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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5072/24 R.G. avente per oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. Legge 689/81
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Stanizzi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cropani Marina (CZ), via Gramsci n.
94 RICORRENTE
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Persico ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, sita in , CP_1
Piazza L. Rossi n. 5 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024, il sig. si opponeva ai Parte_1 sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, all'ordinanza-ingiunzione n. 57 del 18/07/2024, notificatagli in data 16/09/2024, con cui l' Controparte_2
ingiungeva allo stesso il pagamento della somma
[...] di € 2.078,11 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato l'art. 190 del D. Lgs.
152/2006, in quanto, da controllo amministrativo effettuato dagli agenti accertatori presso la sede dell'attività commerciale dello stesso, denominata , risultava la CP_3
tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti (gomme).
A sostegno della spiegata opposizione deduceva preliminarmente di aver commesso la violazione così come correttamente contestata, ma ne lamentava l'eccessiva onerosità evidenziando che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 11 Legge 689/81 e l'art. 258 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e di conseguenza doveva essere applicata la sanzione di € 260,00. Ciò in considerazione della non gravità della violazione, trattandosi di mera irregolarità formale, dell'impegno dichiarato dallo stesso ricorrente, di attuare scrupolosamente in futuro le prescrizioni normative in materia ambientale, dell'essere comunque persona moralmente degna, immune da qualsivoglia pregiudizio e di versare in pessime condizioni economiche per come deducibile dalle numerose cartelle esattoriali pendenti a suo carico.
Deduceva altresì il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, non essendoci nella stessa il benché minimo riferimento al ricorso amministrativo ritualmente inoltrato dal medesimo al Presidente della Provincia di , con evidente lesione del diritto di CP_1
difesa del medesimo.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione – inaudita altera parte – in quanto sussistenti sia il fumus boni iuris attesa la fondatezza della domanda per i motivi esposti in premessa che il periculum in mora attese le già precarie condizioni economiche che l'esecutività dell'odierno provvedimento aggraverebbe ulteriormente;
di dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione per assoluta carenza di motivazione in ordine a quanto dedotto con il ricorso amministrativo;
di accertare che nel caso di specie sia applicabile la sanzione del pagamento di € 260,00 secondo il combinato disposto dell'art. 11 legge 689/1981 e l'art..
258 comma 5 D. Lgs. 152/2006”.
Si costituiva in giudizio l' , la quale deduceva Controparte_1 preliminarmente l'infondatezza della misura inibitoria, stante l'insussistenza del fumus boni iuris, attesa la palese infondatezza dell'impugnazione e del pericolo del pregiudizio patrimoniale grave ed irreparabile, stante l'esiguità dell'importo ingiunto e la mancata dimostrazione del grave ed imminente pregiudizio relativamente alla situazione soggettiva del ricorrente.
Nel merito deduceva la piena legittimità della sanzione comminata, essendo stato accertato dagli agenti verbalizzanti, l'irregolarità della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Sulla dedotta erroneità della sanzione pecuniaria comminata, deduceva la correttezza dell'importo della stessa, non ricorrendo nella fattispecie in esame, alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente, per operarne una riduzione. Concludeva chiedendo: “a. preliminarmente rigettare la misura inibitoria richiesta da controparte, per le ragioni esposte in narrativa;
b. nel merito, rigettare integralmente la domanda principale, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario come per legge”.
Con decreto di fissazione di udienza dell'01/11/2024, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la rigettava e fissava l'udienza del 13/01/2025 per la comparizione delle parti e la discussione.
All'udienza del 13/01/2025, le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione, il
Giudice si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata solo con riferimento all'entità della sanzione applicata.
L'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta non risulta accoglibile poiché il provvedimento appare adeguatamente motivato e richiama in maniera esplicita il sotteso verbale di accertamento, senza che si possa configurare alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente.
Risulta, invece, fondata l'eccezione relativa all'erronea determinazione del quantum della sanzione applicata. L'Amministrazione Provinciale di , infatti, nel quantificare CP_1
la stessa sanzione, non ha ritenuto di dover apportare le riduzioni previste dalla normativa vigente in materia, ritenendo l'insussistenza dei relativi presupposti.
Dall'esame del verbale di contestazione prodotto in atti, è emerso tuttavia con chiarezza che, nonostante il registro di carico/scarico dei rifiuti rinvenuto presso la sede della ditta del ricorrente, fosse incompleto, il medesimo ha messo in visione ai verbalizzanti, la copia dei formulari, dalla quale è risultato che le richieste di smaltimento e lo smaltimento stesso dei rifiuti è stato effettuato in modo corretto, per come attestato dagli stessi accertatori.
Alla fattispecie, pertanto, non può che essere applicato il comma 5 dell'art. 258 del D.Lgs.
152/2006, il quale, nel disciplinare la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, stabilisce che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro”. I verbalizzanti, dalla documentazione fornita dal ricorrente, sono riusciti ad accertare comunque che lo smaltimento dei rifiuti è avvenuto in maniera corretta, per come dagli stessi attestato nel verbale di contestazione versato in atti. Da ciò discende l'applicabilità del comma 5 dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, sopra richiamato.
Considerato altresì che la violazione non appare di eccessiva gravità essendo riuscito il ricorrente a dimostrare agli accertatori, attraverso l'esibizione di documentazione idonea, la correttezza dello smaltimento dei rifiuti, ritiene il Giudicante di dover applicare la sanzione prevista al comma 5 del citato decreto legislativo, nel minimo edittale.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda si ritiene equo dover compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione ad ordinanza- ingiunzione proposta dal sig. , nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza Controparte_1
respinta, così provvede:
1) a parziale accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 57, emessa in data 18/07/2024 dall' , ridetermina in € Controparte_1
260,00 (duecentosessanta/00) la sanzione da irrogare all'opponente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 13/01/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5072/24 R.G. avente per oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. Legge 689/81
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Stanizzi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cropani Marina (CZ), via Gramsci n.
94 RICORRENTE
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Persico ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, sita in , CP_1
Piazza L. Rossi n. 5 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024, il sig. si opponeva ai Parte_1 sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, all'ordinanza-ingiunzione n. 57 del 18/07/2024, notificatagli in data 16/09/2024, con cui l' Controparte_2
ingiungeva allo stesso il pagamento della somma
[...] di € 2.078,11 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato l'art. 190 del D. Lgs.
152/2006, in quanto, da controllo amministrativo effettuato dagli agenti accertatori presso la sede dell'attività commerciale dello stesso, denominata , risultava la CP_3
tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti (gomme).
A sostegno della spiegata opposizione deduceva preliminarmente di aver commesso la violazione così come correttamente contestata, ma ne lamentava l'eccessiva onerosità evidenziando che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 11 Legge 689/81 e l'art. 258 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e di conseguenza doveva essere applicata la sanzione di € 260,00. Ciò in considerazione della non gravità della violazione, trattandosi di mera irregolarità formale, dell'impegno dichiarato dallo stesso ricorrente, di attuare scrupolosamente in futuro le prescrizioni normative in materia ambientale, dell'essere comunque persona moralmente degna, immune da qualsivoglia pregiudizio e di versare in pessime condizioni economiche per come deducibile dalle numerose cartelle esattoriali pendenti a suo carico.
Deduceva altresì il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, non essendoci nella stessa il benché minimo riferimento al ricorso amministrativo ritualmente inoltrato dal medesimo al Presidente della Provincia di , con evidente lesione del diritto di CP_1
difesa del medesimo.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione – inaudita altera parte – in quanto sussistenti sia il fumus boni iuris attesa la fondatezza della domanda per i motivi esposti in premessa che il periculum in mora attese le già precarie condizioni economiche che l'esecutività dell'odierno provvedimento aggraverebbe ulteriormente;
di dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione per assoluta carenza di motivazione in ordine a quanto dedotto con il ricorso amministrativo;
di accertare che nel caso di specie sia applicabile la sanzione del pagamento di € 260,00 secondo il combinato disposto dell'art. 11 legge 689/1981 e l'art..
258 comma 5 D. Lgs. 152/2006”.
Si costituiva in giudizio l' , la quale deduceva Controparte_1 preliminarmente l'infondatezza della misura inibitoria, stante l'insussistenza del fumus boni iuris, attesa la palese infondatezza dell'impugnazione e del pericolo del pregiudizio patrimoniale grave ed irreparabile, stante l'esiguità dell'importo ingiunto e la mancata dimostrazione del grave ed imminente pregiudizio relativamente alla situazione soggettiva del ricorrente.
Nel merito deduceva la piena legittimità della sanzione comminata, essendo stato accertato dagli agenti verbalizzanti, l'irregolarità della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Sulla dedotta erroneità della sanzione pecuniaria comminata, deduceva la correttezza dell'importo della stessa, non ricorrendo nella fattispecie in esame, alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente, per operarne una riduzione. Concludeva chiedendo: “a. preliminarmente rigettare la misura inibitoria richiesta da controparte, per le ragioni esposte in narrativa;
b. nel merito, rigettare integralmente la domanda principale, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario come per legge”.
Con decreto di fissazione di udienza dell'01/11/2024, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la rigettava e fissava l'udienza del 13/01/2025 per la comparizione delle parti e la discussione.
All'udienza del 13/01/2025, le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione, il
Giudice si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata solo con riferimento all'entità della sanzione applicata.
L'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta non risulta accoglibile poiché il provvedimento appare adeguatamente motivato e richiama in maniera esplicita il sotteso verbale di accertamento, senza che si possa configurare alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente.
Risulta, invece, fondata l'eccezione relativa all'erronea determinazione del quantum della sanzione applicata. L'Amministrazione Provinciale di , infatti, nel quantificare CP_1
la stessa sanzione, non ha ritenuto di dover apportare le riduzioni previste dalla normativa vigente in materia, ritenendo l'insussistenza dei relativi presupposti.
Dall'esame del verbale di contestazione prodotto in atti, è emerso tuttavia con chiarezza che, nonostante il registro di carico/scarico dei rifiuti rinvenuto presso la sede della ditta del ricorrente, fosse incompleto, il medesimo ha messo in visione ai verbalizzanti, la copia dei formulari, dalla quale è risultato che le richieste di smaltimento e lo smaltimento stesso dei rifiuti è stato effettuato in modo corretto, per come attestato dagli stessi accertatori.
Alla fattispecie, pertanto, non può che essere applicato il comma 5 dell'art. 258 del D.Lgs.
152/2006, il quale, nel disciplinare la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, stabilisce che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro”. I verbalizzanti, dalla documentazione fornita dal ricorrente, sono riusciti ad accertare comunque che lo smaltimento dei rifiuti è avvenuto in maniera corretta, per come dagli stessi attestato nel verbale di contestazione versato in atti. Da ciò discende l'applicabilità del comma 5 dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, sopra richiamato.
Considerato altresì che la violazione non appare di eccessiva gravità essendo riuscito il ricorrente a dimostrare agli accertatori, attraverso l'esibizione di documentazione idonea, la correttezza dello smaltimento dei rifiuti, ritiene il Giudicante di dover applicare la sanzione prevista al comma 5 del citato decreto legislativo, nel minimo edittale.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda si ritiene equo dover compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione ad ordinanza- ingiunzione proposta dal sig. , nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza Controparte_1
respinta, così provvede:
1) a parziale accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 57, emessa in data 18/07/2024 dall' , ridetermina in € Controparte_1
260,00 (duecentosessanta/00) la sanzione da irrogare all'opponente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 13/01/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo