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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 156 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Maria Bosio, elettivamente domiciliata Parte_1 come in atti
- APPELLANTE -
E
in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Leto, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 518/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 16.01.2025.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato , premesso di aver diritto ai ratei del beneficio Parte_1 assistenziale di cui all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dal 23.07.2022, in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 6.6.2023 reso nel procedimento n. R.G. 25646/2022, ha CP_ convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso, e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati CP_1 Parte_1
e maturandi del beneficio di cui all'art. 1 L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal 23.07.2022 come da decreto di omologa del 05.06.2023 reso nel procedimento n. R.G.
25646/2022 avanti il Tribunale del Lavoro di Roma, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio l' deduceva di aver provveduto alla liquidazione della prestazione CP_1 contestata, previa compensazione tra il credito vantato dalla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento di importo pari a complessivi € 14.796,08 e il credito vantato dall' CP_2 previdenziale nei confronti della ricorrente a titolo di indebito di importo per rideterminazione/revoca della maggiorazione sociale pari a € 8.134,45 e chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha rigettato il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice ha respinto le richieste attoree argomentando che: a) alla luce della documentazione in atti, era pacifica tra le parti la sussistenza del diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23.7.2022, così come accertato dal Tribunale nel decreto di omologa dell'A.T.P. e come riconosciuto dall' nel provvedimento di liquidazione dell'11 CP_2 novembre 2024, cui aveva fatto seguito la messa in pagamento dell'indennità a decorrere da dicembre
2024; b) era ammissibile la compensazione atecnica del credito vantato dalla ricorrente a titolo di arretrati sull'indennità di accompagnamento, di importo pacificamente pari a complessivi €
14.796,08, con il credito residuo vantato dall' a titolo di indebito di importo pari a € 8.134,45 CP_2
CP_ per rideterminazione/revoca della maggiorazione sociale, operata dall' c) pacificamente, gli arretrati erano stati già corrisposti al netto di tale trattenuta, per cui non sussisteva più alcun credito a favore della ricorrente a titolo di saldo degli arretrati sull'indennità di accompagnamento.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per: a) Parte_1 illegittimità della compensazione operata dall' tra ratei di indennità di accompagnamento e CP_1 assegno sociale sia per violazione dei limiti quantitativi, eccedenti 1/5 della somma in pagamento, sia per insussistenza dei presupposti della compensazione impropria, non derivando i reciproci rapporti di debito-credito da un unico rapporto giuridico;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92
c.p.c per avere il giudice di prime cure disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza dei presupposti di legge.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituito l' appellato chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, CP_2
CP_ avendo provveduto l' all'annullamento dell'indebito n. 19403784 e al versamento, in data
20/11/2025, in favore dell'appellante della somma di € 8.134,45, oggetto di giudizio.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Con riferimento al primo motivo di gravame con cui l'odierna appellante lamenta l'illegittimità della CP_ compensazione operata dall' tra l'importo di euro € 14.796,08 vantato dalla ricorrente a titolo di CP_ ratei di indennità di accompagnamento e l'importo di € 8.134,45 vantato dall' a titolo di indebito per rideterminazione/revoca della maggiorazione sociale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesta concordemente dalle parti.
L' , invero, previo annullamento dell'indebito n.19403784, ha provveduto in data 20/11/2025 CP_1 al versamento in favore dell'odierna appellante della somma, dalla stessa rivendicata, di € 8.134,45, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9159/2025 del 23/09/2025 resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 21676/2025, intervenuta nelle more dell'impugnazione, con la CP_ quale è stata accertata l'insussistenza dell'indebito e, dunque, del credito vantato dall' nei confronti della ricorrente, oggetto della compensazione contestata in questa sede.
Preso atto della richiesta delle parti e della documentazione prodotta, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce il riflesso del venir meno della ragione d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e va dichiarata là dove intervenga un mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente e in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Il motivo è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. Al riguardo deve osservarsi che la disciplina delle spese processuali è regolata dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (cfr. sul punto Cass. civ. n.
19890/2023); la valutazione di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. civ. n. 3877/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure non appare condivisibile, alla luce della valutazione prognostica circa l'esito del giudizio che vede l'odierna parte appellata totalmente soccombente. CP_ Ed invero, deve al riguardo rilevarsi che il credito vantato dall' posto a fondamento della compensazione, era in realtà inesistente, come successivamente accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9159/2025, circostanza che avrebbe condotto all'accertamento dell'illegittimità della compensazione operata nelle more del giudizio di primo grado, così come invocata dall'originaria ricorrente, qualora la relativa doglianza fosse stata oggetto di esame nel merito.
Considerazioni in base alle quali non può ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite dovendo, piuttosto, trovare applicazione, il generale principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione delle stesse, come da dispositivo, in favore dell'originario ricorrente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Allo stesso modo e per le medesime ragioni le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dell' al pagamento della somma CP_1
CP_ di € 8.134,45 a titolo di ratei arretrati per l'indennità di accompagnamento e condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano Parte_1 in complessivi € 1.900,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1 presente grado che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 156 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Maria Bosio, elettivamente domiciliata Parte_1 come in atti
- APPELLANTE -
E
in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Leto, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 518/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 16.01.2025.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato , premesso di aver diritto ai ratei del beneficio Parte_1 assistenziale di cui all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dal 23.07.2022, in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 6.6.2023 reso nel procedimento n. R.G. 25646/2022, ha CP_ convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso, e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati CP_1 Parte_1
e maturandi del beneficio di cui all'art. 1 L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal 23.07.2022 come da decreto di omologa del 05.06.2023 reso nel procedimento n. R.G.
25646/2022 avanti il Tribunale del Lavoro di Roma, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio l' deduceva di aver provveduto alla liquidazione della prestazione CP_1 contestata, previa compensazione tra il credito vantato dalla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento di importo pari a complessivi € 14.796,08 e il credito vantato dall' CP_2 previdenziale nei confronti della ricorrente a titolo di indebito di importo per rideterminazione/revoca della maggiorazione sociale pari a € 8.134,45 e chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha rigettato il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice ha respinto le richieste attoree argomentando che: a) alla luce della documentazione in atti, era pacifica tra le parti la sussistenza del diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23.7.2022, così come accertato dal Tribunale nel decreto di omologa dell'A.T.P. e come riconosciuto dall' nel provvedimento di liquidazione dell'11 CP_2 novembre 2024, cui aveva fatto seguito la messa in pagamento dell'indennità a decorrere da dicembre
2024; b) era ammissibile la compensazione atecnica del credito vantato dalla ricorrente a titolo di arretrati sull'indennità di accompagnamento, di importo pacificamente pari a complessivi €
14.796,08, con il credito residuo vantato dall' a titolo di indebito di importo pari a € 8.134,45 CP_2
CP_ per rideterminazione/revoca della maggiorazione sociale, operata dall' c) pacificamente, gli arretrati erano stati già corrisposti al netto di tale trattenuta, per cui non sussisteva più alcun credito a favore della ricorrente a titolo di saldo degli arretrati sull'indennità di accompagnamento.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per: a) Parte_1 illegittimità della compensazione operata dall' tra ratei di indennità di accompagnamento e CP_1 assegno sociale sia per violazione dei limiti quantitativi, eccedenti 1/5 della somma in pagamento, sia per insussistenza dei presupposti della compensazione impropria, non derivando i reciproci rapporti di debito-credito da un unico rapporto giuridico;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92
c.p.c per avere il giudice di prime cure disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza dei presupposti di legge.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituito l' appellato chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, CP_2
CP_ avendo provveduto l' all'annullamento dell'indebito n. 19403784 e al versamento, in data
20/11/2025, in favore dell'appellante della somma di € 8.134,45, oggetto di giudizio.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Con riferimento al primo motivo di gravame con cui l'odierna appellante lamenta l'illegittimità della CP_ compensazione operata dall' tra l'importo di euro € 14.796,08 vantato dalla ricorrente a titolo di CP_ ratei di indennità di accompagnamento e l'importo di € 8.134,45 vantato dall' a titolo di indebito per rideterminazione/revoca della maggiorazione sociale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesta concordemente dalle parti.
L' , invero, previo annullamento dell'indebito n.19403784, ha provveduto in data 20/11/2025 CP_1 al versamento in favore dell'odierna appellante della somma, dalla stessa rivendicata, di € 8.134,45, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9159/2025 del 23/09/2025 resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 21676/2025, intervenuta nelle more dell'impugnazione, con la CP_ quale è stata accertata l'insussistenza dell'indebito e, dunque, del credito vantato dall' nei confronti della ricorrente, oggetto della compensazione contestata in questa sede.
Preso atto della richiesta delle parti e della documentazione prodotta, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, per consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce il riflesso del venir meno della ragione d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e va dichiarata là dove intervenga un mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente e in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Il motivo è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. Al riguardo deve osservarsi che la disciplina delle spese processuali è regolata dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (cfr. sul punto Cass. civ. n.
19890/2023); la valutazione di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. civ. n. 3877/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure non appare condivisibile, alla luce della valutazione prognostica circa l'esito del giudizio che vede l'odierna parte appellata totalmente soccombente. CP_ Ed invero, deve al riguardo rilevarsi che il credito vantato dall' posto a fondamento della compensazione, era in realtà inesistente, come successivamente accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9159/2025, circostanza che avrebbe condotto all'accertamento dell'illegittimità della compensazione operata nelle more del giudizio di primo grado, così come invocata dall'originaria ricorrente, qualora la relativa doglianza fosse stata oggetto di esame nel merito.
Considerazioni in base alle quali non può ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite dovendo, piuttosto, trovare applicazione, il generale principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione delle stesse, come da dispositivo, in favore dell'originario ricorrente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Allo stesso modo e per le medesime ragioni le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dell' al pagamento della somma CP_1
CP_ di € 8.134,45 a titolo di ratei arretrati per l'indennità di accompagnamento e condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano Parte_1 in complessivi € 1.900,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1 presente grado che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.