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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Scortecci Presidente dr. Luigi Varrecchione Giudice dr. Maria Grazia Elia Giudice relatore in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 157/2024, vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Achille Parte_1 C.F._1
Tenuta reclamante
e
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Maurizio Cava reclamato
Oggetto: reclamo ex artt. 630 c.p.c.
Conclusioni: come in atti. ha proposto in data 12.2.2024 reclamo avverso l'ordinanza del 24.1.2024, Parte_1 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 105/2022 R.G.E.I, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento immobiliare e la conseguente estinzione della predetta procedura esecutiva.
La reclamante ha chiesto al Tribunale di annullare la detta ordinanza reclamata, resa dal
Giudice dell'esecuzione, e di rimettere gli atti a detto Giudice per la prosecuzione della procedura esecutiva n. 105/22 R.G.E.I. sulla base degli atti già acquisiti, da ritenere, allo stato, sufficienti al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 567 c.p.c., o, in via subordinata, di concedere una proroga o, comunque, di rimettere in termini l'esecutante per provvedere al deposito di certificazione inerente il periodo precedente al ventennio
1 anteriore all'eseguito pignoramento o anche per depositare un'apposita perizia tecnica di parte da autorizzare e ritenere utilizzabile allo scopo.
A tal fine, la reclamante ha rilevato: - di aver depositato, successivamente all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare, la Certificazione dell'Agenzia delle Entrate UPT di Cosenza sulle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato ed al soggetto titolare effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento ex art. 567, comma 2, c.p.c.; - che il Giudice dell'esecuzione, ritenuta insufficiente la documentazione ipocatastale depositata, in quanto dalla stessa non risultava il titolo di provenienza dell'originario dante causa , ed evidenziata la necessità di Persona_1 verificare la trascrizione dell'atto di provenienza di quest'ultimo, invitava l'odierna reclamante, in qualità di creditore, a depositare atto trascritto di acquisto in capo all'originario dante causa (o a depositare certificazione notarile integrativa) fino a risalire al ventennio anteriore al pignoramento;
- che l'esecutante depositava due ispezioni ipotecarie telematiche del 12.6.23 da cui risultavano trascritti in ordine all'immobile pignorato (F. 47, partic. 476, sub 7), oltre al pignoramento immobiliare de quo, nel ventennio solo l'atto di acquisto del debitore esecutato dal CP_1 padre (trascriz. 4.7.12 – RP 14004- RG 16984), mentre antecedentemente Persona_1 al ventennio, e precisamente in data 3.8.1991, solo la trascrizione dell'atto tra vivi per Notar rep. 24388 del 25.7.1991 (trascriz. 3.8.1991 – RP 13522 – Persona_2
RG 16184) relativo però ad altro immobile e precisamente al soprastante lastrico;
- che, per tale motivo, sempre entro i termini assegnati, provvedeva a depositare copia dell'atto pubblico di permuta del 20.6.2012 rep. 99 e racc. 60 Notaio , con cui Per_3
è divenuto proprietario del bene pignorato, nonché la relazione del CP_1
Notaio avv. Antonio Montesano attestante che l'immobile oggetto della procedura esecutiva di cui trattasi è pervenuto a con il predetto atto di permuta del CP_1
20.6.2012 dal padre e che a quest'ultimo il bene è probabilmente Persona_1 pervenuto in virtù del principio dell'accessione per averlo costruito sul terreno da questi acquistato con atto a rogito notaio di Maratea del 2.2.1966 da Per_4 Persona_5 registrato a Lauria (PZ) il 10.2.1966. La reclamante ha dedotto, altresì, di aver richiesto al Giudice dell'esecuzione che la procedura proseguisse sulla base degli atti acquisiti o, in subordine, che, constatata l'inesistenza del richiesto “atto trascritto di acquisto in capo all'originario dante causa” nel ventennio anteriore al pignoramento, venisse concessa una proroga del termine per espletare e depositare un'apposita perizia tecnica di parte al fine di accertare la corrispondenza dell'appartamento pignorato con quello facente parte dell'edificio costruito da sul terreno acquistato con l'atto del Persona_1
1966; che, ciò nonostante, il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza per cui è reclamo, dichiarava l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura sul presupposto della insufficienza della documentazione integrativa depositata a far emergere il titolo di provenienza dell'originario dante causa e ciò anche Persona_1 per il “principio della continuità delle trascrizioni (ex art. 2650 c.c.)”.
La reclamante ha, dunque, eccepito che il Giudice dell'esecuzione con la reclamata ordinanza avrebbe erroneamente disposto l'inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito e trascritto sul bene del debitore, nonché la conseguente estinzione della relativa procedura esecutiva sopra indicata, atteso che essa reclamante avrebbe provato la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile
2 avendo proceduto a depositare sia l'atto di acquisto intervenuto in favore dello stesso esecutato sia la certificazione ipocatastale da cui risulta la trascrizione di detto atto in data 4.7.2012. Inoltre, l'odierna reclamante ha eccepito che lo stesso Giudice dell'esecuzione, nel disporre l'integrazione della documentazione depositata dal creditore, avrebbe invitato quest'ultimo a depositare atto trascritto di acquisto in capo all'originario dante causa (o a depositare certificazione notarile integrativa) fino a risalire al ventennio anteriore al pignoramento, e non addirittura al periodo
“antecedente” a tale ventennio per come poi, invece, preteso con la reclamata ordinanza di estinzione, difformemente a quanto richiesto in precedenza e a quanto prescritto dalla stessa normativa di riferimento;
che, inoltre, l'art. 567, terzo comma, c.p.c. prevede l'inefficacia del pignoramento in caso di mancata integrazione della documentazione nel termine assegnato dal giudice mentre, nel caso di specie, ciò non si sarebbe verificato in quanto il giudice dell'esecuzione aveva richiesto, ad integrazione, la certificazione del ventennio (debitamente prodotta) e non quella precedente;
che, infine, dalla relazione notarile e dalla certificazione depositate non risultano altri atti trascritti nel ventennio antecedente il pignoramento. Ha, pertanto, concluso che il creditore ha pienamente assolto gli obblighi in merito sullo stesso gravanti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.4.2024, si è costituito CP_1
il quale, nell'impugnare e contestare le avverse istanze, ha chiesto in via
[...] preliminare di dichiarare l'inammissibilità del promosso reclamo, e nel merito il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio. Ha a tal fine, in particolare, eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo di lite per violazione delle nuove disposizioni di legge sul contenuto dell'atto di cui alla Riforma Cartabia;
nonché l'infondatezza del reclamo e l'inammissibilità delle avverse istanze atteso che il creditore che non ha depositato, nel termine all'uopo assegnatogli per l'integrazione della documentazione prodotta, la certificazione richiesta, non può pretendere, in sede di reclamo, di essere rimesso nei termini o addirittura di essere autorizzato al deposito di una perizia tecnica di parte che vada a sostituire la certificazione ipocatastale o notarile necessaria ai fini della vendita dell'immobile pignorato.
Tanto premesso, deve osservarsi preliminarmente che priva di pregio si palesa l'eccezione di parte reclamata relativa all'asserita inammissibilità del proposto reclamo per inosservanza delle nuove disposizioni di legge introdotte dalla c.d. riforma Cartabia sulle indicazioni e gli avvertimenti che devono essere inseriti nell'atto introduttivo del giudizio ai sensi del riformulato art. 163 c.p.c. Ed invero, come noto, la disposizione di cui all'art. 163 c.p.c. si riferisce al contenuto dell'atto di citazione o degli altri atti la cui disciplina faccia espressamente richiamo a detta disposizione codicistica;
mentre, nella specie, l'art. 630, comma 3, c.p.c. in merito al reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva rimanda alle forme di cui all'art. 178, commi 3, 4 e 5, c.p.c. in relazione ai quali alcun intervento innovativo è stato operato dalla riforma Cartabia.
Ciò posto, il Collegio ritiene, tuttavia, che le censure mosse dalla reclamante non siano suscettibili di accoglimento e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
I motivi di gravame con cui la reclamante ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione devono, infatti, essere disattesi per le seguenti ragioni.
3 Dalla reclamata ordinanza si evince che: “- Con precedente provvedimento il GE rilevava che la documentazione ipocatastale fosse insufficiente in quanto non risulta il titolo di provenienza dell'originario dante causa e assegnava a parte Persona_1 creditrice, ex art. 567 c.p.c., termine perentorio di 60 giorni per depositare atto trascritto di acquisto in capo all'originario dante causa (o a depositare certificazione notarile integrativa) fino a risalire al ventennio anteriore al pignoramento;
- dalla documentazione integrativa continua a non emergere il titolo di provenienza dell'originario dante causa;
- che l'appartenenza del bene al debitore, Persona_1 che è presupposta nel pignoramento, deve trovare riscontro nei registri immobiliari, posto che la titolarità del bene in capo al debitore e la opponibilità di tale titolo si pone, infatti, quale condizione per la procedibilità dell'espropriazione tanto a tutela degli aspiranti all'acquisto quanto della fruttuosità dell'esecuzione;- - che per il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.) affinché il creditore che abbia trascritto il pignoramento possa far salvo il proprio acquisto nei confronti dei terzi che abbiano a loro volta trascritto titoli contro il debitore o i suoi danti causa è necessario che gli atti di acquisto a titolo derivativo del debitore e dei suoi precedenti danti causa risultino trascritti in via continuativa e che prioritario sia il relativo acquisto da colui che ha ceduto il bene anche al terzo (o ai suoi danti causa); - che alla carenza documentale non può supplire né l 'acquisto a titolo originario invocato dal creditore procedente ma non trascritto, né il precedente atto di compravendita, indicato nella documentazione integrativa, ma parimenti non trascritto;
- che la legge non prevede la concessione di ulteriore termine per svolgere indagini integrative sull'appartenenza effettiva del bene alla parte esecutata”. Alla stregua di tali motivazioni il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della relativa procedura esecutiva.
L'operato del giudice dell'esecuzione risulta corretto ed immune da censure.
Ed infatti, è invalso il principio per il quale, nel processo esecutivo, spetta al giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore
(v. Cass. civ. Sez. III, 11638 del 26.5.2014; Cass. 15597/19). Tale principio deve essere, però, coordinato con altro principio cardine in materia posto dall'art. 2650 c.c., vale a dire il principio della continuità delle trascrizioni.
Ed invero, l'art. 567 comma 2 c.p.c. prevede che “il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
In realtà, anche se la norma non lo richiede espressamente, le ispezioni ipotecarie debbono essere condotte in modo da risalire fino al primo atto d'acquisto anteriore al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento, per consentire di raggiungere un ragionevole grado di certezza circa la titolarità, in capo all'esecutato, del diritto
4 pignorato e assicurare, in questo modo, la stabilità della vendita in danno del debitore, perché l'assenza della titolarità dominicale in capo a costui non la legittima (v. Cass. civ., sez. III, 11.6.2019, n. 15597; 8.2.2023, n. 3746). Ai fini della procedibilità dell'esecuzione è, dunque, necessaria la produzione del titolo attestante la proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto, regolarmente trascritto, precedente al ventennio a decorrere dalla stessa trascrizione del pignoramento.
Per i giudici di legittimità, infatti, è necessario risalire all'ultimo acquisto anteriore al ventennio addirittura anche allorquando la trascrizione a favore dell'esecutato, o di un suo dante causa, ricada nel ventennio stesso, onde poter così verificare se vi sia continuità delle trascrizioni nonché se siano trascritte formalità pregiudizievoli ovvero iscritte ipoteche contro i danti causa dell'esecutato. Ed invero, premesso che la verifica della titolarità dei beni da parte del Giudice dell'esecuzione è di natura formale, per indici documentali, e non sostanziale, lo scopo della norma di cui all'art. 567 c,p,c, (con il richiamo ai certificati delle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento), non può che essere quello “di garantire, con un grado di ragionevole probabilità, che l'espropriazione sia condotta su beni dell'esecutato, correttamente individuati quanto ai diritti spettanti sui medesimi all'esecutato stesso, e quanto ai relativi pesi, quali tipicamente le ipoteche, su tali beni.
(…). Risalire all'ultimo acquisto, idoneamente trascritto, anteriore al ventennio, a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa, è la necessaria premessa per conferire attendibilità alle risultanze infraventennali cui, per sintesi legislativa, si è riferito il legislatore” (v. Cass. civ., sez. III, 11.6.2019, n. 15597).
In difetto di riscontro dell'idoneo titolo di acquisto, debitamente trascritto, del bene da parte del dante causa non è possibile attestarne la titolarità in capo allo stesso né, a cascata, in capo al debitore esecutato. Né, per come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione nella reclamata ordinanza, a tale carenza documentale può supplire l'acquisto a titolo originario invocato dal creditore, in mancanza di una trascrizione in tal senso, né il precedente atto di compravendita richiamato nella documentazione integrativa prodotta in quanto anch'esso parimenti non trascritto, atteso che ciò presupporrebbe l'accertamento di una determinata serie di presupposti, la cui verifica non può essere effettuata dal giudice dell'esecuzione esorbitando la stessa dai poteri a quest'ultimo demandati.
Orbene, nella specie, la trascrizione di un idoneo atto di acquisto in favore del dante causa del debitore esecutato, in grado dunque di far ritenere rispettato il principio della continuità delle trascrizioni, non risulta sussistente né nella documentazione ipocatastale prodotta originariamente dal creditore né in quella integrativa prodotta successivamente ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c.
Sicché, non rinvenendosi il titolo di provenienza dell'originario dante causa, non è possibile dare corso alla vendita forzata e, scaduto il termine perentorio all'uopo concesso dal giudice per l'integrazione documentale ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c. senza che sia stata colmata tale carenza da parte del creditore, al Giudice
5 dell'esecuzione non resta che dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della relativa procedura esecutiva ai sensi del citato art. 567 c.p.c.
Nella specie, dunque, la decisione del Giudice dell'esecuzione risulta pienamente condivisa dal Collegio atteso che le doglianze della reclamante sono destituite di fondamento e meritevoli di essere disattese.
Sicché, il reclamo deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata ordinanza del 24.1.2024 resa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 105/2022 R.G.E.I Tribunale di Paola.
In ragione della peculiarità della fattispecie e considerata la particolarità delle questioni di diritto trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 24.1.2024 resa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 105/2022 R.G.E.I. Tribunale di Paola;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
- dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Grazia Elia Antonio Scortecci
6
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Scortecci Presidente dr. Luigi Varrecchione Giudice dr. Maria Grazia Elia Giudice relatore in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 157/2024, vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Achille Parte_1 C.F._1
Tenuta reclamante
e
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Maurizio Cava reclamato
Oggetto: reclamo ex artt. 630 c.p.c.
Conclusioni: come in atti. ha proposto in data 12.2.2024 reclamo avverso l'ordinanza del 24.1.2024, Parte_1 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 105/2022 R.G.E.I, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento immobiliare e la conseguente estinzione della predetta procedura esecutiva.
La reclamante ha chiesto al Tribunale di annullare la detta ordinanza reclamata, resa dal
Giudice dell'esecuzione, e di rimettere gli atti a detto Giudice per la prosecuzione della procedura esecutiva n. 105/22 R.G.E.I. sulla base degli atti già acquisiti, da ritenere, allo stato, sufficienti al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 567 c.p.c., o, in via subordinata, di concedere una proroga o, comunque, di rimettere in termini l'esecutante per provvedere al deposito di certificazione inerente il periodo precedente al ventennio
1 anteriore all'eseguito pignoramento o anche per depositare un'apposita perizia tecnica di parte da autorizzare e ritenere utilizzabile allo scopo.
A tal fine, la reclamante ha rilevato: - di aver depositato, successivamente all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare, la Certificazione dell'Agenzia delle Entrate UPT di Cosenza sulle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato ed al soggetto titolare effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento ex art. 567, comma 2, c.p.c.; - che il Giudice dell'esecuzione, ritenuta insufficiente la documentazione ipocatastale depositata, in quanto dalla stessa non risultava il titolo di provenienza dell'originario dante causa , ed evidenziata la necessità di Persona_1 verificare la trascrizione dell'atto di provenienza di quest'ultimo, invitava l'odierna reclamante, in qualità di creditore, a depositare atto trascritto di acquisto in capo all'originario dante causa (o a depositare certificazione notarile integrativa) fino a risalire al ventennio anteriore al pignoramento;
- che l'esecutante depositava due ispezioni ipotecarie telematiche del 12.6.23 da cui risultavano trascritti in ordine all'immobile pignorato (F. 47, partic. 476, sub 7), oltre al pignoramento immobiliare de quo, nel ventennio solo l'atto di acquisto del debitore esecutato dal CP_1 padre (trascriz. 4.7.12 – RP 14004- RG 16984), mentre antecedentemente Persona_1 al ventennio, e precisamente in data 3.8.1991, solo la trascrizione dell'atto tra vivi per Notar rep. 24388 del 25.7.1991 (trascriz. 3.8.1991 – RP 13522 – Persona_2
RG 16184) relativo però ad altro immobile e precisamente al soprastante lastrico;
- che, per tale motivo, sempre entro i termini assegnati, provvedeva a depositare copia dell'atto pubblico di permuta del 20.6.2012 rep. 99 e racc. 60 Notaio , con cui Per_3
è divenuto proprietario del bene pignorato, nonché la relazione del CP_1
Notaio avv. Antonio Montesano attestante che l'immobile oggetto della procedura esecutiva di cui trattasi è pervenuto a con il predetto atto di permuta del CP_1
20.6.2012 dal padre e che a quest'ultimo il bene è probabilmente Persona_1 pervenuto in virtù del principio dell'accessione per averlo costruito sul terreno da questi acquistato con atto a rogito notaio di Maratea del 2.2.1966 da Per_4 Persona_5 registrato a Lauria (PZ) il 10.2.1966. La reclamante ha dedotto, altresì, di aver richiesto al Giudice dell'esecuzione che la procedura proseguisse sulla base degli atti acquisiti o, in subordine, che, constatata l'inesistenza del richiesto “atto trascritto di acquisto in capo all'originario dante causa” nel ventennio anteriore al pignoramento, venisse concessa una proroga del termine per espletare e depositare un'apposita perizia tecnica di parte al fine di accertare la corrispondenza dell'appartamento pignorato con quello facente parte dell'edificio costruito da sul terreno acquistato con l'atto del Persona_1
1966; che, ciò nonostante, il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza per cui è reclamo, dichiarava l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura sul presupposto della insufficienza della documentazione integrativa depositata a far emergere il titolo di provenienza dell'originario dante causa e ciò anche Persona_1 per il “principio della continuità delle trascrizioni (ex art. 2650 c.c.)”.
La reclamante ha, dunque, eccepito che il Giudice dell'esecuzione con la reclamata ordinanza avrebbe erroneamente disposto l'inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito e trascritto sul bene del debitore, nonché la conseguente estinzione della relativa procedura esecutiva sopra indicata, atteso che essa reclamante avrebbe provato la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile
2 avendo proceduto a depositare sia l'atto di acquisto intervenuto in favore dello stesso esecutato sia la certificazione ipocatastale da cui risulta la trascrizione di detto atto in data 4.7.2012. Inoltre, l'odierna reclamante ha eccepito che lo stesso Giudice dell'esecuzione, nel disporre l'integrazione della documentazione depositata dal creditore, avrebbe invitato quest'ultimo a depositare atto trascritto di acquisto in capo all'originario dante causa (o a depositare certificazione notarile integrativa) fino a risalire al ventennio anteriore al pignoramento, e non addirittura al periodo
“antecedente” a tale ventennio per come poi, invece, preteso con la reclamata ordinanza di estinzione, difformemente a quanto richiesto in precedenza e a quanto prescritto dalla stessa normativa di riferimento;
che, inoltre, l'art. 567, terzo comma, c.p.c. prevede l'inefficacia del pignoramento in caso di mancata integrazione della documentazione nel termine assegnato dal giudice mentre, nel caso di specie, ciò non si sarebbe verificato in quanto il giudice dell'esecuzione aveva richiesto, ad integrazione, la certificazione del ventennio (debitamente prodotta) e non quella precedente;
che, infine, dalla relazione notarile e dalla certificazione depositate non risultano altri atti trascritti nel ventennio antecedente il pignoramento. Ha, pertanto, concluso che il creditore ha pienamente assolto gli obblighi in merito sullo stesso gravanti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.4.2024, si è costituito CP_1
il quale, nell'impugnare e contestare le avverse istanze, ha chiesto in via
[...] preliminare di dichiarare l'inammissibilità del promosso reclamo, e nel merito il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio. Ha a tal fine, in particolare, eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo di lite per violazione delle nuove disposizioni di legge sul contenuto dell'atto di cui alla Riforma Cartabia;
nonché l'infondatezza del reclamo e l'inammissibilità delle avverse istanze atteso che il creditore che non ha depositato, nel termine all'uopo assegnatogli per l'integrazione della documentazione prodotta, la certificazione richiesta, non può pretendere, in sede di reclamo, di essere rimesso nei termini o addirittura di essere autorizzato al deposito di una perizia tecnica di parte che vada a sostituire la certificazione ipocatastale o notarile necessaria ai fini della vendita dell'immobile pignorato.
Tanto premesso, deve osservarsi preliminarmente che priva di pregio si palesa l'eccezione di parte reclamata relativa all'asserita inammissibilità del proposto reclamo per inosservanza delle nuove disposizioni di legge introdotte dalla c.d. riforma Cartabia sulle indicazioni e gli avvertimenti che devono essere inseriti nell'atto introduttivo del giudizio ai sensi del riformulato art. 163 c.p.c. Ed invero, come noto, la disposizione di cui all'art. 163 c.p.c. si riferisce al contenuto dell'atto di citazione o degli altri atti la cui disciplina faccia espressamente richiamo a detta disposizione codicistica;
mentre, nella specie, l'art. 630, comma 3, c.p.c. in merito al reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva rimanda alle forme di cui all'art. 178, commi 3, 4 e 5, c.p.c. in relazione ai quali alcun intervento innovativo è stato operato dalla riforma Cartabia.
Ciò posto, il Collegio ritiene, tuttavia, che le censure mosse dalla reclamante non siano suscettibili di accoglimento e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
I motivi di gravame con cui la reclamante ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione devono, infatti, essere disattesi per le seguenti ragioni.
3 Dalla reclamata ordinanza si evince che: “- Con precedente provvedimento il GE rilevava che la documentazione ipocatastale fosse insufficiente in quanto non risulta il titolo di provenienza dell'originario dante causa e assegnava a parte Persona_1 creditrice, ex art. 567 c.p.c., termine perentorio di 60 giorni per depositare atto trascritto di acquisto in capo all'originario dante causa (o a depositare certificazione notarile integrativa) fino a risalire al ventennio anteriore al pignoramento;
- dalla documentazione integrativa continua a non emergere il titolo di provenienza dell'originario dante causa;
- che l'appartenenza del bene al debitore, Persona_1 che è presupposta nel pignoramento, deve trovare riscontro nei registri immobiliari, posto che la titolarità del bene in capo al debitore e la opponibilità di tale titolo si pone, infatti, quale condizione per la procedibilità dell'espropriazione tanto a tutela degli aspiranti all'acquisto quanto della fruttuosità dell'esecuzione;- - che per il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.) affinché il creditore che abbia trascritto il pignoramento possa far salvo il proprio acquisto nei confronti dei terzi che abbiano a loro volta trascritto titoli contro il debitore o i suoi danti causa è necessario che gli atti di acquisto a titolo derivativo del debitore e dei suoi precedenti danti causa risultino trascritti in via continuativa e che prioritario sia il relativo acquisto da colui che ha ceduto il bene anche al terzo (o ai suoi danti causa); - che alla carenza documentale non può supplire né l 'acquisto a titolo originario invocato dal creditore procedente ma non trascritto, né il precedente atto di compravendita, indicato nella documentazione integrativa, ma parimenti non trascritto;
- che la legge non prevede la concessione di ulteriore termine per svolgere indagini integrative sull'appartenenza effettiva del bene alla parte esecutata”. Alla stregua di tali motivazioni il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della relativa procedura esecutiva.
L'operato del giudice dell'esecuzione risulta corretto ed immune da censure.
Ed infatti, è invalso il principio per il quale, nel processo esecutivo, spetta al giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore
(v. Cass. civ. Sez. III, 11638 del 26.5.2014; Cass. 15597/19). Tale principio deve essere, però, coordinato con altro principio cardine in materia posto dall'art. 2650 c.c., vale a dire il principio della continuità delle trascrizioni.
Ed invero, l'art. 567 comma 2 c.p.c. prevede che “il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
In realtà, anche se la norma non lo richiede espressamente, le ispezioni ipotecarie debbono essere condotte in modo da risalire fino al primo atto d'acquisto anteriore al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento, per consentire di raggiungere un ragionevole grado di certezza circa la titolarità, in capo all'esecutato, del diritto
4 pignorato e assicurare, in questo modo, la stabilità della vendita in danno del debitore, perché l'assenza della titolarità dominicale in capo a costui non la legittima (v. Cass. civ., sez. III, 11.6.2019, n. 15597; 8.2.2023, n. 3746). Ai fini della procedibilità dell'esecuzione è, dunque, necessaria la produzione del titolo attestante la proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto, regolarmente trascritto, precedente al ventennio a decorrere dalla stessa trascrizione del pignoramento.
Per i giudici di legittimità, infatti, è necessario risalire all'ultimo acquisto anteriore al ventennio addirittura anche allorquando la trascrizione a favore dell'esecutato, o di un suo dante causa, ricada nel ventennio stesso, onde poter così verificare se vi sia continuità delle trascrizioni nonché se siano trascritte formalità pregiudizievoli ovvero iscritte ipoteche contro i danti causa dell'esecutato. Ed invero, premesso che la verifica della titolarità dei beni da parte del Giudice dell'esecuzione è di natura formale, per indici documentali, e non sostanziale, lo scopo della norma di cui all'art. 567 c,p,c, (con il richiamo ai certificati delle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento), non può che essere quello “di garantire, con un grado di ragionevole probabilità, che l'espropriazione sia condotta su beni dell'esecutato, correttamente individuati quanto ai diritti spettanti sui medesimi all'esecutato stesso, e quanto ai relativi pesi, quali tipicamente le ipoteche, su tali beni.
(…). Risalire all'ultimo acquisto, idoneamente trascritto, anteriore al ventennio, a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa, è la necessaria premessa per conferire attendibilità alle risultanze infraventennali cui, per sintesi legislativa, si è riferito il legislatore” (v. Cass. civ., sez. III, 11.6.2019, n. 15597).
In difetto di riscontro dell'idoneo titolo di acquisto, debitamente trascritto, del bene da parte del dante causa non è possibile attestarne la titolarità in capo allo stesso né, a cascata, in capo al debitore esecutato. Né, per come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione nella reclamata ordinanza, a tale carenza documentale può supplire l'acquisto a titolo originario invocato dal creditore, in mancanza di una trascrizione in tal senso, né il precedente atto di compravendita richiamato nella documentazione integrativa prodotta in quanto anch'esso parimenti non trascritto, atteso che ciò presupporrebbe l'accertamento di una determinata serie di presupposti, la cui verifica non può essere effettuata dal giudice dell'esecuzione esorbitando la stessa dai poteri a quest'ultimo demandati.
Orbene, nella specie, la trascrizione di un idoneo atto di acquisto in favore del dante causa del debitore esecutato, in grado dunque di far ritenere rispettato il principio della continuità delle trascrizioni, non risulta sussistente né nella documentazione ipocatastale prodotta originariamente dal creditore né in quella integrativa prodotta successivamente ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c.
Sicché, non rinvenendosi il titolo di provenienza dell'originario dante causa, non è possibile dare corso alla vendita forzata e, scaduto il termine perentorio all'uopo concesso dal giudice per l'integrazione documentale ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c. senza che sia stata colmata tale carenza da parte del creditore, al Giudice
5 dell'esecuzione non resta che dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della relativa procedura esecutiva ai sensi del citato art. 567 c.p.c.
Nella specie, dunque, la decisione del Giudice dell'esecuzione risulta pienamente condivisa dal Collegio atteso che le doglianze della reclamante sono destituite di fondamento e meritevoli di essere disattese.
Sicché, il reclamo deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata ordinanza del 24.1.2024 resa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 105/2022 R.G.E.I Tribunale di Paola.
In ragione della peculiarità della fattispecie e considerata la particolarità delle questioni di diritto trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 24.1.2024 resa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 105/2022 R.G.E.I. Tribunale di Paola;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
- dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Grazia Elia Antonio Scortecci
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