CASS
Ordinanza 10 dicembre 2024
Ordinanza 10 dicembre 2024
Massime • 1
L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, e può essere depositato anche in modalità cartacea e non - obbligatoriamente - telematica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/12/2024, n. 31834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31834 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: FA NO NT Presidente Riassunzione del processo e FR processo ENRICO SCODITTI Consigliere telematico FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere Ud.10/09/2024 ROBERTO SIMONE Consigliere CC STEFANIA TASSONE Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5882/2021 R.G. proposto da: GU RO, elettivamente domiciliato in Roma, via Quarto Miglio, n. 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO ROSA, rappresentato e difeso dall'avvocato MELA PIETRO MARIA (pietromaria.mela@avvocatienna.legalmail.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che lo rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonché contro CASA RECLUSIONE RC DI UG. Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 -intimato- Data pubblicazione 10/12/2024 avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta n. 216/2019 depositata il 04/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. NO DR propone ricorso straordinario per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso l'ordinanza del 4 settembre 2020, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il suo ricorso in riassunzione, depositato in forma cartacea e non telematica, ed ha, pertanto, dichiarato l'estinzione del procedimento da lui instaurato contro il Ministero della Giustizia e la Casa di Reclusione “Carcere di Augusta” al fine di ottenere l'indennizzo per trattamento inumano e degradante. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Osserva il Collegio in via preliminare che è stato proposto ricorso straordinario per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica. Il ricorso straordinario risulta legittimamente proposto. Nella materia dell'indennizzo ai detenuti per trattamento inumano e degradante, l'art. 35-ter legge 354/1975 per un verso stabilisce che il Tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti cod. proc. civ., 2 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 mentre, per altro verso, espressamente statuisce che "Il decreto Numero di raccolta generale 31834/2024 che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo". Il Data pubblicazione 10/12/2024 provvedimento è però impugnabile in Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, ricorrendo l'ipotesi di ricorso straordinario, atteso che si verte in tema di provvedimenti concernenti la libertà personale (v. in termini Cass. n. 23165 del 2018). Aggiungasi, in termini più generali, che, trattandosi di procedimento monocratico, il reclamo non era comunque ammissibile, avendo la decisione resa natura sostanziale di sentenza, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia in tempi recenti (v. Cass., 26/09/2019, n. 23997: “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, cod. proc. civ. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, cod. proc. civ.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 354, comma 2, cod. proc. civ. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito”), sia all'epoca in cui esisteva il pretore (v. Cass., 10/10/1968, n. 3204: “Nel procedimento davanti al pretore ed al conciliatore non 3 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 sono applicabili, per espressa disposizione di legge (art. 317 cod. Data pubblicazione 10/12/2024 proc. civ.) le norme di cui all'art. 178 cod. proc. civ., relative ai reclami contro le ordinanze. Pertanto, mentre nei procedimenti di competenza del tribunale l'estinzione è dichiarata dal giudice istruttore con ordinanza soggetta a reclamo o con sentenza del collegio, nei procedimenti davanti al pretore o al conciliatore l'estinzione deve essere sempre dichiarata con sentenza e, se e dichiarata con provvedimento definito ordinanza, questa ha natura di sentenza e, come tale, e impugnabile con i consueti mezzi di gravame”; Cass., 12/08/1977, n. 3743: “L'ordinanza con cui il giudice monocratico dichiara l'estinzione del processo ha gli stessi effetti della sentenza emessa dal collegio, ai sensi dell'art 308 cod. proc. civ., per respingere il reclamo contro l'ordinanza di estinzione, pronunciata dal giudice istruttore. Essa, perciò, è bensì impugnabile, ma non revocabile ex art. 177 cod. proc. civ.”). 2. Tanto premesso, con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 156 cod. proc. civ. e dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012. Violazione del principio del raggiungimento dello scopo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”. Sostiene che l'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 non prevede alcuna sanzione per il mancato adempimento all'obbligo del deposito telematico e che, in ogni caso, nel caso di specie l'atto avrebbe raggiunto il suo scopo, per cui il tribunale nisseno avrebbe errato nel dichiarare inammissibile, in quanto depositato in forma cartacea e non telematica, il ricorso in riassunzione e, di conseguenza, avrebbe illegittimamente dichiarato estinto il procedimento. 2.1. Il motivo è fondato. L'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato il principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui “Quando, 4 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - Data pubblicazione 10/12/2024 disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza- davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass., 01/03/2023, n. 5542; Cass., 09/04/2019, n. 9915; Cass., 10/07/2008, n. 19030). Senonché, ne trae la conseguenza per cui, proseguendo avanti al giudice della riassunzione il processo originario, il ricorso in riassunzione, che si inserisce all'interno di un processo già avviato, dovrebbe essere qualificato come atto endoprocessuale, per il quale è dunque obbligatorio il deposito telematico, ai sensi del sopra citato art. 16-bis. 2.2. Invero, sulla natura di atto endoprocessuale o meno dell'atto di riassunzione, la giurisprudenza di merito risulta tuttora divisa: secondo un orientamento, che è anche quello seguito dal provvedimento qui impugnato, il ricorso in riassunzione, che si inserisce all'interno di un processo già avviato, è atto di natura endoprocessuale, per cui deve sottostare all'obbligo del deposito telematico;
secondo altro ed opposto orientamento, il ricorso in riassunzione non ha natura di atto endoprocessuale, in quanto, ai fini della normativa sul processo telematico, devono considerarsi tali solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, con la conseguenza che la comparsa in riassunzione potrebbe essere depositata in forma cartacea. Orbene, in termini generali questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare “che, in ogni caso, come il deposito per 5 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 via telematica dell'atto introduttivo del giudizio, anziché con Numero di raccolta generale 31834/2024 modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione Data pubblicazione 10/12/2024 dell'attore, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità (Cass., n. 9772/2016; Cass., n. 1717/2019), ugualmente il deposito dell'atto introduttivo con modalità cartacee anziché, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di termine all'altra parte per svolgere le proprie difese” (v. Cass. n. 19151 del 2019, par. 4). Più specificatamente, in riferimento alla riassunzione del giudizio, è stato inoltre precisato che “nei procedimenti civili dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, l'inosservanza delle forme di deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti, come dettate dall'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della legge n. 228 del 2012, e poi modificato dal d.l. n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015, allorché non arrechi alle controparti alcun pregiudizio alla conoscenza dell'atto ed al concreto esercizio del diritto di difesa, non dà luogo ad una nullità dell'atto stesso, ma ad una mera irregolarità. Ne consegue che, ove, come nella specie, l'atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente da parte del difensore della parte già costituita sia stato depositato in forma cartacea anziché con modalità telematica, è comunque integrato il raggiungimento dello scopo della tempestività della riassunzione alla stregua degli artt. 50, 305 e 307, comma 3, cod. proc. civ., rivelandosi l'atto idoneo al ripristino del contraddittorio nel giudizio che si intende proseguire e perciò ad impedire l'estinzione del processo (v. 6 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 Cass., n. 18636/ 2021, che argomenta da Cass., 17/07/2019, n. Data pubblicazione 10/12/2024 19151; Cass., 23/01/2019, n. 1717; Cass., 04/11/2016, n. 22479; Cass., 12/05/2016, n. 9772). Analogamente, in tema di riassunzione del giudizio di rinvio, è stato affermato che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado può essere introdotto in forma cartacea e non telematica, non avendo il relativo atto natura endoprocessuale, atteso che il giudizio di rinvio per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass., 05/08/2022, n. 24372). 2.3. In forza di tali precedenti, è possibile anche nel caso di specie ribadire il principio di diritto secondo cui con l'atto di riassunzione l'originario processo continua certamente (e tanto ha le sue implicazioni rispetto agli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, che si ricollegano all'atto introduttivo originario), ma continua davanti ad un altro giudice, per cui l'atto di riassunzione non può essere considerato un atto endoprocessuale ai sensi del citato art. 16-bis, che espressamente fa rifermento al “deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite”, così alludendo ad attività che debbono esser proprie di difensori che, secondo la funzione propria della costituzione in giudizio, abbiano realizzato il “contatto” con l'ufficio del giudice nel che consiste la costituzione. Invero, la qualificazione di atto endoprocessuale, ai fini della normativa sul p.c.t., è riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario: la ratio è 7 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 infatti quella che, una volta costituite le parti davanti a un Data pubblicazione 10/12/2024 giudice, ogni atto successivo sia inserito nel fascicolo telematico già esistente. Quando però -come nel caso di incompetenza del giudice originariamente adito- la causa venga riassunta dinanzi al nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. 3. Sulla scorta dei suindicati principi di diritto è dunque possibile affermare che nel caso di specie l'atto di riassunzione viene ad integrare una nuova costituzione, che, instaurando il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, necessita di una autonoma iscrizione a ruolo, per cui non può essere considerato atto endoprocessuale e può essere depositato anche in modalità cartacea e non -obbligatoriamente- telematica. 4. Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, avanti a diverso Magistrato, per nuovo esame in applicazione del suindicato principio. 5. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in persona di diverso Magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 settembre 2024. Il Presidente FA NO NT FR 8 di 8
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che lo rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonché contro CASA RECLUSIONE RC DI UG. Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 -intimato- Data pubblicazione 10/12/2024 avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta n. 216/2019 depositata il 04/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. NO DR propone ricorso straordinario per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso l'ordinanza del 4 settembre 2020, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il suo ricorso in riassunzione, depositato in forma cartacea e non telematica, ed ha, pertanto, dichiarato l'estinzione del procedimento da lui instaurato contro il Ministero della Giustizia e la Casa di Reclusione “Carcere di Augusta” al fine di ottenere l'indennizzo per trattamento inumano e degradante. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Osserva il Collegio in via preliminare che è stato proposto ricorso straordinario per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica. Il ricorso straordinario risulta legittimamente proposto. Nella materia dell'indennizzo ai detenuti per trattamento inumano e degradante, l'art. 35-ter legge 354/1975 per un verso stabilisce che il Tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti cod. proc. civ., 2 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 mentre, per altro verso, espressamente statuisce che "Il decreto Numero di raccolta generale 31834/2024 che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo". Il Data pubblicazione 10/12/2024 provvedimento è però impugnabile in Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, ricorrendo l'ipotesi di ricorso straordinario, atteso che si verte in tema di provvedimenti concernenti la libertà personale (v. in termini Cass. n. 23165 del 2018). Aggiungasi, in termini più generali, che, trattandosi di procedimento monocratico, il reclamo non era comunque ammissibile, avendo la decisione resa natura sostanziale di sentenza, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia in tempi recenti (v. Cass., 26/09/2019, n. 23997: “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, cod. proc. civ. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, cod. proc. civ.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 354, comma 2, cod. proc. civ. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito”), sia all'epoca in cui esisteva il pretore (v. Cass., 10/10/1968, n. 3204: “Nel procedimento davanti al pretore ed al conciliatore non 3 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 sono applicabili, per espressa disposizione di legge (art. 317 cod. Data pubblicazione 10/12/2024 proc. civ.) le norme di cui all'art. 178 cod. proc. civ., relative ai reclami contro le ordinanze. Pertanto, mentre nei procedimenti di competenza del tribunale l'estinzione è dichiarata dal giudice istruttore con ordinanza soggetta a reclamo o con sentenza del collegio, nei procedimenti davanti al pretore o al conciliatore l'estinzione deve essere sempre dichiarata con sentenza e, se e dichiarata con provvedimento definito ordinanza, questa ha natura di sentenza e, come tale, e impugnabile con i consueti mezzi di gravame”; Cass., 12/08/1977, n. 3743: “L'ordinanza con cui il giudice monocratico dichiara l'estinzione del processo ha gli stessi effetti della sentenza emessa dal collegio, ai sensi dell'art 308 cod. proc. civ., per respingere il reclamo contro l'ordinanza di estinzione, pronunciata dal giudice istruttore. Essa, perciò, è bensì impugnabile, ma non revocabile ex art. 177 cod. proc. civ.”). 2. Tanto premesso, con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 156 cod. proc. civ. e dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012. Violazione del principio del raggiungimento dello scopo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”. Sostiene che l'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 non prevede alcuna sanzione per il mancato adempimento all'obbligo del deposito telematico e che, in ogni caso, nel caso di specie l'atto avrebbe raggiunto il suo scopo, per cui il tribunale nisseno avrebbe errato nel dichiarare inammissibile, in quanto depositato in forma cartacea e non telematica, il ricorso in riassunzione e, di conseguenza, avrebbe illegittimamente dichiarato estinto il procedimento. 2.1. Il motivo è fondato. L'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato il principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui “Quando, 4 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - Data pubblicazione 10/12/2024 disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza- davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass., 01/03/2023, n. 5542; Cass., 09/04/2019, n. 9915; Cass., 10/07/2008, n. 19030). Senonché, ne trae la conseguenza per cui, proseguendo avanti al giudice della riassunzione il processo originario, il ricorso in riassunzione, che si inserisce all'interno di un processo già avviato, dovrebbe essere qualificato come atto endoprocessuale, per il quale è dunque obbligatorio il deposito telematico, ai sensi del sopra citato art. 16-bis. 2.2. Invero, sulla natura di atto endoprocessuale o meno dell'atto di riassunzione, la giurisprudenza di merito risulta tuttora divisa: secondo un orientamento, che è anche quello seguito dal provvedimento qui impugnato, il ricorso in riassunzione, che si inserisce all'interno di un processo già avviato, è atto di natura endoprocessuale, per cui deve sottostare all'obbligo del deposito telematico;
secondo altro ed opposto orientamento, il ricorso in riassunzione non ha natura di atto endoprocessuale, in quanto, ai fini della normativa sul processo telematico, devono considerarsi tali solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, con la conseguenza che la comparsa in riassunzione potrebbe essere depositata in forma cartacea. Orbene, in termini generali questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare “che, in ogni caso, come il deposito per 5 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 via telematica dell'atto introduttivo del giudizio, anziché con Numero di raccolta generale 31834/2024 modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione Data pubblicazione 10/12/2024 dell'attore, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità (Cass., n. 9772/2016; Cass., n. 1717/2019), ugualmente il deposito dell'atto introduttivo con modalità cartacee anziché, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di termine all'altra parte per svolgere le proprie difese” (v. Cass. n. 19151 del 2019, par. 4). Più specificatamente, in riferimento alla riassunzione del giudizio, è stato inoltre precisato che “nei procedimenti civili dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, l'inosservanza delle forme di deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti, come dettate dall'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della legge n. 228 del 2012, e poi modificato dal d.l. n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015, allorché non arrechi alle controparti alcun pregiudizio alla conoscenza dell'atto ed al concreto esercizio del diritto di difesa, non dà luogo ad una nullità dell'atto stesso, ma ad una mera irregolarità. Ne consegue che, ove, come nella specie, l'atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente da parte del difensore della parte già costituita sia stato depositato in forma cartacea anziché con modalità telematica, è comunque integrato il raggiungimento dello scopo della tempestività della riassunzione alla stregua degli artt. 50, 305 e 307, comma 3, cod. proc. civ., rivelandosi l'atto idoneo al ripristino del contraddittorio nel giudizio che si intende proseguire e perciò ad impedire l'estinzione del processo (v. 6 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 Cass., n. 18636/ 2021, che argomenta da Cass., 17/07/2019, n. Data pubblicazione 10/12/2024 19151; Cass., 23/01/2019, n. 1717; Cass., 04/11/2016, n. 22479; Cass., 12/05/2016, n. 9772). Analogamente, in tema di riassunzione del giudizio di rinvio, è stato affermato che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado può essere introdotto in forma cartacea e non telematica, non avendo il relativo atto natura endoprocessuale, atteso che il giudizio di rinvio per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass., 05/08/2022, n. 24372). 2.3. In forza di tali precedenti, è possibile anche nel caso di specie ribadire il principio di diritto secondo cui con l'atto di riassunzione l'originario processo continua certamente (e tanto ha le sue implicazioni rispetto agli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, che si ricollegano all'atto introduttivo originario), ma continua davanti ad un altro giudice, per cui l'atto di riassunzione non può essere considerato un atto endoprocessuale ai sensi del citato art. 16-bis, che espressamente fa rifermento al “deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite”, così alludendo ad attività che debbono esser proprie di difensori che, secondo la funzione propria della costituzione in giudizio, abbiano realizzato il “contatto” con l'ufficio del giudice nel che consiste la costituzione. Invero, la qualificazione di atto endoprocessuale, ai fini della normativa sul p.c.t., è riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario: la ratio è 7 di 8 Numero registro generale 5882/2021 Numero sezionale 2826/2024 Numero di raccolta generale 31834/2024 infatti quella che, una volta costituite le parti davanti a un Data pubblicazione 10/12/2024 giudice, ogni atto successivo sia inserito nel fascicolo telematico già esistente. Quando però -come nel caso di incompetenza del giudice originariamente adito- la causa venga riassunta dinanzi al nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. 3. Sulla scorta dei suindicati principi di diritto è dunque possibile affermare che nel caso di specie l'atto di riassunzione viene ad integrare una nuova costituzione, che, instaurando il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, necessita di una autonoma iscrizione a ruolo, per cui non può essere considerato atto endoprocessuale e può essere depositato anche in modalità cartacea e non -obbligatoriamente- telematica. 4. Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, avanti a diverso Magistrato, per nuovo esame in applicazione del suindicato principio. 5. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in persona di diverso Magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 settembre 2024. Il Presidente FA NO NT FR 8 di 8