusti motivi per sospendere l'efficacia del decreto verso di lui;
PQM
Sospende l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 164/2025 nei confronti del solo Parte_2
e conferma la provvisoria esecutività di esso nei confronti di nella misura di € 28.655,7
[...] CP_1 oltre € 1.000,00 per compensi professionali del presente procedimento, € 145,50 per spese, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi
Viterbo 10.6.2025
Il giudice