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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1329 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CARBONIA presso lo studio dell'Avv. MAURIZIO MUSU, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] in [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in SAN GIOVANNI SUERGIU presso lo studio dell'Avv. ELOISE
CARBONI, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
All'udienza del 9/10/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Pt_1
2) Affidare in via condivisa il figlio minore con collocazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre;
3) prevedere, in relazione al rapporto del minore con il genitore non collocatario, la possibilità di stare con il padre a settimane alterne come segue: nella prima settimana il lunedì e il mercoledì e dal venerdì
alla domenica;
nella seconda settimana il martedì e il giovedì, e così a seguire. Si precisa che nei giorni infrasettimanali tale diritto inizia alle ore 16,00 fino all'accompagnamento scolastico del giorno successivo;
in periodo non scolastico, sempre dalle ore 16,00 alle ore 10,00 del giorno seguente;
mentre nei fine settimana ancora dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 della domenica. In tutti i casi con pernottamento;
4) prevedere il versamento da parte del IG. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore della somma mensile di euro 200,00, da aggiornarsi secondo indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra ; Controparte_1
5) diritto a percepire l'importo integrale dell'assegno unico universale in capo alla IG.ra
[...]
; CP_1
6) contribuzione da parte di entrambi i genitori e nella misura del 50% alle spese straordinarie, così
come determinato dal Cnf;
7) disporre l'assegnazione dell'ex domicilio coniugale sito in Sant'Antioco Via nazionale n. 203 di proprietà esclusiva del IG. , alla IG.ra affinché lo abiti esclusivamente Parte_1 Controparte_1
con il figlio minore;
Pagina 2 8) Il figlio passerà le festività con i genitori alternativamente, preoccupandosi che in periodo natalizio trascorra con ciascuno dei genitori almeno la vigilia o il giorno di Natale, per il Capodanno trascorra con ciascuno dei genitori almeno la vigilia o il giorno del nuovo anno. In periodo pasquale trascorra con ciascuno dei genitori almeno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
9) Il figlio trascorrerà ferie estive, con ciascuno dei genitori, della durata di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare anticipatamente;
10) Spese del giudizio integralmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dal PAU in data 04/03/2024, Parte_1 Controparte_1
costituitasi la il 7/10/2024, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e dato atto CP_1
di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 23/02/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(il 04/03/2024) erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Pagina 3 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato del matrimonio celebrato in
SANT'ANTIOCO in data 28/09/2013 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di SANT'ANTIOCO, anno 2013, parte II, serie B, atto n. 4, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore , nato il [...], a [...] i genitori;
Persona_2
3. dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso la madre, dove sarà fissata la sua residenza anagrafica;
4. assegna a la casa coniugale sita in Sant'Antioco via Nazionale n. 203, di Controparte_1
proprietà esclusiva di , per continuare ad abitarvi con il figlio;
Parte_1
5. dispone che il minore possa stare con il padre a settimane alternate come segue: una settimana il lunedì e il mercoledì, e dal venerdì alla domenica;
la settimana successiva, il martedì e il giovedì, e così a seguire. Si precisa che nei giorni infrasettimanali tale diritto inizia alle ore 16,00 fino all'accompagnamento scolastico del giorno successivo;
in periodo non scolastico, sempre dalle ore
16,00 alle ore 10,00 del giorno seguente;
mentre nei fine settimana ancora dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 della domenica. In tutti i casi con pernottamento;
6. il figlio trascorrerà le festività con i genitori secondo alternanza, in modo che nel periodo natalizio trascorra con ciascuno la Vigilia o il giorno di Natale, e così per il Capodanno la Vigilia o il giorno del nuovo anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare anticipatamente;
Pagina 4 7. dispone che versi in favore di la somma di euro 200,00, entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla beneficiaria, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
8. dà atto che le parti hanno pattuito che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre;
Controparte_1
9. dispone che entrambi i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie necessarie o utili per il figlio, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF;
10. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
13/02/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott.Giorgio Latti
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1329 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CARBONIA presso lo studio dell'Avv. MAURIZIO MUSU, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] in [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in SAN GIOVANNI SUERGIU presso lo studio dell'Avv. ELOISE
CARBONI, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
All'udienza del 9/10/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Pt_1
2) Affidare in via condivisa il figlio minore con collocazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre;
3) prevedere, in relazione al rapporto del minore con il genitore non collocatario, la possibilità di stare con il padre a settimane alterne come segue: nella prima settimana il lunedì e il mercoledì e dal venerdì
alla domenica;
nella seconda settimana il martedì e il giovedì, e così a seguire. Si precisa che nei giorni infrasettimanali tale diritto inizia alle ore 16,00 fino all'accompagnamento scolastico del giorno successivo;
in periodo non scolastico, sempre dalle ore 16,00 alle ore 10,00 del giorno seguente;
mentre nei fine settimana ancora dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 della domenica. In tutti i casi con pernottamento;
4) prevedere il versamento da parte del IG. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore della somma mensile di euro 200,00, da aggiornarsi secondo indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra ; Controparte_1
5) diritto a percepire l'importo integrale dell'assegno unico universale in capo alla IG.ra
[...]
; CP_1
6) contribuzione da parte di entrambi i genitori e nella misura del 50% alle spese straordinarie, così
come determinato dal Cnf;
7) disporre l'assegnazione dell'ex domicilio coniugale sito in Sant'Antioco Via nazionale n. 203 di proprietà esclusiva del IG. , alla IG.ra affinché lo abiti esclusivamente Parte_1 Controparte_1
con il figlio minore;
Pagina 2 8) Il figlio passerà le festività con i genitori alternativamente, preoccupandosi che in periodo natalizio trascorra con ciascuno dei genitori almeno la vigilia o il giorno di Natale, per il Capodanno trascorra con ciascuno dei genitori almeno la vigilia o il giorno del nuovo anno. In periodo pasquale trascorra con ciascuno dei genitori almeno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
9) Il figlio trascorrerà ferie estive, con ciascuno dei genitori, della durata di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare anticipatamente;
10) Spese del giudizio integralmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dal PAU in data 04/03/2024, Parte_1 Controparte_1
costituitasi la il 7/10/2024, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e dato atto CP_1
di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 23/02/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(il 04/03/2024) erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Pagina 3 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato del matrimonio celebrato in
SANT'ANTIOCO in data 28/09/2013 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di SANT'ANTIOCO, anno 2013, parte II, serie B, atto n. 4, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore , nato il [...], a [...] i genitori;
Persona_2
3. dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso la madre, dove sarà fissata la sua residenza anagrafica;
4. assegna a la casa coniugale sita in Sant'Antioco via Nazionale n. 203, di Controparte_1
proprietà esclusiva di , per continuare ad abitarvi con il figlio;
Parte_1
5. dispone che il minore possa stare con il padre a settimane alternate come segue: una settimana il lunedì e il mercoledì, e dal venerdì alla domenica;
la settimana successiva, il martedì e il giovedì, e così a seguire. Si precisa che nei giorni infrasettimanali tale diritto inizia alle ore 16,00 fino all'accompagnamento scolastico del giorno successivo;
in periodo non scolastico, sempre dalle ore
16,00 alle ore 10,00 del giorno seguente;
mentre nei fine settimana ancora dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00 della domenica. In tutti i casi con pernottamento;
6. il figlio trascorrerà le festività con i genitori secondo alternanza, in modo che nel periodo natalizio trascorra con ciascuno la Vigilia o il giorno di Natale, e così per il Capodanno la Vigilia o il giorno del nuovo anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare anticipatamente;
Pagina 4 7. dispone che versi in favore di la somma di euro 200,00, entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla beneficiaria, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
8. dà atto che le parti hanno pattuito che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre;
Controparte_1
9. dispone che entrambi i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie necessarie o utili per il figlio, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF;
10. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
13/02/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott.Giorgio Latti
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