TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4634/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4634/2020 R.G., vertente tra
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in Castellammare di Stabia alla via Salita Visanola n. C.F._2
2, tutti ivi elett.te dom.ti alla via Nuova Eremitaggio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Tommaso
Esposito, che li rapp.ta e difende giusta procura in atti;
-attori
e con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Izzo (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, i sigg.ri e Pt_1 Pt_2 hanno dedotto d'aver stipulato, in data 12.12.2003, un contratto di mutuo di Euro 80.000,00 con la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., ora Controparte_1
Richiamando il contenuto di una relazione tecnica di parte allegata agli atti, dalla quale si evincerebbe che il tasso applicato dalla sarebbe superiore al tasso soglia per il periodo che CP_1 va dal 01.01.2003 ad ottobre 2014, i ricorrenti hanno sostenuto che, “per tali periodi, si rientri nell'ipotesi dell'usura, con conseguente nullità del contratto” ed altrettanto conseguente diritto alla restituzione degli interessi asseritamente versati, pari – sino ad ottobre 2014 – all'importo complessivo di Euro 13.000,00.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la la quale ha richiesto, in via preliminare, CP_1 dichiararsi l'inammissibilità della domanda di ripetizione svolta dai ricorrenti, anche per la mancata prova in ordine al versamento delle somme di cui si assume il carattere indebito;
in linea gradata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c., ovvero, in subordine, decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., del diritto alla restituzione degli interessi ovvero di ogni altro diritto restitutorio azionato dalle controparti;
in ogni caso il rigetto delle domande.
Rilevato che la causa richiedesse un'istruzione non sommaria, si è provveduto a disporre mutamento di rito e a fissare udienza ex art. 183 c.p.c. con concessione dei termini per le memorie.
La causa è stata istruita mediante la documentazione allegata dalle parti e mediante la disposta
CTU.
La univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, ai fini del computo dell'usurarietà o meno dell'operazione finanziaria, stabilisce che si devono,
altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata. L'art. 644 c.p. IV
comma inequivocamente dispone che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La funzione della norma è quindi quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell'usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni,
remunerazioni e spese. Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano
”a qualsiasi titolo” siano applicate. E' evidente che il legislatore ha inteso evitare che con artifici contabili si cerchi di eludere il limite dell'usura, abbassandolo solo formalmente. L'art. 1 della L. n. 24/2001 così
dispone: “1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo
1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. La
giurisprudenza della Corte di Cassazione maggioritaria afferma che “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.”
(cfr. in tali senso Cass. 350/2013, Cass. 801/2016).
Pertanto , deve stabilirsi che “La legge n. 108/96 ai fini della determinazione della soglia di usurarietà prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese”. In tale dizione vanno ricompresi
( e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall'istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore. Sulla scia di tale interpretazione la Suprema Corte ha ripetutamente precisato. E di recente confermato, che le soglie di usurarietà riguardano sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 5324/03 e da ultimo 350/2013 e
603/13); peraltro anche le Sezioni penali della Cassazione hanno espressamente ritenuto di considerare anche la commissione di massimo scoperto “quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito” (cfr. Cass. sez. II pen.
N. 46669/11); E' evidente, infatti, che tali interessi scaduti non diventano capitale (ed al debito che matura a seguito della loro scadenza non corrisponde certo un aumento della somma inizialmente mutuata), ma si limitano a sommarsi allo stesso (cfr. sul punto anche
Cass. n. 2072/13 che espressamente sancisce come il sistema di ammortamento,
connaturato alle operazioni di mutuo, non muta la natura di interessi corrispettivi della
“quota-interessi” di cui si compone ciascuna rata)… E' evidente infatti che non ricorrono ragioni per escludere la sottoposizione ai limiti di usurarietà degli interessi moratori quando questi si sommino a quelli corrispettivi;
così facendo si finirebbe per eludere il dettato della legge, scomponendo i vari costi del finanziamento e pretendendo di limitare ciascuno di essi entro il tasso-soglia senza considerarli nella loro globalità”. Conforme
Tribunale di Padova con ordinanza 8-13 maggio 2014, Tribunale di Bari con sentenza
4659/2016; Corte di Appello di Roma con recentissima sentenza del 7.7.2016 n. 4323;
Tribunale di Benevento con ordinanza del 30.12.2015; Cass. nn. 602 e 603 del 2013; Cass.
n. 350/2013; Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003)..
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4
ottobre 2017, n. 23192, è intervenuta ancora una volta sulla questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria ed, in particolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori.La Cassazione ha richiamato anche la sentenza Cass. n. 5324/2003
secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la
fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati
usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori».
Ebbene, dalla giurisprudenza sopra richiamata appare chiaro l'orientamento giurisprudenziale e la applicazione concreta che deve essere verificata caso per caso nel contratto di mutuo ed il rapporto intercorso con l'istituto di credito anche in relazione all'art 117 testo unico legge bancaria. In tale lavoro determinante il lavoro dell'esperto ausiliario del giudicie che con competente tecnichè è riuscito ad accertare la usurarietà del mutuo con argomentazioni e precisioni che devono condividersi per la loro linerarità, completezza e riferimento alla materiale applicazione dei tassi di inetersse raggiunti inseguito a tutte le movimentazioni .La
CTU disposta in corso di causa, i cui accertamenti appaiono logici e non contraddittori, ha stabilito che “in riferimento al contratto di mutuo del 12.12.2023 non si ravvisa nessuna violazione della normativa antiusura né originaria né sopravvenuta”. Più in particolare, il consulente ha, innanzitutto, verificato i dati emergenti dal contratto di mutuo del 12.12.2003, rilevando un tasso d'interesse corrispettivo del 2,90% per le prime sei rate, ed un tasso di mora del 6,225%, entrambi inferiori al tasso soglia previsto per il quarto trimestre 2003, relativamente alla categoria dei mutui a tasso variabile;
ha poi proceduto alla determinazione del TEG, “calcolato adottando la metodologia per la determinazione del TAEG riferita ai finanziamenti che prevedono un rimborso rateale sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia”, rilevando che tale percentuale, “pari al
3,006% è inferiore al tasso soglia del 6,225% rilevato nel 4° trimestre 2003 per la categoria dei mutui a tasso fisso e variabile”.
Ne discende, dunque, l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di usura contrattuale e la conseguente infondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass.
Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese e competenze di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4634/2020 R.G., vertente tra
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in Castellammare di Stabia alla via Salita Visanola n. C.F._2
2, tutti ivi elett.te dom.ti alla via Nuova Eremitaggio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Tommaso
Esposito, che li rapp.ta e difende giusta procura in atti;
-attori
e con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Izzo (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, i sigg.ri e Pt_1 Pt_2 hanno dedotto d'aver stipulato, in data 12.12.2003, un contratto di mutuo di Euro 80.000,00 con la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., ora Controparte_1
Richiamando il contenuto di una relazione tecnica di parte allegata agli atti, dalla quale si evincerebbe che il tasso applicato dalla sarebbe superiore al tasso soglia per il periodo che CP_1 va dal 01.01.2003 ad ottobre 2014, i ricorrenti hanno sostenuto che, “per tali periodi, si rientri nell'ipotesi dell'usura, con conseguente nullità del contratto” ed altrettanto conseguente diritto alla restituzione degli interessi asseritamente versati, pari – sino ad ottobre 2014 – all'importo complessivo di Euro 13.000,00.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la la quale ha richiesto, in via preliminare, CP_1 dichiararsi l'inammissibilità della domanda di ripetizione svolta dai ricorrenti, anche per la mancata prova in ordine al versamento delle somme di cui si assume il carattere indebito;
in linea gradata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c., ovvero, in subordine, decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., del diritto alla restituzione degli interessi ovvero di ogni altro diritto restitutorio azionato dalle controparti;
in ogni caso il rigetto delle domande.
Rilevato che la causa richiedesse un'istruzione non sommaria, si è provveduto a disporre mutamento di rito e a fissare udienza ex art. 183 c.p.c. con concessione dei termini per le memorie.
La causa è stata istruita mediante la documentazione allegata dalle parti e mediante la disposta
CTU.
La univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, ai fini del computo dell'usurarietà o meno dell'operazione finanziaria, stabilisce che si devono,
altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata. L'art. 644 c.p. IV
comma inequivocamente dispone che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La funzione della norma è quindi quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell'usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni,
remunerazioni e spese. Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano
”a qualsiasi titolo” siano applicate. E' evidente che il legislatore ha inteso evitare che con artifici contabili si cerchi di eludere il limite dell'usura, abbassandolo solo formalmente. L'art. 1 della L. n. 24/2001 così
dispone: “1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo
1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. La
giurisprudenza della Corte di Cassazione maggioritaria afferma che “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.”
(cfr. in tali senso Cass. 350/2013, Cass. 801/2016).
Pertanto , deve stabilirsi che “La legge n. 108/96 ai fini della determinazione della soglia di usurarietà prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese”. In tale dizione vanno ricompresi
( e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall'istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore. Sulla scia di tale interpretazione la Suprema Corte ha ripetutamente precisato. E di recente confermato, che le soglie di usurarietà riguardano sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 5324/03 e da ultimo 350/2013 e
603/13); peraltro anche le Sezioni penali della Cassazione hanno espressamente ritenuto di considerare anche la commissione di massimo scoperto “quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito” (cfr. Cass. sez. II pen.
N. 46669/11); E' evidente, infatti, che tali interessi scaduti non diventano capitale (ed al debito che matura a seguito della loro scadenza non corrisponde certo un aumento della somma inizialmente mutuata), ma si limitano a sommarsi allo stesso (cfr. sul punto anche
Cass. n. 2072/13 che espressamente sancisce come il sistema di ammortamento,
connaturato alle operazioni di mutuo, non muta la natura di interessi corrispettivi della
“quota-interessi” di cui si compone ciascuna rata)… E' evidente infatti che non ricorrono ragioni per escludere la sottoposizione ai limiti di usurarietà degli interessi moratori quando questi si sommino a quelli corrispettivi;
così facendo si finirebbe per eludere il dettato della legge, scomponendo i vari costi del finanziamento e pretendendo di limitare ciascuno di essi entro il tasso-soglia senza considerarli nella loro globalità”. Conforme
Tribunale di Padova con ordinanza 8-13 maggio 2014, Tribunale di Bari con sentenza
4659/2016; Corte di Appello di Roma con recentissima sentenza del 7.7.2016 n. 4323;
Tribunale di Benevento con ordinanza del 30.12.2015; Cass. nn. 602 e 603 del 2013; Cass.
n. 350/2013; Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003)..
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4
ottobre 2017, n. 23192, è intervenuta ancora una volta sulla questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria ed, in particolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori.La Cassazione ha richiamato anche la sentenza Cass. n. 5324/2003
secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la
fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati
usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori».
Ebbene, dalla giurisprudenza sopra richiamata appare chiaro l'orientamento giurisprudenziale e la applicazione concreta che deve essere verificata caso per caso nel contratto di mutuo ed il rapporto intercorso con l'istituto di credito anche in relazione all'art 117 testo unico legge bancaria. In tale lavoro determinante il lavoro dell'esperto ausiliario del giudicie che con competente tecnichè è riuscito ad accertare la usurarietà del mutuo con argomentazioni e precisioni che devono condividersi per la loro linerarità, completezza e riferimento alla materiale applicazione dei tassi di inetersse raggiunti inseguito a tutte le movimentazioni .La
CTU disposta in corso di causa, i cui accertamenti appaiono logici e non contraddittori, ha stabilito che “in riferimento al contratto di mutuo del 12.12.2023 non si ravvisa nessuna violazione della normativa antiusura né originaria né sopravvenuta”. Più in particolare, il consulente ha, innanzitutto, verificato i dati emergenti dal contratto di mutuo del 12.12.2003, rilevando un tasso d'interesse corrispettivo del 2,90% per le prime sei rate, ed un tasso di mora del 6,225%, entrambi inferiori al tasso soglia previsto per il quarto trimestre 2003, relativamente alla categoria dei mutui a tasso variabile;
ha poi proceduto alla determinazione del TEG, “calcolato adottando la metodologia per la determinazione del TAEG riferita ai finanziamenti che prevedono un rimborso rateale sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia”, rilevando che tale percentuale, “pari al
3,006% è inferiore al tasso soglia del 6,225% rilevato nel 4° trimestre 2003 per la categoria dei mutui a tasso fisso e variabile”.
Ne discende, dunque, l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di usura contrattuale e la conseguente infondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass.
Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese e competenze di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti