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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al N° 696 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da in proprio (C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Burattini e dall'avv. Fabiola FRni per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), in persona del Controparte_1 C.F._4 procuratore speciale avv. la quale è rappresentata e difesa in CP_2 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
-APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE' CONTRO
avv. (C.F. ), rappresentato e difeso in CP_3 CP_4 C.F._5 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- APPELLATO –
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
e quali genitori responsabili per il Parte_1 Controparte_5 minore (C.F. Persona_1 C.F._6
-APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza depositata dal Tribunale di ON in data
11.07.2023 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 3699/2021 R.G.
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di ON, adversiis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza In via principale e nel merito: in parziale riforma dell'ordinanza impugnata accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la qualità di eredi dei sig.ri , Pt_2 Pt_1
e e la qualità di legatari ex art. 654 c Pt_3 Controparte_1
FR IN e del minore con la conseguenza che nulla è Persona_1 dovuto in loro favore;
Nel merito in via alternativa: interpretare il testamento accertando che le disposizioni testamentare della sig.ra costituiscano legati ex art. Persona_2
654 cc e per l'effetto accertare e dichiarare che i beneficiari delle polizze
pagina 2 di 14 assicurative sono gli eredi legittimi in vita al momento dell'apertura della successione;
Nel merito in via subordinata: nel caso in cui l'adito Tribunale accerti che la disposizione testamentarie della sig.ra in favore di , e Persona_2 Pt_2 CP_1
e di FR IN titutio ex r a la Persona_1 somma pretesa dal ricorrente all'importo di € 18.111,20, quale quota delle polizze assicurative, condannando gli eredi , e a Pt_2 Pt_1 Pt_3 Controparte_1 corrispondere la quota di € 4.527,80 ciascuno, e per l'effetto riconoscere che la medesima somma complessiva andrà corrisposta anche al minore
[...]
Per_1 ito in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui l'adita Corte accerti che la disposizione a favore dell'avv. FR IN costituita legato ai sensi dell'art. 653 cpc, a fronte del predetto accertamento, condannare gli eredi
e a corrispondere, in favore di tutti i legatari Persona_3 Controparte_1
, e e a FR IN), pro quota, la differenza Pt_2 CP_1 Persona_1 tra quanto dai predetti percepito e quanto disposto in loro favore. Condannare il sig. FR IN a rifondere quanto percepito in esecuzione dell'ordinanza di primo grado e corrisposto con animo di ripetizione successivamente alla proposizione del gravame, come da documentazione che si allega. Sull'appello incidentale proposto dal sig. Controparte_1
Nel merito: rigettare l'appello in quanto ina to. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNPA come per legge. “
Per l'appellato ed appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis: In via preliminare (…) In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dagli appellanti sig. e in quanto infondato in fatto e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 dirit e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di ON, Giudice Dott.ssa Silvia Corinaldesi n. 7208/2023 pubblicata in data 11.7.2023, all'esito del procedimento contenzioso civile rubricato al n. 3699/2021 R.G. nella parte in cui, in parte motiva, ha statuito che con la disposizione testamentaria "i denari che risulteranno alla mia morte verranno così ripartiti...." la sig.ra Persona_2 ha voluto istituire quattro eredi ex re certa ovvero Parte_2 CP_1
FR IN e nonché l
[...] Persona_1 somme contenute nelle polizze CNP Vita sottoscritte dalla sig.ra Persona_2 dovessero essere considerate ai fini del patrimonio mobiliare secondo disposizioni testamentarie tra i predetti soggetti;
Ed inoltre, nel merito ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto, pagina 3 di 14 riformare parzialmente l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha statuito "CONDANNA i convenuti e Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
a cor f o Controparte_1
e quanto effettivamente versato, e dunque € 27.276,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo" per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto:
- in via principale: accogliere integralmente la domanda spiegata dal sig. CP_1 nel giudizio di primo grado ovvero nella parte in cui, u
[...] interpretato il testamento della sig.ra , chiedeva "per l'effetto emettere ogni Per_2 altra pronuncia o statuizione comun nnessa o dipendente dalla domanda che precede anche in ordine ai diritti/quote spettanti a ciascuno nonché alla connessa partecipazione a debiti ereditari. In ogni caso esentando dalla condanna il sig. sia alla Controparte_1 refusione e/o restituzione di somme in favore ragioni di cui in narrativa (cfr. paragrafo D), nonché in ordine alle spese di lite avendo lo stesso sig. cercato di evitare il presente giudizio per Controparte_1 tutte le ragioni di cui in narrativa (cfr. paragrafo A)."; e, di conseguenza, riconoscere al sig. il diritto di vedersi rifondere e/o restituire la Controparte_1 somma di € 7.190, g. IN;
- in subordine: laddove venisse confermata la condanna del sig. Controparte_1 al pagamento delle somme pretese e riconosciute dal Tribunale IN, riformare comunque l'ordinanza impugnata nella parte in cui, oltre al capitale, ha imposto il pagamento degli interessi maturati dal dovuto al saldo in quanto illegittima ed ingiustificata per tutte le ragioni di cui in narrativa;
e, di conseguenza, riconoscere al sig. il diritto di vedersi rifondere Controparte_1
e/o restituire la somma di € 371,72 già versata al sig. IN a tale titolo;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del primo e del secondo grado di giudizio.”
Per l'appellato:
“l'On.le Collegio della Corte di Appello di ON, Voglia contrariis rejectis IN VIA PRELIMINARE (…) NEL MERITO: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la ordinanza resa a seguito di procedimento ex 702 bis cpc dal Tribunale di ON cron. 7208/2023 emessa in data 11.07.2023 nel procedimento rg 3699/2021 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e CPA.”
pagina 4 di 14 FATTI DI CAUSA
FR IN si è rivolto ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. al Tribunale di
ON al fine di sentir accertare la propria qualità di erede della signora
[...]
deceduta ad ON in data 11.11.2018, in forza del testamento Per_2 olografo con cui la de cuius gli ha assegnato la somma pari ad euro 50.000,00; il ricorrente ha quindi chiesto che gli altri coeredi gli versino tale somma, previa detrazione di quanto ha già ricevuto prima dell'avvio del giudizio;
ha altresì domandato che venga dichiarato nulla o annullata la dichiarazione contenuta nella mail trasmessa ai coeredi in data 21.02.2019, con cui il IN si era impegnato ad accettare una somma anche inferiore rispetto a quella indicata nel testamento ove “la massa liquida del patrimonio” relitto dalla zia non fosse stata sufficiente a soddisfare tutti i legati.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, e hanno Pt_1 Pt_2 Parte_3 contestato la fondatezza del ricorso avversario, eccependo che la controparte sarebbe destinataria di un legato di specie ai sensi dell'art. 654 c.c. e che comunque resterebbe vincolata dall'impegno assunto in data 21.02.2019; hanno altresì contestato che possano essere ricondotte nell'asse ereditario le polizze assicurative stipulate dalla testatrice o che comunque il IN possa esserne beneficiario.
Si è costituito con separata comparsa aderendo alle Controparte_1 considerazioni svolte dal ricorrente e deducendo di aver anticipato spese nell'interesse della massa ereditaria.
Sono rimasti invece contumaci e quali genitori Parte_1 Controparte_5 responsabili per il minore Persona_1
Non avendo avuto esito la proposta conciliativa avanzata ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., con ordinanza in data 10.07.2023 il Tribunale ha dichiarato che FR
IN deve considerarsi erede della de cuius ed ha condannato tutti i resistenti a versargli l'importo residuo pari ad euro 27.276,00, oltre agli interessi al tasso pagina 5 di 14 legale;
ha altresì condannato , e a rifondere le spese in Pt_2 Pt_3 Parte_1 favore di entrambe le controparti costituite.
Dopo aver escluso che possano ravvisarsi profili d'invalidità nella dichiarazione trasmessa a mezzo mail in data 21.02.2019, il primo giudice ha ritenuto che
FR IN debba qualificarsi erede ex re certa al pari di , , Pt_2 Pt_3 Pt_1
e ha poi rilevato che l'asse ereditario è sufficiente a CP_1 Persona_1 realizzare tutte le disposizioni testamentarie, dovendosi tenere conto anche delle somme investite nelle polizze.
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello e Pt_1 Pt_2 Parte_3 censurando l'interpretazione della scheda testamentaria da parte del primo giudice e ribadendo che il IN sarebbe soltanto un legatario;
hanno altresì contestato la decisione del primo giudice di provvedere ad una sorta di collazione delle somme investite nelle polizze, ribadendo che il legato in favore del ricorrente sarebbe efficace solo nei limiti delle somme presenti al momento dell'apertura della successione;
hanno da ultimo eccepito che, ove fosse un coerede, egli potrebbe comunque beneficiare delle polizze solo in pari quota rispetto agli altri.
Costituendosi nella presente sede, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame principale ed ha proposto appello incidentale al fine di sentir accertare i propri crediti nei confronti della massa ereditaria, lamentando che il primo giudice abbia omesso qualsiasi pronuncia a riguardo;
in via subordinata, ha chiesto di essere esonerato dal pagamento degli interessi sulle somme riconosciute al
IN, non essendosi mai opposto al riconoscimento delle sue spettanze.
Si è altresì costituito FR IN, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 26.06.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 6 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, e censurano la Pt_1 Pt_2 Parte_3 pronuncia nel capo in cui il primo giudice ha interpretato il testamento olografo sottoscritto da ritenendo che debbano essere Persona_2 qualificati come coeredi ex re certa non soltanto , e Pt_1 Pt_2 Pt_3
ma anche FR IN e gli Controparte_1 Persona_1 appellanti ribadiscono invece di essere gli unici coeredi unitamente al cugino avendo la testatrice previsto in favore dell'odierno appellato e del CP_1 pronipote dei meri legati. Per_1
Tale motivo dev'essere accolto.
E' stato infatti chiarito che l'attribuzione di singoli beni “da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio” (leggasi ad esempio Cass. Sez.
II, sentenza n. 42121 del 31.12.2021).
E' stata quindi ravvisata una disposizione a titolo universale nell'attribuzione della generalità dei beni mobili e di una quota di un immobile (cfr. Cass.
Sez. 6-2, ordinanza n. 6125 del 05.03.2020) o comunque in ogni ipotesi in cui, all'esito di un'approfondita verifica della volontà del testatore, debba ritenersi che egli abbia “inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n. 24163
pagina 7 di 14 del 25.10.2013), “mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
23393 del 06.10.2017).
Nel caso di specie, la qualità di erede dev'essere riconosciuta in primo luogo a cui la zia ha attribuito per testamento l'intera proprietà Parte_3 dell'appartamento di via del Castellano ed una quota del terreno di via del
Castellano, del capannone a Senigallia e dell'appartamento in via
Palombare.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda e Pt_2 [...]
cui sono state attribuite ulteriori quote di comproprietà del Pt_1 terreno, del capannone e dell'appartamento in via Palombare: è del resto indicativo il fatto che agli odierni appellanti la testatrice abbia attribuito pro quota anche il contenuto della casa di via Palombare “e quant'altro esista”.
Dev'essere altresì individuato quale coerede cui la zia ha Controparte_1 attribuito un'ulteriore quota di comproprietà del citato capannone.
Dopo aver disposto dei propri beni immobili, poi, la testatrice ha previsto quattro legati aventi ad oggetto beni di valore sostanzialmente modesto rispetto al complessivo asse ereditario (una vetrinetta con i soprammobili in essa contenuti, uno stipo contenente armi, un mobile contenente tovaglie ed una pelliccia).
Con la disposizione successiva, la cui natura è stata ampiamente discussa tra le parti, la testatrice ha infine previsto che “i denari che risulteranno alla mia morte verranno così ripartiti: a € 75.000,00 Parte_2
(settantacinquemila), a € 50.000,00 (cinquantamila), a Controparte_1
FR IN € 50.000,00 (cinquantamila), a € Persona_1
10.000,00 (diecimila)”.
Secondo la ricostruzione dell'odierno appellato (condivisa dal primo giudice), attraverso tale disposizione la testatrice avrebbe designato anche il IN quale erede ex re certa.
Dalla lettura della scheda testamentaria, tuttavia, non emerge alcun elemento dal quale possa ragionevolmente desumersi che Persona_2
pagina 8 di 14 abbia inteso la somma in questione quale quota del proprio patrimonio, piuttosto che non un mero legato in favore del nipote del proprio marito premorto per cui nutriva un particolare affetto.
Elementi in tal senso non possono desumersi dall'entità della somma attribuita, tenuto conto delle risorse di cui disponeva la signora;
altrettanto irrilevante è l'interpretazione inizialmente condivisa dalle parti, in forza della quale anche il IN è stato chiamato a partecipare a talune spese discendenti dalla successione.
Non essendo stato provato che la testatrice abbia inteso attribuire all'odierno appellato una quota del proprio patrimonio, deve ritenersi che la disposizione sopra esaminata costituisca un tipico legato pecuniario.
Tali considerazioni valgono a maggior ragione per la disposizione in favore del minore cui la prozia ha lasciato una somma ben Persona_1 inferiore rispetto a quella destinata al IN.
In accoglimento della censura ed in parziale riforma della sentenza gravata, in conclusione, dev'essere dichiarato che , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_1 sono coeredi di mentre FR IN e
[...] Persona_2 [...] sono legatari. Per_1
2. Con il secondo motivo di appello, poi, e Pt_1 Pt_2 Parte_3 censurano la pronuncia nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto di dover includere nell'asse ereditario anche le polizze stipulate dalla de cuius; gli appellanti ribadiscono invece la natura assicurativa di tali polizze, non valutabili neppure ai fini di un'eventuale collazione in assenza di legittimari;
eccepiscono quindi che la disposizione testamentaria in favore del IN sarebbe efficace solo nei limiti delle somme presenti nel conto corrente della e dei titoli a lei intestati al momento della morte, tenuto CP_1 conto di quanto previsto dall'art. 654 c.c. e dell'impegno comunque assunto dal legatario nella mail in data 21.02.2019.
Tale censura dev'essere disattesa.
E' stato infatti chiarito che “l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca,
pagina 9 di 14 al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 cod. civ. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n. 24637 del
03.12.2010, nonché in senso analogo la sentenza n. 15931 della medesima
Sezione in data 28.07.2015).
Nel caso di specie, nessuna tra le parti dubita che la testatrice, disponendo in ordine ai “denari che risulteranno alla mia morte”, intendesse fare riferimento non soltanto alle somme disponibili sul proprio conto corrente, ma anche a quelle che risultavano già investite o che comunque lo sarebbero state in seguito;
sarebbe del resto irragionevole presumere che la dotata di adeguata cultura ed evidenti capacità di gestione del CP_1 proprio patrimonio, intendesse rinunciare a qualsiasi opportunità
d'investimento negli anni compresi tra la redazione del testamento, recante la data del 21.11.2013, ed il decesso, intervenuto in data 11.11.2018.
Gli odierni appellanti, tuttavia, ritengono che debba tenersi conto soltanto delle somme investite nei fondi comuni e nei titoli indicati nella attestazione della Unicredit prodotta quale doc. 10 del fascicolo di primo grado del
IN e non anche delle polizze prodotte quale allegato n.11 al medesimo fascicolo: a loro avviso, infatti, attraverso la stipula di contratti di natura assicurativa e la previsione dei soli eredi quali beneficiari la CP_1 avrebbe consapevolmente ridotto l'importo dei legati previsti nel pagina 10 di 14 testamento, incrementando la quota del proprio patrimonio riservata ai soli nipoti diretti.
Tale prospettazione non trova tuttavia riscontro ove si proceda alla lettura delle tre polizze sottoscritte dalla tra il febbraio 2014 ed il CP_1 settembre 2016: risultano a riguardo indicative la provenienza del contratto
(proposto e predisposto dalla banca presso la quale la donna conservava tutti i propri risparmi), la terminologia utilizzata nel modulo (in cui la viene indicata come “investitore/contraente”), l'entità delle somme CP_1 versate in tre distinte occasioni (rispettivamente pari ad euro 30.000,00, euro 55.000,00 ed infine euro 20.000,00) e l'espressa previsione dei criteri attraverso cui tali importi sarebbero stati investiti (leggasi ad esempio la terza pagina del citato allegato n. 11).
Sussistono quindi elementi adeguati a far ritenere che la de cuius abbia stipulato tali polizze non per assicurarsi da eventuali rischi, bensì quale ulteriore forma d'investimento rispetto ai fondi comuni ed ai titoli già detenuti;
risulta in ogni caso arduo ipotizzare che la intendesse in CP_1 tal modo ridurre l'importo dei legati, essendosi piuttosto attivata per conservare il valore del proprio patrimonio e favorire la piena attuazione delle proprie disposizioni testamentarie.
Secondo quanto emerso all'esito della comparizione delle parti dinanzi al primo giudice, del resto, grazie agli articolati investimenti scelti dalla risulta ancor oggi possibile dare attuazione a tutte le disposizioni CP_1 testamentarie (ed in particolar modo ai legati pecuniari, d'importo complessivamente pari ad euro 185.000,00), essendo stato lasciato un patrimonio mobiliare (incluse le polizze) d'importo pari ad euro 194.856,92 al momento dell'udienza tenutasi in data 08.02.2023.
In tale contesto, non sussistono ragioni per discutere dell'effettiva natura del legato oggetto di causa o delle conseguenze eventualmente discendenti dalle mail intercorse nel febbraio 2019, tenuto conto che i coeredi dispongono di risorse adeguate a consentire l'integrale adempimento dei pagina 11 di 14 legati previsti nel testamento senza dover preventivamente liquidare gli ulteriori cespiti ricevuti.
La pronuncia di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di FR IN a ricevere per intero il legato d'importo pari ad euro 50.000,00 disposto in suo favore dalla testatrice e, in considerazione di quanto già ricevuto prima dell'avvio del giudizio, ha condannato gli odierni appellanti e a versare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma residua pari ad euro 27.276,00.
3. Occorre a questo punto esaminare i tre motivi dell'appello incidentale proposto da il quale censura la decisione del primo Controparte_1 giudice di condannarlo a versare quanto riconosciuto al IN senza tener conto delle spese anticipate dall'appellante incidentale per conto dei coeredi e comunque senza procedere alla preventiva ripartizione dell'asse ereditario ed alla verifica dei crediti e dei debiti nell'ambito della comunione;
il chiede altresì in via subordinata di essere esonerato dal CP_1 pagamento degli interessi sulle somme dovute al IN, non avendo mai contestato le sue richieste ed avendovi anzi aderito anche nel corso del giudizio.
Tutte le censure sollevate dall'appellante incidentale debbono essere disattese.
Non può infatti ravvisarsi alcun obbligo di concorrere alle spese ereditarie a carico del IN, riconosciuto nella presente sede quale semplice legatario.
Come già evidenziato dal primo giudice nell'ordinanza interlocutoria in data
20.01.2023, poi, il presente giudizio ha ad oggetto solo l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni previste dalla testatrice: in assenza di specifiche e tempestive domande, pertanto, non sussistono ragioni per approfondire le questioni legate alla divisione del compendio ereditario, neppure per quanto riguarda le spese eventualmente anticipate dall'uno o dall'altro coerede ed i conseguenti obblighi di rimborso.
Né può condividersi la tesi dell'appellante incidentale secondo cui tale domanda sarebbe stata proposta nella propria comparsa di costituzione pagina 12 di 14 dinanzi al primo giudice mediante la generica richiesta di “emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede anche in ordine ai diritti/quote spettanti a ciascuno nonché alla connessa partecipazione ai debiti ereditari”.
Il legato attribuito dalla testatrice al IN costituisce da ultimo un credito pecuniario liquido ed esigibile sul quale sono maturati gli interessi al tasso legale ai sensi degli artt. 1282 e 1284 comma I c.c., restando a riguardo irrilevante il comportamento assunto dal ancor prima della avvio CP_1 del presente giudizio.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della peculiarità e controvertibilità della vicenda e della parziale reciproca soccombenza, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
In accoglimento della domanda proposta nell'atto di appello, pertanto, il
IN dev'essere condannato a restituire in favore delle controparti le maggiori somme riscosse in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ON, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso l'ordinanza depositata Parte_1 Parte_2 Parte_3 dal Tribunale di ON in data 11.07.2023 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 3699/2021 R.G. così provvede: pagina 13 di 14 In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della pronuncia gravata,
DICHIARA che FR IN e sono beneficiari di legati in Persona_1 forza del testamento di recante la data del 21.11.2013. Persona_2
DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_1
CONFERMA nel resto l'ordinanza appellata.
DA' ATTO che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in ON nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Valentina Rascioni dr. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al N° 696 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da in proprio (C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Burattini e dall'avv. Fabiola FRni per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), in persona del Controparte_1 C.F._4 procuratore speciale avv. la quale è rappresentata e difesa in CP_2 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
-APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE' CONTRO
avv. (C.F. ), rappresentato e difeso in CP_3 CP_4 C.F._5 proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- APPELLATO –
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
e quali genitori responsabili per il Parte_1 Controparte_5 minore (C.F. Persona_1 C.F._6
-APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza depositata dal Tribunale di ON in data
11.07.2023 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 3699/2021 R.G.
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di ON, adversiis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza In via principale e nel merito: in parziale riforma dell'ordinanza impugnata accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la qualità di eredi dei sig.ri , Pt_2 Pt_1
e e la qualità di legatari ex art. 654 c Pt_3 Controparte_1
FR IN e del minore con la conseguenza che nulla è Persona_1 dovuto in loro favore;
Nel merito in via alternativa: interpretare il testamento accertando che le disposizioni testamentare della sig.ra costituiscano legati ex art. Persona_2
654 cc e per l'effetto accertare e dichiarare che i beneficiari delle polizze
pagina 2 di 14 assicurative sono gli eredi legittimi in vita al momento dell'apertura della successione;
Nel merito in via subordinata: nel caso in cui l'adito Tribunale accerti che la disposizione testamentarie della sig.ra in favore di , e Persona_2 Pt_2 CP_1
e di FR IN titutio ex r a la Persona_1 somma pretesa dal ricorrente all'importo di € 18.111,20, quale quota delle polizze assicurative, condannando gli eredi , e a Pt_2 Pt_1 Pt_3 Controparte_1 corrispondere la quota di € 4.527,80 ciascuno, e per l'effetto riconoscere che la medesima somma complessiva andrà corrisposta anche al minore
[...]
Per_1 ito in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui l'adita Corte accerti che la disposizione a favore dell'avv. FR IN costituita legato ai sensi dell'art. 653 cpc, a fronte del predetto accertamento, condannare gli eredi
e a corrispondere, in favore di tutti i legatari Persona_3 Controparte_1
, e e a FR IN), pro quota, la differenza Pt_2 CP_1 Persona_1 tra quanto dai predetti percepito e quanto disposto in loro favore. Condannare il sig. FR IN a rifondere quanto percepito in esecuzione dell'ordinanza di primo grado e corrisposto con animo di ripetizione successivamente alla proposizione del gravame, come da documentazione che si allega. Sull'appello incidentale proposto dal sig. Controparte_1
Nel merito: rigettare l'appello in quanto ina to. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNPA come per legge. “
Per l'appellato ed appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis: In via preliminare (…) In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dagli appellanti sig. e in quanto infondato in fatto e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 dirit e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di ON, Giudice Dott.ssa Silvia Corinaldesi n. 7208/2023 pubblicata in data 11.7.2023, all'esito del procedimento contenzioso civile rubricato al n. 3699/2021 R.G. nella parte in cui, in parte motiva, ha statuito che con la disposizione testamentaria "i denari che risulteranno alla mia morte verranno così ripartiti...." la sig.ra Persona_2 ha voluto istituire quattro eredi ex re certa ovvero Parte_2 CP_1
FR IN e nonché l
[...] Persona_1 somme contenute nelle polizze CNP Vita sottoscritte dalla sig.ra Persona_2 dovessero essere considerate ai fini del patrimonio mobiliare secondo disposizioni testamentarie tra i predetti soggetti;
Ed inoltre, nel merito ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto, pagina 3 di 14 riformare parzialmente l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha statuito "CONDANNA i convenuti e Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
a cor f o Controparte_1
e quanto effettivamente versato, e dunque € 27.276,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo" per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto:
- in via principale: accogliere integralmente la domanda spiegata dal sig. CP_1 nel giudizio di primo grado ovvero nella parte in cui, u
[...] interpretato il testamento della sig.ra , chiedeva "per l'effetto emettere ogni Per_2 altra pronuncia o statuizione comun nnessa o dipendente dalla domanda che precede anche in ordine ai diritti/quote spettanti a ciascuno nonché alla connessa partecipazione a debiti ereditari. In ogni caso esentando dalla condanna il sig. sia alla Controparte_1 refusione e/o restituzione di somme in favore ragioni di cui in narrativa (cfr. paragrafo D), nonché in ordine alle spese di lite avendo lo stesso sig. cercato di evitare il presente giudizio per Controparte_1 tutte le ragioni di cui in narrativa (cfr. paragrafo A)."; e, di conseguenza, riconoscere al sig. il diritto di vedersi rifondere e/o restituire la Controparte_1 somma di € 7.190, g. IN;
- in subordine: laddove venisse confermata la condanna del sig. Controparte_1 al pagamento delle somme pretese e riconosciute dal Tribunale IN, riformare comunque l'ordinanza impugnata nella parte in cui, oltre al capitale, ha imposto il pagamento degli interessi maturati dal dovuto al saldo in quanto illegittima ed ingiustificata per tutte le ragioni di cui in narrativa;
e, di conseguenza, riconoscere al sig. il diritto di vedersi rifondere Controparte_1
e/o restituire la somma di € 371,72 già versata al sig. IN a tale titolo;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del primo e del secondo grado di giudizio.”
Per l'appellato:
“l'On.le Collegio della Corte di Appello di ON, Voglia contrariis rejectis IN VIA PRELIMINARE (…) NEL MERITO: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la ordinanza resa a seguito di procedimento ex 702 bis cpc dal Tribunale di ON cron. 7208/2023 emessa in data 11.07.2023 nel procedimento rg 3699/2021 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e CPA.”
pagina 4 di 14 FATTI DI CAUSA
FR IN si è rivolto ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. al Tribunale di
ON al fine di sentir accertare la propria qualità di erede della signora
[...]
deceduta ad ON in data 11.11.2018, in forza del testamento Per_2 olografo con cui la de cuius gli ha assegnato la somma pari ad euro 50.000,00; il ricorrente ha quindi chiesto che gli altri coeredi gli versino tale somma, previa detrazione di quanto ha già ricevuto prima dell'avvio del giudizio;
ha altresì domandato che venga dichiarato nulla o annullata la dichiarazione contenuta nella mail trasmessa ai coeredi in data 21.02.2019, con cui il IN si era impegnato ad accettare una somma anche inferiore rispetto a quella indicata nel testamento ove “la massa liquida del patrimonio” relitto dalla zia non fosse stata sufficiente a soddisfare tutti i legati.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, e hanno Pt_1 Pt_2 Parte_3 contestato la fondatezza del ricorso avversario, eccependo che la controparte sarebbe destinataria di un legato di specie ai sensi dell'art. 654 c.c. e che comunque resterebbe vincolata dall'impegno assunto in data 21.02.2019; hanno altresì contestato che possano essere ricondotte nell'asse ereditario le polizze assicurative stipulate dalla testatrice o che comunque il IN possa esserne beneficiario.
Si è costituito con separata comparsa aderendo alle Controparte_1 considerazioni svolte dal ricorrente e deducendo di aver anticipato spese nell'interesse della massa ereditaria.
Sono rimasti invece contumaci e quali genitori Parte_1 Controparte_5 responsabili per il minore Persona_1
Non avendo avuto esito la proposta conciliativa avanzata ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., con ordinanza in data 10.07.2023 il Tribunale ha dichiarato che FR
IN deve considerarsi erede della de cuius ed ha condannato tutti i resistenti a versargli l'importo residuo pari ad euro 27.276,00, oltre agli interessi al tasso pagina 5 di 14 legale;
ha altresì condannato , e a rifondere le spese in Pt_2 Pt_3 Parte_1 favore di entrambe le controparti costituite.
Dopo aver escluso che possano ravvisarsi profili d'invalidità nella dichiarazione trasmessa a mezzo mail in data 21.02.2019, il primo giudice ha ritenuto che
FR IN debba qualificarsi erede ex re certa al pari di , , Pt_2 Pt_3 Pt_1
e ha poi rilevato che l'asse ereditario è sufficiente a CP_1 Persona_1 realizzare tutte le disposizioni testamentarie, dovendosi tenere conto anche delle somme investite nelle polizze.
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello e Pt_1 Pt_2 Parte_3 censurando l'interpretazione della scheda testamentaria da parte del primo giudice e ribadendo che il IN sarebbe soltanto un legatario;
hanno altresì contestato la decisione del primo giudice di provvedere ad una sorta di collazione delle somme investite nelle polizze, ribadendo che il legato in favore del ricorrente sarebbe efficace solo nei limiti delle somme presenti al momento dell'apertura della successione;
hanno da ultimo eccepito che, ove fosse un coerede, egli potrebbe comunque beneficiare delle polizze solo in pari quota rispetto agli altri.
Costituendosi nella presente sede, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame principale ed ha proposto appello incidentale al fine di sentir accertare i propri crediti nei confronti della massa ereditaria, lamentando che il primo giudice abbia omesso qualsiasi pronuncia a riguardo;
in via subordinata, ha chiesto di essere esonerato dal pagamento degli interessi sulle somme riconosciute al
IN, non essendosi mai opposto al riconoscimento delle sue spettanze.
Si è altresì costituito FR IN, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 26.06.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 6 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, e censurano la Pt_1 Pt_2 Parte_3 pronuncia nel capo in cui il primo giudice ha interpretato il testamento olografo sottoscritto da ritenendo che debbano essere Persona_2 qualificati come coeredi ex re certa non soltanto , e Pt_1 Pt_2 Pt_3
ma anche FR IN e gli Controparte_1 Persona_1 appellanti ribadiscono invece di essere gli unici coeredi unitamente al cugino avendo la testatrice previsto in favore dell'odierno appellato e del CP_1 pronipote dei meri legati. Per_1
Tale motivo dev'essere accolto.
E' stato infatti chiarito che l'attribuzione di singoli beni “da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio” (leggasi ad esempio Cass. Sez.
II, sentenza n. 42121 del 31.12.2021).
E' stata quindi ravvisata una disposizione a titolo universale nell'attribuzione della generalità dei beni mobili e di una quota di un immobile (cfr. Cass.
Sez. 6-2, ordinanza n. 6125 del 05.03.2020) o comunque in ogni ipotesi in cui, all'esito di un'approfondita verifica della volontà del testatore, debba ritenersi che egli abbia “inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n. 24163
pagina 7 di 14 del 25.10.2013), “mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.
23393 del 06.10.2017).
Nel caso di specie, la qualità di erede dev'essere riconosciuta in primo luogo a cui la zia ha attribuito per testamento l'intera proprietà Parte_3 dell'appartamento di via del Castellano ed una quota del terreno di via del
Castellano, del capannone a Senigallia e dell'appartamento in via
Palombare.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda e Pt_2 [...]
cui sono state attribuite ulteriori quote di comproprietà del Pt_1 terreno, del capannone e dell'appartamento in via Palombare: è del resto indicativo il fatto che agli odierni appellanti la testatrice abbia attribuito pro quota anche il contenuto della casa di via Palombare “e quant'altro esista”.
Dev'essere altresì individuato quale coerede cui la zia ha Controparte_1 attribuito un'ulteriore quota di comproprietà del citato capannone.
Dopo aver disposto dei propri beni immobili, poi, la testatrice ha previsto quattro legati aventi ad oggetto beni di valore sostanzialmente modesto rispetto al complessivo asse ereditario (una vetrinetta con i soprammobili in essa contenuti, uno stipo contenente armi, un mobile contenente tovaglie ed una pelliccia).
Con la disposizione successiva, la cui natura è stata ampiamente discussa tra le parti, la testatrice ha infine previsto che “i denari che risulteranno alla mia morte verranno così ripartiti: a € 75.000,00 Parte_2
(settantacinquemila), a € 50.000,00 (cinquantamila), a Controparte_1
FR IN € 50.000,00 (cinquantamila), a € Persona_1
10.000,00 (diecimila)”.
Secondo la ricostruzione dell'odierno appellato (condivisa dal primo giudice), attraverso tale disposizione la testatrice avrebbe designato anche il IN quale erede ex re certa.
Dalla lettura della scheda testamentaria, tuttavia, non emerge alcun elemento dal quale possa ragionevolmente desumersi che Persona_2
pagina 8 di 14 abbia inteso la somma in questione quale quota del proprio patrimonio, piuttosto che non un mero legato in favore del nipote del proprio marito premorto per cui nutriva un particolare affetto.
Elementi in tal senso non possono desumersi dall'entità della somma attribuita, tenuto conto delle risorse di cui disponeva la signora;
altrettanto irrilevante è l'interpretazione inizialmente condivisa dalle parti, in forza della quale anche il IN è stato chiamato a partecipare a talune spese discendenti dalla successione.
Non essendo stato provato che la testatrice abbia inteso attribuire all'odierno appellato una quota del proprio patrimonio, deve ritenersi che la disposizione sopra esaminata costituisca un tipico legato pecuniario.
Tali considerazioni valgono a maggior ragione per la disposizione in favore del minore cui la prozia ha lasciato una somma ben Persona_1 inferiore rispetto a quella destinata al IN.
In accoglimento della censura ed in parziale riforma della sentenza gravata, in conclusione, dev'essere dichiarato che , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_1 sono coeredi di mentre FR IN e
[...] Persona_2 [...] sono legatari. Per_1
2. Con il secondo motivo di appello, poi, e Pt_1 Pt_2 Parte_3 censurano la pronuncia nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto di dover includere nell'asse ereditario anche le polizze stipulate dalla de cuius; gli appellanti ribadiscono invece la natura assicurativa di tali polizze, non valutabili neppure ai fini di un'eventuale collazione in assenza di legittimari;
eccepiscono quindi che la disposizione testamentaria in favore del IN sarebbe efficace solo nei limiti delle somme presenti nel conto corrente della e dei titoli a lei intestati al momento della morte, tenuto CP_1 conto di quanto previsto dall'art. 654 c.c. e dell'impegno comunque assunto dal legatario nella mail in data 21.02.2019.
Tale censura dev'essere disattesa.
E' stato infatti chiarito che “l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca,
pagina 9 di 14 al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 cod. civ. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n. 24637 del
03.12.2010, nonché in senso analogo la sentenza n. 15931 della medesima
Sezione in data 28.07.2015).
Nel caso di specie, nessuna tra le parti dubita che la testatrice, disponendo in ordine ai “denari che risulteranno alla mia morte”, intendesse fare riferimento non soltanto alle somme disponibili sul proprio conto corrente, ma anche a quelle che risultavano già investite o che comunque lo sarebbero state in seguito;
sarebbe del resto irragionevole presumere che la dotata di adeguata cultura ed evidenti capacità di gestione del CP_1 proprio patrimonio, intendesse rinunciare a qualsiasi opportunità
d'investimento negli anni compresi tra la redazione del testamento, recante la data del 21.11.2013, ed il decesso, intervenuto in data 11.11.2018.
Gli odierni appellanti, tuttavia, ritengono che debba tenersi conto soltanto delle somme investite nei fondi comuni e nei titoli indicati nella attestazione della Unicredit prodotta quale doc. 10 del fascicolo di primo grado del
IN e non anche delle polizze prodotte quale allegato n.11 al medesimo fascicolo: a loro avviso, infatti, attraverso la stipula di contratti di natura assicurativa e la previsione dei soli eredi quali beneficiari la CP_1 avrebbe consapevolmente ridotto l'importo dei legati previsti nel pagina 10 di 14 testamento, incrementando la quota del proprio patrimonio riservata ai soli nipoti diretti.
Tale prospettazione non trova tuttavia riscontro ove si proceda alla lettura delle tre polizze sottoscritte dalla tra il febbraio 2014 ed il CP_1 settembre 2016: risultano a riguardo indicative la provenienza del contratto
(proposto e predisposto dalla banca presso la quale la donna conservava tutti i propri risparmi), la terminologia utilizzata nel modulo (in cui la viene indicata come “investitore/contraente”), l'entità delle somme CP_1 versate in tre distinte occasioni (rispettivamente pari ad euro 30.000,00, euro 55.000,00 ed infine euro 20.000,00) e l'espressa previsione dei criteri attraverso cui tali importi sarebbero stati investiti (leggasi ad esempio la terza pagina del citato allegato n. 11).
Sussistono quindi elementi adeguati a far ritenere che la de cuius abbia stipulato tali polizze non per assicurarsi da eventuali rischi, bensì quale ulteriore forma d'investimento rispetto ai fondi comuni ed ai titoli già detenuti;
risulta in ogni caso arduo ipotizzare che la intendesse in CP_1 tal modo ridurre l'importo dei legati, essendosi piuttosto attivata per conservare il valore del proprio patrimonio e favorire la piena attuazione delle proprie disposizioni testamentarie.
Secondo quanto emerso all'esito della comparizione delle parti dinanzi al primo giudice, del resto, grazie agli articolati investimenti scelti dalla risulta ancor oggi possibile dare attuazione a tutte le disposizioni CP_1 testamentarie (ed in particolar modo ai legati pecuniari, d'importo complessivamente pari ad euro 185.000,00), essendo stato lasciato un patrimonio mobiliare (incluse le polizze) d'importo pari ad euro 194.856,92 al momento dell'udienza tenutasi in data 08.02.2023.
In tale contesto, non sussistono ragioni per discutere dell'effettiva natura del legato oggetto di causa o delle conseguenze eventualmente discendenti dalle mail intercorse nel febbraio 2019, tenuto conto che i coeredi dispongono di risorse adeguate a consentire l'integrale adempimento dei pagina 11 di 14 legati previsti nel testamento senza dover preventivamente liquidare gli ulteriori cespiti ricevuti.
La pronuncia di primo grado va quindi confermata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di FR IN a ricevere per intero il legato d'importo pari ad euro 50.000,00 disposto in suo favore dalla testatrice e, in considerazione di quanto già ricevuto prima dell'avvio del giudizio, ha condannato gli odierni appellanti e a versare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma residua pari ad euro 27.276,00.
3. Occorre a questo punto esaminare i tre motivi dell'appello incidentale proposto da il quale censura la decisione del primo Controparte_1 giudice di condannarlo a versare quanto riconosciuto al IN senza tener conto delle spese anticipate dall'appellante incidentale per conto dei coeredi e comunque senza procedere alla preventiva ripartizione dell'asse ereditario ed alla verifica dei crediti e dei debiti nell'ambito della comunione;
il chiede altresì in via subordinata di essere esonerato dal CP_1 pagamento degli interessi sulle somme dovute al IN, non avendo mai contestato le sue richieste ed avendovi anzi aderito anche nel corso del giudizio.
Tutte le censure sollevate dall'appellante incidentale debbono essere disattese.
Non può infatti ravvisarsi alcun obbligo di concorrere alle spese ereditarie a carico del IN, riconosciuto nella presente sede quale semplice legatario.
Come già evidenziato dal primo giudice nell'ordinanza interlocutoria in data
20.01.2023, poi, il presente giudizio ha ad oggetto solo l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni previste dalla testatrice: in assenza di specifiche e tempestive domande, pertanto, non sussistono ragioni per approfondire le questioni legate alla divisione del compendio ereditario, neppure per quanto riguarda le spese eventualmente anticipate dall'uno o dall'altro coerede ed i conseguenti obblighi di rimborso.
Né può condividersi la tesi dell'appellante incidentale secondo cui tale domanda sarebbe stata proposta nella propria comparsa di costituzione pagina 12 di 14 dinanzi al primo giudice mediante la generica richiesta di “emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede anche in ordine ai diritti/quote spettanti a ciascuno nonché alla connessa partecipazione ai debiti ereditari”.
Il legato attribuito dalla testatrice al IN costituisce da ultimo un credito pecuniario liquido ed esigibile sul quale sono maturati gli interessi al tasso legale ai sensi degli artt. 1282 e 1284 comma I c.c., restando a riguardo irrilevante il comportamento assunto dal ancor prima della avvio CP_1 del presente giudizio.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della peculiarità e controvertibilità della vicenda e della parziale reciproca soccombenza, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
In accoglimento della domanda proposta nell'atto di appello, pertanto, il
IN dev'essere condannato a restituire in favore delle controparti le maggiori somme riscosse in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ON, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso l'ordinanza depositata Parte_1 Parte_2 Parte_3 dal Tribunale di ON in data 11.07.2023 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 3699/2021 R.G. così provvede: pagina 13 di 14 In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della pronuncia gravata,
DICHIARA che FR IN e sono beneficiari di legati in Persona_1 forza del testamento di recante la data del 21.11.2013. Persona_2
DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_1
CONFERMA nel resto l'ordinanza appellata.
DA' ATTO che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in ON nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Valentina Rascioni dr. Guido Federico
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